90.2004.74
ricorso contro l'approvazione di una variante di poco conto
20 giugno 2005Italiano21 min
Source ti.ch
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Numero d'incarto:
90.2004.74
Data decisione, Autorità:
20.06.2005, TPT
Titolo:
ricorso contro l'approvazione di una variante di poco conto
VARIANTE DEL PIANO REGOLATORE O VARIANTE PR
art. 41 cf. 2 LALPT
art. 21 cpv. 2 LPT
art. 14 RLALPT
Incarto n.
90.2004.74
Lugano
15 luglio
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale della pianificazione del
territorio
composto dei giudici:
Raffaello Balerna, presidente,
Lorenzo
Anastasi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 15 novembre 2004 di
RI 1
patr.
da: PR 1
contro
la risoluzione 12 ottobre 2004 (n. 4519) con cui il
Consiglio di Stato ha respinto il ricorso dell'insorgente contro la decisione
5 maggio 2004 del dipartimento del territorio di approvazione di una variante
di poco conto del piano particolareggiato del nucleo del comune di RA 2;
viste le risposte:
-
25 novembre 2004 di PI
2;
-
26 novembre 2004 e 30
novembre 2004 della divisione della pianificazione territoriale del
dipartimento del territorio;
-
7 dicembre 2004 del RA
2;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. PI 2 sono proprietari, in ragione di ½ ciascuno, del mapp. 462 di N__________.
II fondo, di complessivi mq 692, è ubicato in località Ciossett, nella parte
bassa del nucleo di Neggio. Nella parte superiore del fondo insiste un'abitazione,
eretta su due piani fuori terra. RI 1 è proprietaria di un edificio
abitativo al mapp. 326 di __________; questo fondo è posto appena sopra il
mapp. 462, dal quale è separato da un viottolo pubblico (mapp. 377) largo poco
più di un paio di metri. Poco sotto RI 1 possiede anche un orto (mapp. 593),
che è parimenti separato dalla proprietà dei coniugi PI 2 dal menzionato
viottolo.
B. ll piano regolatore del comune di __________ è stato approvato dal
Consiglio di Stato l'8 gennaio 1992. Questo strumento riservava, per la zona
del nucleo vecchio (NV), che riguardava sia il nucleo di Neggio che quello ai
Guasti, l'allestimento di un piano particolareggiato (art. 45 NAPR). Con
risoluzione 25 settembre 2001 il Governo ha approvato il piano
particolareggiato dei due menzionati nuclei (PPNV). Il PPNV relativo al nucleo
di __________ contemplava anche la proprietà dei coniugi PI 2 al mapp. 462 ed
inseriva l'edificio colà ubicato tra quelli che potevano essere demoliti e
ricostruiti vuoi sullo stesso sedime, mantenendo l'identico ingombro volumetrico
dell'edificio preesistente, vuoi su di un sedime predeterminato più a valle della
particella, con altezza massima di m 10.5.
C. Con istanza
3 maggio 2004 il municipio di PI 1 ha sollecitato il dipartimento del territorio
ad approvare, secondo la procedura della variante di poco conto, una modifica
del PPNV volta a mutare il regime edilizio dell'edificio al mapp. 462. Questa
prevedeva la possibilità di sopralevare l'edificio già esistente sul fondo, ritenuto
che il numero di livelli massimo era costituito dall'edificio di riferimento
per il PPNV, posto al mapp. 341 (piano terreno oltre a due piani). Veniva
invece eliminata la possibilità di ricostruire l'edificio nella parte bassa del
fondo. Con decisione 5 maggio 2004 il dipartimento del territorio ha approvato
la variante. Questa è stata successivamente pubblicata dall'11 giugno al 12 luglio
2004 presso la cancelleria comunale.
