90.2004.12
piano particolareggiato del nucleo: inammissbilità dell'estensione del perimetro e di un anticipo del piano particolareggiato in forma parziale nell'ambito di una regolamentazione transitoria
23 giugno 2005Italiano24 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
90.2004.12
Data decisione, Autorità:
23.06.2005, TPT
Titolo:
piano particolareggiato del nucleo: inammissbilità dell'estensione del perimetro e di un anticipo del piano particolareggiato in forma parziale nell'ambito di una regolamentazione transitoria
BENE STORICO
NORME DI ATTUAZIONE
NUCLEO
OBBLIGO DI PIANIFICARE
PIANO DIRETTORE
PIANO PARTICOLAREGGIATO
STABILITÀ DEL PIANO
art. 54 cpv. 2 LALPT
art. 2 LPT
Incarto n.
90.2004.12
Lugano
23 giugno
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale della pianificazione del
territorio
composto dei giudici:
Raffaello Balerna, presidente,
Lorenzo Anastasi, Matteo Cassina
segretario:
Stefano Furger, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 10 marzo 2004 di
RI 1
patr. da: PR 1
contro
la risoluzione del 10 febbraio 2004 (n. 537), con
cui il Consiglio di Stato ha approvato le varianti del piano regolatore e del
piano particolareggiato della ZEIC in località __________ del comune di PI 1;
viste le risposte:
- 8 aprile 2004 della
divisione della pianificazione territoriale del dipartimento del territorio;
- 5 maggio 2004 del
municipio di PI 1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. RI 1 è
proprietario del mapp. 118 di __________. Il fondo presenta una superficie terrazzata
a ronco, di originari complessivi mq 5'298, su cui insistono un rustico e una
cascina.
B. Nella
seduta del 30 giugno 1988 il consiglio comunale di __________ ha adottato il
piano regolatore, approvato dal Consiglio di Stato con risoluzione n. 2820 del
15 aprile 1992 (in seguito PR 92). In quella sede, il mapp. 118 è stato
attribuito in parte alla zona del nucleo tradizionale di __________, soggetta a
piano particolareggiato (art. 3 lett. e NAPR) e retta transitoriamente dall'art.
23 NAPR, in buona parte alla zona agricola e, per il restante, è stato gravato
da un vincolo di protezione del sottostante complesso monumentale della chiesa
parrocchiale, comprendente anche la formazione di un giardino pubblico (zona
AP).
C. In seguito,
il comune ha adottato alcune varianti, che istituivano un piano particolareggiato
e un piano di quartiere obbligatorio nel comparto in località __________ e
sancivano la riduzione del vincolo AP destinato alla formazione del giardino
pubblico, gravante il mapp. 118, per una superficie di 1'050 mq. Superficie che
è stata attribuita alla zona agricola (cfr. risoluzione del 5 agosto 1997, n.
3871, con cui il Consiglio di Stato ha approvato il piano particolareggiato e
il piano di quartiere della ZEIC in località __________ e alcune varianti del
piano regolatore).
D. Finalmente,
il 1 ottobre 2002 il consiglio comunale ha adottato una serie di varianti del
piano regolatore, fra cui alcune volte a verificare il perimetro del nucleo di __________
soggetto a piano particolareggiato, rettificandolo con l'inclusione di alcuni
fondi ed escludendone altri. In particolare, per quanto qui interessa, il perimetro
di questa zona è stato ampliato in corrispondenza del mapp. 118, a cui è stata
concessa la facoltà di inserire nuove edificazioni secondo le indicazioni
vincolanti di una scheda di dettaglio disciplinante le modalità degli
interventi, annessa al piano delle zone. L'art. 23 NAPR è stato a sua volta
modificato adeguandolo in tal senso con la completazione della cifra 1 e l'abrogazione
del disposto che vietava le nuove costruzioni nel nucleo di __________.
