90.2004.20
Zona di pianificazione comunale: efffetto anticipato negativo del provvedimento
28 maggio 2006Italiano19 min
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Numero d'incarto:
90.2004.20
Data decisione, Autorità:
28.05.2006, TPT
Titolo:
Zona di pianificazione comunale: efffetto anticipato negativo del provvedimento
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
ZONA DI PIANIFICAZIONE COMUNALE O ZP COMUNALE
art. 26 COST
art. 58 agg. 64 LALPT
art. 27 LPT
Incarto n.
90.2004.20
Lugano
28 maggio
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale della pianificazione del
territorio
composto dei giudici:
Raffaello Balerna, presidente,
Lorenzo
Anastasi, Matteo Cassina
segretario:
Stefano Furger, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 9 aprile 2004 di
1. RI 1
2. RI 2
patr. da: PR 1
contro
la risoluzione 5 febbraio 2004 con cui il municipio
del comune di PI 1 ha istituito la zona di pianificazione 1 relativa al
territorio a monte del nucleo di __________, pubblicandola in seguito nel
periodo 23 febbraio-25 marzo 2004;
viste le risposte:
- 13 luglio 2004 del
municipio di RA 2;
- 16 luglio 2004 della
divisione della pianificazione territoriale del dipartimento del territorio;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. Nella
seduta del 3 novembre 2003 il consiglio comunale di PI 1 ha adottato la revisione
generale del piano regolatore. In quella sede, il legislativo comunale non ha
tuttavia condiviso l’impostazione pianificatoria municipale che assoggettava al
regime di piano di quartiere obbligatorio il vasto comprensorio territoriale
incorniciante a monte il nucleo del paese. Negando quindi l’adozione alla
proposta, esso ha ordinato al municipio di istituire una zona di
pianificazione, volta a garantire la salvaguardia del comparto in funzione
dell’approntamento di un piano particolareggiato.
B. Con
decisione 5 febbraio 2004 il municipio di __________ ha adottato una zona di
pianificazione, contrassegnata con il n. 1 (in seguito: ZP1), preavvisata
favorevolmente il 30 gennaio 2004 dal dipartimento del territorio, procedendo
poi alla sua pubblicazione presso la cancelleria comunale dal 23 febbraio al 25
marzo 2004. Questa misura, della durata di cinque anni, concede tutti i cambiamenti
dello stato fisico dei fondi che rispettino i parametri edilizi del piano
regolatore in vigore, in casu, della zona residenziale unifamiliare estensiva
RU2, e che si accordino agli studi in corso (cfr. scheda descrittiva, cifra 3
lett. c). A tale riguardo, all’interno del suo perimetro, così come indicato
nella planimetria 1:2'000, nulla può essere intrapreso che renda impossibile,
più difficile o più onerosa la pianificazione specifica del comparto nel
rispetto degli aspetti e per il raggiungimento degli obiettivi che la informano,
vale a dire: il corretto inserimento di una strada interna d’urbanizzazione; la
distribuzione ordinata delle nuove edificazioni, in riferimento sia a tale
strada sia alle curve di livello del terreno naturale; il controllo volumetrico
delle nuove edificazioni; il controllo e la valorizzazione delle edificazioni
esistenti; l’osservanza di canali di rispetto verso il bosco e nei confronti
del nucleo sottostante; la pianificazione di percorsi pedonali verso e dentro
l’adiacente zona boschiva (cfr. scheda descrittiva, cifra 2). Fra i fondi
inclusi nel perimetro della ZP1 figurano i mapp. 215, 217 e 231, tutti ubicati
a monte di via al __________, rispettivamente in località __________, __________
e __________, denominate più in generale negli atti pianificatori presentati
dal comune come zona __________. I limitrofi mapp. 215 e 217, entrambi di
proprietà di RI 1, presentano una superficie essenzialmente prativa, intercalata
da alcune fasce boschive, di 5’579 mq e di 18'061 mq. Sulla parte orientale del
mapp. 217 insistono alcune stalle e una cisterna. Confinante con quest’ultimo
fondo, il mapp. 231 appartiene invece alla RI 2 e presenta anch’esso una
superficie prativa di 1'254 mq.
