90.2005.13
Possibilità di effettuare interventi di mantenimento e pulizia ai margini di una riserva forestale
16 luglio 2007Italiano12 min
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Numero d'incarto:
90.2005.13
Data decisione, Autorità:
16.07.2007, TRAM
Titolo:
Possibilità di effettuare interventi di mantenimento e pulizia ai margini di una riserva forestale
FORESTA / BOSCO
NORME DI ATTUAZIONE
PIANO DI UTILIZZAZIONE CANTONALE
POTERE COGNITIVO
art. 44 agg. 53 LALPT
Incarto n.
90.2005.13
Lugano
16 luglio
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna,
Matteo Cassina
segretario:
Fulvio Campello, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 24 febbraio 2005 di
RI 1
contro
il decreto legislativo __________ 2004, con cui il
Gran Consiglio ha approvato il piano di utilizzazione cantonale del __________;
viste le risposte:
- 8 marzo 2005 del
municipio di RA 3,
- 7 aprile 2005 del
municipio di RA 1,
- 23 agosto 2005 del
Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. RI 1 sono proprietari del mapp. 5 di PI 1, località __________, ubicato
proprio dove finisce la via omonima. Il fondo, di complessivi 3'751 mq, è così
censito: A) Fabbricato 344 mq, b) prato mq 2'590, C) Fab. ab. 208 mq, d) bosco
591 mq ed E) Fabbricato 18 mq. Fatta eccezione per l'area ricoperta da bosco,
il sedime è attribuito, dal piano regolatore approvato il __________ 1982, alla
zona residenziale estensiva (R2).
B.
Con decreto legislativo 2004, il Gran Consiglio
ha approvato il piano di utilizzazione cantonale __________. La parte boschiva
del mapp. 5 è stata inclusa nel perimetro del Parco ed attribuita alla zona
denominata "riserva forestale", regolamentata dall'art. 12 delle
norme di attuazione (nel seguito: NA), il cui cpv. 2 prevede in particolare
che:
"All'interno della riserva il bosco è lasciato all'evoluzione
naturale. Sono ammessi unicamente:
a)
interventi per
garantire la sicurezza lungo i sentieri e i riali;
b)
interventi
miranti alla conservazione di biotopi particolari e alla tutela di popolazioni
vegetali e animali autoctone;
c)
interventi perla
manutenzione delle infrastrutture esistenti;
d)
attività
didattiche.".
C.
Con ricorso 24 febbraio
2005, RI 1 sono insorti innanzi al tribunale contro il precitato decreto
legislativo. Essi criticano l'attribuzione della superficie boschiva ubicata
sul loro fondo alla zona denominata riserva forestale; infatti vista la contiguità
di quest'area con la zona residenziale estensiva, i ricorrenti ritengono che debba
essere garantita la possibilità di effettuare regolari lavori di manutenzione del
bosco, per evitare che si inselvatichisca e deperisca.
D.
Il municipio di RA 3 non
formula particolari osservazioni e si limita a chiedere la conferma del piano
approvato, mentre quello di RA 1 postula l'accoglimento del gravame con
osservazioni che saranno, se necessario, riprese in seguito. Dal canto suo il
Consiglio di Stato evidenzia l'importanza di salvaguardare il più possibile
intatta quest'area forestale in ragione della grande varietà di flora e di
fauna che vi trova posto. Nondimeno esso riconosce la necessità di fare il
possibile per evitare che questa zona porti pregiudizio alle aree limitrofe; di
conseguenza esso manifesta l'intenzione di creare una zona cuscinetto - posta
all'interno dei confini della riserva - dove sarà possibile effettuare lavori
di pulizia e mantenimento del bosco. In questi senso esso non si oppone all'introduzione
di un ulteriore paragrafo nell'art. 12 NA contenente la seguente precisazione: "e) interventi lungo la fascia di contatto
tra la riserva forestale e le altre zone di utilizzazione non boschive (fascia
cuscinetto)".
