90.2004.62
ricorso contro l'approvazione della revisione del PR
13 ottobre 2005Italiano22 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
90.2004.62
Data decisione, Autorità:
13.10.2005, TPT
Titolo:
ricorso contro l'approvazione della revisione del PR
COMPRENSORIO AMPIAMENTE EDIFICATO
IDONEITÀ
PONDERAZIONE
art. 8 COST
art. 15 LPT
art. 16 LPT
Incarto n.
90.2004.61-62-63-64-65-66-67-68
Lugano
13 ottobre
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale della pianificazione del
territorio
composto dei giudici:
Raffaello Balerna, presidente,
Lorenzo
Anastasi, Matteo Cassina
segretaria:
Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera
statuendo sui ricorsi di
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
RI 1
RI 1, , e RI 1, ,
RI 1, ,
RI 1, ,
RI 1 ,
RI
1, ,
RI
1, ,
patr. da: PR 1
del 27 settembre 2004
contro
la decisione 17 agosto 2004 (n. 3513), con cui il
Consiglio di Stato ha approvato la revisione del piano regolatore del comune di
__________;
viste le risposte 15 ottobre 2004 sull’istanza di
concessione dell’effetto sospensivo e 18 gennaio 2005 del Dipartimento del
territorio, divisione della pianificazione territoriale;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. I ricorrenti sono proprietari dei mapp. 514, 1078, 507, 1167, 527,
519, 525, 1076 posti principalmente in località di __________ e, in subordine,
nelle località adiacenti di __________ nel comune di __________. Nella seduta
dell’11 novembre 2002 il consiglio comunale di __________ ha adottato la revisione
generale del piano regolatore. In quella sede, le particelle summenzionate sono
state assegnate al territorio agricolo. Con ricorso 21 gennaio 2003 RI 1 si è aggravato
contro tale deliberazione dinanzi al Consiglio di Stato. Egli ha domandato di
spostare il limite della zona residenziale lungo la strada di servizio
esistente, via __________, includendovi segnatamente la part. 514 di sua proprietà.
Egli ha sostenuto che la delimitazione della zona edificabile operata dal
comune era arbitraria, i fondi a monte della via __________ esclusi dal
comparto edificabile non erano atti all’agricoltura e la loro inclusione in
tale comprensorio non avrebbe aumentato di molto la contenibilità del piano né
comportato ulteriori investimenti d’urbanizzazione. Anche gli altri insorgenti
indicati in ingresso sono insorti davanti al Consiglio di Stato con ricorsi
separati di data 23 gennaio 2003, postulando l’inserimento dei loro fondi in zona
residenziale estensiva (Re) e l’annullamento dell’art. 8.7 cpv. 5 NAPR,
che istituiva il divieto di trasferimento di SUL tra fondi vicini o confinanti
allo scopo di contenere le residenze secondarie. Essi hanno sostenuto che le
loro proprietà presentavano i requisiti necessari all’edificabilità, in quanto
il comparto era largamente edificato ed i fondi urbanizzati. Inattuabile appariva,
al contrario, un loro sfruttamento agricolo, trattandosi di un comprensorio
estremamente frammentato. La mancata assegnazione alla zona fabbricabile era pure
lesiva della garanzia della proprietà e del principio di uguaglianza. In merito
all’art. 8.7 cpv. 5 NAPR essi hanno affermato che si poneva in contrasto con
l’art. 38a LE e che era privo di interesse pubblico.
B. Con risoluzione __________ il Consiglio di Stato ha approvato il
piano regolatore ed ha respinto i gravami dei ricorrenti. L’Esecutivo cantonale
ha ritenuto che non sussistevano validi motivi per attribuire le particelle dei
ricorrenti alla zona edificabile, già sufficientemente dimensionata. La zona
agricola in oggetto svolgeva, inoltre, una funzione rilevante di protezione del
paesaggio, in quanto rappresentava una fascia libera di transizione tra il
comparto residenziale estensivo ed il versante boscato. In merito
all’art. 8.7 cpv. 5 NAPR il Governo ha dichiarato privi d’oggetto i gravami,
non avendo approvato il tenore della norma già nell’ambito dell’esame di legittimità,
poiché carente di sufficiente interesse pubblico.
