90.2004.4
Perimetro di rispetto della Chiesa parrocchiale: bene immobile culturale d'interesse cantonale
16 luglio 2007Italiano23 min
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Numero d'incarto:
90.2004.4
Data decisione, Autorità:
16.07.2007, TRAM
Titolo:
Perimetro di rispetto della Chiesa parrocchiale: bene immobile culturale d'interesse cantonale
BENE PAESAGGISTICO
BENE STORICO
DIRITTO DI ESSERE SENTITO
NORME DI ATTUAZIONE
PONDERAZIONE
VINCOLO SPECIALE
art. 26 COST
art. 29 COST
art. 28 cpv. 2 let. h LALPT
art. 32 LALPT
art. 2 LBC
art. 3 LBC
art. 20 cpv. 3 LBC
art. 22 cpv. 2 LBC
art. 17 LPT
Incarto n.
90.2004.4
Lugano
16 luglio 2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello
Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Stefano Furger, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 30 gennaio 2004 di
RI 1
RI 2
RI 3
RI 4
tutti patr. da: PR 1
contro
la risoluzione 16 dicembre 2003 (n.
5603), con cui il Consiglio di Stato ha approvato alcune varianti di piano
regolatore del comune di __________;
viste le risposte:
- 26 febbraio 2004 del
municipio di __________;
- 3 maggio 2004 della
divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità del dipartimento del
territorio;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. RI 2, RI 3
e RI 4, componenti della comunione ereditaria fu __________ __________, sono
proprietari del mapp. 375 nel comune di __________ (frattanto aggregato al
comune di __________), su cui RI 1 è titolare di un diritto d'usufrutto. Questo
fondo presenta una superficie rettangolare di 2'352 mq, sulla quale insiste un'abitazione,
articolata in blocchi di 3-4 piani, un magazzino e un'autorimessa, contornati da
un parco e da un'area sistemata a vigneto. Il terreno confina sul lato a valle
con via __________, strada cantonale che porta alla vetta del Monte __________,
e sul lato est con via __________, viottolo pedonale che conduce al soprastante
complesso della Chiesa parrocchiale di San __________.
B. Nella
seduta del 24 giugno 2002 il consiglio comunale di __________ ha adottato
alcune varianti di piano regolatore, fra cui, per quanto qui interessa, quella
con cui è stato istituito un perimetro di rispetto, retto dall'art. 22 NAPR, a
salvaguardia del complesso della Chiesa parrocchiale di San __________, bene culturale
d'interesse cantonale, entro il quale è stato incluso, con altre superfici, anche
il mapp. 375.
C. Con ricorso
congiunto 27 settembre 2002, i proprietari e l'usufruttuaria citati in epigrafe
sono insorti contro quella deliberazione dinanzi al Consiglio di Stato, chiedendo
in sostanza l'estromissione del mapp. 375 dal perimetro di rispetto del summenzionato
bene culturale d'interesse cantonale.
D. Con
risoluzione 16 dicembre 2003 (n. 5603), il Consiglio di Stato ha approvato la
variante in parola e ha contestualmente respinto il ricorso dei signori __________.
Il Governo ha difatti ritenuto necessaria l'inclusione del fondo dei ricorrenti
nel perimetro di rispetto, in quanto esso era parte integrante del comparto a
stretto contatto con il complesso protetto della Chiesa parrocchiale di San __________,
definito chiaramente nei suoi contorni dal tracciato della strada cantonale e
dal margine dell'area forestale. Siccome la cifra 2 dell'art. 22 NAPR disponeva
che all'interno del perimetro di rispetto valevano le disposizioni normative di
zona, le potenzialità edificatorie del mapp. 375, incluso in zona residenziale
R2, rimanevano comunque inalterate. In pratica, il vincolo esplicava soltanto
un effetto sul margine di progettazione: l'Autorità cantonale competente
avrebbe potuto unicamente richiedere, se del caso, modifiche progettuali che
garantivano il rispetto e la salvaguardia del monumento oggetto di protezione
(cfr. risoluzione impugnata pag. 14).
E. Avverso la
menzionata risoluzione governativa, i ricorrenti citati in ingresso insorgono con
un unico atto 30 gennaio 2004 innanzi a questo tribunale, postulandone l'annullamento
e chiedendo l'esclusione del mapp. 375 dal perimetro di rispetto del bene culturale.
