90.2003.76
accertamento del limite del bosco a contatto con la zona edificabile
4 aprile 2005Italiano14 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
90.2003.76
Data decisione, Autorità:
04.04.2005, TPT
Titolo:
accertamento del limite del bosco a contatto con la zona edificabile
FORESTA / BOSCO
art. 3 LCFO
art. 1 cpv. 2 LFO
art. 10 LFO
art. 13 LFO
art. 1 OFO
Incarto n.
90.2003.76
Lugano
4 aprile 2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale della pianificazione del
territorio
composto dei giudici:
Raffaello Balerna, presidente,
Lorenzo Anastasi, Matteo Cassina
segretaria:
Sonja Federspiel, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 25 giugno 2003 di
RI 1
patr. da: PR 1
contro
la risoluzione 20 maggio 2003 (n. 2178) con cui il
Consiglio di Stato ha accertato il limite del bosco a contatto con la zona
edificabile nel comune di __________, ora comune di __________, sezione di __________;
viste le risposte:
- 19 agosto 2003 del PI 1;
- 25 novembre 2003 della
divisione dell'ambiente del dipartimento del territorio;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. RI 1 è
proprietario dei mappali 354 e 355 del già comune di __________, ora comune di __________,
sezione di __________. I fondi, fra di essi confinati, sono situati in località
__________, a monte della strada cantonale che, da ponte di Valle, conduce a Cadro
e Sonvico (strada Ponte di Valle). Il mapp. 354, sostanzialmente pianeggiante,
ha una superficie complessiva di 6'050 mq ed è edificato. Il piano regolatore
attribuisce il fondo alla zona artigianale, fatta eccezione per una porzione
collocata all'estremità nord dello stesso e per un'area di forma triangolare
ubicata al margine sud del terreno, inserite - a titolo indicativo - in zona
boschiva. Il mapp. 355, censito quale bosco di 6'801 mq, riale di 45 mq e
magazzino di 7 mq, è invece assegnato integralmente alla zona boschiva. Fatta
eccezione per la parte bassa del fondo, pianeggiante, lo stesso degrada verso
il sottostante riale.
B. Nel periodo
15 settembre/15 ottobre 2001 il PI 1 ha pubblicato i piani di rilievo dell'area
boschiva a confine con la zona edificabile. Questi assegnavano alla foresta una
fascia di terreno profonda ca. 10 - 12 m collocata all'estremità nord-est del mapp.
354, come pure una ulteriore superficie, di forma triangolare, ubicata al margine
sud-ovest del fondo. Di fatto, verso meridione, i piani in oggetto fissavano il
limite dell'area boschiva in corrispondenza della scarpata che determina il cambiamento
di dislivello tra i due terreni di proprietà del qui ricorrente; ne conseguiva l'attribuzione
alla zona forestale della quasi totalità del mapp. 355, con la sola eccezione di
una piccola area posta tra la scarpata ed il fabbricato sito sul mapp. 354. Con
osservazioni 10 ottobre 2001 RI 1 ha contestato la fissazione del limite meridionale
dell'area boschiva ed ha postulato lo spostamento dello stesso verso sud, a
monte della scarpata. In questo modo il limite sarebbe venuto a trovarsi
interamente sul mapp. 355; la parte meridionale del mapp. 354 come pure una
superficie di forma triangolare ubicata nella parte bassa del mapp. 355 sarebbero
pertanto state escluse dall'area boschiva (cfr. planimetria allegata alle
osservazioni del 10 ottobre 2001). Il ricorrente ha negato in particolare il
carattere boschivo della parte meridionale del mapp. 354; sulla scorta di
quanto iscritto a registro fondiario, esso ha sostenuto che la foresta ricopriva
unicamente la parte settentrionale del sedime.
C. Con
risoluzione governativa n. 2178 di data 20 maggio 2003 il Consiglio di Stato ha
accertato il limite del bosco a confine con la zona edificabile. Le
osservazioni del proprietario non sono state accolte.
D. Con ricorso
25 giugno 2003 RI 1 insorge contro la menzionata decisione innanzi a questo
tribunale riproponendo e sviluppando le allegazioni esposte nelle osservazioni
del 10 ottobre 2001. Esso contesta altresì l'utilizzo delle foto aeree quale mezzo
di prova per accertare la natura - parzialmente - boschiva del fondo; a suo
dire l'autorità giudicante avrebbe dovuto fondarsi sulla situazione attuale del
fondo. Il ricorrente osserva inoltre come in origine il mapp. 354 non fosse neppure
parzialmente boschivo; lo sarebbe diventato solo successivamente a seguito di
alcune mutazioni effettuate negli scorsi decenni; l'area interessata sarebbe
però ubicata all'estremità nord del fondo.
