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Decisione

90.2005.3

terreno attribuito alla zona agricola, quale area di rispetto inedificabile dal bene culturale (chiesa parrocchiale)

17 gennaio 2006Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

I. In data

27 settembre 2005 si sono tenuti l’udienza e il sopralluogo in contraddittorio,

durante il quale sono state scattate alcune fotografie, acquisite in seguito

agli atti. Le parti hanno quindi confermato le rispettive allegazioni e

domande, rinunciando a formulare conclusioni finali. Il tribunale ha dichiarato

chiusa l’istruttoria.

Considerato, in

diritto

1. La competenza del tribunale è data, il ricorso è tempestivo (art. 38

cpv. 1 LALPT) e la legittimazione del ricorrente certa (art. 38 cpv. 4 lett. b

e c LALPT). Il ricorso è dunque ricevibile in ordine.

Considerandi

2.

In campo

pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia. Questa non è, però,

assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve

garantire il riesame completo del piano regolatore da parte di almeno un'istanza

di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio di Stato (art. 37

cpv. 1 LALPT), che decide i ricorsi - e approva il piano - con pieno potere

cognitivo: questo significa controllo non solo della legittimità ma anche dell'opportunità

delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità incaricate di compiti

pianificatori badano tuttavia di lasciare alle autorità loro subordinate il

margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti (art. 2 cpv. 3

LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque semplicemente sostituire il proprio

apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il diritto di questo di

scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più appropriata, ragionevole

od opportuna. Esso non può però limitarsi ad intervenire nei soli casi in cui

la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo e sia

manifestamente insostenibile. Deve al contrario rifiutare l'approvazione di

quelle soluzioni che disattendono i principi e gli scopi pianificatori

fondamentali del diritto federale o non danno loro sufficiente attuazione,

rispettivamente che non tengono adeguatamente conto della pianificazione di

livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano direttore (cfr. anche l'art.

26.

cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà segnatamente che sia stata

effettuata in modo corretto la ponderazione globale degli interessi richiesta dall'art.

3.

OPT (RDAT II-2001 n. 78 consid. 6b; II-1999 n. 27 consid. 3).

Il potere

cognitivo del Tribunale della pianificazione del territorio è invece

circoscritto alla violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT cit.,

ibidem; inoltre II-1997 n. 23); fanno eccezione - per poter ossequiare l'art.

33.

cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui è impugnata una modifica del piano

regolatore disposta d'ufficio dal Consiglio di Stato.

3.

Il

ricorrente chiede innanzitutto che il mapp. 127, di cui la variante in

discussione include in zona edificabile una fascia profonda 25 m a partire da

via “al Büsgian”, venga attribuito integralmente alla zona residenziale

estensiva RE. A tale riguardo rammenta che con il previgente piano regolatore

buona parte del fondo era già incluso nell’allora zona residenziale R1 e che

ora, con la sua estromissione, malgrado sia completamente urbanizzato, costituirebbe

una lacuna nel tessuto edilizio circostante.

4.

I piani

regolatori hanno lo scopo di garantire un'appropriata e parsimoniosa utilizzazione

del suolo e un ordinato insediamento del territorio (cfr. art. 75 cpv. 1

Cost.). Essi devono delimitare, in primo luogo, le zone edificabili, agricole e

protette (art. 14 cpv. 2 LPT). Le zone edificabili comprendono, secondo l'art.

15.

LPT, i terreni idonei all'edificazione che sono già stati edificati in larga

misura (lett. a) e quelli prevedibilmente necessari ed urbanizzati entro 15

anni (lett. b). Di massima un terreno che adempie queste esigenze va attributo

alla zona edificabile a meno che, dopo una ponderazione e globale degli

interessi che la legislazione sulla pianificazione del territorio tende a

salvaguardare (cfr. in particolare art. 1 e 3 LPT), debba venir incluso,

parzialmente o totalmente, nel territorio fuori della zona edificabile (RDAT

I-2001 n. 49 consid. 3a). I criteri posti dall'art. 15 LPT per l'assegnazione

di un terreno alla zona edificabile non hanno pertanto un valore assoluto, ma

una portata relativa. Essi rappresentano piuttosto dei principi generali della

pianificazione del territorio, dei punti di riferimento, che - ancorché

soddisfatti - non conducono necessariamente all'attribuzione del terreno

interessato alla zona fabbricabile (cfr. la giurisprudenza appena citata;

inoltre Flückiger, Commentario LPT, ad art. 15 n. da 25 a 29;

Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction,

expropriation, Berna 2001, n. 314).

