90.2004.40
Attribuzione alla zona edificabile
15 giugno 2005Italiano16 min
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Numero d'incarto:
90.2004.40
Data decisione, Autorità:
15.06.2005, TPT
Titolo:
Attribuzione alla zona edificabile
BENE PAESAGGISTICO
COMPRENSORIO AMPIAMENTE EDIFICATO
CONTENIBILITÀ
PONDERAZIONE
art. 15 LPT
Incarto n.
90.2004.40
90.2004.41
90.2004.42
Lugano
15 giugno
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale della pianificazione del
territorio
composto dei giudici:
Raffaello Balerna, presidente,
Lorenzo Anastasi, Matteo Cassina
segretaria:
Sonja Federspiel, vicecancelliera
statuendo sui ricorsi di
a)
RI 1
del 27/28 maggio 2004,
b)
E__________ G__________, 6060 Ramersberg,
S__________ F__________, 6062 Wilen,
del 27/28 maggio 2004,
c)
H__________ B__________, 8712 Stäfa,
A__________ B__________, 8712 Stäfa,
E__________ B__________ B__________, 8712 Stäfa,
M__________ F__________, 8712 Stäfa,
patr. da: avv. dr. __________,
del 27/29 maggio 2004,
contro
la risoluzione 9 marzo 2004 (n. 945) con cui il
Consiglio di Stato ha approvato la revisione del piano regolatore del PI 1
viste le risposte:
- 30 agosto 2004 del
municipio di __________;
- 30 agosto 2004 della
divisione della pianificazione territoriale;
al ricorso sub a,
- 30 agosto 2004 del
municipio di __________;
- 30 agosto 2004 della
divisione della pianificazione territoriale;
al ricorso sub b,
- 30 agosto 2004 del
municipio di __________;
- 30 agosto 2004 della
divisione della pianificazione territoriale;
al ricorso sub c,
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. H__________
B__________, A__________ B__________, E__________ B__________ B__________ e M__________
F__________ sono proprietari del mapp. 224 di Brione s/ Misusio. Il fondo,
avente una superficie complessiva di 5'788 mq, è collocato in località __________,
sul declivio che sovrasta la strada cantonale che dal centro di __________ porta
alla __________. La parte superiore del mappale, corrispondente a circa tre
quarti della superficie totale, è ricoperta da area boschiva, mentre la porzione
restante presenta carattere sostanzialmente prativo; su quest'ultima area
sorgono due edifici, di cui uno adibito ad abitazione e l'altro mantenuto allo
stato rustico. Ai piedi del fondo, a diretto contatto con la strada vi è
inoltre uno spazio adibito a posteggio. Il sedime confina verso est con il mapp.
227, di proprietà di RI 1. Questo fondo, inedificato, ha una superficie di 1'913
mq. Fatta eccezione per una piccola area posta all'estremità nord-est,
attribuita alla zona boschiva, lo stesso presenta carattere prativo. Una striscia
del fondo si estende sino alla sottostante strada. Sul lato est, la proprietà RI
1 confina col mapp. 759, appartenente a E__________ G__________
e S__________ F__________. Il terreno ha una superficie complessiva di 3'209 mq;
lo stesso è caratterizzato dalla presenza di un ampio giardino terrazzato, che
si sviluppa verso montagna; in prossimità della strada insiste inoltre un'abitazione.
B. Nella
seduta dell'11 dicembre 2001 il consiglio comunale __________ ha adottato la revisione
del piano regolatore. In questa sede ha proceduto ad alcuni adattamenti della
zona edificabile sancita dal piano regolatore approvato dal Consiglio di Stato
con risoluzione n. 1651 di data 2 aprile 1985. Uno di questi prevedeva l'ampliamento,
verso montagna, della zona edificabile residenziale in località Laurò, della
quale avrebbero beneficiato soprattutto i mapp. 224 e 227 e, in misura minore,
il mapp. 759.
C. Con
risoluzione 9 marzo 2004 (n. 945) il Consiglio di Stato ha approvato il piano regolatore.
Ribadendo quanto esposto nell'esame preliminare dipartimentale del 4 settembre
1997 (cfr. doc. cit., pag. 13), esso ha tuttavia negato l'approvazione dell'estensione
della zona edificabile in località __________, a causa della difficoltà di accesso
al comparto, di natura impervia. L'area interessata è stata quindi attribuita
alla zona agricola.
D. Con tre
ricorsi separati RI 1, E__________ G__________ e S__________ F__________, nonché
H__________ B__________, A__________ B__________, E__________ B__________ B__________
e M__________ F__________ sono insorti innanzi a questo tribunale avverso la
menzionata risoluzione governativa, postulandone l'annullamento e chiedendo la
conferma dell'assetto pianificatorio adottato dal consiglio comunale di __________.
Fatti
I ricorrenti contestano il carattere impervio del comparto e osservano come lo
stesso sia già urbanizzato. Due dei tre terreni interessati dal ricorso
disporrebbero inoltre già di un numero sufficiente di posteggi (mapp. 224 e
759), mentre che sul mapp. 227 gli stessi potrebbero essere realizzati senza
particolari difficoltà. Parallelamente RI 1 ed i proprietari del mapp. 224
sottolineano il carattere residenziale-turistico della località, che sarebbe
già in buona parte edificata. L'inserimento dell'area oggetto del presente contendere
in zona edificabile favorirebbe l'ottenimento di un assetto armonico del settore
ed eviterebbe al contempo la creazione di superfici vuote al suo interno.
E. La
divisione della pianificazione territoriale postula la reiezione dei ricorsi,
mentre il municipio - appellandosi all'autonomia comunale - ne chiede l'accoglimento.
F. Il 6 aprile
2005 si sono tenuti l'udienza ed il sopralluogo in contraddittorio; durante quest'ultimo
sono state scattate alcune fotografie acquisite in seguito agli atti. Le parti
si sono riconfermate nelle rispettive allegazioni e domande.
Considerato, in
diritto
1.1.1. La competenza del tribunale è data e la legittimazione dei ricorrenti
certa (art. 38 cpv. 1 e 4 lett. c LALPT). Il ricorso di RI 1 nonché quello di E__________
G__________ e S__________ F__________ sono tempestivi. Per quanto attiene la
tempestività del ricorso presentato da H__________ B__________, A__________ B__________,
E__________ B__________ B__________ e M__________ F__________, il tribunale considera
quanto segue.
1.2. Le modifiche decretate dal Consiglio di
Stato con l'approvazione del piano regolatore di __________ sono state pubblicate
presso l'ufficio tecnico comunale dal 29 aprile al 28 maggio 2004 (cfr. FU __________).
L'avviso di pubblicazione, redatto dal municipio, riportava l'indicazione che eventuali
ricorsi avrebbero dovuto essere presentati nel termine di pubblicazione. La
busta contenente il ricorso degli insorgenti riporta il timbro del 29 maggio
2004; il medesimo sembrerebbe pertanto tardivo. A tergo della busta figura anche
la seguente indicazione dattiloscritta e sottoscritta dall'avv. __________,
patrocinatore dei ricorrenti: “Fuori orario chiuso! Imbucato c/o Posta Locarno
(caselle) 28.5.2004, 21:15”.
Giusta l'art. 38 cpv. 1 LALPT il termine di
ricorso contro le decisioni del Consiglio di Stato in materia di piano
regolatore è di 30 giorni. Poiché l'art. 10 cpv. 1 PAmm trova applicazione
anche nel caso di pubblicazione delle decisioni (RDAT I-1995 n. 1 consid. 2), il
giorno della pubblicazione non deve essere computato nel calcolo dei termini di
ricorso. Se dunque la risoluzione qui avversata è stata pubblicata all'albo
comunale il 29 aprile 2004, il termine di ricorso, di 30 giorni, è venuto a scadenza
il giorno 29 maggio 2004, e non il giorno precedente, come erroneamente
indicato nella pubblicazione stessa. In effetti, il giorno 29 aprile 2004 non poteva
essere computato ai fini del calcolo del termine di ricorso, trattandosi per l'appunto
del giorno in cui detto termine cominciava a decorrere (art. 10 cpv. 1 PAmm).
Dato quanto sopra, la questione a sapere se
un'iscrizione fatta dal patrocinatore dei ricorrenti sulla busta di intimazione
possa essere ritenuta sufficiente per provare la tempestività del ricorso può
pertanto essere lasciata indecisa, il ricorso essendo stato comunque sia consegnato
alla posta in tempo utile.
Tutte e tre le impugnative sono dunque ricevibili.
