90.2004.53
Attribuzione parziale di un fondo alla zona edificabile: contenibilità del piano e motivi di sviluppo urbanistico legato alle residenze primarie
17 gennaio 2006Italiano18 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
90.2004.53
Data decisione, Autorità:
17.01.2006, TPT
Titolo:
Attribuzione parziale di un fondo alla zona edificabile: contenibilità del piano e motivi di sviluppo urbanistico legato alle residenze primarie
COMPRENSORIO AMPIAMENTE EDIFICATO
CONTENIBILITÀ
ZONA RESIDENZIALE
art. 15 LPT
Incarto n.
90.2004.53
Lugano
17 gennaio
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale della pianificazione del
territorio
composto dei giudici:
Raffaello Balerna, presidente,
Lorenzo
Anastasi, Matteo Cassina
segretario:
Stefano Furger, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 14 settembre 2004 di
RI 1
patr. da: PR 1
contro
la risoluzione del 6 luglio 2004 (n. 3048), con cui
il Consiglio di Stato ha approvato il piano regolatore del comune di __________;
viste le risposte:
- 16 novembre 2004 della
divisione della pianificazione territoriale del dipartimento del territorio;
- 22 novembre 2004 del
municipio di RA 2;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. RI 1 è proprietario dei mapp. 705, 800 e 817, situati nel comprensorio
comunale di __________. Il mapp. 705, di 6'015 mq di superficie, su cui
insistono due edifici e un rustico, adibiti rispettivamente ad abitazione e a
deposito, è ubicato in località Val __________. Il mapp. 800, su cui insiste
un’autorimessa, presenta una superficie prativa di 3'329 mq ed è situato a
valle di via per __________, in località __________. Infine, il mapp. 817,
completamente prativo è ubicato in località __________.
B. Nella seduta dell’11 dicembre 2000 il consiglio comunale di __________
ha adottato la revisione generale del piano regolatore. In quella sede, il
mapp. 705 è stato attribuito a due zone differenti: la fascia a contatto e
lungo la strada che conduce ad __________, profonda circa 30 m e comprendente
gli edifici esistenti, è stata attribuita alla zona residenziale estensiva RE,
mentre la fascia residua a valle, pari a circa metà superficie del fondo, è
stata inclusa in zona agricola. A quest’ultima zona sono stati pure assegnati integralmente
Fatti
i mapp. 800 e 817.
C. Con ricorso
12 marzo 2002, RI 1 è insorto contro quella deliberazione dinanzi al Consiglio
di Stato, chiedendone l’annullamento e l’attribuzione alla zona edificabile sia
del mapp. 705, integralmente come da previgente piano regolatore, sia del mapp.
800. A mente del ricorrente, la parziale estromissione del mapp. 705 dalla zona
edificabile non era giustificata. Dapprima perché l’intero fondo risultava
idoneo all’edificazione e facilmente urbanizzabile, ritenuto che il piano
comunale delle infrastrutture programmava le canalizzazioni per la sottostante
zona edificabile. In secondo luogo, per l’inconsistenza delle motivazioni addotte
dal comune a sostegno del nuovo assetto della zona residenziale che, attraverso
la definizione di una fascia profonda soltanto 30 m dalla strada cantonale, ritenuta
in quanto tale illogica, interessava soltanto un numero ristretto di terreni.
Con ciò, l’insorgente lamentava in aggiunta una disparità di trattamento.
Infine, l’area agricola ricavatane, oltre a non prestarsi ad uno sfruttamento razionale
per le esigue dimensioni e per la pendenza del terreno, non determinava nemmeno
una chiara delimitazione della zona edificabile a monte, considerato che tale
limite era piuttosto identificabile nella fascia boschiva che cingeva il fondo
a valle, al di là della vecchia strada comunale. In merito al mapp. 800, il
ricorrente rilevava che elementi, quali le aree edificabili circostanti, la
strada comunale che lo serviva a monte e l’adiacente stazione di pompaggio
dell’impianto fognario, non potevano che far propendere per l’inserimento del
suo fondo in zona residenziale estensiva.
