90.2004.21
Vincolo per ampliamento del centro comunale (parcheggio, giardini pubblici)
20 giugno 2005Italiano22 min
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Numero d'incarto:
90.2004.21
Data decisione, Autorità:
20.06.2005, TPT
Titolo:
Vincolo per ampliamento del centro comunale (parcheggio, giardini pubblici)
ATTREZZATURE
BUONA FEDE
EDIFICIO
PONDERAZIONE
STABILITÀ DEL PIANO
art. 15 LPT
art. 21 cpv. 2 LPT
Incarto n.
90.2004.21
Lugano
20 giugno
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale della pianificazione del territorio
composto dei giudici:
Raffaello Balerna, presidente,
Lorenzo Anastasi, Matteo Cassina
segretaria:
Sonja Federspiel, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 13 aprile 2004 di
RI 1
patr. da: PR 1
contro
la risoluzione 9 marzo 2004 (n. 945) con cui il
Consiglio di Stato ha approvato la revisione del piano regolatore del PI 1;
viste le risposte:
- 30 agosto 2004 del
municipio di __________;
- 30 agosto 2004 della
divisione della pianificazione territoriale;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. Nella
seduta dell'11 dicembre 2001 il consiglio comunale di __________ ha adottato la
revisione del piano regolatore. In quella sede il mapp. 1816, di proprietà di RI
1, è stato gravato, in ragione di poco più della metà, da un vincolo per l'ampliamento
del centro comunale (EAP 1). Il mappale, inedificato, presenta una superficie
complessiva di 611 mq ed è ubicato in località __________.
B. Con ricorso 20 marzo 2002, il proprietario si è aggravato contro
questa deliberazione innanzi al Consiglio di Stato, chiedendo lo stralcio del
vincolo per la realizzazione di costruzioni di interesse pubblico sul suo
fondo. A dire dello stesso, predetto vincolo non era suffragato da un interesse
pubblico preponderante: da un canto la necessità di ingrandire il centro
comunale non era provata, dall'altro il vincolo non era neppure stato sufficientemente
definito. Nel contempo la misura prevista risultava sproporzionata in considerazione
delle limitazioni che comportava sui diritti del proprietario. Il ricorrente ha
lamentato inoltre una violazione del principio della buona fede da parte della autorità
comunali. L'originario mapp. 1586, poi frazionato nei mapp. 1586, 1805, 1816,
era già stato vincolato per la costruzione di attrezzature ed edifici pubblici
dal previgente piano regolatore, approvato dal Consiglio di Stato il 2 aprile
1985. Contestualmente alla vendita del mapp. 1805 da parte del ricorrente al
comune, le autorità comunali si sarebbero impegnate a non adottare ulteriori
aggravi a carico della parte restante del terreno. Da qui la giustificazione del
prezzo di favore concordato tra le parti.
C. Con risoluzione 9 marzo 2004 (n. 945) il Consiglio di Stato ha
approvato il piano regolatore ed ha nel contempo respinto il ricorso di RI 1. Esso
ha ribadito l'ampia latitudine di giudizio di cui disponeva il comune in ambito
pianificatorio ed ha osservato come le scelte in esame apparissero corrette per
rapporto alle necessità reali, ritenuto altresì che la delimitazione delle zone
per attrezzature ed edifici pubblici doveva essere apprezzata anche oltre il
periodo di validità del piano.
D. Con gravame 13 aprile 2004 il ricorrente indicato in ingresso si è
aggravato contro questa risoluzione innanzi a questo tribunale al quale ha
chiesto, riproponendo in sostanza quanto allegato nel ricorso di prima istanza,
l'annullamento del vincolo EAP sul suo terreno.
E.
La divisione della pianificazione territoriale
ed il municipio postulano la reiezione del ricorso. Quest'ultimo nega che il
comune si sia impegnato - in occasione della precitata cessione - a non vincolare
la parte restante del mapp. 1586, corrispondente agli attuali mapp. 1586 e 1816.
Le allegazioni del ricorrente in merito non sono peraltro suffragate da alcun
documento. Ad ogni buon conto gli interessi pianificatori all'istituzione di
sufficienti spazi pubblici prevarrebbero, tenuto conto altresì del tempo trascorso
e delle nuove esigenze del comune.
