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Decisione

90.2004.20

Zona di pianificazione comunale: efffetto anticipato negativo del provvedimento

28 maggio 2006Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

A. Nella

seduta del 3 novembre 2003 il consiglio comunale di PI 1 ha adottato la revisione

generale del piano regolatore. In quella sede, il legislativo comunale non ha

tuttavia condiviso l’impostazione pianificatoria municipale che assoggettava al

regime di piano di quartiere obbligatorio il vasto comprensorio territoriale

incorniciante a monte il nucleo del paese. Negando quindi l’adozione alla

proposta, esso ha ordinato al municipio di istituire una zona di

pianificazione, volta a garantire la salvaguardia del comparto in funzione

dell’approntamento di un piano particolareggiato.

B. Con

decisione 5 febbraio 2004 il municipio di __________ ha adottato una zona di

pianificazione, contrassegnata con il n. 1 (in seguito: ZP1), preavvisata

favorevolmente il 30 gennaio 2004 dal dipartimento del territorio, procedendo

poi alla sua pubblicazione presso la cancelleria comunale dal 23 febbraio al 25

marzo 2004. Questa misura, della durata di cinque anni, concede tutti i cambiamenti

dello stato fisico dei fondi che rispettino i parametri edilizi del piano

regolatore in vigore, in casu, della zona residenziale unifamiliare estensiva

RU2, e che si accordino agli studi in corso (cfr. scheda descrittiva, cifra 3

lett. c). A tale riguardo, all’interno del suo perimetro, così come indicato

nella planimetria 1:2'000, nulla può essere intrapreso che renda impossibile,

più difficile o più onerosa la pianificazione specifica del comparto nel

rispetto degli aspetti e per il raggiungimento degli obiettivi che la informano,

vale a dire: il corretto inserimento di una strada interna d’urbanizzazione; la

distribuzione ordinata delle nuove edificazioni, in riferimento sia a tale

strada sia alle curve di livello del terreno naturale; il controllo volumetrico

delle nuove edificazioni; il controllo e la valorizzazione delle edificazioni

esistenti; l’osservanza di canali di rispetto verso il bosco e nei confronti

del nucleo sottostante; la pianificazione di percorsi pedonali verso e dentro

l’adiacente zona boschiva (cfr. scheda descrittiva, cifra 2). Fra i fondi

inclusi nel perimetro della ZP1 figurano i mapp. 215, 217 e 231, tutti ubicati

a monte di via al __________, rispettivamente in località __________, __________

e __________, denominate più in generale negli atti pianificatori presentati

dal comune come zona __________. I limitrofi mapp. 215 e 217, entrambi di

proprietà di RI 1, presentano una superficie essenzialmente prativa, intercalata

da alcune fasce boschive, di 5’579 mq e di 18'061 mq. Sulla parte orientale del

mapp. 217 insistono alcune stalle e una cisterna. Confinante con quest’ultimo

fondo, il mapp. 231 appartiene invece alla RI 2 e presenta anch’esso una

superficie prativa di 1'254 mq.

C. Con ricorso 7 aprile 2004 le succitate proprietarie si aggravano congiuntamente

contro la zona di pianificazione innanzi a questo tribunale, chiedendone

l’annullamento e il ripristino, per i loro fondi, della zona residenziale

unifamiliare estensiva RU2. A sostegno delle loro impugnative, le ricorrenti

lamentano, per lo meno implicitamente, una la violazione della garanzia della

proprietà. Intanto, esse ritengono che l’avversata misura sarebbe priva

d’interesse pubblico, giacché troppo generica sia negli obiettivi, che negli

effetti, oltre che carente nella definizione dell’indirizzo pianificatorio che

dovrebbe essere salvaguardato. Esse sostengono indi che la zona di

pianificazione dispieghi un effetto anticipato positivo, che non sarebbe

conforme con la natura di un provvedimento conservativo, il cui effetto dovrebbe

essere soltanto negativo. Infine, le insorgenti lamentano la violazione del

principio della proporzionalità, in quanto il divieto d’edificazione per il

comparto interessato sarebbe inidoneo a raggiungere gli scopi prefissi,

rispettivamente non sussisterebbe un rapporto ragionevole fra lo scopo

perseguito e i mezzi utilizzati. Le ricorrenti domandano, da ultimo, che venga

stralciata l’area forestale segnalata nella rappresentazione grafica della ZP1,

giacché a suo tempo dissodata con regolare autorizzazione.