C. Contro la predetta risoluzione sono insorti davanti a questo Tribunale
Fatti
i ricorrenti citati in ingresso con separati ricorsi di data 22,
rispettivamente 27 settembre 2004, che ripropongono le richieste e gli
argomenti formulati in precedenza per quanto concerne la zona edificabile. Gli
insorgenti patrocinati dall’avv. PR 1 hanno inoltre chiesto l’assegnazione di
ripetibili, essendo stato, in buona sostanza, accolto il ricorso di prima istanza
limitatamente all’annullamento dell’art. 8.7 cpv. 5 NAPR. Parimenti hanno postulato
il conferimento dell’effetto sospensivo ai ricorsi. Questa istanza, rimasta
inevasa, diviene priva d’oggetto con il presente giudizio.
D. La divisione della pianificazione territoriale si è opposta alla concessione
dell’effetto sospensivo ed ha chiesto il rigetto delle impugnative. Il
municipio non ha formulato osservazioni.
E. Il 19
maggio 2005 si sono tenuti l’udienza ed il sopralluogo in contraddittorio, durante
il quale sono state scattate alcune fotografie dei luoghi, acquisite in seguito
agli atti. Gli insorgenti hanno confermato le loro allegazioni e domande,
chiedendo inoltre l’assunzione di svariati mezzi di prova. I ricorrenti patrocinati
PR 1 hanno altresì sollecitato la congiunzione delle impugnative, mentre RI 1 vi
si è opposto.
F. Il 23
giugno 2005 il presidente del tribunale ha notificato alle parti l’assunzione
agli atti delle fotografie scattate in occasione del sopralluogo, dell’estratto
della carta delle idoneità agricole allestito dalla sezione dell’agricoltura,
dello studio delle zone agricole per il piano regolatore del comune di __________
(rapporto preliminare, gennaio 1991, allestito da SEREC/BEREG) e del calcolo di
compensazione agricola (rapporto definitivo, gennaio
2000, allestito da SEREC/BEREG). I procedimenti ricorsuali
sono stati congiunti e l’istruttoria è stata dichiarata chiusa. Alle parti è
stato assegnato un termine per la presentazione delle conclusioni.
G. Entro tale
termine sono giunte le conclusioni di RI 1, che confermano sostanzialmente la
posizione fin qui tenuta, nonché le osservazioni degli altri ricorrenti, che hanno
censurato il rifiuto di assumere le prove da essi indicate e sostenuto che le
prove acquisite agli atti dimostrerebbero il fondamento delle loro richieste.
Considerato, in
diritto
1. La competenza del tribunale è data, i ricorsi sono tempestivi (art. 38
cpv. 1 LALPT) e la legittimazione dei ricorrenti certa (art. 38 cpv. 4
lett. b LALPT). I ricorsi sono dunque ricevibili in ordine.
Considerandi
2.
2.1. In
occasione dell’udienza del 19 maggio 2005 i ricorrenti hanno chiesto
l’assunzione di svariati mezzi di prova, segnatamente l’acquisizione dei
seguenti documenti:
-
planimetria aggiornata di tutte le costruzioni
presenti nella zona,
-
stradario,
-
PGS in fase di approvazione e subordinatamente i
progetti precedenti qualora il PGS non prevedesse canalizzazioni nella zona,
-
rapporti dei pianificatori,
-
estratti delle risoluzioni municipali e del
consiglio comunale e relativi piani della variante/revisione del piano
regolatore respinta in via di referendum,
-
testo dei referendisti,
-
licenza edilizia relativa al mapp. 508 o 511 per
l’edificazione di una tettoia, di cui si è constatata la modinatura in sede di
sopralluogo,
-
incarti relativi alle domande di costruzione sul
mapp. 1078.
Gli
insorgenti hanno pure postulato l’audizione dell’ing. Piero Früh, nonché
l’allestimento di alcune perizie per accertare l’idoneità agricola dei fondi,
la contenibilità del piano, lo stato di urbanizzazione dei fondi e la
corrispondenza della piazza di giro esistente in fondo a __________ rispetto a
quanto riportato sui piani.
2.2
La
procedura amministrativa è retta dal principio inquisitorio (art. 18 cpv.
1.
