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Decisione

90.2005.13

Possibilità di effettuare interventi di mantenimento e pulizia ai margini di una riserva forestale

16 luglio 2007Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1 sono proprietari del mapp. 5 di PI 1, località __________, ubicato

proprio dove finisce la via omonima. Il fondo, di complessivi 3'751 mq, è così

censito: A) Fabbricato 344 mq, b) prato mq 2'590, C) Fab. ab. 208 mq, d) bosco

591 mq ed E) Fabbricato 18 mq. Fatta eccezione per l'area ricoperta da bosco,

il sedime è attribuito, dal piano regolatore approvato il __________ 1982, alla

zona residenziale estensiva (R2).

B.

Con decreto legislativo 2004, il Gran Consiglio

ha approvato il piano di utilizzazione cantonale __________. La parte boschiva

del mapp. 5 è stata inclusa nel perimetro del Parco ed attribuita alla zona

denominata "riserva forestale", regolamentata dall'art. 12 delle

norme di attuazione (nel seguito: NA), il cui cpv. 2 prevede in particolare

che:

"All'interno della riserva il bosco è lasciato all'evoluzione

naturale. Sono ammessi unicamente:

a)

interventi per

garantire la sicurezza lungo i sentieri e i riali;

b)

interventi

miranti alla conservazione di biotopi particolari e alla tutela di popolazioni

vegetali e animali autoctone;

c)

interventi perla

manutenzione delle infrastrutture esistenti;

d)

attività

didattiche.".

C.

Con ricorso 24 febbraio

2005, RI 1 sono insorti innanzi al tribunale contro il precitato decreto

legislativo. Essi criticano l'attribuzione della superficie boschiva ubicata

sul loro fondo alla zona denominata riserva forestale; infatti vista la contiguità

di quest'area con la zona residenziale estensiva, i ricorrenti ritengono che debba

essere garantita la possibilità di effettuare regolari lavori di manutenzione del

bosco, per evitare che si inselvatichisca e deperisca.

D.

Il municipio di RA 3 non

formula particolari osservazioni e si limita a chiedere la conferma del piano

approvato, mentre quello di RA 1 postula l'accoglimento del gravame con

osservazioni che saranno, se necessario, riprese in seguito. Dal canto suo il

Consiglio di Stato evidenzia l'importanza di salvaguardare il più possibile

intatta quest'area forestale in ragione della grande varietà di flora e di

fauna che vi trova posto. Nondimeno esso riconosce la necessità di fare il

possibile per evitare che questa zona porti pregiudizio alle aree limitrofe; di

conseguenza esso manifesta l'intenzione di creare una zona cuscinetto - posta

all'interno dei confini della riserva - dove sarà possibile effettuare lavori

di pulizia e mantenimento del bosco. In questi senso esso non si oppone all'introduzione

di un ulteriore paragrafo nell'art. 12 NA contenente la seguente precisazione: "e) interventi lungo la fascia di contatto

tra la riserva forestale e le altre zone di utilizzazione non boschive (fascia

cuscinetto)".

E. Il 25 ottobre 2005 si è

tenuta l'udienza in contraddittorio, alla quale i rappresentanti di PI 2 hanno

rinunciato a partecipare. In quella sede i ricorrenti si sono associati alla

proposta di nuova formulazione dell'art. 12 cpv. 2 NA prospettata dal Consiglio

di Stato. L'istruttoria è stata dichiarata chiusa.

Considerato, in

diritto

1.La competenza del Tribunale cantonale amministrativo, in cui è stato

integrato il Tribunale della pianificazione del territorio con effetto al 14

luglio 2006 (BU 2006, pag. 215 segg.), è data. Il ricorso è tempestivo (art. 49

cpv. 1 LALPT) e la legittimazione degli insorgenti certa (art. 49 cpv. 3 lett.

b LALPT). L'impugnativa è quindi ricevibile in ordine.

Considerandi

2.

In ambito di piani di utilizzazione cantonale,

l'art. 49 cpv. 2 LALPT prevede che è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo

contro la violazione del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di

apprezzamento, l'accertamento inesatto dei fatti rilevanti e l'inadeguatezza

del provvedimento pianificatorio. Diversamente che per i piani regolatori e per

quelli di dettaglio, in questo campo il potere d'esame del tribunale è completo

e contempla anche il sindacato di opportunità. Questo pieno potere di

cognizione, che esorbita dal campo solitamente riservato all'azione giudiziaria,

va tuttavia esercitato con il dovuto riserbo e senso della misura. Lo stesso

Tribunale federale quando ha libera cognizione di fatto e di diritto fa uso di

questa libertà con prudente ritegno, specie dovendo dirimere questioni con

forte valenza tecnica o connotazioni locali, dove le conoscenze degli

specialisti, rispettivamente delle autorità del posto costituiscono spesso un

insostituibile elemento per la presa di decisione. Il Tribunale cantonale

amministrativo dovrà pertanto esaminare con attento spirito critico gli aspetti

controversi del piano di utilizzazione impugnato, ma è solo se vi scoprirà vizi

di una certa rilevanza, inconciliabili col precetto dell'adeguatezza, che

l'annullerà e lo rinvierà all'autorità di adozione o che procederà ad una sua

modifica. Non basta dunque che risulti possibile una soluzione migliore, magari

solo sotto certi aspetti, di quella contestata, per sostituirla a quest'ultima;

la soluzione alternativa deve manifestare dei pregi realmente superiori, nel

suo complesso, da convincere il tribunale a preferirla a quella approvata

dall'autorità incaricata della pianificazione.