4.1

Prima di entrare nel merito, occorre precisare per chiarezza che, per quanto

può interessare in questa sede, il mapp. 127 non era incluso con il previgente

piano regolatore in zona residenziale R1, in particolare, tanto meno in zona

edificabile, in generale, bensì nel territorio fuori dalle zone edificabili. L’attento

esame degli atti costituenti il piano regolatore approvato dal Consiglio di

Stato con risoluzione, n. 2714, del 12 maggio 1981 (doc. in atti) non lascia

dubbi circa lo statuto giuridico del fondo in questione. Dalla visione del

piano delle zone (1:2'000) si rileva che il comparto in località __________,

che fa e faceva riferimento alla chiesa parrocchiale di S. __________, risultava

costituito da una vasta area AP-EP, comprendente il santuario (EP 3), il

cimitero (AP 8) e il posteggio (AP P), contornata su tutti i lati da una

considerevole area attribuita alla zona residua (cfr. legenda: campo bianco) a

cui si sovrapponeva la zona di protezione monumenti (cfr. legenda: tratteggio

diagonale color azzurro). La zona residenziale R1 (color salmone) si estendeva

a nord e a sud di questo comparto. Il terreno del ricorrente risultava pertanto

gravato per quasi un terzo della sua superficie dal vincolo per la formazione

del posteggio (AP P) e del cimitero (AP 8), mentre per il restante era incluso

in zona residua con il vincolo di protezione monumentale. Questa rappresentazione

trova la sua speculare conferma nel piano del paesaggio (1:2000), da cui si evince

chiaramente che il mapp. 127 era escluso dal perimetro della zona urbanizzata

(tratto color salmone) e, al pari delle costruzioni ubicate sui mapp. 44 e 46,

attribuito alla zona residua. Zona residua, la cui definizione era, va

sottolineato, zona che comprendeva “tutto il territorio non definito come

zona edificabile o zona forestale” (cfr. prima frase dell’art. 25 NAPR nella

versione adottata dal consiglio comunale nella seduta del 28 marzo 1978), modificata

d’ufficio dal Consiglio di Stato all’atto dell’approvazione del piano

regolatore in “territorio fuori delle zone edificabili” (cfr. nota

marginale art. 25 NAPR) che comprendeva “tutto il territorio giurisdizionale

del Comune non definito come zona edificabile dal piano delle zone”, la cui

“edificabilità, riservate le eventuali ulteriori limitazioni previste dalle

norme di attuazione del piano del paesaggio, è disciplinata dall’art. 24 LPT e

dalla legislazione cantonale d’applicazione” (cfr. risoluzione del

Consiglio di Stato n. 2714 del 12 maggio 1981, ad art. 25, pag. 19). Da allora,

le varianti che si sono succedute, ivi compresa la revisione generale del piano

regolatore del 1997, fino alla variante all’esame, nulla hanno mutato alla

situazione del mapp. 217. Di conseguenza, la richiesta ricorsuale va assunta come

una domanda di estensione della zona edificabile per rapporto al perimetro di

quella del previgente piano regolatore.

4.2

In

concreto, con ogni evidenza, il presupposto dell'art. 15 lett. a LPT non è adempiuto.