D. Con
risoluzione 6 luglio 2004 (n. 3048) il Consiglio di Stato ha approvato il piano
regolatore e ha contestualmente respinto su tutti i punti il ricorso del
proprietario. Il Governo ha ritenuto che la pianificazione all’esame era
corretta e congruente con gli obiettivi del piano regolatore, volto a favorire
lo sviluppo insediativo delle aree situate nelle vicinanze dei due centri di
riferimento del paese e a limitarlo nelle aree periferiche, come nel caso del
comparto includente il mapp. 705. Da ciò l’istituzione lungo la strada
cantonale di fasce edificabili profonde 30 m, che consentivano comunque di
salvaguardare un’adeguata potenzialità edificatoria ai fondi interessati. Per
ciò che concerneva il mapp. 800, l’Autorità governativa ha considerato che l’alta
contenibilità teorica del piano regolatore permetteva ampliamenti puntuali della
zona edificabile, soltanto se sostenuti da motivazioni di carattere
urbanistico. Il mantenimento del fondo in parola fuori dalla zona edificabile,
rispettivamente la sua attribuzione alla zona agricola, risultavano pertanto giustificati,
giacché in quel luogo non vi erano sufficienti premesse per un’estensione della
zona costruibile (cfr. risoluzione impugnata, pag. 63 seg.).
E. Avverso la
menzionata risoluzione governativa RI 1 insorge il 13 settembre 2004 innanzi a
questo tribunale, postulandone l’annullamento e riproponendo le medesime
richieste e allegazioni di prima istanza. In aggiunta, tuttavia, esso domanda
che pure il mapp. 817 venga attribuito alla zona edificabile.
F. Il
municipio e la divisione della pianificazione territoriale postulano la
reiezione integrale dell’impugnativa con motivazioni, di cui si dirà, se del
caso, nei considerandi di diritto.
G. In data 20
aprile 2005 si è tenuta l’udienza in contraddittorio. Il ricorrente ha dichiarato
di recedere dall’impugnativa per quanto concerneva il mapp. 817. Pertanto, attraverso
il presente giudizio il ricorso viene evaso solo in merito alle contestazioni riguardanti
i mapp. 705 e 800. Il tecnico comunale ha indi puntualizzato che il mapp. 800
sarebbe stato facilmente allacciabile alle canalizzazioni in loco, quest’ultime
inesistenti per quanto riguardava il mapp. 705. Per il resto, le parti hanno
confermato le rispettive allegazioni e domande. Dopo l’udienza è stato esperito
un sopralluogo, durante il quale sono state scattate alcune fotografie, acquisite
in seguito agli atti
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del tribunale è data, il ricorso è tempestivo (art. 38 cpv. 1 LALPT)
e la legittimazione del ricorrente certa (art. 38 cpv. 4 lett. b LALPT). Il
ricorso è dunque ricevibile in ordine.
Considerandi
2.
In campo
pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia. Questa non è, però,
assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve
garantire il riesame completo del piano regolatore da parte di almeno un'istanza
di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio di Stato (art. 37
cpv. 1 LALPT), che decide i ricorsi - e approva il piano - con pieno potere
cognitivo: questo significa controllo non solo della legittimità ma anche dell'opportunità
delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità incaricate di compiti pianificatori
badano tuttavia di lasciare alle autorità loro subordinate il margine d'apprezzamento
necessario per adempiere i loro compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di
Stato non può dunque semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello
del comune, ma deve rispettare il diritto di questo di scegliere tra più
soluzioni adeguate quella ritenuta più appropriata, ragionevole od opportuna.
Esso non può però limitarsi ad intervenire nei soli casi in cui la soluzione
comunale non poggi su alcun criterio oggettivo e sia manifestamente insostenibile.
Deve al contrario rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono
i principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno
loro sufficiente attuazione, rispettivamente che non tengono adeguatamente conto
della pianificazione di livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano
direttore (cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà
segnatamente che sia stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale
degli interessi richiesta dall'art. 3 OPT (RDAT II-2001 n. 78 consid. 6b;
II-1999 n. 27 consid. 3).
