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Decisione

90.2004.21

Vincolo per ampliamento del centro comunale (parcheggio, giardini pubblici)

20 giugno 2005Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

A. Nella

seduta dell'11 dicembre 2001 il consiglio comunale di __________ ha adottato la

revisione del piano regolatore. In quella sede il mapp. 1816, di proprietà di RI

1, è stato gravato, in ragione di poco più della metà, da un vincolo per l'ampliamento

del centro comunale (EAP 1). Il mappale, inedificato, presenta una superficie

complessiva di 611 mq ed è ubicato in località __________.

B. Con ricorso 20 marzo 2002, il proprietario si è aggravato contro

questa deliberazione innanzi al Consiglio di Stato, chiedendo lo stralcio del

vincolo per la realizzazione di costruzioni di interesse pubblico sul suo

fondo. A dire dello stesso, predetto vincolo non era suffragato da un interesse

pubblico preponderante: da un canto la necessità di ingrandire il centro

comunale non era provata, dall'altro il vincolo non era neppure stato sufficientemente

definito. Nel contempo la misura prevista risultava sproporzionata in considerazione

delle limitazioni che comportava sui diritti del proprietario. Il ricorrente ha

lamentato inoltre una violazione del principio della buona fede da parte della autorità

comunali. L'originario mapp. 1586, poi frazionato nei mapp. 1586, 1805, 1816,

era già stato vincolato per la costruzione di attrezzature ed edifici pubblici

dal previgente piano regolatore, approvato dal Consiglio di Stato il 2 aprile

1985. Contestualmente alla vendita del mapp. 1805 da parte del ricorrente al

comune, le autorità comunali si sarebbero impegnate a non adottare ulteriori

aggravi a carico della parte restante del terreno. Da qui la giustificazione del

prezzo di favore concordato tra le parti.

C. Con risoluzione 9 marzo 2004 (n. 945) il Consiglio di Stato ha

approvato il piano regolatore ed ha nel contempo respinto il ricorso di RI 1. Esso

ha ribadito l'ampia latitudine di giudizio di cui disponeva il comune in ambito

pianificatorio ed ha osservato come le scelte in esame apparissero corrette per

rapporto alle necessità reali, ritenuto altresì che la delimitazione delle zone

per attrezzature ed edifici pubblici doveva essere apprezzata anche oltre il

periodo di validità del piano.

D. Con gravame 13 aprile 2004 il ricorrente indicato in ingresso si è

aggravato contro questa risoluzione innanzi a questo tribunale al quale ha

chiesto, riproponendo in sostanza quanto allegato nel ricorso di prima istanza,

l'annullamento del vincolo EAP sul suo terreno.

E.

La divisione della pianificazione territoriale

ed il municipio postulano la reiezione del ricorso. Quest'ultimo nega che il

comune si sia impegnato - in occasione della precitata cessione - a non vincolare

la parte restante del mapp. 1586, corrispondente agli attuali mapp. 1586 e 1816.

Le allegazioni del ricorrente in merito non sono peraltro suffragate da alcun

documento. Ad ogni buon conto gli interessi pianificatori all'istituzione di

sufficienti spazi pubblici prevarrebbero, tenuto conto altresì del tempo trascorso

e delle nuove esigenze del comune.

F.

Il 6 aprile 2005 si sono tenuti l'udienza ed il

sopralluogo in contraddittorio, durante il quale sono state scattate alcune

fotografie dei luoghi acquisite in seguito agli atti. Le parti si sono riconfermate

nelle rispettive posizioni.

Considerato, in

diritto

1. La

competenza del tribunale è data, il ricorso è tempestivo (art. 38 cpv. 1 LALPT)

e la legittimazione del ricorrente certa (art. 38 cpv. 4 lett. b LALPT). Il

ricorso è dunque ricevibile.

Considerandi

2.

