90.2004.72
Attribuzione all'area SAC di terreni già inclusi in zona agricola: modifica d'ufficio
18 gennaio 2006Italiano13 min
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Numero d'incarto:
90.2004.72
Data decisione, Autorità:
18.01.2006, TPT
Titolo:
Attribuzione all'area SAC di terreni già inclusi in zona agricola: modifica d'ufficio
IDONEITÀ
MODIFICA D'UFFICIO
SUPERFICI DI AVVICENDAMENTO COLTURALE O SAC
art. 37 cpv. 1 LALPT
art. 68 LALPT
art. 16 LPT
art. 26 OPT
Incarto n.
90.2004.72
Lugano
18 gennaio
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale della pianificazione del
territorio
composto dei giudici:
Raffaello Balerna, presidente,
Lorenzo
Anastasi, Matteo Cassina
segretario:
Stefano Furger, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 18 ottobre 2004 di
RI 1
contro
la risoluzione del 6 luglio 2004 (n. 3048), con cui
il Consiglio di Stato ha approvato il piano regolatore del comune di __________;
viste le risposte:
- 16 novembre 2004 della
divisione della pianificazione territoriale del dipartimento del territorio;
- 22 novembre 2004 del
municipio di RA 2;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Nella seduta dell’11 dicembre 2000 il consiglio comunale di __________
ha adottato la revisione generale del piano regolatore. In quella sede, i mapp.
521 e 526, entrambi di proprietà di RI 1, sono stati attribuiti alla zona
agricola. Questi fondi presentano una superficie di 590 mq (mapp. 521) e di 800
mq (mapp. 526) e fanno parte di un vasto pianoro prativo, ubicato in località __________.
B. Con
risoluzione 6 luglio 2004 (n. 3048) il Consiglio di Stato ha approvato il piano
regolatore. In questo ambito, il Governo ha rilevato come il piano non avesse
ancora ripreso e precisato, all’interno della zona agricola, le superfici per
l’avvicendamento colturale (SAC). Per quanto riguarda il comparto agricolo in
località __________, esso ha pertanto disposto l’inserimento d’ufficio nel
piano del paesaggio di tali superfici, delimitandole su un estratto
planimetrico annesso alla decisione d’approvazione (cfr. risoluzione impugnata,
pagg. 9 e 73, allegato 3). Tra gli svariati fondi interessati dal provvedimento
figuravano anche i mapp. 521 e 526.
C. Con ricorso
14 ottobre 2004 RI 1 insorge innanzi a questo tribunale avverso la menzionata
risoluzione governativa, postulando, in via principale, l’annullamento
dell’area SAC definita in località __________. A tale proposito, il ricorrente contesta
la facoltà, per il Consiglio di Stato, di procedere ad una modifica d’ufficio
del piano regolatore. In via subordinata, l’insorgente chiede l’esclusione da
tale comparto di entrambi i suoi fondi, o quantomeno del mapp. 526, e la loro
attribuzione alla zone adiacenti, ritenuto che, in ogni caso, il cambiamento di
zona sia esonerato dall’obbligo del contributo di compensazione ai sensi della
LTAgr. A sostegno dell’impugnativa, esso fa notare che il comparto all’esame,
erroneamente attribuito alla zona agricola, non si presta a tale utilizzo.
Difatti, a mente dell’insorgente, esso non sarebbe più coltivato da lungo
tempo, sia per motivi legati all’idoneità (presenza in alcuni punti di uno
strato di humus insufficiente e di rocce emergenti, fondi di dimensioni troppo esigue
e la carenza di una rete di strade agricole) sia perché in tutto il
comprensorio comunale non esisterebbero né aziende agricole, né contadini,
nemmeno capi di bestiame. Per quanto riguarda specificatamente l’area SAC, il
cui scopo sarebbe quello di garantire a lungo termine le basi per
l’approvvigionamento alimentare del Paese, rileva che tali riserve andrebbero
definite laddove, in termini di superficie, possano presentare una certa consistenza,
segnatamente nel Piano di Magadino, del Vedeggio, in alcuni comprensori del Mendrisiotto,
ecc., non certamente nel territorio di __________, nel cui comparto __________ è
stata individuata un’estensione del tutto irrilevante per adempiere a quella
funzione.