E. Con
risoluzione 10 febbraio 2004 (n. 537) il Consiglio di Stato non ha approvato la
proposta comunale di ampliamento della zona del nucleo di __________, con possibilità
di nuova edificazione in corrispondenza del mapp. 118. Il Governo, riprendendo
ciò che aveva segnalato il dipartimento del territorio nell'ambito dell'esame
preliminare 18 giugno 2001, ha ritenuto che non si riscontravano motivazioni di
ordine pianificatorio e urbanistico tali da giustificarne l'ampliamento. Al
contrario, la misura comunale, in particolare la nuova possibilità edificatoria
assegnata al mapp. 118, andava a deteriorare le rilevanti qualità spaziali e
paesaggistiche dell'area posta tra il fronte est del nucleo, che costituiva il
limite preciso e consolidato dello stesso, e il complesso monumentale della
chiesa parrocchiale, il cui contorno doveva rimanere libero da edificazioni. Cosicché,
in assenza di importanti esigenze della pianificazione del territorio, anche la
diminuzione di superficie idonea allo sfruttamento agricolo, che comportava l'ampliamento
del nucleo al mapp. 118, risultava priva di giustificazioni (cfr. risoluzione
impugnata, pagg. 14, 24).
F. Con ricorso
10 marzo 2004, RI 1 insorge innanzi a questo tribunale avverso la menzionata
risoluzione governativa, postulando l'annullamento del dispositivo n. 3 e
chiedendo l'approvazione dell'estensione della zona nucleo di __________ con
possibilità di nuova edificazione in corrispondenza del mapp. 118, così come
adottata dal consiglio comunale. Il ricorrente rimprovera al Consiglio di Stato
la violazione del diritto, oltre che l'accertamento inesatto e incompleto dei
fatti. In particolare, esso lamenta la violazione dell'autonomia comunale, in
quanto la variante in discussione non modificherebbe affatto l'equilibrio del
fronte del nucleo storico, deturpandolo. Anzi, la costruzione ad ubicazione
vincolata prevista sul mapp. 118 si integrerebbe perfettamente, per tipologia e
ubicazione, nel tessuto urbanistico del nucleo, completandolo quale appendice
nel contesto di un armonioso e funzionale generale ampliamento della zona, che
dovrà poi essere ottimizzato con l'adozione di un appropriato piano particolareggiato.
Né pregiudicati sarebbero le peculiarità e i dintorni della chiesa parrocchiale,
peraltro già protetta dal vincolo pubblico gravante in parte lo stesso mapp.
118, ritenuto che la prevista edificazione disterebbe più di 35 m dalla stessa,
in posizione del tutto discosta. Di conseguenza, risulterebbe pure giustificata
la sottrazione del territorio agricolo, da un lato, perché di lieve entità e,
dall'altro, per la sussistenza di evidenti ragioni urbanistiche a sostegno dell'ampliamento
del nucleo. L'insorgente, richiamando gli obiettivi a fondamento della variante
non approvata, vale a dire l'ottimizzazione della struttura del nucleo tradizionale
con riguardo ai legittimi interessi dei privati, rileva che il proprio fondo,
proprio perché in gran parte attribuito alla zona agricola, già eccessivamente
penalizzato dal vincolo pubblico e, a differenza di molti situati nel nucleo
storico, privo in pratica di edificazioni, risulta particolarmente colpito
dalla decisione di non approvazione, che configura quindi, in aggiunta, una
violazione del principio della parità di trattamento.
G. Frattanto, il
17 marzo 2004, il ricorrente ha frazionato il mapp. 118, scorporando una
superficie di 240 mq intavolata come mapp. 2243. Tale fondo, che comprende il rustico
e la cascina, è ubicato nel perimetro del nucleo soggetto a piano particolareggiato.
In seguito, questo terreno è stato ceduto in compravendita a __________ __________
(doc. in atti).
H. La
divisione della pianificazione territoriale postula il rigetto dell'impugnativa
con argomentazioni che verranno, se del caso, riprese nei considerandi di diritto,
mentre il municipio ne postula l'accoglimento. L'esecutivo comunale ricorda che
la variante in oggetto ha quale scopo di attuare uno sviluppo misurato del nucleo,
attraverso la concessione di nuove possibilità edificatorie, comunque limitate,
e secondo direttrici urbanistiche predeterminate, onde evitare l'istituzione di
nuove zone edificabili disseminate nel comprensorio comunale. A tale proposito,
fa notare che ulteriori possibilità di erigere nuove costruzioni sarebbero
soltanto consentite nella zona d'interesse comunale (ZEIC).