Con terreni già edificati in larga misura si intende essenzialmente il territorio

costruito in maniera compatta, oltre eventualmente singole particelle

inedificate al suo interno, direttamente confinanti con la zona edificabile, in

genere già edificate e di superficie relativamente ridotta (RDAT I-2001 n. 49

consid. 3b; Flückiger, op. cit., ad art. 15 n. 60;

Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., n. 319). Se va riconosciuto che il fondo del ricorrente è ubicato al margine di una zona

edificabile residenziale, è altrettanto vero che questo comparto, proprio perché

caratterizzato da un tessuto edilizio poco concentrato e con ancora appariscenti

lacune al suo interno, non concretizza ancora la definizione di comprensorio

ampiamente edificato. La prossimità del mapp. 127 alla zona edificabile non

basta quindi da sola a determinarne l’inclusione. Difatti, questo terreno, completamente

inedificato, per le sue relazioni spaziali e funzionali, come si avrà modo di

approfondire in seguito, appartiene a tutti gli effetti all’ampia area di

contorno inedificata del complesso di riferimento del comparto __________,

costituito dalla chiesa parrocchiale e dal cimitero, che si integra piuttosto,

in modo organico, nel contesto del vasto comprensorio agricolo in località __________.

Esso non può pertanto essere considerato come edificato in larga misura nel

senso restrittivo inteso dalla giurisprudenza, né decisiva risulta, infine, la

circostanza, asserita dall’insorgente, secondo cui il fondo in parola sia urbanizzato,

giacché non conferisce di per sé un diritto all’attribuzione del suo terreno

alla zona edificabile (122 II 326 consid. 6a; 117 Ia consid. 3g).

4.3

La

richiesta di estendere la zona edificabile non risponde poi nemmeno ad una

prevedibile necessità di terreni fabbricabili urbanizzati entro 15 anni giusta

l’art. 15 lett. b LPT: disposizione peraltro nemmeno invocata dal ricorrente.

In effetti, il tribunale ha già avuto modo di esaminare diffusamente il dimensionamento

del piano regolatore, sia nell’ambito della procedura d’approvazione della

revisione generale (cfr. risoluzione del Consiglio di Stato n. 6565 del 19

dicembre 1997), sia, in particolare, nel corso dell’evasione del ricorso

presentato contro il successivo diniego d’approvazione della zona residenziale

estensiva prevista in località __________ (cfr. risoluzione del Consiglio di

Stato n. 5069 del 14 novembre 2000; TPT inc. 90.2000.85 in re comune di __________).

In quell’occasione, il tribunale aveva appurato un notevole

sovradimensionamento delle zone edificabili, che avrebbero consentito, con una

contenibilità teorica di circa 3'250 unità insediative (UI), la triplicazione

dell’allora situazione di 1'166 UI. Ritenuto che dalla situazione di partenza,

riferita al 1994, la popolazione residente è passata da 718 a 850 unità a fine

anno 2000 (cfr Annuario statistico ticinese, comuni, anno 2004, pag. 29), pari

ad un incremento di appena il 18%, va ancora oggi escluso che nel prossimo

decennio essa possa triplicare. Com’è noto, sussiste un interesse generale ad

impedire la formazione di zone edificabili troppo vaste (RDAT I-2001 n. 49

consid. 3c). Questa considerazione deve, di conseguenza, essere applicata anche

al fondo del ricorrente.

5.

Poiché il

fondo in parola non può essere attribuito alla zona fabbricabile

già per assenza dei requisiti di cui all'art. 15 LPT, merita tutela la decisione

del Consiglio di Stato di confermarne - di conseguenza - l’inclusione nella

zona agricola, intesa nel suo senso più ampio, espressamente sancito ora all'art.

16.

LPT, nella versione in vigore dal 1. settembre 2000. Alla zona agricola dev'essere

difatti riconosciuto un ruolo multifunzionale, poiché persegue non solo

obiettivi di politica agraria e fondiaria, ma anche obiettivi in ordine agli

insediamenti, quale eccellente strumento di prevenzione dell'edificazione

sparsa, alla protezione dell'ambiente e a quella del paesaggio (cfr. Messaggio

del Consiglio federale concernente la revisione parziale della LPT del 22 maggio

1996, pubbl. in FF 1996, III, pag. 457 segg., pag. 471, con rinvii), aspetto, quest’ultimo,

