90.2004.57
Variante di poco conto: la parcellazione di un terreno non costituisce un cambiamemento notevole delle circostanze per giustificarne l'attribuzione dalla zona R4 alla R2, se inoltre v'è carenza d'inte
27 gennaio 2005Italiano19 min
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Numero d'incarto:
90.2004.57
Data decisione, Autorità:
27.01.2005, TPT
Titolo:
Variante di poco conto: la parcellazione di un terreno non costituisce un cambiamemento notevole delle circostanze per giustificarne l'attribuzione dalla zona R4 alla R2, se inoltre v'è carenza d'interesse pubblico
MODIFICA DI POCO CONTO
STABILITÀ DEL PIANO
ZONA RESIDENZIALE
art. 41 LALPT
art. 21 LPT
Incarto n.
90.2004.57
90.2004.58
Lugano
27 gennaio
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale della pianificazione del
territorio
composto dei giudici:
Raffaello Balerna, presidente,
Lorenzo Anastasi, Matteo Cassina
segretario:
Stefano Furger, vicecancelliere
statuendo sui ricorsi (a) 20 settembre 2004 e (b) 21
settembre 2004 di
(a)
(b)
patr. da__________
contro
la risoluzione 17 agosto 2004 (n. 3503) con cui il
Consiglio di Stato ha respinto i ricorsi degli insorgenti contro la decisione
4 febbraio 2004 del dipartimento del territorio di approvazione di una
variante di poco conto del piano regolatore del comune di PI 1;
viste le risposte:
- 4 e 25 ottobre 2004 sull'istanza
di concessione dell'effetto sospensivo e 8 novembre 2004 del municipio di PI 1;
- 7 e 28 ottobre sull'istanza
di concessione dell'effetto sospensivo della divisione della pianificazione
territoriale del dipartimento del territorio;
- 8 ottobre 2004 e 15
ottobre 2004 sull'istanza di concessione dell'effetto sospensivo di PI 2;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Nella seduta del 20 marzo 2000 il consiglio comunale di __________
ha adottato la revisione generale del piano regolatore. In quella sede, il
mapp. 273, di 6'108 mq di superficie e ubicato in località Or, è stato
attribuito alla zona residenziale semi-intensiva R4.
B. In data 7
ottobre 2002 il mapp. 273 è stato frazionato, scorporando una fascia a
nord-ovest di 724 mq di superficie, che ha dato luogo al mapp. 1806, in seguito
ceduto in compravendita a PI 2. Frattanto, il piano regolatore è stato approvato
dal Consiglio di Stato il 17 dicembre 2002.
C. Con istanza
13 novembre 2003 il municipio di RA 1 ha sollecitato il dipartimento del
territorio ad approvare, secondo la procedura della variante di poco conto, una
modifica del piano delle zone volta all'attribuzione del mapp. 1806 dalla zona
residenziale semi-intensiva R4 alla limitrofa zona residenziale estensiva R2.
Con decisione 4 febbraio 2004 il dipartimento del territorio ha approvato la
variante. Questa è stata successivamente pubblicata dal 10 maggio al 9 giugno
2004 all'albo e presso la cancelleria comunale.
D. Gli
insorgenti indicati in ingresso si sono aggravati tempestivamente contro la menzionata
variante al Consiglio di Stato, al quale hanno domandato di annullarla. Essi
hanno sostenuto che la modifica non poteva essere approvata seguendo la procedura
della variante di poco conto, in quanto non soddisfaceva i requisiti fissati dall'art.
14 RLALPT, che questa non era inoltre giustificata da un cambiamento delle
circostanze, violando quindi il principio della stabilità dei piani, e che infine
non era sostenuta da un interesse pubblico sufficiente, giacché finalizzata
esclusivamente a soddisfare gli interessi di un unico proprietario.
E. Con
risoluzione 17 agosto 2004 il Consiglio di Stato ha respinto i gravami e ha confermato
la decisione d'approvazione dipartimentale, con motivazioni che verranno
riprese nei considerandi di diritto.