Fatti
I. In data
12 ottobre 2004 si è tenuta un'udienza e un sopralluogo in contraddittorio,
durante il quale sono state scattate alcune fotografie dei luoghi, in seguito acquisite
agli atti. Le parti hanno quindi confermato le rispettive allegazioni e domande
e l'istruttoria è stata dichiarata chiusa.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del tribunale è data, il ricorso è tempestivo (art. 38 cpv. 1 LALPT)
e la legittimazione del ricorrente certa (art. 38 cpv. 4 lett. c LALPT). Il
ricorso è dunque ricevibile in ordine.
Considerandi
2.
In campo
pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia. Questa non è, però,
assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve
garantire il riesame completo del piano regolatore da parte di almeno un'istanza
di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio di Stato (art. 37
cpv. 1 LALPT), che decide i ricorsi - e approva il piano - con pieno potere
cognitivo: questo significa controllo non solo della legittimità ma anche dell'opportunità
delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità incaricate di compiti
pianificatori badano tuttavia di lasciare alle autorità loro subordinate il
margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti (art. 2 cpv. 3
LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque semplicemente sostituire il proprio
apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il diritto di questo di
scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più appropriata, ragionevole
od opportuna. Esso non può però limitarsi ad intervenire nei soli casi in cui
la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo e sia
manifestamente insostenibile. Deve al contrario rifiutare l'approvazione di
quelle soluzioni che disattendono i principi e gli scopi pianificatori
fondamentali del diritto federale o non danno loro sufficiente attuazione,
rispettivamente che non tengono adeguatamente conto della pianificazione di
livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano direttore (cfr. anche l'art.
26.
cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà segnatamente che sia stata effettuata
in modo corretto la ponderazione globale degli interessi richiesta dall'art. 3
OPT (RDAT II-2001 n. 78 consid. 6b; II-1999 n. 27 consid. 3).
Il potere
cognitivo del Tribunale della pianificazione del territorio è invece
circoscritto alla violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT cit.,
ibidem; inoltre II-1997 n. 23); fanno eccezione - per poter ossequiare l'art.
33.
cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui è impugnata una modifica del piano
regolatore disposta d'ufficio dal Consiglio di Stato.
3.
Giusta l'art.
75.
Cost. i Cantoni devono allestire dei piani d'azzonamento per assicurare un'appropriata
e parsimoniosa utilizzazione del suolo e un ordinato insediamento del
territorio. A livello legislativo l'obbligo di pianificare è codificato all'art.
2.
LPT. Secondo quest'ultima legge la pianificazione deve avere luogo in diverse
tappe: pianificazione direttrice, pianificazione dell'utilizzazione e procedura
del permesso di costruzione. Esse stanno in reciproco rapporto e formano un
tutto coerente, di cui ogni parte adempie una specifica funzione. Il piano di utilizzazione
- in Ticino detto piano regolatore - viene adottato, secondo le indicazioni del
piano direttore (art. 6 e segg., 26 cpv. 2 LPT), sulla scorta di un'ampia
coordinazione e valutazione (art. 1 cpv. 1 2.a frase, 2 cpv. 1 LPT) e nell'ambito
di una procedura ove sono garantite protezione giuridica (art. 33 e segg. LPT)
e partecipazione democratica (art. 4 LPT). Il piano regolatore disciplina l'uso
ammissibile del suolo (art. 14 e segg. LPT) e attua il contenuto del piano
direttore, rendendolo vincolante verso i privati (art. 21 cpv. 1 LPT).
4.
Con il
pacchetto di varianti adottate il 1 ottobre 2002, comprendente dunque quella
non approvata, il comune è intervenuto su due importanti comparti del comprensorio
comunale, adattandoli alle nuove circostanze: trattasi della zona di protezione
del nucleo di __________, assoggettata a piano particolareggiato, e la zona
edificabile di interesse comunale (ZEIC). Quest'ultima, situata in località __________,
è direttamente confinante su un lato con il nucleo e si estende sulla fascia
collinare ad ovest di quest'ultimo, formando una comparto rettangolare di
apprezzabili dimensioni. Il piano regolatore, la suddivideva in due settori: la
fascia a monte (comparto A) era soggetta a regolamentazione particolareggiata,
mentre il comparto a valle (B) era gravato da un vincolo di piano di quartiere
obbligatorio. Se nel corso degli anni l'attuazione del piano particolareggiato
ha dato riscontri positivi, problematica è risultata invece la realizzazione
del piano di quartiere, che ha di fatto precluso l'edificazione per tutto il
settore B. Da questa constatazione è nata la necessità di modificare l'assetto
pianificatorio di questo comparto territoriale, tramite una variante che ha
abrogato il vincolo di piano di quartiere obbligatorio, sostituendolo con un
piano particolareggiato analogo a quello del comparto a monte (A). Per favorire
una saldatura più organica con il tessuto del limitrofo nucleo di __________,
il comune ha indi operato una rettifica del perimetro di zona attraverso lo
scorporo di alcune particelle dallo stesso e la loro integrazione nella ZEIC. Contestualmente,
l'area formata dai mapp. 159, 160, 164 e 1963, posta a valle del settore B e
separata da quest'ultimo da via Belvedere, è stata attribuita dalla zona agricola
alla zona del nucleo di __________. Non solo, ma in tale occasione, è stato
operato un riesame completo del perimetro del nucleo che ha condotto all'esclusione
di alcuni fondi e all'inclusione di altri. Per quanto qui interessa, il
perimetro del lato est del nucleo, sul lato opposto quindi rispetto alla ZEIC, è
stato ampliato per consentire l'inserimento di una nuova costruzione sul mapp. 118
secondo le prescrizioni di una scheda di dettaglio, annessa alle norme di attuazione
(cfr. risoluzione impugnata, pag. 17).
5.
Nella
risoluzione impugnata il Consiglio di Stato ha ricordato che il nucleo di __________,
inserito nell'inventario federale degli abitati meritevoli di protezione (ISOS)
per le sue notevoli qualità spaziali, per il contesto paesaggistico e per gli importanti
contenuti storico-architettonici che lo caratterizzavano, era stato ripreso
nella scheda 8.4 del piano direttore, il cui scopo era appunto di promuovere la
protezione degli insediamenti d'importanza nazionale, mediante l'affinamento
delle misure pianificatorie di protezione. A tal punto che il comune, nell'ambito
del PR 92, aveva previsto l'allestimento di un piano particolareggiato, di cui
aveva delimitato il perimetro. Il Governo, dopo aver ritenuto che le varianti
all'esame intervenivano principalmente sull'assetto del perimetro, concedendo
soltanto puntualmente alcune possibilità di edificare nel nucleo nuove
costruzioni in maniera controllata, ha auspicato che l'elaborazione e l'adozione
del piano particolareggiato dovesse avvenire in tempi brevi. Ciò proprio in
considerazione delle conclusioni, assunte peraltro dalla stessa Autorità
governativa, a cui era giunta la relazione tecnica accompagnatoria delle
varianti, secondo cui, citiamo, “in prosieguo di tempo bisognerebbe pensare
ad una completazione più organica del Piano del nucleo mediante normative e
complementi analitici più dettagliati ed aggiornati che consentano di
proteggere al meglio uno dei nuclei più interessanti e pittoreschi del Cantone,
ma anche di favorire, con interventi di qualità, la promozione del suo uso e
della sua forma architettonica” (cfr. relazione tecnica, nucleo, aprile
2002, pag. 5). Pertanto, il Consiglio di Stato, condividendo nel complesso le
proposte di una nuova delimitazione della zona del nucleo di __________
soggetta a piano particolareggiato e alcune delle prescrizioni inerenti a nuove
possibilità edificatorie, ha approvato le varianti, ad eccezione della proposta
in corrispondenza del mapp. 118. Come anticipato in narrativa, il Governo ha
considerato che questa variante non era sostenuta da un sufficiente d'interesse
pubblico, in quanto non rispondente ad alcun obiettivo urbanistico,
pianificatorio e di valorizzazione del nucleo, ma motivata soltanto dall'interesse
privato del proprietario all'ottenimento di facoltà edificatorie sul proprio
fondo. Nelle osservazioni al ricorso, la divisione della pianificazione territoriale
ha precisato che in gioco non erano soltanto aspetti di tipo paesaggistico
legati al complesso monumentale della chiesa parrocchiale. Difatti, in
corrispondenza del fondo del ricorrente non era percepibile la necessità di un
completamento del tessuto edilizio del nucleo tradizionale in funzione di una
sua migliore definizione spaziale, tanto meno nella forma e nell'ubicazione proposta
per la nuova edificazione, che appariva non avere alcuna relazione spaziale e
non rispondere a comprensibili criteri d'integrazione. In sostanza, era palese,
per contro, un interesse pubblico nel mantenere il comparto di riferimento allo
stato attuale, libero da edificazioni, in quanto confacente alla valorizzazione
e alla salvaguardia del nucleo di __________ (cfr. risoluzione impugnata, pag.
14; risposta 8 aprile 2004 della divisione della pianificazione territoriale
del dipartimento del territorio, pag. 4).
La
risoluzione impugnata merita tutela, sia per le motivazioni addotte dal
Governo, sia per le ulteriori questioni che si avrà modo di spiegare nel prosieguo.
6.
Per quanto
concerne la modifica del perimetro del nucleo soggetto a piano particolareggiato,
è fuori discussione, né il ricorrente lo nega, che la controversa estensione aveva
ben altro scopo che la valorizzazione e l'ottimizzazione del nucleo storico, ma
l'obiettivo di consentire l'inserimento sul mapp. 118 di un'edificazione ad
ubicazione vincolata, quale compensazione dei vincoli imposti alla proprietà
(AP per la formazione di un giardino pubblico e attribuzione di gran parte del
fondo alla zona agricola), istituiti, va ribadito, non con la variante di cui
ci si occupa, ma con il PR 92. A tale riguardo, la stessa relazione tecnica non
poteva essere più esplicita. Difatti, “il nuovo tracciato del perimetro consente
la realizzazione di una costruzione ai sensi della specifica scheda allegata al
nuovo piano delle zone. Questa proposta è il risultato di una lunga trattativa
col proprietario del mapp. 118. Quest'ultimo sarà chiamato a cedere al Comune
un'importante fetta di terreno (colore verde nel piano delle zone) destinata
alla protezione della sottostante chiesa parrocchiale. Inoltre tutta la vasta
parte restante del mapp. 118 è collocata dal PR in zona non edificabile. La
piccola estensione della zona nucleo, con una contenuta possibilità edificatoria
appare dunque come una ragionevole compensazione ai forti vincoli imposti alla
proprietà. Questa del resto fa parte dello sparuto gruppo di proprietà praticamente
prive di edifici all'interno del nucleo, che si trovano in evidente condizione
di sfavore rispetto alla stragrande maggioranza dei sedimi che contengono
almeno una casa. La concessione di una modesta quantità edificatoria pareggia
questi scompensi nel perimetro generale del nucleo” (relazione tecnica, nucleo,
aprile 2002, pag. 2, punto 1.1.3). Ora, fatta salva la questione della parità
di trattamento, cui si allude nell'ultimo passaggio e su cui si avrà modo di
ritornare, dalla relazione tecnica non si evince alcun interesse pubblico,
rispettivamente alcun fondamento pianificatorio o urbanistico che poteva giustificare
l'ampliamento in quel luogo del perimetro del nucleo soggetto a piano particolareggiato.
A differenza degli altri interventi sul nucleo, la proposta in oggetto non era
mirata a modificarne il perimetro, poiché, in base a nuove circostanze o per
errori commessi in precedenza, risultava inadeguato in vista dell'adozione del
futuro piano particolareggiato. Né vi erano problematiche di ordine urbanistico
tali da imporre un ampliamento dello stesso, in ragione della necessità,
comprovata, di una completamento del tessuto edilizio in quel luogo finalizzato
a valorizzare l'immagine del nucleo. Il metodo seguito risulta semmai l'esatto
contrario: data come presupposto la necessità di concedere al mapp. 118 una
facoltà di erigere una nuova edificazione, si è posto mano al perimetro, ampliandolo,
per potervela inserire, limitando al massimo, nelle intenzioni del comune, le
incongruenze con la sostanza edilizia esistente. Tale necessità, tuttavia, poggiava
su fondamenti talmente inconsistenti, da privare la variante di qualsiasi
valida giustificazione. Difatti, sia l'attribuzione alla zona agricola di una
vasta porzione del mapp. 118, sia il vincolo AP per la formazione del giardino
pubblico sono stati esaminati all'epoca dell'approvazione del PR 92 e ritenuti
conformi alla legge indipendentemente da un'eventuale compensazione. Già allora,
peraltro, era stata operata e verificata la ponderazione degli interessi,
compresi quelli del proprietario (art. 3 OPT), il quale aveva così potuto comunque
beneficiare dell'inclusione nella zona del nucleo soggetta a piano
particolareggiato della porzione del suo fondo, su cui insistevano due
costruzioni. A torto il ricorrente ritiene che la variante avrebbe esplicato un
effetto marginale sulla struttura del nucleo: essa ne avrebbe modificato in
modo sostanziale il fronte est, alterandolo con l'inserimento di un corpo ad
esso perpendicolare, quindi estraneo, di dimensioni non trascurabili, in
contrasto con gli scopi e gli obiettivi della scheda 8.4 del piano direttore e
con l'inventario federale degli abitati meritevoli di protezione, che auspica
attorno al nucleo una fascia libera da edificazioni (cfr. ISOS, sviluppo dell'insediamento,
pag. 3). Di conseguenza, nemmeno la diminuzione del territorio agricolo poteva
risultare giustificata (art. 7 LTagr). Ritenuto il manifesto interesse privato
e in assenza di un qualsiasi interesse pubblico a sostegno dell'ampliamento del
perimetro del nucleo riferito al mapp. 118, la risoluzione che ha negato l'approvazione
non ha pertanto violato l'autonomia comunale.
7.
La
controversa variante non poteva essere inoltre approvata, proprio perché
inseriva già nel perimetro del nucleo soggetto a piano particolareggiato una
possibilità di erigere una nuova costruzione. A tale proposito occorre dapprima
qualificare la natura della misura pianificatoria adottata dal comune. Va
premesso quanto segue.
7.1
Il
piano regolatore si compone di un rapporto di pianificazione, di rappresentazioni
grafiche, di norme di attuazione e di un programma di realizzazione (art. 26
LALPT). Il piano particolareggiato (art. 28 cpv. 2 lett. c, 54 segg. LALPT)
organizza e disciplina nel dettaglio l'uso ammissibile di una parte esattamente
delimitata del territorio comunale, quando particolari obiettivi di promozione
urbanistica o socio-economica lo giustificano oppure interessi inerenti alla
protezione naturalistica o ambientale, di monumenti, nuclei o centri storici lo
richiedono. Esso deve essere previsto nell'ambito di un piano regolatore
comunale (art. 54 cpv. 2 LALPT).
Il piano
particolareggiato regola nel dettaglio l'uso dei singoli fondi, stabilendo per
ciascuno ad esempio l'ubicazione e la dimensione dei fabbricati, le superfici
da mantenere libere, l'arredo di superficie e le caratteristiche degli edifici;
può inoltre stabilire la formazione in comune di infrastrutture che interessino
un preciso numero di proprietari, come aree di svago, posteggi e strade di
accesso. Il piano particolareggiato si distingue dal piano regolatore per il
diverso grado di specificazione delle utilizzazioni e per la diversa intensità
delle restrizioni adottate (cfr. A. Scolari, Commentario, ad art. 54 LALPT, n.
409.
seg. con relativi rinvii alla giurisprudenza).
