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Decisione

90.2004.40

Attribuzione alla zona edificabile

15 giugno 2005Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

I ricorrenti contestano il carattere impervio del comparto e osservano come lo

stesso sia già urbanizzato. Due dei tre terreni interessati dal ricorso

disporrebbero inoltre già di un numero sufficiente di posteggi (mapp. 224 e

759), mentre che sul mapp. 227 gli stessi potrebbero essere realizzati senza

particolari difficoltà. Parallelamente RI 1 ed i proprietari del mapp. 224

sottolineano il carattere residenziale-turistico della località, che sarebbe

già in buona parte edificata. L'inserimento dell'area oggetto del presente contendere

in zona edificabile favorirebbe l'ottenimento di un assetto armonico del settore

ed eviterebbe al contempo la creazione di superfici vuote al suo interno.

E. La

divisione della pianificazione territoriale postula la reiezione dei ricorsi,

mentre il municipio - appellandosi all'autonomia comunale - ne chiede l'accoglimento.

F. Il 6 aprile

2005 si sono tenuti l'udienza ed il sopralluogo in contraddittorio; durante quest'ultimo

sono state scattate alcune fotografie acquisite in seguito agli atti. Le parti

si sono riconfermate nelle rispettive allegazioni e domande.

Considerato, in

diritto

1.1.1. La competenza del tribunale è data e la legittimazione dei ricorrenti

certa (art. 38 cpv. 1 e 4 lett. c LALPT). Il ricorso di RI 1 nonché quello di E__________

G__________ e S__________ F__________ sono tempestivi. Per quanto attiene la

tempestività del ricorso presentato da H__________ B__________, A__________ B__________,

E__________ B__________ B__________ e M__________ F__________, il tribunale considera

quanto segue.

1.2. Le modifiche decretate dal Consiglio di

Stato con l'approvazione del piano regolatore di __________ sono state pubblicate

presso l'ufficio tecnico comunale dal 29 aprile al 28 maggio 2004 (cfr. FU __________).

L'avviso di pubblicazione, redatto dal municipio, riportava l'indicazione che eventuali

ricorsi avrebbero dovuto essere presentati nel termine di pubblicazione. La

busta contenente il ricorso degli insorgenti riporta il timbro del 29 maggio

2004; il medesimo sembrerebbe pertanto tardivo. A tergo della busta figura anche

la seguente indicazione dattiloscritta e sottoscritta dall'avv. __________,

patrocinatore dei ricorrenti: “Fuori orario chiuso! Imbucato c/o Posta Locarno

(caselle) 28.5.2004, 21:15”.

Giusta l'art. 38 cpv. 1 LALPT il termine di

ricorso contro le decisioni del Consiglio di Stato in materia di piano

regolatore è di 30 giorni. Poiché l'art. 10 cpv. 1 PAmm trova applicazione

anche nel caso di pubblicazione delle decisioni (RDAT I-1995 n. 1 consid. 2), il

giorno della pubblicazione non deve essere computato nel calcolo dei termini di

ricorso. Se dunque la risoluzione qui avversata è stata pubblicata all'albo

comunale il 29 aprile 2004, il termine di ricorso, di 30 giorni, è venuto a scadenza

il giorno 29 maggio 2004, e non il giorno precedente, come erroneamente

indicato nella pubblicazione stessa. In effetti, il giorno 29 aprile 2004 non poteva

essere computato ai fini del calcolo del termine di ricorso, trattandosi per l'appunto

del giorno in cui detto termine cominciava a decorrere (art. 10 cpv. 1 PAmm).

Dato quanto sopra, la questione a sapere se

un'iscrizione fatta dal patrocinatore dei ricorrenti sulla busta di intimazione

possa essere ritenuta sufficiente per provare la tempestività del ricorso può

pertanto essere lasciata indecisa, il ricorso essendo stato comunque sia consegnato

alla posta in tempo utile.

Tutte e tre le impugnative sono dunque ricevibili.