Il potere
cognitivo del Tribunale della pianificazione del territorio è invece
circoscritto alla violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT cit.,
ibidem; inoltre II-1997 n. 23); fanno eccezione - per poter ossequiare l'art.
33.
cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui è impugnata una modifica del piano
regolatore disposta d'ufficio dal Consiglio di Stato.
3.
I piani
regolatori hanno lo scopo di garantire un'appropriata e parsimoniosa utilizzazione
del suolo e un ordinato insediamento del territorio (cfr. art. 75 cpv. 1
Cost.). Essi devono delimitare, in primo luogo, le zone edificabili, agricole e
protette (art. 14 cpv. 2 LPT). Le zone edificabili comprendono, secondo l'art.
15.
LPT, i terreni idonei all'edificazione che sono già stati edificati in larga
misura (lett. a) e quelli prevedibilmente necessari ed urbanizzati entro 15
anni (lett. b). Di massima un terreno che adempie queste esigenze va attributo
alla zona edificabile a meno che, dopo una ponderazione e globale degli
interessi che la legislazione sulla pianificazione del territorio tende a
salvaguardare (cfr. in particolare art. 1 e 3 LPT), debba venir incluso,
parzialmente o totalmente, nel territorio fuori della zona edificabile (RDAT
I-2001 n. 49 consid. 3a). I criteri posti dall'art. 15 LPT per l'assegnazione
di un terreno alla zona edificabile non hanno pertanto un valore assoluto, ma
una portata relativa. Essi rappresentano piuttosto dei principi generali della
pianificazione del territorio, dei punti di riferimento, che - ancorché
soddisfatti - non conducono necessariamente all'attribuzione del terreno
interessato alla zona fabbricabile (cfr. la giurisprudenza appena citata;
inoltre Flückiger, Commentario LPT, ad art. 15 n. da 25 a 29;
Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction,
expropriation, Berna 2001, n. 314).
4.
Nel
previgente piano regolatore (PR 1976) il mapp. 705 era integralmente incluso in
zona residenziale semi-estensiva, mentre il mapp. 800 era situato fuori dalla
zona edificabile, assegnato in particolare alla zona residua. Come anticipato
in narrativa, con la revisione generale del piano regolatore, poco più della
metà del mapp. 705 è stato mantenuto in zona edificabile, con una fascia
profonda 30 m dalla strada cantonale, attribuita in particolare alla zona
residenziale estensiva, mentre il restante del fondo, più a valle, è stato
assegnato alla zona agricola, a cui è stato pure attribuito il mapp. 800. Il
ricorrente chiede pertanto che entrambi i suoi fondi siano attribuiti integralmente
alla zona edificabile.
5.
Nell'ambito
dell'esame del dimensionamento del piano regolatore (art. 15 lett. b LPT), il
Consiglio di Stato ha rilevato che la delimitazione della zona edificabile confermava
in sostanza l’assetto di quella del piano previgente, con soltanto alcuni adattamenti
di zona puntuali, sia nella forma dell’ampliamento, da un lato, che del ridimensionamento,
dall’altro lato, di modo che la superficie edificabile risultava nel suo
complesso praticamente invariata. Dal rapporto di pianificazione (pag. 25 ed
allegato 6) il Governo ha desunto che la contenibilità teorica del nuovo piano
regolatore in merito alle zone residenziali corrispondeva a 976 unità insediative.
Questo risultato veniva conseguito applicando un alto rapporto superficie utile
lorda/unità insediative (di 60 mq per le zone residenziali estensive e per i
piani particolareggiati PP3 e PP4) in luogo degli usuali 35-45 mq per abitante.
Il valore relativo alla contenibilità delle zone residenziali risultava dunque
sottostimato e avrebbe dovuto essere aumentato, applicando per lo meno un
valore di 50 mq. Nondimeno, la contenibilità teorica ritenuta dal comune consentiva
comunque un potenziale di sviluppo - rispetto alla situazione di effettivi 715
abitanti (2002) - pari ad un incremento del 36% dei residenti, con
un’evoluzione demografica nei prossimi 15 anni di 1.5 volte maggiore di quella
riscontrata nell’ultimo decennio (1990-2000). Il Governo ha pertanto ritenuto che
il dimensionamento del piano regolatore era conforme al presumibile fabbisogno
conseguente allo sviluppo demografico per il prossimo quindicennio (cfr. risoluzione
impugnata, pag. 16 e segg.). Questa valutazione non può essere completamente
condivisa, soprattutto per quanto concerne l'evoluzione del numero di abitanti,
che qui interessa. In effetti, malgrado le (generiche) ipotesi di sviluppo
formulate dal comune e i (quantomai parziali) parametri dallo stesso adottati,
il nuovo piano regolatore permetterebbe comunque sia di insediare, nei prossimi
15.
anni, almeno ulteriori 261 abitanti sul territorio comunale. Questo incremento,
tuttavia, non rispecchia l'evoluzione demografica del comune evidenziato in
questi ultimi quarant’anni, che marca certamente una tendenza generale all’aumento,
tuttavia in modo discontinuo. Difatti, dai dati ripresi dall’Annuario
statistico ticinese (cfr. USTAT, Annuario statistico ticinese, 2003), si evince
un aumento della popolazione residente, ma con tassi di crescita decennali
anche in flessione rispetto a quelli precedenti: da un aumento del 30%
registrato negli anni ’60, si passa difatti ad uno del 18% negli anni '70, ad
uno del 9% negli anni '80 e soltanto tra il 1990 e 2002 si assiste ad un significativo
aumento corrispondente al 24%. Orbene, il pronosticato incremento del 36%, proprio
perché riferito ad un arco temporale più ampio (un quindicennio), è congruente solamente
con l’aumento della popolazione registrato nell’ultimo decennio (+24%), essendo
per l’appunto di 1.5 volte maggiore. Il dato relativo agli anni ‘90, tuttavia,
non può costituire da solo una base assumibile ad una tendenza su cui fondare
un pronostico attendibile, giacché non è dimostrato in base a quali circostanze
un tasso di crescita così elevato possa effettivamente confermarsi a medio
termine. Ciò detto, sebbene il piano di cui ci si occupa non possa essere
ancora ritenuto sovradimensionato, occorre nondimeno rilevare come esso
disponga di un apprezzabile margine di riserva, proprio perché la prognosi del
fabbisogno del comune è riferito ad uno sviluppo demografico quantomeno
ottimistico. A maggior ragione dunque, ritenuto che il nuovo piano regolatore
prevede un incremento dell'indice di sfruttamento all'interno della zona
residenziale (i.s. = 0.4), tramite l’unificazione della zona residenziale
semi-estensiva (i.s. = 0.3) e della zona residenziale semi-intensiva (i.s. =
0.
), si giustificava il particolare rigore, in senso restrittivo, con cui il
comune ha riesaminato il perimetro della zona edificabile del previgente piano
regolatore, concedendo con il nuovo piano unicamente puntuali ampliamenti
laddove sussistevano motivazioni di carattere urbanistico e riducendone
l’estensione laddove questi motivi difettavano. Sussiste difatti un interesse
generale ad impedire la formazione di zone edificabili troppo vaste (RDAT
I-2001 n. 49 consid. 3c). Queste considerazioni devono essere, di conseguenza,
applicate anche ai fondi del ricorrente; in particolare al mapp. 800, già
escluso in origine dalla zona edificabile, ma pure al mapp. 705. L'art. 15
lett. b LPT non gli può, di conseguenza, essere di giovamento.
6.
In concreto, per entrambi i fondi nemmeno è adempiuto il presupposto
dell'art. 15 lett. a LPT. Con terreni già edificati in larga misura si intende
essenzialmente il territorio costruito in maniera compatta, oltre eventualmente
singole particelle inedificate al suo interno, direttamente confinanti con la
zona edificabile, in genere già edificate e di superficie relativamente ridotta
(RDAT I-2001 n. 49 consid. 3b; Flückiger, op. cit., ad
art. 15 n. 60; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., n. 319).
