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Decisione

90.2004.78

rifiuto di approvazione dell'attribuzione alla zona residenziale per motivo di eccessiva esposizione al rumore del territorio interessato

7 febbraio 2006Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

i fondi nella zona edificabile, esso ha tuttavia considerato che le lacune

palesate nella gestione del problema delle immissioni foniche impedivano di

fatto la possibilità di approvare la proposta comunale. Per questo motivo, l'Esecutivo

cantonale ha ordinato al comune di elaborare una variante volta a risolvere in

modo conveniente il problema dell'inquinamento acustico.

D. Con impugnativa 13 dicembre 2004 RI 1 insorge dinanzi al tribunale

contro la decisione del Consiglio di Stato, chiedendo in via principale di

annullare le modifiche apportate dal Consiglio di Stato alla zona __________ e

di inserire tale comparto nella zona R3 e, in via subordinata, di inserire il

solo mapp. 141 nella menzionata zona. Dei motivi si dirà, per quanto

necessario, nei considerandi di diritto.

E. La divisione della pianificazione territoriale chiede di respingere il

ricorso, mentre il municipio di PI 1 si rimette al giudizio del tribunale.

F.

Il 23 giugno 2005 è stata esperita un'udienza, a

seguito della quale al ricorrente è stata data facoltà di esprimersi sui

catasti del rumore del settembre 1998, realizzato sulla base del TGM (traffico

giornaliero medio) del 1997, e del marzo 1999, che ipotizza lo scenario di

traffico nel 2009, allestito nel contesto di uno studio delle opere di

risanamento fonico dell'autostrada. In data 27 luglio 2005 il ricorrente ha

inviato ulteriori osservazioni e documentazione che è stata versata agli atti.

Considerato, in diritto

1. La

competenza del Tribunale è data, il ricorso è tempestivo (art. 38 cpv. 1 LALPT)

e la legittimazione del ricorrente, proprietario di una particella toccata

dalla decisione impugnata, certa (art. 38 cpv. 4 lett. c LALPT). Il ricorso è

pertanto ammissibile.

2. In campo

pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia. Questa non è, però,

assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve

garantire il riesame completo del piano regolatore da parte di almeno un'istanza

di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio di Stato (art. 37

cpv. 1 LALPT), che decide i ricorsi – e approva il piano – con pieno potere cognitivo:

questo significa controllo non solo della legittimità ma anche dell'opportunità

delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità incaricate di compiti

pianificatori badano tuttavia di lasciare alle autorità loro subordinate il

margine di apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti (art. 2 cpv. 3

LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque semplicemente sostituire il proprio

apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il diritto di questo di

scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più appropriata, ragionevole

od opportuna. Esso non può però limitarsi ad intervenire nei soli casi in cui

la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo e sia manifestamente

insostenibile. Deve al contrario rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni

che disattendono i principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto

federale o non danno loro sufficiente attuazione, rispettivamente che non

tengono adeguatamente conto della pianificazione di livello cantonale,

segnatamente dei dettami del piano direttore (cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT).

L'autorità governativa verificherà segnatamente che sia stata effettuata in

modo corretto la ponderazione globale degli interessi richiesta dall'art. 3 OPT

(RDAT II-1999 n. 27 consid. 3).

Il potere

cognitivo del Tribunale della pianificazione del territorio è invece

circoscritto alla violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT cit.,

ibidem; inoltre II-1997 n. 23); fanno eccezione - per poter ossequiare l'art.

33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui è impugnata una modifica del piano

regolatore disposta d'ufficio dal Consiglio di Stato.

