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Decisione

90.2004.74

ricorso contro l'approvazione di una variante di poco conto

20 giugno 2005Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

i resistenti – o incisiva: basta che, com'è stato spiegato, risulti plausibile,

come si avvera pacificamente in concreto.

1.3. Il

ricorso è dunque ricevibile in ordine.

2. In campo

pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia. Questa non è, però,

assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve

garantire il riesame completo del piano regolatore da parte di almeno un'istanza

di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio di Stato (art. 37

cpv. 1 LALPT), che decide i ricorsi - e approva il piano - con pieno potere

cognitivo: questo significa controllo non solo della legittimità ma anche dell'opportunità

delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità incaricate di compiti

pianificatori badano tuttavia di lasciare alle autorità loro subordinate il

margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti (art. 2 cpv. 3

LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque semplicemente sostituire il proprio

apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il diritto di questo di

scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più appropriata, ragionevole

od opportuna. Esso non può però limitarsi ad intervenire nei soli casi in cui

la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo e sia

manifestamente insostenibile. Deve al contrario rifiutare l'approvazione di

quelle soluzioni che disattendono i principi e gli scopi pianificatori

fondamentali del diritto federale o non danno loro sufficiente attuazione,

rispettivamente che non tengono adeguatamente conto della pianificazione di

livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano direttore (cfr. anche l'art.

26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà segnatamente che sia stata

effettuata in modo corretto la ponderazione globale degli interessi richiesta

dall'art. 3 OPT (RDAT II-2001 n. 78 consid. 6b; II-1999 n. 27 consid. 3).

Il potere

cognitivo del Tribunale della pianificazione del territorio è invece

circoscritto alla violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT II-2001 n.

78 consid. 6c; II-1999 n. 27 consid. 3; II-1997 n. 23); fanno eccezione - per

poter ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui è impugnata una

modifica del piano regolatore disposta d'ufficio dal Consiglio di Stato.

3. Nella

fattispecie la ricorrente contesta la legittimità della variante, sostenendo,

in particolare, che non sussistono i requisiti previsti dagli art. 21 cpv. 2

LPT e 41 cpv. 2 LALPT, ed in particolare un interesse pubblico, per procedere

ad una modifica del regime edilizio del mapp. 462 sancito attraverso il PPNV,

approvato dal Consiglio di Stato il 25 settembre 2001. La variante è volta solo

a permettere ai coniugi PI 2 di attuare un progetto, sottoposto al municipio,

di sopraelevazione di un piano dell'edificio ubicato sul loro fondo. La

ricorrente eccepisce anche una lesione degli art. 6 e 9 NAPPNV.

4. L'adozione

di un piano regolatore o di sue varianti esige una ponderazione globale di

tutti gli interessi determinanti, pubblici e privati, in relazione con l'utilizzazione

del suolo, e non può avvenire secondo rigidi schematismi. La circostanza che vi

sia stata un'evoluzione della situazione di fatto o giuridica dall'entrata in

vigore del piano regolatore che è sottoposto a verifica e modificazione

potrebbe teoricamente portare ad un suo adattamento periodico frequente.

Cionondimeno, questo strumento deve, al fine di adempiere gli scopi per i quali

è stato introdotto, beneficiare di una certa stabilità. Per questo motivo,

giusta l'art. 21 cpv. 2 LPT, solo un cambiamento notevole delle circostanze può

giustificare un riesame ed eventualmente un adattamento del piano di

utilizzazione. Il legislatore ha così voluto garantire ai proprietari di fondi,

per i quali il piano regolatore è vincolante (art. 21 cpv. 1 LPT), una certa

sicurezza giuridica in questo ambito, anche se essi non possono dedurre dal

fatto che il loro fondo sia stato un tempo inserito in una determinata zona,

che questo rimanga costantemente attribuito alla stessa zona.

Se un

piano regolatore è stato adottato già in vigenza della legge federale sulla pianificazione

del territorio (LPT), vi è la presunzione che le restrizioni della proprietà

che impone ai proprietari interessati siano valide. Per contro, i piani di

utilizzazione che non sono ancora stati adattati alle esigenze poste dal

diritto federale in materia di pianificazione territoriale non possono beneficiare

di questa presunzione, per cui non vi è motivo di garantirne la stabilità. Più

un piano, reputato conforme ai dettami della LPT è recente, più è dato ai

singoli proprietari di contare sulla sua stabilità, e più difficilmente la

citata presunzione della sua validità sarà contestabile.