A sostegno della loro impugnativa essi lamentano la violazione del diritto di
essere sentiti sia nell'ambito della procedura d'adozione della contestata variante,
sia in riferimento a quella ricorsuale, per il fatto che il Consiglio di Stato
non avrebbe dato seguito alla loro richiesta d'indire un esperimento di conciliazione.
In seguito, gli insorgenti si dolgono della violazione della garanzia della
proprietà, in particolare del principio della proporzionalità, in quanto il
vincolo andrebbe a colpire un fondo che, già disciplinato da un ordinamento di
base restrittivo dal profilo dell'edificabilità, non sarebbe determinante di per
sé stesso per compromettere l'oggetto culturale protetto. D'altra parte, l'ordinamento
che regge l'area di rispetto del bene culturale non determinerebbe l'oggetto e
la misura della protezione in modo sufficientemente chiaro, tale da costituire
una valida restrizione alla proprietà. Infine, essi ritengono violata
l'autonomia comunale, giacché Governo non avrebbe considerato la volontà del
municipio che, attraverso le osservazioni al ricorso di prima istanza, aveva
espressamente chiesto di rinunciare all'inserimento del mapp. 375 nel perimetro
di rispetto, in quanto le altre aree circostanti il bene culturale erano
ritenute sufficienti a proteggerlo da eventuali edificazioni.
F. La
divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità postula il rigetto
dell'impugnativa, mentre il municipio ne postula l'accoglimento.
G. In data 3
maggio 2005 si è tenuta una prima udienza e un sopralluogo in contraddittorio,
durante il quale sono state scattate alcune fotografie, poi acquisite agli
atti. Dopo ampia discussione, il tribunale ha sospeso il procedimento, fissando
un termine ai ricorrenti entro cui decidere il mantenimento o il ritiro
dell'impugnativa. Dopo alcune richieste di proroga del citato termine, con
scritto 11 novembre 2006, gli insorgenti hanno comunicato il mantenimento del
ricorso.
H. In data 7
marzo 2007 si è tenuta una nuova udienza e un sopralluogo in contraddittorio,
durante il quale è stata eseguita un'ulteriore serie di scatti fotografici,
acquisita anch'essa agli atti. Le parti hanno quindi confermato le rispettive
allegazioni e domande.
Fatti
I. In data 3
aprile 2007 il tribunale ha acquisito agli atti alcuni estratti degli atti
pianificatori costituenti il piano regolatore del comune di __________,
fissando ai ricorrenti un termine, scaduto poi infruttuoso, per formulare
eventuali osservazioni.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo, in cui è stato integrato il
Tribunale della pianificazione del territorio con effetto al 14 luglio 2006 (BU
2006, pag. 215 segg.), è data (art. 38 cpv. 1 LALPT),
il ricorso è tempestivo (art. 38 cpv. 1 LALPT) e la legittimazione dei ricorrenti
certa (art. 38 cpv. 4 lett. b LALPT). Il ricorso è dunque ricevibile in ordine.
Considerandi
2.
In campo pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia.
Questa non è, però, assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto
cantonale deve garantire il riesame completo del piano regolatore da parte di
almeno un'istanza di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio
di Stato (art. 37 cpv. 1 LALPT), che decide i ricorsi - e approva il piano -
con pieno potere cognitivo: questo significa controllo non solo della legittimità
ma anche dell'opportunità delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità
incaricate di compiti pianificatori badano tuttavia di lasciare alle autorità
loro subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro
compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque semplicemente
sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il
diritto di questo di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più
appropriata, ragionevole od opportuna. Esso non può però limitarsi ad
intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun
criterio oggettivo e sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario
rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli
scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro
sufficiente attuazione, rispettivamente che non tengono adeguatamente conto
della pianificazione di livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano direttore
(cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà
segnatamente che sia stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale
degli interessi richiesta dall'art. 3 OPT (RDAT II-2001 n. 78 consid. 6b;
II-1999 n. 27 consid. 3).
Il potere
cognitivo del Tribunale cantonale amministrativo è invece circoscritto alla
violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT II-2001 n. 78 consid. 6c;
II-1999 n. 27 consid. 3; II-1997 n. 23); fanno eccezione - per poter ossequiare
l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui è impugnata una modifica del piano
regolatore disposta d'ufficio dal Consiglio di Stato.
