90.2004.51
Interesse pubblico all'istituzione di un piano particolareggiato in un comparto, comunque edificabile, caratterizzato da elevati contenuti paesaggstici e naturalistici
17 gennaio 2006Italiano19 min
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Numero d'incarto:
90.2004.51
Data decisione, Autorità:
17.01.2006, TPT
Titolo:
Interesse pubblico all'istituzione di un piano particolareggiato in un comparto, comunque edificabile, caratterizzato da elevati contenuti paesaggstici e naturalistici
BENE PAESAGGISTICO
INDICE DI EDIFICAZIONE
NORME DI ATTUAZIONE
PIANO PARTICOLAREGGIATO
ZONA RESIDENZIALE
art. 54 LALPT
Incarto n.
90.2004.50
90.2004.51
Lugano
17 gennaio
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale della pianificazione del territorio
composto dei giudici:
Raffaello Balerna, presidente,
Lorenzo
Anastasi, Matteo Cassina
segretario:
Stefano Furger, vicecancelliere
statuendo sui ricorsi 10 settembre 2004 di
1. RI 1
2. RI 2
tutti patr. da: PR 1
3.
patr. da: PR 1 __________
contro
la risoluzione del 6 luglio 2004 (n. 3048), con cui
il Consiglio di Stato ha approvato il piano regolatore del comune PI 1;
viste le risposte:
- 16 novembre 2004 della
divisione della pianificazione territoriale del dipartimento del territorio;
- 22 novembre 2004 del
municipio di RA 2;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. Nella seduta dell’11 dicembre 2000 il consiglio comunale di __________
ha adottato la revisione generale del piano regolatore. In quella sede, i mapp.
508, 512 e 513 di proprietà, nell’ordine, di __________, di RI 1 e di RI 2,
sono stati inclusi insieme ad altri cinque fondi nel perimetro riservato all’allestimento
del piano particolareggiato PP3, denominato comparto __________ dal nome
dell’omonima località, retto dall’art. 32 cifra 3 NAPR, che disponeva:
3. “PP3: Comparto __________
3.1 Il piano
particolareggiato deve mirare a salvaguardare il più possibile il valore
paesaggistico del comparto nel suo complesso, ammettendo un’edificazione
concentrata, in alternativa alla possibilità d’edificazione diffusa concessa
dal vecchio PR.
3.2 Questo comprensorio è
suddiviso in due parti distinguibili sul piano delle zone fra
- settore A: parte adiacente alla strada cantonale
- settore B: piana e collina di __________
Tramite linee di arretramento sono
delimitate delle aree indicative entro le quali il Piano particolareggiato
dovrà specificare le volumetrie edificabili in modo da assicurare ai
proprietari dei fondi coinvolti un potenziale edificatorio commisurato alla
dimensione dei loro fondi, ritenuto un indice di sfruttamento massimo I.s. =
0.3 sul complesso dei fondi. Il PP preciserà fra altro
- le necessarie misure di rifusione
particellare e
- le infrastrutture di uso comune.
3.3 Valgono le seguenti prescrizioni particolari:
...omissis...
Settore B:
- sono ammessi esclusivamente contenuti
residenziali;
- va adottata una tipologia
con edifici non oltre i 2 piani; le coperture devono presentare tipologia
unitaria;
- i posteggi, in forma aperta
o coperta, devono essere concentrati nei pressi della strada di servizio
comunale.
3.4 ...omissis...”
Questi
fondi, contigui, completamente inedificati, salvo per la presenza di un modesto
fabbricato sul mapp. 512, presentano una superficie prativa in parte pianeggiante
e in parte terrazzata a vigneto di complessivi 6’153 mq (mapp. 508: 2'720 mq,
mapp. 512: 1'724, mapp. 513: 1'709 mq).
