90.2005.15
Modifica di un PUC da parte del TRAM perché inadeguato (possibilità di mantenere serre esistenti in zona agricola e di effettuare lavori di mantenimento e pulizia ai margini di una riserva forestale)
16 luglio 2007Italiano17 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
90.2005.15
Data decisione, Autorità:
16.07.2007, TRAM
Titolo:
Modifica di un PUC da parte del TRAM perché inadeguato (possibilità di mantenere serre esistenti in zona agricola e di effettuare lavori di mantenimento e pulizia ai margini di una riserva forestale)
FORESTA / BOSCO
NORME DI ATTUAZIONE
PIANO DI UTILIZZAZIONE CANTONALE
PONDERAZIONE
POTERE COGNITIVO
art. 44 agg. 53 LALPT
Incarto n.
90.2005.15
Lugano
16 luglio
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna,
Stefano Bernasconi
segretario:
Fulvio Campello, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 3 marzo 2005 di
RI 1
patr. dallo PR
1 ,
contro
il decreto legislativo __________ 2004, con il quale
il Gran Consiglio ha approvato il piano di utilizzazione cantonale del __________;
viste le risposte:
- 24 marzo 2005 del
municipio di RA 3;
- 7 aprile 2005 del
municipio di RA 1;
- 23 agosto 2005 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. RI 1 è proprietario dei mapp. 2, 6, 0, 5 e 4 di __________. I mapp. 6,
0 e 5, inedificati, sono ubicati ai margini della lingua di foresta che si
incunea nel comparto __________. Tutti e tre i fondi sono parzialmente boschivi;
la parte restante degli stessi è invece attribuita dal piano regolatore
approvato il __________ 1982 alla zona residenziale estensiva (R2). I mapp. 2 e
4, tra loro confinanti, sono invece ubicati in località __________; questi
terreni ospitano delle aziende agricole e le relative infrastrutture (serre e
tunnel di plastica); nel piano regolatore questi terreni sono attribuiti alla
zona idonea all'agricoltura.
B. Con decreto legislativo __________ 2004, il Gran Consiglio ha
approvato il piano di utilizzazione cantonale __________. Il mapp. 4 è stato
attribuito, per la quasi totalità alla zona agricola (ZA-a), disciplinata dall'art.
11 delle norme di attuazione (NA). In particolare il cpv. 4 di predetto
articolo stabilisce che "Non
sono ammesse modifiche della morfologia del terreno, bonifiche o colmataggi, e
la realizzazione di serre e tunnel di plastica".
Nel contempo la parte boschiva dei mapp. 6. 0 e 5 è stata inclusa nel perimetro
del PUC ed attribuita alla zona denominata riserva forestale,
regolamentata dall'art. 12 NA. Il cpv. 2 di questa norma prevede in particolare
che:
"All'interno della Riserva il bosco è lasciato all'evoluzione
naturale. Sono ammessi unicamente:
a)
interventi per
garantire la sicurezza lungo i sentieri e i riali;
b)
interventi
miranti alla conservazione di biotopi particolari e alla tutela di popolazioni
vegetali e animali autoctone;
c)
interventi per la
manutenzione delle infrastrutture esistenti;
d)
attività
didattiche."
C.
