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Decisione

90.2004.31

Vincoli edificatori su una casa meritevole di conservazione ubicata nel nucleo

20 giugno 2005Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il ricorrente è proprietario del mapp. 1363 del comune di __________,

sito all'estremità settentrionale del nucleo del paese. Sul fondo, avente una

superficie complessiva di 609 mq, insiste un edificio di tre piani, di cui uno

semi-interrato. Per il rimanente la particella è censita quale prato - giardino.

B.

Nella seduta dell'11

dicembre 2001 il consiglio comunale di __________ ha adottato la revisione del

piano regolatore. In quella sede il mapp. 1363 è stato attribuito alla zona

nucleo di villaggio (NV), disciplinata dall'art. 17 NAPR nonché dalle indicazioni

planovolumetriche e dalle disposizioni risultanti dall'elaborato grafico denominato

“comparto del nucleo di villaggio di __________ soggetto a regolamentazione

particolare”, in scala 1:1000, a cui l'articolo precitato fa riferimento. Più

precisamente il corpo principale del fabbricato è stato attribuito alla

categoria “edificio soggetto a vincolo di mantenimento”, mentre un piccolo

corpo aggiunto, ubicato al pianterreno e adibito a ripostiglio, è invece stato

assegnato alla categoria “edificio esistente ricostruibile con nuova configurazione

planivolumetrica ed eventuale maggiore superficie occupata”.

C.

Con ricorso 12 marzo

2002 il proprietario è insorto contro questa deliberazione innanzi al Consiglio

di Stato, chiedendo l'attribuzione dello stabile principale al mapp. 1363 alla

categoria degli edifici suscettibili di ricostruzione. Parimenti esso ha postulato

la non approvazione dell'art. 17 cifra 3.2 NAPR il quale prevede, per gli

edifici esistenti ricostruibili ubicati nel nucleo di __________, un'altezza massima

di 10.5 metri.

D.

Con risoluzione 9 marzo

2004 (n. 945) il Consiglio di Stato ha approvato il piano regolatore nonché,

per quanto qui interessa, il piano particolareggiato del nucleo di villaggio di

__________ ed ha respinto il ricorso. A sostegno della propria decisione esso

ha sottolineato la necessità di salvaguardare l'assetto urbanistico del borgo.

L'edifico in oggetto costituisce, in ragione della sua volumetria e del suo

orientamento, un elemento preciso e completo del disegno del nucleo e merita

come tale tutela; diverso è il discorso per gli edifici suscettibili di

ricostruzione, costituiti perlopiù da fabbricati di ridotte dimensioni o da

subalterni.

E.

Con ricorso 30 aprile

2004 il ricorrente menzionato in ingresso si è aggravato contro questa

risoluzione innanzi a questo tribunale, al quale ha riproposto le medesime

domande di prima istanza. Esso contesta il valore dell'edificio; lo stesso

sarebbe stato sottoposto ad importanti interventi di rifacimento che ne

avrebbero alterato in modo sostanziale la struttura originaria. Osserva inoltre

come fabbricati aventi struttura simile e collocati nelle immediate vicinanze -

mapp. 1373 e 1378 - siano stati attribuiti alla categoria degli edifici

ricostruibili; la pianificazione adottata dalle autorità comunali ed approvata

dal Governo violerebbe pertanto la parità di trattamento. Parallelamente il

ricorrente lamenta nuovamente i disagi che verranno arrecati alla sua proprietà

dalla sopraelevazione degli edifici insiti sui mappali precitati, censurando l'approvazione

dell'art. 17 cifra 3.2 NAPR.

F.

La divisione della

pianificazione territoriale ed il municipio postulano la reiezione del gravame.

G.

Il 6 aprile 2005 si

sono tenuti l'udienza ed il sopralluogo in contraddittorio, durante il quale

sono state scattate alcune fotografie dei luoghi, acquisite in seguito agli

atti. In questa sede il tribunale ha chiesto all'ufficio tecnico comunale di

voler trasmettere i dati relativi all'altezza dell'edificio del ricorrente e di

quello ubicato sul confinante mapp. 1373. Questi accertamenti sono stati messi

a disposizioni delle parti, che hanno avuto facoltà di esprimersi in merito. Le

parti si sono riconfermate nelle rispettive posizioni.

Considerato, in

diritto

1.La competenza del tribunale è data, il ricorso è tempestivo (art. 38

cpv. 1 LALPT), e la legittimazione del ricorrente certa (art. 38 cpv. 4 lett. b

LALPT). Il ricorso è dunque ricevibile.

Considerandi

2.

In campo

pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia. Questa non è, però,

assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve

garantire il riesame completo del piano regolatore da parte di almeno un'istanza

di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio di Stato (art. 37

cpv. 1 LALPT), che decide i ricorsi - e approva il piano - con pieno potere

cognitivo: questo significa controllo non solo della legittimità ma anche dell'opportunità

delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità incaricate di compiti

pianificatori badano tuttavia di lasciare alle autorità loro subordinate il

margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti (art. 2 cpv. 3

LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque semplicemente sostituire il proprio

apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il diritto di questo di

scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più appropriata, ragionevole

od opportuna. Esso non può però limitarsi ad intervenire nei soli casi in cui

la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo e sia

manifestamente insostenibile. Deve al contrario rifiutare l'approvazione di

quelle soluzioni che disattendono i principi e gli scopi pianificatori

fondamentali del diritto federale o non danno loro sufficiente attuazione,

rispettivamente che non tengono adeguatamente conto della pianificazione di

livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano direttore (cfr. anche l'art.

26.

cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà segnatamente che sia stata

effettuata in modo corretto la ponderazione globale degli interessi richiesta

dall'art. 3 OPT (RDAT II-2001 n. 78 consid. 6b; II-1999 n. 27 consid. 3).

Il potere

cognitivo del Tribunale della pianificazione del territorio è invece

circoscritto alla violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT II-2001 n.

78.

consid. 6c; II-1999 n. 27 consid. 3; II-1997 n. 23); fanno eccezione - per

poter ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui è impugnata una

modifica del piano regolatore disposta d'ufficio dal Consiglio di Stato.

3.

Giusta l'art. 75 Cost. i Cantoni devono allestire dei piani d'azzonamento

per assicurare un'appropriata e parsimoniosa utilizzazione del suolo e un

ordinato insediamento del territorio. A livello legislativo l'obbligo di

pianificare è codificato all'art. 2 LPT. Secondo quest'ultima legge la

pianificazione deve avere luogo in diverse tappe: pianificazione direttrice,

pianificazione dell'utilizzazione e procedura del permesso di costruzione. Esse

stanno in reciproco rapporto e formano un tutto coerente, di cui ogni parte

adempie una specifica funzione. Il piano di utilizzazione - in Ticino, a livello

comunale, chiamato piano regolatore - viene adottato, secondo le indicazioni

del piano direttore (art. 6 e segg., 26 cpv. 2 LPT), sulla scorta di un'ampia

coordinazione e valutazione (art. 1 cpv. 1 2.a frase, 2 cpv. 1 LPT) e nell'ambito

di una procedura ove è garantita protezione giuridica (art. 33 e segg. LPT) e

partecipazione democratica (art. 4 LPT). Il piano regolatore disciplina l'uso

ammissibile del suolo (art. 14 e segg. LPT) e attua il contenuto del piano

direttore, rendendolo vincolante verso i privati (art. 21 cpv. 1 LPT). Il piano

regolatore si compone di un rapporto di pianificazione, di rappresentazioni

grafiche, di norme di attuazione e di un programma di realizzazione (art. 26

LALPT). Le rappresentazioni grafiche comprendono i piani del paesaggio, delle

zone, del traffico, delle attrezzature e costruzioni di interesse pubblico e il

piano indicativo dei servizi pubblici (art. 28 cpv. 1 LALPT). Il piano particolareggiato

(art. 28 cpv. 2 lett. c, 54 segg. LALPT) organizza e disciplina nel dettaglio l'uso

ammissibile di una parte esattamente delimitata del territorio comunale, quando

particolari obiettivi di promozione urbanistica o socio-economica lo

giustificano oppure interessi inerenti alla protezione naturalistica o

ambientale, di monumenti, nuclei o centri storici lo richiedono. Esso deve

essere previsto nell'ambito di un piano regolatore comunale (art. 54 cpv. 2

LALPT).

