Lexipedia

Decisione

90.2003.76

accertamento del limite del bosco a contatto con la zona edificabile

4 aprile 2005Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1 è

proprietario dei mappali 354 e 355 del già comune di __________, ora comune di __________,

sezione di __________. I fondi, fra di essi confinati, sono situati in località

__________, a monte della strada cantonale che, da ponte di Valle, conduce a Cadro

e Sonvico (strada Ponte di Valle). Il mapp. 354, sostanzialmente pianeggiante,

ha una superficie complessiva di 6'050 mq ed è edificato. Il piano regolatore

attribuisce il fondo alla zona artigianale, fatta eccezione per una porzione

collocata all'estremità nord dello stesso e per un'area di forma triangolare

ubicata al margine sud del terreno, inserite - a titolo indicativo - in zona

boschiva. Il mapp. 355, censito quale bosco di 6'801 mq, riale di 45 mq e

magazzino di 7 mq, è invece assegnato integralmente alla zona boschiva. Fatta

eccezione per la parte bassa del fondo, pianeggiante, lo stesso degrada verso

il sottostante riale.

B. Nel periodo

15 settembre/15 ottobre 2001 il PI 1 ha pubblicato i piani di rilievo dell'area

boschiva a confine con la zona edificabile. Questi assegnavano alla foresta una

fascia di terreno profonda ca. 10 - 12 m collocata all'estremità nord-est del mapp.

354, come pure una ulteriore superficie, di forma triangolare, ubicata al margine

sud-ovest del fondo. Di fatto, verso meridione, i piani in oggetto fissavano il

limite dell'area boschiva in corrispondenza della scarpata che determina il cambiamento

di dislivello tra i due terreni di proprietà del qui ricorrente; ne conseguiva l'attribuzione

alla zona forestale della quasi totalità del mapp. 355, con la sola eccezione di

una piccola area posta tra la scarpata ed il fabbricato sito sul mapp. 354. Con

osservazioni 10 ottobre 2001 RI 1 ha contestato la fissazione del limite meridionale

dell'area boschiva ed ha postulato lo spostamento dello stesso verso sud, a

monte della scarpata. In questo modo il limite sarebbe venuto a trovarsi

interamente sul mapp. 355; la parte meridionale del mapp. 354 come pure una

superficie di forma triangolare ubicata nella parte bassa del mapp. 355 sarebbero

pertanto state escluse dall'area boschiva (cfr. planimetria allegata alle

osservazioni del 10 ottobre 2001). Il ricorrente ha negato in particolare il

carattere boschivo della parte meridionale del mapp. 354; sulla scorta di

quanto iscritto a registro fondiario, esso ha sostenuto che la foresta ricopriva

unicamente la parte settentrionale del sedime.

C. Con

risoluzione governativa n. 2178 di data 20 maggio 2003 il Consiglio di Stato ha

accertato il limite del bosco a confine con la zona edificabile. Le

osservazioni del proprietario non sono state accolte.

D. Con ricorso

25 giugno 2003 RI 1 insorge contro la menzionata decisione innanzi a questo

tribunale riproponendo e sviluppando le allegazioni esposte nelle osservazioni

del 10 ottobre 2001. Esso contesta altresì l'utilizzo delle foto aeree quale mezzo

di prova per accertare la natura - parzialmente - boschiva del fondo; a suo

dire l'autorità giudicante avrebbe dovuto fondarsi sulla situazione attuale del

fondo. Il ricorrente osserva inoltre come in origine il mapp. 354 non fosse neppure

parzialmente boschivo; lo sarebbe diventato solo successivamente a seguito di

alcune mutazioni effettuate negli scorsi decenni; l'area interessata sarebbe

però ubicata all'estremità nord del fondo.

