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Decisione

90.2003.73

Non attribuzione di un fondo alla zona edificabile, per ragioni legate alla protezione del nucleo storico

13 agosto 2006Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

i comuni interessati dall’inventario ISOS a verificare se le norme e le misure

pianificatorie di cui dispongono sono adeguate per la tutela e la

valorizzazione dei loro insediamenti ed a modificarle opportunamente. Orbene,

secondo l’art. 12 LALPT il piano direttore assicura una pianificazione coerente

e continua del territorio cantonale ed è inteso in particolare a determinare le

grandi linee dell’organizza-zione territoriale e dell’uso del suolo (cpv. 1

lett. a), rispettivamente a garantire il coordinamento delle pianificazioni

(cpv. 1 lett. b). Il piano direttore non stabilisce per il singolo proprietario

in modo definitivo e vincolante la destinazione e l’uso ammissibile del fondo;

esso per contro vincola le autorità (art. 9 cpv. 1 LPT, art. 22 cpv. 1 LALPT;

DTF 119 Ia 285 consid. 3a), e vieta al comune di adottare piani regolatori che

lo contrastano (cfr. art. 26 cpv. 2 LPT, art. 24 cpv. 3 LALPT; cfr. anche RDAT

2003-II n. 41 e riferimenti). Nell’allestimento del piano regolatore il comune

è quindi tenuto ad osservare e applicare i principi stabiliti nel piano direttore.

In concreto, il PI 1 non poteva dunque, senza violare la

legge, ignorare il contenuto della scheda 8.4 del PD che, in consonanza con

quanto previsto nell’ISOS, impone una protezione speciale per il nucleo del

villaggio e auspica attorno allo stesso una fascia libera da edificazioni (cfr.

ISOS, sviluppo dell’insediamento, pag. 6; cfr. anche la decisione del TPT del

24.10.2002, inc. 90.2001.68).

4.3. A ragione, pertanto, l’esecutivo cantonale ha

censurato, per i motivi sopra esposti, l’inserimento dei fondi n. 3 e 4 RFD

nella zona Cn, senza con ciò aver violato, come vorrebbe far credere il

ricorrente, l’autonomia comunale. Va comunque a questo riguardo ricordato che

l’autonomia del comune nell'ambito pianificatorio non è assoluta, dal momento

che esso è tenuto a rispettare l'ordinamento giuridico superiore e a porre il

piano regolatore in sua consonanza, ciò che il Consiglio di Stato ha imposto al

comune con il rinvio del piano regolatore per una nuova definizione della zona

di contorno del nucleo.

4.4. Stanti così le cose, non sarebbe nemmeno

stata possibile una misura meno incisiva sulla proprietà del ricorrente e

quindi la decisione del Consiglio di Stato di annullare l’inserimento dei fondi

n. 3 e __________4 RFD nella zona Cn è senz’altro proporzionata per lo scopo di

protezione delle peculiarità dell’insediamento storico del nucleo del villaggio

che essa intende raggiungere. Gli interessi privati invocati dal ricorrente, di

natura sostanzialmente economica, potranno essere se del caso nuovamente

sollevati e valutati nella procedura di variante pianificatoria che il comune

dovrà promuovere.

5. Il ricorrente lamenta anche una disparità di

trattamento perché, parallelamente all’esclusione dalla zona edificabile delle

Considerandi

particelle n. 3 e 4 RFD, il Governo ha approvato l’inserimento in zona contorno

nucleo dei mappali n. 2__________ e 2__________ RFD posti a valle di via C__________.

Fa pure accenno alla situazione dei fondi ubicati in località B__________ che

il comune aveva attribuito ex novo alla zona residenziale estensiva.

5.1

Secondo la giurisprudenza del

Tribunale federale, il principio dell’uguaglianza dinanzi alla legge (DTF 131 I

1.

consid. 4.2; 130 I 65 consid. 3.6; 129 I 346 consid. 6) ha una portata necessariamente

limitata nell’ambito di provvedimento pianificatori. Siccome occorre formare

delle zone, è necessario poterle delimitare: non è quindi insostenibile

trattare differentemente dal profilo pianificatorio ed edilizio anche terreno

analoghi per conformità e posizione (DTF 121 I 245 consid. 6e/dd; 117 Ia 302

consid. 4b; 116 Ia 193 consid. 3b). L’invocato principio si identifica in

sostanza con il divieto dell’arbitrio: per non essere definita arbitraria, la

delimitazione delle zone deve fondarsi su criteri pianificatori oggettivi e

ragionevoli (DTF 117 Ia 434 consid. 3e; 115 Ia 384 consid. 5b).

5.2

A scanso di equivoci, deve in primo

luogo essere rammentato che l’inserimento in zona edificabile dei fondi ubicati

in località B__________ non è stato approvato dal Consiglio di Stato (cfr. risoluzione

del 6 maggio 20__________, cifra 3.8, pag. 11 e seg.); decisione che questo

Tribunale ha confermato con separata decisione odierna. Venga detto per

completezza che, ad ogni buon conto, quest’ultima situazione diverge

sostanzialmente da quella oggetto del presente procedimento sia in ragione

della diversa struttura morfologica del comparto sia in ragione della diversa

ubicazione dei fondi rispetto al nucleo del paese. Le allegazioni del

ricorrente al riguardo sono pertanto inconcludenti ai fini del presente

giudizio.

5.3

Per quanto attiene alla lamentata

disparità di trattamento nei confronti dei proprietari dei mappali n. 2__________

e 2__________ RFD, anch’essa si rivela infondata. Tali fondi, peraltro di

dimensioni decisamente più modeste rispetto a quello del ricorrente, sono

ubicati a valle di via C__________ e si trovano a diretto contatto con

l’insediamento storico sviluppatosi tra questa strada e via G__________. In

ragione della loro particolare collocazione essi concorrono quindi a meglio

definire i limiti spaziali del nucleo. Per questo motivo l’in-serimento degli

stessi in zona contorno nucleo - inserimento che è peraltro stato sospeso in

attesa della compensazione agricola del territorio sottratto (cfr. risoluzione

del Consiglio di Stato del 9 luglio 20__________, cifra 3.4.1, lett. d, pag.

22) - risponde ad una reale necessità pianificatoria nel solco delle

indicazioni della scheda 8.4 del PD e della necessità di tutela del nucleo

storico di PI 1. Il fatto che i citati fondi siano stati inseriti nella zona Cn

risulta quindi comprensibile, rientra nell’autonomia pianificatoria del comune

e non lede il principio dell’uguaglianza.

6.

In conclusione, il gravame del ricorrente,

nella misura della sua ammissibilità, deve essere respinto. La tassa di

giustizia e le spese sono a carico della parte soccombente (art. 28 LPamm). Il comune,

che aveva pure postulato l’accoglimento - parziale - del ricorso, può per

contro essere esonerato dal pagamento delle spese processuali non essendo

comparti in causa per difendere interessi economici propri bensì in veste di

ente pianificante.

Dispositivo

per questi motivi,

visti gli articoli di legge applicabili alla

fattispecie,

dichiara

e pronuncia:

1.Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso di RI 1, è respinto.

2. La tassa di

giustizia e le spese di fr. 1500.- (millecinquecento) sono poste a carico di RI

1,.

3. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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