3. Il

ricorrente critica la decisione del Consiglio di Stato di non approvare l'inserimento

delle part. 141, 149, 150 e 151 di __________. Essendo l'area attorniata da una

zona edificabile (R3) secondo il piano regolatore in vigore e in considerazione

delle distanze dalle fonti inquinanti, dello schermo da parte di altri fondi

già edificati e della morfologia del terreno, che risulta a una quota inferiore

rispetto allo svincolo autostradale, il mancato inserimento nella zona

edificabile sarebbe illecito, manifestamente arbitrario e contrasterebbe con il

principio della buona fede e dell'affidamento, dal momento che il cittadino

dovrebbe poter contare su “un'autorità che agisce in modo chiaro, lineare,

trasparente, nel rispetto della legge, senza sotterfugi, insidie e sorprese”,

secondo le procedure esclusivamente previste dalla legge. Il Consiglio di

Stato, sempre a mente del ricorrente, avrebbe inoltre esteso in modo

inammissibile all'intero comparto oggetto di variante del piano regolatore l'obbligo

di rivedere e riesaminare la problematica legata alle eccessive immissioni,

partendo dal problema legato all'attuale carico fonico, al quale sono sottoposte

sia la particella di sua proprietà, sia le circostanti particelle escluse dalla

zona boschiva.

3.1.

Secondo l'art. 23 della legge sulla protezione dell'ambiente

del 7 ottobre 1983 (LPAmb) per la pianificazione delle nuove zone edificabili e

la protezione contro il rumore prodotto da nuovi impianti fissi, il Consiglio

federale stabilisce valori limite di pianificazione inferiori ai valori limite

delle immissioni. Per le nuove zone edificabili occorre tenere conto, oltre ai

criteri enunciati all'art. 15 della legge sulla pianificazione del territorio

del 22 giugno 1979 (LPT) - idoneità alla costruzione di terreni già edificati in larga misura o prevedibilmente necessari all'edificazione

e urbanizzati entro quindici anni - anche delle esigenze poste dalla

legislazione sulla protezione dell'ambiente. L'art. 24 cpv. 1 LPAmb, stabilisce

infatti, che le nuove zone per la costruzione di

abitazioni o di altri edifici, destinati al soggiorno prolungato di persone,

possono essere previste soltanto nelle regioni in cui le immissioni foniche non

superano i valori di pianificazione o nelle quali questi valori possono essere

rispettati mediante misure di pianificazione, sistemazione o costruzione (cfr.

anche l'art. 29 dell'ordinanza sull'inquinamento fonico del 15 dicembre 1986,

OIF, di medesimo tenore). Queste disposizioni tornano in concreto applicabili

al comparto in questione, dal momento che, vista la precedente natura del suolo

e la conseguente assegnazione nel piano regolatore ad una zona non edificabile

del territorio comunale (zona forestale), per tali fondi si tratta di un nuovo

inserimento alla zona edificabile (su questo aspetto cfr. Wolf, Kommentar zum Umweltschutzgesetz,

Zurigo 2000, n. 12 e segg. ad art. 24; Flückiger,

in Kommentar zum Bundesgesetz über die Raumplanung, Zurigo 1999, n. 44 e 51 ad

art. 15; Favre, La protection

contre le bruit dans la loi sur la protection de l'environnement, Zurigo 2002,

pag. 248 e segg.). Di conseguenza, il livello delle immissioni di rumore per

quest'area non dovrà superare i valori di pianificazione di 55 dB(A) di giorno

e 45 dB(A) di notte stabiliti dal n. 2 dell'allegato 3 dell'OIF per le zone

alle quali è assegnato un grado di sensibilità al rumore II, come in concreto.

3.2. L'applicazione

dell'art. 24 LPAmb presuppone la determinazione delle immissioni foniche alle

quali è sottoposta l'area in discussione. L'art. 36 OIF enuncia i criteri per

questa determinazione: in particolare occorre tenere in considerazione gli aumenti

o le diminuzioni prevedibili delle immissioni foniche in seguito alla costruzione,

alla modifica o al risanamento di impianti fissi, in particolare se, al momento

della determinazione, i relativi progetti sono già stati approvati o pubblicati

(art. 36 cpv. 2 lett. a OIF). Le immissioni di rumore sono determinate sulla

base di calcoli o misurazioni (art. 38 cpv. 1 OIF). Nella fattispecie, già nel

catasto del rumore del settembre 1998, allestito dal dipartimento del territorio

sulla base dei dati riferiti al TGM del 1997, risultava per la zona vicina all'anello

di allacciamento dell'autostrada in direzione nord (nucleo vecchio di __________,

zona R2 e R3, dove è sito il terreno del ricorrente), un superamento dei valori

limite sia di pianificazione, sia di immissione determinanti per il grado di sensibilità

Considerandi

II assegnato a quest'area, adibita per lo più alla residenza. Questi valori

vengono confermati anche nel catasto del rumore del settembre 1999, che

considera l'evoluzione del traffico all'anno 2009, dove si assiste ad un

medesimo superamento sia dei valori di pianificazione sia di quelli di

immissione. I risultati di questi calcoli o misurazioni, sui quali il

ricorrente, seppur a ciò invitato, non ha ritenuto di formulare osservazioni,

confermano la bontà della decisione qui impugnata nel senso di non approvare l'inserimento

dell'area non più boschiva quale nuova zona edificabile del piano regolatore,

dal momento che non solo i valori di pianificazione, ma pure quelli di

immissione sono superati. A nulla valgono le lamentele del ricorrente a

proposito della morfologia, della situazione del terreno, della presenza di

altri edifici grazie ai quali il terreno in questione risulterebbe meno esposto

rispetto ad altri fondi, dove i valori di pianificazione non sono rispettati.

Infatti, a prescindere dal fatto che egli stesso non contesta la validità e la

conformità con il diritto ambientale delle misurazioni effettuate dal

dipartimento del territorio, le stesse sono confermate anche nel documento

prodotto dal medesimo ricorrente, consistente in uno studio fonico allestito

nel maggio 2000 per la prevista edificazione di un albergo e centro congressi

sul mapp. 141. Gli allegati 2 e 3 di tale studio attestano in effetti un

ripetuto superamento dei valori di pianificazione (determinante in questa

sede). Ai piani superiori della facciata dell'edificio più esposta ai rumori (ovest),

il referto indica inoltre un superamento, talora anche significativo, dei

valori limite di immissione. Date queste risultanze, le affermazioni del

ricorrente sono quindi prive di fondamento e sono contraddette dai documenti da

esso prodotti. Di conseguenza, se di principio l'attribuzione alla zona edificabile

del comparto dichiarato non più boschivo non è mai stata messa in forse dal

Consiglio di Stato, (cfr. decisione impugnata, consid. 2.3.1 lett. a, pag. 5,

osservazioni della divisione della pianificazione territoriale dell'11 gennaio

2005, pag. 3 ultimo paragrafo), ad un suo inserimento nella zona fabbricabile,

trattandosi di nuova zona, osta in concreto l'eccessiva esposizione al rumore.

3.3

Accertato il superamento dei valori di pianificazione per il grado di

sensibilità II, occorre ancora verificare se la nuova zona edificabile possa

essere comunque approvata, perché misure di pianificazione, sistemazione o

costruzione, permettano di conseguire il rispetto di tali valori (art. 24 LPAmb

e 29 OIF; cfr. Wolf, op. cit. n.

23.

e segg. ad art. 24; Favre, op,

cit., pag. 253 e segg.). Di principio, tali misure devono essere fissate in

modo vincolante già al momento dell'adozione del piano di utilizzazione,

ritenuto che, in caso contrario, solo il rispetto dei valori limite di immissione,

meno severi rispetto a quelli di pianificazione, potranno essere esatti dal proprietario

nell'ambito della procedura di rilascio del permesso di costruzione (art. 22

LPAmb; cfr. anche Jomini,

Coordination matérielle: l'approche de la jurisprudence du Tribunal fédéral, in

Umweltrecht in der Praxis, n. 5/2005, pag. 444 segg., 460). Riguardo a questo

aspetto, il Consiglio di Stato ha rilevato che il già comune di __________, non

avendo adeguato le disposizioni pianificatori e normative dalla data di approvazione

del piano regolatore, non aveva fatto prova di una corretta gestione del

problema delle immissioni foniche nel comparto oggetto di variante pianificatoria.