La divisione

dell'ambiente chiede il rigetto del ricorso. Confermando l'accertamento in

oggetto, essa fa notare come già il piano indicativo dei boschi del febbraio

1980 rilevasse la presenza di foresta all'estremità sud del mapp. 354. Questo

limite sarebbe poi stato ripreso nel piano delle zone del piano regolatore di __________,

approvato dal Consiglio di Stato in data 6 giugno 1990. La natura boschiva dell'area

in oggetto sarebbe peraltro confermata dalle foto aeree di data 16 giugno 1977

e 9 aprile 1983; contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la divisione

ribadisce come le stesse costituiscano un mezzo di prova legittimo oltre che

particolarmente utile nei casi in cui vi sia motivo di ritenere che la

situazione attuale del fondo non corrisponda a quella passata. Essa ricorda

altresì come anche aree momentaneamente prive di vegetazione forestale possano

essere considerate boschive allorquando l'eliminazione della foresta sia avvenuta

senza la necessaria autorizzazione di dissodamento.

Dal canto

suo il municipio di __________ si rimette al giudizio del tribunale.

E. Il 14

settembre 2004 si sono tenuti l'udienza ed il sopralluogo in contraddittorio, durante

il quale sono state scattate alcune fotografie acquisite in seguito agli atti.

In questa sede il ricorrente ha ridotto le proprie domande e chiesto che il

limite del bosco venga spostato leggermente verso sud rispetto a quanto

previsto dai piani approvati, di modo da escludere dall'area boschiva una modesta

parte della scarpata, in corrispondenza del mapp. 354, ed un'area pianeggiante ubicata

al margine nord-est del mapp. 355 (cfr. planimetria annessa al verbale di

udienza). I rappresentanti del Governo si sono invece riconfermati nelle

proprie posizioni. Nel contempo essi hanno addotto che la morfologia attuale

del mapp. 355 diverge da quella originaria e desumibile dalle fotografie; il

livellamento della parte bassa del fondo come pure l'assenza di alberi

forestali in prossimità del sottostante riale sarebbe dovuto ad un riempimento (abusivo),

operato dal ricorrente, dell'avvallamento naturale che in origine scendeva

verso il torrente. RI 1 si è riservato un termine di 60 giorni per presentare

documentazione confutante questa contestazione. Nel termine assegnato lo stesso

ha prodotto una sentenza del Tribunale cantonale amministrativo di data 24

agosto 1990 (cfr. allegato allo scritto del 12 novembre 2004), di cui si dirà,

se del caso, in diritto.

Considerato, in

diritto

1. La

competenza di questo tribunale è data (art. 42 cpv. 4 della Legge cantonale

sulle foreste, LCFo, 38 cpv. 1 LALPT). Il ricorso è tempestivo (art. 38 cpv. 1

LALPT) e la legittimazione del ricorrente certa (art. 38 cpv. 4 lett. b LALPT).

Il gravame è pertanto ricevibile in ordine.

Considerandi

2.

Al momento

dell'emanazione e della revisione dei piani di utilizzazione ai sensi della

legge federale sulla pianificazione del territorio deve essere ordinato un

accertamento del carattere forestale laddove le zone edificabili confinano o

confineranno in futuro con la foresta (art. 10 cpv. 2 della legge federale

sulle foreste, LFo). I margini risultanti da quell'accertamento sono iscritti

nelle zone edificabili secondo le disposizioni della legge federale sulla

pianificazione del territorio (art. 13 cpv. 1 LFo), ritenuto che i nuovi

popolamenti al di fuori di questi margini forestali non sono considerati

foreste (art. 13 cpv. 2 LFo). Questo significa che i confini tra bosco e zona

edificabile rimangono stabili. Il carattere dinamico del bosco, che informa in

principio la LFo, è dunque soppresso nei confronti della confinante zona

edificabile, a tutto vantaggio della sicurezza del diritto. Lo scopo di questa

regolamentazione è palese: evitare che una zona di fondamentale importanza come

la zona edificabile venga modificata da un elemento per sua natura in continua

evoluzione qual è il bosco.

3.

Il

ricorrente contesta l'estensione dell'area boschiva in corrispondenza dei mapp.

354.

e 355 di __________, sezione di __________, di sua proprietà.

3.1

Si

considera foresta ogni superficie coperta da alberi o arbusti forestali che

possa svolgere funzioni forestali ai sensi dell'art. 1 cpv. 1 lett. c e 2 LFo.

L'origine, il genere di sfruttamento e la designazione nel registro fondiario

non sono elementi rilevanti al riguardo (art. 2 cpv. 1 LFo). Si considerano

inoltre foreste i boschi pascolati, i pascoli alberati e le selve, le superfici

non alberate o improduttive di un fondo forestale quali radure, strade forestali

o simili, nonché i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento (art. 2 cpv. 2 LFo).

