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Decisione

90.2005.11

ricorso in materia di zone di protezione delle acque sotterranee

9 agosto 2005Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il 25

maggio 2001 l'ufficio canalizzazioni del dipartimento del territorio ha

approvato in via preliminare il piano delle zone di protezione delle captazioni

del RI 1 in applicazione degli art. 20 LPAc e 36 cpv. 1 LALIA. Ha però eccettuato

dall'approvazione le zone di protezione del pozzo di captazione, non ancora

realizzato, a __________, per il motivo - ripreso dal rapporto allestito il 7

maggio 2001 dall'Istituto di scienze della terra (IST), chiamato a preavvisare

l'oggetto - che le ricerche idrogeologiche, per essere rappresentative,

dovevano essere effettuate sul pozzo stesso e non sul sondaggio provvisorio.

Con successiva decisione 12 dicembre 2001 la sezione protezione acqua, aria e

suolo ha approvato anche queste zone di protezione, allo scopo di permettere al

comune di proteggere l'area in oggetto, ponendo come onere, per il comune, di

verificare i limiti delle zone dopo l'esecuzione del pozzo di captazione

definitivo e la relative prove di pompaggio.

Sulla

scorta di queste approvazioni, il 13 aprile 2004 il RA 1 ha notificato il piano

ai proprietari interessati in applicazione dell'art. 36 cpv. 1 LALIA.

B. Con

impugnativa 13 maggio 2004 PI 2 e PI 1, proprietari di un rustico incluso nella

zona di protezione SIII del pozzo di captazione a __________, al mapp. 270 di

Certara, sono insorti contro il piano dinanzi al Consiglio di Stato, al quale

hanno domandato di eccettuare la loro proprietà dall'obbligo di allacciamento

alla canalizzazione comunale.

C. Con

risoluzione 25 gennaio 2005 il Consiglio di Stato ha approvato a titolo

definitivo il piano in oggetto. Esso ha però eccettuato dall'approvazione le

zone di protezione del pozzo di captazione, non ancora realizzato, a __________.

Il Governo ha ritenuto determinante, a questo riguardo, il preavviso negativo

allestito dall'IST il 7 maggio 2001. Il ricorso di PI 2 e PI 1 è pertanto stato

accolto già per questo motivo.

D. Con

impugnativa 8 febbraio 2005 il RI 1 insorge dinanzi a questo tribunale avverso

la suddetta pronuncia governativa, chiedendone l'annullamento nella misura in

cui non approva le zone di protezione del pozzo di captazione a __________.

Esso sostiene che questo pozzo è pronto per funzionare; basta posare gli apparecchi

di pompaggio. Rileva che il comune è regolarmente confrontato con emergenze di

approvvigionamento. Il pozzo di __________ permette quindi in, in caso di mancanza

di acqua sorgiva, di rifornire i serbatoi di __________ e __________ attraverso

condotte di collegamento predisposte a questo scopo con costi importanti. L'importanza

del pozzo è inoltre confermata dalla sua inclusione nelle apposite carte cantonali

dei settori e delle zone di protezione e nel piano cantonale di approvvigionamento

idrico. Contesta quindi la non approvazione delle zone di protezione del pozzo

di captazione in parola.

Il

Consiglio di Stato e il RA 3 postulano la reiezione del gravame. L'ufficio

protezione e depurazione delle acque ribadisce la posizione della sezione

protezione acqua, aria e suolo. PI 2 e PI 1 osservano che non era loro

intenzione ostacolare la tutela del pozzo, bensì tutelarsi dalle restrizioni

imposte dal piano alla loro proprietà.

Considerato, in

diritto

1. La

competenza del tribunale è data (art. 36 cpv. 3 LALIA). Il ricorso è tempestivo

(art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione del comune ricorrente certa (art. 43

PAmm). Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine.

Considerandi

2.

Giusta l'art.

20.

cpv. 1 LPAc, i Cantoni delimitano zone di protezione attorno alle captazioni

di interesse pubblico d'acqua sotterranea e agli impianti d'interesse pubblico

e di alimentazione delle falde e stabiliscono le necessarie limitazioni del

diritto di proprietà (cfr. inoltre l'art. 29 cpv. 2 e 4 OPAc e relativo

allegato 4, cifra 12). Nel nostro Cantone l'allestimento dei piani delle zone

di protezione delle captazioni incombe ai proprietari delle prese d'acqua

sotterranea (art. 34 cpv. 1 e 3 LALIA). Il piano, previa approvazione del

dipartimento, è notificato per iscritto ai proprietari gravati, i quali possono

inoltrare ricorso al Consiglio di Stato entro trenta giorni (art. 36 cpv. 1 LALIA).

Il Consiglio di Stato decide entro sei mesi i ricorsi ed approva definitivamente

il piano (art. 36 cpv. 2 LALIA). Contro la decisione del Governo è dato successivamente

ricorso a questo tribunale (art. 36 cpv. 3 LALIA).

3.

