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Decisione

90.2004.56

ricorso contro una variante di piano regolatore

18 luglio 2005Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

i lavori effettuati sull’edificio, che i ricorrenti fanno risalire ai primi

anni ’70 (sistemazione dei muri perimetrali, aggiunte laterali, timpano ecc.),

ne hanno indiscutibilmente modificato in misura importante l’aspetto esterno e

il volume (cfr. fotografie riferite al rilievo, agli atti). A tal punto che gli

stessi ricorrenti hanno abbandonato, in questa sede, la domanda formulata in

prima istanza, chiedente la classificazione della costruzione tra i rustici

meritevoli di conservazione, che potrebbero essere trasformati in residenza

(categoria “meritevole 1a”). Tuttavia il fabbricato, seppure parzialmente modificato

per essere destinato a residenza, è però rimasto sostanzialmente vuoto e privo

di una funzione, mentre che, per poter essere assegnato alla categoria “trasformato

3”, avrebbe già dovuto essere adibito ad abitazione al momento

dell’allestimento dell’inventario (cfr. la classificazione secondo le direttive

dipartimentali, illustrate al consid. 2.4 e riprese nel giudizio impugnato,

cifra 2.2.2). Inoltre la trasformazione dell’edificio in residenza, che potrebbe

legittimare la sua assegnazione alla categoria in parola, presuppone il

rilascio di una licenza edilizia, che non consta invece sia mai stata chiesta e

tantomeno ottenuta. Per la valutazione in sede di inventario è in effetti

determinante, di principio, lo stato dell’edificio al momento in cui viene

Considerandi

allestito questo documento, riservato il caso – che qui tuttavia non si

verifica - in cui la costruzione venga successivamente trasformata sulla scorta

dei necessari permessi di costruzione. Va peraltro rilevato che, com'è stato

esposto al considerando 2 che precede, gli inventari degli edifici situati

fuori dalle zone edificabili fungono semplicemente quale base per l'ulteriore

pianificazione e non costituiscono la sede per decidere in merito al tipo di

utilizzazione ed alle modifiche ammissibili per gli edifici inventariati;

un'attribuzione del fabbricato alla categoria desiderata dai ricorrenti non

potrebbe pertanto comunque sia supplire all'eventuale assenza dei necessari

permessi edilizi rispettivamente la sua non attribuzione a tale categoria non

pregiudicherebbe gli effetti di quelli di cui essi disporrebbero o che potrebbero

conseguire.

3.3

Il ricorso deve, dunque, essere respinto già per i suddetti motivi. L’assenza

del requisito dell’esistente e legittimo utilizzo del fabbricato quale

residenza al momento dell’allestimento dell’inventario ne impedisce difatti l’inserimento

nella categoria “trasformato 3”. Poco importa, di conseguenza, di stabilire se,

a seguito degli interventi edili realizzati dai proprietari nel corso degli

anni, questo abbia perso completamente (come ritenuto dalle istanze inferiori) o

meno (come preteso dei ricorrenti) le caratteristiche originarie di rustico.

4.

La tassa di giudizio è

posta a carico dei ricorrenti in solido (art. 28 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti

gli articoli di legge applicabili alla fattispecie,

dichiara

e pronuncia:

1. Il

ricorso è respinto.

2. La

tassa di giudizio, di fr. 600.--, è posta a carico dei ricorrenti in solido.

3. Intimazione

a:

;

;

;

;

.

terzi implicati

PI 1

rappr. da: RA 2

Per il Tribunale della pianificazione del territorio

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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