6.1
Il mapp. 800, di
oltre 3'000 mq di superficie, è ubicato a valle di via per __________, che lo
separa nettamente dalla zona residenziale estensiva, che si sviluppa a monte
della stessa. Questo fondo, sgombro da costruzioni, salvo per la presenza trascurabile
di due autorimesse ubicate sul suo margine settentrionale, fa
invero parte di un ampio territorio completamente inedificato, che si estende
ad oriente con una vasta area boschiva e a meridione con un’estesa area prativa,
inclusa dal piano regolatore in zona agricola. Esso non può pertanto essere
considerato come edificato in larga misura nel senso restrittivo inteso dalla
giurisprudenza. Certo, il fondo in parola confina per una metà del suo
lato inferiore, a meridione, con il mapp. 804, quest’ultimo ricompreso nella zona
edificabile. Va però rilevato che tale fascia edificabile, che si estende lungo
e a valle di via per __________, si assottiglia progressivamente con
l’aumentare della pendenza dei terreni, trovando correttamente il proprio limite
sul confine del mapp. 804, oltre il quale, dal profilo orografico, il declivio assume
sul mapp. 800 uno scarto ancor più accentuato, che lo differenzia
morfologicamente dalla zona edificabile in oggetto. Infine, la circostanza, asserita dall’insorgente, secondo cui il
fondo in parola sia urbanizzato, non è decisiva e non conferisce un diritto all'attribuzione
del suo terreno alla zona edificabile (122 II 326 consid. 6a; 117 Ia 434
consid. 3g).
6.2
Pure
il mapp. 705 non fa parte del territorio ampiamente edificato. Questo fondo, di
circa 6'000 mq di superficie, è edificato con un’abitazione, un deposito e un
rustico, adiacenti la strada cantonale che conduce ad __________. Fatto salvo
per queste costruzioni e per i modesti manufatti che insistono sul margine del
mapp. 706, il comparto di riferimento, in località __________ __________, appare
nel suo complesso come un territorio inedificato, caratterizzato da un ampio
declivio prativo, in parte terrazzato, parzialmente mantenuto a vigneto, ed
intercalato da fasce boschive. Area boschiva che, dirimpetto, si estende sul
territorio a monte della strada cantonale. Considerato che il previgente piano
regolatore includeva già l’area a valle della strada cantonale in zona edificabile,
mapp. 705 compreso, e preso atto delle menzionate preesistenze insediative, il
comune ha ritenuto di confermarne in sostanza l’edificabilità, limitandola
tuttavia con la definizione di una fascia della profondità di 30 m dalla strada
cantonale, che veniva attribuita alla zona residenziale estensiva. Questa misura
era volta al conseguimento dell’obiettivo generale di un riassetto e di una
valorizzazione del tessuto insediativo in funzione della promozione della residenza
primaria, concretizzatosi, a livello pianificatorio, nello sviluppo di quei
comparti situati nelle vicinanze dei due centri di riferimento del paese
(Piazza Fontana e Ala Materna) e in un suo contenimento nei comparti periferici
(cfr. rapporto di pianificazione, pagg. 13, 15, 16, 19 e 30). Orbene, a fronte
della ragguardevole contenibilità evidenziata dal piano regolatore (cfr. supra:
consid. 5) in relazione con gli scopi che il comune si è prefisso con la
revisione, l’estromissione dalla zona edificabile di parte del fondo del
ricorrente, in aggiunta alle porzioni riguardanti i mapp. 706 e 707, risulta giustificata
da un eminente interesse pubblico. Difatti, come constatato dal tribunale in
sede di sopralluogo e come si evince dalla semplice visione dei piani, il
comparto all’esame è situato sul margine estremo nord delle aree insediative
comunali, peraltro già poco compatte. La delimitazione di una fascia edificabile
profonda circa 30 m a valle e lungo la strada cantonale, non interessa soltanto
i succitati fondi, ma pure i susseguenti mapp. 709, 710 e 712, nonché la
sequenza dei mapp. 727, 728, 729, 730, 731 e 659, che realizzano la speculare
fascia a monte, rispetto a quella più arretrata verso sud. Di modo che, in
questo comparto periferico, connotato come appendice delle zone residenziali
del comune, viene così auspicata la formazione di un lungo fronte edificato
omogeneo, che si sviluppa soltanto ai lati della strada, salvaguardando intatte
le aree più discoste e realizzando il concetto urbanistico alla base della
revisione del piano regolatore. Non a caso, inoltre, questa misura
pianificatoria riguarda una zona abitativa, che rimane esclusa dal perimetro
del comparto riservato in principio alla residenza primaria (cfr. legenda piano
delle zone: tratteggio color violetto; art. 14 NAPR). E’ per l’appunto quel settore
che il comune ha inteso promuovere e favorire, anche dal profilo urbanistico,
come si avrà modo di trattare in seguito, con alcuni ampliamenti puntuali della
zona edificabile, a scapito dunque delle aree ove gli insediamenti per la
residenza secondaria sono concessi, come nel caso che ci occupa. Per tutti
questi motivi, risulta di conseguenza giustificata l’attribuzione della parte
residua del mapp. 705 al territorio agricolo. Concetto, quest'ultimo, che
dev'essere inteso nel suo senso più ampio, espressamente sancito ora all'art.
