90.2003.8
contestazione dello stralcio di una zona di interesse architettonico e paesaggistico
30 settembre 2005Italiano10 min
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Numero d'incarto:
90.2003.8
Data decisione, Autorità:
30.09.2005, TPT
Titolo:
contestazione dello stralcio di una zona di interesse architettonico e paesaggistico
BENE STORICO
PIANO PARTICOLAREGGIATO
ZONA MISTA
art. 15 LPT
art. 54 LPT
Incarto n.
90.2003.8
Lugano
30 settembre
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale della pianificazione del
territorio
composto dei giudici:
Raffaello Balerna, presidente,
Lorenzo
Anastasi, Claudio Cereghetti (giudice supplente)
segretaria:
Sonja Federspiel, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 10 gennaio 2003 di
RI 1
patr. da: PR 1
contro
la risoluzione 26 novembre 2002 (n. 5650) con cui il
Consiglio di Stato ha approvato la revisione del piano regolatore del __________;
viste le risposte:
- 17 marzo 2003 del PI 2;
- 30 aprile 2003 della
divisione della pianificazione territoriale;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
RI 1 sono comproprietari dei mapp. 862, 863, 926 e
927 di __________, che appartengono al complesso edilizio dei Mulini __________,
situato a valle dell'abitato di __________.
Fatti
B. Il primo
piano regolatore del comune è stato approvato dal Consiglio di Stato l’8 maggio
1979. Attribuiva i fondi dei ricorrenti alla zona residua.
C. Con
variante di PR 6 aprile 1982 il complesso degli ex mulini, quindi anche i fondi
di proprietà __________, è stato attribuito ad una zona denominata "fondi
privati dove prevedono realizzazioni d'interesse pubblico".
D. Il 13 marzo
2000 il consiglio comunale ha adottato la revisione generale del piano, che
modifica quanto stabilito nel 1982, istituendo una zona speciale di interesse architettonico
e paesaggistico, destinata alla residenza ed alle attività artigianali e commerciali
non moleste, nella quale ogni intervento edilizio è subordinato alla preventiva
approvazione di un piano particolareggiato. I proprietari interessati non hanno
ricorso contro questa scelta pianificatoria.
E. Con
risoluzione 26 novembre 2002 (n. 5650) il Consiglio di Stato ha approvato il
nuovo piano regolatore, ma ha stralciato la zona speciale di particolare interesse
architettonico e paesaggistico e l'art. 33 NAPR, che la disciplina.
Il
Consiglio di Stato, che condivide l'intenzione del comune di tutelare il
complesso dei mulini, ha invitato il comune a definire tramite una variante di piano
regolatore la pianificazione della zona, tenendo conto di quanto indicato nella
risoluzione qui impugnata e nell'esame preliminare 12 novembre 1997.
F. Con ricorso
10 gennaio 2003 RI 1 chiedono a questo tribunale di annullare la decisione
governativa e di confermare la pianificazione adottata dal comune. Medesima
richiesta è stata presentata dal comune di __________ e da altri proprietari.
G. La divisione
della pianificazione territoriale postula la reiezione del ricorso (osservazioni
30 aprile 2003), il municipio ne chiede l'accoglimento (osservazioni 17 marzo
2003).
H. In data 15
settembre 2004 si è tenuta l’udienza ed i sopralluogo. Le parti si sono riconfermate
nelle rispettive allegazioni e domande. Lo Stato e i ricorrenti hanno successivamente
ancora avuto modo di prendere posizione.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del tribunale è data. Il ricorso è tempestivo (art. 38 cpv. 1 LALPT)
e la legittimazione degli insorgenti certa (art. 38 cpv. 4 lett. c LALPT). Il
ricorso è quindi ricevibile.
Considerandi
2.
In
campo pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia. Questa non è,
però, assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve
garantire il riesame completo del piano regolatore da parte di almeno un'istanza
di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio di Stato (art. 37
cpv. 1 LALPT), che decide i ricorsi - e approva il piano - con pieno potere
cognitivo: questo significa controllo non solo della legittimità ma anche dell'opportunità
delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità incaricate di compiti
pianificatori badano tuttavia di lasciare alle autorità loro subordinate il
margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti (art. 2 cpv. 3
LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque semplicemente sostituire il proprio
apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il diritto di questo di
scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più appropriata, ragionevole
od opportuna. Esso non può però limitarsi ad intervenire nei soli casi in cui
la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo e sia
manifestamente insostenibile. Deve al contrario rifiutare l'approvazione di
quelle soluzioni che disattendono i principi e gli scopi pianificatori
fondamentali del diritto federale o non danno loro sufficiente attuazione,
rispettivamente che non tengono adeguatamente conto della pianificazione di
livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano direttore (cfr. anche l'art.