F.
Il 6 aprile 2005 si sono tenuti l'udienza ed il
sopralluogo in contraddittorio, durante il quale sono state scattate alcune
fotografie dei luoghi acquisite in seguito agli atti. Le parti si sono riconfermate
nelle rispettive posizioni.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del tribunale è data, il ricorso è tempestivo (art. 38 cpv. 1 LALPT)
e la legittimazione del ricorrente certa (art. 38 cpv. 4 lett. b LALPT). Il
ricorso è dunque ricevibile.
Considerandi
2.
In campo
pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia. Questa non è, però,
assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve
garantire il riesame completo del piano regolatore da parte di almeno un'istanza
di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio di Stato (art. 37
cpv. 1 LALPT), che decide i ricorsi - e approva il piano - con pieno potere
cognitivo: questo significa controllo non solo della legittimità ma anche dell'opportunità
delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità incaricate di compiti
pianificatori badano tuttavia di lasciare alle autorità loro subordinate il
margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti (art. 2 cpv. 3
LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque semplicemente sostituire il proprio
apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il diritto di questo di
scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più appropriata, ragionevole
od opportuna. Esso non può però limitarsi ad intervenire nei soli casi in cui
la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo e sia
manifestamente insostenibile. Deve al contrario rifiutare l'approvazione di
quelle soluzioni che disattendono i principi e gli scopi pianificatori
fondamentali del diritto federale o non danno loro sufficiente attuazione,
rispettivamente che non tengono adeguatamente conto della pianificazione di
livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano direttore (cfr. anche l'art.
26.
cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà segnatamente che sia stata effettuata
in modo corretto la ponderazione globale degli interessi richiesta dall'art. 3
OPT (RDAT II-2001 n. 78 consid. 6b; II-1999 n. 27 consid. 3).
Il potere
cognitivo del Tribunale della pianificazione del territorio è invece
circoscritto alla violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT II-2001 n.
78.
consid. 6c; II-1999 n. 27 consid. 3; II-1997 n. 23); fanno eccezione - per
poter ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui è impugnata una
modifica del piano regolatore disposta d'ufficio dal Consiglio di Stato.
3.
3.1
Il ricorrente chiede di annullare il
vincolo per edifici ed attrezzature pubblici sancito a carico della parte
inferiore del mapp. 1816, ritenendolo sprovvisto di interesse pubblico e lesivo
del principio della proporzionalità. In concreto, l'insorgente ritiene che la
destinazione del vincolo non sia desumibile con chiarezza ed in modo univoco
dagli atti pianificatori ed, al contempo, che predetto vincolo non sia basato
su una reale necessità.
3.2
I piani di utilizzazione - nel nostro
Cantone chiamati, a livello comunale, piani regolatori (art. 24 segg. LALPT) -
disciplinano l'uso ammissibile del suolo (art. 14 cpv. 1 LPT). Essi devono delimitare,
in primo luogo, le zone edificabili, agricole e protette (art. 14 cpv. 2 LPT).
Il diritto cantonale può inoltre prevedere delle altre zone di utilizzazione
(art. 18 cpv. 1 LPT). I piani regolatori devono difatti tener conto degli
sviluppi prevedibili non solo per le zone edificabili (art. 15 lett. b LPT), ma
anche per gli altri generi di utilizzazione del territorio. Essi possono
quindi, segnatamente, disporre delle zone per gli edifici e le attrezzature di
interesse pubblico che serviranno a soddisfare i bisogni futuri della collettività,
purché questi bisogni siano indicati con precisione e l'aspettativa circa la
loro realizzazione abbia una buona verosimiglianza di concretizzarsi. Una volta
soddisfatte queste premesse, l'autorità pianificatoria può prendere in
considerazione, ai fini della determinazione di queste zone, anche delle
necessità che eccedono il periodo di 15 anni, determinante per il dimensionamento
delle zone edificabili giusta l'art. 15 lett. b LPT. Ciò che importa è che il
bisogno sia provato in modo sufficiente e che la realizzazione dell'opera
pubblica sia prevista con una relativa certezza (RDAT II-2000 n. 75 consid. 4,
con rinvii; inoltre RDAT II-2000 n. 27, II-1997 n. 22 e I-1994 n. 40, che
concernono particolarmente l'istituzione di vincoli per la realizzazione di
posteggi pubblici). In quest'ordine di idee l'art. 28 cpv. 2 lett. d LALPT
stabilisce che le rappresentazioni grafiche che compongono il piano regolatore
devono fissare, tra l'altro, i fondi destinati a zone per i servizi e le attrezzature
di interesse pubblico.
3.3
Una restrizione di diritto pubblico è
compatibile con la garanzia della proprietà sancita dall'art. 26 Cost. solo se
si fonda su di una base legale, è giustificata da un interesse pubblico preponderante
e rispetta il principio della proporzionalità (art. 36 cpv. 1-3 Cost.). In
linea generale è pubblico l'interesse che coinvolge la generalità dei cittadini
o una sua frazione significativa e che compete al potere pubblico promuovere
nell'esercizio delle sue funzioni. L'interesse pubblico a un provvedimento di pianificazione
del territorio è, pertanto, segnatamente dato quando la sua adozione
corrisponde a un bisogno importante, chiaramente avvertito dalla collettività.
Tale interesse deve prevalere sui contrapposti interessi pubblici e privati in giuoco
(RDAT I-2000 n. 24 consid. 4.1 con rinvii; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert,
Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berna 2001, n. 98-102;
Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, 2.a edizione, Cadenazzo 2002,
n. 558-594). Il principio della proporzionalità esige invece che le restrizioni
della proprietà siano idonee a raggiungere lo scopo di interesse pubblico
desiderato (regola dell'idoneità), che tra i diversi provvedimenti a
disposizione per conseguire tale scopo venga scelto quello che lede in misura
minore gli interessi del proprietario (regola della necessità), infine che
sussista un rapporto ragionevole tra lo scopo di interesse pubblico perseguito
e i mezzi utilizzati (regola della proporzionalità in senso stretto; RDAT
II-2000 n. 75 consid. 5b con rinvii; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., n.
103-106; Scolari, op. cit., n. 595-610). Nella fattispecie, non è contestata la
sussistenza di una base legale, comunque data (cfr. consid. 3.2. in fine), né
si pone il problema della violazione della garanzia della proprietà quale
istituto. Non resta quindi che esaminare l'interesse pubblico e la
proporzionalità dei vincoli in discussione.
4.
4.1. Prima di entrare
nel merito delle censure del ricorrente è d'uopo ripercorrere l'istoriato
pianificatorio del mapp. 1816. Come già accennato, questo fondo ha una
superficie complessiva di 611 mq ed è ubicato nel centro di __________, immediatamente
sotto il nucleo, a diretto contatto con la strada cantonale. A monte dello
stesso è situato il mapp. 1586, anch'esso di proprietà del qui ricorrente, sul
quale insiste un'abitazione, mentre verso ovest il fondo confina col mapp. 1583,
sul quale trova posto il centro comunale. Il terreno in oggetto è il frutto di un
frazionamento dell'originario mapp. 1586; fondo quest'ultimo che, prima delle lottizzazioni
di cui si dirà in seguito, inglobava anche una porzione dell'attuale mapp.
1583.
Il piano regolatore previgente, approvato dal Consiglio di Stato con
risoluzione (n. 1651), di data 2 aprile 1985, prevedeva l'istituzione di un
vincolo per attrezzature pubbliche a carico dei terreni compresi tra l'intersezione
di via __________ con via __________e, dalla vecchia posta a casa __________. Il
medesimo gravava gran parte della superficie dell'allora mapp. 1586; solo la parte
nord-ovest del fondo, dove è ubicata l'abitazione con il relativo giardino, ne risultava
libera ed era inserita in zona nucleo di vecchia formazione. In vista della realizzazione
del centro comunale e dell'autosilo, il comune ha acquistato dal qui ricorrente
una porzione di 301 mq della menzionata particella (cfr. rogito n. 2398, di
data 14 giugno 1988, del notaio avv. Michele Gilardi). Ritenendo soddisfatte le
esigenze di spazio per i bisogni della collettività e non volendo gravare
inutilmente le finanze locali procedendo ad espropri non necessari, le autorità
comunali si sono impegnate a stralciare il vincolo per attrezzature pubbliche
gravante la parte restante del mapp. 1586; la relativa variante è stata
approvata dal Consiglio di Stato con risoluzione 7 febbraio 1995. Questo terreno,
a sua volta nuovamente frazionato nelle attuali particelle 1586 e 1816, veniva così
attribuito alla zona edificabile; e meglio la part. 1586 alla zona nucleo di
vecchia formazione (NV) e la part. 1816, che qui interessa, alla zona residenziale
estensiva (R2a).
In occasione della revisione generale in
esame, le autorità comunali hanno riverificato l'estensione delle zone a
destinazione pubblica sul suolo comunale, in funzione anche del costante aumento
della popolazione residente e della crescente rilevanza turistica di __________.
Dove necessario, hanno proceduto ad alcuni adeguamenti delle medesime. Per
quanto qui interessa, esse hanno definito in località __________ un'area con
edifici ed attrezzature di interesse pubblico (EAP 1) racchiusa tra via __________
e via __________, comprendente il mapp. 1583 e la parte inferiore del mapp.
1816, per una superficie complessiva di ca. 1'250 mq. La stessa è stata
vincolata in vista di un futuro ampliamento del centro comunale, che attualmente
trova posto sul solo mapp. 1583.
4.2
Il centro comunale di __________ è
costituito da due blocchi: il primo, leggermente più avanzato, è parzialmente
seminterrato ed ospita un autosilo di tre livelli con 66 posteggi, il rifugio
della protezione civile ed il deposito dei containers; sul tetto dello stesso
trova posto una piazza – terrazza “Belvedere”, ornata con piccole aiuole, concepita
(originariamente) come luogo dove svolgere manifestazioni all'aperto; il
secondo blocco si sviluppa invece fuori terra ed ospita gli uffici della posta
ed un appartamento. Come è stato possibile appurare in sede di sopralluogo, la
parte edificata si estende alla quasi totalità del mapp. 1583; il centro non dispone
di ulteriori spazi liberi che potrebbero essere destinati – in un'ottica di
sviluppo futuro - a scopi pubblici. Oltretutto alcuni posteggi dell'autosilo sono
costantemente riservati per i mezzi di servizio comunali (bus della scuola,
scavatrice, camion dei pompieri, ecc.); il comune non dispone infatti, al momento,
di una rimessa apposita. Inevitabilmente questa situazione causa dei disagi riconducibili
alla penuria di posteggi all'interno del nucleo. Parallelamente, le ridotte dimensioni
della piazza – terrazza rendono di fatto inutilizzabile la stessa per attività
aggregative; come confermato dai rappresentanti del comune in sede di udienza,
attualmente, le manifestazioni promosse dall'ente pubblico e dalle
organizzazioni locali devono essere svolte sulla piazza antistante la chiesa, a
ridosso di una delle arterie principali del paese, con i rischi ed gli
inconvenienti che una simile sistemazione comporta.