3.

Giusta l'art. 75 Cost. i Cantoni devono allestire dei piani d'azzonamento

per assicurare un'appropriata e parsimoniosa utilizzazione del suolo e un

ordinato insediamento del territorio. A livello legislativo l'obbligo di

pianificare è codificato all'art. 2 LPT. Secondo quest'ultima legge la

pianificazione deve avere luogo in diverse tappe: pianificazione direttrice,

pianificazione dell'utilizzazione e procedura del permesso di costruzione. Esse

stanno in reciproco rapporto e formano un tutto coerente, di cui ogni parte

adempie una specifica funzione. Il piano d'utilizzazione cantonale viene

adottato, secondo le indicazioni del piano direttore (art. 6 e segg., 26 cpv. 2

LPT), sulla scorta di un'ampia coordinazione e valutazione (art. 1 cpv. 1 2.a

frase, 2 cpv. 1 LPT) e nell'ambito di una procedura ove è garantita protezione

giuridica (art. 33 e segg. LPT) e partecipazione democratica (art. 4 LPT). Il

piano di utilizzazione cantonale disciplina e organizza l’uso ammissibile del

suolo per zone di interesse cantonale o sovracomunale. Esso è inteso a

promuovere l’attuazione degli obiettivi pianificatori cantonali del piano

direttore e di compiti cantonali come pure la realizzazione di edifici o

impianti di interesse cantonale o sovracomunale fissati da leggi speciali (art.

44.

LALPT).

4.

4.1

Il PUC__________

interessa il comparto agro-forestale situato nel bacino imbrifero del __________,

sul territorio giurisdizionale dei comuni di __________ e __________.. Il PUC

ha un'estensione di circa __________ ettari ed è composto principalmente da

boschi, colture e pascoli. Come è stato possibile constatare in fase di

elaborazione del piano di utilizzazione, il comparto agro-forestale attuale è solamente

una parte di un comprensorio naturale molto più ampio che negli ultimi decenni

è stato eroso dall'urbanizzazione e dalla realizzazione di infrastrutture di

interesse regionale. Ciò non toglie che questo comprensorio costituisce ancora

oggi un'area di particolare importanza dal punto di vista naturalistico,

soprattutto grazie all'insieme di ambienti naturali pregiati che accolgono

molte specie animali e vegetali rare. Esso rappresenta inoltre l'unico polmone

verde di pianura di tutto il __________ e per questo assume anche una funzione

ricreativa di primaria importanza per la popolazione dell'agglomerato: vi sono

infatti diversi sentieri tra cui un sentiero naturalistico e alcune

attrezzature per lo svago__________.

4.2

Per quanto attiene l'area boschiva del

PUC, essa è caratterizzata dalla presenza di consorzi forestali molto diversi.

Per una parte della stessa viene istituita una riserva forestale, all'interno

della quale il bosco viene lasciato evolvere naturalmente, senza nessun

intervento di gestione. Uniche eccezioni sono gli interventi per la manutenzione

dei sentieri o delle infrastrutture esistenti, per l'eventuale cura dei biotopi

particolari o per motivi di sicurezza o stabilità del terreno (art 12 cpv. 2 NA).

Per l'area forestale non inclusa nella riserva è prevista l'elaborazione di un

piano di gestione forestale (art. 12 cpv. 4 NA). L'area boschiva non è oggetto

di progetti selvicolturali particolari e, come visto, la gestione è limitata a

minimi interventi da parte dei privati.

5.

5.1

L'estremità est del mapp. 5, è stata

inclusa nella riserva forestale, retta dall'art. 12 NA. I ricorrenti, ritenendo

la regolamentazione prevista per quest'area troppo restrittiva, sono insorti innanzi

al tribunale postulando una riformulazione dell'art. 12 cpv. 2 NA. Essi

chiedono in particolare che la norma venga modificata nel senso di permettere

lo svolgimento di regolari di manutenzione in corrispondenza dei limiti esterni

dell'area boschiva. Questo al fine di garantire un completo e sicuro utilizzo

delle parte restante della loro proprietà attribuita alla zona edificabile, evitando

al contempo un incontrollato avanzamento del bosco.