Il

diritto cantonale prevede la verifica del piano regolatore, di regola, ogni 10

anni (art. 41 cpv. 1 LALPT); esso può essere modificato o integrato in ogni

tempo se l'interesse pubblico lo esige (art. 41 cpv. 2 LALPT). Ad ogni modo,

tale regolamentazione trova i suoi limiti nell'art. 21 cpv. 2 LPT, per il quale

la modificazione di un piano regolatore può avvenire solamente a condizione che

le circostanze siano cambiate, che questi mutamenti concernano i criteri

determinanti della pianificazione, che i cambiamenti siano notevoli e che un

adattamento del piano di utilizzazione si renda necessario (RDAT II-1998 n. 49

consid. 3a con rinvii). Più il piano regolatore è dettagliato, com'è il caso di

un piano particolareggiato, maggiori saranno le esigenze per ammettere un

mutamento notevole delle circostanze (Tanquerel, Commentaire LAT, ad art. 21 n.

32).

La

procedura di variante è, di regola, quella prevista per l'adozione del piano

regolatore (art. 41 cpv. 2 e relativo rinvio agli art. 32 segg. LALPT). Per le

modifiche di poco conto, la procedura è invece fissata come segue dal Consiglio

di Stato (art. 41 cpv. 3 LALPT): il municipio allestisce gli atti e, previa

approvazione del dipartimento, pubblica gli stessi per un periodo di 30 giorni,

con facoltà di ricorso dapprima al Governo e, in seguito, a questo tribunale (art.

15 RLALPT). Sono considerate di poco conto le modifiche che interessano una

ristretta cerchia di persone e una superficie di terreno non superiore ai 2000

mq e che, segnatamente, mutano in misura minima una o più disposizioni sull'uso

ammissibile del suolo quali, in particolare, i parametri edilizi (altezza

massima, distanze dai confini, indice di sfruttamento, di occupazione o di

edificabilità; art. 14 lett. a RALPT).

5. 5.1. Com'è

stato spiegato, il PPNV del nucleo di RA 2 è stato approvato dal Consiglio di

Stato il 25 settembre 2001. Esso persegue, principalmente, tre obiettivi: individuare

gli elementi significativi dell'attuale sostanza insediativa, delineare la situazione

futura auspicata, definire le modalità di intervento più idonee per far

Considerandi

evolvere la situazione nella direzione scelta (cfr. rapporto di pianificazione,

novembre 1996, pag. 8). Il PPNV si compone della norme di attuazione (NAPPNV) e

dei seguenti allegati grafici: tavola d'assieme delle modalità di intervento

sugli edifici, tavola d'assieme delle modalità di intervento sugli spazi

aperti, schedario circa le modalità di intervento per ogni singolo mappale

(schede analitico-normative), commentario normativo e schede–guida ad uso della

commissione di consulenza (art. 4 NAPPNV). Le modalità di intervento per gli

edifici sono suddivise in sei categorie: tutela, riuso, riuso con evoluzione

tipologica, uso, possibile demolizione e ricostruzione, possibile demolizione

(art. 6 cpv. 2 NAPPNV). Le modalità di intervento figurano nella tavola d'assieme,

mentre che le indicazioni per ogni singolo edificio sono contenute nella scheda

analitico-normativa che lo concerne (art. 6 cifra 1 NAPPNV). Nell'ambito dell'adozione

del PPNV il fabbricato al sub. A del mapp. 462, edificato su due piani ed utilizzato

come abitazione, è stato assegnato, in linea di principio, alla categoria “possibile

demolizione e ricostruzione”, che permette, oltre alla manutenzione, di

demolire e ricostruire l'edificio, allo scopo di migliorarne l'espressione

architettonica; verificandosi tale ipotesi, l'ingombro del nuovo edificio dev'essere

uguale a quello dell'edificio demolito (cfr. art. 6 cifra 1 lett. f NAPPNV,

tavola d'assieme). Il piano prevede tuttavia la facoltà di ricostruire l'edificio

demolito in un altro luogo, più a valle, della particella; in tale ipotesi, il

nuovo edificio risulta essere classificato nella categoria “uso”, che

regolamenta le nuove costruzioni. L'ingombro al suolo dev'essere quello

indicato nella scheda analitico-normativa, l'altezza massima di m 10.5, dove la

menzionata scheda non dispone diversamente (art. 6 cifra 1 lett. d NAPPNV).