3.1. Nella

fattispecie, il Consiglio di Stato si è rifiutato di approvare, a titolo

definitivo, il piano in oggetto per quanto concerneva le zone di protezione del

pozzo di captazione a __________, non ancora in funzione. Il Governo ha fatto

proprio alla lettera, a questo riguardo, il preavviso 7 maggio 2001 dell'IST,

secondo cui queste zone non potevano essere accettate “poiché le ricerche

idrogeologiche, per essere rappresentative, devono essere effettuate da prove

sul pozzo stesso e non sul sondaggio provvisorio che lo precede“ (cfr.

preavviso cit.). L'opinione del Consiglio di Stato non può essere tutelata.

3.2

Intanto,

è difficile comprendere il significato dello stringato preavviso e, di conseguenza,

della motivazione addotta dal Governo, per negare l'approvazione delle zone in

oggetto. La relazione idrogeologica allestita dallo studio ing. __________ il 5

settembre 2000 su incarico del comune ricorrente dedica per contro ampio spazio

alle stesse (cfr. in particolare pag. da 18 a 23, Allegati 5, 6, 7, e piano 16

all'allegato 8). Da questo documento si desume che il pozzo, com'è ammesso, non

è ancora stato eseguito, ma che sono stati compiuti due sondaggi esplorativi (S11

e S12). Questi hanno permesso di rilevare sia la situazione geologica del

terreno che quella idrologica del settore interessato (cfr. per maggiori

dettagli, alle parti citate del menzionato documento). Il rapporto conclude che

il punto in cui è stato trivellato il sondaggio S11 è quello che meglio si

presta per l'esecuzione di un pozzo di captazione, che permetterebbe di

prelevare – come minimo – 700 l/min. di acqua con ottime caratteristiche generali

e che inoltre soddisfa i requisiti di potabilità.

Sembrerebbe

quindi che le necessarie ricerche idrogeologiche siano alla fin fine state

effettuate: è quanto ammette, implicitamente, anche il rapporto dell'IST. E'

vero che queste indagini non sono state eseguite sul pozzo di captazione, che

non esiste ancora; è però anche vero che questo pozzo verrà eseguito sul luogo

ove è stato svolto uno dei due sondaggi, l'S11. E' molto probabilmente per

questo motivo che la sezione della protezione dell'aria e dell'acqua,

attraverso la decisione del 12 dicembre 2001, ha ritenuto di dover comunque sia

approvare, in via preliminare, anche il piano delle zone di protezione del

previsto pozzo di captazione in oggetto, “allo scopo di fornire al comune la

base legale per proteggere l'area in oggetto e prevenire possibili interventi

che potrebbero comprometterne la sua futura utilizzazione”, imponendo

tuttavia al comune di verificare i limiti di tali zone dopo l'esecuzione del

pozzo (cfr. decisione cit.). Il tribunale non riesce pertanto a comprendere per

quale motivo il Consiglio di Stato, appellandosi per di più all'applicazione d'ufficio

del diritto, abbia potuto rimettere in discussione questa decisione del suo

servizio tecnico, riabilitando lo scarno, precedente parere, di segno opposto,

dell'IST, purtuttavia superato dalla decisione dipartimentale. Conforta poi

questa perplessità l'art. 29 cpv. 2 OPAc, che permette espressamente ai Cantoni

di delimitare le zone di protezione delle acque sotterranee non solo per le

captazioni esistenti ma anche per quelle previste, di cui siano già state stabilite

l'ubicazione e la quantità di prelievo.

3.3

Sulla scorta delle considerazioni che precedono il ricorso dev'essere accolto

già per questo motivo e la risoluzione governativa impugnata annullata, nella

misura in cui non approva il piano delle zone di protezione delle captazioni d'acqua

potabile del RI 1 per quanto concerne le zone di protezione del futuro pozzo di

captazione a __________. In applicazione dell'art. 65 cpv. 2 PAmm gli atti

vengono retrocessi al Consiglio di Stato affinché esperisca un'accurata

istruttoria, coinvolgendo ancora una volta i servizi specialistici consultati

(IST e dipartimento), allo scopo di determinare se le controverse zone di protezione

delle captazioni possano essere approvate in quanto soddisfacenti i requisiti

della normativa federale testé richiamata. Una volta deciso questo aspetto il

Governo dovrà nuovamente pronunciarsi, se del caso nel merito, sul gravame di PI

2.

e PI 1 se del caso affrontando il merito dello stesso.

4.

Il

tribunale non preleva una tassa di giudizio (art. 28 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

viste le norme sopraricordate,

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è accolto.

§. La risoluzione 25 gennaio 2005 (n. 307) del

Consiglio di Stato è annullata, nella misura in cui non approva il piano delle

zone di protezione delle captazioni d'acqua potabile del RI 1 per quanto

concerne le zone di protezione del futuro pozzo di captazione a __________;

§§. Gli atti vengono retrocessi al Consiglio di

Stato affinché proceda come indicato al consid. 3.3..

2. Non si

preleva una tassa di giudizio.

3. Intimazione

a:

terzi implicati

1. PI 1

2. PI 2

3. PI 3

4. PI 4

rappr. da: RA 3

CO 1

rappr. da: RA 2

Per il Tribunale della pianificazione del territorio

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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