D. La

divisione della pianificazione territoriale ha chiesto la sospensione del

procedimento fino alla decisione sull’approvazione del piano regolatore da

parte del Consiglio di Stato, mentre il municipio di __________ ha postulato la

reiezione integrale dell’impugnativa.

E. In data 24

maggio 2005 si è tenuta l’udienza in contraddittorio, durante la quale,

d’intesa le parti, i ricorsi sono stati sospesi fino ad avvenuta risoluzione

d’approvazione del piano regolatore da parte del Governo, con l’avvertenza che

dopo quella data il procedimento avrebbe potuto essere riattivato ad istanza di

parte o d’ufficio. Le parti hanno quindi rinunciato al sopralluogo e

l’istruttoria è stata comunque dichiarata chiusa.

F. Con risoluzione

23 agosto 2005 il Consiglio di Stato ha approvato il piano regolatore del

comune di PI 1. In questo ambito il Governo ha abrogato il previgente ordinamento

pianificatorio limitatamente alle parti approvate, mantenendolo di conseguenza

in vigore per il comprensorio interessato dalla ZP1, retto dunque, oggi come

allora, dal regime previsto dalla zona residenziale unifamiliare estensiva RU2

(cfr. risoluzione del Consiglio di Stato, 23 agosto 2005, n. 3997, pagg. 24,

92). Contro la risoluzione governativa non sono stati inoltrati ricorsi al

tribunale vertenti su questo specifico oggetto.

G. Con scritto

24 marzo 2006 il tribunale ha riattivato il procedimento riguardante il ricorso

in oggetto, assegnando un termine alle parti per formulare osservazioni e avvisandole

che avrebbe in seguito emanato il giudizio. Entro il termine sono giunte sia la

risposta del municipio di __________, con cui si è limitato a confermare le

osservazioni del 13 luglio 2004, sia quella delle ricorrenti, che hanno in

sostanza ribadito, precisandole, le allegazioni e le censure contenute nel loro

ricorso. Non sono invece pervenute le osservazioni della divisione dello

sviluppo territoriale.

Considerato, in

diritto

1.1.1. Il ricorso è tempestivo (art. 64 cpv. 1 LALPT) e la legittimazione

delle ricorrenti certa (art. 64 cpv. 2 LALPT). Quanto alla competenza il

tribunale considera quanto segue.

1.2. Le

ricorrenti, oltre all’annullamento della zona di pianificazione, chiedono

l’attribuzione dei loro fondi alla zona residenziale unifamiliare estensiva

RU2. Quest’ultima questione è stata evasa nell’appropriata sede di approvazione

del piano regolatore dal Consiglio di Stato (art. 37 LALPT) che, anche in

accoglimento, parziale, del ricorso inoltrato dai qui ricorrenti, ha confermato

per il comparto __________ la zona residenziale unifamiliare estensiva RU2,

approvata con risoluzione governativa 5 settembre 1984 (cfr. risoluzione del Consiglio di Stato, 23 agosto 2005, n. 3997,

pagg. 24, 60, 92). La risoluzione governativa è poi cresciuta in giudicato su

questo specifico punto. Il tribunale, in questa sede, è unicamente competente

per statuire su ricorsi che si aggravano contro la zona di pianificazione (art.

64 cpv. 1 LALPT). Pertanto, la succitata richiesta ricorsuale, oltre che priva

d’interesse giuridico, è in quanto tale inammissibile.

1.3. Le insorgenti rilevano poi che nella rappresentazione grafica della

ZP1 è segnalata un’area forestale interessante il mapp. 217, che non

corrisponde alla situazione reale, in quanto dissodata con regolare

autorizzazione. A tale riguardo si osserva che la rappresentazione grafica di

una zona di pianificazione ha effetto vincolante unicamente per quanto riguarda

la delimitazione del comprensorio interessato (art. 50 LALPT). Per ciò che concerne

invece la pianificazione soggiacente, come già spiegato, vale ancora il piano

regolatore approvato con risoluzione governativa 5 settembre 1984, con tutte le

sue rappresentazioni grafiche, piano del paesaggio compreso. Sarà al momento

dell’allestimento della pianificazione sostitutiva, che il comune dovrà

adeguare i piani alle risultanze dei pertinenti accertamenti forestali.

Pertanto, la domanda di stralcio dell’area deve essere considerata irricevibile

in questa sede.