5.2

La

controversa variante trae invece origine dalla volontà del municipio di assecondare

la richiesta dei coniugi PI 2 di elevare di un piano l'abitazione (di due

piani) già esistente al mapp. 362. I progetti sottoposti all'autorità -

menzionati, in questa sede, a titolo puramente illustrativo - prevedono un'elevazione

del fabbricato di m 1.95 alla gronda, che permetterebbe di ricavare un piano

mansardato esteso all'intera superficie in pianta dell'edificio. La modifica

del piano intrapresa dal municipio prevede pertanto la possibilità di

sopraelevazione dell'edificio sino a creare tre piani fuori terra (pianterreno

oltre a due piani), pari a quelli dell'edificio di riferimento del PPNV, al

mapp. 341. Viene nel contempo abbandonata la possibilità di insediare il nuovo

edificio in un luogo alternativo, più a valle della proprietà (cfr. nuova scheda

analitico–normativa dell'edificio).

Benché la

scheda segnali ancora il sedime dell'edificio a strisce rosse e gialle, caratterizzanti

la categoria “possibile demolizione e ricostruzione”, il nuovo testo

della stessa abbandona completamente il riferimento alla demolizione per concentrarsi

sulla facoltà, nuova, di innalzare la costruzione. Facoltà che, invero, sembra

essere esclusa dalla pertinente normativa. L'art. 6 cifra 1 lett. f NAPPNV

stabilisce difatti che, per i nuovi edifici realizzati dopo la demolizione “l'ingombro

deve essere uguale a quello dell'edificio preesistente”. E questo

diversamente da quanto prescrivono le disposizioni che concernono le altre

categorie di edifici paragonabili, secondo cui la volumetria deve, ma solo “di

regola”, restare immutata, riservato il caso in cui le schede analitico-normative

prevedano altre soluzioni come ampliamenti, ampliamenti in verticale o altezze

diverse da quelle prescritte dalla norma (cfr. art. 6 cifra 1 lett. a, b e c

NAPPNV). È certamente vero che le schede, più specifiche, possono derogare alla

normativa generale prevista a livello delle NAPPNV. Riesce tuttavia difficile

capire perché le NAPPNV non contengano una esplicita riserva in tal senso anche

per le costruzioni della categoria “possibile e demolizione e ricostruzione”.

Molto probabilmente si tratta di un difetto che attiene all'impostazione

iniziale dell'impianto normativo del piano, che non occorre approfondire in

questa sede.

6.

6.1. In

concreto, non si è verificato un cambiamento notevole delle circostanze rispetto

a quelle esistenti al momento dell'adozione del PPNV, approvato appena il 24

settembre 2001 dal Consiglio di Stato, che potrebbe giustificare un riesame ed

eventualmente un adattamento della pianificazione del mapp. 462. Per la verità,

dopo tale data non si è concretizzato alcun mutamento del quadro fattuale e

legislativo, se si eccettuano i nuovi intendimenti edilizi manifestati dai

proprietari, che hanno trovato ascolto presso il municipio e le autorità

cantonali. Questi intendimenti sono tuttavia inidonei, ma comunque sia

insufficienti nel caso in esame, per costituire un cambiamento significativo

del quadro di riferimento determinante ai sensi dell'art. 21 cpv. 2 LPT. Essi

si esauriscono difatti nel sottoporre alle autorità una possibilità di sfruttare

a scopo edilizio il mapp. 462 in modo differente rispetto a quella prevista dal

PPNV vigente, rimasta incontestata al momento dell'adozione del piano e verso

la quale - oltretutto - nessuna parte interessata ha mai mosso critiche di rilievo,

atte a intaccarne la legittimità, nel corso della presente procedura. Il fatto,

peraltro ovvio e sottinteso, secondo cui l'edificazione prospettata sia molto

probabilmente più interessante per i proprietari che non quella sancita dal

regime vigente, non permette di mutare questa conclusione. La sicurezza

giuridica, concretamente assicurata dalla stabilità del piano, non può dunque

essere rimessa in forse nel caso in esame.