2. In campo pianificatorio

il comune ticinese fruisce di autonomia. Questa non è, però, assoluta. Secondo

l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve garantire il riesame

completo del piano regolatore da parte di almeno un'istanza di ricorso. Nel

Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio di Stato (art. 37 cpv. 1 LALPT),

che decide i ricorsi - e approva il piano - con pieno potere cognitivo: questo

significa controllo non solo della legittimità ma anche dell'opportunità delle

scelte pianificatorie comunali. Le autorità incaricate di compiti pianificatori

badano tuttavia di lasciare alle autorità loro subordinate il margine d'apprezzamento

necessario per adempiere i loro compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di

Stato non può dunque semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello

del comune, ma deve rispettare il diritto di questo di scegliere tra più

soluzioni adeguate quella ritenuta più appropriata, ragionevole od opportuna.

Esso non può però limitarsi ad intervenire nei soli casi in cui la soluzione

comunale non poggi su alcun criterio oggettivo e sia manifestamente insostenibile.

Deve al contrario rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono

i principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno

loro sufficiente attuazione, rispettivamente che non tengono adeguatamente conto

della pianificazione di livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano

direttore (cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà

segnatamente che sia stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale

degli interessi richiesta dall'art. 3 OPT (RDAT II-2001 n. 78 consid. 6b;

II-1999 n. 27 consid. 3).

Il potere

cognitivo del Tribunale della pianificazione del territorio è invece

circoscritto alla violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT II-2001 n.

78 consid. 6c; II-1999 n. 27 consid. 3; II-1997 n. 23); fanno eccezione - per

poter ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui è impugnata una

modifica del piano regolatore disposta d'ufficio dal Consiglio di Stato.

3.

I piani regolatori hanno lo scopo di garantire

un'appropriata e parsimoniosa utilizzazione del suolo e un ordinato

insediamento del territorio (cfr. art. 75 cpv. 1 Cost.). Essi devono

delimitare, in primo luogo, le zone edificabili, agricole e protette (art. 14

cpv. 2 LPT). Le zone edificabili comprendono, secondo l'art. 15 LPT, i terreni

idonei all'edificazione che sono già stati edificati in larga misura (lett. a)

e quelli prevedibilmente necessari ed urbanizzati entro 15 anni (lett. b). Di

massima un terreno che adempie queste esigenze va attributo alla zona

edificabile a meno che, dopo una ponderazione e globale degli interessi che la

legislazione sulla pianificazione del territorio tende a salvaguardare (cfr. in

particolare art. 1 e 3 LPT), debba venir incluso, parzialmente o totalmente,

nel territorio fuori della zona edificabile (RDAT I-2001 n. 49 consid. 3a). I

criteri posti dall'art. 15 LPT per l'assegnazione di un terreno alla zona

edificabile non hanno pertanto un valore assoluto, ma una portata relativa.

Essi rappresentano piuttosto dei principi generali della pianificazione del

territorio, dei punti di riferimento, che - ancorché soddisfatti - non

conducono necessariamente all'attribuzione del terreno interessato alla zona

Considerandi

fabbricabile (cfr. la giurisprudenza appena citata; inoltre Flückiger,

Commentario LPT, ad art. 15 n. da 25 a 29; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement

du territoire, construction, expropriation, Berna 2001, n. 314).

4.

4.1

Il Consiglio di Stato ha negato l'estensione

della zona edificabile residenziale posta a monte della strada che conduce in __________,

in località __________, ed ha, sostanzialmente, riconfermato il limite fissato

dal piano regolatore previgente, che prevedeva una fascia edificabile di

profondità variante tra i 20 ed 26 m. A seguito di questo ridimensionamento una

porzione dei terreni dei qui ricorrenti è stata esclusa dalla zona residenziale

estensiva (Re) ed attribuita alla zona agricola.

4.2

Le

particelle dei ricorrenti sono ubicate in un comparto largamente edificato, caratterizzato

dalla presenza di ville e case monofamiliari, che si è sviluppato nella località

di __________, ai margini della strada cantonale che collega il centro di __________

alla __________. Di forma allungata, il comparto rimane circoscritto sia verso

monte che verso valle dalla zona boschiva, che ricopre gran parte del territorio

comunale. Incuneata tra questa zona e la sottostante area edificata, in corrispondenza

della parte superiore del mapp. 759 e dell'adiacente mapp. 228, si trova

inoltre una zona agricola, di dimensioni contenute, che si sviluppa verso oriente.

