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Decisione

90.2004.13

piano particolareggiato del nucleo: inammissibilità di un anticipo del piano particolareggiato in forma parziale nell'ambito di una regolamentazione transitoria

23 giugno 2005Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

i piani (art. 32 a 43 su rinvio art 55 cpv. 1 LALPT). Tuttavia, nella

fattispecie, senza entrare nel merito della proposta comunale contestata, è il

piano regolatore in quanto tale che riserva per il nucleo di __________ un

piano particolareggiato, sottoponendolo nel frattempo ad una regolamentazione

transitoria di tipo cautelativo, onde coprire provvisoriamente una lacuna

pianificatoria. Pertanto, delle due l'una: o la variante impugnata mette mano

alla regolamentazione transitoria, anticipando tuttavia, visti i suoi contenuti,

in modo puntuale ma parziale il piano particolareggiato che è ancora di là da

venire, oppure il piano particolareggiato è anticipato tout-court limitatamente

ai fondi all'esame e sarà integrato per il restante del nucleo in una fase

successiva, di modo che si assisterebbe nel frattempo ad una convivenza nello

stesso comparto di due regimi, di cui uno a titolo provvisorio e l'altro ordinario.

Comunque sia, in entrambi i casi il procedimento non può essere avallato. Nella

prima ipotesi, il comune interverrebbe su un ordinamento transitorio - che, fatta

riserva per la censurabile durata indeterminata, era ammissibile proprio perché

esplicava soltanto un effetto anticipato negativo del diritto in fieri, data la

sua natura cautelativa e conservativa (divieto di nuove costruzioni) - con un

provvedimento che invece lo altera profondamente (concessione di nuove

edificazioni) al punto tale da stravolgerne lo scopo a cui è finalizzato (la

salvaguardia della futura pianificazione particolareggiata), nell'attesa che

venga adottata la pianificazione ordinaria che lo stesso piano regolatore

Considerandi

impone al comune, ossia il piano particolareggiato del nucleo di __________. Per

gli stessi motivi, anche la seconda ipotesi, che sembrerebbe fatta propria dal

Consiglio di Stato, non potrebbe trovare tutela. Il comune ha giustificato l'ordinamento

particolareggiato comportante nuove edificazioni essenzialmente con la condizione

disparità di trattamento in cui verserebbero i fondi interessati, poiché

inedificati, rispetto il resto del paese (cfr. relazione tecnica, nucleo, aprile

2002, pagg. 1 e 3). Ritenuto che in campo pianificatorio la parità di

trattamento ha una portata relativa, lo strumento deputato per risolvere simili

problematiche resta comunque il piano particolareggiato nella forma riservata

dal piano regolatore e non, come in casu, l'anticipo frammentario dello stesso in

un contesto che rimane ancora provvisorio. A tale proposito, non si può fare a

meno di constatare l'inadempienza del comune, che ad oltre dieci anni di

distanza non ha ancora elaborato un piano particolareggiato nell'interesse

generale della valorizzazione del proprio nucleo storico. Pertanto, nella

misura in cui ricorso avversa le possibilità di nuove edificazioni in corrispondenza

dei mapp. 159, 160 e 161 deve essere accolto. Sarà nell'ambito del futuro piano

particolareggiato del nucleo di __________, che il comune potrà riproporre, se

del caso, la soluzione annullata con questo giudicato.

7.

In conclusione, il ricorso deve essere parzialmente accolto. La

tassa di giudizio e le spese devono essere poste a carico dei ricorrenti e dei

resistenti PI 5 e PI 4, proprietari dei mapp. 160, 161 e 159, proporzionalmente

al rispettivo grado di soccombenza, ritenuto che le altre parti possono essere

sollevate dal pagamento delle stesse (art. 28 PAmm).

8.

Predetti

resistenti sono inoltre tenuti a versare delle ripetibili, adeguate all'esito

dell'impugnativa, ai ricorrenti, assistiti da un avvocato (art. 31 PAmm). Le

ripetibili tra ricorrenti e comune sono invece compensate.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli articoli di legge applicabili alla

fattispecie;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

§. La risoluzione 10 febbraio 2004 (n. 537) con

cui il Consiglio di Stato ha approvato le varianti del piano regolatore e del

piano particolareggiato della ZEIC in località __________ del comune di PI 1 è

annullata nella misura in cui approva la concessione di nuove edificazioni sui

mapp. 159, 160 e 161, che vengono stralciati dall'art. 23 cifra 1 NAPR e dalle

annesse schede di dettaglio.

2. La tassa e

le spese, di complessivi fr. 1'200.- (milleduecento), sono poste a carico degli

insorgenti, in solido, in ragione di fr. 600.- (seicento), di PI 5, in ragione

di fr. 300.- (trecento), e di PI 4, in solido, in ragione di fr. 300.- (trecento).

PI 5 e PI 4 sono inoltre tenuti a versare ai ricorrenti, a titolo di ripetibili,

un importo pari alla parte della tassa di giustizia posta a loro carico.

3. Intimazione

a:

terzi implicati

1. PI 1

1 patr. da: PR 1

2. PI 2

3. PI 3

4. PI 4

4 rappr. da: RA 2

5. PI 5

6. PI 6

CO 1

rappr. da: RA 1

Per il Tribunale della pianificazione del territorio

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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