Lexipedia

Decisione

90.2004.54

variante di un piano particolareggiato

7 febbraio 2006Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

i principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno

loro sufficiente attuazione, rispettivamente che non tengono adeguatamente conto

della pianificazione di livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano

direttore (cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà

segnatamente che sia stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale

degli interessi richiesta dall'art. 3 OPT (RDAT II-2001 n. 78 consid. 6b;

II-1999 n. 27 consid. 3).

Il potere

cognitivo del Tribunale della pianificazione del territorio è invece

circoscritto alla violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT II-2001 n.

78 consid. 6c; II-1999 n. 27 consid. 3; II-1997 n. 23); fanno eccezione - per

poter ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui è impugnata una

modifica del piano regolatore disposta d'ufficio dal Consiglio di Stato.

3. L'adozione

di un piano regolatore o di sue varianti esige una ponderazione globale di

tutti gli interessi determinanti, pubblici e privati, in relazione con l'utilizzazione

del suolo, e non può avvenire secondo rigidi schematismi. La circostanza che vi

sia stata un'evoluzione della situazione di fatto o giuridica dall'entrata in

vigore del piano regolatore che è sottoposto a verifica e modificazione

potrebbe teoricamente portare ad un suo adattamento periodico frequente. Cionondimeno

questo strumento, al fine di adempiere gli scopi per i quali è stato

introdotto, deve beneficiare di una certa stabilità. Per questo motivo, giusta

l'art. 21 cpv. 2 LPT, solo un cambiamento notevole delle circostanze può giustificare

un riesame ed eventualmente un adattamento del piano di utilizzazione. Il

legislatore ha così voluto garantire ai proprietari di fondi, per i quali il

piano regolatore è vincolante (art. 21 cpv. 1 LPT), una certa sicurezza

giuridica in questo ambito, anche se essi non possono dedurre dal fatto che il

loro fondo sia stato un tempo inserito in una determinata zona, che questo

rimanga costantemente attribuito alla stessa zona.

Se un

piano regolatore è stato adottato già in vigenza della legge federale sulla pianificazione

del territorio (LPT), vi è la presunzione che le restrizioni della proprietà

che impone ai proprietari interessati siano valide. Per contro, i piani di

utilizzazione che non sono ancora stati adattati alle esigenze poste dal

diritto federale in materia di pianificazione territoriale non possono beneficiare

di questa presunzione, per cui non vi è motivo di garantirne la stabilità. Più

un piano, reputato conforme ai dettami della LPT è recente, più è dato ai

singoli proprietari di contare sulla sua stabilità, e più difficilmente la

citata presunzione della sua validità sarà contestabile.

Il

diritto cantonale prevede la verifica del piano regolatore, di regola, ogni 10

anni (art. 41 cpv. 1 LALPT); esso può essere modificato o integrato in ogni

tempo se l'interesse pubblico lo esige (art. 41 cpv. 2 LALPT). Ad ogni modo,

tale regolamentazione trova i suoi limiti nell'art. 21 cpv. 2 LPT, per il quale

la modificazione di un piano regolatore può avvenire solamente a condizione che

le circostanze siano cambiate, che questi mutamenti concernano i criteri

determinanti della pianificazione, che i cambiamenti siano notevoli e che un

adattamento del piano di utilizzazione si renda necessario (RDAT II-1998 n. 49 consid.

3a con rinvii). Più il piano regolatore è dettagliato, com'è il caso di un

piano particolareggiato, maggiori saranno le esigenze per ammettere un

mutamento notevole delle circostanze (Tanquerel, Commentaire LAT, ad art. 21 n.

32).

La

procedura di variante è, di regola, quella prevista per l'adozione del piano

regolatore (art. 41 cpv. 2 e relativo rinvio agli art. 32 segg. LALPT). Per le

modifiche di poco conto, la procedura è invece fissata come segue dal Consiglio

di Stato (art. 41 cpv. 3 LALPT): il municipio allestisce gli atti e, previa

approvazione del dipartimento, pubblica gli stessi per un periodo di 30 giorni,

con facoltà di ricorso dapprima al Governo e, in seguito, a questo tribunale (art.

15 RLALPT). Sono considerate di poco conto le modifiche che interessano una

ristretta cerchia di persone e una superficie di terreno non superiore ai 2000

mq e che, segnatamente, mutano in misura minima una o più disposizioni sull'uso

ammissibile del suolo quali, in particolare, i parametri edilizi (altezza

massima, distanze dai confini, indice di sfruttamento, di occupazione o di edificabilità;

art. 14 lett. a RALPT).

4. Il PP-NCN

di __________ è stato approvato dal Consiglio di Stato in data 19 ottobre 1993.

