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Decisione

90.2005.19

Conferma del divieto di caccia nel comprensorio di un PUC (che ha scopi anche ricreativi) per motivi legati alla sicurezza dei fruitori

16 luglio 2007Italiano27 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con decreto legislativo __________ 2004, il Gran Consiglio ha

approvato il piano di utilizzazione cantonale denominato "__________ (PUC)".

Per quanto qui d'interesse, l'art. 9 cpv. 4 delle norme di attuazione (NA) prevede:

"La

caccia è vietata in tutto il comprensorio del __________. Il Dipartimento,

sentite le cerchie interessate, può tuttavia autorizzare provvedimenti di

regolazione delle popolazioni di selvaggina, qualora il loro sviluppo dovesse

compromettere gli obiettivi di protezione o creare problemi alle zone attigue al

comprensorio.".

B. Il RI 1 e RI 2 insorgono, con ricorso 8 marzo 2005, dinanzi al Tribunale

della pianificazione del territorio, ora integrato nel Tribunale cantonale

amministrativo (cfr. infra consid. 1), contro il prefato decreto.

Essi postulano lo stralcio dell'art. 9 cpv. 4 NA, poiché ritengono vìoli i

principi della legalità, dell'interesse pubblico e della proporzionalità; il

Parlamento avrebbe inoltre abusato ed ecceduto del proprio potere

d'apprezzamento e non avrebbe tenuto conto della mancata incidenza territoriale

dell'attività venatoria. Il provvedimento appare infine inadeguato (la caccia sarebbe

compatibile con gli scopi del PUC) e creerebbe una disparità di trattamento. A

sostegno delle proprie tesi, i ricorrenti lamentano in

primis una violazione del diritto di essere sentiti, in quanto il divieto

non sarebbe stato motivato. Nel merito, la carenza di base legale per la misura

impugnata sarebbe dovuta alla mancanza di nesso tra la protezione della natura

ed il divieto di caccia; la normativa esulerebbe, inoltre, dall'ambito della pianificazione

del territorio. Gli insorgenti rilevano anche una contraddizione tra l'art. 8

cpv. 1 NA, che pone una riserva in favore della legislazione sulla caccia e la

pesca, e l'art. 9 cpv. 4 NA, il quale vieta l'attività venatoria. Dal punto di

vista dell'interesse pubblico e della proporzionalità, la caccia è, secondo i

ricorrenti, perfettamente compatibile con gli scopi del PUC; inoltre non

sarebbe stata fatta alcuna ponderazione degli interessi in gioco e nemmeno

sarebbero state vagliate alternative meno incisive. Gli insorgenti fanno

peraltro notare come altre numerose attività siano possibili all'interno del comprensorio

del PUC, da cui scaturirebbe la disparità di trattamento.

C.

Con le rispettive risposte 24 marzo e 7 aprile

2005, il municipio di RA 3 non formula particolari osservazioni e quello di PI

1 si rimette al giudizio del tribunale, con osservazioni che, se utili, verranno

riprese nel seguito. Nella propria risposta 23 agosto 2005, il Consiglio di

Stato chiede che il ricorso, per quanto ricevibile, sia respinto. L'Esecutivo

cantonale spiega che il divieto della caccia è stato introdotto per considerazioni

legate alla funzione ricreativa del PUC, segnatamente la sicurezza degli utenti,

e non, come sosterrebbero principalmente gli insorgenti, per motivi di protezione

della natura; ne consegue che il rapporto con la legislazione a tutela di quest'ultima

sarebbe ininfluente. Delle ulteriori argomentazioni si

dirà, se necessario, nei successivi considerandi in diritto.

D.

Il 25 ottobre 2005 si è

tenuta l'udienza, durante la quale il RI 1 ha comunicato di recedere dall'impugnativa

e RI 2 è rimasto unico ricorrente. Alle parti è stato fissato un termine sino

al 30 novembre 2005 per presentare le conclusioni. I rappresentanti del Governo,

confermando la propria posizione, e quelli di PI 1 hanno rinunciato a presentarne.

L'istruttoria è stata dichiarata chiusa.

E.