F. Con ricorsi
separati i già ricorrenti hanno impugnato la risoluzione governativa dinanzi a
questo tribunale, riproponendo le domande e gli argomenti già sottoposti al giudizio
dell'istanza inferiore. Hanno inoltre domandato il conferimento dell'effetto sospensivo
alle impugnative, che è stato concesso al gravame di __________, a titolo
cautelare, con decisione presidenziale 22 ottobre 2004.
G. Ritenuto
che la decisione avrebbe potuto modificare la destinazione pianificatoria del
mapp. 1806, oggetto della variante di poco conto, il tribunale ha disposto la
chiamata in causa del proprietario interessato, assegnandogli un termine per presentare
osservazioni sia nel merito sia sulla richiesta di concessione dell'effetto sospensivo.
La divisione della pianificazione territoriale, il municipio di RA 1 e, infine,
PI 2 hanno quindi postulato la reiezione del gravame.
H. Il tribunale
ha tenuto un'udienza, a cui __________ non ha partecipato, rinunciandovi con comunicazione
scritta 3 novembre 2004. In quella sede il tribunale ha acquisito agli atti una
documentazione, così come da verbale 10 novembre 2004. Dopo ampia discussione, le
parti hanno riconfermato le loro motivazioni e conclusioni. All'udienza ha fatto
seguito un sopralluogo in contraddittorio.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del tribunale è data, i ricorsi sono tempestivi (art. 38 cpv. 1
LALPT) e la legittimazione dei ricorrenti certa (art. 38 cpv. 4 lett. b LALPT).
Fatti
I ricorsi sono dunque ricevibili. Le impugnative, essendo caratterizzate da
identiche richieste ed avendo per oggetto la medesima situazione pianificatoria
e territoriale, vengono trattate congiuntamente in un'unica decisione (art. 51
PAmm).
2. In campo
pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia. Questa non è, però,
assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve
garantire il riesame completo del piano regolatore da parte di almeno un'istanza
di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio di Stato (art. 37
cpv. 1 LALPT), che decide i ricorsi - e approva il piano - con pieno potere
cognitivo: questo significa controllo non solo della legittimità ma anche dell'opportunità
delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità incaricate di compiti
pianificatori badano tuttavia di lasciare alle autorità loro subordinate il
margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti (art. 2 cpv. 3
LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque semplicemente sostituire il proprio
apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il diritto di questo di
scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più appropriata, ragionevole
od opportuna. Esso non può però limitarsi ad intervenire nei soli casi in cui
la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo e sia
manifestamente insostenibile. Deve al contrario rifiutare l'approvazione di
quelle soluzioni che disattendono i principi e gli scopi pianificatori
fondamentali del diritto federale o non danno loro sufficiente attuazione,
rispettivamente che non tengono adeguatamente conto della pianificazione di
livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano direttore (cfr. anche l'art.
26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà segnatamente che sia stata
effettuata in modo corretto la ponderazione globale degli interessi richiesta
dall'art. 3 OPT (RDAT II-2001 n. 78 consid. 6b; II-1999 n. 27 consid. 3).
Il potere
cognitivo del Tribunale della pianificazione del territorio è invece circoscritto
alla violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT II-2001 n. 78 consid.
6c; II-1999 n. 27 consid. 3; II-1997 n. 23); fanno eccezione - per poter
ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui è impugnata una
modifica del piano regolatore disposta d'ufficio dal Consiglio di Stato.
3. Come
anticipato in narrativa, il piano regolatore del comune di __________ è stato
approvato il 17 dicembre 2002 e modificato con il trasferimento del mapp. 1806
dalla zona residenziale semi-intensiva R4 alla zona residenziale estensiva R2, attraverso
la variante di poco conto qui impugnata, approvata dal dipartimento il 4
febbraio 2004 e confermata dal Consiglio di Stato il 17 agosto 2004.
4. L'adozione
di un piano regolatore o di sue varianti esige una ponderazione globale di
tutti gli interessi determinanti, pubblici e privati, in relazione con l'utilizzazione
del suolo, e non può avvenire secondo rigidi schematismi. La circostanza che vi
sia stata un'evoluzione della situazione di fatto o giuridica dall'entrata in
vigore del piano regolatore che è sottoposto a verifica e modificazione,
potrebbe teoricamente portare ad un suo adattamento periodico frequente.