B. I proprietari sono insorti, con ricorsi separati, contro quella deliberazione
dinanzi al Consiglio di Stato, chiedendone l’annullamento e l’estromissione dei
loro fondi dal perimetro del piano particolareggiato, rispettivamente la loro
attribuzione alla zona residenziale estensiva. In via subordinata, RI 1 e RI 2
hanno chiesto l’assegnazione alla zona residenziale, per lo meno della parte
dei loro fondi non pianeggiante, così come era stato a suo tempo ordinato dal
Gran Consiglio con risoluzione 14 dicembre 1992. A tale proposito, detti
insorgenti hanno ricordato che nell’ambito della procedura riguardante
l’adozione del piano particolareggiato del nucleo tradizionale e della zona San
__________ -__________, il Consiglio di Stato aveva approvato con risoluzione
24 gennaio 1989 l’inclusione integrale dei mapp. 527 e 528 (attuali 512 e 513)
in zona agricola e di protezione del paesaggio e dei monumenti. Accogliendo
parzialmente i ricorsi dei proprietari, il Gran Consiglio aveva però ordinato
al municipio di elaborare una variante di piano regolatore che includesse in
zona edificabile la superficie non pianeggiante di quei terreni. Ordine rimasto
inevaso fino all’avversata revisione generale del piano di cui ci si occupa
che, pur prevedendo l’attribuzione di quei fondi in principio alla zona
edificabile, comunque lo disattendeva, a detta dei ricorrenti, nella misura in
cui non li includeva nella zona residenziale estensiva, ma li inseriva nel
perimetro del PP3, settore B, con tutta la serie di limitazioni edificatorie
che ciò avrebbe comportato. Vincoli che, in quanto tali, violavano il principio
della proporzionalità, in quanto atti a condizionare pesantemente la libertà
progettuale, ledendo quindi la garanzia della proprietà, come ad esempio la
definizione di linee di arretramento entro cui inserire le costruzioni,
l’imposizione di un indice di sfruttamento massimo dello 0.3 relativo
all’insieme dei fondi e la prescrizione di tipologie edificatorie predefinite. Tali
disposizioni, che in pratica avrebbero dato luogo ad abitazioni contigue in serie,
deturpanti il paesaggio, erano dunque in contrasto con gli obiettivi del piano
regolatore stesso, tesi a promuovere un miglioramento dei comparti abitati
mediante la qualità degli edifici, piuttosto che la quantità edificatoria. L’istituzione
per quel comparto del piano particolareggiato risultava dunque priva di
interesse pubblico, oltre che a favorire, attraverso una regolamentazione così
restrittiva, l’immobilismo e pertanto la tesaurizzazione dei terreni. L’attribuzione
dei loro fondi alla zona residenziale estensiva sarebbe stata, per contro, più
corretta per favorire l’insediamento di edifici di standard superiore, considerate
le notevoli peculiarità insite nel comparto all’esame. Di conseguenza, ritenuto
che i loro terreni avevano le medesime caratteristiche ed erano nella medesima
situazione di quelli posti più a monte, esclusi dal perimetro del PP3 e
attribuiti alla zona residenziale, essi hanno inoltre lamentato una violazione
della parità di trattamento. Infine, i ricorrenti hanno rimproverato pure al
comune la violazione del principio della buona fede, giacché i proprietari,
sulla base delle aspettative generate dalla decisione granconsigliare, avevano
nel frattempo provveduto a garantire accessi veicolari ai loro terreni, tramite
l’istituzione di apposite servitù di passo, che avevano comportato una notevole
spesa. Investimenti, questi, divenuti del tutto superflui, giacché
l’istituzione del PP3, comportava pure una previsione di riordino fondiario.
C. Con risoluzione 6 luglio 2004 (n. 3048) il Consiglio di Stato ha
approvato il piano regolatore e ha contestualmente respinto entrambi i ricorsi
dei proprietari. Il Governo ha ritenuto che la pianificazione all’esame era
corretta e congruente sia con gli obiettivi del piano regolatore, sia con
quanto disposto a suo tempo dal Gran Consiglio. In particolare, esso ha
condiviso la scelta comunale di istituire un piano particolareggiato per il
comparto all’esame: questo strumento pianificatorio era particolarmente adatto
per coniugare l’edificabilità del comparto con le elevate caratteristiche
paesaggistiche e naturalistiche che lo caratterizzavano. L’interesse pubblico
della misura risiedeva dunque nella salvaguardia di questi delicati equilibri, mantenendo
nel contempo adeguate possibilità edificatorie. In tal senso risultavano corretti
sia la definizione di un perimetro e di un’area che, includendo una fascia di
terreni completamente privi da preesistenze insediative, ben si prestavano al
conseguimento degli obiettivi di tutela auspicati, sia gli orientamenti a cui
il futuro piano particolareggiato si sarebbe dovuto attenere in materia
edificatoria, quali l’unitarietà delle tipologie, la concentrazione delle
edificazioni in aree specifiche e un indice di sfruttamento (dello 0.3) che, sebbene
leggermente inferiore a quello della zona residenziale estensiva (dello 0.4), doveva
tuttavia essere calcolato sul complesso dei fondi. Inoltre, dal profilo della
proporzionalità, il piano particolareggiato avrebbe poi dovuto specificare le
volumetrie edificabili in modo da assicurare ai proprietari dei terreni
coinvolti un potenziale edificatorio commisurato alla dimensione dei loro
fondi. Ciò rilevato, il Governo non ha tuttavia approvato le linee di arretramento
entro le quali il piano particolareggiato avrebbe dovuto stabilire le
volumetrie edificabili, l’area di posteggio indicativa e l’area di protezione
del paesaggio contenuti negli elaborati grafici, giacché questi vincoli,
unitamente alla determinazione della sostanza edificatoria, dovevano essere
approfonditi e determinati dal piano particolareggiato stesso e non già anticipati
a livello di piano regolatore, che ne doveva riservare soltanto l’istituzione e
stabilire alcuni principi (cfr. risoluzione impugnata pagg. 21, 54, 73).
D. Con ricorsi
10 settembre 2004 insorgono RI 1 e RI 2, congiuntamente, e __________ __________
-__________, separatamente, avverso la menzionata risoluzione governativa
innanzi a questo tribunale, riproponendo in sostanza le medesime richieste e
allegazioni di prima istanza.
E. Il
municipio e la divisione della pianificazione territoriale postulano la reiezione
integrale delle impugnative con motivazioni, di cui si dirà, se del caso, nei
considerandi di diritto.
F. In data 19
aprile 2005 si sono tenuti l’udienza e il sopralluogo in contraddittorio, durante
il quale sono state scattate alcune fotografie, in seguito acquisite agli atti.
Le parti hanno quindi confermato le rispettive allegazioni e domande e il
tribunale ha dichiarato chiusa l’istruttoria.
Considerato, in
diritto
1. La competenza
del tribunale è data, i ricorsi sono tempestivi (art. 38 cpv. 1 LALPT) e la
legittimazione dei ricorrenti certa (art. 38 cpv. 4 lett. b LALPT). I ricorsi
sono dunque ricevibili in ordine. Le impugnative, essendo caratterizzate da
identiche rivendicazioni ed avendo per oggetto la medesima situazione
pianificatoria e territoriale, vengono trattate congiuntamente in un’unica
decisione (art. 51 PAmm).
Considerandi
2.
In campo
pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia. Questa non è, però,
assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve
garantire il riesame completo del piano regolatore da parte di almeno un'istanza
di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio di Stato (art. 37
cpv. 1 LALPT), che decide i ricorsi - e approva il piano - con pieno potere
cognitivo: questo significa controllo non solo della legittimità ma anche dell'opportunità
delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità incaricate di compiti
pianificatori badano tuttavia di lasciare alle autorità loro subordinate il
margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti (art. 2 cpv. 3
LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque semplicemente sostituire il proprio
apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il diritto di questo di
scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più appropriata, ragionevole
od opportuna. Esso non può però limitarsi ad intervenire nei soli casi in cui
la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo e sia
manifestamente insostenibile. Deve al contrario rifiutare l'approvazione di
quelle soluzioni che disattendono i principi e gli scopi pianificatori
fondamentali del diritto federale o non danno loro sufficiente attuazione,
rispettivamente che non tengono adeguatamente conto della pianificazione di
livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano direttore (cfr. anche l'art.
26.
cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà segnatamente che sia stata effettuata
in modo corretto la ponderazione globale degli interessi richiesta dall'art. 3
OPT (RDAT II-2001 n. 78 consid. 6b; II-1999 n. 27 consid. 3).
Il potere
cognitivo del Tribunale della pianificazione del territorio è invece
circoscritto alla violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT cit.,
ibidem; inoltre II-1997 n. 23); fanno eccezione - per poter ossequiare l'art.
33.
cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui è impugnata una modifica del piano
regolatore disposta d'ufficio dal Consiglio di Stato.
3.
Giusta l'art. 75 Cost. i Cantoni devono allestire dei piani d'azzonamento
per assicurare un'appropriata e parsimoniosa utilizzazione del suolo e un
ordinato insediamento del territorio. A livello legislativo l'obbligo di
pianificare è codificato all'art. 2 LPT. Secondo quest'ultima legge la
pianificazione deve avere luogo in diverse tappe: pianificazione direttrice,
pianificazione dell'utilizzazione e procedura del permesso di costruzione. Esse
stanno in reciproco rapporto e formano un tutto coerente, di cui ogni parte
adempie una specifica funzione. Il piano di utilizzazione - in Ticino detto
piano regolatore - viene adottato, secondo le indicazioni del piano direttore
(art. 6 e segg., 26 cpv. 2 LPT), sulla scorta di un'ampia coordinazione e
valutazione (art. 1 cpv. 1 2.a frase, 2 cpv. 1 LPT) e nell'ambito di una
procedura ove sono garantite protezione giuridica (art. 33 e segg. LPT) e
partecipazione democratica (art. 4 LPT). Il piano regolatore disciplina l'uso ammissibile
del suolo (art. 14 e segg. LPT) e attua il contenuto del piano direttore,
rendendolo vincolante verso i privati (art. 21 cpv. 1 LPT). Il piano regolatore
si compone di un rapporto di pianificazione, di rappresentazioni grafiche, di
norme di attuazione e di un programma di realizzazione (art. 26 LALPT). Il
piano particolareggiato (art. 28 cpv. 2 lett. c, 54 segg. LALPT) organizza e disciplina
nel dettaglio l'uso ammissibile di una parte esattamente delimitata del territorio
comunale, quando particolari obiettivi di promozione urbanistica o socio-economica
lo giustificano oppure interessi inerenti alla protezione naturalistica o
ambientale, di monumenti, nuclei o centri storici lo richiedono. Esso deve essere
previsto nell'ambito di un piano regolatore comunale (art. 54 cpv. 2 LALPT).
Il piano
particolareggiato regola nel dettaglio l'uso dei singoli fondi, stabilendo per
ciascuno ad esempio l'ubicazione e la dimensione dei fabbricati, le superfici
da mantenere libere, l'arredo di superficie e le caratteristiche degli edifici;
può inoltre stabilire la formazione in comune di infrastrutture che interessino
un preciso numero di proprietari, come aree di svago, posteggi e strade di
accesso. Il piano particolareggiato si distingue dal piano regolatore per il
diverso grado di specificazione delle utilizzazioni e per la diversa intensità
delle restrizioni adottate (cfr. A. Scolari, Commentario, ad art. 54 LALPT, n.
409.
seg. con relativi rinvii alla giurisprudenza).
4.
La
controversia verte non tanto sull’ordinamento del piano particolareggiato PP3 in
quanto tale, che comunque è ancora al di là da venire, quanto piuttosto sull’inclusione
dei fondi dei ricorrenti nel perimetro dello stesso, rispettivamente sulla
sussistenza dell’interesse pubblico alla sua istituzione.
4.1
A
tale riguardo va premesso che il comune di __________ con l’adozione del
previgente piano regolatore aveva riservato un piano particolareggiato per il
nucleo tradizionale e la zona San __________ -__________, adottato poi il 14
dicembre 1987. Obiettivo di questa pianificazione era la salvaguardia del
nucleo, ritenuti i suoi elevati valori artistici e storici, quale insediamento
di interesse nazionale inserito nell’ISOS (Inventario federale degli
insediamenti svizzeri da proteggere), preservando parimenti il contesto
paesaggistico e ambientale di pregio in cui si trovava inserito. A tale scopo
il piano particolareggiato istituiva attorno al nucleo un’ampia zona di
protezione del paesaggio e dei monumenti (PA2), che comprendeva anche, in larga
misura, il comparto oggi oggetto del PP3. Il piano regolatore all’esame ne
riprende l’impostazione territoriale generale, con aggiustamenti puntuali del
perimetro, operando tuttavia una suddivisione formale di quel vasto
comprensorio in cinque piani particolareggiati distinti (PP1-PP5): per quanto
qui interessa, vale a dire per il territorio situato in località __________, il
comune ha istituito il PP3 che, oltre a considerare gli elementi paesaggistici
e naturalistici che arricchiscono il comparto, ne prevede comunque
l’edificabilità, andando così oltre la decisione del Gran Consiglio del 14
dicembre 1992 che, per quanto riguardava i fondi di alcuni dei qui ricorrenti (mapp.
512.
e 513), aveva ordinato al comune, tramite l’allestimento di una variante,
l’inclusione di soltanto una porzione, quella non pianeggiante, in zona
edificabile, confermando per il restante l’attribuzione alla zona agricola.
4.2
L’interesse pubblico all’istituzione del piano particolareggiato risiede dunque,
come il Consiglio di Stato ha rilevato rettamente, nel salvaguardare il più
possibile i valori paesaggistici e naturalistici del comparto, pur ammettendone
l’edificazione. Ora, sia dal sopralluogo, sia dalla documentazione componente il
piano regolatore, il tribunale ha potuto accertare come questo settore,
unitamente all’area agricola adiacente e ai comparti ricompresi nel PP2 e nel PP4,
formi dal profilo paesaggistico un comprensorio di pregio, ancora
caratterizzato da ampi spazi verdi aperti, intercalati da peculiari
terrazzamenti adibiti a vigneto, preservati dunque da un’edificazione
estemporanea e disordinata. Questo paesaggio, se salvaguardato nei suoi
caratteri originali, consentirebbe ancora una lettura corretta del nucleo
storico e del suo rapporto spaziale con l’ambiente circostante, costituito per
l’appunto verso ponente dalle connessioni con il pianoro e il promontorio di __________,
a cui fa da contraltare la chiesa di San __________, piccolo ma significativo
gioiello del romanico sottocenerino, incastonata su un poggio panoramico, e
peculiare anche per il fatto di trovarsi in posizione isolata. Il comparto
all’esame costituisce dunque un tassello determinante di un comprensorio che concorre
nel suo insieme a caratterizzare l’immagine del comune in senso qualitativo, pertanto
non fa dubbio che meriti particolare attenzione all’atto della pianificazione,
al pari dei territori circostanti ricompresi negli altri quattro piani
particolareggiati. Non solo, gli studi naturalistici alla base del piano
regolatore hanno rilevato l’importanza del mantenimento e dello sviluppo di
corridoi di collegamento ecologico fra la montagna e la parte bassa della collina,
in direzione del lago di __________. Il piano del paesaggio segnala uno di questi
collegamenti proprio in corrispondenza del comparto all’esame, per ora a titolo
indicativo, ritenuto che questo aspetto dovrà essere approfondito con
l’allestimento del PP3. In questo caso, dunque, l’istituzione di un piano
particolareggiato appare più che giustificato, giacché strumento
particolarmente idoneo per integrare e coordinare opportunamente fra di loro le
componenti settoriali presenti e auspicate nel comparto, quali, ricordiamo, il
paesaggio, la natura, i monumenti storici – la tutela di questi fattori essendo
nella fattispecie sostenuta da un eminente interesse pubblico – con l’edificazione
e un adeguato riordino fondiario (art. 54 cpv. 1 LALPT). Al contrario di quanto
allegano i ricorrenti, ciò avviene coerentemente con l’obiettivo generale posto
alla base del piano regolatore teso alla salvaguardia e valorizzazione degli
aspetti formali del territorio, segnatamente alla valorizzazione e alla
promozione dell’immagine paesaggistica del nucleo tradizionale e delle aree di
contorno oltre che delle componenti naturalistiche del territorio (cfr. rapporto
di pianificazione, pag. 15, art. 4 cifra 1 lett. e NAPR). Il contesto
territoriale e i citati obiettivi giustificano di conseguenza l’impostazione
generale del piano particolareggiato anche in merito alle edificazioni, così
come determinata dalle disposizioni dell’art. 32 NAPR, ritenuto che gli aspetti
puntuali saranno definiti nella successiva fase pianificatoria: le costruzioni
dovranno essere pertanto concentrate in determinate aree, avere contenuti esclusivamente
residenziali, un’altezza non oltre i due piani e una contenuta densità. A tale
proposito va considerato che un indice di sfruttamento dello 0.3 è perfettamente
congruo con la tipologia di una zona residenziale estensiva, come peraltro
auspicano gli stessi ricorrenti. D’altro canto, va rilevato che le zone
propriamente riservate alla nuova espansione edilizia, come si avrà modo di
specificare in seguito, sono state programmate ai margini di questo
comprensorio, in modo tale da non intaccarne il pregio e il delicato equilibrio
paesaggistico che lo caratterizza.