Attraverso la norma criticata, il Gran

Consiglio intendeva porre le premesse per garantire al meglio la conservazione delle

superfici boschive di pregio presenti nel comprensorio del parco. A questo riguardo

il rapporto esplicativo del piano evidenziava infatti come "i suoi boschi, caratterizzati dalla presenza

di un complesso di fitocenosi di alto valore dovuto alla loro rarità specifica

(suolo, clima) ospitano ancora una grande varietà di flora e fauna con molte

specie protette. La presenza di queste fitocenosi è molto limitata a causa di

particolari condizioni biogeografiche e di fenomeni legati alle attività antropiche

(erosione di superfici, modifiche idrologiche, gestione)" (cfr. rapp. cit., pag. 7

seg.). Tenuto conto dell'alto valore ecologico di queste superfici il Cantone

ha deciso di istituire una riserva forestale limitando di conseguenza al minimo

gli interventi dei privati in queste aree e dando al bosco la possibilità di svilupparsi

nel modo più naturale. Va detto che questo progetto si iscrive in un concetto

più ampio, sviluppato a livello cantonale, che persegue la realizzazione di un

reticolo in cui ognuna delle formazioni boscate presenti nel Cantone sia rappresentata

da almeno una riserva forestale (cfr. osservazioni 23 agosto 2005 del Governo).

5.2

È inutile dilungarsi sull'esistenza,

certa, di un chiaro interesse pubblico alla salvaguardia delle aree boschive

presenti sul territorio e nel contempo alla protezione delle specie animali e

vegetali che vi trovano rifugio. Come rilevato dagli studi effettuati in sede

di elaborazione del piano di utilizzazione, le stesse rivestono infatti un

ruolo fondamentale per l'equilibrio ecologico del comprensorio (cfr. anche

Studio naturalistico __________, maggio 1993, in particolare pag. 40 segg.). Lo

scopo perseguito dal Gran Consiglio non è solo condivisibile ma risponde anche

ai postulati sviluppati dalla legislazione federale e cantonale specifica.

Diverso è invece il discorso per le misure e la regolamentazione approvate dal Legislativo

cantonale che lasciano spazio a qualche perplessità e appaiono eccessivamente

restrittive per i proprietari interessati. Di questo si è avveduto lo stesso

Consiglio di Stato il quale, in veste di rappresentante del Gran Consiglio, ha proposto

una nuova formulazione dell'art. 12 NA (cfr. osservazioni 23 agosto 2005) che

tiene meglio conto della situazione attuale. Con l'introduzione del nuovo art.

12.

cpv 2 lett e) NA si intende favorire la coesistenze tra la riserva forestale

e le altre zone di utilizzazione poste nelle sue immediate adiacenze; di

riflesso viene anche garantita la tutela delle singole zone. E' inutile negare

che il contatto diretto tra queste aree crea, inevitabilmente, qualche problema,

soprattutto in considerazione della naturale tendenza del bosco ad espandersi e

ad invadere le aree - edificabili ed agricole - circostanti. Da qui la necessità

di prevedere una regolamentazione che, da un canto, salvaguardi le peculiarità

della riserva forestale e che, dall'altro, tenga adeguatamente conto degli

interessi dei proprietari di fondi, quali i qui ricorrenti, posti nelle

immediate vicinanze della stessa. Ora delle due norme proposte, quella

presentata in sede di osservazioni, che prevede, appunto, l'introduzione di un

ulteriore lett. "e)" all'art 12 NA, è senza dubbio quella che meglio

combina queste esigenze. Essa conferisce infatti espressamente la facoltà di

effettuare dei lavori di pulitura e mantenimento nell'area di contatto

(denominata fascia cuscinetto) tra la riserva forestale e le altre zone di

utilizzazione non boschive. I confini di questa fascia verranno fissatati, all'interno

dell'area azzonata come riserva, dalla sezione forestale. La possibilità di

effettuare simili interventi garantisce, di fatto, ai proprietari interessati

da questa misura la libera disposizione della parte non boschiva dei loro fondi,

evidentemente in conformità con la pianificazione vigente. In questo modo la

realizzazione della riserva non arreca pregiudizio alle zone limitrofe e non ne

compromette neppure l'utilizzo. Non vi è dubbio che questa regolamentazione è

più adeguata alle circostanze concrete.

5.3

Tenuto conto di quanto precede questo

tribunale ritiene di approvare le seguenti aggiunte all'art. 12 NA (testo in

grassetto): "c) interventi per la manutenzione e la sicurezza delle

infrastrutture esistenti" e "e) interventi lungo la fascia di

contatto tra la riserva forestale e le altre zone di utilizzazione non boschive

(fascia cuscinetto).".

6.

Il ricorso di RI 1 è

accolto. Visto l'esito, non si prelevano tasse e spese di giustizia (art. 28

PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli articoli di legge applicabili alla

fattispecie,

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è accolto.

§

Di conseguenza l'art. 12 delle norme di attuazione è modificato come descritto

al consid. 5.3. della presente decisione.

2. Non si

prelevano tasse e spese di giustizia.

3.Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla

sua notificazione (art. 82 segg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso

in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 segg.

LTF).

4. Intimazione

a:

;

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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