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Decisione

90.2004.55

Approvazione di una zona speciale per alberghi

17 gennaio 2006Italiano36 min

Source ti.ch

Fatti

i principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno

loro sufficiente attuazione, rispettivamente che non tengono adeguatamente conto

della pianificazione di livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano

direttore (cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà

segnatamente che sia stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale

degli interessi richiesta dall'art. 3 OPT (RDAT II-2001 n. 78 consid. 6b;

II-1999 n. 27 consid. 3).

Il potere

cognitivo del Tribunale della pianificazione del territorio è invece

circoscritto alla violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT cit.,

ibidem; inoltre II-1997 n. 23); fanno eccezione - per poter ossequiare l'art.

33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui è impugnata una modifica del piano

regolatore disposta d'ufficio dal Consiglio di Stato.

4. Come

evidenziato in narrativa, i ricorrenti censurano la zona alberghiera ZA e

l'art. 34 NAPR, che la regge, sia dal profilo della garanzia della proprietà,

sia dal profilo della libertà economica.

5. Una

restrizione di diritto pubblico è compatibile con la garanzia della proprietà

sancita dall'art. 26 Cost. e con la libertà economica sancita dall'art. 27

Cost. solo se si fonda su di una base legale, è giustificata da un interesse

pubblico preponderante, rispetta il principio della proporzionalità, non ne

intacca l'essenza e, per ciò che concerne la garanzia della proprietà, dà luogo

a piena indennità ove equivalga ad una espropriazione (art. 36 Cost.).

Nel caso

di specie le restrizioni di diritto pubblico all'esame non toccano l'essenza

dei menzionati diritti fondamentali. Eventuali pretese espropriative esulano

dalle competenze giurisdizionali di questo tribunale. L'azzonamento del

comparto in discussione e i vincoli a cui è sottoposto sono palesemente

sorretti da una base legale (art. 28 cpv. 2 lett. a LALPT, art. 29 cpv. 1 lett.

a, b, g e cpv. 2 lett. a LALPT; art. 34 NAPR), che i ricorrenti, quale fondamento,

neppure contestano (cfr. ricorso 14 settembre 2004, pag. 9). L'oggetto del

contendere si riduce pertanto ad una verifica dell'esistenza di un interesse

pubblico e del rispetto del principio della proporzionalità.

6. Gli

insorgenti negano la sussistenza di un interesse pubblico a sostegno della zona

alberghiera ZA, allegando che il comune sarebbe privo di vocazione turistica

particolare, men che meno alberghiera, tale da giustificare un azzonamento speciale

ed univoco riguardante soltanto i mapp. 385 e 405 di loro proprietà.

6.1.

Prima di entrare nel merito occorre rilevare che il concetto di interesse

pubblico è un concetto dinamico, che evolve con la società riflettendone

esigenze ed aspirazioni (Imboden / Rhinow / Krähenmann, Schweizerische

Verwaltungsrechtsprechung, Nr. 57 B II). In linea generale è pubblico

l'interesse che coinvolge la generalità dei cittadini o una sua frazione

significativa che compete al potere pubblico promuovere nell’esercizio delle

sue funzioni. V’è interesse pubblico a un provvedimento di pianificazione del

territorio quando la sua adozione corrisponde a un bisogno importante,

chiaramente avvertito dalla collettività (G. Müller, Commentaire de la

Constitution fédérale, art. 22ter n. 34). Tale interesse deve prevalere sui

contrapposti interessi pubblici e privati in giuoco. Se per restringere la

proprietà può essere invocato, senza aprioristica preclusione, qualsiasi ordine

di motivi, è invece escluso che considerazioni di politica economica condizionino

la libertà economica. Se quindi la restrizione di tale libertà, compatibile con

la garanzia della proprietà e dettata da valide esigenze di pianificazione del

territorio, non lede l'art. 27 Cost., lo viola invece quella che, pur

fondandosi su misure pianificatorie territoriali, persegue in realtà finalità interventistiche,

volte a influire sul mercato alterando il meccanismo della libera concorrenza a

favore, rispettivamente a discapito di determinate categorie di operatori economici.

Specie se la componente territoriale è largamente posta in sottordine, sicché

la misura pianificatoria appare più come veicolo di finalità estranee che

strumento dedicato alla migliore organizzazione del territorio, la limitazione

che ne deriva alla libertà di commercio e d'industria è illegittima. Diverso il

discorso se i motivi di politica economica giocano un ruolo secondario

nell'economia della misura pianificatoria, che trova nelle sue specifiche,

autonome finalità la sua piena ragione di essere. Qui occorre in linea di

massima procedere ad una ponderazione degli interessi "per stabilire se

l'esigenza pianificatoria su cui si fonda la misura giustifica la limitazione

della libertà d'industria e di commercio che essa involontariamente comporta"

(Bianchi, Della possibilità di introdurre destinazioni d'uso limitate e speciali

nei PR, RDAT 1983, pag. 239 segg.).

6.2. Dal

profilo territoriale, il comprensorio urbano di __________ si situa sulla fascia

collinare fra il di lago di __________ e il Monte __________, in una posizione

panoramica e paesaggistica di pregio. Affacciato su un ampio terreno verde in

leggera pendenza e protetto a nord da un pendio oggi parzialmente edificato, il

nucleo storico è dominato ad occidente dal promontorio di San __________, su

cui insiste, circondata da filari di vigneto, l’omonima chiesa, manufatto della

prima metà dell’XI secolo. Di antica origine, con insediamenti risalenti sino

all’età del bronzo e in seguito di epoca romana, risulta già citato come comune

nei documenti a partire dall’anno 852. Fra i più interessanti e meglio

conservati villaggi rurali del __________, connotato da una struttura compatta,

con stretti vicoli selciati ancora autentici, un’omogeneità architettonica e

cromatica delle case, che conservano coperture originali in tegole, si

caratterizza anche per indubbie qualità storico-architettoniche da attribuire

innanzitutto alla presenza massiccia di singoli elementi di pregio, soprattutto

nella parte occidentale con la chiesa e diverse costruzioni signorili del XVIII

e XIX secolo. Tanto che, sia per le qualità intrinseche, che per quelle

estrinseche, date dalla quasi totale integrità del paesaggio naturale in primo

piano, è stato inserito nell’inventario federale degli abitati meritevoli di

protezione (ISOS) e ripreso nella scheda 8.4 del piano direttore, il cui scopo

è per l’appunto di promuovere la protezione degli insediamenti d’importanza

nazionale, mediante l’affinamento di adeguate misure pianificatorie.

6.3. Con

l’adozione del previgente piano regolatore il comune di __________ aveva

riservato un piano particolareggiato per il nucleo tradizionale e la zona San __________

-__________, adottato poi il 14 dicembre 1987. Obiettivo di questa

pianificazione era dunque la salvaguardia del nucleo, preservando parimenti il

contesto paesaggistico e ambientale di pregio in cui si trovava inserito. A

tale scopo il piano particolareggiato istituiva attorno al nucleo un’ampia zona

di protezione del paesaggio e dei monumenti (PA2), che comprendeva anche, in larga

misura, il comparto __________. Il piano regolatore all’esame ne riprende

l’impostazione territoriale generale, come pure gli intendimenti, operando

tuttavia una suddivisione formale di quel vasto comprensorio in cinque piani

particolareggiati distinti (PP1-PP5), con adattamenti e ampliamenti del

perimetro. Per quanto qui interessa, vale a dire per il comparto situato in

località __________, che abbraccia il versante meridionale della collinetta su

cui insiste il citato oratorio di San __________, il comune ha istituito il

PP4, che include parte di quella che era la soprammenzionata zona di protezione

del paesaggio e, estendendo il perimetro fino a via __________, gran parte di

quella che nel previgente piano regolatore era la zona residenziale semi-estensiva,

in cui era anche inclusa la struttura alberghiera dei ricorrenti (mapp. 385). Ritenuto

l’elevato valore paesaggistico di questo comparto, le cui peculiarità devono

essere preservate (cfr. rapporto di pianificazione, pag. 20, 21 e 23), scopo

del piano particolareggiato è di favorire un’adeguata utilizzazione urbanistica

in funzione di una destinazione abitativa a bassa densità di sfruttamento. Il

futuro piano particolareggiato dovrà pertanto tener conto dei seguenti

principi: una valorizzazione della villa esistente grazie ad una curata definizione

di possibili nuove volumetrie fuori terra e misure di protezione del parco

circostante; una nuova edificazione di qualità nelle aree rimanenti, da attuare

secondo i principi validi per il piano di quartiere (PQ), considerando un

indice di sfruttamento massimo di riferimento uguale allo 0.4 (art. 32 cifra 4

NAPR).

6.4. Situato

a monte di via __________, ritagliato quindi completamente nel perimetro del

PP4, il mapp. 385 è stato incluso, insieme al mapp. 405, ubicato dirimpetto e a

valle della strada, nella contestata zona alberghiera ZA, retta dall’art. 34

NAPR. Come anticipato in narrativa, l’impianto principale del __________ -Hotel

__________ insiste sul mapp. 385, con una serie di fabbricati che si articolano

attorno ad un imponente corpo centrale di 4 piani, edificato a quei fini nei

primi decenni del XX secolo, mentre sul mapp. 405, in posizione panoramica, trova spazio il parco a servizio della struttura alberghiera,

attrezzato con piscina coperta e appositi impianti di supporto.

6.5. Poiché

nel previgente piano regolatore il mapp. 385 era incluso in zona residenziale,

in cui era già consentita la costruzione di alberghi, ma con possibilità edificatorie

molto contenute per il carattere semi-estensivo della zona (art. 54 vNAPR: i.s.

dello 0.3, i.o. del 25% e 2 piani di altezza massima), l’imponente struttura

alberghiera esistente, con un volume costruito di ben 8'100 mc, risultava in

pratica paralizzata e, con essa, le possibilità per un’espansione futura della

sua attività. Pertanto, riconosciuta quale opportunità di sviluppo per il

comune l’esigenza di una valorizzazione delle funzioni locali in ambito

regionale, fra cui è stato individuato lo sfruttamento del turismo residenziale

e alberghiero in forme adeguate compatibilmente con la residenza primaria, da

attuare attraverso la promozione di una crescita ordinata delle attività

turistico-alberghiere, delle attività di svago ed un rilancio del turismo

escursionistico e agro-turistico (cfr. rapporto di pianificazione, obiettivo

generale III, pag. 15, e indirizzo pianificatorio n. 8, pag. 17), il comune ha

istituito la zona alberghiera ZA comprendente i fondi dei ricorrenti. Ciò, al

fine di assicurare per l’appunto, attraverso congrui parametri edificatori, il

consolidamento e le possibilità di sviluppo a lungo termine della struttura

esistente, coniugandoli con il contesto pianificatorio generale del comune. Di

modo che, alla parte a monte della strada di servizio, laddove insiste già

l’immobile principale (mapp. 385), sono state concesse notevoli potenzialità di

sviluppo edificatorio, previste in forma molto più limitata per il parco

antistante (mapp. 405), tali però da permettere l’inserimento di attrezzature

complementari all’attività alberghiera. Gli eventuali interventi sono stati

subordinati ad un inserimento armonioso delle volumetrie nel contesto

territoriale (cfr. rapporto di painificazione, pag. 22).

6.6. Alla

luce di queste circostanze e degli scopi perseguiti con il piano regolatore,

occorre riconoscere la sussistenza di un interesse pubblico all’istituzione

della zona alberghiera ZA in contestazione. Innanzitutto, malgrado i ricorrenti

lo neghino fermamente, il territorio di __________ dimostra inequivocabilmente

una vocazione eminentemente turistica: elementi, quali la sua particolare posizione,

agevolmente accessibile, nondimeno sufficientemente discosta dagli assi di

transito internazionali (autostrada e ferrovia) per essere al riparo da impatti

fonici rilevanti, la suggestiva vista panoramica sul Lago di __________, il

contesto paesaggistico quasi intatto, inserito nella zona naturale protetta del

Monte __________ (PUC-MG), unitamente alle condizioni climatiche favorevoli e

alle rilevanti e copiose testimonianze storiche, culturali e architettoniche,

costituite dal nucleo nel suo complesso, nonché dai singoli elementi presenti

all’interno e all’esterno dello stesso (cfr. a tale proposito, art. 29 NAPR:

beni culturali e art. 30 NAPR: zona archeologica; ISOS), sono all’origine della

forte attrattività turistica, insieme alla residenza, di questo territorio

insediativo. Attrattività che tradotta nei fatti, oltre a garantire la presenza

più che trentennale dell’attività alberghiera promossa dagli stessi insorgenti,

concretizza nel settore paralberghiero quasi 5'000 pernottamenti annui (cfr.

rapporto di pianificazione, pag. 9). A completamento del quadro, va rilevata la

vivacità del fenomeno delle residenze secondarie, che segnano una presenza

significativa nel comune, con una quota del 45% rispetto alle residenze primarie.

Tanto che, con la revisione di cui ci si occupa, è stato definito un comprensorio,

all’interno del quale è stata regolata in modo restrittivo la possibilità di insediare

residenze secondarie, con l’intendimento di ricondurre a lungo termine la quota

di questo genere di insediamenti al 30% sul totale degli alloggi (cfr. rapporto

di pianificazione, pag. 7 segg., 20 e 33, art. 14 NAPR, legenda piano delle

zone 1:2000: tratteggio color viola). Orbene, ritenute le potenzialità evidenziate

dal settore del turismo, quale importante funzione territoriale ma anche quale base

economica locale di rilievo, considerando che dal profilo dell’offerta dei

posti di lavoro il comune dipende principalmente da quella del __________ (Saldo

negativo dei movimenti pendolari: - 61%; cfr. rapporto di pianificazione, pag.

9), appare senz’altro d’interesse pubblico l’attuazione di una rivalutazione,

promozione e diversificazione dell’offerta turistica, attraverso uno sviluppo

territorialmente ordinato (cfr. loc. cit., indirizzo pianificatorio n. 8, pag.

Considerandi

17), compatibilmente con quello della residenza primaria. Questo indirizzo si è

concretizzato per il ramo alberghiero con l’istituzione di una zona alberghiera

ZA, localizzata in un comprensorio strategico, ad elevati contenuti paesaggistici

e, in particolare, laddove già esisteva una realtà funzionante e consolidata, dotata

di condizioni quadro, come vedremo in seguito, favorevoli per un suo

mantenimento e sviluppo. Con ciò, il comune ha rettamente abbandonato il

modello sancito dall’ordinamento pianificatorio previgente che, come già

rilevato in precedenza, prevedendo sia nella zona residenziale semi-estensiva,

sia in quella semi-intensiva, ora accorpate in un’unica zona residenziale

estensiva, la facoltà di edificare alberghi, ne favoriva teoricamente l’insediamento

su tutto il vasto comprensorio edificabile comunale, in modo casuale e disordinato.

In pratica, però, visti i parametri edificatori modesti, senz’altro congruenti

con la destinazione predominante e la tipologia delle rispettive zone, scoraggiava,

per non dire impediva, l’insediamento di attività alberghiere dalla taglia

sufficiente per garantire una gestione razionale e dunque una resa economica adeguata

per far fronte alle contingenze dettate dalle mutevoli condizioni del mercato

turistico, oltre che congelare quelle esistenti, come hanno avuto ben modo di

sperimentare gli stessi insorgenti. Con la conversione della zona residenziale

in zona alberghiera ZA, il comune non ha nient’altro che codificato a livello

pianificatorio una realtà che presentava già da lungo tempo importanti

contenuti esclusivamente alberghieri, considerando con questo anche le

legittime aspettative dei proprietari esercenti. Da ciò la conseguente e più

che corretta inclusione in questa zona del mapp. 385 e, soprattutto, del mapp. 405, a quello funzionalmente e strettamente connesso, differenziandone il regime edificatorio: più

intensivo, laddove insiste l’imponente costruzione esistente e, più estensivo,

per il magnifico parco, che connota, anche nel nome, e qualifica, per la

posizione di pregio, l’intera struttura alberghiera. Quanto alla consistenza del

comparto all’esame, con un’offerta di base di 93 posti letto, risulta commisurata

ad un comune come quello di __________, che conta una popolazione di 715

abitanti (cfr. Ustat, Annuario statistico ticinese 2003), nonché alle sue

previsioni di sviluppo.

È

indubbio che la limitazione nella zona in discussione delle attività lavorative

a quella alberghiera abbia per conseguenza di limitare la libertà di commercio.