6.2

La

variante in oggetto non risponde inoltre ad un interesse pubblico, come richiede

l'art. 41 cpv. 2 LALPT, bensì ad esigenze squisitamente private: permettere ai

resistenti di innalzare di un piano la loro abitazione al mapp. 462. L'interesse

pubblico osta invece, di principio, alla controversa modifica. Come rettamente

osserva la ricorrente, se si dovesse modificare uno strumento pianificatorio a

dipendenza delle esigenze notificate nel corso della sua vigenza dai singoli

proprietari, questo verrebbe completamente snaturato, per scadere, da strumento

di sintesi dell'utilizzazione auspicata del complesso territoriale interessato,

a una somma di micro-regolamenti modulati in funzione di tali, disparate

esigenze. Invano il municipio, nella risposta, tenta di capovolgere l'assunto,

adducendo che la nuova soluzione conduce a ridurre la volumetria edificabile

sul fondo, la quale spiegherebbe effetti benefici sulla cronica mancanza di posteggi

nel nucleo di Neggio. Donde l'interesse della collettività a promuovere il

controverso provvedimento. Ora, tuttavia, da un canto le affermazioni del

municipio non appaiono per nulla convincenti. La variante non sembra difatti

mutare la volumetria edificabile sul fondo ed anzi suscita piuttosto, prima

facie, l'impressione contraria. Per determinare il nuovo assetto del mappale,

auspicato attraverso la controversa variante, il municipio non può difatti limitarsi

a conteggiare la sola sopraelevazione potenziale dell'edificio insistente al

mapp. 462, pari a circa 1/3 di quella di quest'ultimo, ma deve considerare il

complesso dell'edificio dopo l'esecuzione della sopraelevazione stessa, che è

quantomeno equivalente - se non addirittura superiore - a quello di una nuova costruzione

nella parte bassa della particella, che si è voluto eliminare attraverso la

variante. D'altro canto, com'è stato appurato in sede di sopralluogo, la

proprietà dei coniugi PI 2 dispone di sufficienti possibilità di parcheggio su

di un fondo adiacente, posto ai margini del nucleo.

6.3

La

controversa modifica dev'essere annullata già perché non sussistono i requisiti

legali per poter riesaminare lo statuto pianificatorio del mapp. 462 ad appena

una manciata di anni dalla sua fissazione. Questo annullamento non significa

quindi che la controversa opzione pianificatoria, tutelata dal dipartimento e

dal Governo con argomenti sicuramente degni di considerazione dal profilo urbanistico,

sia insostenibile sotto l'aspetto sostanziale; questo tema non dev'essere

semplicemente affrontato dal tribunale.

7.

Il ricorso

deve dunque essere accolto e le risoluzioni impugnate annullate. Non occorre pertanto

entrare nel merito delle ulteriori contestazioni di dettaglio sollevate dalla

ricorrente, che appaiono ad ogni buon conto – prima facie – inconferenti.

8.

La tassa

di giudizio e le spese devono essere poste a carico dei resistenti __________

(art. 28 PAmm), i quali sono altresì tenuti a versare alla ricorrente, assistita

da un legale, delle adeguate ripetibili (art. 31 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli articoli di legge applicabili;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è accolto.

§. Di conseguenza sono annullate la risoluzione 12

ottobre 2004 (n. 4519) del Consiglio di Stato e la decisione 5 maggio 2004 del

dipartimento del territorio di approvazione di una variante di poco conto del

piano particolareggiato del nucleo di __________.

2. La tassa di

giudizio, di fr. 800.- (ottocento), è posta a carico di PI 2 in solido, i quali

sono tenuti a rifondere identico importo per ripetibili alla ricorrente.

3. Intimazione

a:

terzi implicati

1. PI 1

1 rappr. da: RA 2

2. PI 2

CO 1

rappr. da: RA 1

Per il Tribunale della pianificazione del territorio

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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