PAmm). In virtù di questo principio l'autorità deve accertare d'ufficio gli
elementi suscettibili di determinare la decisione ed assumere di sua iniziativa
le prove necessarie, raffrontando accuratamente i contrapposti interessi e
rispettando il divieto d'arbitrio, i principi della parità di trattamento,
della buona fede e della proporzionalità. In analogia all'art. 8 CC,
applicabile per la sua portata generale anche al diritto pubblico, la parte può
altresì chiedere l'assunzione delle prove offerte. In tal caso l'autorità procede
al loro apprezzamento anticipato, in esito al quale essa può rinunciare ad
assumere dei mezzi di prova il cui presumibile risultato non porterebbe ad
alcun nuovo chiarimento ai fini del giudizio (RDAT I-1995 n. 51 consid. 2a),
come mezzi di prova superflui o non pertinenti (Borghi-Corti, Compendio di procedura
amministrativa ticinese, ad art. 18 n. 1b).
2.3
Con decreto 27 luglio 2005 il
presidente del tribunale ha congiunto i procedimenti in applicazione dell’art.
59.
PAmm ed ha assunto agli atti, accanto a quelli della revisione del piano -
che sono pubblici e non devono pertanto essere acquisiti nell’incarto (art. 5
cpv. 2 LALPT) - i seguenti documenti:
-
estratto della carta delle idoneità agricole
allestito dalla sezione dell’agricoltura,
-
studio delle zone agricole per il piano
regolatore del comune di __________ (rapporto preliminare, gennaio 1991,
allestito da SEREC/BEREG);
-
calcolo di compensazione agricola (rapporto
definitivo, gennaio 2000, allestito da SEREC/BEREG).
Attraverso lo stesso decreto, esso ha invece
rifiutato di assumere i mezzi di prova richiesti dai ricorrenti, in quanto non
necessari ai fini del giudizio. Questo giudizio incidentale viene confermato
dal collegio giudicante, che condivide le relative motivazioni. Per quanto
attiene, in particolare, alla domanda di allestimento di una perizia in merito
all’idoneità agricola dei fondi oggetto dell’impugnativa, tale idoneità risulta
già dai documenti agli atti (in particolare dall’estratto della
rappresentazione grafica della carta delle idoneità agricole dei suoli e dal
rapporto ed i piani SEREC/BEREG), è stata visivamente accertata dal giudice delegato
durante il sopralluogo e, in definitiva, non costituisce nemmeno una
circostanza decisiva per l’evasione del gravame. Ininfluente ai fini del
giudizio sono pure le ulteriori perizie sollecitate dai ricorrenti: i documenti
che compongono il PR, agli atti, contengono già sufficienti informazioni,
mentre non appare necessario appurare la corrispondenza della piazza di giro di
via __________ con i piani agli atti o lo stato di urbanizzazione dei fondi.
Gli estratti censuari acquisiti nell’incarto riportano tutte le costruzioni
presenti nella zona ed il piano del traffico le vie che interessano le impugnative.
Di conseguenza, non appare nemmeno necessaria l’audizione del pianificatore
comunale ing. P. Früh. Il Tribunale non accede infine neppure all’assunzione
delle ulteriori prove chieste dagli insorgenti, in quanto non porterebbero
alcun nuovo elemento di rilievo per il giudizio.
3.
In campo
pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia. Questa non è, però,
assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve
garantire il riesame completo del piano regolatore da parte di almeno un'istanza
di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio di Stato (art. 37
cpv. 1 LALPT), che decide i ricorsi - e approva il piano - con pieno potere
cognitivo: questo significa controllo non solo della legittimità ma anche dell'opportunità
delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità incaricate di compiti
pianificatori badano tuttavia di lasciare alle autorità loro subordinate il
margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti (art. 2 cpv. 3
LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque semplicemente sostituire il proprio
apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il diritto di questo di
scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più appropriata, ragionevole
od opportuna. Esso non può però limitarsi ad intervenire nei soli casi in cui la
soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo e sia manifestamente
insostenibile. Deve al contrario rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni
che disattendono i principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto
federale o non danno loro sufficiente attuazione, rispettivamente che non
tengono adeguatamente conto della pianificazione di livello cantonale,
segnatamente dei dettami del piano direttore (cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT).
L'autorità governativa verificherà, in particolare, che sia stata effettuata in
modo corretto la ponderazione globale degli interessi richiesta dall'art. 3 OPT
(RDAT II-2001 n. 78 consid. 6b; II-1999 n. 27 consid. 3).