1.4. Con queste riserve, quindi, il ricorso è ricevibile in ordine.

2. 2.1.

Secondo l'art. 27 cpv. 1 LPT, se i piani d'utilizzazione mancano o devono essere

modificati, l'autorità competente può stabilire zone di pianificazione per

comprensori esattamente delimitati al cui interno nulla è lecito intraprendere

che possa rendere più ardua la pianificazione dell'utilizzazione. Il principio

è ripreso, a livello cantonale, all'art. 58 LALPT, che consente di istituire zone

di pianificazione se conflitti con i principi pianificatori o problemi

particolari relativi all'uso del territorio lo giustificano (cpv. 1), ed in

particolare, se i piani mancano o devono essere modificati (cpv. 2). La zona di

pianificazione è istituita, nell'ambito delle relative competenze, dal

municipio, rispettivamente dal Consiglio di Stato (art. 60 cpv. 1 LALPT); quest'ultimo

può inoltre stabilire zone di pianificazione a salvaguardia degli obiettivi

della pianificazione del territorio e della protezione dell'ambiente, così come

per garantire l'adeguamento delle pianificazioni locali (art. 60 cpv. 2 LALPT).

Il diritto cantonale riprende all'art. 63 cpv. 2 LALPT gli effetti del

provvedimento prescritti all'art. 27 cpv. 1 LPT, secondo cui all'interno della

zona è vietato ogni intervento che possa rendere più ardua la pianificazione

dell'utilizzazione, precisando inoltre che le domande di costruzione in

contrasto con gli obiettivi del piano in formazione sono decise negativamente

oppure sono sospese, al massimo fino alla scadenza della zona di pianificazione

(art. 63 cpv. 3 LALPT). La zona di pianificazione entra in vigore con la sua

pubblicazione e lo resta fino a che sia pubblicato il piano sostitutivo, ma

comunque non oltre cinque anni, con facoltà del Consiglio di Stato di prorogare

di altri due il termine di scadenza (art. 27 cpv. 2 LPT; 62 seg. LALPT).

2.2. In

sintesi, la zona di pianificazione è un provvedimento conservativo (RDAT 1990

n. 79 consid. 2b), volto a evitare che la pianificazione in atto o in procinto

di essere intrapresa venga ostacolata o comunque sia influenzata negativamente

da un uso del territorio contrastante col suo indirizzo. Lo scopo principale

dell'istituto consiste quindi nel tutelare la libertà di decisione dell'autorità

durante lo svolgimento del processo di pianificazione (DTF 118 Ia 510 consid.

4d; 113 Ia 362 consid. 2a, bb; Ruch, Kommentar RPG, ad art. 27 n. 21). A questo

stadio l'assetto definitivo dell'ordinamento allo studio non può essere dato

per certo. Non si può in particolare affermare che ne deriverà effettivamente

la restrizione della proprietà che l'indirizzo pianificatorio potrebbe far

Considerandi

temere. La zona di pianificazione non si confonde con la pianificazione

soggiacente: è un provvedimento a sé stante che, pur condizionato nei suoi

effetti dall'indirizzo pianificatorio di cui si pone a tutela, provoca

direttamente, per la sua durata, una restrizione della proprietà. La

legittimità della zona di pianificazione va dunque esaminata distintamente da

quella delle intenzioni pianificatorie che, pur nei limiti della loro

indeterminatezza, ne informano l'azione. Per i motivi

che sono appena stati spiegati, l'esame giurisdizionale che l’art. 33 cpv. 3

lett. b) LPT garantisce nella materia specifica non può estendersi, salvo il

caso di un’impostazione manifestamente erronea, all’ordinamento pianificatorio

nel quale dovrebbero sfociare gli studi avviati, bensì e soltanto alla

fondatezza e all’idoneità del vincolo istituito per non compromettere la loro

efficacia (RDAT 1990 n. 79 consid 2b). Solo importa dunque, in questo contesto,

determinare se il provvedimento si giustifichi in quanto tale.

3.

Una

restrizione di diritto pubblico è compatibile con la garanzia della proprietà

sancita all'art. 26 Cost. solo se si fonda su di una base legale, è

giustificata da un interesse pubblico preponderante e rispetta il principio di

proporzionalità (art. 36 cpv. 1-3 Cost.). Nella fattispecie in esame, come già

rilevato, giusta gli articoli 58 segg. LALPT se conflitti con principi

pianificatori o problemi particolari relativi all’uso del territorio lo giustificano,

in particolare se i piani mancano o se devono essere modificati, il municipio

ha la competenza di adottare dei provvedimenti a salvaguardia della

pianificazione. La zona di pianificazione ZP1 è dunque sorretta da una valida

base legale.

4.

L'interesse

pubblico a una misura di protezione della pianificazione presuppone una seria

intenzione pianificatoria di mutare l'ordinamento pianificatorio vigente (RDAT

I-1995 n. 31 consid. 2b in fine; Ruch, op. cit., ad art. 27 n. 27); questo

significa che deve sussistere un interesse pubblico sia alla modifica del piano

d’utilizzazione (piano regolatore a livello comunale) sia all’impiego

transitorio dello strumento della zona di pianificazione (Ruch, op. cit., ad

art. 27 n. 25 seg.). Il grado di concretizzazione di

questa intenzione non dev'essere tuttavia necessariamente elevato, specialmodo

quando il provvedimento è adottato, come si avvera nel nostro Cantone, dall'esecutivo

comunale, che non è l'autorità competente ad adottare il piano di utilizzazione

che la zona di pianificazione vuole tutelare (cfr. Ruch, op. cit., ad art. 27

n. 27 seg.; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction,

expropriation, Berna 2001, n. 457).

4.1

Nel

caso concreto, l'intenzione pianificatoria è senz’altro manifesta, ritenuto che

il quadro di riferimento da cui scaturisce la misura contestata è costituito

dal processo di revisione generale del piano regolatore. Difatti, come

anticipato in narrativa, in quell’ambito il municipio aveva predisposto per il

vasto comprensorio territoriale situato a monte del nucleo storico un vincolo

di piano di quartiere obbligatorio (PQ1). Questa proposta era intesa a

risolvere una delle problematiche principali appurate attraverso l’analisi del

piano regolatore vigente, che consisteva in una insufficienza di prescrizioni

per alcune zone edificabili situate in zone paesaggisticamente sensibili, fra

cui, per l’appunto, la zona __________ (cfr. rapporto di pianificazione,

gennaio 2002/aggiornamento maggio 2003 – con supplemento gennaio 2004, pag.

23). Tale comprensorio, parte integrante di una delle grandi unità

paesaggistiche omogenee qualificanti il territorio comunale (cfr. rapporto di

pianificazione, gennaio 2002/aggiornamento maggio 2003 – con supplemento

gennaio 2004, pag. 21), proprio perché fondale scenografico di un nucleo di

pregio, quale quello di __________, inserito peraltro nell’inventario federale

degli insediamenti svizzeri da proteggere (ISOS), e soprattutto perché ancora

in gran parte inedificato, meritava di conseguenza un trattamento pianificatorio

particolare e mirato, che la vigente zona residenziale unifamiliare estensiva

RU2, caratterizzata da un’impostazione troppo generica, non era in grado di

garantire (cfr. rapporto di pianificazione, gennaio 2002/aggiornamento maggio

2003.

– con supplemento gennaio 2004, pag. 37 e segg.). Ferme queste premesse,

il consiglio comunale, per ragioni che qui non interessa approfondire nel dettaglio,

in sede di approvazione del nuovo piano regolatore ha deciso che la pianificazione

concernente il comprensorio in parola dovesse essere riformulata nella forma

del piano particolareggiato, ritenuta più idonea rispetto allo strumento del

piano di quartiere obbligatorio, mantenendo però in sostanza, come vedremo in

seguito, gli indirizzi informatori del PQ1. L’autorità legislativa ha di

conseguenza incaricato il municipio di allestire una proposta in quella forma e

di salvaguardare il comprensorio per il tempo necessario, attraverso

l’istituzione di una zona di pianificazione: la ZP1 (cfr. verbale del consiglio

comunale, 19 giugno 2002, pag. 9, 16 giugno 2003, pag. 5). In seguito, il

Consiglio di Stato ha ritenuto la revisione generale del piano regolatore conforme

alla legge, anche se priva di una pianificazione riguardante il comparto in

zona __________, ammettendone quindi lo scorporo e il differimento in una

ulteriore fase pianificatoria. Come già accennato, il Governo ha dunque

approvato il piano regolatore e ha abrogato quello previgente, salvo per il

comprensorio __________, di cui ha confermato la zona unifamiliare estensiva

RU2 sino ad approvazione della pianificazione sostitutiva, entrata in nuova

fase di elaborazione, e per questo motivo salvaguardata dalla ZP1 (cfr.

risoluzione del Consiglio di Stato, 23 agosto 2005, n. 3997, pagg. 24, 60, 92).

Orbene, da quanto precede la necessità di porre in atto una modifica di piano

regolatore concernente il comprensorio interessato, ancora retto da un ordinamento,

quello previgente, ritenuto sin dall’inizio dell’iter pianificatorio insoddisfacente

e carente, è più che palese. Tale esigenza, peraltro, è confermata dagli

specifici obiettivi elencati alla cifra 2 della scheda descrittiva della ZP1

(cfr. supra, consid. B) che, proprio perché alla base di un provvedimento

conservativo, concretizzano, contrariamente a quanto genericamente sostengono

le ricorrenti, un indirizzo pianificatorio adeguato, preciso e più che

sufficiente, riferiti ad un comprensorio, la cui delimitazione risulta perfettamente

determinata e congruente. Obiettivi che, va ricordato, ricalcano, grossomodo,

gli indirizzi che già informavano il PQ1 (cfr. rapporto di pianificazione, gennaio

2002/aggiornamento maggio 2003 – con supplemento gennaio 2004, pag. 37 segg.).

D’altro canto, occorre distinguere il provvedimento impugnato dall’ordinamento

pianificatorio da tutelare per il suo tramite. Nella misura in cui le insorgenti

avversano l’ordinamento pianificatorio in fieri, le loro censure non sono ammissibili

in questa sede, in quanto premature: sarà nel corso della procedura di adozione

della variante di piano regolatore (art. 32 segg. LALPT) che potranno, se del

caso, adire le vie di ricorso.

4.2

L’interesse pubblico a sostegno della zona di pianificazione va quindi

ricercato in concreto nel fatto che l’approfondimento pianificatorio di un

comprensorio così importante per il territorio comunale di __________, sia per

gli elevati contenuti paesaggistici, sia per la notevole valenza strategica che

riveste dal profilo edificatorio ed urbanistico, giacché unico comparto del

promontorio ad est dell’autostrada conservante ancora un’ampia ed organica

estensione rimasta inedificata, richiede senz’altro di essere messo al riparo

da iniziative edilizie, che potrebbero seriamente comprometterlo o comunque

renderne più arduo lo svolgimento. È questa la funzione della zona di

pianificazione qui contestata che, in quanto a ciò, risponde ad un incontestabile

interesse pubblico.

5.

Fondata dunque sotto il criterio dell'interesse pubblico, resta da

esaminare se per rapporto alle circostanze concrete la misura pianificatoria

all'esame risulta ragionevole, idonea e necessaria; segnatamente se non

sacrifica sproporzionatamente l'interesse privato contrapposto (RDAT I-1995 n.

31.

consid. 2b). Se così fosse, questa misura violerebbe il principio della

proporzionalità. Trattasi pertanto di verificare, in primis, gli effetti della

controversa zona di pianificazione, per determinare se e fino a che punto si

giustifichi di mantenere la pianificazione comunale allo studio al riparo da

iniziative edilizie che potrebbero seriamente comprometterla o comunque renderne

più arduo lo svolgimento. In quest'ordine di idee la scheda descrittiva predisposta

dall'autorità comunale concede, in generale, per l'area interessata tutti i

cambiamenti dello stato fisico dei fondi che si accordino agli studi in corso e

che rispettino i parametri edilizi del piano regolatore in vigore. Se

l'avversato provvedimento appare pertanto idoneo e nello stesso tempo

necessario, da un lato, a perseguire la salvaguardia della pianificazione in

fieri, va dunque, d'altro canto, evidenziato che la regolamentazione degli

effetti della zona prevede un apprezzabile elemento di flessibilità

nell'interesse dei proprietari, poiché non si limita a vietare qualsiasi

iniziativa edificatoria, ma facoltizza anzi espressamente l'autorità esecutiva,

conferendole nel contempo un certo potere d'apprezzamento, ad autorizzare tutte

quelle che appaiono in sintonia con gli obiettivi dell'auspicata

pianificazione, pur nel rispetto del piano in vigore. Il giudizio dell'autorità

chiamata a valutare un progetto concreto potrà inoltre essere debitamente

adattato al grado di definizione del progetto di piano regolatore raggiunto a

quel momento. In caso contrario entrerebbe in linea di conto solo il blocco

temporaneo di tutte le costruzioni, ovviamente più pregiudizievole alla posizione

dei proprietari. Nella misura stessa, dunque, è insito un apprezzabile elemento

di proporzionalità che, unitamente agli effetti limitati – di principio – a

cinque anni e in considerazione dell’importanza della pianificazione da salvaguardare,

fa senz’altro pendere la bilancia a favore dell’interesse pubblico. Di

conseguenza, la zona di pianificazione appare pure proporzionata al sacrificio

imposto ai proprietari dei fondi toccati.

Poiché

gli interventi ammessi si devono accordare agli studi in corso (cfr. scheda

descrittiva, cifra 3 lett. c), le ricorrenti qualificano l’effetto esplicato

dalla ZP1 come anticipato positivo che, in quanto tale, sarebbe inammissibile.

Per il suo tramite, sostengono, verrebbe anticipata una pianificazione non

ancora in vigore, oltretutto nemmeno emanata dall’organo comunale competente.

La tesi delle ricorrenti non può essere condivisa dal tribunale. In effetti, le

zone di pianificazione esplicano un certo effetto anticipato, poiché i

proprietari vi si devono adeguare utilizzando i fondi (cfr. A. Scolari, Commentario,

Cadenazzo 1996, ad art. 63 LALPT, n. 446). Questo effetto costituisce difatti una

delle particolarità del provvedimento, senza cui sarebbe privo d’utilità. Ciò

che rileva, tuttavia, è che i provvedimenti di salvaguardia della

pianificazione, in quanto cautelativi, possono avere soltanto un effetto,

anticipato, negativo. Essi consentono cioé all’autorità di rifiutare la licenza

edilizia in caso di una domanda di costruzione conforme al diritto in vigore,

ma in contrasto con la pianificazione progettata (cfr. A. Scolari, loc. cit.,

ad art. 57 LALPT, n. 425). Non consentono invece l'inverso, ossia di

autorizzare un progetto edilizio conforme con quest'ultima pianificazione ma in

contrasto con l'ordinamento (ancora) vigente. Nella fattispecie, il comprensorio

tutelato era ed è retto ancora dall’art. 36 vNAPR, che disciplina la zona

residenziale unifamiliare estensiva RU2 del previgente piano regolatore, il cui

rispetto è espressamente sancito nella scheda descrittiva della ZP1, alla lett.

c della cifra 3, come condizione per il rilascio di un’autorizzazione per ogni

intervento edilizio. Zona che, non fa dubbio, è edificabile secondo usuali

parametri concernenti le zone di carattere estensivo destinate all’abitazione.

Con la condizione cumulativa censurata, ossia l’esigenza di un accordo con gli

studi in corso (cfr. scheda descrittiva, cifra 3 lett. c), rispettivamente di

una congruenza con gli obiettivi pianificatori che l’informano, la zona di

pianificazione non assume affatto un carattere positivo, bensì, al contrario, pone

in essere con ogni evidenza il suo scopo, ovvero quello di salvaguardare il

processo pianificatorio, introducendo in concomitanza, come è già stato

spiegato, un notevole elemento di proporzionalità a vantaggio dei proprietari,

pena il divieto a priori di qualsiasi attività edificatoria. D’altra parte, proprio

perché gli obiettivi elencati alla cifra 2 prefigurano una serie di vincoli futuri,

connotanti un esito pianificatorio apprezzabilmente più restrittivo e rigido

rispetto all’attuale regime della zona RU2, la ZP1 risulta, come è stato

evidenziato in precedenza, pienamente giustificata dal profilo dell’interesse

pubblico.

6.

In conclusione,

la zona di pianificazione all'esame risulta quindi sorretta da una valida base

legale, giustificata da un sufficiente interesse pubblico e rispettosa del principio

di proporzionalità. Il ricorso deve essere conseguentemente respinto. La tassa

di giudizio e le spese devono essere poste a carico delle ricorrenti (art. 28

PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli articoli di legge applicabili alla

fattispecie,

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso,

in quanto ricevibile, è respinto.

2. Le

ricorrenti sono condannate al pagamento in solido delle tasse di giudizio e

delle spese per complessivi fr. 3'000.- (tremila).

3. Intimazione

a:

terzi implicati

PI 1

rappr. da: RA 2

CO 1

rappr. da: RA 1

Per il Tribunale della pianificazione del territorio

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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