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Decisione

90.2004.73

ricorso contro una variante di piano regolatore

15 luglio 2005Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

i luoghi ad utilizzazione sensibile (come i locali destinati regolarmente al

soggiorno prolungato di persone, i terreni da gioco ecc.) ed in seguito verso

qualunque luogo ove possano trovarsi delle persone, non vi può più essere

spazio per una soluzione rigida ed aprioristica come quella che le autorità

comunali di __________ intendevano ancorare nel locale piano regolatore. A

giusta ragione il Consiglio di Stato non l'ha approvata.

Va poi

ricordato che l'art. 5 cpv. 2 del Regolamento di applicazione dell'ORNI

(RORNI), promulgato dal Consiglio di Stato il 26 giugno 2001, prescrive già che

dev'essere evitata, per quanto possibile, l'installazione di impianti per la

telecomunicazione mobile e fissa senza filo nelle zone a carattere prevalentemente

residenziale o nelle vicinanze di locali dove soggiornano persone

particolarmente sensibili (bambini, anziani e ammalati) e che questa

disposizione, impugnata dalle operatrici concessionarie di telefonia mobile, ha

retto al controllo astratto di conformità con il diritto federale dinanzi al

tribunale federale, invero dopo le precisazioni fornite in quella sede dal

Governo, secondo cui trattasi di una norma di principio e non coercitiva, finalizzata

semplicemente a dare un'indicazione di indirizzo e non a fondare obblighi

Considerandi

specifici (RDAT II-2002, n. 56, in particolare consid. 6.7).

4.3

Invano

il ricorrente sostiene che, in realtà, la controversa disposizione persegue

degli scopi pianificatori: gli impianti della telefonia mobile allontanerebbero

difatti gli abitanti dal luogo dove vengono installati, pregiudicando le

previsioni di insediamento del piano regolatore. Ora, a prescindere dalla sua dimostrazione,

quest’affermazione nulla muta al fatto che, negli scopi e nel risultato, il

controverso provvedimento comunale ingerisce indebitamente nel campo di

applicazione di una normativa federale.

Va semmai

rilevato - per converso - che il divieto generalizzato di installare le stazioni

di base della telefonia mobile all'interno del perimetro delle zone edificabili

non è, in realtà, secondo più opinioni nemmeno conforme al diritto federale della

pianificazione del territorio e verosimilmente neppure con quello delle telecomunicazioni,

poiché tali impianti, in quanto elementi dell'infrastruttura degli insediamenti,

devono essere realizzati, in principio, proprio in tali zone (URP 2000, 267

segg.; Rausch, op. cit., ad art. 65 n. 12; Rausch/Marti/Griffel, Umweltrecht,

n. 362).

4.4

Il

gravame, infondato, dev'essere respinto.

5.

Il

tribunale rinuncia ad imporre una tassa di giudizio al comune (art. 28 PAmm),

il quale viene però tenuto a rifondere delle adeguate ripetibili alle società

resistenti (art. 31 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli articoli di legge sopraricordati;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

preleva una tassa di giudizio. Il RI 1 è tenuto a rifondere a PI 1 che, congiuntamente,

a PI 2PI 3.

3. Intimazione

a:

terzi implicati

1. PI 1

1 patr. da: PR 2

2. PI 2

3. PI 3

2, 3 patr. da: PR 3

CO 1

rappr. da: RA 1

Per il Tribunale della pianificazione del territorio

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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