90.2004.45
Ricorso contro la proroga di una zona di pianificazione
4 maggio 2005Italiano4 min
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Numero d'incarto:
Fatti
90.2004.45
Data decisione, Autorità:
04.05.2005, TPT
Titolo:
Ricorso contro la proroga di una zona di pianificazione
ZONA DI PIANIFICAZIONE COMUNALE O ZP COMUNALE
art. 58 cpv. 1 LALPT
art. 27 cpv. 1 LPT
Incarto n.
90.2004.45
Lugano
4 aprile 2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale della pianificazione del
territorio
composto dei giudici:
Raffaello Balerna, presidente,
Lorenzo Anastasi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 26 giugno 2004 di
RA 3
contro
la decisione di proroga di due anni della zona di
pianificazione concernente il nucleo tradizionale di __________ e la relativa
fascia di margine, pubblicata a partire dal 1. giugno 2004;
viste le osservazioni:
-
27 luglio 2004 della
divisione della pianificazione territoriale del dipartimento del territorio;
-
24 agosto 2004 del PI 1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che, il
1. ottobre 2001, il municipio di __________ ha pubblicato una zona di pianificazione,
della durata di tre anni, concernente il nucleo tradizionale del comune e la
relativa fascia di margine, allo scopo di adottare un piano particolareggiato;
che, con
il consenso del Consiglio di Stato (ris. n. 2058 del 18 maggio 2004), il 1. giugno
2004 il municipio di __________ ha pubblicato una proroga di due anni della
menzionata zona;
che, con
ricorso 26 giugno 2004, RA 3, dichiarando di agire quale rappresentante della
Considerandi
comunione ereditaria composta, oltre che dalla stessa, da __________, proprietaria
del mapp. 214 di __________, interessato dalla menzionata zona di pianificazione,
è insorta innanzi a questo tribunale avverso la suddetta decisione, chiedendo
che questa particella fosse inserita nella zona del nucleo tradizionale;
che la
divisione della pianificazione urbanistica e il municipio di __________ hanno
postulato la reiezione del ricorso;
considerato, in
diritto
che la
competenza del tribunale è data ed il ricorso tempestivo (art. 64 cpv. 1
LALPT);
che la
ricorrente dichiara di agire anche in nome dei coeredi interessati alla proprietà
al mapp. 214: in difetto della prova di una loro rappresentanza la legittimazione
dev'esser riconosciuta alla sola insorgente (art. 64 cpv. 2 LALPT);
che, se i
piani di utilizzazione mancano o devono essere modificati, l'autorità competente
può stabilire zone di pianificazione per comprensori esattamente delimitati
(art. 27 cpv. 1 LPT; art. 58 LALPT);
che, all'interno
delle zone di pianificazione, nulla può essere intrapreso che possa rendere più
ardua la pianificazione dell'utilizzazione (art. 27 cpv. 1 LPT; art. 63 cpv. 2
LALPT);
che, in
sintesi, la zona di pianificazione è un provvedimento conservativo (RDAT 1990
n. 79 consid. 2b), volto a evitare che la pianificazione in atto o in procinto
di essere intrapresa venga ostacolata da un uso del territorio contrastante col
suo indirizzo; la giurisprudenza del Tribunale federale ha ravvisato tra gli
scopi precipui dell'istituto quello di impedire che modifiche del territorio
durante la pianificazione restringano eccessivamente la libertà di scelta dei
pianificatori (DTF 113 Ia 357 consid. 2a, bb);
che, pertanto,
la zona di pianificazione non è volta a determinare l'assegnazione di un
determinato fondo ad una precisa zona di utilizzazione: questo può avvenire
solo attraverso un piano di utilizzazione (art. 14 LPT), ossia - nel nostro
Cantone ed a livello comunale - attraverso un piano regolatore (art. 24 segg.
LALPT) o un piano particolareggiato (art. 54 seg. LALPT);
che, di
conseguenza, la domanda della ricorrente di attribuire il mapp. 214 alla zona
del nucleo non è proponibile attraverso l'impugnazione della proroga della zona
di pianificazione interessante il nucleo medesimo;
che, se
del caso, questa domanda potrà essere presentata al momento della pubblicazione
dell'adozione del piano particolareggiato in itinere, qualora l'azzonamento del
mapp. 214 non dovesse soddisfare le aspettative della ricorrente;
che, sia
soggiunto per completezza, la domanda dovrebbe comunque sia essere respinta
anche nell'ipotesi in cui essa dovesse essere interpretata come una vera e
propria contestazione della proroga della zona di pianificazione: in effetti,
come ha considerato il Consiglio di Stato nella risoluzione di autorizzazione
della proroga (ris. n. 2058 del 18 maggio 2004), quest'ultima appare
giustificata dalla necessità di perfezionare gli studi e gli atti
pianificatorie relativi al comparto in parola;
che, di
conseguenza, il ricorso dev'essere respinto;
che la tassa
di giudizio dev'essere posta a carico della ricorrente (art. 28 PAmm);
Dispositivo
per questi motivi,
visti gli articoli di legge applicabili alla
fattispecie,
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa di
giustizia, di fr. 500.- (cinquecento), è posta a carico della ricorrente.
3. Intimazione
a:
terzi implicati
PI 1
rappr. da: RA 1
CO 1
rappr. da: RA 2
Per il Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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