C. Con ricorso 7 aprile 2004 le succitate proprietarie si aggravano congiuntamente
contro la zona di pianificazione innanzi a questo tribunale, chiedendone
l’annullamento e il ripristino, per i loro fondi, della zona residenziale
unifamiliare estensiva RU2. A sostegno delle loro impugnative, le ricorrenti
lamentano, per lo meno implicitamente, una la violazione della garanzia della
proprietà. Intanto, esse ritengono che l’avversata misura sarebbe priva
d’interesse pubblico, giacché troppo generica sia negli obiettivi, che negli
effetti, oltre che carente nella definizione dell’indirizzo pianificatorio che
dovrebbe essere salvaguardato. Esse sostengono indi che la zona di
pianificazione dispieghi un effetto anticipato positivo, che non sarebbe
conforme con la natura di un provvedimento conservativo, il cui effetto dovrebbe
essere soltanto negativo. Infine, le insorgenti lamentano la violazione del
principio della proporzionalità, in quanto il divieto d’edificazione per il
comparto interessato sarebbe inidoneo a raggiungere gli scopi prefissi,
rispettivamente non sussisterebbe un rapporto ragionevole fra lo scopo
perseguito e i mezzi utilizzati. Le ricorrenti domandano, da ultimo, che venga
stralciata l’area forestale segnalata nella rappresentazione grafica della ZP1,
giacché a suo tempo dissodata con regolare autorizzazione.
D. La
divisione della pianificazione territoriale ha chiesto la sospensione del
procedimento fino alla decisione sull’approvazione del piano regolatore da
parte del Consiglio di Stato, mentre il municipio di __________ ha postulato la
reiezione integrale dell’impugnativa.
E. In data 24
maggio 2005 si è tenuta l’udienza in contraddittorio, durante la quale,
d’intesa le parti, i ricorsi sono stati sospesi fino ad avvenuta risoluzione
d’approvazione del piano regolatore da parte del Governo, con l’avvertenza che
dopo quella data il procedimento avrebbe potuto essere riattivato ad istanza di
parte o d’ufficio. Le parti hanno quindi rinunciato al sopralluogo e
l’istruttoria è stata comunque dichiarata chiusa.
F. Con risoluzione
23 agosto 2005 il Consiglio di Stato ha approvato il piano regolatore del
comune di PI 1. In questo ambito il Governo ha abrogato il previgente ordinamento
pianificatorio limitatamente alle parti approvate, mantenendolo di conseguenza
in vigore per il comprensorio interessato dalla ZP1, retto dunque, oggi come
allora, dal regime previsto dalla zona residenziale unifamiliare estensiva RU2
(cfr. risoluzione del Consiglio di Stato, 23 agosto 2005, n. 3997, pagg. 24,
92). Contro la risoluzione governativa non sono stati inoltrati ricorsi al
tribunale vertenti su questo specifico oggetto.
G. Con scritto
24 marzo 2006 il tribunale ha riattivato il procedimento riguardante il ricorso
in oggetto, assegnando un termine alle parti per formulare osservazioni e avvisandole
che avrebbe in seguito emanato il giudizio. Entro il termine sono giunte sia la
risposta del municipio di __________, con cui si è limitato a confermare le
osservazioni del 13 luglio 2004, sia quella delle ricorrenti, che hanno in
sostanza ribadito, precisandole, le allegazioni e le censure contenute nel loro
ricorso. Non sono invece pervenute le osservazioni della divisione dello
sviluppo territoriale.
Considerato, in
diritto
1.1.1. Il ricorso è tempestivo (art. 64 cpv. 1 LALPT) e la legittimazione
delle ricorrenti certa (art. 64 cpv. 2 LALPT). Quanto alla competenza il
tribunale considera quanto segue.