Cionondimeno, questo strumento deve, al fine di adempiere gli scopi per i quali
è stato introdotto, beneficiare di una certa stabilità. Per questo motivo,
giusta l'art. 21 cpv. 2 LPT, solo un cambiamento "notevole" delle
circostanze può giustificare un riesame ed eventualmente un adattamento del
piano di utilizzazione. Il legislatore ha così voluto garantire ai proprietari
di fondi, per i quali il piano regolatore è vincolante (art. 21 cpv. 1 LPT),
una certa sicurezza giuridica in questo ambito, anche se essi non possono
dedurre dal fatto che il loro fondo sia stato un tempo inserito in una determinata
zona, che questo rimanga costantemente attribuito alla stessa zona.
Se un
piano regolatore in vigore è stato adottato già sotto l'egita della legge federale
sulla pianificazione del territorio, vi è la presunzione che le restrizioni
della proprietà che impone ai proprietari interessati siano valide. Per contro,
i piani di utilizzazione che non sono ancora stati adattati alle esigenze poste
dal diritto federale in materia di pianificazione territoriale, non possono beneficiare
di questa presunzione, per cui non vi è motivo di garantirne la stabilità. Più
un piano, reputato conforme ai dettami della LPT è recente, più è dato ai
singoli proprietari di contare sulla sua stabilità, e più la citata presunzione
della sua validità sarà difficilmente contestabile.
Il
diritto cantonale prevede la verifica del piano regolatore, di regola, ogni 10
anni (art. 41 cpv. 1 LALPT); esso può essere modificato o integrato in ogni
tempo se l'interesse pubblico lo esige (art. 41 cpv. 2 LALPT). Ad ogni modo,
tale regolamentazione trova i suoi limiti nell'art. 21 cpv. LPT, per il quale
la modificazione di un piano regolatore può avvenire solamente a condizione che
le circostanze siano cambiate, che questi mutamenti concernano i criteri
determinanti della pianificazione, che i cambiamenti siano notevoli e che un
adattamento del piano di utilizzazione si renda necessario (RDAT II-1998 n. 49
consid. 3a con rinvii). La procedura è di regola quella prevista per l'adozione
del piano regolatore (art. 41 cpv. 2, in fine, LALPT e 32 segg. LALPT), mentre
per le modifiche di poco conto è fissata dal Consiglio di Stato (art. 41 cpv. 3
LALPT). Sono di poco conto le modifiche che interessano una ristretta cerchia
di persone e una superficie di terreno non superiore ai 2000 mq e che, segnatamente,
mutano in misura minima una o più disposizioni sull'uso ammissibile del suolo
quali, in particolare, i parametri edilizi (altezza massima, distanze dai confini,
indice di sfruttamento, di occupazione o di edificabilità; art. 14 lett. a
RALPT). Il municipio allestisce gli atti per le modifiche di poco conto e,
previa approvazione del dipartimento, pubblica gli stessi per un periodo di 30
giorni (art. 15 RLALPT).
5. Nella
fattispecie i ricorrenti contestano la legittimità della procedura adottata per
la variante all'esame; sostengono, segnatamente, che questa non risponde alla
definizione di modifica di poco conto dell'art. 14 RLALPT. Lamentando la
carenza d'interesse pubblico all'attribuzione del mapp. 1806 alla zona residenziale
estensiva R2 in riferimento a un piano regolatore, come quello del comune di __________,
entrato recentemente in vigore dopo un lungo processo di revisione generale, essi
contestano essenzialmente i presupposti della variante stessa, indipendentemente
dalla procedura seguita. La questione si pone quindi, prima ancora che sul
piano procedurale, nel merito della variante: occorre pertanto valutare la sussistenza
di un interesse pubblico in relazione alla sicurezza giuridica, rispettivamente
alla stabilità che la pianificazione deve assicurare.
6. Dal
rapporto di pianificazione si evince che, in seguito al frazionamento del mapp.