Il proprietario che volesse destinare o locare l'intero immobile ad attività

amministrative o anche solo parzialmente ad altre attività commerciali non lo

potrebbe fare. Non è però contestabile che questa conseguenza, per altro non

particolarmente incisiva in concreto, visto che i ricorrenti sono professionalmente

attivi proprio in quel ramo, è l'inevitabile corollario del provvedimento e non

il motivo trainante che l'ha posto in essere. La precedente disamina dimostra incontrovertibilmente

che lo statuto pianificatorio del comparto non persegue alcun fine di politica

economica, né i ricorrenti, tranne a sollevare genericamente la censura, adducono

elementi che dimostrino il contrario. Comunque sia, la zona all’esame non esclude

le attività lavorative in quanto tali, ma le limita a quella del settore alberghiero,

in un territorio che, per le sue peculiarità, il contesto e le preesistenze, è

strettamente connesso alla funzione turistica e perciò, nell’interesse

pubblico, deve essere preservata e promossa lì e non in aree più idonee per

accogliere il genere di attività vietate o limitate nello stesso.

7.

Verificata

la presenza di un interesse pubblico alla misura pianificatoria in contestazione,

occorre ora esaminare se la zona alberghiera e i vincoli che comporta risultano

ragionevoli, attuabili e sopportabili; segnatamente se non sacrificano eccessivamente

gli interessi privati contrapposti. Se così fosse, queste misure violerebbero

il principio della proporzionalità (DTF 118 Ia 394).

7.1

A

fronte di quanto esposto in precedenza, sulla necessità e l’idoneità della zona

alberghiera ZA il tribunale considera quanto segue. Proprio per garantire il

consolidamento dell’attività alberghiera, attraverso un congruo incentivo edificatorio,

che permettesse ampliamenti di una sostanza edilizia esistente, già caratterizzata

da una volumetria fuori misura, il comune non aveva altra scelta se non dar

luogo alla definizione di una zona specifica, come la zona alberghiera all’esame.

Soluzione imprescindibile, in quanto il mapp. 385 risultava inserito in un

contesto territoriale e urbanistico a bassa densità insediativa, la zona

residenziale semi-estensiva del vecchio piano regolatore, sostituita dall’ancor

più restrittivo, in questo senso, PP4 (cfr. consid. 6.3) che, in mancanza di

una zona speciale, avrebbe altrimenti paralizzato qualsiasi iniziativa,

congelando la sostanza edilizia esistente allo stato della protezione della situazione

di fatto. Ciò è d’altronde avvenuto sotto l’imperio della previgente

pianificazione (cfr. consid. 6.5 e 6.6), con gli inconvenienti che i ricorrenti

ben conoscono. Nel caso concreto, poi, considerati il contesto urbanistico e

territoriale, le preesistenze e gli scopi ed indirizzi del piano regolatore, risulta

improponibile la zona mista residenziale-alberghiera, così come la intenderebbero

gli insorgenti: disciplinata da un duplice regime edificatorio, dal carattere

estensivo, in caso di residenza, e particolarmente intensivo, in caso di destinazione

alberghiera, applicabile inoltre in virtù di ipotetiche e imponderabili circostanze

future, configura più che altro una sorta di zona alternativa che, in quanto

tale, violerebbe la parità di trattamento, la sicurezza del diritto e, in

ultima analisi, l’art. 14 LPT. È vero che in talune realtà urbane i piani

regolatori prevedono delle zone miste assortite da un vincolo alberghiero

facoltativo, eventualmente accompagnato da ragionevoli bonus edificatori: ciò è

concepibile e consentito soltanto laddove i parametri edificatori prefissati

siano univoci, valgano per tutti e non dipendano, salvo che per gli incentivi,

dalla destinazione dei singoli oggetti. In quella zona, cambiano dunque soltanto

le destinazioni, ritenuto però che l’impianto urbanistico resti immutato. Ebbene,

nemmeno tale modello potrebbe essere avvallato nel caso concreto, considerata

la presenza condizionante in quel contesto, a sfruttamento estensivo, sia

dell’imponente edificio del __________ -Hotel, sia del parco che, peraltro,

come rettamente ha osservato il comune, pur non essendo mai stato attribuito in

precedenza alla zona edificabile (ex area forestale), gode adesso di uno statuto

di moderata edificabilità, proprio perché funzionalmente e strettamente

connesso all’attività dell’albergo. Infine, la zona alberghiera ZA soddisfa

pure il requisito della proporzionalità in senso stretto. Con la

regolamentazione di appositi parametri edificatori, i proprietari godono di un

margine di manovra progettuale, vedremo in seguito in quale misura, per sviluppare

i loro fabbricati secondo le necessità.

7.2

Per

quanto concerne quindi l’idoneità, la necessità e la proporzionalità dei parametri

edificatori fissati dall’art. 34 NAPR, ritenuti dai ricorrenti troppo

restrittivi, non occorre dilungarsi troppo. Basta dire che l’allegato A4 del

rapporto di pianificazione spiega che la volumetria massima consentita è di

13'500 mc (di cui 12'400 nella parte a monte della strada e 1'100 mc sottostrada;

cfr. art. 34 cpv. 3 NAPR). Ciò corrisponde ad un incremento del 60% rispetto a

quella esistente sui fondi in questione, essenzialmente concentrata sul mapp.

385.

(circa. 8'100 mc calcolati in base alla norma SIA 116). Orbene, a fronte di

questi dati, unitamente ad un indice di occupazione del 60% e ad un'altezza massima

di 12.60 m (misurata alla gronda dello stabile principale), le facoltà

edificatorie concesse al mapp. 385, appaiono tutt’altro che penalizzanti, bensì

generose. Men che meno sfavorevole l’altezza massima fissata alla gronda dello stabile

alberghiero esistente in relazione alla conformazione del terreno: una buona

metà della superficie del mapp. 385, in particolare dove insiste l’albergo, è

per lo più pianeggiante (cfr. documentazione fotografica, in atti). Questo

parametro è pienamente giustificato dal valido criterio di un’uniformazione

nell’altezza massima dei vari corpi edificabili che potranno completare il

complesso alberghiero, indipendentemente dunque dall’andamento puntuale del

terreno, e tiene conto sia del carattere estensivo delle zone circostanti a

contenuto residenziale, come pure dell’elevato valore paesaggistico che connota

l’intero comprensorio __________ (cfr. consid. 6.3). Quest’ultimo aspetto,

giustifica parimenti il disposto che subordina gli ampliamenti o le altre

modifiche della struttura alberghiera ad un inserimento armonioso delle

volumetrie nel contesto territoriale (art. 34 cpv. 2 NAPR). Per quanto concerne

i parametri edificatori che regolano il mapp. 405, benché molto più contenuti,

consentono comunque di far fronte alle esigenze di sviluppo dell’albergo, ritenuto

che esso sia adibito a parco e in quanto tale, per la sua funzione, il pregio,

la posizione, il contesto in cui è inserito e, non da ultimo, le potenzialità

edificatorie già concesse al mapp. 385, vada salvaguardato. Non meritano, da

ultimo, alcuna disamina le censure relative alle distanze dai confini (6 m per il settore A e 3 m per il settore B).

8.

In

conclusione, la zona alberghiera ZA assoggettante i mapp. 385 e 405 non prefigura

una violazione del principio della proporzionalità. Pertanto, essendo

giustificata da un prevalente interesse pubblico, è conforme alla garanzia

della proprietà e della libertà economica sanciti dalla Costituzione federale e

il ricorso deve essere respinto su questo punto.

9.

La controversa pianificazione nemmeno è costitutiva di una disparità

di trattamento, vietata dall'art. 8 cpv. 1 Cost. (e in precedenza dall'art. 4

vCost.). Innanzitutto, il principio dell'uguaglianza dinanzi alla legge ha una

portata necessariamente limitata nell'ambito di provvedimenti pianificatori.

Siccome occorre formare zone, è necessario poterle delimitare, talora

prescindendo da situazioni esistenti. Non è quindi insostenibile trattare

differentemente dal profilo pianificatorio ed edilizio anche terreni analoghi

per conformità e posizione. L'invocato principio si identifica in sostanza con

il divieto dell'arbitrio: per non essere arbitrario, il provvedimento deve

fondarsi pertanto su criteri pianificatori oggettivi e ragionevoli (RDAT I-2001

n. 49 consid. 5a). Ora, in concreto, i motivi che fondano un trattamento

particolare per la zona laberghiera ZA, dati dalla rilevanza delle sue

peculiarità urbanistiche, di taglia e d'ubicazione sono senza dubbio oggettivi

e ragionevoli, come vagliato nel dettaglio nei considerandi precedenti.

Meritano, pertanto, conferma. Va inoltre ritenuto che, come già spiegato in

precedenza, anche nel settore paralberghiero, connesso al fenomeno delle residenze

secondarie, il comune ha messo in campo alcune misure finalizzate ad un riordino

territoriale e al riequilibrio con la residenza primaria (cfr. consid. 6.6): quest’ultimo

intendimento, volto per l’appunto al contenimento degli insediamenti secondari,

va senz’altro indirettamente a beneficio del settore alberghiero locale.

10.

I ricorrenti

mettono in seguito in discussione l’art. 34 cpv. 2 NAPR, laddove subordina i

futuri ampliamenti o altre modifiche della struttura alberghiera alla conclusione

fra comune e proprietari di una convenzione che regoli la partecipazione

finanziaria, commisurata al beneficio, ai costi di completazione delle infrastrutture

pubbliche necessarie (strada d’accesso, posteggi, acquedotto, canalizzazioni,

raccolta rifiuti, ecc.). Essi lamentano la genericità di tale disposizione

unitamente al contrasto con leggi speciali di diritto cantonale, che regolano

esaustivamente tale materia.

10.1

La

contestata disposizione dell’art. 34 cpv. 2 NAPR riguarda essenzialmente la

questione dell’urbanizzazione e del ricarico dei suoi costi. A tale riguardo si

ricorda che l’autorizzazione a costruire è subordinata alla presenza di

un’urbanizzazione sufficiente (art. 22 cpv. 2 lett. b LPT). Un fondo è

considerato urbanizzato se, ai fini della prevista utilizzazione, vi è accesso

sufficiente e le necessarie condotte d’acqua, d’energia e d’evacuazione dei

liquami arrivano così vicine da rendere possibile un raccordo senza dispendio

rilevante (art. 19 cpv. 1 LPT, art. 77 cpv. 1 LALPT). Le zone edificabili sono

equipaggiate dall’ente pubblico nei termini previsti dal programma di urbanizzazione.

Il diritto cantonale disciplina i contributi dei proprietari fondiari (art. 19

cpv. 2 LPT). In Ticino la partecipazione dei privati alle opere di

urbanizzazione è stabilita dalla LCM del 24 aprile 1990 (LCM) e, per

l’esecuzione degli impianti di depurazione e le canalizzazioni, in base alla legge

d’applicazione della legge federale contro l’inquinamento delle acque del 2

aprile 1975 (LALIA) in quanto si tratti di opere contemplate dal piano generale

delle canalizzazioni (cfr. Adelio Scolari, Commentario, 1997, n. 590). In

particolare, i comuni sono tenuti a prelevare contributi di miglioria per le

opere che procurano vantaggi particolari (art. 1 cpv. 1 LCM): danno luogo a

contributo le opere di urbanizzazione generale e particolare dei terreni (art.

3.

cpv. 1 lett. a LCM), i cui vantaggi sono presunti nei termini previsti dall’art.

4.

cpv. 1 della legge sui contributi di miglioria. Sono imponibili tutti i proprietari,

titolari di diritti reali o altri diritti, compresi gli enti pubblici, cui

dalle opere derivi un vantaggio particolare (art. 5 cpv. 1 LCM). Per il calcolo

dei contributi fa stato la spesa determinante (art. 6 LCM), cui viene fissata

una quota a carico dei proprietari (art. 7 LCM), ripartita tra gli interessati

in funzione del vantaggio particolare (art. 8 LCM). La procedura (art. 11 segg.

LCM) prevede che il prospetto e i documenti giustificativi della spesa sono

pubblicati per il periodo di 30 giorni presso la cancelleria comunale, previo

avviso agli albi comunali e nel Foglio ufficiale; un estratto viene contemporaneamente

notificato a ogni contribuente noto con l’indicazione del termine di reclamo.

Entro 30 giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione, è dato quindi

reclamo contro il prospetto all’autorità che lo ha elaborato, la cui decisione

può essere impugnata davanti al Tribunale di espropriazione. Da notare che in

casi speciali la procedura di imposizione può essere sostituita da convenzioni

sui contributi, che devono però rispettare i principi fissati dalla legge e

richiedono, per la loro validità, l’approvazione del presidente del Tribunale

d’espropriazione (art. 14 LCM).

10.2

Effettivamente, secondo la lettera del paragrafo 3 del cpv. 2 dell’art. 34

NAPR, l’autorizzazione a costruire è subordinata alla conclusione fra comune e

proprietari dei fondi di una convenzione sui contributi per la completazione

delle infrastrutture pubbliche necessarie. In assenza di una convenzione,

dunque, nessuna autorizzazione può essere rilasciata. Come illustrato al

considerando precedente, nell’ambito delle opere pubbliche finalizzate

all’urbanizzazione, il relativo calcolo dei contributi e la loro imposizione

seguono principi, competenza e procedura fissati dalla legge sui contributi di

miglioria. Nella fattispecie, tuttavia, l’ambito è differente, giacché trattasi

di autorizzazione per l’edificazione di opere private, quelle sul fondo dei

ricorrenti, disciplinata dalla legge edilizia (cfr. art. 70 cpv. 4 LALPT).

Oltre all’oggetto, fra le molteplici divergenze, cambiano le autorità di ricorso:

Consiglio di Stato, in prima istanza, e Tribunale cantonale amministrativo, in

seconda istanza, per la procedura edilizia, mentre Tribunale di espropriazione,

che decide in via definitiva, per i contributi di miglioria. Diversa è la

cerchia degli interessati, come pure la legittimazione a ricorrere. Orbene, con

l’introduzione nell’ambito dell’autorizzazione a costruire di una convenzione

che regola la questione dei contributi di miglioria, il diritto comunale non si

posiziona, come sarebbe altrove legittimo, entro il diritto cantonale, bensì deroga

inammissibilmente la legge speciale che ne regge la materia, al punto tale da sopprimerne

integralmente l’applicazione. Oltretutto, tale convenzione, di diritto privato

o pubblico che sia, proprio perché imprescindibile presupposto per il rilascio

della licenza edilizia, non può avere la natura di libero accordo per i

proprietari-istanti. Pena, qualora non si addivenisse ad una conclusione, di

essere sanzionati con il rifiuto del rilascio della licenza da quella stessa

autorità che siede come contraente al tavolo delle trattative. Ben diverso, per

contro, il caso della convenzione prevista all’art. 14 LCM che, per accordo tra

le parti, senza dunque elementi condizionanti e con in più la garanzia di una

ratifica giudiziaria, si pone come alternativa, in sostituzione della procedura

d’imposizione ordinaria, rispettandone lo spirito. Ne consegue il ricorso deve

essere accolto su questo punto e il disposto contestato deve essere stralciato

dall’art. 34 cpv. 2 NAPR.

11.

Per tutto

quanto precede, il ricorso deve dunque essere parzialmente accolto. La tassa di

giudizio e le spese sono poste a carico dei ricorrenti, in solido, proporzionalmente

al grado di soccombenza, ritenuto che il comune può essere sollevato dal pagamento

delle stesse (art. 28 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli articoli di legge applicabili alla

fattispecie,

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

§. Di conseguenza, la risoluzione 6 luglio 2004

(n. 3048) con cui il Consiglio di Stato ha approvato il piano regolatore del comune

di __________ è annullata nella misura in cui approva il disposto “alla conclusione di una convenzione fra Comune e proprietari dei

fondi per la partecipazione finanziaria, commisurata al beneficio, ai costi di

completazione delle infrastrutture pubbliche (strada d’accesso, posteggi,

acquedotto, canalizzazioni, raccolta rifiuti, ecc.)”, che viene stralciato dall’art. 34 cpv. 2 NAPR.

2. I

ricorrenti vengono condannati al pagamento in solido delle tasse di giudizio e

delle spese per complessivi fr. 2'500.- (duemilacinquecento).

3. Intimazione

a:

Per il Tribunale della pianificazione del territorio

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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