che nella fattispecie riveste una particolare rilevanza. Non appare quindi

nemmeno necessario approfondire se il fondo interessato si presti o meno, ed

eventualmente in che misura, alla lavorazione agricola. Va ad ogni buon conto

rilevato che il catasto delle idoneità agricole, allestito dalla sezione dell'agricoltura,

assegna al mapp. 127 un'idoneità alla viticoltura e alla campicoltura. Tant’è

che il piano direttore designa proprio il terreno del ricorrente, quale

superficie idonea all’avvicenda-mento delle colture (SAC). Questo è l'oggetto specifico della scheda settoriale 3.1, di dato

acquisito, che vincola quindi il comune a precisare le SAC nell'ambito della definizione

della zona agricola del proprio piano regolatore (cfr. piano direttore: rappresentazione

grafica n. 9, scheda di coordinamento 3.1). Di conseguenza, al fondo all'esame,

proprio perché appartenente al territorio agricolo cantonale, va riconosciuta

una chiara vocazione ad essere attribuito alla zona agricola, che, va precisato,

può essere diminuita solo in presenza di importanti esigenze della pianificazione

del territorio e previa modifica degli strumenti pianificatori, in questo caso,

cantonali (art. 7 LTagr). Presupposti, questi, che nella fattispecie fanno

difetto. L'azzonamento comunale si pone quindi in conformità con le scelte

strategiche del piano direttore, e ciò senza che il comune possa invocare

motivi particolari e preponderanti di carattere pianificatorio per

discostarsene. Tutt’altro, come si avrà modo di appurare nel seguito.

6.

Con l’attribuzione di buona parte del mapp. 127 alla zona agricola,

il comune ha voluto, nel contempo, salvaguardare l’aspetto paesaggistico del

comparto __________, in funzione della chiesa di S. __________. Difatti, come

anticipato ai considerandi precedenti, la variante in contestazione combina a

tale scopo la zona agricola con la zona di rispetto del bene culturale, a cui

si sovrappone, al pari di tutte le aree di contorno della chiesa parrocchiale

(mapp. 137 e 1288, in località Ca Farée, e 153 parz. e 161 parz., in località

Valegg, che il Consiglio di Stato ha attribuito d’ufficio alla zona agricola;

cfr. risoluzione impugnata, pagg. 5 e 7).

6.1

A

tale riguardo va considerato che la protezione della

natura e del paesaggio è sancita a livello costituzionale dall'art. 78 Cost.,

che ne affida la competenza ai Cantoni, mentre fa carico alla Confederazione di

rispettare nell'esecuzione dei propri compiti le caratteristiche del paesaggio,

l'aspetto degli abitati, i luoghi storici, come anche le rarità naturali e i

monumenti culturali, con l'obbligo di conservarli intatti quando vi sia un

interesse generale e preponderante. Il paesaggio è parimenti protetto dalla LPT.

L’art. 3 cpv. 2 LPT stabilisce che il paesaggio dev’essere rispettato e che in

particolare (lett. b) occorre integrare nel paesaggio gli insediamenti, gli edifici

e gli impianti, nonché (lett. d) conservare i siti naturali. I piani regolatori

(art. 24 segg. LALPT) disciplinano l'uso ammissibile del suolo (art. 14 cpv. 1

LPT). Essi devono delimitare, in primo luogo, le zone edificabili, agricole e

protette (art. 14 cpv. 2 LPT). Le zone protette comprendono (art. 17 cpv. 1

LPT): i ruscelli, i fiumi, i laghi e le loro rive (lett. a); i paesaggi

particolarmente belli e quelli con valore naturalistico o storico-culturale

(lett. b); i siti caratteristici, i luoghi storici, i monumenti naturali e culturali

(lett. c); i biotopi per gli animali e vegetali degni di protezione (lett. d).