In campo

pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia. Questa non è, però,

assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve

garantire il riesame completo del piano regolatore da parte di almeno un'istanza

di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio di Stato (art. 37

cpv. 1 LALPT), che decide i ricorsi - e approva il piano - con pieno potere

cognitivo: questo significa controllo non solo della legittimità ma anche dell'opportunità

delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità incaricate di compiti

pianificatori badano tuttavia di lasciare alle autorità loro subordinate il

margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti (art. 2 cpv. 3

LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque semplicemente sostituire il proprio

apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il diritto di questo di

scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più appropriata, ragionevole

od opportuna. Esso non può però limitarsi ad intervenire nei soli casi in cui

la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo e sia

manifestamente insostenibile. Deve al contrario rifiutare l'approvazione di

quelle soluzioni che disattendono i principi e gli scopi pianificatori

fondamentali del diritto federale o non danno loro sufficiente attuazione,

rispettivamente che non tengono adeguatamente conto della pianificazione di

livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano direttore (cfr. anche l'art.

26.

cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà segnatamente che sia stata effettuata

in modo corretto la ponderazione globale degli interessi richiesta dall'art. 3

OPT (RDAT II-2001 n. 78 consid. 6b; II-1999 n. 27 consid. 3).

Il potere

cognitivo del Tribunale della pianificazione del territorio è invece

circoscritto alla violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT II-2001 n.

78.

consid. 6c; II-1999 n. 27 consid. 3; II-1997 n. 23); fanno eccezione - per

poter ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui è impugnata una

modifica del piano regolatore disposta d'ufficio dal Consiglio di Stato.

3.

3.1

Il ricorrente chiede di annullare il

vincolo per edifici ed attrezzature pubblici sancito a carico della parte

inferiore del mapp. 1816, ritenendolo sprovvisto di interesse pubblico e lesivo

del principio della proporzionalità. In concreto, l'insorgente ritiene che la

destinazione del vincolo non sia desumibile con chiarezza ed in modo univoco

dagli atti pianificatori ed, al contempo, che predetto vincolo non sia basato

su una reale necessità.

3.2

I piani di utilizzazione - nel nostro

Cantone chiamati, a livello comunale, piani regolatori (art. 24 segg. LALPT) -

disciplinano l'uso ammissibile del suolo (art. 14 cpv. 1 LPT). Essi devono delimitare,

in primo luogo, le zone edificabili, agricole e protette (art. 14 cpv. 2 LPT).

Il diritto cantonale può inoltre prevedere delle altre zone di utilizzazione

(art. 18 cpv. 1 LPT). I piani regolatori devono difatti tener conto degli

sviluppi prevedibili non solo per le zone edificabili (art. 15 lett. b LPT), ma

anche per gli altri generi di utilizzazione del territorio. Essi possono

quindi, segnatamente, disporre delle zone per gli edifici e le attrezzature di

interesse pubblico che serviranno a soddisfare i bisogni futuri della collettività,

purché questi bisogni siano indicati con precisione e l'aspettativa circa la

loro realizzazione abbia una buona verosimiglianza di concretizzarsi. Una volta

soddisfatte queste premesse, l'autorità pianificatoria può prendere in

considerazione, ai fini della determinazione di queste zone, anche delle

necessità che eccedono il periodo di 15 anni, determinante per il dimensionamento

delle zone edificabili giusta l'art. 15 lett. b LPT. Ciò che importa è che il

bisogno sia provato in modo sufficiente e che la realizzazione dell'opera

pubblica sia prevista con una relativa certezza (RDAT II-2000 n. 75 consid. 4,

con rinvii; inoltre RDAT II-2000 n. 27, II-1997 n. 22 e I-1994 n. 40, che

concernono particolarmente l'istituzione di vincoli per la realizzazione di

posteggi pubblici). In quest'ordine di idee l'art. 28 cpv. 2 lett. d LALPT

stabilisce che le rappresentazioni grafiche che compongono il piano regolatore

devono fissare, tra l'altro, i fondi destinati a zone per i servizi e le attrezzature

di interesse pubblico.