4.

Una restrizione di diritto pubblico è compatibile con la garanzia

della proprietà sancita dall'art. 26 Cost. solo se si fonda su di una base

legale, è giustificata da un interesse pubblico preponderante e rispetta il

principio della proporzionalità (art. 36 cpv. 1-3 Cost.). In linea generale è

pubblico l'interesse che coinvolge la generalità dei cittadini o una sua

frazione significativa e che compete al potere pubblico promuovere nell'esercizio

delle sue funzioni. L'interesse pubblico a un provvedimento di pianificazione

del territorio è, pertanto, segnatamente dato quando la sua adozione

corrisponde a un bisogno importante, chiaramente avvertito dalla collettività.

Tale interesse deve prevalere sui contrapposti interessi pubblici e privati in

giuoco (RDAT I-2000 n. 24 consid. 4.1 con rinvii; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert,

Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berna 2001, n. 98-102;

Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, 2.a edizione, Cadenazzo 2002,

n. 558-594). Il principio della proporzionalità esige invece che le restrizioni

della proprietà siano idonee a raggiungere lo scopo di interesse pubblico

desiderato (regola dell'idoneità), che tra i diversi provvedimenti a

disposizione per conseguire tale scopo venga scelto quello che lede in misura

minore gli interessi del proprietario (regola della necessità), infine che

sussista un rapporto ragionevole tra lo scopo di interesse pubblico perseguito

e i mezzi utilizzati (regola della proporzionalità in senso stretto; RDAT

II-2000 n. 75 consid. 5b con rinvii; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., n.

103-106; Scolari, op. cit., n. 595-610). Nella fattispecie, non è contestata la

sussistenza di una base legale, comunque data (cfr. consid. 3 in fine), né si pone

il problema della violazione della garanzia della proprietà quale istituto. Non

resta quindi che esaminare l'interesse pubblico e la proporzionalità dei

vincoli in discussione.

5.

Il nucleo di __________

è collocato - prevalentemente - sul declivio che sovrasta la strada cantonale. Esso

è caratterizzato dalla presenza di edifici in pietra di 2-3 piani con tetto a

falde, che hanno mantenuto sostanzialmente inalterata nel tempo la loro

struttura originaria. All'interno dell'insediamento si snoda la tipica rete di percorsi

pedonali delimitati, in buona parte, da muri a secco. Nelle adiacenze del

villaggio originario, si sono sviluppati in ordine sparso ed in modo estensivo

degli insediamenti più recenti costituiti da ville e case monofamiliari, che

hanno caratterizzato l'espansione edilizia al di fuori del perimetro dell'agglomerato

tradizionale. La tipologia delle (nuove) costruzioni testimonia il carattere

residenziale-turistico del comune. L'obiettivo principale perseguito dal piano particolareggiato, previsto

in seno al piano regolatore, è quello di proteggere e riqualificare le

componenti tipologiche originarie di quelle parti di tessuto edilizio che conferiscono

una specifica identità all'agglomerato, in ragione delle caratteristiche

ambientali che hanno le parti edificate risalenti ai secoli passati. Nel

contempo esso si propone pure di porre le condizioni per integrare il villaggio

originario in un contesto insediativo rispondente, in termini funzionali e

formali, alle esigenze contemporanee di fruizione del territorio. In tal senso,

la regolamentazione prevista per gli interventi nel nucleo tradizionale mira a

gestire le trasformazioni, a conferire una moderna utilità agli edifici e alla

trama del tessuto edificato e a creare nuovi rapporti formali integrati a

quelli di valore storico-ambientale originari. Tale obiettivo viene perseguito

tramite l'individuazione e l'assoggettamento a regolamentazione diversificata delle

costruzioni significative e, pertanto, meritevoli di conservazione, degli

ambienti non edificati meritevoli di salvaguardia e valorizzazione, delle costruzioni

prive di valore architettonico o ambientale, o originariamente utilizzate

esclusivamente a scopi rurali (non idonee ad acquisire la connotazione

tipologica delle costruzioni abitative) nonché delle parti di tessuto edilizio

che necessitano una ristrutturazione e localizzabili là dove la trama edificata

originaria presenta vuoti atipici (cfr. rapporto di pianificazione, pag. 19). Il

piano particolareggiato suddivide quindi gli edifici in due categorie: da un

lato, vi sono quelli soggetto a vincolo di mantenimento, che possono essere

riattati o trasformati a condizione che gli interventi tendano a valorizzare o

comunque salvaguardare le componenti tipologiche o morfologiche originarie.