Con ricorso 3 marzo
2005, RI 1 insorge innanzi al tribunale contro il precitato decreto legislativo
postulandone, in via principale, l'annullamento riguardo alla zona agricola ed
alle relative norme di attuazione; in via subordinata chiede una nuova formulazione
dell'art. 11 cpv. 4 delle norme di attuazione (nel seguito: NA) con l'aggiunta
della possibilità di mantenere le serre e tunnel di plastica già esistenti,
permettendone la manutenzione e le migliorie secondo l'evoluzione delle
tecniche di coltivazione e la completazione dell'art. 12 cpv. 2 NA, con l'aggiunta
di una nuova lettera "e)", tendente ad autorizzare "interventi di manutenzione regolare ai suoi
confini esterni, nel pieno rispetto dei biotopi particolare e delle popolazioni
vegetali e animali autoctone";
in via ancor più subordinata l'insorgente chiede che gli atti siano ritornati
al Dipartimento del territorio perché proceda nel medesimo senso. A sostegno
della propria impugnativa, il ricorrente critica in particolare il divieto di
realizzare serre e tunnel di plastica contenuto nell'art. 11 cpv. 4 NA, ritenendolo
sproporzionato e pregiudizievole per lo sfruttamento agricolo dei fondi. L'eliminazione
delle serre esistenti comprometterebbe in modo significativo la gestione delle
aziende che fanno capo a questi terreni. Nel contempo il ricorrente censura la
regolamentazione, ritenuta troppo restrittiva, prevista per la riserva forestale.
D.
Il municipio di RA 2 non
formula particolari osservazioni, ma si dichiara consenziente a quanto previsto
dal piano. Il municipio di RA 3 riprende sostanzialmente le argomentazioni espresse
dal ricorrente nel ricorso e ne postula l'accoglimento. Nella propria risposta,
il Consiglio di Stato sottolinea la volontà di promuovere l'attività agricola
all'interno del parco, questo nel rispetto delle componenti naturali e paesaggistiche
dello stesso. Esso chiarisce che il divieto contenuto nell'art. 11 cpv. 4 NA non
implica la cessazione delle attività esistenti svolte in serra o tunnel di plastica,
bensì la proibizione di potenziare queste infrastrutture o di realizzarne di
nuove. Di conseguenza il Governo non si oppone ad una precisazione della norma
contestata nel seguente modo: "Serre e tunnel esistenti possono essere mantenuti e
rinnovati purché le loro dimensioni non siano sostanzialmente modificate". Quanto alla manutenzione del bosco,
il Governo ricorda che il Concetto cantonale per la creazione di riserve
forestali prevede, in caso di contatto della riserva con la zona
edificabile, agricola o altro, l'istituzione di zone cuscinetto. Pur non
ritenendolo giuridicamente necessario, esso manifesta l'intenzione di creare
una zona cuscinetto - posta all'interno dei confini della riserva - dove sarà
possibile effettuare lavori di pulizia e mantenimento del bosco. In questo
senso esso non si oppone all'introduzione di un ulteriore paragrafo nell'art.
12 cpv. 2 NA contenente la seguente precisazione: "e) interventi lungo la fascia di contatto
tra riserva forestale e altre zone di utilizzazione non boschive (fascia
cuscinetto)", nonché dell'aggiunta all'art. 12 cpv. 2
lett. c NA della "sicurezza
delle infrastrutture esistenti", tra i motivi che possono giustificare un intervento.
E.
In data 25 ottobre 2005
si è tenuta l'udienza in contraddittorio, alla quale i rappresentanti di RA 2
hanno rinunciato a partecipare. In quella sede il ricorrente si è associato
alla proposta di nuova formulazione degli art. 11 cpv. 4 e 12 cpv. 2 NA come proposte
dal Consiglio di Stato nella propria risposta ed ha abbandonato quelle formulate
nell'impugnativa.
Considerato, in
diritto
1.La competenza del Tribunale cantonale amministrativo, in cui è stato
integrato il Tribunale della pianificazione del territorio con effetto al 14
luglio 2006 (BU 2006, pag. 215 segg.) è data ed il ricorso tempestivo (art. 49
cpv. 1 LALPT). La legittimazione dell'insorgente è certa (art. 49 cpv. 3 lett.
b LALPT). L'impugnativa è dunque ricevibile in ordine.
Considerandi
2.
In ambito di piani di utilizzazione cantonale, l'art.