Con conclusioni 30

novembre 2005, il ricorrente RI 2 rileva che, benché la presunta violazione

dell'obbligo di motivazione sia stata sanata con la risposta del Governo, i

motivi addotti sarebbero comunque pretestuosi, come dimostrerebbe la

sistematica delle norme di attuazione: infatti, l'art. 9 NA sarebbe inserito

tra due disposizioni di protezione della natura; inoltre, la funzione ricreativa

del __________ è menzionata quale ultima. Ritenuto come in realtà il paventato

pericolo ed il relativo conflitto di utilizzazione non esistano, data la tipologia

di caccia esercitata, il suo divieto è in ogni caso esagerato se rapportato al

rischio reale. Per il resto, ricorrente conferma le proprie tesi.

considerato, in

diritto

1.La competenza del Tribunale cantonale amministrativo, in cui è stato

integrato il Tribunale della pianificazione del territorio con effetto al 14

luglio 2006 (BU 2006, pag. 215 segg.) e la tempestività del ricorso (art. 49

cpv. 1 LALPT) sono date. La legittimazione di RI 2, cittadino attivo

domiciliato a PI 1, il cui territorio giurisdizionale è interessato dal PUC, è

certa (art. 49 cpv. 3 lett. b LALPT). Quanto al RI 1, visto che lo stesso ha

receduto dall'impugnativa, questa dev'essere stralciata dai ruoli. Con queste

premesse il ricorso è ricevibile in ordine.

Considerandi

2.

In ambito di piani di utilizzazione cantonali (PUC), l'art. 49 cpv.

2.

LALPT prevede che è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo contro

la violazione del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di

apprezzamento, l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti rilevanti e l'inadeguatezza

del provvedimento pianificatorio. Diversamente che per i piani regolatori e per

quelli di dettaglio, in questo campo il potere d'esame del tribunale è completo

e contempla anche il sindacato di opportunità. Questo pieno potere di

cognizione, che esorbita dal campo solitamente riservato all'azione

giudiziaria, va tuttavia esercitato con il dovuto riserbo e senso della misura.

Lo stesso Tribunale federale quando ha libera cognizione di fatto e di diritto

fa uso di questa libertà con prudente ritegno, specie dovendo dirimere

questioni con forte valenza tecnica o connotazioni locali, dove le conoscenze degli

specialisti, rispettivamente delle autorità del posto costituiscono spesso un

insostituibile elemento per la presa di decisione. Il Tribunale cantonale

amministrativo dovrà pertanto esaminare con attento spirito critico gli aspetti

controversi del piano di utilizzazione impugnato, ma è solo se vi scoprirà vizi

di una certa rilevanza, inconciliabili col precetto dell'adeguatezza, che

l'annullerà e lo rinvierà all'autorità di adozione o che procederà ad una sua

modifica. Non basta dunque che risulti possibile una soluzione migliore, magari

solo sotto certi aspetti, di quella contestata, per sostituirla a quest'ultima;

la soluzione alternativa deve manifestare dei pregi realmente superiori, nel

suo complesso, da convincere il tribunale a preferirla a quella approvata

dall'autorità incaricata della pianificazione.

3.

Giusta l'art. 75 Cost. i Cantoni devono allestire dei piani d'azzonamento

per assicurare un'appropriata e parsimoniosa utilizzazione del suolo e un

ordinato insediamento del territorio. A livello legislativo l'obbligo di

pianificare è codificato all'art. 2 LPT. Secondo quest'ultima legge la

pianificazione deve avere luogo in diverse tappe: pianificazione direttrice,

pianificazione dell'utilizzazione e procedura del permesso di costruzione. Esse

stanno in reciproco rapporto e formano un tutto coerente, di cui ogni parte

adempie una specifica funzione. Il piano d'utilizzazione cantonale viene

adottato, secondo le indicazioni del piano direttore (art. 6 e segg., 26 cpv. 2

LPT), sulla scorta di un'ampia coordinazione e valutazione (art. 1 cpv. 1 2a

frase, 2 cpv. 1 LPT) e nell'ambito di una procedura ove è garantita protezione

giuridica (art. 33 e segg. LPT) e partecipazione democratica (art. 4 LPT). Il piano

d'utilizzazione cantonale disciplina e organizza l'uso ammissibile del suolo

per zone di interesse cantonale o sovracomunale. Esso è inteso a promuovere l'attuazione

degli obiettivi pianificatori cantonali del piano direttore e di compiti

cantonali come pure la realizzazione di edifici o impianti di interesse cantonale

o sovracomunale fissati da leggi speciali (art. 44 LALPT).

4.4.1

La ____________________ è inserita nella regione collinare e

valliva cui fanno corona le pendici sudorientali del __________ e quelle

occidentali e meridionali del __________, che culmina a sud sull'allineamento

di rilievi collegati fra loro dal __________. Essa spazia sul territorio dei

comuni di PI 2 e PI 1. Nell'ambito dell'autorizzazione di dissodamento per la

realizzazione dell'omonima __________, nel 1987 la Confederazione ha posto come

condizione al suo rilascio l'esecuzione di un rilievo naturalistico e

paesaggistico e la tutela del comparto attraverso un piano di protezione e di

gestione naturalistica adeguato e vincolante. Per onorare tale condizione, il

Governo ha adottato il PUC, approvato dal Parlamento con decreto legislativo __________

2004.

4.2

La scheda 1.1. del piano direttore cantonale definisce zona naturale protetta

l'area oggetto del PUC e prevede il piano d'utilizzazione cantonale quale

strumento per l'attuazione del coordinamento. La citata scheda, riferita alle

componenti naturali accertate e coordinamento pianificatorio concluso, indica

quale scopo la protezione delle aree in oggetto mediante il consolidamento o

l'attuazione di adeguate misure pianificatorie. Il piano direttore prevede che

la protezione delle componenti naturali sia organizzata sulla base di una

classificazione ispirata a quella proposta dal Consiglio d'Europa (piano

direttore - rapporto esplicativo, A.1.2.1). Secondo tale intendimento, le zone [naturali]

protette sono territori con contenuti naturalistici particolari o particolarmente

importanti o rappresentativi che meritano e richiedono una protezione di

carattere generale (zone protette generali) o limitata a determinati

aspetti (zone protette specifiche). In queste zone viene data priorità

alla protezione delle componenti naturali sulle altre utilizzazioni; le

attività umane di incidenza territoriale, e in particolare gli interessi

generali della pianificazione, quelli agricoli, quelli forestali e quelli

legati allo svago, benché restino riservati, devono risultare compatibili con

le finalità di protezione (piano direttore - rapporto esplicativo, A.1.2., n.

3). Per rilevare i contenuti naturalistici del comparto, è stato eseguito, come

richiesto dalla Confederazione, uno studio naturalistico.

Il

1° marzo 2002 è entrata in vigore la legge cantonale sulla protezione della

natura del 12 dicembre 2001 (LCPN), che si prefigge di promuovere la conoscenza,

la salvaguardia, il recupero e la valorizzazione delle componenti naturali del

paesaggio (art. 1 LCPN). L'art. 2 cpv. 2 LCPN stabilisce che sono componenti

naturali i comparti naturali e singoli elementi del paesaggio (lett. a), i

biotopi ed i geotopi (lett. b), la flora, i funghi e la fauna (lett. c), le

rocce, i minerali ed i fossili (lett. d). Gli strumenti della pianificazione

territoriale definiscono le modalità della protezione dei comparti naturali

d'importanza nazionale e cantonale, mentre la protezione degli elementi

emergenti, dei biotopi e dei geotopi d'importanza nazionale e cantonale avviene

tramite il decreto di protezione (art. 13 cpv. 1 e 2 LCPN). L'art. 12 cpv. 1

LCPN istituisce diverse categorie di protezione (riserva naturale, zona di

protezione della natura, zona di protezione del paesaggio, parco naturale,

monumento naturale) i cui contenuti ed effetti verranno specificati nel

regolamento d'applicazione (art. 12 cpv. 2 LCPN), a tutt'oggi non ancora emanato.

Tuttavia, il messaggio del 30 marzo 1999 (n. 4872) relativo alla LCPN spiega

già che per parco naturale s'intende un comprensorio caratterizzato da

importanti contenuti naturali e nel contempo favorevole alla promozione ricreativa

e didattica. Esso pone al centro dei propri interessi la conservazione

dell'ambiente naturale abbinata alla promozione economica-sociale che ne deriva

(messaggio citato, ad art. 12). In esito a quanto sopra, si può concludere che

il PUC è zona naturale protetta secondo il piano direttore e parco naturale ai

sensi dell'art. 12 cpv. 1 lett. d LCPN. Sia l'approccio del piano direttore che

quello della LCPN prevedono dunque una convivenza tra la protezione della

natura e le attività umane d'incidenza territoriale, che debbono però risultare

compatibili con le finalità di protezione.

4.3

Il comprensorio del PUC__________ interessa il comparto agro-forestale situato

nel bacino imbrifero del __________, sul territorio giurisdizionale dei comuni

di __________ e __________.Il PUC ha un'estensione di circa __________ ettari

ed è composto principalmente da boschi, colture e pascoli. Com'è stato

possibile constatare in fase di elaborazione del piano di utilizzazione, il

comparto agro-forestale attuale è solamente una parte di un comprensorio

naturale molto più ampio, che negli ultimi decenni è stato eroso

dall'urbanizzazione e dalla realizzazione di infrastrutture di interesse

regionale. Ciò malgrado esso costituisce ancora oggi un'area di particolare

importanza dal punto di vista naturalistico, soprattutto grazie all'insieme di

ambienti naturali pregiati che accolgono molte specie animali e vegetali rare.

Il PUC rappresenta inoltre l'unico polmone verde di pianura di tutto il __________

e per questo assume anche una funzione ricreativa di primaria importanza per la

popolazione dell'agglomerato di e __________: vi sono infatti diversi sentieri

tra cui un sentiero naturalistico e alcune attrezzature per lo svago al ____________________.

L'agricoltura (che interessa circa la metà della superficie della valle) è

l'attività antropica più importante esercitata all'interno del PUC-PVM: circa

quindici aziende agricole vi fanno capo, tre delle quali risiedono all'interno

del comprensorio del PUC (cfr. Rapporto 18 agosto 2004, n. 5366, in: RVGC, anno

parlamentare __________, pag. __________).

4.4

Conformemente agli intendimenti del piano

direttore e con la definizione di parco naturale data dalla LCPN, il PUC si

prefigge di definire le destinazioni d'uso del suolo volte a garantire la protezione,

il ripristino e la valorizzazione delle componenti naturali; il recupero dei

valori naturalistici e paesaggistici persi; favorire l'utilizzo agricolo

estensivo a fini paesaggistici; promuovere e valorizzare la funzione ricreativa

e di svago del __________, nonché la divulgazione scientifica all'interno del

suo perimetro (v. anche art. 1 NA). Il PUC è composto da un rapporto di

pianificazione, dalle rappresentazioni grafiche, dal piano degli interventi,

dalle norme di attuazione ed, infine da un programma di realizzazione. Il PUC

definisce sette tipologie d'uso del territorio: zona di protezione della natura,

zona agricola, area forestale, riserva forestale, zona edificabile, zona per

attrezzature ed edifici privati d'interesse pubblico, accessi e percorsi. Per

la valorizzazione della propria funzione ricreativa e di svago, il PUC prevede il

consolidamento delle strutture presso il __________, il completamento della

rete sentieristica, la divulgazione delle sue caratteristiche naturali, storiche

e paesaggistiche, favorendo il coordinamento con le infrastrutture ed attività

di svago esterne al PUC (cfr. art. 15, 16 e 18 NA).

4.5

Oltre al citato art. 9 cpv. 4 NA, che

di principio vieta la caccia nel comprensorio del parco, l'art. 8 cpv. 1 NA

(concernente disposizioni di protezione) prevede: "Le componenti naturali sono protette in

tutto il comprensorio. In particolare sono vietate la raccolta di fossili, la

raccolta o sradicamento della flora spontanea, la cattura o l'uccisione di ogni

genere di animale, nonché la distruzione diretta o indiretta di spazi vitali

(habitat). Sono riservate le disposizioni riguardanti la caccia e la pesca.".

5.

Come visto sopra, in sede di risposta il Governo

ha potuto specificare i motivi che hanno condotto all'adozione della criticata

disposizione. Essa si è resa necessaria non per motivi di protezione della

natura, ma di sicurezza degli utenti del PUC, siccome è stato individuato un conflitto

con lo scopo della funzione ricreativa promossa nel PUC. Preso atto dei motivi

dell'Esecutivo cantonale, il ricorrente ha potuto esprimersi al riguardo. Egli ritiene

la motivazione pretestuosa e ribadisce la propria posizione, ossia che il

divieto di caccia dovrebbe essere, semmai, fondato sul diritto venatorio e non

sulla legislazione a tutela della natura o su quella di pianificazione del

territorio. In ogni caso, tale divieto, sostiene, non rispetta il principio

della proporzionalità.

6.

Contrariamente

a quanto ritenuto dall'insorgente, il divieto di caccia previsto dalle NA del

PUC dispone di una valida base legale.

6.1

Il piano d'utilizzazione cantonale

disciplina e organizza l'uso ammissibile del suolo per zone d'interesse

cantonale e comunale, promovendo l'attuazione degli obiettivi pianificatori e

di compiti cantonali, nonché la realizzazione di edifici o impianti di interesse

cantonale o sovracomunale fissati in leggi speciali (art. 44 cpv. 1 e 2 LALPT).

L'art. 29 LALPT, applicabile in forza del rinvio previsto dall'art. 45 cpv. 2

LALPT, tratta delle norme di attuazione; il primo capoverso enuncia, seppure in

modo non esaustivo, i punti che le NA devono regolamentare, mentre il secondo

indica, esemplificativamente, quei punti che le NA possono facoltativamente

regolare (cfr. STPT 12 ottobre 1998, inc. 90.1998.6). Occorre dunque

considerare che le NA sono composte da un lato da disposizioni che il piano

d'utilizzazione cantonale deve necessariamente prevedere, sia che lo prescriva

il succitato art. 29 LALPT, sia che lo imponga esplicitamente la legislazione

federale o cantonale, e dall'altro lato da disposizioni che il pianificatore ha

la facoltà di assumere, senza esservi espressamente obbligato. Questo però non

significa libertà assoluta: l'obbligo di pianificare sancito dall'art. 2 LPT

comporta il dovere di allestire il piano d'utilizzazione cantonale, incluse le

NA, al fine di attuare il principio costituzionale sancito dall'art. 75 Cost.,

che postula una pianificazione del territorio volta a un'appropriata e

parsimoniosa utilizzazione del suolo e un ordinato insediamento del territorio,

nonché degli scopi e principi fondamentali della pianificazione del territorio

enunciati dagli art. 1-3 LPT.

6.2

In concreto, la misura pianificatoria

contestata è sorretta quindi d'ampia e chiara base legale. Infatti, contrariamente

a quanto sostenuto dall'insorgente, l'arte venatoria ha un'innegabile impatto

sul territorio oggetto dello strumento pianificatorio in quanto condiziona l'utilizzo

del territorio stesso. La pianificazione del territorio non si occupa infatti

unicamente delle ripercussioni fisiche e spaziali che le attività possono avere

sul territorio (quali edificazioni, modifiche del terreno, ecc.), come sembra

assumere il ricorrente, ma nello stesso tempo disciplina e coordina le attività

che possono avere delle ripercussioni sull'utilizzo dello stesso o che influiscono

direttamente o indirettamente su quest'ultimo, anche se queste attività sono

rette da legislazione propria (cfr. Moor,

Commentaire LAT, introduction, n. 92). Ora, è innegabile che il divieto di caccia,

in quanto tale, non costituisca una tipica norma di pianificazione del

territorio; ciò non toglie che la caccia abbia delle chiare ripercussioni sull'utilizzo

previsto del comprensorio per le attività ricreative e didattiche. Il rischio

che l'esercizio della caccia porta seco in prossimità di zone densamente

frequentate è, d'altronde, riconosciuto anche dalla legislazione venatoria, che

prevede delle distanze di sicurezza come, a titolo d'esempio, dai sentieri didattici

(art. 44 RCCP). Per questi motivi, la norma contestata può validamente fondarsi

sulla legislazione di pianificazione del territorio.

6.3

Il ricorrente intravede una contraddizione, arbitraria,

tra l'art. 9 cpv. 4 NA e l'art. 8 cpv. 1 NA. Anche questa censura è infondata.

Il Governo ha spiegato che quest'ultimo articolo è una disposizione di

protezione delle specie ed è stata emanato in applicazione della Legge federale

sulla protezione della natura e del paesaggio del 1° luglio 1966 (LPN) e della

citata LCPN. Ora, la riserva all'art. 8 cpv. 1 NA non contrasta con quanto

previsto all'art. 9 cpv. 4 NA, poiché quest'ultima disposizione, a differenza

della prima, tratta dei criteri di gestione, non quelli di protezione, e si

riferisce, come vedremo più sotto, alla sicurezza degli utenti del parco.

Inoltre, questa riserva permette di rendere possibile l'applicazione dell'art.

9.

cpv. 4 NA per quanto attiene ai provvedimenti di regolazione delle

popolazioni. Infatti, se così non fosse, i provvedimento di regolazione delle

popolazioni non potrebbero essere attuati in quanto si troverebbero in

contrasto con il divieto di uccisione di ogni genere di animale previsto

dall'art. 8 cpv. 1 NA. Ne discende che non solo queste disposizioni non sono in

contrasto tra di loro, ma che la riserva espressa all'art. 8 cpv. 1 NA, che si

riferisce anche all'art. 9 cpv. 4 NA e non solo alla legislazione venatoria,

appare necessaria alla concretizzazione dell'art. 9 cpv. 4 NA. Il ricorso è su

questo punto infondato.

7.

Il provvedimento appare peraltro sorretto da sufficiente

interesse pubblico e rispettoso del principio della proporzionalità.

7.1

Quanto

all'interesse pubblico, va ricordato che, di massima, si ritiene pubblico

l'interesse che coinvolge la generalità dei cittadini o una sua frazione

significativa e che compete al potere pubblico promuovere nell'esercizio delle

sue funzioni. L'interesse pubblico di un provvedimento di pianificazione del

territorio è segnatamente dato quando la sua adozione corrisponde ad un bisogno

importante, chiaramente avvertito dalla collettività. Tale interesse deve

prevale sui contrapposti interessi pubblici e privati in gioco (RDAT I-2000 no.

24.

consid. 4.1. con rinvii; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert,

op. cit., n. 98-102; Scolari,

Diritto amministrativo, parte generale, 2a edizione, Cadenazzo 2002,

n. 558-594). Il principio della proporzionalità esige invece che le restrizioni

siano idonee a raggiungere lo scopo di interesse pubblico desiderato, che tra i

diversi provvedimenti a disposizione per conseguirlo, venga scelto quello che

meno lede gli interessi privati; deve infine sussistere un rapporto ragionevole

tra lo scopo di interesse pubblico perseguito e i mezzi utilizzati.

7.2

In concreto occorre riconoscere che

sussiste un chiaro interesse pubblico al divieto della caccia nel comprensorio

del PUC, individuabile nella necessità di tutelare la sicurezza degli utenti

del parco e prevenire incidenti in una zona adibita anche allo svago ed alla

divulgazione. Contrariamente a quanto sostiene l'insorgente, i motivi che hanno

indotto il Governo ad inserire una simile norma appaiono tutt'altro che

pretestuosi, se rapportati alle funzioni di territorio didattico e di svago del

PUC. Inizialmente, il progetto del PUC non prevedeva un simile divieto. Durante

la procedura di informazione, il comune di PI 2 aveva tuttavia chiesto, per il

tramite del municipio, che la caccia venisse vietata, considerato il valore

ricreativo e di conservazione del PUC. Il Governo aveva aderito a tale

richiesta, ritenuto come la creazione del PUC avrebbe aumentato l'attrattività

ricreativa della zona (cfr. allegato "A" della risoluzione __________

2003, del Consiglio di Stato, n. 1, punto 3). Che la funzione ricreativa

rivesta un ruolo importante nel PUC è fuori dubbio e, contrariamente a quanto ritiene

l'insorgente, non secondaria. Come visto più sopra (consid. 4), il comprensorio

del PUC è una zona naturale protetta ai sensi del piano direttore ed un parco

naturali ai sensi della LCPN. In entrambi i casi l'utilizzo del territorio per

lo svago è possibile, a condizione che risulti compatibile con le finalità di

protezione (cfr. supra consid. 4.2.). Sull'importanza del comparto,

polmone verde della regione fortemente antropizzata del __________, s'è già

detto sopra (consid. 4.4). Il pianificatore riconosce questa importanza e

definisce il comparto come "molto attrattivo per quanto riguarda lo svago e la ricreazione" (rapporto di pianificazione, pag. 9). Lo svago è peraltro

contemplato tra gli obiettivi particolari del PUC__________ (rapporto di pianificazione,

pag. 15). All'interno del comprensorio è d'altronde da tempo attiva la

Fondazione __________, che già aveva tra gli scopi la destinazione a zona di

riposo e di svago pubblico dei beni immobili di proprietà della famiglia __________

al __________ (rapporto di pianificazione, pag. 30). Il pianificatore ribadisce

anche nelle conclusioni che "Accanto agli interventi volti al recupero dei valori naturalistici, il

PUC promuove un'importante componente relativa allo svago e alla ricreazione.

La prossimità di aree densamente abitate da una parte e le importanti

potenzialità della __________ in questo senso hanno orientato il PUC verso

degli interventi finalizzati all'utenza e alla divulgazione delle sue

caratteristiche eccezionali." (rapporto di

pianificazione, pag. 32). La funzione di svago e ricreazione è inoltre

ricordata all'art. 1 cpv. 2 NA: "Il PUC promuove lo svago e la ricreazione di carattere

estensivo e la divulgazione scientifica all'interno del suo perimetro". L'art. 6 cpv. 2 lett. d NA incarica specificatamente la citata

fondazione di "promuovere

la funzione ricreativa e l'informazione a interessati, proprietari e gestori". Lo svago è poi oggetto dell'art. 18 NA che prevede la

promozione dell'utilizzo ricreativo estensivo, in particolare dello svago e

delle escursioni a scopo di studio didattico. Il piano prevede inoltre alcuni

interventi di valorizzazione atti proprio al potenziamento di questa funzione

del PUC, attraverso il completamento della rete di sentieri, degli accessi al comprensorio

ed anche per la creazione di un posteggio per i fruitori del comparto

(interventi di valorizzazione da 9 a 13). Ora, da quanto precede emerge che è

previsto un potenziamento delle funzioni didattico-ricreative del comparto, da

cui è giocoforza dedurre che il comprensorio del PUC sarà oggetto di un

considerevole aumento dell'utenza: da qui nasce l'esigenza di tutelare

l'incolumità dei suoi fruitori. Il criticato divieto appare pertanto sorretto

da sufficiente interesse pubblico.

Il principio dell'interesse pubblico

richiede però anche che la misura prevista sia effettiva e concretizzabile.

Giustamente il ricorrente intravede un problema a livello d'informazione dei

cacciatori: è infatti impensabile che questi debbano consultare oltre la

specifica legislazione venatoria, e relativi strumenti, anche le norme di attuazione

di piani regolatori e piani d'utilizzazione cantonali al fine di determinare le

zone in cui è possibile cacciare. Perché il divieto sia efficace si impone che

la legislazione venatoria recepisca il divieto di caccia. Nel Cantone Ticino è in vigore la legge cantonale

sulla caccia e la protezione di mammiferi e degli uccelli selvatici dell'11

dicembre 1990 (LCC), che si occupa dell'applicazione della legge

federale su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici

del 20 giugno 1986 (LCP). La LCC si prefigge di conservare la

diversità delle specie e gli spazi vitali dei mammiferi e degli uccelli

selvatici, proteggere le specie minacciate, ridurre i danni causati dalla fauna

selvatica, garantire un'adeguata gestione venatoria della selvaggina, promuovere

la ricerca e l'informazione su mammiferi e uccelli selvatici, pianificare

l'esercizio della caccia (art. 1 LCC). L'art. 23 LCC prevede la possibilità per

il Consiglio di Stato d'istituire bandite di caccia e riserve ornitologiche;

esso ne fissa la delimitazione, l'adeguata gestione e vigilanza, la durata, le

norme di transito e di comportamento. L'art. 7 del regolamento sulla caccia e

la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici dell'11 luglio 2006 (RALCC)

abilita l'Esecutivo cantonale a fissare delle bandite di caccia per una durata

di cinque anni. Il Governo fa uso di questa competenza e definisce ogni cinque

anni con un decreto (per un esempio, si veda il più recente: 20 giugno 2006,

in: FU 50/2006 pag. 4209 segg.) le bandite di propria competenza, tra cui le zone

di divieto di caccia. Queste ultime sono delle bandite ai sensi della LCC

ma, a differenza delle altre bandite, che vengono istituite essenzialmente per

scopi di protezione della selvaggina, sono finalizzate alla sicurezza della

popolazione civile. Inoltre, l'art. 44 RALCC definisce le zone aperte alla

caccia. Perché il divieto di caccia previsto dal PUC possa essere effettivo, il

Governo, autorità d'attuazione del PUC secondo l'art. 4 cpv. 1 NA, avrà dunque cura

di includere, attraverso lo strumento che riterrà più idoneo, il divieto di

caccia nel comprensorio del PUC nella legislazione venatoria, di modo che il

controverso divieto possa essere adeguatamente pubblicizzato nei confronti dei

più diretti destinatari e che la sua disattenzione possa essere convenientemente

sanzionata.

7.3

Quanto alla proporzionalità, bisogna

considerare che il comprensorio del PUC ha una forma estremamente irregolare; comunque

nei punti di massima estensione esso misura circa 3 Km da est ad ovest di 1,5

km da nord-sud, mentre nei punti più stretti il comprensorio s'estende anche solo

per pochi metri. Esso è d'altronde solcato da numerosi percorsi pedonali e da

un sentiero naturalistico che lo attraversa da est a ovest. Numerosi sono i

punti di accesso al parco (ben nove quelli segnalati, cfr. Tavola 2 "Accessi e percorsi"). Al suo

interno sono inoltre praticate l'attività agricola e la pastorizia; inoltre s'intende

promuovere altre attività come, ad esempio, l'agriturismo Infine, grossomodo nel

nucleo del PUC, vi è il centro di accoglienza del __________. Ora, la decisione

di vietare la caccia per motivi di sicurezza nel comprensorio appena descritto

merita senz'altro di essere condivisa. Innanzitutto, il conflitto della stessa

con le attività di svago previsto appare reale: queste infatti dovrebbero

verosimilmente attirare un cospicuo numero di persone all'interno del comprensorio.

La misura è idonea e proporzionata: non si vede infatti quale altra misura che

lo sia altrettanto potrebbe essere assunta per il raggiungimento dello scopo

d'interesse pubblico di sicurezza degli utenti del PUC. In particolare, quelle

suggerite dal ricorrente non appaiono adeguate o sono impraticabili: limitare

ad alcune zone solo la caccia appare insufficiente e, data l'esiguità del

comprensorio anche irrazionale (v. più sotto), tanto più che suddividere il

comparto in zone in cui si può o non si può cacciare creerebbe difficoltà per

l'utenza e finirebbe col vanificare la misura. D'altro canto, imporre degli

orari non sarebbe sufficiente a garantire la sicurezza degli utenti, poiché non

appare verosimile che a certi orari stabiliti il parco cessi d'essere attrattivo.

A titolo di paragone si potrebbero citare le zone di divieto di caccia, istituite

dalla legislazione venatoria per motivi di sicurezza della popolazione, che

pure non prevedono un limite orario. Deve essere peraltro considerato come il

sentiero naturalistico previsto è ubicato in posizione relativamente centrale al

PUC; questo sentiero, per sua natura, si presta ad una notevole frequentazione

da parte dei fruitori del __________. A questo occorre poi aggiungere che, in

ogni caso, già in base alla vigente legislazione venatoria in diverse zone del

PUC__________ la caccia è vietata: a sud occorre tener conto dell distanza dai

fabbricati abitati nel comune di PI 1 (art. 44 cpv. 2 RALCC), a nord ed a est

della distanza di centro metri dall'autostrada (art. 53 lett. b RALCC), di

egual distanza dalla ferrovia che attraversa il parco a nord-est, e così via.

Ne consegue che comunque sia la caccia già oggi non potrebbe essere praticata

in una notevole porzione del territorio compreso nel PUC. Sempre nell'ottica

della proporzionalità, l'esiguo comprensorio in cui essa sarà vietata appare

peraltro costituire un sacrificio tutto sommato contenuto e sopportabile, rapportato

al resto del territorio cantonale in cui la caccia potrà ancora essere esercitata.

La norma pertanto merita tutela anche sotto questo punto di vista.

8.

Nel proprio ricorso l'insorgente denuncia anche

una disparità di trattamento con l'attività della pesca, quella della raccolta

di funghi, della campicoltura, e così via, ritenendo che la caccia non crei

maggiore disturbo a flora e fauna di queste ed altre attività. Ora, preso atto

delle motivazioni che hanno indotto il Governo a introdurre il criticato

divieto, nelle proprie conclusioni il ricorrente non solleva più tale

argomento. A ragione. Il principio della parità di trattamento esige infatti

che situazioni uguali siano trattate in modo uguale e che situazioni diverse lo

siano in modo diverso. Ora, che l'impatto delle altre attività citate dal

ricorrente sulla sicurezza dei fruitori del PUC sia assolutamente diverso di

quello generato dalla caccia è fuori discussione. Il ricorso si rivela anche su

questo punto infondato.

9.

In esito ai pregressi motivi il ricorso, nella

misura in cui non deve essere stralciato, è respinto. La tassa e le spese di

giudizio seguono la soccombenza di RI 2, mentre il ricorso del RI 1, che è

stato ritirato, viene stralciato senza aggravio di tassa e spese.

Dispositivo

per questi motivi,

visti gli articoli di legge in concreto applicabili,

dichiara

e pronuncia:

1.Il ricorso, nella misura in cui non è stralciato dai ruoli, è respinto.

2.La tassa di giustizia, di fr. 1'000.- (mille) è posta a carico di RI

2.

3.Contro la presente decisione è dato ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di

30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. LTF). Qualora non sia

proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo

termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale (art. 113 segg. LTF).

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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