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Decisione

90.2003.8

contestazione dello stralcio di una zona di interesse architettonico e paesaggistico

30 settembre 2005Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

B. Il primo

piano regolatore del comune è stato approvato dal Consiglio di Stato l’8 maggio

1979. Attribuiva i fondi dei ricorrenti alla zona residua.

C. Con

variante di PR 6 aprile 1982 il complesso degli ex mulini, quindi anche i fondi

di proprietà __________, è stato attribuito ad una zona denominata "fondi

privati dove prevedono realizzazioni d'interesse pubblico".

D. Il 13 marzo

2000 il consiglio comunale ha adottato la revisione generale del piano, che

modifica quanto stabilito nel 1982, istituendo una zona speciale di interesse architettonico

e paesaggistico, destinata alla residenza ed alle attività artigianali e commerciali

non moleste, nella quale ogni intervento edilizio è subordinato alla preventiva

approvazione di un piano particolareggiato. I proprietari interessati non hanno

ricorso contro questa scelta pianificatoria.

E. Con

risoluzione 26 novembre 2002 (n. 5650) il Consiglio di Stato ha approvato il

nuovo piano regolatore, ma ha stralciato la zona speciale di particolare interesse

architettonico e paesaggistico e l'art. 33 NAPR, che la disciplina.

Il

Consiglio di Stato, che condivide l'intenzione del comune di tutelare il

complesso dei mulini, ha invitato il comune a definire tramite una variante di piano

regolatore la pianificazione della zona, tenendo conto di quanto indicato nella

risoluzione qui impugnata e nell'esame preliminare 12 novembre 1997.

F. Con ricorso

10 gennaio 2003 RI 1 chiedono a questo tribunale di annullare la decisione

governativa e di confermare la pianificazione adottata dal comune. Medesima

richiesta è stata presentata dal comune di __________ e da altri proprietari.

G. La divisione

della pianificazione territoriale postula la reiezione del ricorso (osservazioni

30 aprile 2003), il municipio ne chiede l'accoglimento (osservazioni 17 marzo

2003).

H. In data 15

settembre 2004 si è tenuta l’udienza ed i sopralluogo. Le parti si sono riconfermate

nelle rispettive allegazioni e domande. Lo Stato e i ricorrenti hanno successivamente

ancora avuto modo di prendere posizione.

Considerato, in

diritto

1. La

competenza del tribunale è data. Il ricorso è tempestivo (art. 38 cpv. 1 LALPT)

e la legittimazione degli insorgenti certa (art. 38 cpv. 4 lett. c LALPT). Il

ricorso è quindi ricevibile.

Considerandi

2.

In

campo pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia. Questa non è,

però, assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve

garantire il riesame completo del piano regolatore da parte di almeno un'istanza

di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio di Stato (art. 37

cpv. 1 LALPT), che decide i ricorsi - e approva il piano - con pieno potere

cognitivo: questo significa controllo non solo della legittimità ma anche dell'opportunità

delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità incaricate di compiti

pianificatori badano tuttavia di lasciare alle autorità loro subordinate il

margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti (art. 2 cpv. 3

LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque semplicemente sostituire il proprio

apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il diritto di questo di

scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più appropriata, ragionevole

od opportuna. Esso non può però limitarsi ad intervenire nei soli casi in cui

la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo e sia

manifestamente insostenibile. Deve al contrario rifiutare l'approvazione di

quelle soluzioni che disattendono i principi e gli scopi pianificatori

fondamentali del diritto federale o non danno loro sufficiente attuazione,

rispettivamente che non tengono adeguatamente conto della pianificazione di

livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano direttore (cfr. anche l'art.

26.

cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà segnatamente che sia stata

effettuata in modo corretto la ponderazione globale degli interessi richiesta

dall'art. 3 OPT (RDAT II-2001 n. 78 consid. 6b; II-1999 n. 27 consid. 3).

Il potere

cognitivo del Tribunale della pianificazione del territorio è invece

circoscritto alla violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT II-2001 n.