Non si considerano foreste i gruppi isolati di alberi e di arbusti, le siepi, i

viali, i giardini, i parchi e gli spazi verdi, le colture di alberi su terreno

aperto e destinate allo sfruttamento a breve scadenza come pure alberi ed

arbusti su impianti di sbarramento o su terreni immediatamente antistanti (art.

2.

cpv. 3 LFo).

Il

messaggio del Consiglio federale, la giurisprudenza del Tribunale federale e la

dottrina hanno precisato cosa si deve intendere per “funzioni forestali” ai

sensi dell'art. 1 cpv. 1 lett. c LFo. In particolare, la foresta adempie una

funzione protettiva se protegge da catastrofi naturali, come ad esempio

valanghe, scoscendimenti, erosioni, cadute di pietre, vite umane o valori

reali. Questa adempie per contro una funzione sociale se per posizione, genere

di alberi, e forma, offre all'uomo uno spazio rigenerante o, con la sua

configurazione, dà una nota caratteristica al paesaggio o, ancora, se preserva

da agenti ambientali nocivi (rumore, immissioni), procura riserve idriche quantitativamente

e qualitativamente pregevoli, e costituisce per la flora e per la selvaggina

uno spazio vitale insostituibile. La foresta svolge inoltre una funzione

economica in quanto produce legno che può essere sfruttato dall'uomo (cfr. Messaggio

del Consiglio Federale sulla LFo del 29 giugno 1988, in FF 1988 III 137 segg.,151

seg.; Stefan Jaissle, Der dynamische Waldbegriff und die Raumplanung, Zurigo

1994, pag. 4 segg., 68 segg.; anche DTF 124 II 85 cons. 3 d/bb, DTF 114 Ib 224

cons. 9 a/ac).

3.2

I Cantoni

possono stabilire, entro i limiti fissati dal Consiglio federale, larghezza,

superficie ed età che deve avere un'estensione boschiva spontanea come anche

larghezza e superficie che devono avere altre aree boschive per essere

considerate foreste. I criteri cantonali non sono tuttavia determinanti se un'area

svolge funzioni sociali o protettive particolarmente importanti (art. 2 cpv. 4 LFo).

L'art. 1 cpv. 1 OFo fissa tali limiti come segue: 200-800 mq per la superficie

(incluso un margine idoneo), 10-12 m per la larghezza (pure incluso un margine

idoneo), 10-20 anni per l'età del popolamento in caso di estensione boschiva

spontanea. Giusta l'art. 1 cpv. 2 OFo, il popolamento che adempie funzioni

sociali o protettive particolarmente importanti si considera foresta

indipendentemente dalla sua superficie, dalla sua larghezza o dalla sua età.

3.3

In

attuazione e completazione delle menzionate disposizioni federali l'art. 3 cpv.

1.

della LCFo stabilisce che una superficie coperta da alberi che possa svolgere

funzioni forestali è da considerare bosco quando presenta un'estensione di

almeno 800 mq, una larghezza di almeno 12 m ed un'età di almeno 20 anni. Come

il Tribunale federale ha avuto modo di ripetutamente spiegare, da ultimo in

merito ad un'analoga normativa adottata dal Canton Zurigo, tali quantitativi

minimi costituiscono dei criteri di giudizio ausiliari, finalizzati alla

concretizzazione del (preminente) concetto qualitativo di foresta, che sta alla

base della LFo. Se, pertanto, è di principio lecito dedurre l'esistenza di un

bosco quando questi quantitativi sono soddisfatti, non è altrettanto lecito

dedurre senz'altro il contrario in loro difetto (DTF 125 II 440 cons. 2c, con

rinvii alla giurisprudenza precedente; inoltre il messaggio del Consiglio federale,

in FF cit., 153). In sintonia con questa giurisprudenza l'art. 3 LCFo soggiunge

pertanto che qualora la superficie coperta da alberi con funzioni forestali sia

situata lungo i corsi d'acqua, sulle rive dei laghi o nel caso di fitocenosi

rari, i requisiti minimi suddetti non sono applicabili (cpv. 2) e che all'interno

di un perimetro edificabile, di protezione o di pericolo è considerata bosco

una superficie di almeno 500 mq (art. 3).

3.4

Questo

tribunale ha potuto constatare, in sede di sopralluogo (cfr. inoltre le fotografie

scattate in quella sede ad opera del tribunale medesimo), come i terreni in

esame siano inseriti in un comparto a carattere prevalentemente boschivo. Alberi

ed arbusti forestali, contemplati nell'allegato 9 all'OPV, quali castagni e

robinie, ricoprono pure parzialmente il mapp. 354 e la quasi totalità del mapp.

355.

In particolare è stato possibile appurare come al momento attuale l'area

boschiva si estenda fino al margine superiore della scarpata che delimita verso

monte il confine del mapp. 354, e che poi scende in direzione sud-ovest

tagliando diagonalmente i confini dei fondi del qui ricorrente. In questo punto

il terreno ha subito un'importate erosione che ha portato al franamento - ed al

successivo accumulo - di materiale terroso in prossimità del fabbricato ubicato

sul mapp. 354; in corrispondenza di questo scoscendimento si è sviluppata una

vegetazione tipica del sottobosco composta da felci, piccoli arbusti, cespugli

e piante erbacee; in loco sono però assenti alberi ed arbusti forestali.

Vegetazione analoga è stata riscontrata anche sulla parte bassa del mapp. 355. Quest'ultima

area, avente forma triangolare, è ubicata a diretto contatto col confine sud-ovest

del mapp. 354. Allo stato attuale questo piccolo appezzamento di terreno appare

in parte pianeggiante, in parte degrada verso il sottostante riale.

Riducendo

le proprie domande iniziali, il ricorrente ha postulato, in sede di udienza, l'esclusione

dall'area boschiva di parte della scarpata che attraversa i suoi fondi come pure

della superficie, avente forma triangolare, ubicata nella parte pianeggiante

del mapp. 355 (cfr. planimetria annessa al verbale di udienza).

In sede istruttoria questo tribunale ha potuto constare l'assenza - durante il

sopralluogo - di alberi ed arbusti forestali in corrispondenza di queste aree.

Per contro, tale presenza è rilevata nelle foto aeree 16 giugno 1977 e 9 aprile

1983.

versate agli atti dall'autorità cantonale ed è confermata anche dal piano

indicativo dei boschi eseguito il 17 marzo 1980 dalla sezione forestale cantonale

in vista dello studio del piano regolatore. Ora, come ha osservato quest'autorità

e contrariamente a quanto crede il ricorrente, le foto aeree costituiscono un

mezzo di prova idoneo ad accertare la qualità forestale di un fondo (DTF 113 Ib

357.

consid. 2b con rinvio; inoltre Jaissle, op. cit., pag. 85). Non risulta

inoltre che, dopo tali date, il proprietario abbia conseguito un permesso di

dissodare l'area in discussione. Va poi rilevato che, come il tribunale ha

potuto appurare in sede di ispezione dei luoghi, indipendentemente dalle

responsabilità del ricorrente l'area in oggetto non costituisce altro che una

sistemazione artificiale del terreno in vista di un ampliamento del piazzale al

mapp. 354, che ha alterato la morfologia del terreno e ne ha indiscutibilmente

modificato la natura. Sistemazione che, del pari, non risulta sia stato in

qualche modo autorizzata. Per questo motivo il Consiglio di Stato ha -

rettamente - attribuito questa superficie all'ampia, retrostante foresta che

collega le due strade cantonali che attraversano il già comune di __________,

facendo astrazione della situazione esistente, com'è lecito in casi del genere

(cfr. la giurisprudenza appena citata).

3.5

Il

ricorso dev'essere dunque respinto.

4.

La tassa

di giudizio dev'essere posta a carico dell'insorgente (art. 28 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli articoli di legge applicabili alla

fattispecie,

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giudizio, di fr. 800.- (ottocento), dev'essere posta a carico dell'insorgente.

3. Contro la

presente decisione può essere inoltrato ricorso di diritto amministrativo al

Tribunale Federale di Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.

4. Intimazione

a:

terzi implicati

1. PI 1

2. PI 2

CO 1

Per il Tribunale della pianificazione del territorio

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster