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Decisione

90.2004.2

Rustico: attribuzione di un edificio alla categoria "meritevole di conservazione 1d", giacché situato in una zona di protezione della natura, completamente inserita in un vasto comparto SAC

23 giugno 2005Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il

20 dicembre 2001 il consiglio comunale di PI 1 ha adottato la variante del

piano regolatore concernente l'inventario degli edifici situati fuori dalle

zone edificabili. L'edificio n. 37, situato al mapp. 26, è stato classificato

nella categoria "meritevole 1a - 1d".

B. Il

9 dicembre 2003 il Consiglio di Stato ha approvato la variante in oggetto. In

quella sede il Governo ha modificato la valutazione in "meritevole 1d".

C. Il 28 gennaio 2004 RI 1,

proprietaria del fondo in rassegna, ha interposto ricorso contro il giudizio

governativo innanzi a questo Tribunale, al quale ha chiesto di classificare l'edificio

nella categoria "meritevole 1a".

Il

municipio di PI 1 ha proposto l'accoglimento del ricorso. La divisione

della pianificazione territoriale ne ha, invece, chiesto la reiezione.

D. Il 12 ottobre 2004 ha avuto luogo l'udienza e il sopralluogo in

contraddittorio, durante il quale sono state scattate alcune fotografie dei

luoghi, in seguito acquisite agli atti. Circa le relative risultanze si dirà,

per quanto necessario, in diritto.

Considerato, in

diritto

1. La

competenza del Tribunale è data (art. 38 cpv. 1 LALPT), il ricorso è tempestivo

(art. 38 cpv. 1 LALPT) e la legittimazione della ricorrente certa (art. 38 cpv.

4 lett. c LALPT). Il gravame è pertanto ricevibile in ordine.

Considerandi

2.

2.1.

In Ticino vi è un numero considerevole di

edifici (rustici) e impianti che resta a testimonianza del recente passato.

Questi edifici e impianti, individuabili su tutto il territorio cantonale, rappresentano

sovente componenti essenziali del paesaggio culturale che, in assenza di essi,

risulterebbe impoverito. La conservazione degli stessi, pertanto, può essere

opportuna anche se sono situati fuori zona edificabile e se si rende necessario

il cambiamento della loro destinazione originaria, salvo, naturalmente, i casi

in cui la destinazione agricola può essere mantenuta. D'altra parte un

cambiamento di destinazione senza presupposti e limiti chiari e stretti può

vanificare la funzione originaria di testimonianza di questi edifici e alterare

gravemente il valore del paesaggio che li custodisce. Il cambiamento di

destinazione diventa, pertanto, una misura che permette, da un lato, la conservazione

dell'edificio stesso e, dall'altro, la creazione delle premesse necessarie per

la cura delle aree circostanti (cfr. scheda di coordinamento del piano

direttore 8.5, nella versione approvata e modificata dal Consiglio federale il

30.

gennaio 2002, capitolo "Situazione: problematiche, conflitti").

2.2

Dal punto di vista del diritto federale l'art. 39

OPT, ai cpv. 2 e 3, pone le premesse e le condizioni in base alle quali l'autorità

cantonale competente può autorizzare, fuori dalle zone edificabili, il

cambiamento di destinazione di detti edifici e impianti (cfr., in precedenza, l'art.

24.

cpv. 2 e 3 dell'or abrogata OPT del 2 ottobre 1989, cpv. 2 e 4 dopo la

modifica del 22 maggio 1996). Giusta tale disposizione:

"2. I Cantoni possono

autorizzare, siccome d'ubicazione vincolata, la modifica dell'utilizzazione di

edifici esistenti, protetti perché tipici del paesaggio, se:

a. il paesaggio e gli edifici

formano un'unità degna di protezione e sono stati posti sotto protezione nell'ambito

di un piano di utilizzazione;

b. il carattere particolare del

paesaggio dipende dal mantenimento di tali edifici;

c. la conservazione duratura

degli edifici può essere garantita solo con il cambiamento di destinazione; e

d. il piano direttore cantonale

contiene i criteri secondo cui va valutato il carattere degno di protezione dei

paesaggi e degli edifici.

3.

Le autorizzazioni secondo il presente articolo

possono essere rilasciate soltanto se:

a. l'edificio non è più necessario all'utilizzazione

anteriore;

b. il cambiamento di destinazione non comporta un

edificio sostitutivo che non sia necessario;

c. l'aspetto esterno e la struttura edilizia basilare

restano sostanzialmente immutati;

d. è necessaria tutt'al più una leggera estensione

dell'urbanizzazione esistente e tutti i costi d'infrastruttura, causati dal

cambiamento completo di destinazione, sono ribaltati sul proprietario;

e. la coltivazione agricola delle rimanenti superfici

e delle particelle limitrofe non è minacciata;

f. non vi si oppongono interessi preponderanti (art.

24.

lett. b LPT)."

Non è

lecito eludere il principio della separazione tra zona edificabile e zona non edificabile

e la regolamentazione restrittiva concernente le autorizzazioni eccezionali

fuori dalle zone edificabili. L'art. 39 cpv. 2 OPT è, pertanto, correttamente

attuato solo quando l'interesse pubblico al mantenimento di un edificio

mediante cambiamento dell'utilizzazione permette di scostarsi dal menzionato

principio della separazione; d'altro canto, la regolamentazione in esame, nel

suo insieme, non può essere applicata in modo così intenso da mettere in

discussione il principio stesso della separazione. L'essere degno di protezione

e la messa sotto protezione non devono essere, dunque, un pretesto per

giustificare una modifica dell'utilizzazione inammissibile giusta l'art. 24

LPT: occorre, pertanto, fissare esigenze sufficientemente elevate ai paesaggi

ed agli edifici sia per quanto concerne il riconoscimento della dignità di protezione

sia per quanto concerne l'intensità della messa sotto protezione.

2.3

Nel Cantone Ticino la problematica del cambiamento di destinazione degli edifici

esistenti, protetti perché elementi tipici del paesaggio, è stata affrontata

tramite la scheda di coordinamento 8.5 del piano direttore. Questa è volta ad assicurare la gestione e la protezione del

territorio fuori delle zone edificabili, permettendo il mantenimento e la

valorizzazione di edifici e impianti degni di protezione, situati fuori delle

zone edificabili, laddove essi costituiscono una componente essenziale del

paesaggio tradizionale locale (cfr. scheda citata, capitolo "Scopo del

coordinamento").

Nella

versione approvata dal Consiglio federale il 30 gennaio 2002 e dallo stesso modificata,

questo strumento elenca in primo luogo i criteri per la delimitazione dei

paesaggi con edifici ed impianti degni di protezione (cfr. capitolo

"Attuazione del coordinamento, 1. Livello cantonale"). Il territorio cantonale, per il quale va esaminata

una messa sotto protezione comprende, dunque, i paesaggi caratterizzati dall'alternanza

tra foreste e spazi aperti e da aree alpestri al di sotto dei 2000 metri sul

mare, valorizzati dalla presenza di edifici rurali originali, ubicati fuori

dalle zone edificabili in modo raggruppato o isolato. Per una messa sotto

protezione non entrano in linea di conto il bosco ai sensi della legislazione

forestale, le superfici per l'avvicendamento colturale (SAC), le aree per

attrezzature, impianti o funzioni di interesse nazionale, cantonale o

regionale, infine le aree soggette a forti pericoli naturali accertati.

La

scheda stabilisce, in seguito, come devono procedere - a tale scopo - i comuni

(cfr. capitolo "Attuazione del coordinamento, 2. Livello comunale").

Questi

devono anzitutto preparare la decisione sulla protezione dei paesaggi degni di

protezione, definendo il territorio che non può entrare in linea di conto (come

il bosco, le superfici per l'avvicendamento colturale, le zone di pericolo, le

aree per attrezzature, impianti o funzioni di interesse nazionale, cantonale o

regionale), allestendo l'inventario degli edifici e impianti fuori dalla zona

edificabile, raccogliendo le informazioni inerenti lo stato e l'utilizzazione

del territorio, individuando gli elementi naturali, definendo eventuali

elementi storici e culturali specifici della zona, rilevando le infrastrutture

e i servizi esistenti.

Sulla

scorta di tali elementi conoscitivi i comuni:

·

decidono in modo restrittivo sulla protezione di paesaggi nel senso della

scheda e ne delimitano, se del caso, il perimetro dopo una ponderazione di

tutti gli interessi in gioco;

·

decidono quali edifici, all'interno di questo perimetro, proteggere;

· indicano gli edifici che vanno mantenuti a

scopo agricolo;

·

definiscono le misure vincolanti atte a garantire una gestione attiva e la

protezione del paesaggio;

·

definiscono le norme di attuazione per la protezione dei singoli edifici.

La

scelta degli edifici da proteggere e, quindi, da conservare, può essere effettuata

solo dopo aver analizzato tutti gli edifici compresi nel paesaggio protetto.

Per effettuare questa scelta occorre partire da una prima scelta sulla base

dell'inventario: quest'ultima è, però, relativa, nel senso che non può essere automaticamente

riportata sugli edifici inclusi nel perimetro dei paesaggi protetti.

Com'è a

più riprese riconosciuto nel rapporto d'esame della scheda 8.5 allestito dall'ufficio

federale dello sviluppo territoriale all'indirizzo del Consiglio federale, del

14.

novembre 2001, gli inventari costituiscono, di conseguenza, un'eccellente

base per le ulteriori decisioni (cfr. il rapporto citato, segnatamente cifra

3).

L'inventario

serve, quindi, in primo luogo, quale strumento di analisi e di controllo della

situazione del patrimonio costruito fuori dalla zona edificabile; esso

permette, in secondo luogo, di indicare quali edifici sono degni di protezione

e quali non lo sono secondo la classificazione definita a questo scopo nelle

direttive elaborate dal dipartimento cantonale del territorio. Lo stato degli

edifici, unitamente a quello del territorio che sta loro intorno, costituiscono

difatti degli elementi decisivi per la definizione dei paesaggi da proteggere

(cfr. allegato al testo della scheda approvata dal Consiglio federale "Indicazioni

operative complementari", cifra 2b).

Alla

catalogazione degli edifici effettuata in sede di inventario deve, tuttavia,

far seguito un ulteriore, irrinunciabile passo: accertare quali paesaggi,

potenzialmente degni di protezione, vanno effettivamente posti sotto tutela e

quali edifici, potenzialmente degni di protezione, situati in questi paesaggi,

siano effettivamente da proteggere. Questo passo ha luogo, formalmente, attraverso

l'inserimento del perimetro dei paesaggi protetti, della designazione delle

costruzioni protette e delle relative disposizioni di protezione nel piano del

paesaggio del piano regolatore, analogamente a quanto avviene per le altre zone

di protezione (art. 28 cpv. 2 lett. f LALPT; cfr. scheda di coordinamento 8.5,

capitolo "Attuazione del coordinamento; 2. Livello comunale"). L'elaborazione

delle basi decisionali sotto forma di inventario non basta, pertanto, per

legittimare il rilascio di una licenza edilizia relativa al cambiamento di

destinazione degli edifici che questo strumento designa come protetti, ossia

meritevoli di conservazione (cfr. il rapporto d'esame, cifra 2.453.1). Come

spiega il rapporto d'esame allestito dall'ufficio federale dello sviluppo territoriale

alla cifra 2.464.1, la modificazione della destinazione di un edificio che nell'inventario

è stato assegnato segnatamente alla categoria “meritevole 1a” (circa le

classificazioni si veda il considerando 2.4. che segue) presuppone lo

svolgimento delle seguenti ulteriori fasi:

·

il paesaggio, nel quale è situato, deve essere effettivamente stato messo

sotto protezione dopo aver ponderato tutti gli interessi;

·

l'edificio medesimo deve essere stato posto sotto protezione siccome elemento

irrinunciabile di quel paesaggio;

·

nell'ambito della procedura d'autorizzazione relativa al cambiamento d'utilizzazione

dell'edificio, la messa sotto protezione di paesaggio ed edificio deve

rivelarsi giustificata e le altre condizioni della legislazione federale,

cantonale e comunale devono essere soddisfatte.

2.4

L'inventario

degli edifici situati fuori dalle zone edificabili viene allestito, adottato ed

approvato seguendo la procedura della variante del piano regolatore (art. 41

cpv. 2 LALPT; 73 cpv. 3 LALPT). Gli edifici vengono suddivisi nelle seguenti

categorie:

1.

Edifici

meritevoli di conservazione:

a) edifici rustici finora

prevalentemente utilizzati a scopo agricolo, per i quali è ammessa la

trasformazione (cambiamento di destinazione);

b) edifici rustici diroccati, che

fanno parte di un nucleo meritevole di conservazione, per i quali è ammessa la

ricostruzione (cambiamento di destinazione); un nucleo meritevole di conservazione

- che legittima la ricostruzione di edifici diroccati posti nello stesso - è

costituito da un assieme di edifici che rappresentano degli elementi emergenti

del paesaggio e formano una struttura edilizia unica, una trama architettonicamente

valida e di pregio, ed hanno caratteristiche particolari per le loro

peculiarità paesaggistico - ambientali;

c) edifici rustici particolari con

una destinazione specifica (oggetti culturali) che vanno mantenuti (cappelle,

mulini, grotti, forni del pane, torchi, nevere, lavatoi ecc.) nell'interesse generale

di salvaguardare il contenuto, la tipicità e l'importanza storica della costruzione;

d) edifici rustici ancora utilizzati

(o utilizzabili) a scopo agricolo, sia nelle superfici per l'avvicendamento

colturale che negli altri terreni inclusi nella zona agricola del piano

regolatore, che devono mantenere la loro destinazione attuale;

2.

Edifici

diroccati non ricostruibili:

edifici

diroccati per i quali non esiste un interesse pubblico alla loro ricostruzione

in quanto non appartengono a nuclei o gruppi di rustici meritevoli di

conservazione;

3.

Edifici

rustici già trasformati:

edifici

rustici già trasformati per i quali sono concessi interventi di manutenzione ordinaria

o, se ancora meritevoli, di recupero di parti originali;

4.

Altri

edifici rilevati:

Tutti

gli altri edifici esistenti sul territorio quali case d'abitazione, costruzioni

agricole non tradizionali, autorimesse, baracche, capannoni, ecc.. In questa

categoria sono inclusi anche edifici originariamente rustici, ma che in seguito

a trasformazione hanno perso totalmente le loro caratteristiche originali.

2.5

In

campo pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia. Questa non è,

però, assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve

garantire il riesame completo del piano regolatore da parte di almeno una

istanza di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio di Stato

(art. 37 cpv. 1 LALPT), che decide i ricorsi - e approva il piano - con pieno

potere cognitivo: questo significa controllo non solo della legittimità, ma

anche dell'opportunità delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità

incaricate di compiti pianificatori badano, tuttavia, di lasciare alle autorità

loro subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro

compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può, dunque, semplicemente,

sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il

diritto di questo di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più

appropriata, ragionevole od opportuna. Esso non può però limitarsi ad

intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun

criterio oggettivo e sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario

rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli

scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro

sufficiente attuazione, rispettivamente che non tengono adeguatamente conto

della pianificazione di livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano

direttore (cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà

segnatamente che sia stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale

degli interessi richiesta dall'art. 3 OPT (RDAT II-1999 n. 27 consid. 3).

Il

potere cognitivo del Tribunale della pianificazione del territorio è, invece,

circoscritto alla violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT cit.,

ibidem; inoltre II-1997 n. 23); fanno eccezione - per poter ossequiare l'art.

33.

cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui è impugnata una modifica del piano

regolatore disposta d'ufficio dal Consiglio di Stato.

3.

3.1.

Nell'ambito dell'adozione della variante di piano regolatore concernente l'inventario

degli edifici situati fuori dalle zone edificabili il consiglio comunale di PI

1.

ha classificato l'edificio in oggetto nella doppia categoria "meritevole

1a – 1d", ossia tra quegli edifici rustici per i quali è ammessa la

trasformazione (1a), rispettivamente ancora utilizzati (o utilizzabili) a scopo

agricolo, sia nelle superfici per l'avvicendamento colturale (SAC), sia negli

altri terreni inclusi in zona agricola del piano regolatore, che devono

mantenere tale destinazione (1d). Approvando la variante il Consiglio di Stato

ha, invece, modificato la valutazione in "meritevole 1d" (cfr.

risoluzione impugnata, pag. 6; tabella delle valutazioni allegata, pag. 2). Il Governo

ha precisato che la doppia valutazione era stata in realtà indicata dal

dipartimento del territorio in occasione dell'esame preliminare 6 ottobre 1998,

in sostituzione della classificazione proposta all'epoca dal municipio

(“meritevole 1d”), giacché quest'ultima differiva, senza il sostegno di

particolari motivazioni, da quella segnalata dallo stesso nella scheda

descrittiva (“meritevole 1a”). Con tale definizione Il dipartimento aveva semplicemente

suggerito l'alternativa entro cui il comune doveva operare la propria opzione, una

volta però eseguite debite verifiche per stabilire se il mantenimento dell'edificio

in parola fosse o meno indispensabile per la gestione e la conservazione del

territorio agricolo (cfr. loc. cit. pag. 7). Il comune aveva tuttavia omesso di

dar seguito alla richiesta dipartimentale, riprendendo e adottando tout court

per l'edificio in questione la valutazione "meritevole 1a – 1d" che,

quale doppia categoria, non poteva pertanto essere approvata. Imponendosi una

scelta, il Governo ha di conseguenza considerato che la classificazione

"meritevole 1d", oltre che corrispondere alla valutazione originale

del municipio, rispondesse meglio alle caratteristiche del manufatto e tutelasse

maggiormente l'utilizzo attuale ed una corretta gestione paesaggistica del comparto

territoriale di riferimento.

3.2

La

ricorrente contesta tale assunto. Afferma che l'edificio non viene più

utilizzato a scopo agricolo, bensì quale sede per lo svolgimento di un'attività

terapeutica con cavalli per bambini disabili. Il manufatto, quindi, adempirebbe

per utilizzo ed ubicazione i requisiti della categoria “meritevole 1a”.

3.3

La

valutazione effettuata dal Consiglio di Stato deve essere confermata. Essa è

infatti conforme alle direttive cantonali. L'edificio in oggetto è ubicato in una

zona di protezione della natura (prato umido-Predee NA3, art. 14 cifra 3 NAPR),

inserita completamente in un vasto comprensorio SAC, sancito a livello di piano

direttore e ripreso come tale dal piano regolatore di __________. Ora, l'attività

contadina nel comune è ancora presente: il suo svolgimento presuppone la messa

a disposizione di appositi fabbricati (stalle, fienili, ecc.). Invano la

ricorrente pretende di spuntare la classificazione dell'edificio nella

categoria “meritevole 1a”, asserendo che questo non è idoneo al soddisfacimento

dei bisogni agricoli: come ha potuto accertare il tribunale durante il sopralluogo,

l'attuale utilizzo di fatto, malgrado sia finalizzato all'esercizio di un'attività

terapeutica, quindi commerciale, che peraltro non dispone di licenza edilizia,

consiste ancora nell'impiego a fienile e stalla, in casu, per cavalli. Né il

manufatto ha subito alcuna trasformazione, che ne abbia potuto mutare le

fattezze e le caratteristiche di edificio agricolo (cfr. documentazione fotografica

della scheda descrittiva e quella scattata durante il sopralluogo, doc. in

atti). L'assegnazione della costruzione in parola alla categoria “meritevole

1d”, al fine di mantenere un certo numero di edifici ad uso agricolo, appare

pertanto legittima. Ciò detto, nemmeno la fondata prospettiva che lo stabile

non possa mai più essere utilizzato come stalla, rimanendo tuttavia possibile,

come vedremo, l'impiego a fienile, basterebbe per giustificare la sua riclassificazione

tra quelli che possono essere mutati nella destinazione, ostandovi la

prevalente necessità di salvaguardare la zona di protezione della natura (NA3)

in cui è direttamente inserito. Difatti, l'art. 14 NAPR dispone che in queste

zone è in generale vietata qualsiasi forma di utilizzazione e di intervento,

che possano modificare l'aspetto, le caratteristiche e l'equilibrio ecologico

presente. In particolare, al capoverso 1 viene precisato che per questa

superficie, coperta da vegetazione idrofila, la protezione si prefigge il

ripristino di un ambiente umido più intatto, attraverso una serie di interventi

mirati che ne aumentino il valore naturalistico. Di conseguenza, oltre a quanto

citato in precedenza, vale il divieto di pascolo, di concimazione, di caccia e

qualsiasi intervento che possa modificare le condizioni idriche del terreno

(drenaggio), restando soltanto ammesso lo sfalcio.

3.4

Il

ricorso deve essere, dunque, respinto.

4.

La

tassa di giudizio è posta a carico della ricorrente. Al comune di PI 1, che ha

postulato l'accoglimento del gravame, non vengono assegnate ripetibili (art. 31

PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli articoli di legge applicabili alla

fattispecie;

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2.La tassa di giudizio, di fr. 500.-

(cinquecento), è posta a carico della ricorrente.

3. Intimazione

a:

,

;

.

terzi implicati

PI 1

patr. da: PR 2

Per il Tribunale della pianificazione del territorio

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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