3.
In merito
alla pretesa violazione del diritto di essere sentiti, i ricorrenti si dolgono, in primo luogo, del fatto di non essere
stati adeguatamente coinvolti nell'ambito della procedura d'informazione alla
popolazione, sancita dall'art. 32 LALPT. La censura è più che pretestuosa. Essi
stessi menzionano, nell'allegato ricorsuale, che una procedura d'informazione
ha avuto luogo e, come dispone l'art. 32 cpv. 3 LALPT, è stata loro conferita di
conseguenza la facoltà di prendere posizione sui progetti pianificatori. Tant'è
che, in data 12 aprile 2002, gli insorgenti hanno formulato compiute osservazioni
sulla variante in allestimento, riferite, oltre che ad altri fondi, anche al
mapp. 375. A tali osservazioni il municipio di __________, seppur senza esserne
tenuto, ha dato riscontro con lettera 26 aprile 2002, in cui comunicava in
sostanza di non ritenere di modificare le proposte pianificatorie pubblicate. Tutto
ciò, peraltro, trova oggettivo riscontro nei documenti che i ricorrenti hanno
allegato al ricorso di prima istanza (doc. in atti). In secondo luogo, gli
insorgenti rimproverano al Consiglio di Stato di non aver dato seguito alla
domanda di esperire un sopralluogo in contraddittorio, rispettivamente di dare
luogo ad un esperimento di conciliazione. La censura è infondata. Il Governo ha
motivato il diniego di assumere tale mezzo di prova asserendo che i funzionari
delegati all'approvazione del piano regolatore ed all'evasione dei ricorsi
avevano una sufficiente conoscenza dei luoghi. Tale giustificazione,
pertinente, merita tutela. Ad ogni buon conto, il tribunale ha indetto ben due
udienze, che tenevano anche luogo come mezzo di conciliazione, ed ha esperito i
relativi sopralluoghi; poiché l'esame delle contestazioni in relazione alle
quali i ricorrenti hanno domandato questo mezzo di prova è circoscritto alla
violazione del diritto - segnatamente alla sussistenza di un interesse pubblico
ed alla proporzionalità del controverso provvedimento - e può essere, di
conseguenza, effettuato dal tribunale con pieno potere cognitivo, un'eventuale
lesione del diritto di essere sentito posta in essere dall'autorità inferiore
ha potuto essere sanata in questa sede.
4.
I
ricorrenti contestano l'istituzione del perimetro di rispetto per la
salvaguardia del complesso parrocchiale di San __________, nella misura in cui
comprende il mapp. 375. Ritengono questo vincolo principalmente lesivo del
principio della proporzionalità, giacché inutile. Il fondo all'esame sarebbe
più discosto rispetto alle aree che cingono direttamente il bene culturale: a
loro giudizio, queste ultime sarebbero quindi più che sufficienti per garantirne
la salvaguardia da eventuali edificazioni. Comunque sia, il loro fondo non poterebbe
esercitare effetti negativi sul complesso ecclesiastico protetto, ritenuto che
esso è incluso in zona residenziale R2, già restrittiva, di per sé stessa, dal
profilo delle potenzialità edificatorie. In quest'ottica, il contestato vincolo
penalizzerebbe ulteriormente i proprietari.
5.
5.1. La protezione della natura e del paesaggio è
sancita a livello costituzionale dall'art. 78 Cost., che ne affida la
competenza ai Cantoni, mentre fa carico alla Confederazione di rispettare nell'esecuzione
dei propri compiti le caratteristiche del paesaggio, l'aspetto degli abitati, i
luoghi storici, come anche le rarità naturali e i monumenti culturali, con l'obbligo
di conservarli intatti quando vi sia un interesse generale e preponderante. Il
paesaggio è parimenti protetto dalla LPT. L’art. 3 cpv. 2 LPT stabilisce che il
paesaggio dev’essere rispettato e che in particolare (lett. b) occorre
integrare nel paesaggio gli insediamenti, gli edifici e gli impianti, nonché
(lett. d) conservare i siti naturali. I piani regolatori (art. 24 segg. LALPT)
disciplinano l'uso ammissibile del suolo (art. 14 cpv. 1 LPT). Essi devono
delimitare, in primo luogo, le zone edificabili, agricole e protette (art. 14
cpv. 2 LPT). Le zone protette comprendono (art. 17 cpv. 1 LPT): i ruscelli, i
fiumi, i laghi e le loro rive (lett. a); i paesaggi particolarmente belli e
quelli con valore naturalistico o storico-culturale (lett. b); i siti
caratteristici, i luoghi storici, i monumenti naturali e culturali (lett. c); i
biotopi per gli animali e vegetali degni di protezione (lett. d). Il diritto
cantonale può prevedere, in vece delle zone protette, altre misure adatte (art.