D. Con ricorso
20 luglio 2004 RI 1 si è aggravata contro la menzionata variante al Consiglio
di Stato, al quale ha domandato di annullarla. Essa ha sostenuto, in particolare,
che non sussistevano i requisiti previsti dagli art. 21 cpv. 2 LPT e 41 cpv. 2 LALPT
per procedere ad una modifica del regime edilizio del mapp. 462. La variante
era difatti volta esclusivamente a permettere ai coniugi PI 2 di attuare un
progetto di sopraelevazione di un piano dell'edificio ubicato sul loro fondo,
che era stato preventivamente sottoposto al municipio dai proprietari; quest'intervento
avrebbe precluso la vista alla sua proprietà. La ricorrente ha inoltre sostenuto
che la modifica disattendeva gli art. 6 e 9 NAPPNV.
E. Con
risoluzione 12 ottobre 2004 il Consiglio di Stato ha respinto il gravame. In buona
sostanza il Governo ha ritenuto di poter tutelare l'incremento di altezza del
fabbricato insistente sul mapp. 462. Non essendo l'edificio a diretto contatto
con altre costruzioni, un suo innalzamento non avrebbe alterato in maniera
apprezzabile gli equilibri e l'aspetto paesaggistico complessivo dell'agglomerato.
F. Con ricorso
15 novembre 2004 RI 1 ha impugnato la risoluzione governativa dinanzi a questo
tribunale, riproponendo le domande e gli argomenti già sottoposti al giudizio
dell'istanza inferiore. L'insorgente ha anche sollecitato la concessione dell'effetto
sospensivo al gravame.
G. Il
tribunale ha disposto la chiamata in causa di PI 2, dimenticati nell'istruttoria
effettuata dall'istanza inferiore, assegnando loro un termine per presentare
osservazioni. Il 18 novembre 2004 il presidente ha conferito l'effetto
sospensivo al ricorso a titolo di provvedimento supercautelare. La divisione
della pianificazione territoriale, il municipio di RA 2__________ hanno quindi
postulato la reiezione del gravame.
H. Il 18
maggio 2005 il tribunale ha tenuto un'udienza, cui ha fatto seguito un sopralluogo.
In quell'occasione la ricorrente ha presentato una documentazione fotografica illustrante
gli effetti che l'innalzamento dell'edificio al mapp. 462 avrebbe causato sulla
vista che si gode dal mapp. 326. Ai resistenti PI 2 è quindi stata offerta la
possibilità di prendere posizione su tali atti. Con questa riserva l'istruttoria
è stata dichiarata chiusa.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza del tribunale è data ed il ricorso tempestivo, la decisione impugnata
essendo stata notificata al patrocinatore dell’insorgente il 15 ottobre 2004
(art. 38 cpv. 1 LALPT). Quanto alla legittimazione della ricorrente, apparentemente
messa in dubbio dai resistenti Pontiggia, il tribunale considera quanto segue.
1.2. Il
piano regolatore è adottato dal legislativo comunale (art. 34 cpv. 1 LALPT),
tranne nell'ipotesi - che qui interessa - della variante di poco conto (art. 41
cpv. 3 LALPT, 15 RLALPT). Contro il contenuto del piano è dato ricorso al
Consiglio di Stato (art. 35 cpv. 1 LALPT). Sono legittimati a ricorrere ogni
cittadino attivo del comune (lett. a) e ogni altra persona o ente che dimostri
un interesse degno di protezione (lett. b). Il Consiglio di Stato esamina gli
atti e decide i ricorsi, approva in tutto o in parte il piano regolatore oppure
nega l'approvazione (art. 37 cpv. 1 LALPT). Contro le decisioni del Consiglio
di Stato è dato ricorso al Tribunale della pianificazione del territorio (art.
38 cpv. 1 LALPT). L'art. 38 cpv. 4 LALPT legittima a ricorrere il comune (lett.
a), i già ricorrenti, per gli stessi motivi (lett. b), e ogni altra persona o
ente che dimostri un interesse degno di protezione a dipendenza delle modifiche
decise dal Consiglio di Stato (lett. c).
In quanto
proprietaria di un fondo posto nelle immediate vicinanze di quello interessato
dalla controversa variante, la ricorrente vanta un interesse degno di
protezione secondo la terminologia impiegata all'art. 35 cpv. 2 lett. b LALPT,
ispirata a quella della legislazione federale (art. 48 lett. a PA, 103 lett. a
OG), all'annullamento del provvedimento. La nozione di interesse degno di
protezione corrisponde, secondo l’interpretazione delle autorità amministrative
e giudiziarie, a quella di interesse legittimo secondo l’art. 43 PAmm, che
definisce la potestà ricorsuale in materia di contenzioso amministrativo
cantonale generale. Introducendo il requisito dell'interesse legittimo il
legislatore ha voluto, in primo luogo, escludere l'actio popularis, cosicché
difetta della legittimazione ricorsuale chi dal provvedimento impugnato non sia
toccato altrimenti che qualsiasi altro singolo cittadino o che la collettività;
occorre pertanto l'esistenza di una relazione rilevante o speciale del
ricorrente con l'oggetto della contestazione. D'altro lato basta però l'esistenza
di un interesse degno di protezione dal profilo processuale e non occorre la
lesione di diritti soggettivi; anche un interesse di mero fatto, ad esempio di
natura economica, ideale o morale può essere sufficiente. Affinché il gravame
sia ricevibile in ossequio all'art. 43 PAmm – e di conseguenza all’art. 35 cpv.
2 lett. b LALPT - basta pertanto che il ricorrente possa prevalersi di un interesse
personale, immediato ed attuale all'annullamento o alla modificazione della
decisione contestata e dunque all'ottenimento di un giudizio più favorevole (cfr.
sul concetto di interesse legittimo RDAT II-2001 n. 2 consid. 2.1. con rinvii;
Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 43; Bovay,
Procédure administrative, Berna 2000, pag. 350 segg.; Scolari, Diritto amministrativo,
Parte generale, 2.a edizione, Cadenazzo 2002, n. 1255 segg.).
In
concreto, la ricorrente prospetta una limitazione alla vista che verrebbe
causata dall'innalzamento dell'edificio al mapp. 462, di proprietà Pontiggia,
sull'abitazione al sovrastante mapp. 326, di sua proprietà, che dista dal primo
una quindicina di metri. Quest'affermazione è stata resa plausibile attraverso
il versamento agli atti di una documentazione fotografica. È stata inoltre verificata
dal tribunale mediante l'esperimento del sopralluogo. La ricorrente dev'essere,
di conseguenza, ricompresa in quella limitata e qualificata cerchia di persone la
cui situazione è collegata con l'oggetto del provvedimento da un rapporto
particolarmente stretto; dev'essere inoltre riconosciuta come portatrice di un
interesse concreto, attuale e personale a dolersi del provvedimento
pianificatorio in oggetto, suscettibile di arrecare un pregiudizio alla sua
proprietà. Poco importa, ai fini del riconoscimento della potestà ricorsuale,
se la vista non costituisce un bene giuridicamente protetto: anche un interesse
di fatto, segnatamente di natura economica (come il timore di una perdita di
valore del fondo), bastano a fondare la legittimazione ricorsuale ex art. 43
PAmm. Del pari, per lo stesso motivo, non è importante sapere la riduzione
della vista che potrebbe esser arrecata al fondo soprastante sia di lieve entità
e, pertanto, trascurabile – ma non certo inesistente, come sostengono unilateralmente
Fatti
i resistenti – o incisiva: basta che, com'è stato spiegato, risulti plausibile,
come si avvera pacificamente in concreto.
1.3. Il
ricorso è dunque ricevibile in ordine.