Dall'altro, quelli che possono invece essere ricostruiti con una nuova configurazione

planovolumetrica ed eventuale maggiore superficie. Come già spiegato, per il

mapp. 1363 il piano particolareggiato prevede la seguente disciplina

edificatoria (cfr. indicazioni planovolumetriche e disposizioni risultanti dall'elaborato

grafico in scala 1:1000 “comparto del nucleo di villaggio di Brione soggetto

a regolamentazione particolare”). Il corpo principale è stato attribuito alla categoria “edificio

soggetto a vincolo di mantenimento”, mentre il corpo aggiunto (a quello

principale) è invece stato assegnato alla categoria “edificio esistente

ricostruibile con nuova configurazione planivolumetrica ed eventuale maggiore

superficie occupata”. L'art. 17 cifra 2.2 lett. m NAPR, applicabile agli edifici

soggetti a vincolo di mantenimento (dunque all'edificio principale), riserva inoltre

la facoltà del municipio di concedere “nell'ambito di interventi di rifacimento della copertura di edifici

che non presentano nel sottotetto elementi costruttivi o decorativi meritevoli

di conservazione (…) un rialzamento del tetto fino ad un massimo di 40 cm”.

6.

Le autorità comunali

hanno ritenuto che questi vincoli fossero necessari per salvaguardare la

tipologia originaria del nucleo di __________ e rispondessero ad un chiaro

interesse pubblico. Questa valutazione merita di essere condivisa. L'immobile principale

al mapp. 1363 costituisce difatti una costruzione rustica strutturata su 3

livelli. Al piano inferiore, parzialmente interrato, trova posto la cantina

mentre ai piani superiori degli spazi abitativi. L'edificio dispone inoltre, al

pianoterra, di un piccolo corpo aggiunto adibito a ripostiglio. Esso presenta

tuttora un buon grado di conservazione, grazie - verosimilmente - anche ai

lavori di ristrutturazione effettuati negli anni cinquanta. Se pur è vero che,

nel corso di questi interventi, i materiali originari sono stati sostituiti, il

fabbricato conserva ancora una struttura tradizionale che ben si integra nel contesto

del nucleo: il tetto è a falde, le aperture sono caratterizzate da una

prevalenza dell'altezza sulla larghezza ed i piani rialzati sono cinti da

ballatoi. Nel contempo il rapporto tra le aperture e le dimensioni dell'immobile

corrisponde a quello dei fabbricati circostanti. L'edificio è collocato all'estremità

settentrionale del nucleo originario. Pochi metri più a valle, trovano posto

due edifici in pietra aventi caratteristiche tipologiche analoghe a quelle dello

stabile del qui ricorrente. Verso est, l'immobile confina con un'area verde

inedificata, oltre la quale si sviluppa un fronte continuo di case presentanti

anch'esse gli stessi elementi strutturali rilevati nel fabbricato in parola. Verso

ovest, proprio a confine col terreno del ricorrente, sorge inoltre un ulteriore

edificio, collocato sul mapp. 1373, composto da un corpo avanzato, più basso,

che conserva ancora le proporzioni e le fattezze originarie, ed un corpo

retrostante, sopraelevato, aggiunto in un secondo tempo, che presenta invero elementi

estranei alla trama edilizia del nucleo. A nord del mapp. 1363 si apre invece

un comparto urbanizzato, caratterizzato da un'edificazione estensiva (zona residenziale

estensiva) tipica dei nuovi insediamenti che si sono sviluppati – in epoca più

recente – nelle immediate adiacenze del villaggio originario. Tenuto conto

delle caratteristiche tipologiche del fabbricato in parola e della sua ubicazione,

esso concorre pienamente a completare in modo armonico la definizione del

nucleo. Come è stato possibile constatare in sede di sopralluogo, l'edificio

presenta una volumetria ed un orientamento tali da costituire a pieno titolo un

elemento preciso e completo del disegno del nucleo. Alla luce di queste circostanze

e degli scopi perseguiti col piano particolareggiato, occorre senz'altro

riconoscere la sussistenza di un chiaro interesse pubblico ai vincoli

pianificatori che gravano l'edificio in oggetto.