2. In campo pianificatorio
il comune ticinese fruisce di autonomia. Questa non è, però, assoluta. Secondo
l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve garantire il riesame
completo del piano regolatore da parte di almeno un'istanza di ricorso. Nel
Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio di Stato (art. 37 cpv. 1 LALPT),
che decide i ricorsi - e approva il piano - con pieno potere cognitivo: questo
significa controllo non solo della legittimità ma anche dell'opportunità delle
scelte pianificatorie comunali. Le autorità incaricate di compiti pianificatori
badano tuttavia di lasciare alle autorità loro subordinate il margine d'apprezzamento
necessario per adempiere i loro compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di
Stato non può dunque semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello
del comune, ma deve rispettare il diritto di questo di scegliere tra più
soluzioni adeguate quella ritenuta più appropriata, ragionevole od opportuna.
Esso non può però limitarsi ad intervenire nei soli casi in cui la soluzione
comunale non poggi su alcun criterio oggettivo e sia manifestamente insostenibile.
Deve al contrario rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono
i principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno
loro sufficiente attuazione, rispettivamente che non tengono adeguatamente conto
della pianificazione di livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano
direttore (cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà
segnatamente che sia stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale
degli interessi richiesta dall'art. 3 OPT (RDAT II-2001 n. 78 consid. 6b;
II-1999 n. 27 consid. 3).
Il potere
cognitivo del Tribunale della pianificazione del territorio è invece
circoscritto alla violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT II-2001 n.
78 consid. 6c; II-1999 n. 27 consid. 3; II-1997 n. 23); fanno eccezione - per
poter ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui è impugnata una
modifica del piano regolatore disposta d'ufficio dal Consiglio di Stato.
3.
I piani regolatori hanno lo scopo di garantire
un'appropriata e parsimoniosa utilizzazione del suolo e un ordinato
insediamento del territorio (cfr. art. 75 cpv. 1 Cost.). Essi devono
delimitare, in primo luogo, le zone edificabili, agricole e protette (art. 14
cpv. 2 LPT). Le zone edificabili comprendono, secondo l'art. 15 LPT, i terreni
idonei all'edificazione che sono già stati edificati in larga misura (lett. a)
e quelli prevedibilmente necessari ed urbanizzati entro 15 anni (lett. b). Di
massima un terreno che adempie queste esigenze va attributo alla zona
edificabile a meno che, dopo una ponderazione e globale degli interessi che la
legislazione sulla pianificazione del territorio tende a salvaguardare (cfr. in
particolare art. 1 e 3 LPT), debba venir incluso, parzialmente o totalmente,
nel territorio fuori della zona edificabile (RDAT I-2001 n. 49 consid. 3a). I
criteri posti dall'art. 15 LPT per l'assegnazione di un terreno alla zona
edificabile non hanno pertanto un valore assoluto, ma una portata relativa.
Essi rappresentano piuttosto dei principi generali della pianificazione del
territorio, dei punti di riferimento, che - ancorché soddisfatti - non
conducono necessariamente all'attribuzione del terreno interessato alla zona
Considerandi
fabbricabile (cfr. la giurisprudenza appena citata; inoltre Flückiger,
Commentario LPT, ad art. 15 n. da 25 a 29; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement
du territoire, construction, expropriation, Berna 2001, n. 314).
4.
4.1
Il Consiglio di Stato ha negato l'estensione
della zona edificabile residenziale posta a monte della strada che conduce in __________,
in località __________, ed ha, sostanzialmente, riconfermato il limite fissato
dal piano regolatore previgente, che prevedeva una fascia edificabile di
profondità variante tra i 20 ed 26 m. A seguito di questo ridimensionamento una
porzione dei terreni dei qui ricorrenti è stata esclusa dalla zona residenziale
estensiva (Re) ed attribuita alla zona agricola.
4.2
Le
particelle dei ricorrenti sono ubicate in un comparto largamente edificato, caratterizzato
dalla presenza di ville e case monofamiliari, che si è sviluppato nella località
di __________, ai margini della strada cantonale che collega il centro di __________
alla __________. Di forma allungata, il comparto rimane circoscritto sia verso
monte che verso valle dalla zona boschiva, che ricopre gran parte del territorio
comunale. Incuneata tra questa zona e la sottostante area edificata, in corrispondenza
della parte superiore del mapp. 759 e dell'adiacente mapp. 228, si trova
inoltre una zona agricola, di dimensioni contenute, che si sviluppa verso oriente.
