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Decisione

90.2004.62

ricorso contro l'approvazione della revisione del PR

13 ottobre 2005Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

i ricorrenti citati in ingresso con separati ricorsi di data 22,

rispettivamente 27 settembre 2004, che ripropongono le richieste e gli

argomenti formulati in precedenza per quanto concerne la zona edificabile. Gli

insorgenti patrocinati dall’avv. PR 1 hanno inoltre chiesto l’assegnazione di

ripetibili, essendo stato, in buona sostanza, accolto il ricorso di prima istanza

limitatamente all’annullamento dell’art. 8.7 cpv. 5 NAPR. Parimenti hanno postulato

il conferimento dell’effetto sospensivo ai ricorsi. Questa istanza, rimasta

inevasa, diviene priva d’oggetto con il presente giudizio.

D. La divisione della pianificazione territoriale si è opposta alla concessione

dell’effetto sospensivo ed ha chiesto il rigetto delle impugnative. Il

municipio non ha formulato osservazioni.

E. Il 19

maggio 2005 si sono tenuti l’udienza ed il sopralluogo in contraddittorio, durante

il quale sono state scattate alcune fotografie dei luoghi, acquisite in seguito

agli atti. Gli insorgenti hanno confermato le loro allegazioni e domande,

chiedendo inoltre l’assunzione di svariati mezzi di prova. I ricorrenti patrocinati

PR 1 hanno altresì sollecitato la congiunzione delle impugnative, mentre RI 1 vi

si è opposto.

F. Il 23

giugno 2005 il presidente del tribunale ha notificato alle parti l’assunzione

agli atti delle fotografie scattate in occasione del sopralluogo, dell’estratto

della carta delle idoneità agricole allestito dalla sezione dell’agricoltura,

dello studio delle zone agricole per il piano regolatore del comune di __________

(rapporto preliminare, gennaio 1991, allestito da SEREC/BEREG) e del calcolo di

compensazione agricola (rapporto definitivo, gennaio

2000, allestito da SEREC/BEREG). I procedimenti ricorsuali

sono stati congiunti e l’istruttoria è stata dichiarata chiusa. Alle parti è

stato assegnato un termine per la presentazione delle conclusioni.

G. Entro tale

termine sono giunte le conclusioni di RI 1, che confermano sostanzialmente la

posizione fin qui tenuta, nonché le osservazioni degli altri ricorrenti, che hanno

censurato il rifiuto di assumere le prove da essi indicate e sostenuto che le

prove acquisite agli atti dimostrerebbero il fondamento delle loro richieste.

Considerato, in

diritto

1. La competenza del tribunale è data, i ricorsi sono tempestivi (art. 38

cpv. 1 LALPT) e la legittimazione dei ricorrenti certa (art. 38 cpv. 4

lett. b LALPT). I ricorsi sono dunque ricevibili in ordine.

Considerandi

2.

2.1. In

occasione dell’udienza del 19 maggio 2005 i ricorrenti hanno chiesto

l’assunzione di svariati mezzi di prova, segnatamente l’acquisizione dei

seguenti documenti:

-

planimetria aggiornata di tutte le costruzioni

presenti nella zona,

-

stradario,

-

PGS in fase di approvazione e subordinatamente i

progetti precedenti qualora il PGS non prevedesse canalizzazioni nella zona,

-

rapporti dei pianificatori,

-

estratti delle risoluzioni municipali e del

consiglio comunale e relativi piani della variante/revisione del piano

regolatore respinta in via di referendum,

-

testo dei referendisti,

-

licenza edilizia relativa al mapp. 508 o 511 per

l’edificazione di una tettoia, di cui si è constatata la modinatura in sede di

sopralluogo,

-

incarti relativi alle domande di costruzione sul

mapp. 1078.

Gli

insorgenti hanno pure postulato l’audizione dell’ing. Piero Früh, nonché

l’allestimento di alcune perizie per accertare l’idoneità agricola dei fondi,

la contenibilità del piano, lo stato di urbanizzazione dei fondi e la

corrispondenza della piazza di giro esistente in fondo a __________ rispetto a

quanto riportato sui piani.

2.2

La

procedura amministrativa è retta dal principio inquisitorio (art. 18 cpv.

1.