2. In campo
pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia. Questa non è, però,
assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve
garantire il riesame completo del piano regolatore da parte di almeno un'istanza
di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio di Stato (art. 37
cpv. 1 LALPT), che decide i ricorsi - e approva il piano - con pieno potere
cognitivo: questo significa controllo non solo della legittimità ma anche dell'opportunità
delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità incaricate di compiti
pianificatori badano tuttavia di lasciare alle autorità loro subordinate il
margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti (art. 2 cpv. 3
LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque semplicemente sostituire il proprio
apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il diritto di questo di
scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più appropriata, ragionevole
od opportuna. Esso non può però limitarsi ad intervenire nei soli casi in cui
la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo e sia
manifestamente insostenibile. Deve al contrario rifiutare l'approvazione di
quelle soluzioni che disattendono i principi e gli scopi pianificatori
fondamentali del diritto federale o non danno loro sufficiente attuazione,
rispettivamente che non tengono adeguatamente conto della pianificazione di
livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano direttore (cfr. anche l'art.
26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà segnatamente che sia stata
effettuata in modo corretto la ponderazione globale degli interessi richiesta
dall'art. 3 OPT (RDAT II-2001 n. 78 consid. 6b; II-1999 n. 27 consid. 3).
Il potere
cognitivo del Tribunale della pianificazione del territorio è invece
circoscritto alla violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT II-2001 n.
78 consid. 6c; II-1999 n. 27 consid. 3; II-1997 n. 23); fanno eccezione - per
poter ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui è impugnata una
modifica del piano regolatore disposta d'ufficio dal Consiglio di Stato.
3. Nella
fattispecie la ricorrente contesta la legittimità della variante, sostenendo,
in particolare, che non sussistono i requisiti previsti dagli art. 21 cpv. 2
LPT e 41 cpv. 2 LALPT, ed in particolare un interesse pubblico, per procedere
ad una modifica del regime edilizio del mapp. 462 sancito attraverso il PPNV,
approvato dal Consiglio di Stato il 25 settembre 2001. La variante è volta solo
a permettere ai coniugi PI 2 di attuare un progetto, sottoposto al municipio,
di sopraelevazione di un piano dell'edificio ubicato sul loro fondo. La
ricorrente eccepisce anche una lesione degli art. 6 e 9 NAPPNV.
4. L'adozione
di un piano regolatore o di sue varianti esige una ponderazione globale di
tutti gli interessi determinanti, pubblici e privati, in relazione con l'utilizzazione
del suolo, e non può avvenire secondo rigidi schematismi. La circostanza che vi
sia stata un'evoluzione della situazione di fatto o giuridica dall'entrata in
vigore del piano regolatore che è sottoposto a verifica e modificazione
potrebbe teoricamente portare ad un suo adattamento periodico frequente.
Cionondimeno, questo strumento deve, al fine di adempiere gli scopi per i quali
è stato introdotto, beneficiare di una certa stabilità. Per questo motivo,
giusta l'art. 21 cpv. 2 LPT, solo un cambiamento notevole delle circostanze può
giustificare un riesame ed eventualmente un adattamento del piano di
utilizzazione. Il legislatore ha così voluto garantire ai proprietari di fondi,
per i quali il piano regolatore è vincolante (art. 21 cpv. 1 LPT), una certa
sicurezza giuridica in questo ambito, anche se essi non possono dedurre dal
fatto che il loro fondo sia stato un tempo inserito in una determinata zona,
che questo rimanga costantemente attribuito alla stessa zona.
Se un
piano regolatore è stato adottato già in vigenza della legge federale sulla pianificazione
del territorio (LPT), vi è la presunzione che le restrizioni della proprietà
che impone ai proprietari interessati siano valide. Per contro, i piani di
utilizzazione che non sono ancora stati adattati alle esigenze poste dal
diritto federale in materia di pianificazione territoriale non possono beneficiare
di questa presunzione, per cui non vi è motivo di garantirne la stabilità. Più
un piano, reputato conforme ai dettami della LPT è recente, più è dato ai
singoli proprietari di contare sulla sua stabilità, e più difficilmente la
citata presunzione della sua validità sarà contestabile.