17.
cpv. 2 LPT).
5.2
A
livello cantonale, oltre al DLBN (decreto legislativo sulla protezione delle bellezze
naturali e del paesaggio del 16 gennaio 1940) e all'istituto del piano del paesaggio
(art. 28 cpv. 1 LALPT), la LALPT prevede espressamente, all'art. 28 cpv. 2
lett. h, la possibilità di fissare nelle rappresentazioni grafiche dei piani regolatori
i vincoli speciali cui è assoggettata l'utilizzazione di taluni fondi, in
particolare per la protezione delle acque, la tutela del paesaggio e dei suoi
contenuti naturalistici, degli edifici di pregio storico-culturale e della
vista panoramica. Inoltre, secondo l'art. 29 LALPT il piano regolatore può
prevedere l'obbligo di mantenere costruzioni, singoli alberi, gruppi di essi o
siepi che concorrono a formare la bellezza e la caratteristica del paesaggio
(cpv. 2 lett. d), come pure stabilire le regole sulla manutenzione degli
edifici (cpv. 1 lett. g).
5.3
Nel
nostro Cantone è inoltre in vigore, dal 1° novembre 1997, la legge sulla protezione
dei beni culturali del 13 maggio 1997 (LBC), che ha abrogato la legge per la
protezione dei monumenti storici e artistici del 15 aprile 1946 (LMS). Questa
nuova legge, fondata su una nozione di cultura più aperta e dinamica rispetto a
quella tradizionale, fa riferimento non più ai soli valori alti della civiltà,
ma anche all'insieme di tutti quei valori, usi e costumi che caratterizzano il
vivere sociale di un popolo e permette, di conseguenza, di tener conto di tutte
quelle presenze che possono anche apparire minori, se misurate con i canoni
classici, ma che non per questo sono prive di importanza, talvolta anche notevole,
sotto angolazioni culturali diverse. Di pari passo la coscienza
civico-culturale della gente stessa è cresciuta; in un mondo in veloce
trasformazione, questa sente maggiormente il bisogno di conservare e tramandare
certe testimonianze capaci di fornire dei punti di riferimento forti alle
esigenze d'identifica-zione e coesione sociale e culturale. Ben si comprende
quindi la sostituzione, nella nuova legge, del termine di "monumento storico"
con quello di "bene culturale", inteso appunto quale prodotto dell'attività
culturale in senso lato (cfr. messaggio cit., cifra 4.1, RVGC cit., pag. 1020
seg.).
5.3.1
La
protezione del patrimonio culturale è compito comune del proprietario e dell'ente
pubblico (cfr. art. 5 LBC); sono suscettibili di protezione sia i beni
culturali mobili, sia quelli immobili (cfr. art. 2 LBC). L'art. 2 LBC dà la
definizione di bene culturale: può quindi venir definito bene culturale, che
riveste importanza per la collettività, un oggetto non solo d'interesse storico
o artistico, ma anche religioso, archeologico, architettonico, urbanistico,
etnografico, archivistico, bibliografico, numismatico ecc. Fra i beni
suscettibili di protezione trovano posto, come detto, gli immobili, ossia le
costruzioni, i manufatti, le rovine, le parti costitutive o accessorie di
costruzione, le zone archeologiche, ecc., così come i beni mobili, definiti
secondo l'art. 713 CC come oggetti che possono essere trasferiti senza
alternarne la sostanza. Fra questi ad esempio dipinti, documenti d'ogni genere,
libri, reperti, oggetti di culto o d'arredo, utensili. Non solo oggetti singoli
possono essere oggetto di tutela; anche una pluralità di beni, che riveste
interesse nel suo insieme (come una collezione, un fondo archivistico o
librario, un nucleo) può essere protetta nella sua globalità (cfr. messaggio
cit., Commento agli art. 2-4 del progetto, RVGC cit., pag. 1026 seg.). Dalla
nozione di bene culturale è per contro a priori escluso tutto quanto non
risulti dal lavoro dell'uomo. Sono quindi esclusi dal campo d'applicazione
della legge le componenti naturali del territorio, cioè quei beni che vengono
genericamente definiti come beni naturalistici ed ambientali, in quanto non
prodotti dall'uomo. È il territorio costruito (nuclei, giardini, vie storiche)
che può essere protetto in applicazione di questa legge, anche per la sua
importanza paesaggistica. Il paesaggio non costruito può essere assoggettato a
limitazioni, nella misura in cui sia incluso nel perimetro di rispetto di un
bene culturale protetto secondo l'art. 22 cpv. 2 LBC (cfr. messaggio cit.,
cifra 4.2, lett. b), RVGC cit., pag. 1023).