Il potere
cognitivo del Tribunale della pianificazione del territorio è invece circoscritto
alla violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT cit., ibidem; inoltre
II-1997 n. 23); fanno eccezione - per poter ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b
LPT - i casi in cui è impugnata una modifica del piano regolatore disposta d'ufficio
dal Consiglio di Stato.
4.
I piani di
utilizzazione - nel nostro Cantone chiamati, a livello comunale, piani regolatori
(art. 24 segg. LALPT) - disciplinano l'uso ammissibile del suolo (art. 14 cpv.
1.
LPT). Essi devono delimitare, in primo luogo, le zone edificabili, agricole e
protette (art. 14 cpv. 2 LPT).
Le zone
edificabili comprendono, secondo l'art. 15 LPT, i terreni idonei all'edificazione
che sono già stati edificati in larga misura (lett. a) e quelli prevedibilmente
necessari ed urbanizzati entro 15 anni (lett. b). Di massima un terreno che
adempie queste esigenze va attributo alla zona edificabile a meno che, dopo una
ponderazione globale degli interessi che la legislazione sulla pianificazione
del territorio tende a salvaguardare (cfr. in particolare art. 1 e 3 LPT),
debba venir incluso, parzialmente o totalmente, nel territorio fuori della zona
edificabile (RDAT I-2001 n. 49 consid. 3a). I criteri posti dall'art. 15 LPT
per l'assegnazione di un terreno alla zona edificabile non hanno pertanto un valore
assoluto, ma una portata relativa. Essi rappresentano piuttosto dei principi
generali della pianificazione del territorio, dei punti di riferimento, che -
ancorché soddisfatti - non conducono necessariamente all'attribuzione del
terreno interessato alla zona fabbricabile (cfr. la giurisprudenza appena citata;
inoltre Flückiger, Commentario LPT, ad art. 15 n. da 25 a 29;
Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction,
expropriation, Berna 2001, n. 314).
Giusta l'art.
16.
cpv. 1 LPT (testo modificato il 20 marzo 1998, in vigore dal 1. settembre
2000), le zone agricole servono a garantire a lungo termine la base dell'approvvigionamento
alimentare, a salvaguardare il paesaggio e lo spazio per lo svago o ad assicurare
la compensazione ecologica; esse devono essere tenute, per quanto possibile,
libere da costruzioni, in sintonia con le loro differenti funzioni, e comprendere:
a) i terreni idonei alla coltivazione agricola o all'orticoltura produttiva necessari
all'adempimento dei vari compiti dell'agricoltura; b) i terreni che, nell'interesse
generale, devono essere coltivati dall'agricoltura (cfr. nello stesso senso l'art.
68.
cpv. 1 LALPT, testo modificato il 25 febbraio 2003, in vigore dal 1. giugno
2003; BU 2003, 180). Per quanto possibile devono essere delimitate ampie
superfici contigue (art. 16 cpv. 2 LPT).
5.
5.1. La
località di __________, insieme a quelle adiacenti di __________, __________
sono ubicate a valle dell’abitato di __________ e sono servite da via __________
(mapp. 159). Il leggero declivio che formano i fondi posti a monte della strada
(mapp. 1167, 507, 508, 511, 512, 514, 521, 520, 519), si esaurisce a valle
della stessa in una pianura (mapp. 530, 1116, 1168, 958, 1115, 522, 523, 524,
848, 525, 526, 527) per poi riprendere una ragguardevole pendenza laddove
inizia il versante boschivo che si affaccia sulle rive del __________ (mapp.
1081, 1080, 1079, 1078, 1076). Su dieci fondi insistono delle abitazioni (mapp.
511, 512, 521, 524, 526, 848, 948, 958, 1079, 1168), mentre sui mappali 523 e
522, di proprietà del comune, trovano posto un osservatorio (__________),
rispettivamente un ostello dotato di sei camere e di due piccoli appartamenti.
Tutte queste particelle sono state attribuite dal piano regolatore alla
categoria “sedimi edificati fuori zona edificabile”. Il residuo territorio compreso
tra il limite della zona edificabile, a monte, e quello del bosco che scende
verso __________, a valle, è invece, in buona sostanza, libero da costruzioni;
i relativi terreni, che interessano 14 mappali, tra cui quelli dei ricorrenti,
si presentano allo stato naturale, in parte prativi, in parte ricoperti da
arbusti e rovi. Per completezza, ancorché irrilevante ai fini della decisione,
si segnala che su tre di questi fondi (mapp. 508, 1081, 527) insistono delle
costruzioni minori (due ripostigli ed un’autorimessa).
5.2
Con terreni già edificati in larga
misura ai sensi dell’art. 15 lett. a LPT si intende essenzialmente il
territorio costruito in maniera compatta, oltre eventualmente a singole
particelle inedificate al suo interno, direttamente confinanti con la zona
edificabile, in genere già edificate e di superficie relativamente ridotta; non
entrano, di principio, in linea di conto le costruzioni agricole (RDAT I-2001
n. 49 consid. 3b; Flückiger, op. cit., ad art. 15
n. 60 seg.; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., n. 319). In concreto
è quantomeno dubbio che questo requisito sia soddisfatto. In effetti, la visita
dei luoghi ha permesso di appurare un’alternanza casuale tra fondi edificati,
di cui alcuni sfruttati in modo parziale, e terreni liberi da costruzioni.
Determinante appare comunque l’impressione complessiva del luoghi, che è
caratterizzata da una netta predominanza di spazi verdi (liberi). Ben
difficilmente il comparto in oggetto potrebbe pertanto essere considerato alla
stregua di un territorio ampiamente edificato nel senso restrittivo inteso
dalla giurisprudenza.
5.3
L’attribuzione della località di __________ e delle
adiacenti località di __________ alla zona edificabile non risponde inoltre ad
una prevedibile necessità di terreni fabbricabili urbanizzati entro 15 anni
giusta l’art. 15 lett. b LPT. Secondo il rapporto di pianificazione, datato
luglio 2002 (pag. 11), la popolazione legale permanente nel comune al 31 dicembre
2000.
assommava a 690 abitanti. Il nuovo piano regolatore permette di
accogliere, entro il 2015, circa 932 abitanti, e di incrementare pertanto la
popolazione residente di circa il 35% (cfr. rapporto cit., tabella 14, pag.
33). Il dimensionamento della zona edificabile destinata alla residenza è
pertanto più che sufficiente per far fronte alle aspettative di crescita della
popolazione del comune (cfr. rapporto cit., pagg. 11, 32 seg.; messaggio
municipale proponente la revisione del piano regolatore, del 7 ottobre 2002,
pag. 2; risoluzione di approvazione del Consiglio di Stato 17 agosto 2004,
cifra 3.5.1., lett. a, pag. 14). Il dimensionamento delle zone edificabili permette
inoltre di accogliere, nelle zone dov’è permessa la residenza, anche 1200 posti
turismo, di cui la maggior parte consiste in posti letto in residenze
secondarie (cfr. rapporto di pianificazione, pagg. 10, 33): nulla osta però
alla possibilità di sfruttare, in futuro, una parte di questo importante contingente
anche a favore della residenza primaria. Nella risoluzione di approvazione del
piano regolatore, qui impugnata, il Consiglio di Stato ha poi segnatamente
rilevato (cfr. ris. cit., loc. cit.) che il calcolo della contenibilità del
piano giunge a questi risultati, accettabili, solo considerando un impiego al
60% dell’indice di sfruttamento delle zone residenziali (esclusi i nuclei): ciò
corrisponde, tenuto conto che il grado di attuazione di tali zone è stato
stimato pure al 60%, ad una previsione di sfruttamento della zona residenziale
pari al 36% delle sue potenzialità (cfr. rapporto di pianificazione, pag. 32).
Nello stesso tempo il Consiglio di Stato ha riscontrato che il dimensionamento
nella zona edificabile considera, per la zona residenziale, un fabbisogno di
superficie per unità insediativa (UI) molto alto, di 70 mq (cfr. ris. cit.,
loc. cit.). Già quindi l'estensione della zona fabbricabile proposta dalle
autorità comunali e tutelato dal Governo poggia su premesse difficilmente
conciliabili con il principio dell’utilizzazione parsimoniosa del territorio
ancorato all’art. 75 cpv. 1 Cost. e 1 cpv. 1 LPT.