1.2. Le
ricorrenti, oltre all’annullamento della zona di pianificazione, chiedono
l’attribuzione dei loro fondi alla zona residenziale unifamiliare estensiva
RU2. Quest’ultima questione è stata evasa nell’appropriata sede di approvazione
del piano regolatore dal Consiglio di Stato (art. 37 LALPT) che, anche in
accoglimento, parziale, del ricorso inoltrato dai qui ricorrenti, ha confermato
per il comparto __________ la zona residenziale unifamiliare estensiva RU2,
approvata con risoluzione governativa 5 settembre 1984 (cfr. risoluzione del Consiglio di Stato, 23 agosto 2005, n. 3997,
pagg. 24, 60, 92). La risoluzione governativa è poi cresciuta in giudicato su
questo specifico punto. Il tribunale, in questa sede, è unicamente competente
per statuire su ricorsi che si aggravano contro la zona di pianificazione (art.
64 cpv. 1 LALPT). Pertanto, la succitata richiesta ricorsuale, oltre che priva
d’interesse giuridico, è in quanto tale inammissibile.
1.3. Le insorgenti rilevano poi che nella rappresentazione grafica della
ZP1 è segnalata un’area forestale interessante il mapp. 217, che non
corrisponde alla situazione reale, in quanto dissodata con regolare
autorizzazione. A tale riguardo si osserva che la rappresentazione grafica di
una zona di pianificazione ha effetto vincolante unicamente per quanto riguarda
la delimitazione del comprensorio interessato (art. 50 LALPT). Per ciò che concerne
invece la pianificazione soggiacente, come già spiegato, vale ancora il piano
regolatore approvato con risoluzione governativa 5 settembre 1984, con tutte le
sue rappresentazioni grafiche, piano del paesaggio compreso. Sarà al momento
dell’allestimento della pianificazione sostitutiva, che il comune dovrà
adeguare i piani alle risultanze dei pertinenti accertamenti forestali.
Pertanto, la domanda di stralcio dell’area deve essere considerata irricevibile
in questa sede.
1.4. Con queste riserve, quindi, il ricorso è ricevibile in ordine.
2. 2.1.
Secondo l'art. 27 cpv. 1 LPT, se i piani d'utilizzazione mancano o devono essere
modificati, l'autorità competente può stabilire zone di pianificazione per
comprensori esattamente delimitati al cui interno nulla è lecito intraprendere
che possa rendere più ardua la pianificazione dell'utilizzazione. Il principio
è ripreso, a livello cantonale, all'art. 58 LALPT, che consente di istituire zone
di pianificazione se conflitti con i principi pianificatori o problemi
particolari relativi all'uso del territorio lo giustificano (cpv. 1), ed in
particolare, se i piani mancano o devono essere modificati (cpv. 2). La zona di
pianificazione è istituita, nell'ambito delle relative competenze, dal
municipio, rispettivamente dal Consiglio di Stato (art. 60 cpv. 1 LALPT); quest'ultimo
può inoltre stabilire zone di pianificazione a salvaguardia degli obiettivi
della pianificazione del territorio e della protezione dell'ambiente, così come
per garantire l'adeguamento delle pianificazioni locali (art. 60 cpv. 2 LALPT).
Il diritto cantonale riprende all'art. 63 cpv. 2 LALPT gli effetti del
provvedimento prescritti all'art. 27 cpv. 1 LPT, secondo cui all'interno della
zona è vietato ogni intervento che possa rendere più ardua la pianificazione
dell'utilizzazione, precisando inoltre che le domande di costruzione in
contrasto con gli obiettivi del piano in formazione sono decise negativamente
oppure sono sospese, al massimo fino alla scadenza della zona di pianificazione
(art. 63 cpv. 3 LALPT). La zona di pianificazione entra in vigore con la sua
pubblicazione e lo resta fino a che sia pubblicato il piano sostitutivo, ma
comunque non oltre cinque anni, con facoltà del Consiglio di Stato di prorogare
di altri due il termine di scadenza (art. 27 cpv. 2 LPT; 62 seg. LALPT).