Tenuto conto della situazione
sopradescritta, è lecito ritenere che, già a breve termine, il centro comunale
non sarà più in grado di rispondere alle esigenze della popolazione e del
comune stesso. __________ è infatti un agglomerato in costante crescita ed a
forte vocazione turistica, grazie alla sua posizione privilegiata sul pendio
dominate la regione sottostante, il __________ e la __________ ed al suo clima
temperato. Il poter disporre, sul proprio territorio, di strutture pubbliche
moderne ed efficienti, che vadano da un canto a vantaggio dei residenti e che
permettano al contempo di far fronte in modo adeguato alle frotte di turisti
che frequentano la località, è indiscutibilmente di primaria importanza per il
comune. In questa ottica, in fase di elaborazione del nuovo piano regolatore,
le autorità locali hanno avvertito, da un canto, il bisogno di realizzare una
rimessa dove poter parcheggiare i veicoli comunali, liberando di conseguenza i
posti auto occupati sinora nell'autosilo e computati quali posteggi pubblici
nel piano regolatore, e dall'altro, la necessità di potenziare l'offerta di
aree destinate allo svago, come i giardini pubblici (cfr. rapporto di
pianificazione, pag. 22, 24, 31). Donde l'inserimento nel piano di aree
vincolate a tal fine. Questa scelta, adottata in piena autonomia dal comune,
appare corretta. In ragione della particolare struttura morfologica del
territorio, caratterizzato da una forte pendenza e dalla presenza di substrato
roccioso, le superfici che si prestano a questo scopo sono limitate, da qui la
decisione - condivisibile - delle autorità comunali di potenziare le strutture esistenti,
ottimizzandone lo sfruttamento. Contrariamente a quanto sostenuto dal
ricorrente, un ampliamento del centro comunale deve essere preso in
considerazione già oggi, allo scopo di poter riservare in tempo le superfici
necessarie. Alla luce di queste circostanze, occorre senz'altro riconoscere un
chiaro interesse pubblico al vincolo pianificatorio che grava il fondo del
ricorrente in vista dell'ampliamento del centro comunale.
5.
Il
ricorrente, oltre a contestare l'interesse pubblico, lamenta una violazione del
principio della proporzionalità del vincolo in esame. Occorre
pertanto verificare se per rapporto alle circostanze concrete, la misura
adottata dal comune è ragionevole, attuabile e sopportabile; segnatamente se
non sacrifica sproporzionatamente l'interesse privato contrapposto, ovvero
quello del proprietario di vedere il suo fondo attribuito interamente alla zona
edificabile e poterne disporre liberamente.
Nella fattispecie il vincolo, destinato a
permettere l'ampliamento del centro comunale, è senz'altro idoneo alla scopo e atto
a conseguirlo. Per quanto attiene l'estensione dell'area gravata, essa ingloba
- come già detto - il mapp. 1583, già di proprietà del comune, e la parte bassa
del mapp. 1816, per una superficie totale di soli 1'250 mq, ovvero soli 350 mq
in più rispetto a quanto previsto dall'assetto pianificatorio previgente. Si
tratta invero di un aumento minimo, avente per fine quello di riservare al comune
lo spazio (strettamente) indispensabile per far fronte alle nuove esigenze. La
superficie gravata - circoscritta per l'appunto a poco più della metà del fondo
del ricorrente - non può essere considerata sproporzionata rispetto alle
prevedibili necessità di impianto dell'opera che il comune intende realizzare
(rimessa per autoveicoli e giardino pubblico attrezzato). Nell'ambito di una
ponderazione generale dei contrapposti interessi in gioco va altresì considerata
la particolare collocazione del fondo in parola. L'esame degli atti ed il
sopralluogo hanno permesso di constatare come, in ragione della sua collocazione,
l'area vincolata ben si presti alla scopo prefissato. In effetti, vista la
natura delle attrezzature e degli edifici pubblici per cui è stato adottato il
vincolo, il comune ha indiscutibilmente un interesse a poter disporre di aree
correlate a quella su cui sorge attualmente il centro comunale. Lo stesso è infatti
ubicato in posizione strategica, nel nucleo di __________, lì dove sono situati
gli edifici pubblici (casa comunale, scuola elementare, chiesa parrocchiale e
centro culturale), attorno ai quali ruota la vita sociale e culturale del paese
e dove si riscontra la maggior concentrazione edilizia del comune; da qui la
volontà di creare le premesse - con l'imposizione del vincolo in esame - per centralizzare
le infrastrutture pubbliche in parola nel comparto in cui vi è effettivamente
una richiesta in tal senso e dove confluisce il maggior numero di fruitori. La
ricerca di una soluzione alternativa con la creazione di strutture, nel caso
concreto di magazzini pubblici utilizzabili quali rimessa, decentrate in altre
parti del comune appare, già ad un primo esame, poco appropriata, sia per motivi
organizzativi che economici. Non da ultimo la creazione di un giardino con
funzione di area di riposo e svago sulla parte bassa del mapp. 1816, oltre a rendere
più attrattiva la fruizione della piazza-terrazza Belvedere, tiene pure giustamente
conto degli interessi paesaggistici locali, che raccomandano la conservazione
di uno spazio verde non edificato a valle del nucleo storico. Anche sotto
questo aspetto, l'assetto pianificatorio adottato dal comune in piena autonomia
è legittimo e non presta il fianco a critiche. A questo proposito è doveroso
ricordare che, contrariamente a quanto sembra credere il ricorrente, in sede
pianificatoria non sono richiesti progetti di massima delle opere.