5.4
Poiché il settore in discussione non può essere
attribuito alla zona fabbricabile, già per assenza dei requisiti di cui
all’art. 15 LPT, merita tutela la decisione del Consiglio di Stato di assegnarlo
– di conseguenza – alla zona agricola, intesa nel suo senso più ampio,
espressamente sancito ora all’art. 16 LPT, nella versione in vigore dal 1.
settembre 2000. Alla zona agricola dev’essere riconosciuto un ruolo multifunzionale,
poiché persegue non solo scopi di politica agraria e fondiaria ma anche obiettivi
in ordine agli insediamenti, quale eccellente strumento di prevenzione
dell’edificazione sparsa, alla protezione dell’ambiente ed a quella del
paesaggio (cfr. Messaggio del Consiglio federale concernente la revisione
parziale della LPT del 22 maggio 1996, pubbl. in FF 1996, III, pag. 457 segg.,
pag. 471, con rinvii). Non appare nemmeno necessario approfondire se il settore
interessato si presti o meno, ed eventualmente in quale misura, alla
lavorazione agricola. Va ad ogni buon conto rilevato che il catasto delle
idoneità agricole, allestito dalla sezione dell’agricoltura, assegna,
quantomeno parzialmente, ad ampi territori della località di __________ e di
quelle adiacenti un’idoneità alla viticoltura, alla campicoltura ed allo
sfalcio. Questa valutazione è poi confortata dal rapporto definitivo/complemento
del gennaio 2000 allestito dalla SEREC/BEREG (cfr. in particolare capitolo 3,
pag. 3 seg., e allegato 1 di quel documento), il quale ha attribuito
un’idoneità agricola a numerosi fondi del comparto (tra i quali i mapp. 507,
519, 527, 1076, 1078, di proprietà di alcuni ricorrenti) per una superficie
complessiva di oltre 9'000 mq, ed ha di conseguenza prospettato l’obbligo, per
il comune, di procedere ad una compensazione in applicazione degli art. 7 segg.
Ltagr, qualora queste particelle fossero state incluse nella zona edificabile. Il
fatto, infine, sostenuto dagli insorgenti, secondo cui i mappali sarebbero
urbanizzati, non è decisivo e non conferisce un diritto alla loro attribuzione
alla zona edificabile (DTF 122 II 326 consid. 6; 117 Ia 434 consid. 3g). In
realtà, come ha osservato il municipio in sede di risposta ai ricorsi dinanzi
al Consiglio di Stato, il settore non è servito dalla rete delle canalizzazioni
pubbliche.
5.5
Nell’ambito di una ponderazione globale degli interessi
(cfr. consid. 4), va anzitutto rilevato l’interesse generale ad impedire la
formazione di zone edificabili troppo vaste (RDAT I-2001 n. 49 consid. 3c). In
concreto, un ampliamento della zona residenziale del comune, già generosamente
dimensionata, non appare giustificato. I ricorrenti affermano che, in concreto,
il problema dell’ampliamento della zona edificabile sarebbe alla fin fine marginale,
perché si tratterebbe solo di aggregavi la manciata di particelle di loro
proprietà. Ora, tuttavia, secondo la giurisprudenza, anche le particelle di
modeste proporzioni contribuiscono a definire la zona edificabile giusta l’art.
15.
LPT e non possono pertanto essere trascurate a questo scopo (cfr. DTF inedita
26.
settembre 2001 in re A. V. e llcc, consid. 4c; DTF 116 Ia 236 seg.); del resto,
nel caso in esame, qualora i ricorsi dovessero essere accolti, sarebbe improponibile
attribuire alla zona edificabile solo i fondi degli insorgenti, poiché questa risulterebbe
estremamente frammentata (a macchia di leopardo). Da un’indagine riportata nel
rapporto di pianificazione risulta poi che le zone residenziali del comune sono
ampiamente sottosfruttate (cfr. rapporto cit., pagg. 7 seg., 32). È pertanto imprescindibile
aumentare la pressione su tali zone, in vista di un loro razionale impiego,
anziché ampliarle, con l’effetto di protrarre la pratica, rilevata nel menzionato
rapporto, di sprecare il territorio fabbricabile; a maggior ragione se si tien
conto che, attraverso la revisione del piano regolatore, l’indice di
sfruttamento delle zone residenziali (estensive, ritenuto che non vi sono zone residenziali
intensive nel comune) è stato aumentato da 0,3 a 0,4. Va poi ricordata la
necessità di preservare la funzione paesaggistica svolta dalle località in oggetto.
Come ha giustamente rilevato il Consiglio di Stato, la zona agricola in parola
costituisce una fascia libera di transizione tra il comparto residenziale
estensivo ed il versante boscato (cfr. ris. cit., cifra 4.4.II, lett. c, pag.