49.
cpv. 2 LALPT prevede che è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo
contro la violazione del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di
apprezzamento, l'accertamento inesatto dei fatti rilevanti e l'inadeguatezza
del provvedimento pianificatorio. Diversamente che per i piani regolatori e per
quelli di dettaglio, in questo campo il potere d’esame del tribunale è completo
e contempla anche il sindacato di opportunità. Questo pieno potere di
cognizione, che esorbita dal campo solitamente riservato all'azione giudiziaria,
va tuttavia esercitato con il dovuto riserbo e senso della misura. Lo stesso
Tribunale federale quando ha libera cognizione di fatto e di diritto fa uso di
questa libertà con prudente ritegno, specie dovendo dirimere questioni con
forte valenza tecnica o connotazioni locali, dove le conoscenze degli
specialisti, rispettivamente delle autorità del posto costituiscono spesso un
insostituibile elemento per la presa di decisione. Il Tribunale cantonale
amministrativo dovrà pertanto esaminare con attento spirito critico gli aspetti
controversi del piano di utilizzazione impugnato, ma è solo se vi scoprirà vizi
di una certa rilevanza, inconciliabili col precetto dell'adeguatezza, che
l'annullerà e lo rinvierà all'autorità di adozione o che procederà ad una sua
modifica. Non basta dunque che risulti possibile una soluzione migliore, magari
solo sotto certi aspetti, di quella contestata, per sostituirla a quest'ultima;
la soluzione alternativa deve manifestare dei pregi realmente superiori, nel
suo complesso, da convincere il tribunale a preferirla a quella approvata dall'autorità
incaricata della pianificazione.
3.
Giusta l'art. 75 Cost. i Cantoni devono
allestire dei piani d'azzonamento per assicurare un'appropriata e parsimoniosa
utilizzazione del suolo e un ordinato insediamento del territorio. A livello
legislativo l'obbligo di pianificare è codificato all'art. 2 LPT. Secondo quest'ultima
legge la pianificazione deve avere luogo in diverse tappe: pianificazione
direttrice, pianificazione dell'utilizzazione e procedura del permesso di
costruzione. Esse stanno in reciproco rapporto e formano un tutto coerente, di
cui ogni parte adempie una specifica funzione. Il piano di utilizzazione cantonale
viene adottato, secondo le indicazioni del piano direttore (art. 6 e segg., 26
cpv. 2 LPT), sulla scorta di un'ampia coordinazione e valutazione (art. 1 cpv.
1.
2a frase, 2 cpv. 1 LPT) e nell'ambito di una procedura ove è garantita
protezione giuridica (art. 33 e segg. LPT) e partecipazione democratica (art. 4
LPT). Il piano di utilizzazione cantonale disciplina e organizza l'uso
ammissibile del suolo per zone di interesse cantonale o sovracomunale. Esso è
inteso a promuovere l'attuazione degli obiettivi pianificatori cantonali del
piano direttore e di compiti cantonali come pure la realizzazione di edifici o
impianti di interesse cantonale o sovracomunale fissati da leggi speciali (art.
44.
LALPT).
4.
4.1
Il PUC__________
interessa il comparto agro-forestale situato nel bacino imbrifero del __________,
sul territorio giurisdizionale dei comuni di __________ e __________.. Il PUC ha
un'estensione di circa __________ ettari ed è composto principalmente da
boschi, colture e pascoli. Come è stato possibile constatare in fase di
elaborazione del piano di utilizzazione, il comparto agro-forestale attuale è solamente
una parte di un comprensorio naturale molto più ampio che negli ultimi decenni
è stato eroso dall'urbanizzazione e dalla realizzazione di infrastrutture di
interesse regionale. Ciò malgrado questo comprensorio costituisce ancora oggi
un'area di particolare importanza dal punto di vista naturalistico, soprattutto
grazie all'insieme di ambienti naturali pregiati che accolgono molte specie animali
e vegetali rare. Esso rappresenta inoltre l'unico polmone verde di pianura di
tutto il __________ e per questo assume anche una funzione ricreativa di
primaria importanza per la popolazione dell'agglomerato: vi sono infatti
diversi sentieri tra cui un sentiero naturalistico e alcune attrezzature per lo
svago__________.
4.2
L'agricoltura è l'attività antropica
più importante esercitata all'interno del PUC. Le superfici agricole
rappresentano circa la metà della superficie totale; circa quindici aziende
agricole vi fanno capo, tre delle quali risiedono all'interno del PUC (cfr.
Rapporto, in RVGC anno parlamentare __________, pag. __________). L'area agricola
viene per lo più utilizzata come prato o pascolo e per la viticoltura, ma anche
per campicoltura e per orticoltura. Il PUC prevede due tipi di zona agricola:
quella caratterizzata dal concetto di valorizzazione e strutturazione (ZA-a),
all'interno della quale si favorisce la conversione dello sfruttamento agricolo
intensivo in forme maggiormente estensive, e la zona agricola tradizionale
(ZA-b) con mantenimento della gestione attuale dove si vuole mantenere l'utilizzo
agricolo sin qui praticato, evitando in particolare una sua intensificazione. Vista
l'importanza dell'agricoltura in questo comparto, si ritiene di perseguirne la
valorizzazione attraverso dei contratti di gestione, stipulati su base
volontaria (art. 11 cpv. 5 NA).
5.
5.1
Come visto, il
mapp. 4 è inserito nel perimetro del PUC ed attribuito, per la quasi totalità,
alla zona agricola ZA-a, retta dall'art. 11 NA. L'insorgente ritiene la regolamentazione
adottata per questa zona troppo restrittiva e particolarmente pregiudizievole
per la gestione delle aziende agricole. Egli chiede pertanto al tribunale di riformulare
l' art. 11 cpv. 4 NA, nel senso di consentire il mantenimento e la manutenzione
delle infrastrutture agricole esistenti. Occorre subito dire che l'attività
agricola riveste indiscutibilmente primaria importanza nel comparto disciplinato
dal PUC ed in quanto tale è ammessa e promossa compatibilmente con gli scopi
del piano del recupero e protezione delle componenti naturali, di promozione
dello svago e della ricreazione a carattere estensivo nonché della divulgazione
scientifica (art. 1 NA). Come spiegato dal Gran Consiglio, il contestato
vincolo è finalizzato essenzialmente alla tutela del paesaggio (cfr. anche osservazioni
23.
agosto 2005).
5.2
La protezione del paesaggio intesa sia
in senso formale che sostanziale riveste, generalmente, interesse pubblico; lo scopo
perseguito dal Gran Consiglio appare di principio condivisibile, soprattutto se
si considera il contesto sensibile in cui si iscrive la misura. Nel caso
concreto, però, questo interesse può apparire in conflitto con gli interessi
pubblici e privati al mantenimento e alla promozione nel comparto dell'agricoltura,
con particolare riferimento all'orticoltura. Di questo ha preso coscienza, in
seguito al ricorso in esame, anche il Gran Consiglio, il quale, per il tramite
del Consiglio di Stato, ha ritenuto di dover meglio specificare il contenuto dell'art. 11 NA (cfr. osservazioni 23 agosto 2005). Il
tribunale aderisce dunque alla richiesta di precisazione nell'art. 11 cpv. 4 NA,
nel senso di garantire espressamente la possibilità di mantenere le
infrastrutture esistenti, escludendo però eventuali ingrandimenti. Ora ci si
potrebbe domandare se tale formulazione sia veramente necessaria e se tale
regolamentazione non sia invece già deducibile dalla norma approvata dal
Legislativo cantonale. Infatti, le strutture cui fa riferimento il ricorrente
sono sostanzialmente leggere e non deturpano in maniera evidente il
paesaggio, circostanza peraltro ammessa almeno indirettamente anche dal
pianificatore, che non ne chiede l'allontanamento, e dal Governo che nella
risposta ne ammette esplicitamente la conservazione. Il tribunale ritiene
comunque importante completare l’articolo, allo scopo di chiarirne la portata
al momento dell’applicazione concreta: se nuove infrastrutture agricole quali
serre o tunnel di plastica possono alterarne il paesaggio, la protezione di
quest’ultimo non esige, in concreto, anche l’allontanamento di quelle
esistenti.
5.3
In esito alle pregresse
considerazioni, il ricorso può su questo punto essere accolto e la norma
precitata modificata, con l'aggiunta all'art. 11 cpv. 4 NA del seguente periodo
(testo in grassetto): "Serre e tunnel esistenti possono essere mantenuti
e rinnovati, purché le loro dimensioni non siano sostanzialmente modificate.".
6.
6.1. Oltre a contestare la
regolamentazione prevista per la zona agricola, il ricorrente, proprietario anche
dei mapp. 6, 0 e 5 inseriti - parzialmente - nella riserva forestale, censura
anche il contenuto dell'art. 12 NA che la disciplina. In particolare, esso postula una riformulazione dell'art. 12
cpv. 2 NA e chiede che la norma venga modificata nel senso di permettere lo
svolgimento di regolari lavori di mantenimento e pulizia in corrispondenza dei
limiti esterni dell'area boschiva, al fine di garantire un completo e sicuro
utilizzo della parte restante dei suoi fondi attribuita alla zona edificabile,
evitando al contempo un incontrollato avanzamento del bosco.
6.2
Per quanto attiene l'area boschiva del
PUC, essa è caratterizzata dalla presenza di consorzi forestali molto diversi.
Per una parte della stessa viene istituita una riserva forestale, all'interno
della quale il bosco viene lasciato evolvere naturalmente (art. 12 cpv. 2 NA),
senza nessun intervento di gestione. Uniche eccezioni sono gli interventi per
la manutenzione dei sentieri o delle infrastrutture esistenti, per l'eventuale
cura dei biotopi particolari o per motivi di sicurezza o stabilità del terreno
(art. 12 cpv. 2 NA). Per l'area forestale non inclusa nella riserva è prevista
l'elaborazione di un piano di gestione forestale (art. 12 cpv. 4 NA). L'area boschiva
non è oggetto di progetti selvicolturali particolari e, come visto, la gestione
è limitata a minimi interventi da parte dei privati.
Attraverso la criticata norma, il Gran
Consiglio intendeva porre le premesse per garantire al meglio la conservazione
delle superfici boschive di pregio presenti nel comprensorio del PUC. A questo
riguardo il rapporto di pianificazione evidenziava infatti come "I suoi boschi, caratterizzati dalla presenza
di un complesso di fitocenosi di alto valore dovuto alla loro rarità specifica
(suolo, clima), ospitano ancora una grande varietà di flora e di fauna con molte
specie protette. La presenza di queste fitocenosi è molto limitata a causa di
particolari condizioni biogeografiche e di fenomeni legati alle attività
antropiche (erosione di superfici, modifiche idrologiche, gestione)" (cfr. rapp. cit., pag. 7 seg.). Tenuto conto
dell'alto valore ecologico di queste superfici il Cantone ha deciso di
istituire una riserva forestale limitando di conseguenza al minimo gli
interventi dei privati in queste aree e dando al bosco la possibilità di
svilupparsi nel modo più naturale. Va detto che questo progetto si iscrive in
un concetto più ampio, sviluppato a livello cantonale, che persegue la
realizzazione di un reticolo in cui ognuna delle formazioni boschive presenti
nel Cantone sia rappresentata da almeno una riserva forestale (cfr. osservazioni
23.
agosto 2005 del Governo).
6.3
È inutile dilungarsi sull'esistenza, certa,
di un chiaro interesse pubblico alla salvaguardia delle aree boschive presenti
sul territorio e nel contempo alla protezione delle specie animali e vegetali
che vi trovano rifugio. Come rilevato dagli studi effettuati in sede di
elaborazione del piano di utilizzazione, le stesse rivestono infatti un ruolo
fondamentale per l'equilibrio ecologico del comprensorio (cfr. anche Studio naturalistico
__________, maggio 1993, in particolare pag. 40 segg.). Lo scopo perseguito dal
Gran Consiglio non è solo condivisibile ma risponde anche ai postulati
sviluppati dalla legislazione federale e cantonale specifica. Diverso è invece
il discorso per le misure e la regolamentazione approvate dal Legislativo
cantonale che lasciano spazio a non poche perplessità e appaiono eccessivamente
restrittive per i proprietari interessati. Di questo si è avveduto lo stesso
Consiglio di Stato il quale, in veste di rappresentante del Gran Consiglio, ha
proposto una nuova formulazione dell'art. 12 NA (cfr. osservazioni 23 agosto
2005) che tiene meglio conto della situazione attuale. Con l'introduzione del
nuovo art. 12 cpv. 2 lett e NA si intende favorire la coesistenze tra la
riserva forestale e le altre zone di utilizzazione poste nelle sue immediate
adiacenze; di riflesso viene anche garantita la tutela delle singole zona. È inutile
negare che il contatto diretto tra queste aree crea, inevitabilmente, qualche
problema, soprattutto in considerazione della naturale tendenza del bosco ad espandersi
e ad invadere le aree - edificabili ed agricole - circostanti. Da qui la necessità
di prevedere una regolamentazione che, da un canto, salvaguardi le peculiarità
della riserva forestale e che, dall'altro, tenga adeguatamente conto degli
interessi dei proprietari di fondi, quale il qui ricorrente, posti nelle
immediate vicinanze della stessa. Ora delle due norme proposte, quella
presentata in sede di osservazioni (cfr. oss. cit., 23 agosto 2005), prevedente
per l'appunto l'introduzione di un ulteriore lett. e) all'art. 12 NA, è senza
dubbio quella che meglio combina queste esigenze. Essa conferisce infatti
espressamente la facoltà di effettuare dei lavori di pulitura e mantenimento
nell'area di contatto (denominata fascia cuscinetto) tra la riserva forestale e
le altre zone di utilizzazione non boschive. I confini di questa fascia
verranno fissatati, all'interno della riserva forestale, dalla sezione
forestale. La possibilità di effettuare simili interventi garantisce, di fatto,
ai proprietari interessati da questa misura, la libera disposizione della parte
non boschiva dei loro fondi, evidentemente in conformità con la pianificazione
vigente. In questo modo la realizzazione della riserva non arreca pregiudizio
alle zone limitrofe e non ne compromette neppure l'utilizzo. Non vi è dubbio
che questa regolamentazione è più adeguata alle circostanze concrete e presenta
dunque vantaggi tali da preferirla a quella approvata dal Legislativo
cantonale.
6.4
Tenuto conto di quanto precede questo
tribunale ritiene di approvare le seguenti aggiunte all'art. 12 NA (testo in
grassetto): "c) interventi per la manutenzione e la sicurezza delle
infrastrutture esistenti" e "e) interventi lungo la fascia di
contatto tra la riserva forestale e le altre zone di utilizzazione non boschive
(fascia cuscinetto).".
7.
Il ricorso di RI 1 deve
pertanto essere accolto integralmente. Visto l'esito del procedimento, non si
prelevano tasse e spese di giustizia (art. 28 PAmm), mentre lo Stato, soccombente,
è tenuto al pagamento di un'indennità a titolo di ripetibili all'insorgente (art.
31.
PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli articoli di legge applicabili alla
fattispecie,
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso è accolto.
§
Di conseguenza, gli art. 11 cpv. 4 e 12 cpv. 2 delle norme di attuazione
sono modificati conformemente a quanto stabilito ai consid. 5.3 e 6.4.
2. Non si prelevano tasse e spese di giustizia. Lo Stato del Cantone
Ticino verserà a RI 1 fr. 800.- (ottocento) a titolo di ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di
30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. LTF). Qualora non sia
proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo
termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale (art. 113 segg. LTF).
4. Intimazione
a:
;
;
;
.
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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