26.
cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà segnatamente che sia stata
effettuata in modo corretto la ponderazione globale degli interessi richiesta
dall'art. 3 OPT (RDAT II-2001 n. 78 consid. 6b; II-1999 n. 27 consid. 3).
Il potere
cognitivo del Tribunale della pianificazione del territorio è invece
circoscritto alla violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT II-2001 n.
78.
consid. 6c; II-1999 n. 27 consid. 3; II-1997 n. 23); fanno eccezione - per
poter ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui è impugnata una
modifica del piano regolatore disposta d'ufficio dal Consiglio di Stato.
3.
Il
Consiglio di Stato non si è distanziato dagli obiettivi di protezione
perseguiti dal comune. Ha stralciato la "zona speciale di particolare
interesse architettonico e paesaggistico" principalmente perché ha
giudicato troppo incerta la situazione e troppo imprecisa la regolamentazione
adottata, ritenuta anche l'intenzione del comune di elaborare un piano
particolareggiato (cfr. ris. impugnata, cifra 4.2.2, pag. 25 e allegato 5).
L'art. 33 cifra 1 NAPR, effettivamente, ammette nel comparto dei mulini sia la
residenza, sia le attività commerciali e artigianali non moleste. La cifra 2
della norma indica che ogni intervento edilizio deve sottostare al principio
del recupero conservativo della struttura architettonica originale e soggiace
all'elaborazione di un piano particolareggiato secondo i disposti degli art. 54
e 55 LALPT.
4.
L'area dei
Mulini __________ si incunea nel comparto situato a valle di __________, nel
quale l'edilizia privata è esclusa (territorio agricolo, zone AP-EP). Il
complesso dei mulini è chiaramente separato e distinto dal sovrastante abitato
grazie alla differenza di quota, alla presenza di una strada che taglia il
pendio e all'esistenza di diversi alberi.
Il
complesso dei mulini ha un notevole impatto sul paesaggio, proprio perché si
tratta di una sostanza edilizia insolita, di dimensioni ragguardevoli e con
volumi particolari. Gli edifici costituiscono la testimonianza visiva delle
precedenti attività produttive, che hanno avuto una sicura importanza storica
ed economica. Lo stabilimento industriale è già stato in parte trasformato e
recuperato per altri scopi, in particolare residenziali.
Considerata
la sua posizione eccentrica rispetto all'abitato, nonché la particolare
sostanza edilizia esistente, non vi sono ragioni che giustifichino di annullare
la pianificazione adottata dal comune e condivisa da tutti i proprietari interessati.
La scelta di istituire una zona edificabile mista, nella quale potranno
coesistere la residenza e le attività commerciali e artigianali non moleste, è legittima
e adeguata rispetto alla sostanza edilizia esistente ed anche ai primi
interventi di recupero effettuati. La coesistenza di diverse attività rispetta
la storia dello stabilimento e corrisponde alla realtà attuale. Considerati i
cambiamenti intervenuti nei processi produttivi ed in particolare i progressi
tecnologici della nostra epoca, la coesistenza della residenza e di attività
commerciali ed artigianali non moleste non è di per se problematica. Lo è
ancora meno nel concreto caso, viste le particolarità della fattispecie (le
dimensioni ragguardevoli degli edifici e la loro tipologia, gli interventi di
rinnovo già eseguiti, la concreta difficoltà per non dire l'impossibilità di
insediare nell'area e negli stabili esistenti aziende moleste o grandi
attrattori di traffico). D'altra parte, la promozione di una certa
compenetrazione delle utilizzazioni, in particolare all'interno dei tessuti edilizi
esistenti da recuperare, non è illegale o contraria ai principi fondamentali
della pianificazione del territorio. Si tratta anzi di un concetto importante e
attuale.
5.
Il
Consiglio di Stato ha giustificato la mancata approvazione della zona speciale
anche in relazione al previsto allestimento di un piano particolareggiato.
L'art. 33 cifra 2 NAPR (stralciato) indica effettivamente, come rilevato dal
Governo, che "ogni intervento edilizio deve sottostare al principio del
recupero conservativo della struttura architettonica originale e soggiace
all'elaborazione di un piano particolareggiato secondo i disposti degli art. 54
e 55 LALPT". La conclusione che ne tira il Consiglio di Stato non può
nondimeno essere condivisa.
In linea
generale, come indicato dalla stessa divisione della pianificazione territoriale
nelle osservazioni 1° ottobre 2003, gli art. 54 e 55 LALPT non vietano ad un comune
di definire preventivamente quantomeno la funzione di una determinata zona e di
subordinarne l'edificazione all'elaborazione di un piano particolareggiato. Nel
concreto caso non sussistono ragioni che impongano di scostarsi da quanto permesso
dalla LALPT.
Un piano
particolareggiato si distingue da un piano regolatore principalmente per la sua
elevata densità normativa, in altre parole per la maggiore precisione delle prescrizioni
e dei vincoli imposti ai proprietari. Nella fattispecie è senz'altro possibile
elaborare un piano particolareggiato rispettando la destinazione di zona
definita dal piano regolatore. Il piano particolareggiato potrà definire nel
dettaglio, con l'attenzione richiesta dalla necessità di tutelare adeguatamente
il complesso dei mulini, parametri quali distanze, altezze, caratteristiche
estetiche delle costruzioni, materiali, destinazione e sistemazione delle aree
libere da costruzioni.
Il fatto
che un piano particolareggiato sia adottato secondo la stessa procedura prevista
per il piano regolatore, che culmina con l'approvazione da parte del Consiglio
di Stato, fuga ogni residuo dubbio sul carattere sproporzionato della decisione
impugnata. Le preoccupazioni formulate dal dipartimento del territorio,
ancorché pertinenti e volte a tutelare un interesse pubblico che tutte le parti
coinvolte sembrano condividere, potranno essere affrontate e risolte nella fase
di piano particolareggiato. Sino all'approvazione di tale piano non saranno
possibili nuovi interventi edilizi (art. 33 cifra 2 NAPR); la tutela del comparto
è quindi assicurata. Da questo profilo la soluzione adottata dal comune è in
definitiva migliore di quella imposta dal Governo, che ha imposto
l'elaborazione di una variante di piano regolatore, senza che nel frattempo sia
applicabile il piano regolatore 8 maggio 1979 (abrogato dal dispositivo 9 della
risoluzione impugnata), prospettando un quadro giuridico complesso e di
difficile applicazione (le norme valide per gli edifici fuori del perimetro
delle zone edificabili, eventualmente l'art. 36 cpv. 3 LPT).
6.
Il Governo
sembra giustificare la mancata approvazione della zona speciale di particolare
interesse architettonico e paesaggistico anche a causa della presenza, attorno
allo stabilimento industriale, di alcuni fondi non edificati.
L'argomento
non resiste alle critiche formulate dai vari ricorrenti. Ogni intervento edilizio
sarà possibile, anche per i fondi liberi, solo dopo che sarà stato approvato il
piano particolareggiato e secondo quanto prescritto da questo strumento. Tale
piano potrebbe anche concentrare la possibilità di interventi edilizi negli
stabili esistenti, escludendo dall'edificazione i fondi liberi da costruzioni.
Infatti, l'art. 33 NAPR lascia chiaramente intendere come lo scopo della zona
(e quindi del futuro piano particolareggiato) sia il recupero conservativo
della struttura architettonica originale e non l'edificazione sui fondi liberi
circostanti.
7.
Visto
l'esito del ricorso non si prelevano né la tassa di giustizia né le spese. Lo
Stato, soccombente nel procedimento, è tenuto al pagamento di un'indennità per
ripetibili ai ricorrenti, patrocinati da un avvocato (art. 31 PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli articoli di legge applicabili alla
fattispecie;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è accolto;
§.
di conseguenza la risoluzione impugnata è annullata e riformata nella misura
in cui stralcia l'art. 33 NAPR e la zona speciale di particolare interesse
architettonico e paesaggistico il località Mulini, che sono approvati.
2. Non si
prelevano tasse e spese. Lo Stato è tenuto a rifondere ai ricorrenti fr. 1'000.-
(mille) a titolo di ripetibili.
3. Intimazione
a:
terzi implicati
1. PI 1
2. PI 2
CO 1
Per il Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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