3.3

Una restrizione di diritto pubblico è

compatibile con la garanzia della proprietà sancita dall'art. 26 Cost. solo se

si fonda su di una base legale, è giustificata da un interesse pubblico preponderante

e rispetta il principio della proporzionalità (art. 36 cpv. 1-3 Cost.). In

linea generale è pubblico l'interesse che coinvolge la generalità dei cittadini

o una sua frazione significativa e che compete al potere pubblico promuovere

nell'esercizio delle sue funzioni. L'interesse pubblico a un provvedimento di pianificazione

del territorio è, pertanto, segnatamente dato quando la sua adozione

corrisponde a un bisogno importante, chiaramente avvertito dalla collettività.

Tale interesse deve prevalere sui contrapposti interessi pubblici e privati in giuoco

(RDAT I-2000 n. 24 consid. 4.1 con rinvii; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert,

Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berna 2001, n. 98-102;

Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, 2.a edizione, Cadenazzo 2002,

n. 558-594). Il principio della proporzionalità esige invece che le restrizioni

della proprietà siano idonee a raggiungere lo scopo di interesse pubblico

desiderato (regola dell'idoneità), che tra i diversi provvedimenti a

disposizione per conseguire tale scopo venga scelto quello che lede in misura

minore gli interessi del proprietario (regola della necessità), infine che

sussista un rapporto ragionevole tra lo scopo di interesse pubblico perseguito

e i mezzi utilizzati (regola della proporzionalità in senso stretto; RDAT

II-2000 n. 75 consid. 5b con rinvii; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., n.

103-106; Scolari, op. cit., n. 595-610). Nella fattispecie, non è contestata la

sussistenza di una base legale, comunque data (cfr. consid. 3.2. in fine), né

si pone il problema della violazione della garanzia della proprietà quale

istituto. Non resta quindi che esaminare l'interesse pubblico e la

proporzionalità dei vincoli in discussione.

4.

4.1. Prima di entrare

nel merito delle censure del ricorrente è d'uopo ripercorrere l'istoriato

pianificatorio del mapp. 1816. Come già accennato, questo fondo ha una

superficie complessiva di 611 mq ed è ubicato nel centro di __________, immediatamente

sotto il nucleo, a diretto contatto con la strada cantonale. A monte dello

stesso è situato il mapp. 1586, anch'esso di proprietà del qui ricorrente, sul

quale insiste un'abitazione, mentre verso ovest il fondo confina col mapp. 1583,

sul quale trova posto il centro comunale. Il terreno in oggetto è il frutto di un

frazionamento dell'originario mapp. 1586; fondo quest'ultimo che, prima delle lottizzazioni

di cui si dirà in seguito, inglobava anche una porzione dell'attuale mapp.

1583.

Il piano regolatore previgente, approvato dal Consiglio di Stato con

risoluzione (n. 1651), di data 2 aprile 1985, prevedeva l'istituzione di un

vincolo per attrezzature pubbliche a carico dei terreni compresi tra l'intersezione

di via __________ con via __________e, dalla vecchia posta a casa __________. Il

medesimo gravava gran parte della superficie dell'allora mapp. 1586; solo la parte

nord-ovest del fondo, dove è ubicata l'abitazione con il relativo giardino, ne risultava

libera ed era inserita in zona nucleo di vecchia formazione. In vista della realizzazione

del centro comunale e dell'autosilo, il comune ha acquistato dal qui ricorrente

una porzione di 301 mq della menzionata particella (cfr. rogito n. 2398, di

data 14 giugno 1988, del notaio avv. Michele Gilardi). Ritenendo soddisfatte le

esigenze di spazio per i bisogni della collettività e non volendo gravare

inutilmente le finanze locali procedendo ad espropri non necessari, le autorità

comunali si sono impegnate a stralciare il vincolo per attrezzature pubbliche

gravante la parte restante del mapp. 1586; la relativa variante è stata

approvata dal Consiglio di Stato con risoluzione 7 febbraio 1995. Questo terreno,

a sua volta nuovamente frazionato nelle attuali particelle 1586 e 1816, veniva così

attribuito alla zona edificabile; e meglio la part. 1586 alla zona nucleo di

vecchia formazione (NV) e la part. 1816, che qui interessa, alla zona residenziale

estensiva (R2a).