Verso est, il comprensorio in esame confina con la zona residenziale estensiva (Re)

della località __________ mentre, verso ovest, esso lambisce la zona

residenziale semi estensiva (Rse) di __________.

I terreni degli

insorgenti sono collocati all'interno di questo comparto, nell'area edificata

che si sviluppa sul pendìo che sovrasta la strada cantonale. Percorrendo la

stessa in direzione della __________ si incontrano - sul fronte a monte - in

ordine: il mapp. 658 già ampiamente edificato, un'imponente villa collocata sul

mapp. 693, il piazzale adibito a posteggio del mapp. 224, da cui partono le

scale che permettono di salire sino all'abitazione, il mapp. 729 su cui insiste

una villa in sasso di forma circolare, un lembo di terreno inedificato

costituente un prolungamento del mapp. 227 che scende sino alla strada, ed

infine il mapp. 759, su cui è collocata la villa delle signore G__________ e F__________.

Mentre il mapp. 759 è posto per (quasi) tutta la sua estensione a diretto

contatto con il margine della strada, la parte preponderante dei mapp. 224 e

227.

è ubicata a monte della prima fascia edificata di case che costeggia la

rete viaria; in concreto questi due fondi si estendono (prevalentemente) verso l'area

montana posta alle spalle del mapp. 693, rispettivamente, del mapp. 729; ciò

nondimeno i fondi dei ricorrenti dispongono (già) di un accesso diretto alla sottostante

strada, rispettivamente, per quanto attiene al mapp. 227, della possibilità di

creare un simile accesso senza particolari difficoltà, ritenuta la minor pendenza

del terreno in prossimità della strada pubblica.

4.3

Come ha

potuto essere appurato in sede di sopralluogo, la superficie di terreno che

rimane racchiusa tra la strada cantonale ed il soprastante bosco, in corrispondenza

del comparto __________, presenta caratteristiche morfologiche omogenee tanto

da poter essere considerata un tutt'uno. L'analisi del territorio non permette

di rilevare alcun elemento fisico a sostegno di una cesura tra la fascia posta

a diretto contatto con la strada - come detto già ritenuta edificabile secondo

il piano regolatore previgente - e l'area retrostante. Anzi, questo tribunale

ha potuto constare come la conformazione del suolo in loco sia analoga a quella

dell'area edificabile sviluppatasi sull'altro fronte della strada, sul declivio

che degrada verso __________. La struttura morfologica e geologica del comparto

oggetto del presente procedimento non presenta certo carattere eccezionale rispetto

a molte altre zone edificabili del comune. In effetti, proprio la particolare

collocazione di __________, ubicato sulle pendici della montagna che sale sino

alla cima della Trosa, fa sì che il territorio comunale sia caratterizzato da

una forte pendenza e dalla presenza di suolo roccioso.

4.4

Gli sforzi

effettuati in sede di revisione del piano regolatore

dalle autorità

comunali, allo scopo di armonizzare i confini delle varie zone di utilizzazione

con i limiti naturali dei comparti e di conferire al contempo maggior organicità

alla trama del tessuto edilizio meritano apprezzamento. Nel caso di specie, questa

volontà ha portato allo spostamento del limite settentrionale della fascia

edificabile verso monte ed alla fissazione dello stesso in corrispondenza del

margine del bosco (mapp. 224 e 227), punto in cui il terreno sale verso

montagna e diventa più impervio. Questo limite è stato poi esteso verso est, sul

mapp. 759, dove segue la parete rocciosa che funge da cesura con la soprastante

zona agricola. La superficie, di modesta entità, che l'autorità comunale ha voluto

includere nella zona fabbricabile, posta subito a monte della prima fascia

edificabile, costituisce il naturale completamento di un'area già largamente

edificata. Da un punto di vista puramente pianificatorio, l'inserimento di quest'area

in zona residenziale estensiva costituisce l'ultimo tassello dell'edificazione

sviluppatasi a monte della strada __________. Parallelamente, questa

attribuzione permette di consolidare una situazione già esistente. E' infatti d'uopo

ricordare che l'area in oggetto risulta già parzialmente costruita (mapp. 224).