Il
diritto cantonale prevede la verifica del piano regolatore, di regola, ogni 10
anni (art. 41 cpv. 1 LALPT); esso può essere modificato o integrato in ogni
tempo se l'interesse pubblico lo esige (art. 41 cpv. 2 LALPT). Ad ogni modo,
tale regolamentazione trova i suoi limiti nell'art. 21 cpv. 2 LPT, per il quale
la modificazione di un piano regolatore può avvenire solamente a condizione che
le circostanze siano cambiate, che questi mutamenti concernano i criteri
determinanti della pianificazione, che i cambiamenti siano notevoli e che un
adattamento del piano di utilizzazione si renda necessario (RDAT II-1998 n. 49
consid. 3a con rinvii). Più il piano regolatore è dettagliato, com'è il caso di
un piano particolareggiato, maggiori saranno le esigenze per ammettere un
mutamento notevole delle circostanze (Tanquerel, Commentaire LAT, ad art. 21 n.
32).
La
procedura di variante è, di regola, quella prevista per l'adozione del piano
regolatore (art. 41 cpv. 2 e relativo rinvio agli art. 32 segg. LALPT). Per le
modifiche di poco conto, la procedura è invece fissata come segue dal Consiglio
di Stato (art. 41 cpv. 3 LALPT): il municipio allestisce gli atti e, previa
approvazione del dipartimento, pubblica gli stessi per un periodo di 30 giorni,
con facoltà di ricorso dapprima al Governo e, in seguito, a questo tribunale (art.
15 RLALPT). Sono considerate di poco conto le modifiche che interessano una
ristretta cerchia di persone e una superficie di terreno non superiore ai 2000
mq e che, segnatamente, mutano in misura minima una o più disposizioni sull'uso
ammissibile del suolo quali, in particolare, i parametri edilizi (altezza
massima, distanze dai confini, indice di sfruttamento, di occupazione o di
edificabilità; art. 14 lett. a RALPT).
5. 5.1. Com'è
stato spiegato, il PPNV del nucleo di RA 2 è stato approvato dal Consiglio di
Stato il 25 settembre 2001. Esso persegue, principalmente, tre obiettivi: individuare
gli elementi significativi dell'attuale sostanza insediativa, delineare la situazione
futura auspicata, definire le modalità di intervento più idonee per far
Considerandi
evolvere la situazione nella direzione scelta (cfr. rapporto di pianificazione,
novembre 1996, pag. 8). Il PPNV si compone della norme di attuazione (NAPPNV) e
dei seguenti allegati grafici: tavola d'assieme delle modalità di intervento
sugli edifici, tavola d'assieme delle modalità di intervento sugli spazi
aperti, schedario circa le modalità di intervento per ogni singolo mappale
(schede analitico-normative), commentario normativo e schede–guida ad uso della
commissione di consulenza (art. 4 NAPPNV). Le modalità di intervento per gli
edifici sono suddivise in sei categorie: tutela, riuso, riuso con evoluzione
tipologica, uso, possibile demolizione e ricostruzione, possibile demolizione
(art. 6 cpv. 2 NAPPNV). Le modalità di intervento figurano nella tavola d'assieme,
mentre che le indicazioni per ogni singolo edificio sono contenute nella scheda
analitico-normativa che lo concerne (art. 6 cifra 1 NAPPNV). Nell'ambito dell'adozione
del PPNV il fabbricato al sub. A del mapp. 462, edificato su due piani ed utilizzato
come abitazione, è stato assegnato, in linea di principio, alla categoria “possibile
demolizione e ricostruzione”, che permette, oltre alla manutenzione, di
demolire e ricostruire l'edificio, allo scopo di migliorarne l'espressione
architettonica; verificandosi tale ipotesi, l'ingombro del nuovo edificio dev'essere
uguale a quello dell'edificio demolito (cfr. art. 6 cifra 1 lett. f NAPPNV,
tavola d'assieme). Il piano prevede tuttavia la facoltà di ricostruire l'edificio
demolito in un altro luogo, più a valle, della particella; in tale ipotesi, il
nuovo edificio risulta essere classificato nella categoria “uso”, che
regolamenta le nuove costruzioni. L'ingombro al suolo dev'essere quello
indicato nella scheda analitico-normativa, l'altezza massima di m 10.5, dove la
menzionata scheda non dispone diversamente (art. 6 cifra 1 lett. d NAPPNV).