In occasione della revisione generale in

esame, le autorità comunali hanno riverificato l'estensione delle zone a

destinazione pubblica sul suolo comunale, in funzione anche del costante aumento

della popolazione residente e della crescente rilevanza turistica di __________.

Dove necessario, hanno proceduto ad alcuni adeguamenti delle medesime. Per

quanto qui interessa, esse hanno definito in località __________ un'area con

edifici ed attrezzature di interesse pubblico (EAP 1) racchiusa tra via __________

e via __________, comprendente il mapp. 1583 e la parte inferiore del mapp.

1816, per una superficie complessiva di ca. 1'250 mq. La stessa è stata

vincolata in vista di un futuro ampliamento del centro comunale, che attualmente

trova posto sul solo mapp. 1583.

4.2

Il centro comunale di __________ è

costituito da due blocchi: il primo, leggermente più avanzato, è parzialmente

seminterrato ed ospita un autosilo di tre livelli con 66 posteggi, il rifugio

della protezione civile ed il deposito dei containers; sul tetto dello stesso

trova posto una piazza – terrazza “Belvedere”, ornata con piccole aiuole, concepita

(originariamente) come luogo dove svolgere manifestazioni all'aperto; il

secondo blocco si sviluppa invece fuori terra ed ospita gli uffici della posta

ed un appartamento. Come è stato possibile appurare in sede di sopralluogo, la

parte edificata si estende alla quasi totalità del mapp. 1583; il centro non dispone

di ulteriori spazi liberi che potrebbero essere destinati – in un'ottica di

sviluppo futuro - a scopi pubblici. Oltretutto alcuni posteggi dell'autosilo sono

costantemente riservati per i mezzi di servizio comunali (bus della scuola,

scavatrice, camion dei pompieri, ecc.); il comune non dispone infatti, al momento,

di una rimessa apposita. Inevitabilmente questa situazione causa dei disagi riconducibili

alla penuria di posteggi all'interno del nucleo. Parallelamente, le ridotte dimensioni

della piazza – terrazza rendono di fatto inutilizzabile la stessa per attività

aggregative; come confermato dai rappresentanti del comune in sede di udienza,

attualmente, le manifestazioni promosse dall'ente pubblico e dalle

organizzazioni locali devono essere svolte sulla piazza antistante la chiesa, a

ridosso di una delle arterie principali del paese, con i rischi ed gli

inconvenienti che una simile sistemazione comporta.

Tenuto conto della situazione

sopradescritta, è lecito ritenere che, già a breve termine, il centro comunale

non sarà più in grado di rispondere alle esigenze della popolazione e del

comune stesso. __________ è infatti un agglomerato in costante crescita ed a

forte vocazione turistica, grazie alla sua posizione privilegiata sul pendio

dominate la regione sottostante, il __________ e la __________ ed al suo clima

temperato. Il poter disporre, sul proprio territorio, di strutture pubbliche

moderne ed efficienti, che vadano da un canto a vantaggio dei residenti e che

permettano al contempo di far fronte in modo adeguato alle frotte di turisti

che frequentano la località, è indiscutibilmente di primaria importanza per il

comune. In questa ottica, in fase di elaborazione del nuovo piano regolatore,

le autorità locali hanno avvertito, da un canto, il bisogno di realizzare una

rimessa dove poter parcheggiare i veicoli comunali, liberando di conseguenza i

posti auto occupati sinora nell'autosilo e computati quali posteggi pubblici

nel piano regolatore, e dall'altro, la necessità di potenziare l'offerta di

aree destinate allo svago, come i giardini pubblici (cfr. rapporto di

pianificazione, pag. 22, 24, 31). Donde l'inserimento nel piano di aree

vincolate a tal fine. Questa scelta, adottata in piena autonomia dal comune,

appare corretta. In ragione della particolare struttura morfologica del

territorio, caratterizzato da una forte pendenza e dalla presenza di substrato

roccioso, le superfici che si prestano a questo scopo sono limitate, da qui la

decisione - condivisibile - delle autorità comunali di potenziare le strutture esistenti,