7.2
Si è
più volte accennato che il comune con il PR 92 ha attribuito il nucleo di __________
alla zona del nucleo tradizionale, riservando tuttavia l'allestimento di un
piano particolareggiato (art. 3 lett. e NAPR), allora in fase di studio. Di
conseguenza, esso veniva disciplinato a titolo transitorio dall'art. 23 NAPR e
salvaguardato da una zona di pianificazione della durata di cinque anni (art.
23.
cifra 1 prima frase NAPR, cfr. risoluzione 15 aprile 1992, n. 2820, del
Consiglio di Stato d'approvazione del PR 92, pag. 11 e 54). In particolare, l'art.
23.
NAPR disponeva che sino all'entrata in vigore del piano particolareggiato erano
ammessi per il nucleo di __________ i seguenti interventi:
"…
- sono ammessi i riattamenti, le
trasformazioni e le ricostruzioni se contenute nei limiti delle volumetrie e
delle tipologie esistenti a condizione che mantengano le caratteristiche
architettoniche del nucleo;
- sono vietate le nuove costruzioni;
…"
Si
trattava dunque di una regolamentazione di natura conservativa, proposta transitoriamente
e cautelativamente fino all'entrata in vigore del piano particolareggiato, il
cui scopo, occorre ricordare, è di attuare la promozione della protezione degli
insediamenti di importanza nazionale (ISOS) secondo la scheda 8.4 del piano
direttore, mediante l'affinamento delle misure pianificatorie.
7.3
Con
la variante all'esame il comune, confermando l'assoggettamento del nucleo a
piano particolareggiato, ha modificato l'art. 23 NAPR stralciando il divieto e
introducendo la facoltà di erigere nuove edificazioni unicamente per
determinati fondi, fra cui i mapp. 118, secondo le prescrizioni di una scheda
di dettaglio, annessa alle norme di attuazione (cfr. risoluzione impugnata,
pag. 17, modifica d'ufficio). Per questo terreno, la scheda regolava le
modalità degli interventi tramite una serie di disposizioni specifiche che
fissavano i parametri edificatori, la regolamentazione sui tetti, le murature,
i muri di recinzione e gli elementi costruttivi non ammessi, e mediante una
planimetria in scala 1:500, che stabiliva gli ingombri, le sezioni, le facciate,
nonché le destinazioni del nuovo edificio. Quest'area è stata poi ripresa nel
piano delle zone, indicata con un tratteggio in diagonale, e definita in
legenda quale zona edificabile all'interno del perimetro del nucleo.
7.4
Dalle considerazioni esposte in precedenza, occorre concludere che la variante
non approvata costituiva nell'ambito della zona del nucleo di __________ una
regolamentazione che, per l'elevato grado di specificazione, era assimilabile a
un piano particolareggiato, seppur in formato estremamente ridotto. Difatti,
erano presenti tutti gli elementi cardini caratteristici: dall'ubicazione e
dagli ingombri vincolati delle future costruzioni, alla localizzazione precisa
delle destinazioni, fino alla determinazione delle sezioni delle facciate, l'imposizione
di specifiche tipologie per i tetti, la fissazione della pendenza delle falde e
di tutta una serie di dettagli costruttivi di ordine minore. Ora, in generale,
che un simile provvedimento, riguardante soltanto un fondo, sia consentito nell'ambito
di una variante di un piano regolatore, non fa alcun dubbio, sempre che sia
sostenuto da un interesse pubblico e da debite giustificazioni pianificatorie.