E. Il 25 ottobre 2005 si è
tenuta l'udienza in contraddittorio, alla quale i rappresentanti di PI 2 hanno
rinunciato a partecipare. In quella sede i ricorrenti si sono associati alla
proposta di nuova formulazione dell'art. 12 cpv. 2 NA prospettata dal Consiglio
di Stato. L'istruttoria è stata dichiarata chiusa.
Considerato, in
diritto
1.La competenza del Tribunale cantonale amministrativo, in cui è stato
integrato il Tribunale della pianificazione del territorio con effetto al 14
luglio 2006 (BU 2006, pag. 215 segg.), è data. Il ricorso è tempestivo (art. 49
cpv. 1 LALPT) e la legittimazione degli insorgenti certa (art. 49 cpv. 3 lett.
b LALPT). L'impugnativa è quindi ricevibile in ordine.
Considerandi
2.
In ambito di piani di utilizzazione cantonale,
l'art. 49 cpv. 2 LALPT prevede che è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo
contro la violazione del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di
apprezzamento, l'accertamento inesatto dei fatti rilevanti e l'inadeguatezza
del provvedimento pianificatorio. Diversamente che per i piani regolatori e per
quelli di dettaglio, in questo campo il potere d'esame del tribunale è completo
e contempla anche il sindacato di opportunità. Questo pieno potere di
cognizione, che esorbita dal campo solitamente riservato all'azione giudiziaria,
va tuttavia esercitato con il dovuto riserbo e senso della misura. Lo stesso
Tribunale federale quando ha libera cognizione di fatto e di diritto fa uso di
questa libertà con prudente ritegno, specie dovendo dirimere questioni con
forte valenza tecnica o connotazioni locali, dove le conoscenze degli
specialisti, rispettivamente delle autorità del posto costituiscono spesso un
insostituibile elemento per la presa di decisione. Il Tribunale cantonale
amministrativo dovrà pertanto esaminare con attento spirito critico gli aspetti
controversi del piano di utilizzazione impugnato, ma è solo se vi scoprirà vizi
di una certa rilevanza, inconciliabili col precetto dell'adeguatezza, che
l'annullerà e lo rinvierà all'autorità di adozione o che procederà ad una sua
modifica. Non basta dunque che risulti possibile una soluzione migliore, magari
solo sotto certi aspetti, di quella contestata, per sostituirla a quest'ultima;
la soluzione alternativa deve manifestare dei pregi realmente superiori, nel
suo complesso, da convincere il tribunale a preferirla a quella approvata
dall'autorità incaricata della pianificazione.
3.
Giusta l'art. 75 Cost. i Cantoni devono allestire dei piani d'azzonamento
per assicurare un'appropriata e parsimoniosa utilizzazione del suolo e un
ordinato insediamento del territorio. A livello legislativo l'obbligo di
pianificare è codificato all'art. 2 LPT. Secondo quest'ultima legge la
pianificazione deve avere luogo in diverse tappe: pianificazione direttrice,
pianificazione dell'utilizzazione e procedura del permesso di costruzione. Esse
stanno in reciproco rapporto e formano un tutto coerente, di cui ogni parte
adempie una specifica funzione. Il piano d'utilizzazione cantonale viene
adottato, secondo le indicazioni del piano direttore (art. 6 e segg., 26 cpv. 2
LPT), sulla scorta di un'ampia coordinazione e valutazione (art. 1 cpv. 1 2.a
frase, 2 cpv. 1 LPT) e nell'ambito di una procedura ove è garantita protezione
giuridica (art. 33 e segg. LPT) e partecipazione democratica (art. 4 LPT). Il
piano di utilizzazione cantonale disciplina e organizza l’uso ammissibile del
suolo per zone di interesse cantonale o sovracomunale. Esso è inteso a
promuovere l’attuazione degli obiettivi pianificatori cantonali del piano
direttore e di compiti cantonali come pure la realizzazione di edifici o
impianti di interesse cantonale o sovracomunale fissati da leggi speciali (art.