ottimizzandone lo sfruttamento. Contrariamente a quanto sostenuto dal

ricorrente, un ampliamento del centro comunale deve essere preso in

considerazione già oggi, allo scopo di poter riservare in tempo le superfici

necessarie. Alla luce di queste circostanze, occorre senz'altro riconoscere un

chiaro interesse pubblico al vincolo pianificatorio che grava il fondo del

ricorrente in vista dell'ampliamento del centro comunale.

5.

Il

ricorrente, oltre a contestare l'interesse pubblico, lamenta una violazione del

principio della proporzionalità del vincolo in esame. Occorre

pertanto verificare se per rapporto alle circostanze concrete, la misura

adottata dal comune è ragionevole, attuabile e sopportabile; segnatamente se

non sacrifica sproporzionatamente l'interesse privato contrapposto, ovvero

quello del proprietario di vedere il suo fondo attribuito interamente alla zona

edificabile e poterne disporre liberamente.

Nella fattispecie il vincolo, destinato a

permettere l'ampliamento del centro comunale, è senz'altro idoneo alla scopo e atto

a conseguirlo. Per quanto attiene l'estensione dell'area gravata, essa ingloba

- come già detto - il mapp. 1583, già di proprietà del comune, e la parte bassa

del mapp. 1816, per una superficie totale di soli 1'250 mq, ovvero soli 350 mq

in più rispetto a quanto previsto dall'assetto pianificatorio previgente. Si

tratta invero di un aumento minimo, avente per fine quello di riservare al comune

lo spazio (strettamente) indispensabile per far fronte alle nuove esigenze. La

superficie gravata - circoscritta per l'appunto a poco più della metà del fondo

del ricorrente - non può essere considerata sproporzionata rispetto alle

prevedibili necessità di impianto dell'opera che il comune intende realizzare

(rimessa per autoveicoli e giardino pubblico attrezzato). Nell'ambito di una

ponderazione generale dei contrapposti interessi in gioco va altresì considerata

la particolare collocazione del fondo in parola. L'esame degli atti ed il

sopralluogo hanno permesso di constatare come, in ragione della sua collocazione,

l'area vincolata ben si presti alla scopo prefissato. In effetti, vista la

natura delle attrezzature e degli edifici pubblici per cui è stato adottato il

vincolo, il comune ha indiscutibilmente un interesse a poter disporre di aree

correlate a quella su cui sorge attualmente il centro comunale. Lo stesso è infatti

ubicato in posizione strategica, nel nucleo di __________, lì dove sono situati

gli edifici pubblici (casa comunale, scuola elementare, chiesa parrocchiale e

centro culturale), attorno ai quali ruota la vita sociale e culturale del paese

e dove si riscontra la maggior concentrazione edilizia del comune; da qui la

volontà di creare le premesse - con l'imposizione del vincolo in esame - per centralizzare

le infrastrutture pubbliche in parola nel comparto in cui vi è effettivamente

una richiesta in tal senso e dove confluisce il maggior numero di fruitori. La

ricerca di una soluzione alternativa con la creazione di strutture, nel caso

concreto di magazzini pubblici utilizzabili quali rimessa, decentrate in altre

parti del comune appare, già ad un primo esame, poco appropriata, sia per motivi

organizzativi che economici. Non da ultimo la creazione di un giardino con

funzione di area di riposo e svago sulla parte bassa del mapp. 1816, oltre a rendere

più attrattiva la fruizione della piazza-terrazza Belvedere, tiene pure giustamente

conto degli interessi paesaggistici locali, che raccomandano la conservazione

di uno spazio verde non edificato a valle del nucleo storico. Anche sotto

questo aspetto, l'assetto pianificatorio adottato dal comune in piena autonomia

è legittimo e non presta il fianco a critiche. A questo proposito è doveroso

ricordare che, contrariamente a quanto sembra credere il ricorrente, in sede

pianificatoria non sono richiesti progetti di massima delle opere.