4.3
Per gli
stessi motivi, pure la definizione del perimetro del PP3 risulta corretta. In
particolare, i terreni che vi sono inclusi formano una fascia omogenea
completamente inedificata, salvo per il trascurabile manufatto ubicato sul
mapp. 512, che ben si presta al conseguimento dell’obiettivo di salvaguardia
del valore paesaggistico e naturalistico coniugandolo con un’edificazione mirata,
che sta alla base del PP3. A tale riguardo va rilevato che l’adiacente zona
residenziale estensiva RE, a cui gli insorgenti pretendono l’attribuzione dei
loro fondi, essendo già parzialmente edificata e oltretutto ubicata sul
versante opposto della collina di __________, appartiene a un contesto
territoriale differente, vale a dire al comprensorio che si sviluppa attorno a
uno dei due centri di riferimento del paese, __________ __________, per il
quale il comune si è prefisso, a differenza del comparto all’esame, di
promuovere lo sviluppo e la razionalizzazione dell’insediamento residenziale,
attraverso una moderata densificazione dei parametri edificatori e piccoli
aggiustamenti dell’estensione del comprensorio edificabile (cfr. rapporto di pianificazione,
pag. 19). Pertanto, anche la censura della violazione della parità di
trattamento deve essere respinta.
4.4
Per
quanto riguarda la pretesa violazione del principio della proporzionalità, invocata
in modo generico e riferita alle limitazioni edificatorie che già oggi
l’impostazione del PP3 istituisce, non occorre dilungarsi troppo. Basti qui ribadire
che, sebbene le edificazioni dovranno essere concentrate in aree appositamente
studiate e stabilite dal PP3, i fondi dei ricorrenti sono comunque inclusi in
un comparto edificabile, che permetterà loro un certo margine di manovra
progettuale, compatibilmente con gli scopi di protezione del piano. Come
correttamente ha ricordato il Consiglio di Stato, la cifra 3.2 dell’art. 32
NAPR dispone che il piano particolareggiato dovrà specificare le volumetrie
edificabili in modo da assicurare ai proprietari dei fondi coinvolti un
potenziale edificatorio commisurato alla dimensione dei loro terreni, ritenuto
un indice di sfruttamento massimo dello 0.3 sul complesso dei fondi. La
pianificazione comunale resiste quindi anche a questa censura.
4.5
Nemmeno di soccorso agli insorgenti
risulta, da ultimo, il richiamo al principio della buona fede, per il fatto che
sulla scorta della decisione del Gran Consiglio essi avevano istituito alcune
servitù di passo reciproche, onde garantire l’accesso veicolare ai loro fondi,
divenuti edificabili. Sia questi diritti, che i relativi oneri pecuniari,
sarebbero dunque vanificati dalle misure di rifusione particellare previste
dall’art. 32 NAPR. Ora, la già menzionata decisione granconsigliare del 14
dicembre 1992 non aveva inserito direttamente i mapp. 527 e 528 in zona
edificabile, bensì aveva ordinato al comune di allestire una variante che attribuisse
una parte dei loro fondi a quella zona. Le misure preparatorie atte a
consentire un’eventuale urbanizzazione dei fondi sono state intraprese e
anticipate dai ricorrenti in una situazione pianificatoria non consolidata. Inoltre,
non poteva essere totalmente escluso che, proprio dando seguito a tale
decisione, il comune riconsiderasse, nell’ambito della propria autonomia, la
pianificazione dell’intero comparto, promuovendo un piano particolareggiato, rispettivamente
una misura di riordino fondiario. Comunque sia, queste servitù, di natura
privata, verranno debitamente considerate nell’ambito dell’attuazione del piano
particolareggiato, rispettivamente dalla procedura di ricomposizione particellare.
5.
In
conclusione, l’istituzione del piano particolareggiato PP3 per il comparto __________
deve essere confermata così come approvata dal Consiglio di Stato. I ricorsi
devono dunque essere integralmente respinti. La tassa di giudizio e le spese
devono essere poste a carico dei ricorrenti (art. 28 PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli articoli di legge applicabili alla
fattispecie,
dichiara
e pronuncia:
1. I ricorsi
sono respinti.
2. La tassa di
giudizio e le spese, per complessivi fr. 1'800.--, sono poste a carico di RI 1
e RI 2 in solido, per una metà, e di __________ per l'altra metà.
3. Intimazione
a:
__________
a
terzi implicati
PI 1
rappr. da: RA 2
CO 1
rappr. da: RA 1
Per il Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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