44.
LALPT).
4.
4.1
Il PUC__________
interessa il comparto agro-forestale situato nel bacino imbrifero del __________,
sul territorio giurisdizionale dei comuni di __________ e __________.. Il PUC
ha un'estensione di circa __________ ettari ed è composto principalmente da
boschi, colture e pascoli. Come è stato possibile constatare in fase di
elaborazione del piano di utilizzazione, il comparto agro-forestale attuale è solamente
una parte di un comprensorio naturale molto più ampio che negli ultimi decenni
è stato eroso dall'urbanizzazione e dalla realizzazione di infrastrutture di
interesse regionale. Ciò non toglie che questo comprensorio costituisce ancora
oggi un'area di particolare importanza dal punto di vista naturalistico,
soprattutto grazie all'insieme di ambienti naturali pregiati che accolgono
molte specie animali e vegetali rare. Esso rappresenta inoltre l'unico polmone
verde di pianura di tutto il __________ e per questo assume anche una funzione
ricreativa di primaria importanza per la popolazione dell'agglomerato: vi sono
infatti diversi sentieri tra cui un sentiero naturalistico e alcune
attrezzature per lo svago__________.
4.2
Per quanto attiene l'area boschiva del
PUC, essa è caratterizzata dalla presenza di consorzi forestali molto diversi.
Per una parte della stessa viene istituita una riserva forestale, all'interno
della quale il bosco viene lasciato evolvere naturalmente, senza nessun
intervento di gestione. Uniche eccezioni sono gli interventi per la manutenzione
dei sentieri o delle infrastrutture esistenti, per l'eventuale cura dei biotopi
particolari o per motivi di sicurezza o stabilità del terreno (art 12 cpv. 2 NA).
Per l'area forestale non inclusa nella riserva è prevista l'elaborazione di un
piano di gestione forestale (art. 12 cpv. 4 NA). L'area boschiva non è oggetto
di progetti selvicolturali particolari e, come visto, la gestione è limitata a
minimi interventi da parte dei privati.
5.
5.1
L'estremità est del mapp. 5, è stata
inclusa nella riserva forestale, retta dall'art. 12 NA. I ricorrenti, ritenendo
la regolamentazione prevista per quest'area troppo restrittiva, sono insorti innanzi
al tribunale postulando una riformulazione dell'art. 12 cpv. 2 NA. Essi
chiedono in particolare che la norma venga modificata nel senso di permettere
lo svolgimento di regolari di manutenzione in corrispondenza dei limiti esterni
dell'area boschiva. Questo al fine di garantire un completo e sicuro utilizzo
delle parte restante della loro proprietà attribuita alla zona edificabile, evitando
al contempo un incontrollato avanzamento del bosco.
Attraverso la norma criticata, il Gran
Consiglio intendeva porre le premesse per garantire al meglio la conservazione delle
superfici boschive di pregio presenti nel comprensorio del parco. A questo riguardo
il rapporto esplicativo del piano evidenziava infatti come "i suoi boschi, caratterizzati dalla presenza
di un complesso di fitocenosi di alto valore dovuto alla loro rarità specifica
(suolo, clima) ospitano ancora una grande varietà di flora e fauna con molte
specie protette. La presenza di queste fitocenosi è molto limitata a causa di
particolari condizioni biogeografiche e di fenomeni legati alle attività antropiche
(erosione di superfici, modifiche idrologiche, gestione)" (cfr. rapp. cit., pag. 7
seg.). Tenuto conto dell'alto valore ecologico di queste superfici il Cantone
ha deciso di istituire una riserva forestale limitando di conseguenza al minimo
gli interventi dei privati in queste aree e dando al bosco la possibilità di svilupparsi
nel modo più naturale. Va detto che questo progetto si iscrive in un concetto
più ampio, sviluppato a livello cantonale, che persegue la realizzazione di un
reticolo in cui ognuna delle formazioni boscate presenti nel Cantone sia rappresentata
da almeno una riserva forestale (cfr. osservazioni 23 agosto 2005 del Governo).