16.
LPT nella versione in vigore dal 1 settembre 2000. Alle zone agricole
dev'essere difatti riconosciuto un ruolo multifunzionale, poiché perseguono non
solo obiettivi di politica agraria e fondiaria ma anche obiettivi in ordine
agli insediamenti, quale eccellente strumento di prevenzione dell'edificazione
sparsa, alla protezione dell'ambiente e a quella del paesaggio (cfr. Messaggio
del Consiglio federale concernente la revisione parziale della LPT del 22
maggio 1996, pubbl. in FF 1996, III, pag. 457 segg., pag. 471, con rinvii). Già
per questo motivo l'affermazione del ricorrente, secondo cui il terreno sia inadatto
alla lavorazione agricola, perde di rilievo e non merita particolare
approfondimento.
7.
La controversa pianificazione nemmeno è costitutiva di una disparità
di trattamento, vietata dall'art. 8 cpv. 1 Cost. (e in precedenza dall'art. 4
vCost.). Innanzitutto, il principio dell'uguaglianza dinanzi alla legge ha una
portata necessariamente limitata nell'ambito di provvedimenti pianificatori.
Siccome occorre formare zone, è necessario poterle delimitare, talora
prescindendo da situazioni esistenti. Non è quindi insostenibile trattare
differentemente dal profilo pianificatorio ed edilizio anche terreni analoghi
per conformità e posizione. L'invocato principio si identifica in sostanza con
il divieto dell'arbitrio: per non essere arbitrario, il provvedimento deve
fondarsi pertanto su criteri pianificatori oggettivi e ragionevoli (RDAT I-2001
n. 49 consid. 5a). Ora, in concreto, i motivi per escludere i fondi in esame completamente
(mapp. 800) o parzialmente (mapp. 705) dalla zona edificabile sono senza dubbio
oggettivi e ragionevoli. Meritano, pertanto, conferma. Tale misura, come si è
avuto modo di accertare (cfr. supra: consid. 6), ha inoltre toccato diversi
altri fondi, tutti ubicati nel medesimo comprensorio. Né giova in questo senso
al ricorrente il riferimento all’ampliamento della zona edificabile, di cui
hanno beneficiato i mapp. 549, 550, 551, 552 e 553, ubicati in località Bolla. Trattasi
di un’esigua estensione della zona residenziale estensiva (complessivamente di
circa 1'200 mq), volta a consentire una seconda profondità d’edificazione a
ciascuno dei fondi interessati, già edificati, proprio in un comparto in cui il
comune desidera favorire lo sviluppo e l’insediamento delle residenze primarie.
8.
In
conclusione, il ricorso va respinto si tutti i punti. La tassa di giudizio e le
spese devono essere poste a carico dell’insorgente (art. 28 PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli articoli di legge applicabili alla
fattispecie,
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. Il ricorrente
è condannato al pagamento della tassa e delle spese di giudizio per complessivi
fr. 1'400.- (millequattrocento).
3. Intimazione
a:
terzi implicati
PI 1
rappr. da: RA 2
CO 1
rappr. da: RA 1
Per il Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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