Esso persegue principalmente tre obiettivi fondamentali: definire gli spazi

pubblici e privati che costituiscono il Nuovo centro civico comunale sistemando

e organizzando la rete viaria interna e le zone pedonali, promuovere le

trasformazione e i rinnovamenti del nucleo tradizionale del comune

salvaguardando nel contempo gli aspetti caratteristici della sua configurazione

urbana, ricercare misure più efficaci per una migliore e più adeguata soluzione

dei problemi del traffico veicolare nelle aree del centro comunale e nelle sue

immediate adiacenze (cfr. rapporto di pianificazione, febbraio 1992, pag. 4).

Il PP-NCN si compone delle norme di attuazione, di tre rappresentazioni grafiche

(piano di utilizzazione, piano delle costruzioni e piano viario), del rapporto

di pianificazione e del programma di realizzazione (art. 2 NAPP-NCN).

5. I

ricorrenti sostengono avantutto che le controverse modifiche del PP-NCN,

descritte in dettaglio in fatto (cfr. consid. C), non possono essere approvate

seguendo la procedura della variante di poco conto prevista all'art. 14 seg.

RLALPT, avuto riguardo alla loro incidenza sull'assetto pianificatorio previsto

sino a quel momento. A ragione.

5.1. La variante è volta a permettere la

realizzazione di un'autorimessa sotterranea al servizio degli stabili al mapp.

141. La modifica è in particolare stata allestita, secondo quanto sta scritto

nel relativo rapporto di pianificazione, per permettere specialmente il

rilascio della licenza edilizia alla (seconda) domanda di costruzione inoltrata

da PI 2 in data 8 gennaio 2003, tuttora pendente e che contempla, accanto alla riattazione

e trasformazione degli stabili al mapp. 141, l'esecuzione di un posteggio

sotterraneo per 15 vetture, sfruttando l'accesso attraverso la stradina al mapp.

483 (cfr. il rapporto citato, del 20 settembre 2003, capitolo 1, pag. 3). Questa

modifica è stata promossa alcuni mesi dopo la presentazione della domanda di

costruzione appena citata, che sostituiva oltretutto un'analoga domanda del 19

novembre 2001, ritirata; i qui ricorrenti si erano opposti ad entrambi i

progetti, sostenendo - tra l'altro - che la stradina al mapp. 483 fosse insufficiente

quale accesso alla rimessa sotterranea, che quest'ultima sarebbe sorta in parte

fuori zona edificabile ed infine che la relativa rampa di accesso disattendeva

il divieto di costruire al di fuori della linea di arretramento prevista lungo

il sub. A.

Ciò premesso, va rilevato subito che la

variante osteggiata estende il limite dell'area entro cui è circoscritto il

PP-NCN, spingendosi a regolamentare il territorio retto dal piano regolatore

generale. Questa ingerenza riveste inoltre un significativo carattere

sostanziale. I primi 35/40 m della stradina al mapp. 483, appartenenti alla

zona agricola e segnalati come percorso pedonale, sono elevati a strada di

servizio. Inoltre la lingua di terreno compresa tra i sub. A e C e che,

restringendosi progressivamente arriva a lambire lo spigolo nord-est del sub. B,

Considerandi

di circa 80 mq di superficie, è parimenti sottratta alla zona agricola, sempre

istituita dal piano di utilizzazione di base, per essere integrata nella zona

del nucleo tradizionale, con lo scopo di accogliere, insieme all'area

adiacente, ribattezzata come corte, l'autorimessa sotterranea al servizio degli

stabili al mapp. 141 e la relativa rampa di accesso.

In secondo luogo, anche le modifiche

apportate all'interno del perimetro del PP-NCN appaiono di rilievo. Al terreno

racchiuso tra i fabbricati ai sub. A e B, pari a circa 200 mq, viene assegnata,

la qualifica di corte, mantenendolo di conseguenza inedificabile, quantomeno in

superficie (cfr. 12 cifra 4 NAPP-NCN), ma nello stesso tempo a questo terreno è

conferita, tramite la modifica del piano viario del PP-NCN, la prerogativa di edificabilità

quale area di posteggio sotterranea. Parimenti, per poter realizzare la rampa

di accesso all'autorimessa sotterranea, viene spostata lungo il nuovo perimetro

esterno del PP-NCN la linea di arretramento tracciata lungo la facciata interna

del fabbricato al sub. A.

5.2

La variante in parola non apporta dunque

modifiche minori all'utilizzazione del territorio interessato. Per contro essa ha

come primo effetto quello di ampliare l'estensione del piano particolareggiato,

a scapito del territorio regolamentato dal piano regolatore generale. In

secondo luogo, la variante modifica in misura significativa la funzione delle

superfici toccate da aree inedificabili - sia dentro che fuori la zona edificabile

- a edificabili (poco importa se solo sotto terra), rispettivamente da percorso

pedonale a strada di servizio. Ferme queste premesse, la circostanza che le

superfici interessate siano di minima entità assume un ruolo marginale, insuscettibile

di legittimare il ricorso alla procedura semplificata della variante di poco

conto.

6.

Al di là

di queste considerazioni, il tribunale si permette di manifestare più di una perplessità

circa la legittimità del contenuto della variante. In effetti, giusta l'art. 20

cifra 3 NAPP-NCN, le rampe di accesso alle autorimesse sotterranee non possono

essere eseguite fuori dalle linee di arretramento. Per permettere la

costruzione della rampa dell'autorimessa sotterranea nella corte al mapp. 141

la variante propone quindi uno spostamento sul (nuovo) limite del PP-NCN della

linea di arretramento posta lungo le facciate interne alla proprietà (ossia est

e sud) dell'edificio al sub. A. Ora, questo spostamento non sembra però

ammissibile. Intanto esso priva il menzionato edificio di questo parametro

edilizio (cfr. art. 8 cifra 2 NAPP-NCN) che, ancorché considerato aggiuntivo,

concorre pur sempre a definire il luogo ove dev'essere misurata l'altezza del

fabbricato nel caso di sostituzione (cfr. risoluzione di approvazione del

PP-NCN 19 ottobre 1993, cifra 3.5.2.4., pag. 7). Ma soprattutto l'estensione

della linea di arretramento è nel contempo volta ad eludere, per il mapp. 141, il

divieto sancito dall'art. 20 cifra 3 NAPP-NCN. La rampa deve quindi essere

prevista entro la linea di arretramento tracciata lungo le due facciate interne

del sub. A, che non può essere spostata. Se, per contro, l'autorità comunale riteneva

che l'integrazione della rampa nel tessuto edificato esistente del nucleo fosse

insoddisfacente, allora avrebbe dovuto proporre una modifica della menzionata norma,

anziché forzarla. Va ad ogni buon conto segnalato che l'art. 20 cifra 3

NAPP-NCN è stato introdotto d'ufficio dal Governo, dietro suggerimento del

municipio, a seguito dell'accoglimento di un ricorso contro l'adozione del

piano particolareggiato. La disposizione proposta dal comune prevedeva difatti

la possibilità di realizzare dei posteggi sotterranei solo in ben determinate

aree, segnalate sul piano viario, ritenuto inoltre che - giusta l'art. 12 cifra

4.

e 5 NAPP-NCN - le corti e le altre aree non regolamentate dal piano delle

costruzioni non erano edificabili (cfr. risoluzione di approvazione del PP-NCN

del 19 ottobre 1993, cifra 4.2.7, pag. 20). È quindi possibile che il testo della

nuova disposizione, ancorché successivamente ripresentato dal comune per una formale

approvazione, conferita dal Governo con risoluzione del 25 ottobre 1994, non

sia stato sufficientemente coordinato con l'impostazione del piano relativa a

questa problematica. La necessità di dover ricorrere a numerose e, talora, complesse

se non addirittura difficilmente comprensibili (anche concettualmente) modifiche

del PP-NCN per permettere la realizzazione del controverso parcheggio sotterraneo

ne è un più che concludente indizio.

7.

Gli insorgenti

affermano inoltre che non sussistono neppure i requisiti previsti dagli art. 21

cpv. 2 LPT e 41 cpv. 2 LALPT per procedere ad una modifica del regime edilizio

del mapp. 141 sancito attraverso il PP-NCN, approvato dal Consiglio di Stato il

19.

ottobre 1993. La variante sarebbe solo volta ad assecondare i progetti di PI

2, permettendole di realizzare un posteggio sotterraneo sul mapp. 141,

altrimenti vietato.

7.1

Come è stato possibile accertare in

fase istruttoria, in concreto, non vi è stato un cambiamento delle circostanze

rispetto a quelle esistenti al momento dell'adozione del PP-NCN, approvato il

19.