5.2
È inutile dilungarsi sull'esistenza,
certa, di un chiaro interesse pubblico alla salvaguardia delle aree boschive
presenti sul territorio e nel contempo alla protezione delle specie animali e
vegetali che vi trovano rifugio. Come rilevato dagli studi effettuati in sede
di elaborazione del piano di utilizzazione, le stesse rivestono infatti un
ruolo fondamentale per l'equilibrio ecologico del comprensorio (cfr. anche
Studio naturalistico __________, maggio 1993, in particolare pag. 40 segg.). Lo
scopo perseguito dal Gran Consiglio non è solo condivisibile ma risponde anche
ai postulati sviluppati dalla legislazione federale e cantonale specifica.
Diverso è invece il discorso per le misure e la regolamentazione approvate dal Legislativo
cantonale che lasciano spazio a qualche perplessità e appaiono eccessivamente
restrittive per i proprietari interessati. Di questo si è avveduto lo stesso
Consiglio di Stato il quale, in veste di rappresentante del Gran Consiglio, ha proposto
una nuova formulazione dell'art. 12 NA (cfr. osservazioni 23 agosto 2005) che
tiene meglio conto della situazione attuale. Con l'introduzione del nuovo art.
12.
cpv 2 lett e) NA si intende favorire la coesistenze tra la riserva forestale
e le altre zone di utilizzazione poste nelle sue immediate adiacenze; di
riflesso viene anche garantita la tutela delle singole zone. E' inutile negare
che il contatto diretto tra queste aree crea, inevitabilmente, qualche problema,
soprattutto in considerazione della naturale tendenza del bosco ad espandersi e
ad invadere le aree - edificabili ed agricole - circostanti. Da qui la necessità
di prevedere una regolamentazione che, da un canto, salvaguardi le peculiarità
della riserva forestale e che, dall'altro, tenga adeguatamente conto degli
interessi dei proprietari di fondi, quali i qui ricorrenti, posti nelle
immediate vicinanze della stessa. Ora delle due norme proposte, quella
presentata in sede di osservazioni, che prevede, appunto, l'introduzione di un
ulteriore lett. "e)" all'art 12 NA, è senza dubbio quella che meglio
combina queste esigenze. Essa conferisce infatti espressamente la facoltà di
effettuare dei lavori di pulitura e mantenimento nell'area di contatto
(denominata fascia cuscinetto) tra la riserva forestale e le altre zone di
utilizzazione non boschive. I confini di questa fascia verranno fissatati, all'interno
dell'area azzonata come riserva, dalla sezione forestale. La possibilità di
effettuare simili interventi garantisce, di fatto, ai proprietari interessati
da questa misura la libera disposizione della parte non boschiva dei loro fondi,
evidentemente in conformità con la pianificazione vigente. In questo modo la
realizzazione della riserva non arreca pregiudizio alle zone limitrofe e non ne
compromette neppure l'utilizzo. Non vi è dubbio che questa regolamentazione è
più adeguata alle circostanze concrete.
5.3
Tenuto conto di quanto precede questo
tribunale ritiene di approvare le seguenti aggiunte all'art. 12 NA (testo in
grassetto): "c) interventi per la manutenzione e la sicurezza delle
infrastrutture esistenti" e "e) interventi lungo la fascia di
contatto tra la riserva forestale e le altre zone di utilizzazione non boschive
(fascia cuscinetto).".
6.
Il ricorso di RI 1 è
accolto. Visto l'esito, non si prelevano tasse e spese di giustizia (art. 28
PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli articoli di legge applicabili alla
fattispecie,
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è accolto.
§
Di conseguenza l'art. 12 delle norme di attuazione è modificato come descritto
al consid. 5.3. della presente decisione.
2. Non si
prelevano tasse e spese di giustizia.
3.Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla
sua notificazione (art. 82 segg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso
in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 segg.
LTF).
4. Intimazione
a:
;
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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