5.2
La
controversa variante trae invece origine dalla volontà del municipio di assecondare
la richiesta dei coniugi PI 2 di elevare di un piano l'abitazione (di due
piani) già esistente al mapp. 362. I progetti sottoposti all'autorità -
menzionati, in questa sede, a titolo puramente illustrativo - prevedono un'elevazione
del fabbricato di m 1.95 alla gronda, che permetterebbe di ricavare un piano
mansardato esteso all'intera superficie in pianta dell'edificio. La modifica
del piano intrapresa dal municipio prevede pertanto la possibilità di
sopraelevazione dell'edificio sino a creare tre piani fuori terra (pianterreno
oltre a due piani), pari a quelli dell'edificio di riferimento del PPNV, al
mapp. 341. Viene nel contempo abbandonata la possibilità di insediare il nuovo
edificio in un luogo alternativo, più a valle della proprietà (cfr. nuova scheda
analitico–normativa dell'edificio).
Benché la
scheda segnali ancora il sedime dell'edificio a strisce rosse e gialle, caratterizzanti
la categoria “possibile demolizione e ricostruzione”, il nuovo testo
della stessa abbandona completamente il riferimento alla demolizione per concentrarsi
sulla facoltà, nuova, di innalzare la costruzione. Facoltà che, invero, sembra
essere esclusa dalla pertinente normativa. L'art. 6 cifra 1 lett. f NAPPNV
stabilisce difatti che, per i nuovi edifici realizzati dopo la demolizione “l'ingombro
deve essere uguale a quello dell'edificio preesistente”. E questo
diversamente da quanto prescrivono le disposizioni che concernono le altre
categorie di edifici paragonabili, secondo cui la volumetria deve, ma solo “di
regola”, restare immutata, riservato il caso in cui le schede analitico-normative
prevedano altre soluzioni come ampliamenti, ampliamenti in verticale o altezze
diverse da quelle prescritte dalla norma (cfr. art. 6 cifra 1 lett. a, b e c
NAPPNV). È certamente vero che le schede, più specifiche, possono derogare alla
normativa generale prevista a livello delle NAPPNV. Riesce tuttavia difficile
capire perché le NAPPNV non contengano una esplicita riserva in tal senso anche
per le costruzioni della categoria “possibile e demolizione e ricostruzione”.
Molto probabilmente si tratta di un difetto che attiene all'impostazione
iniziale dell'impianto normativo del piano, che non occorre approfondire in
questa sede.
6.
6.1. In
concreto, non si è verificato un cambiamento notevole delle circostanze rispetto
a quelle esistenti al momento dell'adozione del PPNV, approvato appena il 24
settembre 2001 dal Consiglio di Stato, che potrebbe giustificare un riesame ed
eventualmente un adattamento della pianificazione del mapp. 462. Per la verità,
dopo tale data non si è concretizzato alcun mutamento del quadro fattuale e
legislativo, se si eccettuano i nuovi intendimenti edilizi manifestati dai
proprietari, che hanno trovato ascolto presso il municipio e le autorità
cantonali. Questi intendimenti sono tuttavia inidonei, ma comunque sia
insufficienti nel caso in esame, per costituire un cambiamento significativo
del quadro di riferimento determinante ai sensi dell'art. 21 cpv. 2 LPT. Essi
si esauriscono difatti nel sottoporre alle autorità una possibilità di sfruttare
a scopo edilizio il mapp. 462 in modo differente rispetto a quella prevista dal
PPNV vigente, rimasta incontestata al momento dell'adozione del piano e verso
la quale - oltretutto - nessuna parte interessata ha mai mosso critiche di rilievo,
atte a intaccarne la legittimità, nel corso della presente procedura. Il fatto,
peraltro ovvio e sottinteso, secondo cui l'edificazione prospettata sia molto
probabilmente più interessante per i proprietari che non quella sancita dal
regime vigente, non permette di mutare questa conclusione. La sicurezza
giuridica, concretamente assicurata dalla stabilità del piano, non può dunque
essere rimessa in forse nel caso in esame.