Ciò perché, sia il piano regolatore, così com'è strutturato dalla legislazione
ticinese (art. 28 e 29 LALPT), può regolare anche minutamente l'assetto di
determinate zone e fondi, indipendentemente dallo strumento del piano particolareggiato,
sia perché la procedura d'adozione è uguale per entrambi i piani (art. 32 a 43
su rinvio art 55 cpv. 1 LALPT). Tuttavia, nella fattispecie, è il piano regolatore
in quanto tale che riserva per il nucleo di __________ un piano particolareggiato,
sottoponendolo nel frattempo ad una regolamentazione transitoria di tipo
cautelativo, onde coprire provvisoriamente una lacuna pianificatoria. Pertanto,
delle due l'una: o la variante modificava la regolamentazione transitoria,
anticipando tuttavia, visti i suoi contenuti, in modo puntuale ma parziale il
piano particolareggiato che era ancora di là da venire, oppure il piano particolareggiato
era anticipato tout-court limitatamente al fondo all'esame in attesa di venir
integrato per il restante del nucleo in una fase successiva, di modo che si
sarebbe nel frattempo assistito ad una convivenza nello stesso comparto di due
regimi, di cui uno a titolo provvisorio e l'altro ordinario. Comunque sia, in entrambi
i casi il procedimento non poteva essere avallato. Nella prima ipotesi, il
comune sarebbe intervenuto su un ordinamento transitorio - che, fatta riserva
per la censurabile durata indeterminata, era ammissibile proprio perché esplicava
soltanto un effetto anticipato negativo del diritto in fieri, data la sua
natura cautelativa e conservativa (divieto di nuove costruzioni) - con un
provvedimento che invece lo alterava profondamente (concessione di nuove
edificazioni) al punto tale da stravolgerne lo scopo a cui era finalizzato (la
salvaguardia della futura pianificazione particolareggiata), nell'attesa che
fosse adottata la pianificazione ordinaria che lo stesso piano regolatore impone
al comune, ossia il piano particolareggiato del nucleo di __________. Per gli
stessi motivi, anche la seconda ipotesi non potrebbe trovare tutela. Il comune
ha giustificato l'ordinamento particolareggiato comportante nuove edificazioni
essenzialmente con la condizione disparità di trattamento in cui versava il
fondo interessato, poiché praticamente inedificato rispetto il resto del paese
(cfr. relazione tecnica, nucleo, aprile 2002, pagg. 1 e 4). Ritenuto che in
campo pianificatorio la parità di trattamento ha una portata relativa, si è già
rilevato che sul fondo del ricorrente insistevano però due fabbricati, già inclusi
in origine nel perimetro del nucleo. Poco importa allora se nelle more della
procedura il proprietario ha scorporato questa superficie e l'ha ceduta a
terzi. La pianificazione non può essere condizionata da questi fattori. D'altra
parte, da un esame dei piani, si riscontra pure che non tutti i fondi compresi
nel perimetro del nucleo sono edificati. Né aiuta il ricorrente richiamare all'attenzione
l'avvenuta estensione del nucleo al territorio formato dai mapp. 159, 160, 164
e 1963. Come già spiegato, la modifica dell'ordinamento che ha interessato il
comparto B della ZEIC in località __________, con la sostituzione del piano di
quartiere con un piano particolareggiato, ha richiesto un coordinamento dei limiti
di zona tra quest'ultimo e quello del nucleo di __________. Contestualmente, il
territorio formato dai mapp. 159, 160, 164 e 1963, confinante a monte con la
ZEIC, ma separato dalla stessa da via __________ che, cingendolo con un
tornante a valle, lo delimita quale ultima appendice ovest del nucleo, è stato
rettamente ricompreso nel suo perimetro: la connessione pianificatoria e
funzionale di quest'area con il nucleo risultava pertanto di tutta evidenza,
come ha potuto accertare il tribunale con giudizio separato. In ogni caso, lo
strumento deputato per risolvere simili problematiche restava comunque il piano
particolareggiato nella forma riservata dal piano regolatore e non, come in casu,
l'anticipo dello stesso frammentario in un contesto che rimaneva ancora
provvisorio.
8.
In
conclusione, il ricorso deve essere respinto e la risoluzione del Consiglio di
Stato va confermata. La tassa di giudizio e le spese devono essere poste a carico
del ricorrente. Al comune, che ha postulato l'accoglimento del gravame, non vengono
assegnate ripetibili (art. 31 PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli articoli di legge applicabili alla
fattispecie;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. L'insorgente
è condannato al pagamento delle tasse di giudizio e delle spese per complessivi
fr. 1'200.- (milleduecento).
3. Intimazione
a:
terzi implicati
PI 1
patr. da: PR 2
CO 1
rappr. da: RA 1
Per il Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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