Verso est, il comprensorio in esame confina con la zona residenziale estensiva (Re)
della località __________ mentre, verso ovest, esso lambisce la zona
residenziale semi estensiva (Rse) di __________.
I terreni degli
insorgenti sono collocati all'interno di questo comparto, nell'area edificata
che si sviluppa sul pendìo che sovrasta la strada cantonale. Percorrendo la
stessa in direzione della __________ si incontrano - sul fronte a monte - in
ordine: il mapp. 658 già ampiamente edificato, un'imponente villa collocata sul
mapp. 693, il piazzale adibito a posteggio del mapp. 224, da cui partono le
scale che permettono di salire sino all'abitazione, il mapp. 729 su cui insiste
una villa in sasso di forma circolare, un lembo di terreno inedificato
costituente un prolungamento del mapp. 227 che scende sino alla strada, ed
infine il mapp. 759, su cui è collocata la villa delle signore G__________ e F__________.
Mentre il mapp. 759 è posto per (quasi) tutta la sua estensione a diretto
contatto con il margine della strada, la parte preponderante dei mapp. 224 e
227.
è ubicata a monte della prima fascia edificata di case che costeggia la
rete viaria; in concreto questi due fondi si estendono (prevalentemente) verso l'area
montana posta alle spalle del mapp. 693, rispettivamente, del mapp. 729; ciò
nondimeno i fondi dei ricorrenti dispongono (già) di un accesso diretto alla sottostante
strada, rispettivamente, per quanto attiene al mapp. 227, della possibilità di
creare un simile accesso senza particolari difficoltà, ritenuta la minor pendenza
del terreno in prossimità della strada pubblica.
4.3
Come ha
potuto essere appurato in sede di sopralluogo, la superficie di terreno che
rimane racchiusa tra la strada cantonale ed il soprastante bosco, in corrispondenza
del comparto __________, presenta caratteristiche morfologiche omogenee tanto
da poter essere considerata un tutt'uno. L'analisi del territorio non permette
di rilevare alcun elemento fisico a sostegno di una cesura tra la fascia posta
a diretto contatto con la strada - come detto già ritenuta edificabile secondo
il piano regolatore previgente - e l'area retrostante. Anzi, questo tribunale
ha potuto constare come la conformazione del suolo in loco sia analoga a quella
dell'area edificabile sviluppatasi sull'altro fronte della strada, sul declivio
che degrada verso __________. La struttura morfologica e geologica del comparto
oggetto del presente procedimento non presenta certo carattere eccezionale rispetto
a molte altre zone edificabili del comune. In effetti, proprio la particolare
collocazione di __________, ubicato sulle pendici della montagna che sale sino
alla cima della Trosa, fa sì che il territorio comunale sia caratterizzato da
una forte pendenza e dalla presenza di suolo roccioso.
4.4
Gli sforzi
effettuati in sede di revisione del piano regolatore
dalle autorità
comunali, allo scopo di armonizzare i confini delle varie zone di utilizzazione
con i limiti naturali dei comparti e di conferire al contempo maggior organicità
alla trama del tessuto edilizio meritano apprezzamento. Nel caso di specie, questa
volontà ha portato allo spostamento del limite settentrionale della fascia
edificabile verso monte ed alla fissazione dello stesso in corrispondenza del
margine del bosco (mapp. 224 e 227), punto in cui il terreno sale verso
montagna e diventa più impervio. Questo limite è stato poi esteso verso est, sul
mapp. 759, dove segue la parete rocciosa che funge da cesura con la soprastante
zona agricola. La superficie, di modesta entità, che l'autorità comunale ha voluto
includere nella zona fabbricabile, posta subito a monte della prima fascia
edificabile, costituisce il naturale completamento di un'area già largamente
edificata. Da un punto di vista puramente pianificatorio, l'inserimento di quest'area
in zona residenziale estensiva costituisce l'ultimo tassello dell'edificazione
sviluppatasi a monte della strada __________. Parallelamente, questa
attribuzione permette di consolidare una situazione già esistente. E' infatti d'uopo
ricordare che l'area in oggetto risulta già parzialmente costruita (mapp. 224).
Inserendo la fascia in parola in zona edificabile vengono infine poste le premesse
affinché si giunga, come auspicato dalle autorità comunali, ad una migliore
definizione della trama del tessuto edilizio; attualmente il fronte edificato
presenta un vuoto proprio in corrispondenza del mapp. 227, che è senz'altro
legittimo colmare.
4.5
A sostegno
della decisione di non approvare una seconda fascia edificabile in
corrispondenza della parte alta dei mapp. 224, 227 e 759, il Consiglio di Stato
ha invocato motivi legati alla difficoltà di accesso al comparto. Difficoltà
che lo stesso ha però omesso di meglio specificare e che neppure sono state rilevate
in sede di sopralluogo. Il comparto in oggetto è caratterizzato invero da una
pendenza piuttosto marcata e dalla presenza, talora, di parete rocciosa; esso
non si differenzia però in modo rilevante da varie altre zone edificabili
sparse sul suolo comunale, che mostrano la medesima struttura morfologica e
geologica. Il Governo ha altresì omesso di considerare che due dei tre terreni
interessati dalla misura pianificatoria in esame (mapp. 224 e 759) dispongono
già di un accesso alla strada e di un adeguato numero di posteggi; per quanto
attiene il map. 227 – al momento ancora inedificato – la realizzazione di un'urbanizzazione
confacente non solleva a prima vista problemi particolari. Una lingua del
fondo, caratterizzata peraltro da una pendenza più lieve, si estende infatti
sino al margine della strada. In loco potranno pertanto essere costruiti dei
posteggi, siano essi esterni o interni. Le preoccupazioni sollevate dal
Consiglio di Stato si rivelano di conseguenza completamente infondate. In occasione
del sopralluogo questo tribunale non ha neppure riscontrato interessi paesaggistici
o d'altra indole tali da giustificare l'esclusione del comparto dalla zona
edificabile e l'attribuzione dello stesso alla zona agricola. Dato quanto sopra,
la decisione del Governo non appare suffragata da motivi pertinenti.
Rifiutandosi di
approvare l'inserimento in zona edificabile della parte alta dei mapp. 224, 227
e 759, il Consiglio di Stato ha pertanto indebitamente sostituito il suo potere
d'apprezzamento a quello, correttamente esercitato, del comune, ledendo di conseguenza,
l'autonomia decisionale di cui l'autorità comunale fruiva a questo scopo nell'applicazione
della legislazione federale sulla pianificazione del territorio.
5.
In conclusione i ricorsi di RI 1, di E__________ G__________ e S__________ F__________ e di H__________
B__________, A__________ B__________, E__________ B__________ B__________ e M__________
F__________ devono essere accolti.
6.
Visto l'esito del procedimento non si prelevano
tasse e spese di giustizia (art 28 PAmm), mentre lo Stato, soccombente in questo
procedimento, è tenuto al pagamento di un'indennità a titolo di ripetibili ai
ricorrenti H__________ B__________, A__________ B__________, E__________ B__________
B__________ e M__________ F__________, ed inoltre al comune di __________, patrocinati
da un legale (art. 31 PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli articoli di legge applicabili alla
fattispecie;
dichiara
e pronuncia:
1. I ricorsi
sono accolti.
§ Di conseguenza:
1.1. La
decisione del 9 marzo 2004 (n. 945) con cui il Consiglio di Stato ha approvato
la revisione del piano regolatore di __________ è annullata nella misura in cui
non approva l'estensione della zona residenziale estensiva (Re) in corrispondenza
dei mapp. 224, 227 e 759;
1.2. I
mapp. 224, 227 e 759 vengono inseriti in zona residenziale estensiva (Re)
conformemente alla deliberazione adotatta dal consiglio comunale in data 11 dicembre
2001.
2. Non si
prelevano tasse e spese di giustizia. Lo Stato del Cantone Ticino è condannato
a versare a H__________ B__________, A__________ B__________,
E__________ B__________ B__________ e M__________ F__________ complessivi fr. 1'500.- (millecinquecento) a titolo di ripetibili.
Per lo stesso titolo lo Stato è tenuto a versare fr. 750.- (settecentocinquanta)
al comune di __________.
3. Intimazione
a:
terzi implicati
PI 1
patr. da: PR 1
CO 1
rappr. da: RA 1
Per il Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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