6.2
La
variante in oggetto non risponde inoltre ad un interesse pubblico, come richiede
l'art. 41 cpv. 2 LALPT, bensì ad esigenze squisitamente private: permettere ai
resistenti di innalzare di un piano la loro abitazione al mapp. 462. L'interesse
pubblico osta invece, di principio, alla controversa modifica. Come rettamente
osserva la ricorrente, se si dovesse modificare uno strumento pianificatorio a
dipendenza delle esigenze notificate nel corso della sua vigenza dai singoli
proprietari, questo verrebbe completamente snaturato, per scadere, da strumento
di sintesi dell'utilizzazione auspicata del complesso territoriale interessato,
a una somma di micro-regolamenti modulati in funzione di tali, disparate
esigenze. Invano il municipio, nella risposta, tenta di capovolgere l'assunto,
adducendo che la nuova soluzione conduce a ridurre la volumetria edificabile
sul fondo, la quale spiegherebbe effetti benefici sulla cronica mancanza di posteggi
nel nucleo di Neggio. Donde l'interesse della collettività a promuovere il
controverso provvedimento. Ora, tuttavia, da un canto le affermazioni del
municipio non appaiono per nulla convincenti. La variante non sembra difatti
mutare la volumetria edificabile sul fondo ed anzi suscita piuttosto, prima
facie, l'impressione contraria. Per determinare il nuovo assetto del mappale,
auspicato attraverso la controversa variante, il municipio non può difatti limitarsi
a conteggiare la sola sopraelevazione potenziale dell'edificio insistente al
mapp. 462, pari a circa 1/3 di quella di quest'ultimo, ma deve considerare il
complesso dell'edificio dopo l'esecuzione della sopraelevazione stessa, che è
quantomeno equivalente - se non addirittura superiore - a quello di una nuova costruzione
nella parte bassa della particella, che si è voluto eliminare attraverso la
variante. D'altro canto, com'è stato appurato in sede di sopralluogo, la
proprietà dei coniugi PI 2 dispone di sufficienti possibilità di parcheggio su
di un fondo adiacente, posto ai margini del nucleo.
6.3
La
controversa modifica dev'essere annullata già perché non sussistono i requisiti
legali per poter riesaminare lo statuto pianificatorio del mapp. 462 ad appena
una manciata di anni dalla sua fissazione. Questo annullamento non significa
quindi che la controversa opzione pianificatoria, tutelata dal dipartimento e
dal Governo con argomenti sicuramente degni di considerazione dal profilo urbanistico,
sia insostenibile sotto l'aspetto sostanziale; questo tema non dev'essere
semplicemente affrontato dal tribunale.
7.
Il ricorso
deve dunque essere accolto e le risoluzioni impugnate annullate. Non occorre pertanto
entrare nel merito delle ulteriori contestazioni di dettaglio sollevate dalla
ricorrente, che appaiono ad ogni buon conto – prima facie – inconferenti.
8.
La tassa
di giudizio e le spese devono essere poste a carico dei resistenti __________
(art. 28 PAmm), i quali sono altresì tenuti a versare alla ricorrente, assistita
da un legale, delle adeguate ripetibili (art. 31 PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli articoli di legge applicabili;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è accolto.
§. Di conseguenza sono annullate la risoluzione 12
ottobre 2004 (n. 4519) del Consiglio di Stato e la decisione 5 maggio 2004 del
dipartimento del territorio di approvazione di una variante di poco conto del
piano particolareggiato del nucleo di __________.
2. La tassa di
giudizio, di fr. 800.- (ottocento), è posta a carico di PI 2 in solido, i quali
sono tenuti a rifondere identico importo per ripetibili alla ricorrente.
3. Intimazione
a:
terzi implicati
1. PI 1
1 rappr. da: RA 2
2. PI 2
CO 1
rappr. da: RA 1
Per il Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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