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Decisione

90.2004.45

Ricorso contro la proroga di una zona di pianificazione

4 maggio 2005Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

90.2004.45

Data decisione, Autorità:

04.05.2005, TPT

Titolo:

Ricorso contro la proroga di una zona di pianificazione

ZONA DI PIANIFICAZIONE COMUNALE O ZP COMUNALE

art. 58 cpv. 1 LALPT

art. 27 cpv. 1 LPT

Incarto n.

90.2004.45

Lugano

4 aprile 2005

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

Il Tribunale della pianificazione del

territorio

composto dei giudici:

Raffaello Balerna, presidente,

Lorenzo Anastasi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 26 giugno 2004 di

RA 3

contro

la decisione di proroga di due anni della zona di

pianificazione concernente il nucleo tradizionale di __________ e la relativa

fascia di margine, pubblicata a partire dal 1. giugno 2004;

viste le osservazioni:

-

27 luglio 2004 della

divisione della pianificazione territoriale del dipartimento del territorio;

-

24 agosto 2004 del PI 1;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in

fatto

che, il

1. ottobre 2001, il municipio di __________ ha pubblicato una zona di pianificazione,

della durata di tre anni, concernente il nucleo tradizionale del comune e la

relativa fascia di margine, allo scopo di adottare un piano particolareggiato;

che, con

il consenso del Consiglio di Stato (ris. n. 2058 del 18 maggio 2004), il 1. giugno

2004 il municipio di __________ ha pubblicato una proroga di due anni della

menzionata zona;

che, con

ricorso 26 giugno 2004, RA 3, dichiarando di agire quale rappresentante della

Considerandi

comunione ereditaria composta, oltre che dalla stessa, da __________, proprietaria

del mapp. 214 di __________, interessato dalla menzionata zona di pianificazione,

è insorta innanzi a questo tribunale avverso la suddetta decisione, chiedendo

che questa particella fosse inserita nella zona del nucleo tradizionale;

che la

divisione della pianificazione urbanistica e il municipio di __________ hanno

postulato la reiezione del ricorso;

considerato, in

diritto

che la

competenza del tribunale è data ed il ricorso tempestivo (art. 64 cpv. 1

LALPT);

che la

ricorrente dichiara di agire anche in nome dei coeredi interessati alla proprietà

al mapp. 214: in difetto della prova di una loro rappresentanza la legittimazione

dev'esser riconosciuta alla sola insorgente (art. 64 cpv. 2 LALPT);

che, se i

piani di utilizzazione mancano o devono essere modificati, l'autorità competente

può stabilire zone di pianificazione per comprensori esattamente delimitati

(art. 27 cpv. 1 LPT; art. 58 LALPT);

che, all'interno

delle zone di pianificazione, nulla può essere intrapreso che possa rendere più

ardua la pianificazione dell'utilizzazione (art. 27 cpv. 1 LPT; art. 63 cpv. 2

LALPT);

che, in

sintesi, la zona di pianificazione è un provvedimento conservativo (RDAT 1990

n. 79 consid. 2b), volto a evitare che la pianificazione in atto o in procinto

di essere intrapresa venga ostacolata da un uso del territorio contrastante col

suo indirizzo; la giurisprudenza del Tribunale federale ha ravvisato tra gli

scopi precipui dell'istituto quello di impedire che modifiche del territorio

durante la pianificazione restringano eccessivamente la libertà di scelta dei

pianificatori (DTF 113 Ia 357 consid. 2a, bb);

che, pertanto,

la zona di pianificazione non è volta a determinare l'assegnazione di un

determinato fondo ad una precisa zona di utilizzazione: questo può avvenire

solo attraverso un piano di utilizzazione (art. 14 LPT), ossia - nel nostro

Cantone ed a livello comunale - attraverso un piano regolatore (art. 24 segg.

LALPT) o un piano particolareggiato (art. 54 seg. LALPT);

che, di

conseguenza, la domanda della ricorrente di attribuire il mapp. 214 alla zona

del nucleo non è proponibile attraverso l'impugnazione della proroga della zona

di pianificazione interessante il nucleo medesimo;

che, se

del caso, questa domanda potrà essere presentata al momento della pubblicazione

dell'adozione del piano particolareggiato in itinere, qualora l'azzonamento del

mapp. 214 non dovesse soddisfare le aspettative della ricorrente;

che, sia

soggiunto per completezza, la domanda dovrebbe comunque sia essere respinta

anche nell'ipotesi in cui essa dovesse essere interpretata come una vera e

propria contestazione della proroga della zona di pianificazione: in effetti,

come ha considerato il Consiglio di Stato nella risoluzione di autorizzazione

della proroga (ris. n. 2058 del 18 maggio 2004), quest'ultima appare

giustificata dalla necessità di perfezionare gli studi e gli atti

pianificatorie relativi al comparto in parola;

che, di

conseguenza, il ricorso dev'essere respinto;

che la tassa

di giudizio dev'essere posta a carico della ricorrente (art. 28 PAmm);

Dispositivo

per questi motivi,

visti gli articoli di legge applicabili alla

fattispecie,

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia, di fr. 500.- (cinquecento), è posta a carico della ricorrente.

3. Intimazione

a:

terzi implicati

PI 1

rappr. da: RA 1

CO 1

rappr. da: RA 2

Per il Tribunale della pianificazione del territorio

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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