D. Il
municipio, pur adeguandosi alla decisione governativa, si rimette al giudizio
del tribunale, mentre la divisione della pianificazione territoriale chiede la
reiezione integrale del gravame.
E. In data 19
aprile 2005 si è tenuta l’udienza in contraddittorio, durante la quale il ricorrente
ha preso atto che il tribunale, in occasione dello svolgimento di innumerevoli
sopralluoghi finalizzati all’evasione dei ricorsi contro il piano regolatore,
aveva già ispezionato il comparto __________ e acquisito agli atti alcune fotografie,
che lo concernevano. Dopo ampia discussione, le parti si sono poi riconfermate
nelle loro posizioni e l’istruttoria è stata dichiarata chiusa.
Considerato, in
diritto
1. La competenza del tribunale è data, il ricorso è tempestivo (art. 38
cpv. 1 LALPT) e la legittimazione del ricorrente certa (art. 38 cpv. 4 lett. c
LALPT). L'esame di ricevibilità del gravame implica
tuttavia le seguenti considerazioni.
1.1. A
norma dell’art. 37 cpv. 1 LALPT il Consiglio di Stato esamina gli atti e decide
Fatti
i ricorsi, approva in tutto o in parte il piano regolatore, oppure nega
l'approvazione. Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al
Tribunale della pianificazione del territorio (art. 38 cpv. 1 LALPT). L'art. 38
cpv. 4 LALPT legittima a ricorrere il comune (lett. a), i già ricorrenti, per
gli stessi motivi (lett. b), e ogni altra persona o ente che dimostri un interesse
degno di protezione a dipendenza delle modifiche decise dal Consiglio di Stato
(lett. c). Il privato cittadino è pertanto legittimato a ricorrere dinanzi a
questo tribunale solo se ha precedentemente inoltrato ricorso dinanzi al
Consiglio di Stato; fa eccezione l'ipotesi in cui quest'ultima autorità abbia
disposto una modifica rispetto alle decisioni del legislativo comunale.
1.2. Per
quanto riguarda il comparto __________, il Consiglio di Stato ha approvato la
pianificazione in oggetto, così come adottata dal consiglio comunale di __________,
che attribuiva quel comparto, comprendente i mapp. 521 e 526, alla zona
agricola. All’interno di questa zona agricola, Il Governo ha indi precisato
d’ufficio l’area SAC, che includeva anche i fondi del ricorrente.
1.3. RI 1
non si limita in questa sede a contestare l’area SAC in quanto tale, bensì
censura l’attribuzione dei propri fondi alla soggiacente zona agricola,
chiedendone l’estromissione e l’attribuzione alla zona limitrofa, mettendone principalmente
in dubbio l’idoneità all’utilizzo agricolo. Ora, tuttavia, il ricorrente non
aveva in precedenza inoltrato ricorso dinanzi al Consiglio di Stato, formulando
simile domanda e argomentazioni contro l'azzonamento dei menzionati fondi disposto
dal consiglio comunale. Nella misura in cui esso si aggrava contro
l’assegnazione dei suoi terreni alla zona agricola, il suo ricorso va di
conseguenza dichiarato irricevibile. La circostanza secondo cui il Governo con
la risoluzione impugnata abbia completato d'ufficio la scelte del legislativo
comunale non giova a questo ricorrente: essa lo legittima unicamente a chiedere
il ripristino di tali scelte. Tuttavia, com'è noto, nella deliberazione 11 dicembre
2000 il consiglio comunale di __________ non aveva assegnato i mapp. 521 e 526
ad altre zone, se non a quella agricola.
2. In campo
pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia. Questa non è, però,
assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve
garantire il riesame completo del piano regolatore da parte di almeno un'istanza
di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio di Stato (art. 37
cpv. 1 LALPT), che decide i ricorsi - e approva il piano - con pieno potere
cognitivo: questo significa controllo non solo della legittimità ma anche dell'opportunità
delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità incaricate di compiti
pianificatori badano tuttavia di lasciare alle autorità loro subordinate il margine
d'apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il
Consiglio di Stato non può dunque semplicemente sostituire il proprio apprezzamento
a quello del comune, ma deve rispettare il diritto di questo di scegliere tra
più soluzioni adeguate quella ritenuta più appropriata, ragionevole od
opportuna. Esso non può però limitarsi ad intervenire nei soli casi in cui la
soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo e sia manifestamente
insostenibile. Deve al contrario rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni
che disattendono i principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto
federale o non danno loro sufficiente attuazione, rispettivamente che non
tengono adeguatamente conto della pianificazione di livello cantonale,
segnatamente dei dettami del piano direttore (cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT).
L'autorità governativa verificherà segnatamente che sia stata effettuata in
modo corretto la ponderazione globale degli interessi richiesta dall'art. 3 OPT
(RDAT II-2001 n. 78 consid. 6b; II-1999 n. 27 consid. 3).
Il potere
cognitivo del Tribunale della pianificazione del territorio è invece
circoscritto alla violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT cit.,
ibidem; inoltre II-1997 n. 23); fanno eccezione - per poter ossequiare l'art.
33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui è impugnata una modifica del piano
regolatore disposta d'ufficio dal Consiglio di Stato.
3. Il
ricorrente contesta la facoltà per il Consiglio di Stato di procedere, in
concreto, ad una modifica d’ufficio del piano regolatore per inserire le SAC
all’interno della zona agricola. Con ciò, esso rimprovera implicitamente al
Governo di aver omesso di retrocedere gli atti al comune, affinché approntasse
una variante.
4. In sede di
approvazione di un piano regolatore, quando il Consiglio di Stato ritiene di
non poter approvare una determinata soluzione adottata a livello comunale, esso
Considerandi
deve di norma retrocedere gli atti all'autorità inferiore per nuova decisione:
lo esige, oltre all'art. 37 cpv. 1 2.a frase LALPT, il rispetto dell'autonomia
comunale. Il Governo può tuttavia apportare delle modifiche d'ufficio al piano
regolatore - e sostituirsi pertanto all'esercizio delle competenze che spettano
agli organi comunali - quando la nuova regolamentazione può essere determinata
d'acchito (segnatamente nel caso di un'unica soluzione, senza possibili
alternative) e la modifica tende a colmare una lacuna evidente o ad emendare
carenze o errori pianificatori manifesti (RDAT I-2001 n. 17 consid. 4.1. con rinvii).
La via della modifica d’ufficio presuppone che la risoluzione si imponga con
tale evidenza da rendere perfettamente superfluo e inutilmente dilatorio un
rinvio. Occorre quindi in concreto stabilire se la decisione del Consiglio di
Stato si giustifica alla luce dei principi suesposti.
4.1
Le
superfici per l'avvicendamento delle colture (SAC) sono parte dei territori idonei
all'agricoltura; esse sono costituite dalle superfici coltive idonee
comprendenti soprattutto i campi, i prati artificiali in rotazione, come pure i
prati naturali confacenti alla campicoltura (art. 26 cpv. 1 OPT; inoltre l'art.
68.
cpv. 1 lett. a LALPT). Esse sono designate in funzione delle condizioni climatiche
(durata della vegetazione, precipitazioni), delle caratteristiche del suolo
(coltivabilità, fertilità, equilibrio idrico) e della forma del terreno
(pendenza, attitudine a una lavorazione con mezzi meccanici), come pure nel
rispetto delle necessità dell'equilibrio ecologico (art. 26 cpv. 2 OPT). Un'estensione
totale minima delle SAC è necessaria onde assicurare, in periodi perturbati,
una base sufficiente per l'approvvigionamento del paese secondo il piano di
alimentazione (art. 26 cpv. 3 OPT). L'estensione totale minima delle SAC e la
relativa ripartizione tra Cantoni è operata dall'autorità federale (art. 27
cpv. 1 OPT; decreto del Consiglio federale dell'8 aprile 1992, che stabilisce
per il Cantone Ticino un'estensione minima di 3'500 ettari; FF 1992 II 1396).
Nell'ambito della pianificazione direttrice (art. da 6 a 12 LPT) i Cantoni designano
le SAC insieme agli altri territori idonei all'agricoltura, fornendo per ogni
comune i dati cartografici e numerici sull'ubicazione, l'estensione e la
qualità delle stesse (art. 28 OPT). I Cantoni badano quindi che le SAC siano
attribuite alle zone agricole e devono inoltre garantire che la quota
dell'estensione totale minima delle SAC loro attribuita sia assicurata
costantemente (art. 30 cpv. 1 e 2 OPT).
4.2
Nel
nostro Cantone le SAC e gli altri terreni idonei all'agricoltura sono
delimitati dall'autorità cantonale attraverso le rappresentazioni grafiche in
scala 1: 25000 del piano direttore (art. 2 seg. LTAgr). I comuni istituiscono
la zona agricola, precisando nei piani regolatori almeno il territorio agricolo
cantonale rappresentato graficamente nel piano direttore (art. 4 cpv. 1 LTAgr).
La zona agricola di piano regolatore deve comprendere le SAC, gli ulteriori
terreni idonei alla campicoltura e alla foraggicoltura di prima e seconda
priorità, come pure i terreni agricoli sussidiari che nell'interesse generale
devono essere utilizzati dall'agricoltura (art. 28 cpv. 2 lett. e LALPT). I comuni
possono infine introdurre nel piano regolatore una zona agricola intensiva, che
dev'essere delimitata in base a criteri vincolanti fissati nel piano direttore
(art. 68 cpv. 2 LALPT; 16a cpv. 3 LPT).
4.3
E'
incontroverso che il Consiglio di Stato, disponendo in luogo dell'autorità comunale
competente, ovvero del consiglio comunale (art. 34 cpv. 1 LALPT), la perimetrazione
delle SAC all'interno della zona agricola, abbia operato una modifica d'ufficio
del piano regolatore. Tale modifica appariva tuttavia, ad ogni buon conto,
ineludibile: la prassi dell'autorità cantonale di applicazione degli art. 4
cpv. 1 LTAgr e 28 cpv. 2 lett. e LALPT non si limita difatti ad esigere che i
comuni inseriscano nel piano regolatore la zona agricola rappresentata nel
piano direttore, ma pretende inoltre che - all'interno di questa zona - vengano
ulteriormente specificate le SAC. Ora, la delimitazione di queste ultime aree
in sede di piano direttore ha avuto oramai luogo da più di una decina di anni:
la relativa scheda di coordinamento, n. 3.1, era difatti stata approvata da
parte del Gran Consiglio con decreto legislativo 7 dicembre 1993, entrato in
vigore il 1 febbraio 1994 (BU 1994, 48). L'autorità comunale avrebbe pertanto
dovuto adattare il piano regolatore di conseguenza in occasione della prima
variante successiva a tale data, senza che le spettasse potere d'apprezzamento
circa la delimitazione delle aree interessate: la decisione si sarebbe risolta
in un esercizio di forma, sulla scorta delle scelte operate dalle competenti
istanze cantonali. I requisiti per permettere al Governo di effettuare una
modifica d'ufficio sono pertanto dati.
Quanto il
merito nella contestazione, la carta delle idoneità agricole versata agli atti
dalla sezione dell’agricoltura attesta che, malgrado la presenza, secondo
quanto sostiene il ricorrente, di alcune sporgenze rocciose e l’insufficienza
in alcuni punti dello strato di humus, il comparto in località __________ si
presta nondimeno nel suo complesso alla viticoltura e campicoltura, rispettivamente
alla viticoltura e allo sfalcio. D’altro canto, l’insorgente stesso conferma
che in quei luoghi il fieno viene falciato due volte l’anno, vi pascolano le
pecore e, in particolare, proprio il mapp. 526 è utilizzato come orto con
filare di viti e piante da frutta (cfr. ricorso 14 ottobre 2004, pag. 2 e 4;
documentazione fotografica, in atti).
L’attribuzione dell’area in oggetto alle SAC
appare pertanto legittima e dev’essere confermata.
5.
Il ricorso
deve, dunque, essere respinto e la risoluzione impugnata deve essere confermata.
La tassa di giudizio e le spese devono essere poste a carico del ricorrente
(art. 28 PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli articoli di legge applicabili alla
fattispecie,
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso,
in quanto ricevibile, è respinto.
2. Il
ricorrente è condannato al pagamento della tassa e delle spese di giudizio per
complessivi fr. 600.- (seicento).
3. Intimazione
a:
;
;
.
terzi implicati
PI 1
rappr. da: RA 2
CO 1
rappr. da: RA 1
Per il Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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