Date queste premesse non sussiste dubbio
alcuno che il terreno del ricorrente, ubicato sotto il nucleo del paese e
contiguo al cento comunale esistente si presta perfettamente ad accogliere un
ampliamento del medesimo. Così come concepita l'idea del comune di concentrare
le strutture pubbliche all'interno del borgo principale del paese, sviluppando ed
ottimizzando quelle esistenti, merita tutela. L'interesse privato al mantenimento
- integrale - del fondo in parola, seppur degno di considerazione, deve quindi
cedere il passo a quello pubblico preponderante.
6.
Nel suo allegato il
ricorrente si prevale inoltre di una violazione del principio della buona fede
da parte dell'autorità comunale, alla quale rimprovera di non essersi attenuta alle
assicurazioni date in occasione dell'alienazione del mapp. 1805, particella
risultante dal frazionamento dell'originario mapp. 1586 (cfr. rogito n. 2398 di
data 14 giugno 1988 del notaio avv. Michele Gilardi). In quella sede le
autorità comunali avrebbero infatti garantito che la parte non alienata del
fondo (corrispondente agli attuali mapp. 1586 e 1816) non sarebbe stata gravata
in futuro da ulteriori vincoli.
Ognuno ha
diritto di essere trattato secondo il principio della buona fede da parte degli
organi dello Stato (art. 9 Cost. fed.). L'autorità che fa promesse o raccomandazioni,
dà informazioni o assicurazioni o assume un atteggiamento tale da far nascere
precise aspettative è pertanto, in principio, tenuta a rispettare le
aspettative così suscitate, quand'anche fossero contrarie alla legge
(illegali), se sono cumulativamente adempiute le seguenti condizioni: l'autorità
è intervenuta in una situazione concreta nei confronti di una determinata
persona, la stessa ha agito o reputato di aver agito nei limiti della sua
competenza, il privato non ha immediatamente potuto rendersi conto dell'inesattezza
delle informazioni ricevute e, fondandosi sulle stesse, ha preso disposizioni
che non potrebbe modificare senza subire pregiudizio, inoltre la legge non è
stata modificata tra il momento della decisione e quello in cui la buona fede
viene invocata (cfr. Adelio Scolari, Diritto amministrativo, Parte generale,
Cadenazzo 2002, n. 616 seg., 639 con rinvii).
Per quanto qui interessa, il municipio di __________
ed il ricorrente hanno sottoscritto, in data 14 giugno 1988, un contratto di
compravendita avente per oggetto - come accennato in precedenza - una parte
dell'originario mapp. 1586 (cfr. consid. 4.1.); questo prevedeva, tra l'altro,
anche quanto segue:
“(…) Fra le parti si conviene quanto
segue:
Diritto di costruire a confine (nuovo
confine) per il proprietario del mapp. 1586 compresa la realizzazione di
aperture di qualsiasi genere fatta eccezione per le porte.
Costituzione di una servitù di divieto di
costruzione a carico dell'area ceduta al Comune ed a favore della particella
residua n. 1586 ad eccezione di una rampa sotterranea per l'accesso ai piani
interrati dell'Autosilo; una costruzione accessoria pure interrata a livello di
Via Brione.
Computo dell'area ceduta ai fini dell'indice
di occupazione e dell'indice di sfruttamento a favore della parte residua del
fondo Nr. 1586 che verrà assegnata alla zona R2 a secondo quanto si conviene al
punto seguente:
suddivisione della residua part. Nr. 1586
RFD __________ in due settori: l'una assegnata alla zona NV, comprendente la
casa e ca. mq 200 di terreno accessorio; l'altra alla zona R2a con gli indici
previsti dalle NAPR.