7.

Contrariamente a quanto

sembra credere il ricorrente, la misura contestata è pure conforme al principio

di proporzionalità; come peraltro compiutamente spiegato in sede di udienza dal

rappresentate del Governo, la regolamentazione prevista permette infatti uno sfruttamento

non indifferente della proprietà in parola, che già adesso raggiunge i 7,35

metri di altezza alla gronda. Essa è pure coerente con quanto previsto per gli

immobili del nucleo aventi caratteristiche analoghe. Anche per gli edifici

collocati sui mapp. 1380 e 1382, come pure per quelli facenti parte del fronte

di case poste più ad est (mapp. 1395, 1396, 1398) il piano particolareggiato ha

previsto dei vincoli di mantenimento. Discorso analogo vale pure per il corpo

avanzato del fabbricato al mapp. 1373. In effetti - conformemente agli

obiettivi del piano particolareggiato (consid. 5) - la possibilità di

demolizione e ricostruzione è prevista solo per edifici o parti di essi che non

presentano alcun valore architettonico o ambientale, ed anzi che per loro

struttura o collocazione si pongono in urto con l'assetto urbanistico del

nucleo. A torto, il ricorrente ravvisa una violazione del principio della

parità di trattamento nella scelta operata dalle autorità comunali, tutelata

dal Governo, di prevedere per il corpo principale del suo fabbricato un vincolo

conservativo, mentre per gli edifici ubicati sui mapp. 1373 e 1378, l'assegnazione,

quantomeno parziale, alla categoria di quelli ricostruibili. Come più volte

ribadito dalla giurisprudenza, questo principio ha, nell'ambito di

provvedimenti pianificatori, una portata necessariamente limitata e si

identifica in sostanza con il divieto dell'arbitrio: il provvedimento deve

fondarsi pertanto su criteri pianificatori oggettivi e ragionevoli (RDAT I-2001

n. 49 consid. 5a). Ora, nel caso qui in esame, gli estremi per ammettere l'arbitrarietà

della misura non sono dati: come è stato possibile appurare in occasione dell'udienza

e del sopralluogo, trattasi infatti di una scelta legittima, adottata dal comune

in piena autonomia, dopo una attenta e puntuale valutazione di tutti gli

stabili e relativi subalterni ubicati all'interno del perimetro del nucleo;

sarebbe piuttosto risultato lesivo del principio di uguaglianza non trattare

differentemente gli edifici chiamati in causa dal ricorrente ed in particolare

il corpo retrostante del mapp. 1373, con tetto ad una sola falda e direttamente

confinanti con il fondo dello stesso, che - come è stato rilevato in sede di

sopralluogo - non presenta delle caratteristiche tali da farlo apparire in

nessun caso come meritevole di conservazione. I provvedimenti pianificatori adottati in relazione all'abitazione

dell'insorgente appaiono dunque idonei al conseguimento dello scopo prefissato

e rispondono ad una reale necessità. Vincoli meno incisivi di quelli qui in

contestazione non avrebbero permesso di salvaguardare adeguatamente le

peculiarità tipologiche dell'edificio e, di riflesso, l'identità del borgo.

Inoltre l'attribuzione dello stesso alla categoria agli edifici suscettibili di

ricostruzione, come postulato dal ricorrente, oltre ad essere discriminatoria, finirebbe

per compromettere il delicato equilibrio tra l'edificio ed il suo contesto. I

vincoli in contestazione devono pertanto essere ritenuti ragionevoli se

confrontati con il sacrificio, come detto contenuto, imposto al privato ed

ossequiosi del principio di uguaglianza.

8.