Ha pertanto rinviato gli atti all'autorità comunale per l'elaborazione di una

nuova variante volta a risolvere convenientemente la carenza accertata. In

quest'ottica, l'esecutivo cantonale non si è quindi espresso ulteriormente sul

quesito a sapere se eventuali misure ai sensi dell'art. 24 cpv. 1 LPAmb

permetterebbero il rispetto dei valori di pianificazione. Questa conclusione è

contestata dal ricorrente, ma a torto. In effetti, l'autorità comunale ha sì

riconosciuto nella variante pianificatoria qui in discussione l'esistenza di

zone eccessivamente esposte al rumore autostradale e stradale (cfr. piano delle

zone, aree punteggiate), ma essa, malgrado il loro inserimento nella zona

edificabile, per fronteggiare l'eccessivo carico inquinante si è limitata a

ribadire le misure già previste nel piano regolatore approvato il 9 novembre

1980.

(ancor prima quindi dell'entrata in vigore della LPAmb e dell'OIF), ossia

una limitazione dell'altezza degli edifici a 336 ml sopra il livello del mare

giusta l'art. 34 NAPR, secondo la versione modificata d'ufficio dallo stesso

Governo in sede di approvazione del piano (cfr. ris. cit., pag. 28). Ora questo

provvedimento appare chiaramente insufficiente per permettere il rispetto dei

valori di pianificazione sul fondo del ricorrente. Tanto più che, secondo le

valutazioni svolte nell'ambito delle proposte di risanamento del traffico autostradale,

a tutt'oggi relegate - è bene precisarlo - alla funzione di documenti di

lavoro, malgrado la realizzazione di opere di risanamento prospettate in quegli

studi, l'area a ridosso dell'anello di allacciamento all'entrata dell'autostrada

in direzione nord, dov'è posto il fondo del ricorrente, rimarrà esposta ad un

inquinamento fonico superiore ai valori limite di immissione (cfr. fasicolo opere di risanamento fonico,

autostrada A2, Lugano sud, Zona viadotto __________;

relazione tecnica pag. 16 in fine, piano n. 61950). In queste circostanze, il

Consiglio di Stato, rifiutando l'inserimento dell'area in questione nella zona

edificabile R3, a ragione ha nel contempo invitato l'autorità comunale a

riesaminare, secondo le normative oggi applicabili, il problema dell'inquinamento

fonico del territorio oggetto della variante pianificatoria in discussione. In

questo senso, occorre rilevare che non spettava né al Consiglio di Stato, né

tantomeno spetta a questo tribunale, che non è autorità di pianificazione e

tantomeno possiede le necessarie conoscenze tecniche, ricercare d'ufficio quali

accorgimenti adottare per permettere il rispetto della normativa federale. Di

conseguenza, la decisione dell'autorità cantonale deve essere confermata anche

su questo punto. Invano il ricorrente sostiente che la non approvazione dell'inserimento

nella zona R3 del mapp. 141 colpisce una piccola superficie. Intanto, essa si

situa almeno attorno a 800/900 mq. Inoltre, sommata a quella dei fondi confinanti,

essa si attesta attorno a 2500 mq. Va semmai, per contro, rilevato che quasi il

90% della particella dell'insorgente è e rimane inserita nella zona fabbricabile.

4.

Visto

quanto precede, il ricorso deve quindi essere respinto. La tassa di giustizia

segue la soccombenza (art. 28 PAmm). Non si assegnano ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

viste le norme applicabili alla fattispecie;

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa

di giustizia di fr. 1'000.- è posta a carico del ricorrente.

3. Intimazione

a:

;

terzi implicati

1. PI 1

1 rappr. da: RA 1

2. PI 2

CO 1

rappr. da: RA 2

Per il Tribunale della pianificazione del territorio

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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