273, il municipio, su richiesta del proprietario, ha ritenuto che si
giustificava procedere con una variante di poco conto, giacché la parte scorporata,
il nuovo mapp. 1806 dunque, risultava dal profilo morfologico, per l'apprezzabile
pendenza, e dal punto di vista pianificatorio, per i nuovi limiti di proprietà
corrispondenti ad altrettanti limiti di zona, parte integrante della
soprastante zona residenziale estensiva R2 piuttosto che appartenente alla
sottostante zona residenziale semi-intensiva R4, caratterizzata da un'edificazione
orientata verso la strada cantonale (cfr. rapporto di pianificazione, ottobre
2003, pag. 1 segg.). Il Consiglio di Stato, evadendo i ricorsi contro la
variante, ha ritenuto sostenibile la scelta comunale, in quanto correggeva una
situazione pianificatoria non ottimale, nella misura in cui si configurava una
migliore ed appropriata delimitazione delle diverse zone residenziali: l'interesse
pubblico alla modifica del piano era dunque dato (cfr. risoluzione impugnata,
pag. 3). Dal canto suo, il resistente ha rilevato che il previgente piano regolatore
Considerandi
(PR 81) inseriva già in zona R2 la porzione corrispondente oggi al mapp. 1806,
che pure costituiva a suo tempo un mappale a sé stante di modo che la variante
di poco conto non faceva altro che ripristinare tale situazione, correggendo
soltanto un errore dovuto alla pianificazione recentemente entrata in vigore
(risposta 8 ottobre 2004, pag. 3).
7.
Queste
argomentazioni non resistono alle censure ricorsuali per i seguenti motivi. Va
intanto premesso che dal sopralluogo, dalla documentazione agli atti e dalla lettura
delle cartografie del piano regolatore, risulta che il mapp. 1806, oggetto
della variante di poco conto, è ubicato al centro del comparto edificabile in
località __________, che si estende lungo l'area collinare a sud del nucleo __________.
Come già prevedeva il vecchio piano regolatore (PR 81), il nuovo piano delle
zone organizza questo comparto residenziale suddividendolo longitudinalmente in
due diversi tipi di azzonamento: la fascia pedemontana a contatto e lungo la
strada cantonale in direzione __________ (____________________), caratterizzata
da un pendio pronunciato su cui insiste un'edificazione di tipo intensivo, è stata
attribuita alla zona semi-intensiva R4, mentre la sovrastante fascia
territoriale, laddove l'andamento orografico si stempera progressivamente fino
a formare un pianoro occupato da case mono o bifamiliari allineate lungo via __________,
marcante il perimetro nord-ovest del comparto, è stata assegnata alla zona
residenziale estensiva R2. Il limite fisico fra queste due fasce è così costituito
in quel luogo dal lungo muro di sostegno delle suddette costruzioni (mapp. 1101,
1102, 1103, 1563, 1105). Direttamente a valle del muro, si trova quindi il
mapp. 1806, all'epoca ancora incorporato nel mapp. 273, pertanto incluso in
zona R4.
7.1
Non
è, inoltre, dimostrato che con il nuovo piano regolatore sarebbe stato commesso
un errore di ordine pianificatorio, venuto all'evidenza con la parcellazione
che ha dato luogo al nuovo mapp. 1806, tanto da imporre una variante volta al
trasferimento dello stesso dalla zona R4 a quella R2 a monte, per una migliore
definizione dei limiti tra queste zone. Semmai risulta vero l'esatto contrario.