Da ultimo il ricorrente

chiede l'annullamento dell'art. 17 cifra 3.2 NAPR che prevede, per gli edifici classificati

come ricostruibili secondo il piano particolareggiato, una possibilità di

innalzamento sino ad un'altezza non superiore ai 10.5 metri nel nucleo di

Brione e di 8 metri nei nuclei di Tendrasca, Tecitt e Viona. A sostegno della

propria impugnativa esso asserisce che l'applicazione di questa norma ai

fabbricati siti sui mapp. 1373 e 1378, collocati nelle adiacenze del suo

stabile e classificati, per l'appunto, quali edifici esistenti ricostruibili, è

atta a causare notevoli pregiudizi alla sua proprietà, privandola della vista e

riducendone in modo importante l'insolazione. Sulla scorta delle allegazioni addotte,

il ricorrente sembra censurare non tanto l'art. 17 cifra 3.2 NAPR in quanto tale,

quanto l'applicazione concreta dello stesso agli immobili citati. Ora, se

intento dello stesso era effettivamente quello di contestare solo la

possibilità di innalzamento, peraltro parziale, degli edifici collocati sui

mapp. 1373 e 1378, esso avrebbe tuttavia dovuto impugnare le indicazioni planovolumetriche

e le disposizioni particolari ancorate nella rappresentazione grafica in scala

1:1000 “comparto del nucleo di villaggio di __________ soggetto a regolamentazione

particolare” che concernevano i precitati fabbricati e non l'art. 17 cifra

3.2

NAPR, che costituisce una regola generale, applicabile a tutti gli edifici

che possono essere ricostruiti. Questa disposizione si iscrive infatti tra le

misure che permettono di concretizzare gli obiettivi che reggono il piano

particolareggiato, segnatamente quello di salvaguardare l'uniformità del

tessuto edificato. Essa va ad aggiungersi agli ulteriori provvedimenti previsti

nel piano (cfr. indicazioni planovolumetriche e disposizioni risultanti dall'elaborato

grafico in scala 1:1000 “comparto del nucleo di villaggio di __________

soggetto a regolamentazione particolare”) tendenti ad adeguare le

volumetrie degli edifici al contesto in cui sono inseriti. La fissazione di un'altezza

massima di 10.5 metri per il nucleo di Brione non appare illegittima; va infatti

considerato che le abitazioni collocate nel nucleo sono strutturate - in

generale - su tre piani; il limite adottato dalle autorità comunali, in piena

autonomia, appare di conseguenza più che difendibile e non può pertanto essere

rimesso in discussione da questo tribunale. La norma impugnata merita pertanto tutela.

Va ad ogni buon conto rilevato a titolo abbondanziale che, anche qualora la

domanda del ricorrente dovesse essere considerata ricevibile, in quanto volta a

contestare la pianificazione degli edifici posti sui fondi confinati, gli

argomenti accampati a sostegno della stessa, ovvero la tutela della vista e

dell'insolazione della sua proprietà, non appaiono atti - ma in ogni caso

sufficienti - a provocare l'auspicata modifica dell'assetto urbanistico delle

adiacenze, la quale comporterebbe, da un lato, una perdita di coerenza dell'impostazione

della pianificazione particolareggiata del nucleo e, dall'altro, delle

ingiustificate restrizioni alle possibilità di sfruttamento concesse agli altri

proprietari.

9.

In

considerazione di quanto precede, il ricorso deve dunque essere respinto. La tassa

di giustizia e le spese devono essere poste a carico del ricorrente (art. 28

PAmm), che è inoltre tenuto a rifondere al comune, patrocinato da un legale,

quantomeno dopo lo scambio degli allegati, delle adeguate ripetibili (art. 31

PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli articoli di legge applicabili alla

fattispecie,

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia e le spese, di fr. 1'200.- (milleduecento), sono poste a carico del

ricorrente, il quale è inoltre tenuto a rifondere al comune di __________ fr.

600.- (seicento) a titolo di ripetibili.

3. Intimazione

a:

o;

;

.

terzi implicati

PI 1

patr. da: PR 2

CO 1

rappr. da: RA 1

Per il Tribunale della pianificazione del territorio

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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