Date queste premesse non sussiste dubbio

alcuno che il terreno del ricorrente, ubicato sotto il nucleo del paese e

contiguo al cento comunale esistente si presta perfettamente ad accogliere un

ampliamento del medesimo. Così come concepita l'idea del comune di concentrare

le strutture pubbliche all'interno del borgo principale del paese, sviluppando ed

ottimizzando quelle esistenti, merita tutela. L'interesse privato al mantenimento

- integrale - del fondo in parola, seppur degno di considerazione, deve quindi

cedere il passo a quello pubblico preponderante.

6.

Nel suo allegato il

ricorrente si prevale inoltre di una violazione del principio della buona fede

da parte dell'autorità comunale, alla quale rimprovera di non essersi attenuta alle

assicurazioni date in occasione dell'alienazione del mapp. 1805, particella

risultante dal frazionamento dell'originario mapp. 1586 (cfr. rogito n. 2398 di

data 14 giugno 1988 del notaio avv. Michele Gilardi). In quella sede le

autorità comunali avrebbero infatti garantito che la parte non alienata del

fondo (corrispondente agli attuali mapp. 1586 e 1816) non sarebbe stata gravata

in futuro da ulteriori vincoli.

Ognuno ha

diritto di essere trattato secondo il principio della buona fede da parte degli

organi dello Stato (art. 9 Cost. fed.). L'autorità che fa promesse o raccomandazioni,

dà informazioni o assicurazioni o assume un atteggiamento tale da far nascere

precise aspettative è pertanto, in principio, tenuta a rispettare le

aspettative così suscitate, quand'anche fossero contrarie alla legge

(illegali), se sono cumulativamente adempiute le seguenti condizioni: l'autorità

è intervenuta in una situazione concreta nei confronti di una determinata

persona, la stessa ha agito o reputato di aver agito nei limiti della sua

competenza, il privato non ha immediatamente potuto rendersi conto dell'inesattezza

delle informazioni ricevute e, fondandosi sulle stesse, ha preso disposizioni

che non potrebbe modificare senza subire pregiudizio, inoltre la legge non è

stata modificata tra il momento della decisione e quello in cui la buona fede

viene invocata (cfr. Adelio Scolari, Diritto amministrativo, Parte generale,

Cadenazzo 2002, n. 616 seg., 639 con rinvii).

Per quanto qui interessa, il municipio di __________

ed il ricorrente hanno sottoscritto, in data 14 giugno 1988, un contratto di

compravendita avente per oggetto - come accennato in precedenza - una parte

dell'originario mapp. 1586 (cfr. consid. 4.1.); questo prevedeva, tra l'altro,

anche quanto segue:

“(…) Fra le parti si conviene quanto

segue:

Diritto di costruire a confine (nuovo

confine) per il proprietario del mapp. 1586 compresa la realizzazione di

aperture di qualsiasi genere fatta eccezione per le porte.

Costituzione di una servitù di divieto di

costruzione a carico dell'area ceduta al Comune ed a favore della particella

residua n. 1586 ad eccezione di una rampa sotterranea per l'accesso ai piani

interrati dell'Autosilo; una costruzione accessoria pure interrata a livello di

Via Brione.

Computo dell'area ceduta ai fini dell'indice

di occupazione e dell'indice di sfruttamento a favore della parte residua del

fondo Nr. 1586 che verrà assegnata alla zona R2 a secondo quanto si conviene al

punto seguente:

suddivisione della residua part. Nr. 1586

RFD __________ in due settori: l'una assegnata alla zona NV, comprendente la

casa e ca. mq 200 di terreno accessorio; l'altra alla zona R2a con gli indici

previsti dalle NAPR.

Il vincolo APEP gravante sulla parte

residua del fondo Nr. 1586 verrà di conseguenza eliminato (…)”

(cfr. rogito n. 2398 di data 14 giugno 1988

del notaio avv. Michele Gilardi, patto 4).