PAmm). In virtù di questo principio l'autorità deve accertare d'ufficio gli

elementi suscettibili di determinare la decisione ed assumere di sua iniziativa

le prove necessarie, raffrontando accuratamente i contrapposti interessi e

rispettando il divieto d'arbitrio, i principi della parità di trattamento,

della buona fede e della proporzionalità. In analogia all'art. 8 CC,

applicabile per la sua portata generale anche al diritto pubblico, la parte può

altresì chiedere l'assunzione delle prove offerte. In tal caso l'autorità procede

al loro apprezzamento anticipato, in esito al quale essa può rinunciare ad

assumere dei mezzi di prova il cui presumibile risultato non porterebbe ad

alcun nuovo chiarimento ai fini del giudizio (RDAT I-1995 n. 51 consid. 2a),

come mezzi di prova superflui o non pertinenti (Borghi-Corti, Compendio di procedura

amministrativa ticinese, ad art. 18 n. 1b).

2.3

Con decreto 27 luglio 2005 il

presidente del tribunale ha congiunto i procedimenti in applicazione dell’art.

59.

PAmm ed ha assunto agli atti, accanto a quelli della revisione del piano -

che sono pubblici e non devono pertanto essere acquisiti nell’incarto (art. 5

cpv. 2 LALPT) - i seguenti documenti:

-

estratto della carta delle idoneità agricole

allestito dalla sezione dell’agricoltura,

-

studio delle zone agricole per il piano

regolatore del comune di __________ (rapporto preliminare, gennaio 1991,

allestito da SEREC/BEREG);

-

calcolo di compensazione agricola (rapporto

definitivo, gennaio 2000, allestito da SEREC/BEREG).

Attraverso lo stesso decreto, esso ha invece

rifiutato di assumere i mezzi di prova richiesti dai ricorrenti, in quanto non

necessari ai fini del giudizio. Questo giudizio incidentale viene confermato

dal collegio giudicante, che condivide le relative motivazioni. Per quanto

attiene, in particolare, alla domanda di allestimento di una perizia in merito

all’idoneità agricola dei fondi oggetto dell’impugnativa, tale idoneità risulta

già dai documenti agli atti (in particolare dall’estratto della

rappresentazione grafica della carta delle idoneità agricole dei suoli e dal

rapporto ed i piani SEREC/BEREG), è stata visivamente accertata dal giudice delegato

durante il sopralluogo e, in definitiva, non costituisce nemmeno una

circostanza decisiva per l’evasione del gravame. Ininfluente ai fini del

giudizio sono pure le ulteriori perizie sollecitate dai ricorrenti: i documenti

che compongono il PR, agli atti, contengono già sufficienti informazioni,

mentre non appare necessario appurare la corrispondenza della piazza di giro di

via __________ con i piani agli atti o lo stato di urbanizzazione dei fondi.

Gli estratti censuari acquisiti nell’incarto riportano tutte le costruzioni

presenti nella zona ed il piano del traffico le vie che interessano le impugnative.

Di conseguenza, non appare nemmeno necessaria l’audizione del pianificatore

comunale ing. P. Früh. Il Tribunale non accede infine neppure all’assunzione

delle ulteriori prove chieste dagli insorgenti, in quanto non porterebbero

alcun nuovo elemento di rilievo per il giudizio.

3.

In campo

pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia. Questa non è, però,

assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve

garantire il riesame completo del piano regolatore da parte di almeno un'istanza

di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio di Stato (art. 37

cpv. 1 LALPT), che decide i ricorsi - e approva il piano - con pieno potere

cognitivo: questo significa controllo non solo della legittimità ma anche dell'opportunità

delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità incaricate di compiti

pianificatori badano tuttavia di lasciare alle autorità loro subordinate il

margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti (art. 2 cpv. 3

LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque semplicemente sostituire il proprio

apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il diritto di questo di

scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più appropriata, ragionevole

od opportuna. Esso non può però limitarsi ad intervenire nei soli casi in cui la

soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo e sia manifestamente

insostenibile. Deve al contrario rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni

che disattendono i principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto

federale o non danno loro sufficiente attuazione, rispettivamente che non

tengono adeguatamente conto della pianificazione di livello cantonale,

segnatamente dei dettami del piano direttore (cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT).

L'autorità governativa verificherà, in particolare, che sia stata effettuata in

modo corretto la ponderazione globale degli interessi richiesta dall'art. 3 OPT

(RDAT II-2001 n. 78 consid. 6b; II-1999 n. 27 consid. 3).