5.3.2
Secondo
l'art. 3 LBC, sono beni culturali protetti quelli che beneficiano di protezione
pubblica ai sensi della legge. La legge distingue tra gli immobili quelli d'interesse
cantonale da quelli d'interesse locale. I primi sono testimonianze cui è
attribuito un significato culturale che travalica l'ambito locale e sono
protetti per decisione cantonale (art. 20 cpv. 3 LBC). I secondi sono protetti
per decisione comunale (art. 20 cpv. 2 LBC) e fanno parte di quei beni che
rivestono importanza soprattutto per le collettività locali. Per i beni mobili la differenziazione è tra quelli appartenenti alle
istituzioni culturali riconosciute di cui all'art. 4, protetti per legge (art.
21.
cpv. 1 LBC) e quelli protetti per decisione cantonale, sia che appartengano
a privati, sia che appartengano ad enti pubblici (art. 19 e 21 cpv. 2 LBC). La
ragione delle predette distinzioni sta nel trattamento in parte differenziato che
la legge riserva a ciascuna delle categorie di beni protetti (cfr. art. 20 e
segg. LBC).
5.3.3
L'art.
19.
LBC definisce le condizioni generali dell'istituzione della protezione e,
pur senza fissare a priori criteri di giudizio intrinseci, indica i parametri
secondo i quali un bene viene protetto: determinante ed essenziale ai fini
della protezione è l'interesse pubblico, ossia il significato e l'importanza
che l'oggetto, preso nel suo contesto, riveste per la collettività in quanto
luogo o frammento della memoria collettiva. L'interesse pubblico alla conservazione
presuppone insomma che si tratti di beni nei quali la collettività si
identifichi e vi riconosca i propri valori essenziali, al punto da dover essere
tramandati alle generazioni a venire (cfr. messaggio cit., Commento all'art. 19
del progetto, RVGC cit., pag. 1032).
La legge
affida alla Commissione dei beni culturali (CBC; art. 45 LBC) il compito di
farsi di volta in volta interprete della sensibilità culturale della
collettività e di individuare quell'interesse pubblico che giustifica la
protezione di un bene (messaggio cit., cifra 6, Commento all'art. 45 del
progetto, RVGC cit., pag. 1045). Il regime giuridico della protezione deve
soddisfare due esigenze in parte contrapposte: d'un canto, salvaguardare un
oggetto del patrimonio collettivo, dall'altro, consentire l'esercizio della
proprietà sul medesimo bene (Cattaneo
Beretta, op. cit., n. 4.3.2., pag. 152). Per quanto
concerne la protezione dei beni immobili, giusta l'art. 20 LBC, l'istituzione
della tutela si inserisce nella procedura di adozione o modifica del piano regolatore
o del piano di utilizzazione cantonale: la legge impone infatti una precisa
individuazione e descrizione di ogni singolo oggetto (art. 28 cpv. 2 lett. i
LALPT). Spetterà quindi anzitutto al municipio sottoporre, in fase d'elaborazione
del piano, ai servizi cantonali la sua proposta relativa ai beni immobili d'interesse
comunale. La Commissione dovrà dare il suo preavviso e parimenti indicare, già
in fase di esame preliminare, quali siano gli immobili d'interesse cantonale da
proteggere (cfr. art. 20 cpv. 1 LBC). Autorità competenti per la decisione di
istituzione della protezione sono il legislativo comunale per gli immobili d'interesse
locale e il Consiglio di Stato per quelli d'interesse cantonale (art. 20 cpv. 2
e 3 LBC).