La divisione
dell'ambiente chiede il rigetto del ricorso. Confermando l'accertamento in
oggetto, essa fa notare come già il piano indicativo dei boschi del febbraio
1980 rilevasse la presenza di foresta all'estremità sud del mapp. 354. Questo
limite sarebbe poi stato ripreso nel piano delle zone del piano regolatore di __________,
approvato dal Consiglio di Stato in data 6 giugno 1990. La natura boschiva dell'area
in oggetto sarebbe peraltro confermata dalle foto aeree di data 16 giugno 1977
e 9 aprile 1983; contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la divisione
ribadisce come le stesse costituiscano un mezzo di prova legittimo oltre che
particolarmente utile nei casi in cui vi sia motivo di ritenere che la
situazione attuale del fondo non corrisponda a quella passata. Essa ricorda
altresì come anche aree momentaneamente prive di vegetazione forestale possano
essere considerate boschive allorquando l'eliminazione della foresta sia avvenuta
senza la necessaria autorizzazione di dissodamento.
Dal canto
suo il municipio di __________ si rimette al giudizio del tribunale.
E. Il 14
settembre 2004 si sono tenuti l'udienza ed il sopralluogo in contraddittorio, durante
il quale sono state scattate alcune fotografie acquisite in seguito agli atti.
In questa sede il ricorrente ha ridotto le proprie domande e chiesto che il
limite del bosco venga spostato leggermente verso sud rispetto a quanto
previsto dai piani approvati, di modo da escludere dall'area boschiva una modesta
parte della scarpata, in corrispondenza del mapp. 354, ed un'area pianeggiante ubicata
al margine nord-est del mapp. 355 (cfr. planimetria annessa al verbale di
udienza). I rappresentanti del Governo si sono invece riconfermati nelle
proprie posizioni. Nel contempo essi hanno addotto che la morfologia attuale
del mapp. 355 diverge da quella originaria e desumibile dalle fotografie; il
livellamento della parte bassa del fondo come pure l'assenza di alberi
forestali in prossimità del sottostante riale sarebbe dovuto ad un riempimento (abusivo),
operato dal ricorrente, dell'avvallamento naturale che in origine scendeva
verso il torrente. RI 1 si è riservato un termine di 60 giorni per presentare
documentazione confutante questa contestazione. Nel termine assegnato lo stesso
ha prodotto una sentenza del Tribunale cantonale amministrativo di data 24
agosto 1990 (cfr. allegato allo scritto del 12 novembre 2004), di cui si dirà,
se del caso, in diritto.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza di questo tribunale è data (art. 42 cpv. 4 della Legge cantonale
sulle foreste, LCFo, 38 cpv. 1 LALPT). Il ricorso è tempestivo (art. 38 cpv. 1
LALPT) e la legittimazione del ricorrente certa (art. 38 cpv. 4 lett. b LALPT).
Il gravame è pertanto ricevibile in ordine.
Considerandi
2.
Al momento
dell'emanazione e della revisione dei piani di utilizzazione ai sensi della
legge federale sulla pianificazione del territorio deve essere ordinato un
accertamento del carattere forestale laddove le zone edificabili confinano o
confineranno in futuro con la foresta (art. 10 cpv. 2 della legge federale
sulle foreste, LFo). I margini risultanti da quell'accertamento sono iscritti
nelle zone edificabili secondo le disposizioni della legge federale sulla
pianificazione del territorio (art. 13 cpv. 1 LFo), ritenuto che i nuovi
popolamenti al di fuori di questi margini forestali non sono considerati
foreste (art. 13 cpv. 2 LFo). Questo significa che i confini tra bosco e zona
edificabile rimangono stabili. Il carattere dinamico del bosco, che informa in
principio la LFo, è dunque soppresso nei confronti della confinante zona
edificabile, a tutto vantaggio della sicurezza del diritto. Lo scopo di questa
regolamentazione è palese: evitare che una zona di fondamentale importanza come
la zona edificabile venga modificata da un elemento per sua natura in continua
evoluzione qual è il bosco.
3.
Il
ricorrente contesta l'estensione dell'area boschiva in corrispondenza dei mapp.
354.
e 355 di __________, sezione di __________, di sua proprietà.
3.1
Si
considera foresta ogni superficie coperta da alberi o arbusti forestali che
possa svolgere funzioni forestali ai sensi dell'art. 1 cpv. 1 lett. c e 2 LFo.
L'origine, il genere di sfruttamento e la designazione nel registro fondiario
non sono elementi rilevanti al riguardo (art. 2 cpv. 1 LFo). Si considerano
inoltre foreste i boschi pascolati, i pascoli alberati e le selve, le superfici
non alberate o improduttive di un fondo forestale quali radure, strade forestali
o simili, nonché i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento (art. 2 cpv. 2 LFo).
Non si considerano foreste i gruppi isolati di alberi e di arbusti, le siepi, i
viali, i giardini, i parchi e gli spazi verdi, le colture di alberi su terreno
aperto e destinate allo sfruttamento a breve scadenza come pure alberi ed
arbusti su impianti di sbarramento o su terreni immediatamente antistanti (art.
2.
cpv. 3 LFo).
Il
messaggio del Consiglio federale, la giurisprudenza del Tribunale federale e la
dottrina hanno precisato cosa si deve intendere per “funzioni forestali” ai
sensi dell'art. 1 cpv. 1 lett. c LFo. In particolare, la foresta adempie una
funzione protettiva se protegge da catastrofi naturali, come ad esempio
valanghe, scoscendimenti, erosioni, cadute di pietre, vite umane o valori
reali. Questa adempie per contro una funzione sociale se per posizione, genere
di alberi, e forma, offre all'uomo uno spazio rigenerante o, con la sua
configurazione, dà una nota caratteristica al paesaggio o, ancora, se preserva
da agenti ambientali nocivi (rumore, immissioni), procura riserve idriche quantitativamente
e qualitativamente pregevoli, e costituisce per la flora e per la selvaggina
uno spazio vitale insostituibile. La foresta svolge inoltre una funzione
economica in quanto produce legno che può essere sfruttato dall'uomo (cfr. Messaggio
del Consiglio Federale sulla LFo del 29 giugno 1988, in FF 1988 III 137 segg.,151
seg.; Stefan Jaissle, Der dynamische Waldbegriff und die Raumplanung, Zurigo
1994, pag. 4 segg., 68 segg.; anche DTF 124 II 85 cons. 3 d/bb, DTF 114 Ib 224
cons. 9 a/ac).
3.2
I Cantoni
possono stabilire, entro i limiti fissati dal Consiglio federale, larghezza,
superficie ed età che deve avere un'estensione boschiva spontanea come anche
larghezza e superficie che devono avere altre aree boschive per essere
considerate foreste. I criteri cantonali non sono tuttavia determinanti se un'area
svolge funzioni sociali o protettive particolarmente importanti (art. 2 cpv. 4 LFo).
L'art. 1 cpv. 1 OFo fissa tali limiti come segue: 200-800 mq per la superficie
(incluso un margine idoneo), 10-12 m per la larghezza (pure incluso un margine
idoneo), 10-20 anni per l'età del popolamento in caso di estensione boschiva
spontanea. Giusta l'art. 1 cpv. 2 OFo, il popolamento che adempie funzioni
sociali o protettive particolarmente importanti si considera foresta
indipendentemente dalla sua superficie, dalla sua larghezza o dalla sua età.
3.3
In
attuazione e completazione delle menzionate disposizioni federali l'art. 3 cpv.
1.
della LCFo stabilisce che una superficie coperta da alberi che possa svolgere
funzioni forestali è da considerare bosco quando presenta un'estensione di
almeno 800 mq, una larghezza di almeno 12 m ed un'età di almeno 20 anni. Come
il Tribunale federale ha avuto modo di ripetutamente spiegare, da ultimo in
merito ad un'analoga normativa adottata dal Canton Zurigo, tali quantitativi
minimi costituiscono dei criteri di giudizio ausiliari, finalizzati alla
concretizzazione del (preminente) concetto qualitativo di foresta, che sta alla
base della LFo. Se, pertanto, è di principio lecito dedurre l'esistenza di un
bosco quando questi quantitativi sono soddisfatti, non è altrettanto lecito
dedurre senz'altro il contrario in loro difetto (DTF 125 II 440 cons. 2c, con
rinvii alla giurisprudenza precedente; inoltre il messaggio del Consiglio federale,
in FF cit., 153). In sintonia con questa giurisprudenza l'art. 3 LCFo soggiunge
pertanto che qualora la superficie coperta da alberi con funzioni forestali sia
situata lungo i corsi d'acqua, sulle rive dei laghi o nel caso di fitocenosi
rari, i requisiti minimi suddetti non sono applicabili (cpv. 2) e che all'interno
di un perimetro edificabile, di protezione o di pericolo è considerata bosco
una superficie di almeno 500 mq (art. 3).
3.4
Questo
tribunale ha potuto constatare, in sede di sopralluogo (cfr. inoltre le fotografie
scattate in quella sede ad opera del tribunale medesimo), come i terreni in
esame siano inseriti in un comparto a carattere prevalentemente boschivo. Alberi
ed arbusti forestali, contemplati nell'allegato 9 all'OPV, quali castagni e
robinie, ricoprono pure parzialmente il mapp. 354 e la quasi totalità del mapp.
355.
In particolare è stato possibile appurare come al momento attuale l'area
boschiva si estenda fino al margine superiore della scarpata che delimita verso
monte il confine del mapp. 354, e che poi scende in direzione sud-ovest
tagliando diagonalmente i confini dei fondi del qui ricorrente. In questo punto
il terreno ha subito un'importate erosione che ha portato al franamento - ed al
successivo accumulo - di materiale terroso in prossimità del fabbricato ubicato
sul mapp. 354; in corrispondenza di questo scoscendimento si è sviluppata una
vegetazione tipica del sottobosco composta da felci, piccoli arbusti, cespugli
e piante erbacee; in loco sono però assenti alberi ed arbusti forestali.
Vegetazione analoga è stata riscontrata anche sulla parte bassa del mapp. 355. Quest'ultima
area, avente forma triangolare, è ubicata a diretto contatto col confine sud-ovest
del mapp. 354. Allo stato attuale questo piccolo appezzamento di terreno appare
in parte pianeggiante, in parte degrada verso il sottostante riale.
Riducendo
le proprie domande iniziali, il ricorrente ha postulato, in sede di udienza, l'esclusione
dall'area boschiva di parte della scarpata che attraversa i suoi fondi come pure
della superficie, avente forma triangolare, ubicata nella parte pianeggiante
del mapp. 355 (cfr. planimetria annessa al verbale di udienza).
In sede istruttoria questo tribunale ha potuto constare l'assenza - durante il
sopralluogo - di alberi ed arbusti forestali in corrispondenza di queste aree.
Per contro, tale presenza è rilevata nelle foto aeree 16 giugno 1977 e 9 aprile
1983.
versate agli atti dall'autorità cantonale ed è confermata anche dal piano
indicativo dei boschi eseguito il 17 marzo 1980 dalla sezione forestale cantonale
in vista dello studio del piano regolatore. Ora, come ha osservato quest'autorità
e contrariamente a quanto crede il ricorrente, le foto aeree costituiscono un
mezzo di prova idoneo ad accertare la qualità forestale di un fondo (DTF 113 Ib
357.
consid. 2b con rinvio; inoltre Jaissle, op. cit., pag. 85). Non risulta
inoltre che, dopo tali date, il proprietario abbia conseguito un permesso di
dissodare l'area in discussione. Va poi rilevato che, come il tribunale ha
potuto appurare in sede di ispezione dei luoghi, indipendentemente dalle
responsabilità del ricorrente l'area in oggetto non costituisce altro che una
sistemazione artificiale del terreno in vista di un ampliamento del piazzale al
mapp. 354, che ha alterato la morfologia del terreno e ne ha indiscutibilmente
modificato la natura. Sistemazione che, del pari, non risulta sia stato in
qualche modo autorizzata. Per questo motivo il Consiglio di Stato ha -
rettamente - attribuito questa superficie all'ampia, retrostante foresta che
collega le due strade cantonali che attraversano il già comune di __________,
facendo astrazione della situazione esistente, com'è lecito in casi del genere
(cfr. la giurisprudenza appena citata).
3.5
Il
ricorso dev'essere dunque respinto.
4.
La tassa
di giudizio dev'essere posta a carico dell'insorgente (art. 28 PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli articoli di legge applicabili alla
fattispecie,
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa di
giudizio, di fr. 800.- (ottocento), dev'essere posta a carico dell'insorgente.
3. Contro la
presente decisione può essere inoltrato ricorso di diritto amministrativo al
Tribunale Federale di Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
4. Intimazione
a:
terzi implicati
1. PI 1
2. PI 2
CO 1
Per il Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster