90.2004.31
Vincoli edificatori su una casa meritevole di conservazione ubicata nel nucleo
20 giugno 2005Italiano19 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
90.2004.31
Data decisione, Autorità:
20.06.2005, TPT
Titolo:
Vincoli edificatori su una casa meritevole di conservazione ubicata nel nucleo
ALTEZZA
PIANO PARTICOLAREGGIATO
PONDERAZIONE
art. 28 cpv. 2 let. c LALPT
art. 54 LALPT
art. 15 LPT
Incarto n.
90.2004.31
Lugano
20 giugno
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale della pianificazione del
territorio
composto dei giudici:
Raffaello Balerna, presidente,
Lorenzo Anastasi, Matteo Cassina
segretaria:
Sonja Federspiel, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 30 aprile 2004 di
RI 1
patr. da: PR 1
contro
la risoluzione 9 marzo 2004 (n. 945) con cui il
Consiglio di Stato ha approvato la revisione del piano regolatore del PI 1,
viste le risposte:
- 30 agosto 2004 del
municipio di __________;
- 30 agosto 2004 della
divisione della pianificazione territoriale;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. Il ricorrente è proprietario del mapp. 1363 del comune di __________,
sito all'estremità settentrionale del nucleo del paese. Sul fondo, avente una
superficie complessiva di 609 mq, insiste un edificio di tre piani, di cui uno
semi-interrato. Per il rimanente la particella è censita quale prato - giardino.
B.
Nella seduta dell'11
dicembre 2001 il consiglio comunale di __________ ha adottato la revisione del
piano regolatore. In quella sede il mapp. 1363 è stato attribuito alla zona
nucleo di villaggio (NV), disciplinata dall'art. 17 NAPR nonché dalle indicazioni
planovolumetriche e dalle disposizioni risultanti dall'elaborato grafico denominato
“comparto del nucleo di villaggio di __________ soggetto a regolamentazione
particolare”, in scala 1:1000, a cui l'articolo precitato fa riferimento. Più
precisamente il corpo principale del fabbricato è stato attribuito alla
categoria “edificio soggetto a vincolo di mantenimento”, mentre un piccolo
corpo aggiunto, ubicato al pianterreno e adibito a ripostiglio, è invece stato
assegnato alla categoria “edificio esistente ricostruibile con nuova configurazione
planivolumetrica ed eventuale maggiore superficie occupata”.
C.
Con ricorso 12 marzo
2002 il proprietario è insorto contro questa deliberazione innanzi al Consiglio
di Stato, chiedendo l'attribuzione dello stabile principale al mapp. 1363 alla
categoria degli edifici suscettibili di ricostruzione. Parimenti esso ha postulato
la non approvazione dell'art. 17 cifra 3.2 NAPR il quale prevede, per gli
edifici esistenti ricostruibili ubicati nel nucleo di __________, un'altezza massima
di 10.5 metri.
D.
Con risoluzione 9 marzo
2004 (n. 945) il Consiglio di Stato ha approvato il piano regolatore nonché,
per quanto qui interessa, il piano particolareggiato del nucleo di villaggio di
__________ ed ha respinto il ricorso. A sostegno della propria decisione esso
ha sottolineato la necessità di salvaguardare l'assetto urbanistico del borgo.
L'edifico in oggetto costituisce, in ragione della sua volumetria e del suo
orientamento, un elemento preciso e completo del disegno del nucleo e merita
come tale tutela; diverso è il discorso per gli edifici suscettibili di
ricostruzione, costituiti perlopiù da fabbricati di ridotte dimensioni o da
subalterni.
E.
Con ricorso 30 aprile
2004 il ricorrente menzionato in ingresso si è aggravato contro questa
risoluzione innanzi a questo tribunale, al quale ha riproposto le medesime
domande di prima istanza. Esso contesta il valore dell'edificio; lo stesso
sarebbe stato sottoposto ad importanti interventi di rifacimento che ne
avrebbero alterato in modo sostanziale la struttura originaria. Osserva inoltre
come fabbricati aventi struttura simile e collocati nelle immediate vicinanze -
mapp. 1373 e 1378 - siano stati attribuiti alla categoria degli edifici
ricostruibili; la pianificazione adottata dalle autorità comunali ed approvata
dal Governo violerebbe pertanto la parità di trattamento. Parallelamente il
ricorrente lamenta nuovamente i disagi che verranno arrecati alla sua proprietà
dalla sopraelevazione degli edifici insiti sui mappali precitati, censurando l'approvazione
dell'art. 17 cifra 3.2 NAPR.
F.
La divisione della
pianificazione territoriale ed il municipio postulano la reiezione del gravame.
G.
Il 6 aprile 2005 si
sono tenuti l'udienza ed il sopralluogo in contraddittorio, durante il quale
sono state scattate alcune fotografie dei luoghi, acquisite in seguito agli
atti. In questa sede il tribunale ha chiesto all'ufficio tecnico comunale di
voler trasmettere i dati relativi all'altezza dell'edificio del ricorrente e di
quello ubicato sul confinante mapp. 1373. Questi accertamenti sono stati messi
a disposizioni delle parti, che hanno avuto facoltà di esprimersi in merito. Le
parti si sono riconfermate nelle rispettive posizioni.
Considerato, in
diritto
1.La competenza del tribunale è data, il ricorso è tempestivo (art. 38
cpv. 1 LALPT), e la legittimazione del ricorrente certa (art. 38 cpv. 4 lett. b
LALPT). Il ricorso è dunque ricevibile.
Considerandi
2.
In campo
pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia. Questa non è, però,
assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve
garantire il riesame completo del piano regolatore da parte di almeno un'istanza
di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio di Stato (art. 37
cpv. 1 LALPT), che decide i ricorsi - e approva il piano - con pieno potere
cognitivo: questo significa controllo non solo della legittimità ma anche dell'opportunità
delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità incaricate di compiti
pianificatori badano tuttavia di lasciare alle autorità loro subordinate il
margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti (art. 2 cpv. 3
LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque semplicemente sostituire il proprio
apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il diritto di questo di
scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più appropriata, ragionevole
od opportuna. Esso non può però limitarsi ad intervenire nei soli casi in cui
la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo e sia
manifestamente insostenibile. Deve al contrario rifiutare l'approvazione di
quelle soluzioni che disattendono i principi e gli scopi pianificatori
fondamentali del diritto federale o non danno loro sufficiente attuazione,
rispettivamente che non tengono adeguatamente conto della pianificazione di
livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano direttore (cfr. anche l'art.
26.
cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà segnatamente che sia stata
effettuata in modo corretto la ponderazione globale degli interessi richiesta
dall'art. 3 OPT (RDAT II-2001 n. 78 consid. 6b; II-1999 n. 27 consid. 3).
Il potere
cognitivo del Tribunale della pianificazione del territorio è invece
circoscritto alla violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT II-2001 n.
78.
consid. 6c; II-1999 n. 27 consid. 3; II-1997 n. 23); fanno eccezione - per
poter ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui è impugnata una
modifica del piano regolatore disposta d'ufficio dal Consiglio di Stato.
3.
Giusta l'art. 75 Cost. i Cantoni devono allestire dei piani d'azzonamento
per assicurare un'appropriata e parsimoniosa utilizzazione del suolo e un
ordinato insediamento del territorio. A livello legislativo l'obbligo di
pianificare è codificato all'art. 2 LPT. Secondo quest'ultima legge la
pianificazione deve avere luogo in diverse tappe: pianificazione direttrice,
pianificazione dell'utilizzazione e procedura del permesso di costruzione. Esse
stanno in reciproco rapporto e formano un tutto coerente, di cui ogni parte
adempie una specifica funzione. Il piano di utilizzazione - in Ticino, a livello
comunale, chiamato piano regolatore - viene adottato, secondo le indicazioni
del piano direttore (art. 6 e segg., 26 cpv. 2 LPT), sulla scorta di un'ampia
coordinazione e valutazione (art. 1 cpv. 1 2.a frase, 2 cpv. 1 LPT) e nell'ambito
di una procedura ove è garantita protezione giuridica (art. 33 e segg. LPT) e
partecipazione democratica (art. 4 LPT). Il piano regolatore disciplina l'uso
ammissibile del suolo (art. 14 e segg. LPT) e attua il contenuto del piano
direttore, rendendolo vincolante verso i privati (art. 21 cpv. 1 LPT). Il piano
regolatore si compone di un rapporto di pianificazione, di rappresentazioni
grafiche, di norme di attuazione e di un programma di realizzazione (art. 26
LALPT). Le rappresentazioni grafiche comprendono i piani del paesaggio, delle
zone, del traffico, delle attrezzature e costruzioni di interesse pubblico e il
piano indicativo dei servizi pubblici (art. 28 cpv. 1 LALPT). Il piano particolareggiato
(art. 28 cpv. 2 lett. c, 54 segg. LALPT) organizza e disciplina nel dettaglio l'uso
ammissibile di una parte esattamente delimitata del territorio comunale, quando
particolari obiettivi di promozione urbanistica o socio-economica lo
giustificano oppure interessi inerenti alla protezione naturalistica o
ambientale, di monumenti, nuclei o centri storici lo richiedono. Esso deve
essere previsto nell'ambito di un piano regolatore comunale (art. 54 cpv. 2
LALPT).
