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Decisione

90.2004.19

variante di PR in previsione della creazione di un centro commerciale

8 ottobre 2004Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

i privati detto ordinamento oltre che il contenuto del piano direttore (art. 21

cpv. 1 LPT). La procedura del permesso di costruzione é invece intesa a

chiarire la compatibilità di costruzioni o di impianti con la disciplina

dell'utilizzazione sancita a livello di piano di utilizzazione (cfr. in

particolare art. 22 cpv. 2 lett. a LPT). Essa ha come obiettivo l'attuazione

del piano in un singolo caso. Tramite la stessa non é invece possibile adottare

decisioni pianificatorie autonome. Essa non é infatti atta, sotto gli aspetti

degli strumenti pratici, della protezione giuridica e della legittimazione

democratica, a sostituire, completare o a modificare un piano di utilizzazione

(cfr. per tutte le enunciazioni che precedono RDAT I-1999 n. 22 consid. 2.2. con

numerosi rinvii). L'obbligo di adottare dei piani di azzonamento che regolamentino

con la necessaria precisione la disciplina dell'utilizzazione costituisce una

indispensabile premessa per il perseguimento dei principi suenunciati, oltre

che del principio della sicurezza del diritto e della tutela dei proprietari

(ibidem).

3.2. La legislazione cantonale ricalca e

sviluppa quanto già enunciato dalla LPT. L'obbligo di pianificare è ribadito

all'art. 3 LALPT. L'art. 24 cpv. 1 LALPT definisce il piano regolatore, che

deve essere adottato da ogni comune, come strumento di programmazione delle

attività di incidenza territoriale a livello comunale. Tra le sue finalità

figurano, oltre ad una razionale organizzazione del territorio e dello sviluppo

armonioso del comune, la realizzazione degli obiettivi e principi pianificatori

ancorati negli art. 1 e 3 LPT e nel piano direttore (art. 25 LALPT), cui deve essere

uniformato (art. 22 cpv. 2 e 24 cpv. 3 LALPT). Per perseguire questi scopi il

piano regolatore deve, tra l'altro, suddividere in zone il territorio comunale,

assegnando a ciascuna zona una specifica destinazione (cfr. art. 28 seg.

LALPT). L'art. 70 cpv. 1 LALPT, dal testo identico all'art. 22 cpv. 2 LPT,

stabilisce infine che un permesso di costruzione può essere rilasciato solo se

gli edifici o impianti interessati sono conformi alla funzione prevista per la

zona di utilizzazione (lett. a) e se il fondo è urbanizzato (lett. b).

4. Il

ricorrente ribadisce, in questa sede, la violazione degli art. 32 cifra 6 e 44

lett. d NAPR.

4.1. Giusta l'art. 32 cifra 6 NAPR, nella

zona CNF i posteggi devono essere, in generale, sotterranei e ubicati

all'interno dell'area occupata dal fabbricato; il terreno residuo dovrà essere

Considerandi

convenientemente sistemato a verde. Come ammette lo stesso ricorrente,

l'approvazione della controversa variante non equivale al rilascio del permesso

di costruzione dei 108 posteggi in superficie previsti nell'allegato 1 delle rappresentazioni

grafiche componenti la variante stessa; a prescindere dal fatto che la sede

pianificatoria non è quella competente a questo scopo, quell'allegato costituisce

semplicemente - come precisa il suo stesso titolo - una "proposta di

progetto" presentata da __________; allo stesso pertocca unicamente un

carattere informativo circa le intenzioni della predetta società. In quanto

privo di carattere vincolante, tale documento appare, da un lato,

inimpugnabile, dall'altro, non può entrare in conflitto - quantomeno in questa

sede - con l'art. 32 cifra 6 NAPR. Come ha concluso il Governo, l'ossequio

della menzionata disposizione legale dev'essere assicurato nell'ambito della

procedura di rilascio della licenza edilizia, quando cioè dovranno essere

approvati - a quel momento con effetto vincolante - i progetti della __________.

Invano il ricorrente asserisce che la controversa variante è stata predisposta

per permettere proprio la realizzazione dei combattuti posteggi esterni,

disposti sul piazzale adiacente il centro commerciale; il fatto che, in sede di

variante, siano già state definite le strade di accesso, l'entrata, l'uscita

del centro commerciale non pregiudica tuttavia in alcun modo, nel caso in

esame, la possibilità di creare, semmai, dei posteggi sotterranei sul sedime

ove sorgerà lo stesso.

4.2

L'art. 44 lett. d NAPR stabilisce che

il permesso per la costruzione e l'ampliamento di centri di acquisto-vendita

può essere rilasciato solo se la rete stradale di accesso è adeguata e dispone

di una riserva di capacità sufficiente, tenuto conto dell'incremento del

traffico in generale e di quello procurato dalla nuova costruzione in particolare.

Anche in questo caso, l'ossequio di questa disposizione, che ricalca l'art. 52

lett. a Lstr, dovrà essere verificato in sede di rilascio del permesso di costruzione,

quando l'istante dovrà presentare una prognosi circa il volume di traffico indotto

dal prospettato centro commerciale ed il suo impatto sulle adiacenze e sulla

rete stradale locale. A quel momento potrà essere compiutamente analizzata la

compatibilità dello stesso con le disposizioni che regolano l'urbanizzazione

dei fondi, la tutela dell'ambiente e il traffico. A torto l'insorgente pretende

che questa verifica venga effettuata in sede pianificatoria. A prescindere dal

fatto che mancano gli elementi di giudizio e che tali elementi potranno essere

definiti solo se e quando l'istante inoltrerà la domanda di licenza edilizia,

l'unica legge che potrebbe, se del caso, richiedere un tale esame in sede

pianificatoria è quella ambientale, ma solo per i progetti che sono sottoposti

all'esame di impatto ambientale giusta l'art. 9 LPAmb (RDAT II-1999 n. 62

consid. 11a); non è però il caso - sulla scorta dei dati a disposizione (superficie

di vendita, numero di posteggi) - per il centro commerciale in oggetto.

5.

In

considerazione di quanto precede il ricorso dev’essere respinto. La tassa di giudizio

e le spese devono essere poste a carico dell’insorgente (art. 28 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli articoli di legge applicabili alla

fattispecie.

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia e le spese, di fr. 1'000.--, sono poste a carico del ricorrente.

3. Intimazione

a:

;

;

terzi implicati

PI1

rappr. da: RA2

CO1

rappr. da: RA1

Per il Tribunale della pianificazione del territorio

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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