Il potere

cognitivo del Tribunale della pianificazione del territorio è invece circoscritto

alla violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT cit., ibidem; inoltre

II-1997 n. 23); fanno eccezione - per poter ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b

LPT - i casi in cui è impugnata una modifica del piano regolatore disposta d'ufficio

dal Consiglio di Stato.

4.

I piani di

utilizzazione - nel nostro Cantone chiamati, a livello comunale, piani regolatori

(art. 24 segg. LALPT) - disciplinano l'uso ammissibile del suolo (art. 14 cpv.

1.

LPT). Essi devono delimitare, in primo luogo, le zone edificabili, agricole e

protette (art. 14 cpv. 2 LPT).

Le zone

edificabili comprendono, secondo l'art. 15 LPT, i terreni idonei all'edificazione

che sono già stati edificati in larga misura (lett. a) e quelli prevedibilmente

necessari ed urbanizzati entro 15 anni (lett. b). Di massima un terreno che

adempie queste esigenze va attributo alla zona edificabile a meno che, dopo una

ponderazione globale degli interessi che la legislazione sulla pianificazione

del territorio tende a salvaguardare (cfr. in particolare art. 1 e 3 LPT),

debba venir incluso, parzialmente o totalmente, nel territorio fuori della zona

edificabile (RDAT I-2001 n. 49 consid. 3a). I criteri posti dall'art. 15 LPT

per l'assegnazione di un terreno alla zona edificabile non hanno pertanto un valore

assoluto, ma una portata relativa. Essi rappresentano piuttosto dei principi

generali della pianificazione del territorio, dei punti di riferimento, che -

ancorché soddisfatti - non conducono necessariamente all'attribuzione del

terreno interessato alla zona fabbricabile (cfr. la giurisprudenza appena citata;

inoltre Flückiger, Commentario LPT, ad art. 15 n. da 25 a 29;

Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction,

expropriation, Berna 2001, n. 314).

Giusta l'art.

16.

cpv. 1 LPT (testo modificato il 20 marzo 1998, in vigore dal 1. settembre

2000), le zone agricole servono a garantire a lungo termine la base dell'approvvigionamento

alimentare, a salvaguardare il paesaggio e lo spazio per lo svago o ad assicurare

la compensazione ecologica; esse devono essere tenute, per quanto possibile,

libere da costruzioni, in sintonia con le loro differenti funzioni, e comprendere:

a) i terreni idonei alla coltivazione agricola o all'orticoltura produttiva necessari

all'adempimento dei vari compiti dell'agricoltura; b) i terreni che, nell'interesse

generale, devono essere coltivati dall'agricoltura (cfr. nello stesso senso l'art.

68.

cpv. 1 LALPT, testo modificato il 25 febbraio 2003, in vigore dal 1. giugno

2003; BU 2003, 180). Per quanto possibile devono essere delimitate ampie

superfici contigue (art. 16 cpv. 2 LPT).

5.

5.1. La

località di __________, insieme a quelle adiacenti di __________, __________

sono ubicate a valle dell’abitato di __________ e sono servite da via __________

(mapp. 159). Il leggero declivio che formano i fondi posti a monte della strada

(mapp. 1167, 507, 508, 511, 512, 514, 521, 520, 519), si esaurisce a valle

della stessa in una pianura (mapp. 530, 1116, 1168, 958, 1115, 522, 523, 524,

848, 525, 526, 527) per poi riprendere una ragguardevole pendenza laddove

inizia il versante boschivo che si affaccia sulle rive del __________ (mapp.

1081, 1080, 1079, 1078, 1076). Su dieci fondi insistono delle abitazioni (mapp.

511, 512, 521, 524, 526, 848, 948, 958, 1079, 1168), mentre sui mappali 523 e

522, di proprietà del comune, trovano posto un osservatorio (__________),

rispettivamente un ostello dotato di sei camere e di due piccoli appartamenti.

Tutte queste particelle sono state attribuite dal piano regolatore alla

categoria “sedimi edificati fuori zona edificabile”. Il residuo territorio compreso

tra il limite della zona edificabile, a monte, e quello del bosco che scende

verso __________, a valle, è invece, in buona sostanza, libero da costruzioni;

i relativi terreni, che interessano 14 mappali, tra cui quelli dei ricorrenti,

si presentano allo stato naturale, in parte prativi, in parte ricoperti da

arbusti e rovi. Per completezza, ancorché irrilevante ai fini della decisione,

si segnala che su tre di questi fondi (mapp. 508, 1081, 527) insistono delle

costruzioni minori (due ripostigli ed un’autorimessa).

5.2

Con terreni già edificati in larga

misura ai sensi dell’art. 15 lett. a LPT si intende essenzialmente il

territorio costruito in maniera compatta, oltre eventualmente a singole

particelle inedificate al suo interno, direttamente confinanti con la zona

edificabile, in genere già edificate e di superficie relativamente ridotta; non

entrano, di principio, in linea di conto le costruzioni agricole (RDAT I-2001

n. 49 consid. 3b; Flückiger, op. cit., ad art. 15

n. 60 seg.; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., n. 319). In concreto

è quantomeno dubbio che questo requisito sia soddisfatto. In effetti, la visita

dei luoghi ha permesso di appurare un’alternanza casuale tra fondi edificati,

di cui alcuni sfruttati in modo parziale, e terreni liberi da costruzioni.

Determinante appare comunque l’impressione complessiva del luoghi, che è

caratterizzata da una netta predominanza di spazi verdi (liberi). Ben

difficilmente il comparto in oggetto potrebbe pertanto essere considerato alla

stregua di un territorio ampiamente edificato nel senso restrittivo inteso

dalla giurisprudenza.

5.3

L’attribuzione della località di __________ e delle

adiacenti località di __________ alla zona edificabile non risponde inoltre ad

una prevedibile necessità di terreni fabbricabili urbanizzati entro 15 anni

giusta l’art. 15 lett. b LPT. Secondo il rapporto di pianificazione, datato

luglio 2002 (pag. 11), la popolazione legale permanente nel comune al 31 dicembre

2000.

assommava a 690 abitanti. Il nuovo piano regolatore permette di

accogliere, entro il 2015, circa 932 abitanti, e di incrementare pertanto la

popolazione residente di circa il 35% (cfr. rapporto cit., tabella 14, pag.

33). Il dimensionamento della zona edificabile destinata alla residenza è

pertanto più che sufficiente per far fronte alle aspettative di crescita della

popolazione del comune (cfr. rapporto cit., pagg. 11, 32 seg.; messaggio

municipale proponente la revisione del piano regolatore, del 7 ottobre 2002,

pag. 2; risoluzione di approvazione del Consiglio di Stato 17 agosto 2004,

cifra 3.5.1., lett. a, pag. 14). Il dimensionamento delle zone edificabili permette

inoltre di accogliere, nelle zone dov’è permessa la residenza, anche 1200 posti

turismo, di cui la maggior parte consiste in posti letto in residenze

secondarie (cfr. rapporto di pianificazione, pagg. 10, 33): nulla osta però

alla possibilità di sfruttare, in futuro, una parte di questo importante contingente

anche a favore della residenza primaria. Nella risoluzione di approvazione del

piano regolatore, qui impugnata, il Consiglio di Stato ha poi segnatamente

rilevato (cfr. ris. cit., loc. cit.) che il calcolo della contenibilità del

piano giunge a questi risultati, accettabili, solo considerando un impiego al

60% dell’indice di sfruttamento delle zone residenziali (esclusi i nuclei): ciò

corrisponde, tenuto conto che il grado di attuazione di tali zone è stato

stimato pure al 60%, ad una previsione di sfruttamento della zona residenziale

pari al 36% delle sue potenzialità (cfr. rapporto di pianificazione, pag. 32).

Nello stesso tempo il Consiglio di Stato ha riscontrato che il dimensionamento

nella zona edificabile considera, per la zona residenziale, un fabbisogno di

superficie per unità insediativa (UI) molto alto, di 70 mq (cfr. ris. cit.,

loc. cit.). Già quindi l'estensione della zona fabbricabile proposta dalle

autorità comunali e tutelato dal Governo poggia su premesse difficilmente

conciliabili con il principio dell’utilizzazione parsimoniosa del territorio

ancorato all’art. 75 cpv. 1 Cost. e 1 cpv. 1 LPT.

5.4

Poiché il settore in discussione non può essere

attribuito alla zona fabbricabile, già per assenza dei requisiti di cui

all’art. 15 LPT, merita tutela la decisione del Consiglio di Stato di assegnarlo

– di conseguenza – alla zona agricola, intesa nel suo senso più ampio,

espressamente sancito ora all’art. 16 LPT, nella versione in vigore dal 1.

settembre 2000. Alla zona agricola dev’essere riconosciuto un ruolo multifunzionale,

poiché persegue non solo scopi di politica agraria e fondiaria ma anche obiettivi

in ordine agli insediamenti, quale eccellente strumento di prevenzione

dell’edificazione sparsa, alla protezione dell’ambiente ed a quella del

paesaggio (cfr. Messaggio del Consiglio federale concernente la revisione

parziale della LPT del 22 maggio 1996, pubbl. in FF 1996, III, pag. 457 segg.,

pag. 471, con rinvii). Non appare nemmeno necessario approfondire se il settore

interessato si presti o meno, ed eventualmente in quale misura, alla

lavorazione agricola. Va ad ogni buon conto rilevato che il catasto delle

idoneità agricole, allestito dalla sezione dell’agricoltura, assegna,

quantomeno parzialmente, ad ampi territori della località di __________ e di

quelle adiacenti un’idoneità alla viticoltura, alla campicoltura ed allo

sfalcio. Questa valutazione è poi confortata dal rapporto definitivo/complemento

del gennaio 2000 allestito dalla SEREC/BEREG (cfr. in particolare capitolo 3,

pag. 3 seg., e allegato 1 di quel documento), il quale ha attribuito

un’idoneità agricola a numerosi fondi del comparto (tra i quali i mapp. 507,

519, 527, 1076, 1078, di proprietà di alcuni ricorrenti) per una superficie

complessiva di oltre 9'000 mq, ed ha di conseguenza prospettato l’obbligo, per

il comune, di procedere ad una compensazione in applicazione degli art. 7 segg.

Ltagr, qualora queste particelle fossero state incluse nella zona edificabile. Il

fatto, infine, sostenuto dagli insorgenti, secondo cui i mappali sarebbero

urbanizzati, non è decisivo e non conferisce un diritto alla loro attribuzione

alla zona edificabile (DTF 122 II 326 consid. 6; 117 Ia 434 consid. 3g). In

realtà, come ha osservato il municipio in sede di risposta ai ricorsi dinanzi

al Consiglio di Stato, il settore non è servito dalla rete delle canalizzazioni

pubbliche.

5.5

Nell’ambito di una ponderazione globale degli interessi

(cfr. consid. 4), va anzitutto rilevato l’interesse generale ad impedire la

formazione di zone edificabili troppo vaste (RDAT I-2001 n. 49 consid. 3c). In

concreto, un ampliamento della zona residenziale del comune, già generosamente

dimensionata, non appare giustificato. I ricorrenti affermano che, in concreto,

il problema dell’ampliamento della zona edificabile sarebbe alla fin fine marginale,

perché si tratterebbe solo di aggregavi la manciata di particelle di loro

proprietà. Ora, tuttavia, secondo la giurisprudenza, anche le particelle di

modeste proporzioni contribuiscono a definire la zona edificabile giusta l’art.

15.

LPT e non possono pertanto essere trascurate a questo scopo (cfr. DTF inedita

26.

settembre 2001 in re A. V. e llcc, consid. 4c; DTF 116 Ia 236 seg.); del resto,

nel caso in esame, qualora i ricorsi dovessero essere accolti, sarebbe improponibile

attribuire alla zona edificabile solo i fondi degli insorgenti, poiché questa risulterebbe

estremamente frammentata (a macchia di leopardo). Da un’indagine riportata nel

rapporto di pianificazione risulta poi che le zone residenziali del comune sono

ampiamente sottosfruttate (cfr. rapporto cit., pagg. 7 seg., 32). È pertanto imprescindibile

aumentare la pressione su tali zone, in vista di un loro razionale impiego,

anziché ampliarle, con l’effetto di protrarre la pratica, rilevata nel menzionato

rapporto, di sprecare il territorio fabbricabile; a maggior ragione se si tien

conto che, attraverso la revisione del piano regolatore, l’indice di

sfruttamento delle zone residenziali (estensive, ritenuto che non vi sono zone residenziali

intensive nel comune) è stato aumentato da 0,3 a 0,4. Va poi ricordata la

necessità di preservare la funzione paesaggistica svolta dalle località in oggetto.

Come ha giustamente rilevato il Consiglio di Stato, la zona agricola in parola

costituisce una fascia libera di transizione tra il comparto residenziale

estensivo ed il versante boscato (cfr. ris. cit., cifra 4.4.II, lett. c, pag.

33). Va, da ultimo, sottolineata, l’esigenza, troppo spesso trascurata, di

mantenere sufficienti spazi liberi per le future generazioni. Sulla scorta di

questa ponderazione, un’attribuzione del settore in esame alla zona

fabbricabile dev’essere esclusa anche qualora, per avventura, i fondi dei ricorrenti

e le loro adiacenze dovessero essere considerati come già edificati in larga

misura ai sensi dell’art. 15 lett. a LPT.

6.

I ricorrenti

lamentano inoltre una discriminazione in relazione al trattamento riservato ai

fondi ubicati immediatamente a monte di quelli di loro proprietà, assegnati

alla zona edificabile.

Il

principio dell'uguaglianza giuridica ancorato all'art. 8 Cost. esige che la

legge e le decisioni d'esecuzione trattino in modo uguale situazioni uguali e

in modo diverso situazioni diverse.

Nell'ambito di provvedimenti pianificatori esso ha una portata necessariamente

limitata. Nella delimitazione delle zone è necessario, talora, prescindere da

situazioni esistenti. Non è quindi insostenibile trattare differentemente dal

profilo pianificatorio ed edilizio anche terreni analoghi per conformità e

posizione. L'invocato principio si identifica in sostanza con il divieto dell'arbitrio:

per non essere arbitrario, il provvedimento deve fondarsi su criteri

pianificatori oggettivi e ragionevoli (RDAT I-2001 n. 49 consid. 5a).

Nel caso

di specie la non assegnazione dei fondi dei ricorrenti alla zona edificabile appare

conforme ai principi che reggono la pianificazione del territorio e merita pertanto

tutela. Va inoltre rilevato che l'azzonamento, in quanto volto a disciplinare

la funzione di un determinato territorio, deve, se possibile, seguire le linee

già esistenti nel terreno, naturali o artificiali. In concreto, i terreni

situati a monte di quelli dei ricorrenti erano già assegnati alla zona

residenziale estensiva e sono frattanto stati (in parte) edificati in virtù di

questo statuto; la nuova pianificazione ha quindi semplicemente confermato

l’azzonamento. Diversa appare invece la situazione in cui versano i terreni

degli insorgenti, inedificati, per i quali l’assegnazione alla zona edificabile

avrebbe implicato un’estensione del perimetro di quest’ultima, oltre all’obbligo,

per il comune, di completarne l’urbanizzazione.

7.

La risoluzione impugnata

non viola dunque il diritto. L’esclusione dalla zona edificabile appare per

contro in completa armonia con l’ordinamento pianificatorio sancito a livello

federale.

8.

La

contestazione sollevata dai ricorrenti patrocinati dall’avv. PR 1 appare invece

fondata, laddove lamentano la mancata assegnazione di ripetibili in merito alla

non approvazione da parte del Governo dell’art. 8.7 cpv. 5 NAPR. Ritenuto che, nel

risultato (determinante), la domanda formulata dai ricorrenti di non approvazione

della norma è stata accolta, l’Esecutivo cantonale era tenuto a riconoscere

loro un importo a titolo di ripetibili. Poco importa se il Governo ha deciso,

autonomamente, di non approvare la disposizione impugnata.

9.

Il ricorso

di RI 1 dev’essere dunque integralmente respinto, mentre che quelli degli altri

insorgenti parzialmente accolti.

10.

La tassa di

giustizia segue la soccombenza (art. 28 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli articoli di legge applicabili alla

fattispecie;

dichiara

e pronuncia:

1.

1.1. Il ricorso 22 settembre 2004 di RI 1 è

respinto.

1.2.

I ricorsi 27 settembre 2004 di RI 1, sono parzialmente

accolti.

§. La

risoluzione 17 agosto 2004 (n. 3513) del Consiglio di Stato è modificata nel

senso che il comune di __________ è tenuto al pagamento di fr. 150.- a titolo

di ripetibili a ciascuno dei ricorrenti patrocinati dall’avv. PR 1, ritenuto

che RI 1 devono essere considerati come un solo insorgente.

2. I ricorrenti

sono condannati al pagamento della tassa di giustizia e delle spese in ragione di

fr. 500.- ciascuno, ritenuto che RI 1 devono essere considerati come un solo

insorgente.

3. Intimazione

a:

;

.

Per il Tribunale della pianificazione del territorio

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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