4.
Una restrizione di diritto pubblico è compatibile con la garanzia
della proprietà sancita dall'art. 26 Cost. solo se si fonda su di una base
legale, è giustificata da un interesse pubblico preponderante e rispetta il
principio della proporzionalità (art. 36 cpv. 1-3 Cost.). In linea generale è
pubblico l'interesse che coinvolge la generalità dei cittadini o una sua
frazione significativa e che compete al potere pubblico promuovere nell'esercizio
delle sue funzioni. L'interesse pubblico a un provvedimento di pianificazione
del territorio è, pertanto, segnatamente dato quando la sua adozione
corrisponde a un bisogno importante, chiaramente avvertito dalla collettività.
Tale interesse deve prevalere sui contrapposti interessi pubblici e privati in
giuoco (RDAT I-2000 n. 24 consid. 4.1 con rinvii; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert,
Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berna 2001, n. 98-102;
Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, 2.a edizione, Cadenazzo 2002,
n. 558-594). Il principio della proporzionalità esige invece che le restrizioni
della proprietà siano idonee a raggiungere lo scopo di interesse pubblico
desiderato (regola dell'idoneità), che tra i diversi provvedimenti a
disposizione per conseguire tale scopo venga scelto quello che lede in misura
minore gli interessi del proprietario (regola della necessità), infine che
sussista un rapporto ragionevole tra lo scopo di interesse pubblico perseguito
e i mezzi utilizzati (regola della proporzionalità in senso stretto; RDAT
II-2000 n. 75 consid. 5b con rinvii; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., n.
103-106; Scolari, op. cit., n. 595-610). Nella fattispecie, non è contestata la
sussistenza di una base legale, comunque data (cfr. consid. 3 in fine), né si pone
il problema della violazione della garanzia della proprietà quale istituto. Non
resta quindi che esaminare l'interesse pubblico e la proporzionalità dei
vincoli in discussione.
5.
Il nucleo di __________
è collocato - prevalentemente - sul declivio che sovrasta la strada cantonale. Esso
è caratterizzato dalla presenza di edifici in pietra di 2-3 piani con tetto a
falde, che hanno mantenuto sostanzialmente inalterata nel tempo la loro
struttura originaria. All'interno dell'insediamento si snoda la tipica rete di percorsi
pedonali delimitati, in buona parte, da muri a secco. Nelle adiacenze del
villaggio originario, si sono sviluppati in ordine sparso ed in modo estensivo
degli insediamenti più recenti costituiti da ville e case monofamiliari, che
hanno caratterizzato l'espansione edilizia al di fuori del perimetro dell'agglomerato
tradizionale. La tipologia delle (nuove) costruzioni testimonia il carattere
residenziale-turistico del comune. L'obiettivo principale perseguito dal piano particolareggiato, previsto
in seno al piano regolatore, è quello di proteggere e riqualificare le
componenti tipologiche originarie di quelle parti di tessuto edilizio che conferiscono
una specifica identità all'agglomerato, in ragione delle caratteristiche
ambientali che hanno le parti edificate risalenti ai secoli passati. Nel
contempo esso si propone pure di porre le condizioni per integrare il villaggio
originario in un contesto insediativo rispondente, in termini funzionali e
formali, alle esigenze contemporanee di fruizione del territorio. In tal senso,
la regolamentazione prevista per gli interventi nel nucleo tradizionale mira a
gestire le trasformazioni, a conferire una moderna utilità agli edifici e alla
trama del tessuto edificato e a creare nuovi rapporti formali integrati a
quelli di valore storico-ambientale originari. Tale obiettivo viene perseguito
tramite l'individuazione e l'assoggettamento a regolamentazione diversificata delle
costruzioni significative e, pertanto, meritevoli di conservazione, degli
ambienti non edificati meritevoli di salvaguardia e valorizzazione, delle costruzioni
prive di valore architettonico o ambientale, o originariamente utilizzate
esclusivamente a scopi rurali (non idonee ad acquisire la connotazione
tipologica delle costruzioni abitative) nonché delle parti di tessuto edilizio
che necessitano una ristrutturazione e localizzabili là dove la trama edificata
originaria presenta vuoti atipici (cfr. rapporto di pianificazione, pag. 19). Il
piano particolareggiato suddivide quindi gli edifici in due categorie: da un
lato, vi sono quelli soggetto a vincolo di mantenimento, che possono essere
riattati o trasformati a condizione che gli interventi tendano a valorizzare o
comunque salvaguardare le componenti tipologiche o morfologiche originarie.
Dall'altro, quelli che possono invece essere ricostruiti con una nuova configurazione
planovolumetrica ed eventuale maggiore superficie. Come già spiegato, per il
mapp. 1363 il piano particolareggiato prevede la seguente disciplina
edificatoria (cfr. indicazioni planovolumetriche e disposizioni risultanti dall'elaborato
grafico in scala 1:1000 “comparto del nucleo di villaggio di Brione soggetto
a regolamentazione particolare”). Il corpo principale è stato attribuito alla categoria “edificio
soggetto a vincolo di mantenimento”, mentre il corpo aggiunto (a quello
principale) è invece stato assegnato alla categoria “edificio esistente
ricostruibile con nuova configurazione planivolumetrica ed eventuale maggiore
superficie occupata”. L'art. 17 cifra 2.2 lett. m NAPR, applicabile agli edifici
soggetti a vincolo di mantenimento (dunque all'edificio principale), riserva inoltre
la facoltà del municipio di concedere “nell'ambito di interventi di rifacimento della copertura di edifici
che non presentano nel sottotetto elementi costruttivi o decorativi meritevoli
di conservazione (…) un rialzamento del tetto fino ad un massimo di 40 cm”.
6.
Le autorità comunali
hanno ritenuto che questi vincoli fossero necessari per salvaguardare la
tipologia originaria del nucleo di __________ e rispondessero ad un chiaro
interesse pubblico. Questa valutazione merita di essere condivisa. L'immobile principale
al mapp. 1363 costituisce difatti una costruzione rustica strutturata su 3
livelli. Al piano inferiore, parzialmente interrato, trova posto la cantina
mentre ai piani superiori degli spazi abitativi. L'edificio dispone inoltre, al
pianoterra, di un piccolo corpo aggiunto adibito a ripostiglio. Esso presenta
tuttora un buon grado di conservazione, grazie - verosimilmente - anche ai
lavori di ristrutturazione effettuati negli anni cinquanta. Se pur è vero che,
nel corso di questi interventi, i materiali originari sono stati sostituiti, il
fabbricato conserva ancora una struttura tradizionale che ben si integra nel contesto
del nucleo: il tetto è a falde, le aperture sono caratterizzate da una
prevalenza dell'altezza sulla larghezza ed i piani rialzati sono cinti da
ballatoi. Nel contempo il rapporto tra le aperture e le dimensioni dell'immobile
corrisponde a quello dei fabbricati circostanti. L'edificio è collocato all'estremità
settentrionale del nucleo originario. Pochi metri più a valle, trovano posto
due edifici in pietra aventi caratteristiche tipologiche analoghe a quelle dello
stabile del qui ricorrente. Verso est, l'immobile confina con un'area verde
inedificata, oltre la quale si sviluppa un fronte continuo di case presentanti
anch'esse gli stessi elementi strutturali rilevati nel fabbricato in parola. Verso
ovest, proprio a confine col terreno del ricorrente, sorge inoltre un ulteriore
edificio, collocato sul mapp. 1373, composto da un corpo avanzato, più basso,
che conserva ancora le proporzioni e le fattezze originarie, ed un corpo
retrostante, sopraelevato, aggiunto in un secondo tempo, che presenta invero elementi
estranei alla trama edilizia del nucleo. A nord del mapp. 1363 si apre invece
un comparto urbanizzato, caratterizzato da un'edificazione estensiva (zona residenziale
estensiva) tipica dei nuovi insediamenti che si sono sviluppati – in epoca più
recente – nelle immediate adiacenze del villaggio originario. Tenuto conto
delle caratteristiche tipologiche del fabbricato in parola e della sua ubicazione,
esso concorre pienamente a completare in modo armonico la definizione del
nucleo. Come è stato possibile constatare in sede di sopralluogo, l'edificio
presenta una volumetria ed un orientamento tali da costituire a pieno titolo un
elemento preciso e completo del disegno del nucleo. Alla luce di queste circostanze
e degli scopi perseguiti col piano particolareggiato, occorre senz'altro
riconoscere la sussistenza di un chiaro interesse pubblico ai vincoli
pianificatori che gravano l'edificio in oggetto.
7.
Contrariamente a quanto
sembra credere il ricorrente, la misura contestata è pure conforme al principio
di proporzionalità; come peraltro compiutamente spiegato in sede di udienza dal
rappresentate del Governo, la regolamentazione prevista permette infatti uno sfruttamento
non indifferente della proprietà in parola, che già adesso raggiunge i 7,35
metri di altezza alla gronda. Essa è pure coerente con quanto previsto per gli
immobili del nucleo aventi caratteristiche analoghe. Anche per gli edifici
collocati sui mapp. 1380 e 1382, come pure per quelli facenti parte del fronte
di case poste più ad est (mapp. 1395, 1396, 1398) il piano particolareggiato ha
previsto dei vincoli di mantenimento. Discorso analogo vale pure per il corpo
avanzato del fabbricato al mapp. 1373. In effetti - conformemente agli
obiettivi del piano particolareggiato (consid. 5) - la possibilità di
demolizione e ricostruzione è prevista solo per edifici o parti di essi che non
presentano alcun valore architettonico o ambientale, ed anzi che per loro
struttura o collocazione si pongono in urto con l'assetto urbanistico del
nucleo. A torto, il ricorrente ravvisa una violazione del principio della
parità di trattamento nella scelta operata dalle autorità comunali, tutelata
dal Governo, di prevedere per il corpo principale del suo fabbricato un vincolo
conservativo, mentre per gli edifici ubicati sui mapp. 1373 e 1378, l'assegnazione,
quantomeno parziale, alla categoria di quelli ricostruibili. Come più volte
ribadito dalla giurisprudenza, questo principio ha, nell'ambito di
provvedimenti pianificatori, una portata necessariamente limitata e si
identifica in sostanza con il divieto dell'arbitrio: il provvedimento deve
fondarsi pertanto su criteri pianificatori oggettivi e ragionevoli (RDAT I-2001
n. 49 consid. 5a). Ora, nel caso qui in esame, gli estremi per ammettere l'arbitrarietà
della misura non sono dati: come è stato possibile appurare in occasione dell'udienza
e del sopralluogo, trattasi infatti di una scelta legittima, adottata dal comune
in piena autonomia, dopo una attenta e puntuale valutazione di tutti gli
stabili e relativi subalterni ubicati all'interno del perimetro del nucleo;
sarebbe piuttosto risultato lesivo del principio di uguaglianza non trattare
differentemente gli edifici chiamati in causa dal ricorrente ed in particolare
il corpo retrostante del mapp. 1373, con tetto ad una sola falda e direttamente
confinanti con il fondo dello stesso, che - come è stato rilevato in sede di
sopralluogo - non presenta delle caratteristiche tali da farlo apparire in
nessun caso come meritevole di conservazione. I provvedimenti pianificatori adottati in relazione all'abitazione
dell'insorgente appaiono dunque idonei al conseguimento dello scopo prefissato
e rispondono ad una reale necessità. Vincoli meno incisivi di quelli qui in
contestazione non avrebbero permesso di salvaguardare adeguatamente le
peculiarità tipologiche dell'edificio e, di riflesso, l'identità del borgo.
Inoltre l'attribuzione dello stesso alla categoria agli edifici suscettibili di
ricostruzione, come postulato dal ricorrente, oltre ad essere discriminatoria, finirebbe
per compromettere il delicato equilibrio tra l'edificio ed il suo contesto. I
vincoli in contestazione devono pertanto essere ritenuti ragionevoli se
confrontati con il sacrificio, come detto contenuto, imposto al privato ed
ossequiosi del principio di uguaglianza.
8.
Da ultimo il ricorrente
chiede l'annullamento dell'art. 17 cifra 3.2 NAPR che prevede, per gli edifici classificati
come ricostruibili secondo il piano particolareggiato, una possibilità di
innalzamento sino ad un'altezza non superiore ai 10.5 metri nel nucleo di
Brione e di 8 metri nei nuclei di Tendrasca, Tecitt e Viona. A sostegno della
propria impugnativa esso asserisce che l'applicazione di questa norma ai
fabbricati siti sui mapp. 1373 e 1378, collocati nelle adiacenze del suo
stabile e classificati, per l'appunto, quali edifici esistenti ricostruibili, è
atta a causare notevoli pregiudizi alla sua proprietà, privandola della vista e
riducendone in modo importante l'insolazione. Sulla scorta delle allegazioni addotte,
il ricorrente sembra censurare non tanto l'art. 17 cifra 3.2 NAPR in quanto tale,
quanto l'applicazione concreta dello stesso agli immobili citati. Ora, se
intento dello stesso era effettivamente quello di contestare solo la
possibilità di innalzamento, peraltro parziale, degli edifici collocati sui
mapp. 1373 e 1378, esso avrebbe tuttavia dovuto impugnare le indicazioni planovolumetriche
e le disposizioni particolari ancorate nella rappresentazione grafica in scala
1:1000 “comparto del nucleo di villaggio di __________ soggetto a regolamentazione
particolare” che concernevano i precitati fabbricati e non l'art. 17 cifra
3.2
NAPR, che costituisce una regola generale, applicabile a tutti gli edifici
che possono essere ricostruiti. Questa disposizione si iscrive infatti tra le
misure che permettono di concretizzare gli obiettivi che reggono il piano
particolareggiato, segnatamente quello di salvaguardare l'uniformità del
tessuto edificato. Essa va ad aggiungersi agli ulteriori provvedimenti previsti
nel piano (cfr. indicazioni planovolumetriche e disposizioni risultanti dall'elaborato
grafico in scala 1:1000 “comparto del nucleo di villaggio di __________
soggetto a regolamentazione particolare”) tendenti ad adeguare le
volumetrie degli edifici al contesto in cui sono inseriti. La fissazione di un'altezza
massima di 10.5 metri per il nucleo di Brione non appare illegittima; va infatti
considerato che le abitazioni collocate nel nucleo sono strutturate - in
generale - su tre piani; il limite adottato dalle autorità comunali, in piena
autonomia, appare di conseguenza più che difendibile e non può pertanto essere
rimesso in discussione da questo tribunale. La norma impugnata merita pertanto tutela.
Va ad ogni buon conto rilevato a titolo abbondanziale che, anche qualora la
domanda del ricorrente dovesse essere considerata ricevibile, in quanto volta a
contestare la pianificazione degli edifici posti sui fondi confinati, gli
argomenti accampati a sostegno della stessa, ovvero la tutela della vista e
dell'insolazione della sua proprietà, non appaiono atti - ma in ogni caso
sufficienti - a provocare l'auspicata modifica dell'assetto urbanistico delle
adiacenze, la quale comporterebbe, da un lato, una perdita di coerenza dell'impostazione
della pianificazione particolareggiata del nucleo e, dall'altro, delle
ingiustificate restrizioni alle possibilità di sfruttamento concesse agli altri
proprietari.
9.
In
considerazione di quanto precede, il ricorso deve dunque essere respinto. La tassa
di giustizia e le spese devono essere poste a carico del ricorrente (art. 28
PAmm), che è inoltre tenuto a rifondere al comune, patrocinato da un legale,
quantomeno dopo lo scambio degli allegati, delle adeguate ripetibili (art. 31
PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli articoli di legge applicabili alla
fattispecie,
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa di
giustizia e le spese, di fr. 1'200.- (milleduecento), sono poste a carico del
ricorrente, il quale è inoltre tenuto a rifondere al comune di __________ fr.
600.- (seicento) a titolo di ripetibili.
3. Intimazione
a:
o;
;
.
terzi implicati
PI 1
patr. da: PR 2
CO 1
rappr. da: RA 1
Per il Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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