2.2. In
sintesi, la zona di pianificazione è un provvedimento conservativo (RDAT 1990
n. 79 consid. 2b), volto a evitare che la pianificazione in atto o in procinto
di essere intrapresa venga ostacolata o comunque sia influenzata negativamente
da un uso del territorio contrastante col suo indirizzo. Lo scopo principale
dell'istituto consiste quindi nel tutelare la libertà di decisione dell'autorità
durante lo svolgimento del processo di pianificazione (DTF 118 Ia 510 consid.
4d; 113 Ia 362 consid. 2a, bb; Ruch, Kommentar RPG, ad art. 27 n. 21). A questo
stadio l'assetto definitivo dell'ordinamento allo studio non può essere dato
per certo. Non si può in particolare affermare che ne deriverà effettivamente
la restrizione della proprietà che l'indirizzo pianificatorio potrebbe far
Considerandi
temere. La zona di pianificazione non si confonde con la pianificazione
soggiacente: è un provvedimento a sé stante che, pur condizionato nei suoi
effetti dall'indirizzo pianificatorio di cui si pone a tutela, provoca
direttamente, per la sua durata, una restrizione della proprietà. La
legittimità della zona di pianificazione va dunque esaminata distintamente da
quella delle intenzioni pianificatorie che, pur nei limiti della loro
indeterminatezza, ne informano l'azione. Per i motivi
che sono appena stati spiegati, l'esame giurisdizionale che l’art. 33 cpv. 3
lett. b) LPT garantisce nella materia specifica non può estendersi, salvo il
caso di un’impostazione manifestamente erronea, all’ordinamento pianificatorio
nel quale dovrebbero sfociare gli studi avviati, bensì e soltanto alla
fondatezza e all’idoneità del vincolo istituito per non compromettere la loro
efficacia (RDAT 1990 n. 79 consid 2b). Solo importa dunque, in questo contesto,
determinare se il provvedimento si giustifichi in quanto tale.
3.
Una
restrizione di diritto pubblico è compatibile con la garanzia della proprietà
sancita all'art. 26 Cost. solo se si fonda su di una base legale, è
giustificata da un interesse pubblico preponderante e rispetta il principio di
proporzionalità (art. 36 cpv. 1-3 Cost.). Nella fattispecie in esame, come già
rilevato, giusta gli articoli 58 segg. LALPT se conflitti con principi
pianificatori o problemi particolari relativi all’uso del territorio lo giustificano,
in particolare se i piani mancano o se devono essere modificati, il municipio
ha la competenza di adottare dei provvedimenti a salvaguardia della
pianificazione. La zona di pianificazione ZP1 è dunque sorretta da una valida
base legale.
4.
L'interesse
pubblico a una misura di protezione della pianificazione presuppone una seria
intenzione pianificatoria di mutare l'ordinamento pianificatorio vigente (RDAT
I-1995 n. 31 consid. 2b in fine; Ruch, op. cit., ad art. 27 n. 27); questo
significa che deve sussistere un interesse pubblico sia alla modifica del piano
d’utilizzazione (piano regolatore a livello comunale) sia all’impiego
transitorio dello strumento della zona di pianificazione (Ruch, op. cit., ad
art. 27 n. 25 seg.). Il grado di concretizzazione di
questa intenzione non dev'essere tuttavia necessariamente elevato, specialmodo
quando il provvedimento è adottato, come si avvera nel nostro Cantone, dall'esecutivo
comunale, che non è l'autorità competente ad adottare il piano di utilizzazione
che la zona di pianificazione vuole tutelare (cfr. Ruch, op. cit., ad art. 27
n. 27 seg.; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction,
expropriation, Berna 2001, n. 457).