5.3.4
Secondo l'art. 22 LBC, salvo disposizione contraria, la protezione di un bene
culturale si estende all'oggetto nel suo insieme, in tutte le sue parti e
strutture interne ed esterne (cpv. 1) e, se le circostanze lo esigono, nelle
adiacenze del bene protetto è da delimitare un perimetro di rispetto entro il
quale non sono ammessi interventi suscettibili di compromettere la conservazione
o la valorizzazione del bene protetto (cpv. 2). La citata
norma concretizza uno dei principi generali alla base della nuova legislazione
sulla protezione dei beni culturali, secondo la quale un bene culturale deve
essere tutelato nella sua interezza e, per quanto possibile, nel suo contesto
spaziale (cfr. anche (Wiederkehr
Schuler, Denkmal- und Ortsbildschutz, Zurigo 1999, pag. 84). Sovente l'importanza di un bene culturale, in particolare un immobile,
risulta tanto dal suo valore intrinseco quanto dalla sua situazione nel contesto
spaziale. Il bene deve quindi esser protetto nel suo insieme, non potendosi limitare
la protezione, come nel passato, a singoli elementi (una facciata, il portale,
una colonna, una finestra). Assume quindi grande importanza la delimitazione
del perimetro di rispetto (art. 22 cpv. 2 LBC), con funzione analoga alla zona
di protezione codificata dalla legislazione previgente (art. 12 della cessata LMS).
Tale perimetro di rispetto verrà delimitato, per gli immobili, nel piano delle
zone. Cade quindi anche il vecchio concetto di "adiacenza" al bene
protetto, che è stato sovente fonte di problemi nei casi di applicazione
concreta (cfr. messaggio cit., Commento agli art. da 22 a 29 del progetto, RVGC
cit., pag. 1037).
6.
6.1. Una restrizione di diritto pubblico è compatibile con la garanzia
della proprietà sancita dall'art. 26 Cost. solo se si fonda su di una base
legale, è giustificata da un interesse pubblico preponderante e rispetta il
principio della proporzionalità (art. 36 cpv. 1-3 Cost.). La legalità,
l'interesse pubblico e la proporzionalità costituiscono d'altra parte dei
principi giuridici fondamentali che servono alla delimitazione del potere
statuale nello Stato di diritto (art. 5 cpv. 1 e 2 Cost.) e che devono pertanto
sempre essere rispettati nell'attività dello Stato. Per quanto riguarda il controverso
perimetro di rispetto, non viene rettamente messa in discussione l'esistenza di
una base legale, comunque data (cfr. in particolare art. 2, 3, 20 cpv. 3, 22
cpv. 2 LBC; consid. 5.3 che precede).
6.2
In
merito all'interesse pubblico a sostegno del perimetro di rispetto, nemmeno
specificatamente negato dai ricorrenti, va preliminarmente ritenuto che con la
risoluzione impugnata il Consiglio di Stato ha istituito la protezione, quale
bene culturale d'interesse cantonale, non soltanto sull'edificio di culto,
bensì l'ha estesa a quasi tutto il complesso della Chiesa parrocchiale di San __________,
comprensivo dunque dell'ossario, dell'antico cimitero, del sagrato, della croce
processionale e della scalinata. In quell'ambito, il Governo ha altresì
approvato, quale bene culturale d'interesse comunale, la canonica adiacente
alla Chiesa parrocchiale, la sottostante edicola votiva decorata con un mosaico
di Guido Gonzato e, più a ovest, il portico neoclassico del nuovo cimitero. Attraverso il sopralluogo si è potuto constatare come il complesso
che fa capo alla Chiesa parrocchiale di San __________, edificio barocco del
XVII secolo a navata unica con volta a botte a due campate, caratterizzato da
una facciata preceduta da un portico a cinque archi, sostenuto da colonne,
sorge su un promontorio in posizione dominante rispetto al nucleo del paese. Lambito
a monte dall'area boschiva, esso risulta circondato da un territorio che
degrada a valle, a balze, sistemato con filari di vigneto che, estendendosi
fino a comprendere anche una parte della proprietà dei ricorrenti, al cui lato
insiste la villa e il parco (cfr. documentazione fotografica, in atti), creano
un'armoniosa cornice al complesso insediativo protetto. Il mapp. 375 risulta
quindi dal profilo pianificatorio parte integrante del comparto a stretto
contatto del bene protetto, il quale è chiaramente definito nei suoi contorni,
costituiti a est, come detto, dal margine del bosco e a valle, verso ovest,
dalla strada cantonale. Nonostante la presenza del nuovo cimitero, comunque funzionale
e consono con l'impianto religioso tutelato, e la sottostante edificazione degli
insorgenti di epoca più recente, il santuario ha mantenuto il proprio carattere
d’insediamento isolato inserito in spazi aperti: caratteristica peculiare di
questi edifici, a cui erano appositamente riservate congrue aree periferiche
rispetto all’abitato, volte a marcare la sacralità del luogo. Per tale motivo,
va senz’altro riconosciuto un interesse pubblico alla conservazione delle peculiarità
dello spazio circostante al complesso della Chiesa
parrocchiale di __________, rimasto ancora sufficientemente
integro nella sostanza e proprio per questo dall'apprezzabile valore paesaggistico,
attraverso l'istituzione di un perimetro di rispetto. La decisione non viola
inoltre il diritto del comune alla sua autonomia, garantita dall'art. 16 cpv. 2
Cost. cant., dal momento che in tema d'immobili d'interesse cantonale,
rispettivamente per la delimitazione del perimetro di rispetto da questi beni
protetti, al comune non è lasciata alcuna competenza decisionale giusta gli art.
20.
cpv. 3 e 22 cpv. 2 LBC.
6.3
Verificata la presenza di un interesse pubblico, occorre ora esaminare se la misura
contestata risulta ragionevole, attuabile e sopportabile; segnatamente se non
sacrifica sproporzionatamente gli interessi privati contrapposti. Se così
fosse, violerebbe il principio della proporzionalità (DTF 118 Ia 394). Per
quanto concerne la necessità e l’idoneità del provvedimento è presto detto. Occorre
salvaguardare il più possibile le caratteristiche spaziali e formali degli
spazi circostanti, che concorre a costituire l’essenza stessa del bene
culturale oggetto di protezione: giustificato quindi la conferma del mapp. 375
in zona residenziale R2 solo se completata, proprio perché di zona edificabile
si tratta, dalla necessaria inclusione nel perimetro di rispetto (art. 22 cpv.
2.
LBC). Per quanto concerne la proporzionalità in senso stretto, va precisato
che l'imposizione dell'avversato vincolo non ha come conseguenza l'inedificabilità
del fondo degli insorgenti, tutt'altro: l'art. 22 (I) cifra 2 NAPR dispone difatti
che all'interno del perimetro di rispetto valgono le disposizioni normative di
zona, ossia, per il fondo in parola, le norme della zona residenziale R2, in
cui esso è inserito. Soltanto se gli interventi sono suscettibili di compromettere
l'integrità del contesto che include i beni tutelati, l'Ufficio cantonale dei
beni culturali potrà richiedere, è bene sottolineare, esclusivamente modifiche
progettuali. In sostanza, il contestato vincolo, per quanto riguarda
specificatamente il fondo dei ricorrenti, ha come finalità di garantire una
buona qualità architettonica delle costruzioni e una confacente strutturazione
degli spazi liberi, in funzione del contesto in cui detto terreno è incluso, senza
per questo pregiudicare a priori le potenzialità edificatorie del fondo all'esame.
L'utilizzazione del mapp. 375 non viene quindi irragionevolmente compromessa
(cfr. RDAT I-2001 n. 49, con rinvii).
6.4
In
conclusione, il perimetro di rispetto del complesso della Chiesa parrocchiale
di San __________ è sorretto da un sufficiente interesse pubblico e non viola
il principio della proporzionalità. Il ricorso deve pertanto essere respinto.
7.
La tassa
di giudizio e le spese devono essere poste a carico dei ricorrenti in solido.
Il comune, che aveva pure postulato l'accoglimento del ricorso, può essere
esonerato dal pagamento delle spese processuali, non essendo comparso in causa
per difendere interessi economici propri, bensì in veste di ente pianificante
(art. 28 PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli articoli di legge applicabili alla
fattispecie,
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. I
ricorrenti sono condannati al pagamento in solido delle tasse di giudizio e
delle spese per complessivi fr. 1'500.- (millecinquecento).
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni
dalla sua notificazione (art. 82. ss LTF). Qualora non sia proponibile il
ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113
ss LTF).
4. Intimazione
a:
;
al,.
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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