Certo, il PR 81 includeva questo territorio in zona R2, tuttavia in palese
contrasto con le stesse ragioni che ora sono poste a fondamento della variante
impugnata. Innanzitutto, il preteso aspetto morfologico, invocato dal municipio,
depone senz'altro a favore dell'attribuzione del fondo in parola, proprio perché
in forte pendenza, alla zona R4. Difatti, tenuto conto che il concetto
urbanistico alla base del piano determina per questo comparto collinare la
formazione a valle di una fascia ad edificazione intensiva, seguita a monte da
una a carattere estensivo, appare evidente dalla lettura delle curve di livello
(cfr. l'allegato grafico alla variante n. 0; meglio ancora, la fotografia
aerea, doc. in atti), così come dalla visione dei luoghi, come la zona R4 sia
complessivamente caratterizzata da terreni in forte declivio (è il caso dei
mapp. 273, 964 e 1049, ma anche, per la parte non a stretto contatto con la
strada cantonale, dei mapp. 1668, 274 e 332), mentre per la zona R2 predomini un
carattere marcatamente pianeggiante (è il caso dei già citati mapp. 1101, 1102,
1103, 1563, 1105, nonché 1024). A tale proposito va rilevato che il municipio
erra laddove indica il mapp. 1004, anch'esso incluso in zona R2, come elemento
territoriale determinante a giustificazione dell'assegnazione del limitrofo
mapp. 1806 alla medesima zona giacché, a differenza di quest'ultimo, la sua
superficie è prevalentemente costituita da un pianoro (cfr. rapporto di pianificazione,
ottobre 2003, pag. 2). Pertanto, si deve concludere che dal profilo morfologico
il fondo all'esame, proprio per la natura marcata del declivio, poco o nulla ha
da condividere con i fondi pianeggianti (mapp. 1004, 1105 e 1563) che lo
lambiscono su due lati, tanto meno con la zona R2 in generale, ma presenta le
stesse caratteristiche del mapp. 273 - attribuito, occorre ribadire, alla zona
R4 - di cui non a caso era parte integrante prima dello scorporo.
7.2
Da
quanto precede discende che nemmeno dal punto di vista di un miglioramento dell'assetto
pianificatorio delle zone, rispettivamente di una migliore definizione dei loro
limiti, la variante contestata trova una valida giustificazione. Ritornando su
ciò che è stato illustrato ai paragrafi precedenti, non si può misconoscere che
la zona R2, nel settore che qui interessa, delimitata a monte da via __________,
si sviluppa a valle di questa strada per una profondità di circa 26 m, formando
una fascia rettangolare lunga circa 150 (mapp. 1101, 1102, 1103, 1563 e 1105),
in cui le costruzioni presenti, 5 case allineate, formano un fronte edificato omogeneo
e concluso. Il limite a valle della zona è costituito dunque da un muro di
sostegno alto qualche metro, che è ubicato, quantomeno in corrispondenza del
mapp. 1806, sul confine delle proprietà. Orbene, lo spostamento del limite di
zona ancor più a valle, oltretutto di soltanto 10-12 m, in modo da includervi
il mapp. 1806, crea una frattura del fronte edilizio esistente, segnando un'estensione
ingiustificata della zona R2 ritagliata nella zona R4, senza trovare riscontro
né nella conformazione del suolo che, come appurato, risulta affatto
differente, né in un limite naturale o artificiale, come realizza invece nella
fattispecie il muro di sostegno. A fronte di queste risultanze, i confini che derivano
dal frazionamento del mapp. 273, non dimostrano nessuna rilevanza
pianificatoria fondante la necessità di rivedere la delimitazione fra la zona
R2 e R4.
7.3
Infine, anche l'impianto insediativo non depone a favore della variante contestata,
specialmente alla luce delle preesistenze che, essendo nel caso concreto perfettamente
congruenti con gli indirizzi del piano regolatore, non possono essere ignorate.
Difatti, a valle delle 5 villette di cui si è accennato, oltre quindi il mapp.
1806, è ubicato il mapp. 273, su cui insistono due palazzine di 4 piani collegate
da un corpo centrale, prospicienti la strada cantonale. Nel rapporto di
pianificazione si afferma che l'impianto insediativo secondo il piano
regolatore in vigore prevede per il mapp. 273 un'edificazione orientata e
servita dalla strada al piede del versante (Contrada __________ __________).
Con ciò, si allude al fatto che con lo scorporo, l'impianto insediativo del
mapp. 1806 sarebbe invece orientato e servito a monte, vale a dire verso via __________.