Il vincolo APEP gravante sulla parte
residua del fondo Nr. 1586 verrà di conseguenza eliminato (…)”
(cfr. rogito n. 2398 di data 14 giugno 1988
del notaio avv. Michele Gilardi, patto 4).
Come è stato possibile accertare consultando
la documentazione agli atti, questo accordo riproduce in modo fedele quanto stabilito
tra le parti in sede negoziale, fatto questo peraltro non contestato dalle stesse.
Da questa pattuizione il ricorrente sembra desumere un diritto al mantenimento del
mapp. 1816 in zona residenziale e, di riflesso, un obbligo del comune a non
modificare la situazione pianificatoria del fondo. Questa tesi non può essere
avvallata. L'impegno assunto contrattualmente dall'ente pubblico era infatti
limitato allo svincolo del fondo ed all'attribuzione dello stesso alla zona
edificabile. Le autorità comunali hanno dato correttamente seguito a quanto
pattuito adottando in data 25 aprile 1994 la variante poi approvata dal Consiglio
di Stato con risoluzione 7 febbraio 1995 (n. 823). Ritenendo, a quel momento,
soddisfatte le esigenze di spazi per la realizzazione dell'autosilo e del centro
comunale, esse hanno infatti - correttamente - proceduto ad affrancare la
superficie non utilizzata, vincolata dal piano regolatore approvato il 2 aprile
1985.
Contrariamente a quanto sembra ritenere il ricorrente, né dal precitato
contratto né dallo scambio di corrispondenza intercorso tra le parti anteriormente
alla conclusione dello stesso è però possibile desumere l'impegno al
mantenimento permanente di quell'area in zona edificabile. Una simile
pattuizione si pone inoltre in urto con il principio, ancorato all'art. 21 cpv.
2.
LPT, secondo cui in caso di notevole cambiamento delle circostanze, i piani d'utilizzazione
sono riesaminati e, se necessario, adattati. Ora, come rilevato in precedenza
(cfr. consid. 4.1.), non vi è dubbio che nel caso di __________ vi sia stato un
significativo cambiamento delle circostanze, che ha reso necessaria una
revisione del piano regolatore. In questo contesto, il comune ha riesaminato l'estensione
delle zone vincolate per attrezzature ed edifici pubblici in base alle nuove esigenze
ed all'esperienza maturata con quelle a disposizione ed ha proceduto, dove
necessario, ad alcuni adattamenti. La riduzione, operata in sede di variante
(cfr. risoluzione governativa 7 febbraio 1995), dell'area vincolata in località
__________ per edifici ed attrezzature pubblici e la contestuale attribuzione
della stessa alla zona edificabile non preclude pertanto al comune la possibilità,
ad un decennio di distanza ed in sede di revisione generale del piano, di modificare
l'assetto pianificatorio in loco adattandolo alle necessità attuali
rispettivamente ai nuovi obiettivi. Neppure il principio di stabilità del piano
e quello di sicurezza del diritto, anch'essi deducibili dall'art. 21 cpv. 2 LPT,
permettono infine al ricorrente di spuntare il mantenimento della sua proprietà
nella zona edificabile a scopo privato.
7.
Per quanto
attiene un eventuale maggior valore del terreno in parola derivante dagli
accordi particolari, presi contestualmente all'alienazione del mapp. 1805, lo
stesso verrà preso in considerazione nella procedura espropriativa.
8.
Sulla
scorta di quanto precede, il gravame deve essere respinto.
9.
La tassa di giustizia e
le spese devono essere poste a carico del ricorrente (art. 28 PAmm), che è inoltre
tenuto a rifondere al comune, patrocinato da un legale, quantomeno dopo la
conclusione dello scambio degli allegati, delle adeguate ripetibili (art. 31
PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli articoli di legge applicabili alla
fattispecie,
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa di
giustizia e le spese, di fr. 1000.- (mille) sono poste a carico del ricorrente,
il quale è inoltre tenuto a rifondere al comune di __________ fr. 500.-
(cinquecento) a titolo di ripetibili.
3. Intimazione
a:
;
o;
.
terzi implicati
PI 1
patr. da: PR 2
CO 1
rappr. da: RA 1
Per il Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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