33). Va, da ultimo, sottolineata, l’esigenza, troppo spesso trascurata, di
mantenere sufficienti spazi liberi per le future generazioni. Sulla scorta di
questa ponderazione, un’attribuzione del settore in esame alla zona
fabbricabile dev’essere esclusa anche qualora, per avventura, i fondi dei ricorrenti
e le loro adiacenze dovessero essere considerati come già edificati in larga
misura ai sensi dell’art. 15 lett. a LPT.
6.
I ricorrenti
lamentano inoltre una discriminazione in relazione al trattamento riservato ai
fondi ubicati immediatamente a monte di quelli di loro proprietà, assegnati
alla zona edificabile.
Il
principio dell'uguaglianza giuridica ancorato all'art. 8 Cost. esige che la
legge e le decisioni d'esecuzione trattino in modo uguale situazioni uguali e
in modo diverso situazioni diverse.
Nell'ambito di provvedimenti pianificatori esso ha una portata necessariamente
limitata. Nella delimitazione delle zone è necessario, talora, prescindere da
situazioni esistenti. Non è quindi insostenibile trattare differentemente dal
profilo pianificatorio ed edilizio anche terreni analoghi per conformità e
posizione. L'invocato principio si identifica in sostanza con il divieto dell'arbitrio:
per non essere arbitrario, il provvedimento deve fondarsi su criteri
pianificatori oggettivi e ragionevoli (RDAT I-2001 n. 49 consid. 5a).
Nel caso
di specie la non assegnazione dei fondi dei ricorrenti alla zona edificabile appare
conforme ai principi che reggono la pianificazione del territorio e merita pertanto
tutela. Va inoltre rilevato che l'azzonamento, in quanto volto a disciplinare
la funzione di un determinato territorio, deve, se possibile, seguire le linee
già esistenti nel terreno, naturali o artificiali. In concreto, i terreni
situati a monte di quelli dei ricorrenti erano già assegnati alla zona
residenziale estensiva e sono frattanto stati (in parte) edificati in virtù di
questo statuto; la nuova pianificazione ha quindi semplicemente confermato
l’azzonamento. Diversa appare invece la situazione in cui versano i terreni
degli insorgenti, inedificati, per i quali l’assegnazione alla zona edificabile
avrebbe implicato un’estensione del perimetro di quest’ultima, oltre all’obbligo,
per il comune, di completarne l’urbanizzazione.
7.
La risoluzione impugnata
non viola dunque il diritto. L’esclusione dalla zona edificabile appare per
contro in completa armonia con l’ordinamento pianificatorio sancito a livello
federale.
8.
La
contestazione sollevata dai ricorrenti patrocinati dall’avv. PR 1 appare invece
fondata, laddove lamentano la mancata assegnazione di ripetibili in merito alla
non approvazione da parte del Governo dell’art. 8.7 cpv. 5 NAPR. Ritenuto che, nel
risultato (determinante), la domanda formulata dai ricorrenti di non approvazione
della norma è stata accolta, l’Esecutivo cantonale era tenuto a riconoscere
loro un importo a titolo di ripetibili. Poco importa se il Governo ha deciso,
autonomamente, di non approvare la disposizione impugnata.
9.
Il ricorso
di RI 1 dev’essere dunque integralmente respinto, mentre che quelli degli altri
insorgenti parzialmente accolti.
10.
La tassa di
giustizia segue la soccombenza (art. 28 PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli articoli di legge applicabili alla
fattispecie;
dichiara
e pronuncia:
1.
1.1. Il ricorso 22 settembre 2004 di RI 1 è
respinto.
1.2.
I ricorsi 27 settembre 2004 di RI 1, sono parzialmente
accolti.
§. La
risoluzione 17 agosto 2004 (n. 3513) del Consiglio di Stato è modificata nel
senso che il comune di __________ è tenuto al pagamento di fr. 150.- a titolo
di ripetibili a ciascuno dei ricorrenti patrocinati dall’avv. PR 1, ritenuto
che RI 1 devono essere considerati come un solo insorgente.
2. I ricorrenti
sono condannati al pagamento della tassa di giustizia e delle spese in ragione di
fr. 500.- ciascuno, ritenuto che RI 1 devono essere considerati come un solo
insorgente.
3. Intimazione
a:
;
.
Per il Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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