78.

consid. 6c; II-1999 n. 27 consid. 3; II-1997 n. 23); fanno eccezione - per

poter ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui è impugnata una

modifica del piano regolatore disposta d'ufficio dal Consiglio di Stato.

3.

Il

Consiglio di Stato non si è distanziato dagli obiettivi di protezione

perseguiti dal comune. Ha stralciato la "zona speciale di particolare

interesse architettonico e paesaggistico" principalmente perché ha

giudicato troppo incerta la situazione e troppo imprecisa la regolamentazione

adottata, ritenuta anche l'intenzione del comune di elaborare un piano

particolareggiato (cfr. ris. impugnata, cifra 4.2.2, pag. 25 e allegato 5).

L'art. 33 cifra 1 NAPR, effettivamente, ammette nel comparto dei mulini sia la

residenza, sia le attività commerciali e artigianali non moleste. La cifra 2

della norma indica che ogni intervento edilizio deve sottostare al principio

del recupero conservativo della struttura architettonica originale e soggiace

all'elaborazione di un piano particolareggiato secondo i disposti degli art. 54

e 55 LALPT.

4.

L'area dei

Mulini __________ si incunea nel comparto situato a valle di __________, nel

quale l'edilizia privata è esclusa (territorio agricolo, zone AP-EP). Il

complesso dei mulini è chiaramente separato e distinto dal sovrastante abitato

grazie alla differenza di quota, alla presenza di una strada che taglia il

pendio e all'esistenza di diversi alberi.

Il

complesso dei mulini ha un notevole impatto sul paesaggio, proprio perché si

tratta di una sostanza edilizia insolita, di dimensioni ragguardevoli e con

volumi particolari. Gli edifici costituiscono la testimonianza visiva delle

precedenti attività produttive, che hanno avuto una sicura importanza storica

ed economica. Lo stabilimento industriale è già stato in parte trasformato e

recuperato per altri scopi, in particolare residenziali.

Considerata

la sua posizione eccentrica rispetto all'abitato, nonché la particolare

sostanza edilizia esistente, non vi sono ragioni che giustifichino di annullare

la pianificazione adottata dal comune e condivisa da tutti i proprietari interessati.

La scelta di istituire una zona edificabile mista, nella quale potranno

coesistere la residenza e le attività commerciali e artigianali non moleste, è legittima

e adeguata rispetto alla sostanza edilizia esistente ed anche ai primi

interventi di recupero effettuati. La coesistenza di diverse attività rispetta

la storia dello stabilimento e corrisponde alla realtà attuale. Considerati i

cambiamenti intervenuti nei processi produttivi ed in particolare i progressi

tecnologici della nostra epoca, la coesistenza della residenza e di attività

commerciali ed artigianali non moleste non è di per se problematica. Lo è

ancora meno nel concreto caso, viste le particolarità della fattispecie (le

dimensioni ragguardevoli degli edifici e la loro tipologia, gli interventi di

rinnovo già eseguiti, la concreta difficoltà per non dire l'impossibilità di

insediare nell'area e negli stabili esistenti aziende moleste o grandi

attrattori di traffico). D'altra parte, la promozione di una certa

compenetrazione delle utilizzazioni, in particolare all'interno dei tessuti edilizi

esistenti da recuperare, non è illegale o contraria ai principi fondamentali

della pianificazione del territorio. Si tratta anzi di un concetto importante e

attuale.

5.

Il

Consiglio di Stato ha giustificato la mancata approvazione della zona speciale

anche in relazione al previsto allestimento di un piano particolareggiato.

L'art. 33 cifra 2 NAPR (stralciato) indica effettivamente, come rilevato dal

Governo, che "ogni intervento edilizio deve sottostare al principio del

recupero conservativo della struttura architettonica originale e soggiace

all'elaborazione di un piano particolareggiato secondo i disposti degli art. 54

e 55 LALPT". La conclusione che ne tira il Consiglio di Stato non può

nondimeno essere condivisa.

In linea

generale, come indicato dalla stessa divisione della pianificazione territoriale

nelle osservazioni 1° ottobre 2003, gli art. 54 e 55 LALPT non vietano ad un comune

di definire preventivamente quantomeno la funzione di una determinata zona e di

subordinarne l'edificazione all'elaborazione di un piano particolareggiato. Nel

concreto caso non sussistono ragioni che impongano di scostarsi da quanto permesso

dalla LALPT.

Un piano

particolareggiato si distingue da un piano regolatore principalmente per la sua

elevata densità normativa, in altre parole per la maggiore precisione delle prescrizioni

e dei vincoli imposti ai proprietari. Nella fattispecie è senz'altro possibile

elaborare un piano particolareggiato rispettando la destinazione di zona

definita dal piano regolatore. Il piano particolareggiato potrà definire nel

dettaglio, con l'attenzione richiesta dalla necessità di tutelare adeguatamente

il complesso dei mulini, parametri quali distanze, altezze, caratteristiche

estetiche delle costruzioni, materiali, destinazione e sistemazione delle aree

libere da costruzioni.

Il fatto

che un piano particolareggiato sia adottato secondo la stessa procedura prevista

per il piano regolatore, che culmina con l'approvazione da parte del Consiglio

di Stato, fuga ogni residuo dubbio sul carattere sproporzionato della decisione

impugnata. Le preoccupazioni formulate dal dipartimento del territorio,

ancorché pertinenti e volte a tutelare un interesse pubblico che tutte le parti

coinvolte sembrano condividere, potranno essere affrontate e risolte nella fase

di piano particolareggiato. Sino all'approvazione di tale piano non saranno

possibili nuovi interventi edilizi (art. 33 cifra 2 NAPR); la tutela del comparto

è quindi assicurata. Da questo profilo la soluzione adottata dal comune è in

definitiva migliore di quella imposta dal Governo, che ha imposto

l'elaborazione di una variante di piano regolatore, senza che nel frattempo sia

applicabile il piano regolatore 8 maggio 1979 (abrogato dal dispositivo 9 della

risoluzione impugnata), prospettando un quadro giuridico complesso e di

difficile applicazione (le norme valide per gli edifici fuori del perimetro

delle zone edificabili, eventualmente l'art. 36 cpv. 3 LPT).

6.

Il Governo

sembra giustificare la mancata approvazione della zona speciale di particolare

interesse architettonico e paesaggistico anche a causa della presenza, attorno

allo stabilimento industriale, di alcuni fondi non edificati.

L'argomento

non resiste alle critiche formulate dai vari ricorrenti. Ogni intervento edilizio

sarà possibile, anche per i fondi liberi, solo dopo che sarà stato approvato il

piano particolareggiato e secondo quanto prescritto da questo strumento. Tale

piano potrebbe anche concentrare la possibilità di interventi edilizi negli

stabili esistenti, escludendo dall'edificazione i fondi liberi da costruzioni.

Infatti, l'art. 33 NAPR lascia chiaramente intendere come lo scopo della zona

(e quindi del futuro piano particolareggiato) sia il recupero conservativo

della struttura architettonica originale e non l'edificazione sui fondi liberi

circostanti.

7.

Visto

l'esito del ricorso non si prelevano né la tassa di giustizia né le spese. Lo

Stato, soccombente nel procedimento, è tenuto al pagamento di un'indennità per

ripetibili ai ricorrenti, patrocinati da un avvocato (art. 31 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli articoli di legge applicabili alla

fattispecie;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è accolto;

§.

di conseguenza la risoluzione impugnata è annullata e riformata nella misura

in cui stralcia l'art. 33 NAPR e la zona speciale di particolare interesse

architettonico e paesaggistico il località Mulini, che sono approvati.

2. Non si

prelevano tasse e spese. Lo Stato è tenuto a rifondere ai ricorrenti fr. 1'000.-

(mille) a titolo di ripetibili.

3. Intimazione

a:

terzi implicati

1. PI 1

2. PI 2

CO 1

Per il Tribunale della pianificazione del territorio

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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