4.1
Nel
caso concreto, l'intenzione pianificatoria è senz’altro manifesta, ritenuto che
il quadro di riferimento da cui scaturisce la misura contestata è costituito
dal processo di revisione generale del piano regolatore. Difatti, come
anticipato in narrativa, in quell’ambito il municipio aveva predisposto per il
vasto comprensorio territoriale situato a monte del nucleo storico un vincolo
di piano di quartiere obbligatorio (PQ1). Questa proposta era intesa a
risolvere una delle problematiche principali appurate attraverso l’analisi del
piano regolatore vigente, che consisteva in una insufficienza di prescrizioni
per alcune zone edificabili situate in zone paesaggisticamente sensibili, fra
cui, per l’appunto, la zona __________ (cfr. rapporto di pianificazione,
gennaio 2002/aggiornamento maggio 2003 – con supplemento gennaio 2004, pag.
23). Tale comprensorio, parte integrante di una delle grandi unità
paesaggistiche omogenee qualificanti il territorio comunale (cfr. rapporto di
pianificazione, gennaio 2002/aggiornamento maggio 2003 – con supplemento
gennaio 2004, pag. 21), proprio perché fondale scenografico di un nucleo di
pregio, quale quello di __________, inserito peraltro nell’inventario federale
degli insediamenti svizzeri da proteggere (ISOS), e soprattutto perché ancora
in gran parte inedificato, meritava di conseguenza un trattamento pianificatorio
particolare e mirato, che la vigente zona residenziale unifamiliare estensiva
RU2, caratterizzata da un’impostazione troppo generica, non era in grado di
garantire (cfr. rapporto di pianificazione, gennaio 2002/aggiornamento maggio
2003.
– con supplemento gennaio 2004, pag. 37 e segg.). Ferme queste premesse,
il consiglio comunale, per ragioni che qui non interessa approfondire nel dettaglio,
in sede di approvazione del nuovo piano regolatore ha deciso che la pianificazione
concernente il comprensorio in parola dovesse essere riformulata nella forma
del piano particolareggiato, ritenuta più idonea rispetto allo strumento del
piano di quartiere obbligatorio, mantenendo però in sostanza, come vedremo in
seguito, gli indirizzi informatori del PQ1. L’autorità legislativa ha di
conseguenza incaricato il municipio di allestire una proposta in quella forma e
di salvaguardare il comprensorio per il tempo necessario, attraverso
l’istituzione di una zona di pianificazione: la ZP1 (cfr. verbale del consiglio
comunale, 19 giugno 2002, pag. 9, 16 giugno 2003, pag. 5). In seguito, il
Consiglio di Stato ha ritenuto la revisione generale del piano regolatore conforme
alla legge, anche se priva di una pianificazione riguardante il comparto in
zona __________, ammettendone quindi lo scorporo e il differimento in una
ulteriore fase pianificatoria. Come già accennato, il Governo ha dunque
approvato il piano regolatore e ha abrogato quello previgente, salvo per il
comprensorio __________, di cui ha confermato la zona unifamiliare estensiva
RU2 sino ad approvazione della pianificazione sostitutiva, entrata in nuova
fase di elaborazione, e per questo motivo salvaguardata dalla ZP1 (cfr.
risoluzione del Consiglio di Stato, 23 agosto 2005, n. 3997, pagg. 24, 60, 92).
Orbene, da quanto precede la necessità di porre in atto una modifica di piano
regolatore concernente il comprensorio interessato, ancora retto da un ordinamento,
quello previgente, ritenuto sin dall’inizio dell’iter pianificatorio insoddisfacente
e carente, è più che palese. Tale esigenza, peraltro, è confermata dagli
specifici obiettivi elencati alla cifra 2 della scheda descrittiva della ZP1
(cfr. supra, consid. B) che, proprio perché alla base di un provvedimento
conservativo, concretizzano, contrariamente a quanto genericamente sostengono
le ricorrenti, un indirizzo pianificatorio adeguato, preciso e più che
sufficiente, riferiti ad un comprensorio, la cui delimitazione risulta perfettamente
determinata e congruente. Obiettivi che, va ricordato, ricalcano, grossomodo,
gli indirizzi che già informavano il PQ1 (cfr. rapporto di pianificazione, gennaio
2002/aggiornamento maggio 2003 – con supplemento gennaio 2004, pag. 37 segg.).
D’altro canto, occorre distinguere il provvedimento impugnato dall’ordinamento
pianificatorio da tutelare per il suo tramite. Nella misura in cui le insorgenti
avversano l’ordinamento pianificatorio in fieri, le loro censure non sono ammissibili
in questa sede, in quanto premature: sarà nel corso della procedura di adozione
della variante di piano regolatore (art. 32 segg. LALPT) che potranno, se del
caso, adire le vie di ricorso.
4.2
L’interesse pubblico a sostegno della zona di pianificazione va quindi
ricercato in concreto nel fatto che l’approfondimento pianificatorio di un
comprensorio così importante per il territorio comunale di __________, sia per
gli elevati contenuti paesaggistici, sia per la notevole valenza strategica che
riveste dal profilo edificatorio ed urbanistico, giacché unico comparto del
promontorio ad est dell’autostrada conservante ancora un’ampia ed organica
estensione rimasta inedificata, richiede senz’altro di essere messo al riparo
da iniziative edilizie, che potrebbero seriamente comprometterlo o comunque
renderne più arduo lo svolgimento. È questa la funzione della zona di
pianificazione qui contestata che, in quanto a ciò, risponde ad un incontestabile
interesse pubblico.
5.
Fondata dunque sotto il criterio dell'interesse pubblico, resta da
esaminare se per rapporto alle circostanze concrete la misura pianificatoria
all'esame risulta ragionevole, idonea e necessaria; segnatamente se non
sacrifica sproporzionatamente l'interesse privato contrapposto (RDAT I-1995 n.
31.
consid. 2b). Se così fosse, questa misura violerebbe il principio della
proporzionalità. Trattasi pertanto di verificare, in primis, gli effetti della
controversa zona di pianificazione, per determinare se e fino a che punto si
giustifichi di mantenere la pianificazione comunale allo studio al riparo da
iniziative edilizie che potrebbero seriamente comprometterla o comunque renderne
più arduo lo svolgimento. In quest'ordine di idee la scheda descrittiva predisposta
dall'autorità comunale concede, in generale, per l'area interessata tutti i
cambiamenti dello stato fisico dei fondi che si accordino agli studi in corso e
che rispettino i parametri edilizi del piano regolatore in vigore. Se
l'avversato provvedimento appare pertanto idoneo e nello stesso tempo
necessario, da un lato, a perseguire la salvaguardia della pianificazione in
fieri, va dunque, d'altro canto, evidenziato che la regolamentazione degli
effetti della zona prevede un apprezzabile elemento di flessibilità
nell'interesse dei proprietari, poiché non si limita a vietare qualsiasi
iniziativa edificatoria, ma facoltizza anzi espressamente l'autorità esecutiva,
conferendole nel contempo un certo potere d'apprezzamento, ad autorizzare tutte
quelle che appaiono in sintonia con gli obiettivi dell'auspicata
pianificazione, pur nel rispetto del piano in vigore. Il giudizio dell'autorità
chiamata a valutare un progetto concreto potrà inoltre essere debitamente
adattato al grado di definizione del progetto di piano regolatore raggiunto a
quel momento. In caso contrario entrerebbe in linea di conto solo il blocco
temporaneo di tutte le costruzioni, ovviamente più pregiudizievole alla posizione
dei proprietari. Nella misura stessa, dunque, è insito un apprezzabile elemento
di proporzionalità che, unitamente agli effetti limitati – di principio – a
cinque anni e in considerazione dell’importanza della pianificazione da salvaguardare,
fa senz’altro pendere la bilancia a favore dell’interesse pubblico. Di
conseguenza, la zona di pianificazione appare pure proporzionata al sacrificio
imposto ai proprietari dei fondi toccati.
Poiché
gli interventi ammessi si devono accordare agli studi in corso (cfr. scheda
descrittiva, cifra 3 lett. c), le ricorrenti qualificano l’effetto esplicato
dalla ZP1 come anticipato positivo che, in quanto tale, sarebbe inammissibile.
Per il suo tramite, sostengono, verrebbe anticipata una pianificazione non
ancora in vigore, oltretutto nemmeno emanata dall’organo comunale competente.
La tesi delle ricorrenti non può essere condivisa dal tribunale. In effetti, le
zone di pianificazione esplicano un certo effetto anticipato, poiché i
proprietari vi si devono adeguare utilizzando i fondi (cfr. A. Scolari, Commentario,
Cadenazzo 1996, ad art. 63 LALPT, n. 446). Questo effetto costituisce difatti una
delle particolarità del provvedimento, senza cui sarebbe privo d’utilità. Ciò
che rileva, tuttavia, è che i provvedimenti di salvaguardia della
pianificazione, in quanto cautelativi, possono avere soltanto un effetto,
anticipato, negativo. Essi consentono cioé all’autorità di rifiutare la licenza
edilizia in caso di una domanda di costruzione conforme al diritto in vigore,
ma in contrasto con la pianificazione progettata (cfr. A. Scolari, loc. cit.,
ad art. 57 LALPT, n. 425). Non consentono invece l'inverso, ossia di
autorizzare un progetto edilizio conforme con quest'ultima pianificazione ma in
contrasto con l'ordinamento (ancora) vigente. Nella fattispecie, il comprensorio
tutelato era ed è retto ancora dall’art. 36 vNAPR, che disciplina la zona
residenziale unifamiliare estensiva RU2 del previgente piano regolatore, il cui
rispetto è espressamente sancito nella scheda descrittiva della ZP1, alla lett.
c della cifra 3, come condizione per il rilascio di un’autorizzazione per ogni
intervento edilizio. Zona che, non fa dubbio, è edificabile secondo usuali
parametri concernenti le zone di carattere estensivo destinate all’abitazione.
Con la condizione cumulativa censurata, ossia l’esigenza di un accordo con gli
studi in corso (cfr. scheda descrittiva, cifra 3 lett. c), rispettivamente di
una congruenza con gli obiettivi pianificatori che l’informano, la zona di
pianificazione non assume affatto un carattere positivo, bensì, al contrario, pone
in essere con ogni evidenza il suo scopo, ovvero quello di salvaguardare il
processo pianificatorio, introducendo in concomitanza, come è già stato
spiegato, un notevole elemento di proporzionalità a vantaggio dei proprietari,
pena il divieto a priori di qualsiasi attività edificatoria. D’altra parte, proprio
perché gli obiettivi elencati alla cifra 2 prefigurano una serie di vincoli futuri,
connotanti un esito pianificatorio apprezzabilmente più restrittivo e rigido
rispetto all’attuale regime della zona RU2, la ZP1 risulta, come è stato
evidenziato in precedenza, pienamente giustificata dal profilo dell’interesse
pubblico.
6.
In conclusione,
la zona di pianificazione all'esame risulta quindi sorretta da una valida base
legale, giustificata da un sufficiente interesse pubblico e rispettosa del principio
di proporzionalità. Il ricorso deve essere conseguentemente respinto. La tassa
di giudizio e le spese devono essere poste a carico delle ricorrenti (art. 28
PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli articoli di legge applicabili alla
fattispecie,
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso,
in quanto ricevibile, è respinto.
2. Le
ricorrenti sono condannate al pagamento in solido delle tasse di giudizio e
delle spese per complessivi fr. 3'000.- (tremila).
3. Intimazione
a:
terzi implicati
PI 1
rappr. da: RA 2
CO 1
rappr. da: RA 1
Per il Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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