ottobre 1993 dal Consiglio di Stato, che potrebbe giustificare un riesame ed

eventualmente un adattamento della pianificazione dei mapp. 141 e 483. Per la

verità, dopo tale data non si è concretizzato alcun mutamento del quadro fattuale

e legislativo. Le due domande di licenza edilizia datate 19 novembre 2001 (poi

ritirata) e 8 gennaio 2003 inoltrate da PI 2, aventi per oggetto la riattazione

e trasformazione dei fabbricati ubicati sul mapp. 141 e la realizzazione, sul

medesimo fondo, di un'autorimessa interrata sono inoltre chiaramente inidonee, ma

in ogni caso insufficienti, per costituire un cambiamento significativo del

quadro di riferimento determinante ai sensi dell'art. 21 cpv. 2 LPT. Essi si

esauriscono difatti nel sottoporre alle autorità una possibilità di

sfruttamento a scopo edilizio dei fondi in parola differente da quella prevista

dal PP-NCN vigente, rimasto peraltro incontestato su questo aspetto al momento

della sua adozione. Il fatto, peraltro ovvio e sottinteso, secondo cui l'edificazione

prospettata nelle menzionate domande sia molto probabilmente più interessante

per la proprietaria che non quella sancita dal regime vigente, non permette di

mutare questa conclusione. Come sostengono i ricorrenti, la sicurezza

giuridica, concretamente assicurata dalla stabilità del piano, non può dunque

essere rimessa in forse nel caso in esame. A maggior ragione in concreto, ove è

in discussione la modifica di un piano particolareggiato, che come tale è già

stato oggetto di un preventivo studio di dettaglio.

7.2

Gli insorgenti negano altresì che la

variante in oggetto risponda ad un interesse pubblico, come richiesto dall'art.

41.

cpv. 2 LALPT. Ora, il rapporto di pianificazione alla base della controversa

variante, datato 30 settembre 2003 (cfr. doc. cit., pag. 3), si diparte

effettivamente dalla (seconda) domanda di licenza edilizia, inoltrata l'8

gennaio 2003 dalla qui resistente, per proporre delle modifiche del PP-NCN che

dovrebbero rendere possibile la realizzazione del progetto da questa sottoposto

al municipio. Appare però eccessivamente riduttivo dedurre da queste circostanze

che la variante in parola tragga origine unicamente dalla volontà dell'autorità

comunale di assecondare i propositi edilizi di PI 2. Certo, la variante

adottata va sicuramente incontro alle aspettative dalla proprietaria ma, come giustamente

osserva il municipio, permette nello stesso tempo di evitare che la realizzazione

di abitazioni insufficientemente dotate di parcheggi privati si ripercuota

negativamente sulla disponibilità di posteggi pubblici e sulla viabilità nel

nucleo e nelle sue adiacenze. L'avversata misura pianificatoria adempie dunque,

in linea di principio, anche uno scopo di interesse generale, determinante per

l'applicazione dell'art. 41 cpv. 2 LALPT. Questo fine viene però irrimediabilmente

menomato, in concreto, dalle modalità con cui ha proceduto il municipio. Anziché

affrontare la questione dei parcheggi (pubblici e privati) all'interno del

nucleo in termini generali e decidere se ed in che modo risolverla, il municipio

ha infatti ritenuto di approntare subito una soluzione su misura, finalizzata a

risolvere in buona sostanza il problema contingente della sola resistente. La

giustificazione della variante si identifica pertanto per finire, in primo

luogo, con l'interesse squisitamente privato ed immediato della proprietaria

interessata a poter costruire un'autorimessa interrata per servire le costruzioni

al mapp. 141 che essa si appresta a riattare e trasformare conformemente alla

domanda di costruzione 8 gennaio 2003, in attesa di approvazione. Ora, tuttavia,

com'è noto, se si dovesse modificare uno strumento pianificatorio a dipendenza

delle esigenze notificate in corso di vigenza dai singoli proprietari, questo

verrebbe completamente snaturato, per scadere, da strumento di sintesi dell'utilizzazione

auspicata del complesso territoriale interessato, a una somma di micro-regolamenti

costruiti in funzione di tali, disparate esigenze (cfr. STPT 15 luglio 2005 in

re V. R-G., consid. 6.2.). Per questo motivo modifiche puntuali dei piani di

utilizzazione come quelle in discussione devono essere bandite.

8.

In conclusione, la

controversa modifica deve essere annullata in quanto non sussistono i requisiti

legali né per procedere ad una variante di poco conto, né per riesaminare e, se

del caso, adattare il piano (quantomeno secondo le modalità seguite in concreto).

9.

Il ricorso

deve dunque essere accolto e le risoluzioni impugnate annullate. La tassa di

giudizio e le spese devono essere poste a carico della resistente PI 2 (art. 28

PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli articoli di legge applicabili;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è accolto.

§. Di conseguenza sono annullate la risoluzione 17

agosto 2004 (n. 3504) del Consiglio di Stato e la decisione 23 dicembre 2003

del Dipartimento del territorio di approvazione di una variante di poco conto

del piano particolareggiato del nucleo del comune di __________.

2. Le tasse di

giustizia e le spese, di fr. 1'000.- (mille) sono poste a carico di PI 2.

3. Intimazione

a:

Per il Tribunale della pianificazione del territorio

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster