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Decisione

90.2004.72

Attribuzione all'area SAC di terreni già inclusi in zona agricola: modifica d'ufficio

18 gennaio 2006Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

i ricorsi, approva in tutto o in parte il piano regolatore, oppure nega

l'approvazione. Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al

Tribunale della pianificazione del territorio (art. 38 cpv. 1 LALPT). L'art. 38

cpv. 4 LALPT legittima a ricorrere il comune (lett. a), i già ricorrenti, per

gli stessi motivi (lett. b), e ogni altra persona o ente che dimostri un interesse

degno di protezione a dipendenza delle modifiche decise dal Consiglio di Stato

(lett. c). Il privato cittadino è pertanto legittimato a ricorrere dinanzi a

questo tribunale solo se ha precedentemente inoltrato ricorso dinanzi al

Consiglio di Stato; fa eccezione l'ipotesi in cui quest'ultima autorità abbia

disposto una modifica rispetto alle decisioni del legislativo comunale.

1.2. Per

quanto riguarda il comparto __________, il Consiglio di Stato ha approvato la

pianificazione in oggetto, così come adottata dal consiglio comunale di __________,

che attribuiva quel comparto, comprendente i mapp. 521 e 526, alla zona

agricola. All’interno di questa zona agricola, Il Governo ha indi precisato

d’ufficio l’area SAC, che includeva anche i fondi del ricorrente.

1.3. RI 1

non si limita in questa sede a contestare l’area SAC in quanto tale, bensì

censura l’attribuzione dei propri fondi alla soggiacente zona agricola,

chiedendone l’estromissione e l’attribuzione alla zona limitrofa, mettendone principalmente

in dubbio l’idoneità all’utilizzo agricolo. Ora, tuttavia, il ricorrente non

aveva in precedenza inoltrato ricorso dinanzi al Consiglio di Stato, formulando

simile domanda e argomentazioni contro l'azzonamento dei menzionati fondi disposto

dal consiglio comunale. Nella misura in cui esso si aggrava contro

l’assegnazione dei suoi terreni alla zona agricola, il suo ricorso va di

conseguenza dichiarato irricevibile. La circostanza secondo cui il Governo con

la risoluzione impugnata abbia completato d'ufficio la scelte del legislativo

comunale non giova a questo ricorrente: essa lo legittima unicamente a chiedere

il ripristino di tali scelte. Tuttavia, com'è noto, nella deliberazione 11 dicembre

2000 il consiglio comunale di __________ non aveva assegnato i mapp. 521 e 526

ad altre zone, se non a quella agricola.

2. In campo

pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia. Questa non è, però,

assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve

garantire il riesame completo del piano regolatore da parte di almeno un'istanza

di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio di Stato (art. 37

cpv. 1 LALPT), che decide i ricorsi - e approva il piano - con pieno potere

cognitivo: questo significa controllo non solo della legittimità ma anche dell'opportunità

delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità incaricate di compiti

pianificatori badano tuttavia di lasciare alle autorità loro subordinate il margine

d'apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il

Consiglio di Stato non può dunque semplicemente sostituire il proprio apprezzamento

a quello del comune, ma deve rispettare il diritto di questo di scegliere tra

più soluzioni adeguate quella ritenuta più appropriata, ragionevole od

opportuna. Esso non può però limitarsi ad intervenire nei soli casi in cui la

soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo e sia manifestamente

insostenibile. Deve al contrario rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni

che disattendono i principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto

federale o non danno loro sufficiente attuazione, rispettivamente che non

tengono adeguatamente conto della pianificazione di livello cantonale,

segnatamente dei dettami del piano direttore (cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT).

L'autorità governativa verificherà segnatamente che sia stata effettuata in

modo corretto la ponderazione globale degli interessi richiesta dall'art. 3 OPT

(RDAT II-2001 n. 78 consid. 6b; II-1999 n. 27 consid. 3).

Il potere

cognitivo del Tribunale della pianificazione del territorio è invece

circoscritto alla violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT cit.,

ibidem; inoltre II-1997 n. 23); fanno eccezione - per poter ossequiare l'art.

33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui è impugnata una modifica del piano

regolatore disposta d'ufficio dal Consiglio di Stato.

3. Il

ricorrente contesta la facoltà per il Consiglio di Stato di procedere, in

concreto, ad una modifica d’ufficio del piano regolatore per inserire le SAC

all’interno della zona agricola. Con ciò, esso rimprovera implicitamente al

Governo di aver omesso di retrocedere gli atti al comune, affinché approntasse

una variante.

4. In sede di

approvazione di un piano regolatore, quando il Consiglio di Stato ritiene di

non poter approvare una determinata soluzione adottata a livello comunale, esso

Considerandi

deve di norma retrocedere gli atti all'autorità inferiore per nuova decisione:

lo esige, oltre all'art. 37 cpv. 1 2.a frase LALPT, il rispetto dell'autonomia

comunale. Il Governo può tuttavia apportare delle modifiche d'ufficio al piano

regolatore - e sostituirsi pertanto all'esercizio delle competenze che spettano

agli organi comunali - quando la nuova regolamentazione può essere determinata

d'acchito (segnatamente nel caso di un'unica soluzione, senza possibili

alternative) e la modifica tende a colmare una lacuna evidente o ad emendare

carenze o errori pianificatori manifesti (RDAT I-2001 n. 17 consid. 4.1. con rinvii).

La via della modifica d’ufficio presuppone che la risoluzione si imponga con

tale evidenza da rendere perfettamente superfluo e inutilmente dilatorio un

rinvio. Occorre quindi in concreto stabilire se la decisione del Consiglio di

Stato si giustifica alla luce dei principi suesposti.

4.1

Le

superfici per l'avvicendamento delle colture (SAC) sono parte dei territori idonei

all'agricoltura; esse sono costituite dalle superfici coltive idonee

comprendenti soprattutto i campi, i prati artificiali in rotazione, come pure i

prati naturali confacenti alla campicoltura (art. 26 cpv. 1 OPT; inoltre l'art.

68.

cpv. 1 lett. a LALPT). Esse sono designate in funzione delle condizioni climatiche

(durata della vegetazione, precipitazioni), delle caratteristiche del suolo

(coltivabilità, fertilità, equilibrio idrico) e della forma del terreno

(pendenza, attitudine a una lavorazione con mezzi meccanici), come pure nel

rispetto delle necessità dell'equilibrio ecologico (art. 26 cpv. 2 OPT). Un'estensione

totale minima delle SAC è necessaria onde assicurare, in periodi perturbati,

una base sufficiente per l'approvvigionamento del paese secondo il piano di

alimentazione (art. 26 cpv. 3 OPT). L'estensione totale minima delle SAC e la

relativa ripartizione tra Cantoni è operata dall'autorità federale (art. 27

cpv. 1 OPT; decreto del Consiglio federale dell'8 aprile 1992, che stabilisce

per il Cantone Ticino un'estensione minima di 3'500 ettari; FF 1992 II 1396).

Nell'ambito della pianificazione direttrice (art. da 6 a 12 LPT) i Cantoni designano

le SAC insieme agli altri territori idonei all'agricoltura, fornendo per ogni

comune i dati cartografici e numerici sull'ubicazione, l'estensione e la

qualità delle stesse (art. 28 OPT). I Cantoni badano quindi che le SAC siano

attribuite alle zone agricole e devono inoltre garantire che la quota

dell'estensione totale minima delle SAC loro attribuita sia assicurata

costantemente (art. 30 cpv. 1 e 2 OPT).

4.2

Nel

nostro Cantone le SAC e gli altri terreni idonei all'agricoltura sono

delimitati dall'autorità cantonale attraverso le rappresentazioni grafiche in

scala 1: 25000 del piano direttore (art. 2 seg. LTAgr). I comuni istituiscono

la zona agricola, precisando nei piani regolatori almeno il territorio agricolo

cantonale rappresentato graficamente nel piano direttore (art. 4 cpv. 1 LTAgr).

La zona agricola di piano regolatore deve comprendere le SAC, gli ulteriori

terreni idonei alla campicoltura e alla foraggicoltura di prima e seconda

priorità, come pure i terreni agricoli sussidiari che nell'interesse generale

devono essere utilizzati dall'agricoltura (art. 28 cpv. 2 lett. e LALPT). I comuni

possono infine introdurre nel piano regolatore una zona agricola intensiva, che

dev'essere delimitata in base a criteri vincolanti fissati nel piano direttore

(art. 68 cpv. 2 LALPT; 16a cpv. 3 LPT).

4.3

E'

incontroverso che il Consiglio di Stato, disponendo in luogo dell'autorità comunale

competente, ovvero del consiglio comunale (art. 34 cpv. 1 LALPT), la perimetrazione

delle SAC all'interno della zona agricola, abbia operato una modifica d'ufficio

del piano regolatore. Tale modifica appariva tuttavia, ad ogni buon conto,

ineludibile: la prassi dell'autorità cantonale di applicazione degli art. 4

cpv. 1 LTAgr e 28 cpv. 2 lett. e LALPT non si limita difatti ad esigere che i

comuni inseriscano nel piano regolatore la zona agricola rappresentata nel

piano direttore, ma pretende inoltre che - all'interno di questa zona - vengano

ulteriormente specificate le SAC. Ora, la delimitazione di queste ultime aree

in sede di piano direttore ha avuto oramai luogo da più di una decina di anni:

la relativa scheda di coordinamento, n. 3.1, era difatti stata approvata da

parte del Gran Consiglio con decreto legislativo 7 dicembre 1993, entrato in

vigore il 1 febbraio 1994 (BU 1994, 48). L'autorità comunale avrebbe pertanto

dovuto adattare il piano regolatore di conseguenza in occasione della prima

variante successiva a tale data, senza che le spettasse potere d'apprezzamento

circa la delimitazione delle aree interessate: la decisione si sarebbe risolta

in un esercizio di forma, sulla scorta delle scelte operate dalle competenti

istanze cantonali. I requisiti per permettere al Governo di effettuare una

modifica d'ufficio sono pertanto dati.

Quanto il

merito nella contestazione, la carta delle idoneità agricole versata agli atti

dalla sezione dell’agricoltura attesta che, malgrado la presenza, secondo

quanto sostiene il ricorrente, di alcune sporgenze rocciose e l’insufficienza

in alcuni punti dello strato di humus, il comparto in località __________ si

presta nondimeno nel suo complesso alla viticoltura e campicoltura, rispettivamente

alla viticoltura e allo sfalcio. D’altro canto, l’insorgente stesso conferma

che in quei luoghi il fieno viene falciato due volte l’anno, vi pascolano le

pecore e, in particolare, proprio il mapp. 526 è utilizzato come orto con

filare di viti e piante da frutta (cfr. ricorso 14 ottobre 2004, pag. 2 e 4;

documentazione fotografica, in atti).

L’attribuzione dell’area in oggetto alle SAC

appare pertanto legittima e dev’essere confermata.

5.

Il ricorso

deve, dunque, essere respinto e la risoluzione impugnata deve essere confermata.

La tassa di giudizio e le spese devono essere poste a carico del ricorrente

(art. 28 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli articoli di legge applicabili alla

fattispecie,

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso,

in quanto ricevibile, è respinto.

2. Il

ricorrente è condannato al pagamento della tassa e delle spese di giudizio per

complessivi fr. 600.- (seicento).

3. Intimazione

a:

;

;

.

terzi implicati

PI 1

rappr. da: RA 2

CO 1

rappr. da: RA 1

Per il Tribunale della pianificazione del territorio

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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