Ora, se da un lato non si può negare che questo fondo non sia direttamente
collegato all'asse viario a valle, nemmeno è sostenibile argomentare, dall'altro
lato, che lo sia con quello a monte: in realtà, il mapp. 1806, esile appezzamento
ricavato fra questi due fronti edificati, si trova in pratica isolato e
inaccessibile da monte, sia per l'impianto delle villette allineate lungo via __________,
sia per l'apprezzabile scarto di pendenza che lo contraddistingue, come pure,
per le stesse ragioni, da valle. Non basta; il notevole declivio imporrebbe
oltretutto che un'eventuale edificazione realizzabile secondo i parametri della
zona R2 venga necessariamente orientata verso valle, risultando però racchiusa in
uno spazio angusto, infelicemente serrata tra china e l'imponente sbarramento
costituito dal volume degli edifici ubicati sul mapp. 273. Questa edificazione
non dimostrerebbe inoltre nessuna relazione formale e funzionale con il soprastante
fronte edificato, che verrebbe però alterato con un inserimento disarmonico anche
dal profilo paesaggistico. Peraltro, questi elementi non sono nient'altro che segnali
marcanti un territorio che, dal profilo urbanistico, connota una natura essenzialmente
inedificabile: un'area di stacco, dunque, integrata nella zona R4, atta a distanziare
le costruzioni che insistono in quella zona e quelle a monte in zona R2. Lo
prova il fatto che questo terreno, mantenuto in zona R4, risulta in pratica non
costruibile per effetto delle norme applicabili in materia di distanze da confine
e fra gli edifici (cfr. art. 10 NAPR), nonché della convenzione non aedificandi
che è stata stipulata al momento del suo scorporo e della sua cessione al
resistente (cfr. estratto del registro fondiario concernente il mapp. 273, in
atti).
7.4
In
conclusione, risulta pertanto assodato che il trasferimento del mapp. 1806 dalla
zona residenziale semi-intensiva R4 alla zona residenziale estensiva R2 è totalmente
sprovvisto di qualsiasi interesse pubblico; anzi, dalla disamina territoriale
si conclude che sia dal profilo morfologico, sia pianificatorio e urbanistico,
questo territorio, malgrado i nuovi confini risultati dallo scorporo dal mapp.
273, deve seguirne le sorti, rimanendo quindi incluso nella zona residenziale
semi-intensiva R4. L'esige, ne occorresse, il principio della stabilità del
piano, in quanto la parcellazione del mapp. 273 non poteva costituire un cambiamento
notevole delle circostanze atto a permettere un riesame o un adattamento di un
piano di utilizzazione recentemente entrato in vigore (art. 21 LPT), come nel
caso del comune di __________. Né l'interesse del resistente - la cui
legittimità sarebbe tutta da dimostrare - all'attribuzione del proprio fondo
alla stessa zona del mapp. 1024 (zona residenziale estensiva R2), in favore del
quale è stata costituita una servitù di trasferimento di indice di sfruttamento
in modo da accrescerne le potenzialità edificatorie (cfr. istanza d'iscrizione
di servitù, 9 dicembre 2002, in atti; questa ha avuto luogo l'11 dicembre
successivo), non basta per sostenere una modifica dei limiti del piano delle
zone, attraverso un'operazione di semplice cosmesi pianificatoria, sprovvista
com'è di un interesse di natura pubblica. Ne consegue che la variante non
poteva essere approvata. Per queste ragioni e per l'annullamento delle
risoluzioni censurate, che ne è l'inevitabile conseguenza, si rende superfluo l'esame
delle ulteriori censure sollevate nelle impugnative.
8.
I ricorsi
devono dunque essere accolti e le risoluzioni impugnate annullate. La tassa di
giudizio e le spese devono essere poste a carico del resistente PI 2 (art. 28
PAmm), il quale viene inoltre tenuto a rifondere ai ricorrenti __________,
assistiti da un avvocato, delle adeguate ripetibili (art. 31 PAmm)
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli articoli di legge applicabili alla
fattispecie;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è accolto.
§. Di conseguenza sono annullate la risoluzione 17
agosto 2004 (n. 3503) del Consiglio di Stato e la decisione 4 febbraio 2004 del
dipartimento del territorio di approvazione di una variante di poco conto del
piano regolatore del comune di __________.
2. La tassa di
giudizio, di fr. 800.- (ottocento), è posta a carico di PI 2, il quale è inoltre
tenuto a rifondere ai ricorrenti __________ __________ e __________ __________
identico importo per ripetibili.
3. Intimazione
a:
terzi implicati
1. PI 1
1 rappr. da: RA 1
2. PI 2
CO 1
rappr. da: RA 2
Per il Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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