Come è stato possibile accertare consultando

la documentazione agli atti, questo accordo riproduce in modo fedele quanto stabilito

tra le parti in sede negoziale, fatto questo peraltro non contestato dalle stesse.

Da questa pattuizione il ricorrente sembra desumere un diritto al mantenimento del

mapp. 1816 in zona residenziale e, di riflesso, un obbligo del comune a non

modificare la situazione pianificatoria del fondo. Questa tesi non può essere

avvallata. L'impegno assunto contrattualmente dall'ente pubblico era infatti

limitato allo svincolo del fondo ed all'attribuzione dello stesso alla zona

edificabile. Le autorità comunali hanno dato correttamente seguito a quanto

pattuito adottando in data 25 aprile 1994 la variante poi approvata dal Consiglio

di Stato con risoluzione 7 febbraio 1995 (n. 823). Ritenendo, a quel momento,

soddisfatte le esigenze di spazi per la realizzazione dell'autosilo e del centro

comunale, esse hanno infatti - correttamente - proceduto ad affrancare la

superficie non utilizzata, vincolata dal piano regolatore approvato il 2 aprile

1985.

Contrariamente a quanto sembra ritenere il ricorrente, né dal precitato

contratto né dallo scambio di corrispondenza intercorso tra le parti anteriormente

alla conclusione dello stesso è però possibile desumere l'impegno al

mantenimento permanente di quell'area in zona edificabile. Una simile

pattuizione si pone inoltre in urto con il principio, ancorato all'art. 21 cpv.

2.

LPT, secondo cui in caso di notevole cambiamento delle circostanze, i piani d'utilizzazione

sono riesaminati e, se necessario, adattati. Ora, come rilevato in precedenza

(cfr. consid. 4.1.), non vi è dubbio che nel caso di __________ vi sia stato un

significativo cambiamento delle circostanze, che ha reso necessaria una

revisione del piano regolatore. In questo contesto, il comune ha riesaminato l'estensione

delle zone vincolate per attrezzature ed edifici pubblici in base alle nuove esigenze

ed all'esperienza maturata con quelle a disposizione ed ha proceduto, dove

necessario, ad alcuni adattamenti. La riduzione, operata in sede di variante

(cfr. risoluzione governativa 7 febbraio 1995), dell'area vincolata in località

__________ per edifici ed attrezzature pubblici e la contestuale attribuzione

della stessa alla zona edificabile non preclude pertanto al comune la possibilità,

ad un decennio di distanza ed in sede di revisione generale del piano, di modificare

l'assetto pianificatorio in loco adattandolo alle necessità attuali

rispettivamente ai nuovi obiettivi. Neppure il principio di stabilità del piano

e quello di sicurezza del diritto, anch'essi deducibili dall'art. 21 cpv. 2 LPT,

permettono infine al ricorrente di spuntare il mantenimento della sua proprietà

nella zona edificabile a scopo privato.

7.

Per quanto

attiene un eventuale maggior valore del terreno in parola derivante dagli

accordi particolari, presi contestualmente all'alienazione del mapp. 1805, lo

stesso verrà preso in considerazione nella procedura espropriativa.

8.

Sulla

scorta di quanto precede, il gravame deve essere respinto.

9.

La tassa di giustizia e

le spese devono essere poste a carico del ricorrente (art. 28 PAmm), che è inoltre

tenuto a rifondere al comune, patrocinato da un legale, quantomeno dopo la

conclusione dello scambio degli allegati, delle adeguate ripetibili (art. 31

PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli articoli di legge applicabili alla

fattispecie,

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia e le spese, di fr. 1000.- (mille) sono poste a carico del ricorrente,

il quale è inoltre tenuto a rifondere al comune di __________ fr. 500.-

(cinquecento) a titolo di ripetibili.

3. Intimazione

a:

;

o;

.

terzi implicati

PI 1

patr. da: PR 2

CO 1

rappr. da: RA 1

Per il Tribunale della pianificazione del territorio

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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