Inserendo la fascia in parola in zona edificabile vengono infine poste le premesse

affinché si giunga, come auspicato dalle autorità comunali, ad una migliore

definizione della trama del tessuto edilizio; attualmente il fronte edificato

presenta un vuoto proprio in corrispondenza del mapp. 227, che è senz'altro

legittimo colmare.

4.5

A sostegno

della decisione di non approvare una seconda fascia edificabile in

corrispondenza della parte alta dei mapp. 224, 227 e 759, il Consiglio di Stato

ha invocato motivi legati alla difficoltà di accesso al comparto. Difficoltà

che lo stesso ha però omesso di meglio specificare e che neppure sono state rilevate

in sede di sopralluogo. Il comparto in oggetto è caratterizzato invero da una

pendenza piuttosto marcata e dalla presenza, talora, di parete rocciosa; esso

non si differenzia però in modo rilevante da varie altre zone edificabili

sparse sul suolo comunale, che mostrano la medesima struttura morfologica e

geologica. Il Governo ha altresì omesso di considerare che due dei tre terreni

interessati dalla misura pianificatoria in esame (mapp. 224 e 759) dispongono

già di un accesso alla strada e di un adeguato numero di posteggi; per quanto

attiene il map. 227 – al momento ancora inedificato – la realizzazione di un'urbanizzazione

confacente non solleva a prima vista problemi particolari. Una lingua del

fondo, caratterizzata peraltro da una pendenza più lieve, si estende infatti

sino al margine della strada. In loco potranno pertanto essere costruiti dei

posteggi, siano essi esterni o interni. Le preoccupazioni sollevate dal

Consiglio di Stato si rivelano di conseguenza completamente infondate. In occasione

del sopralluogo questo tribunale non ha neppure riscontrato interessi paesaggistici

o d'altra indole tali da giustificare l'esclusione del comparto dalla zona

edificabile e l'attribuzione dello stesso alla zona agricola. Dato quanto sopra,

la decisione del Governo non appare suffragata da motivi pertinenti.

Rifiutandosi di

approvare l'inserimento in zona edificabile della parte alta dei mapp. 224, 227

e 759, il Consiglio di Stato ha pertanto indebitamente sostituito il suo potere

d'apprezzamento a quello, correttamente esercitato, del comune, ledendo di conseguenza,

l'autonomia decisionale di cui l'autorità comunale fruiva a questo scopo nell'applicazione

della legislazione federale sulla pianificazione del territorio.

5.

In conclusione i ricorsi di RI 1, di E__________ G__________ e S__________ F__________ e di H__________

B__________, A__________ B__________, E__________ B__________ B__________ e M__________

F__________ devono essere accolti.

6.

Visto l'esito del procedimento non si prelevano

tasse e spese di giustizia (art 28 PAmm), mentre lo Stato, soccombente in questo

procedimento, è tenuto al pagamento di un'indennità a titolo di ripetibili ai

ricorrenti H__________ B__________, A__________ B__________, E__________ B__________

B__________ e M__________ F__________, ed inoltre al comune di __________, patrocinati

da un legale (art. 31 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli articoli di legge applicabili alla

fattispecie;

dichiara

e pronuncia:

1. I ricorsi

sono accolti.

§ Di conseguenza:

1.1. La

decisione del 9 marzo 2004 (n. 945) con cui il Consiglio di Stato ha approvato

la revisione del piano regolatore di __________ è annullata nella misura in cui

non approva l'estensione della zona residenziale estensiva (Re) in corrispondenza

dei mapp. 224, 227 e 759;

1.2. I

mapp. 224, 227 e 759 vengono inseriti in zona residenziale estensiva (Re)

conformemente alla deliberazione adotatta dal consiglio comunale in data 11 dicembre

2001.

2. Non si

prelevano tasse e spese di giustizia. Lo Stato del Cantone Ticino è condannato

a versare a H__________ B__________, A__________ B__________,

E__________ B__________ B__________ e M__________ F__________ complessivi fr. 1'500.- (millecinquecento) a titolo di ripetibili.

Per lo stesso titolo lo Stato è tenuto a versare fr. 750.- (settecentocinquanta)

al comune di __________.

3. Intimazione

a:

terzi implicati

PI 1

patr. da: PR 1

CO 1

rappr. da: RA 1

Per il Tribunale della pianificazione del territorio

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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