Il diritto cantonale può prevedere, in vece delle zone protette, altre misure

adatte (art. 17 cpv. 2 LPT). L’art. 28 cpv. 2 LALPT dispone alla lett. f che le

rappresentazioni grafiche dei piani regolatori abbiano in particolare a fissare

le zone di protezione dei beni naturalistici, paesaggistici e storico-culturali

e, alla lett. h, i vincoli speciali cui è assoggettata l’utilizzazione di taluni

fondi, in particolare per la protezione delle acque, la tutela del paesaggio,

dei contenuti naturalistici del paesaggio, degli edifici di pregio

storico-culturale o della vista panoramica.

6.2

La

legge sulla protezione dei beni culturali del 13 maggio 1997 (LBC) regola la

protezione e la valorizzazione dei beni culturali e ne promuove la conoscenza

ed il rispetto (art. 1 LBC), secondo i seguenti principi di base: la protezione

del patrimonio culturale è compito comune del proprietario e dell'ente pubblico

(cfr. art. 5 LBC); sono suscettibili di protezione sia i beni culturali

immobili che quelli mobili (cfr. art. 2, 20, 21 LBC); la protezione dei beni

culturali immobili è concepita come "protezione integrata" da attuare

nel contesto della pianificazione del territorio (cfr. art. 20 LBC); la

protezione dei beni culturali mobili è affidata principalmente alle istituzioni

culturali riconosciute (cfr. art. 4 e 21 LBC). Sono beni culturali i beni

mobili e gli immobili che singolarmente o nel loro insieme rivestono interesse

per la collettività, in quanto testimonianze dell’attività creativa dell’uomo

in tutte le sue espressioni (art. 2 LBC). La legge distingue tra gli immobili

quelli d’interesse cantonale e quelli d’interesse locale (art. 3 cpv. 2 lett. a

e b LBC): ai primi è attribuito un significato culturale che travalica l’ambito

locale e sono quindi protetti per decisione cantonale in sede d’approvazione

dei piani d’utilizzazione (art. 20 cpv. 3), mentre i secondi fanno parte di

quei beni che rivestono importanza soprattutto per il comune e sono protetti

per decisione comunale nell’ambito dell’adozione del piano regolatore (art. 20

cpv. 2 LBC). Salvo disposizione contraria, la protezione di un bene culturale

si estende all’oggetto nel suo insieme, in tutte le sue parti e strutture

interne ed esterne (art. 22 cpv. 1 LBC). Se le circostanze lo esigono, nelle

adiacenze del bene protetto è da delimitare un perimetro di rispetto entro il

quale non sono ammessi interventi suscettibili di compromettere la conservazione

o la valorizzazione del bene protetto (art. 22 cpv. 2 LBC).

6.3

Una

restrizione di diritto pubblico è compatibile con la garanzia della proprietà

sancita dall'art. 26 Cost. solo se si fonda su di una base legale, è

giustificata da un interesse pubblico preponderante e rispetta il principio

della proporzionalità (art. 36 Cost.). Nel caso concreto i beni culturali

singolarmente elencati all’art. 31 NAPR trovano corrispondenza, per quanto qui

interessa, nel piano del paesaggio, che indica con un triangolo rosso la chiesa

parrocchiale di S. __________, quale oggetto culturale d’importanza locale (n.

11), salvo per la facciata e la scalinata d’accesso, che sono designate con un

ulteriore triangolo rosso oggetti culturali d’importanza cantonale (n. 2). Il

ricorrente non contesta l’importanza e la tutela in quanto tale di questi

manufatti, bensì l’eccessiva estensione del perimetro di rispetto sul suo fondo

che, come detto, il comune ha definito con la zona di rispetto del bene

culturale in corrispondenza della zona agricola. Questa misura pianificatoria

risulta dunque, a non averne dubbio, sorretta da una valida base legale.

6.4

Per

quanto concerne l’interesse pubblico, nemmeno specificatamente messo in

discussione dal ricorrente, va notato che attraverso il sopralluogo si è potuto

constatare come il complesso che fa capo alla chiesa parrocchiale di S. __________,

costituito dal cimitero, dalla suggestiva scalinata e dallo stesso santuario,

edificio di origine romanica (XI secolo), trasformato nel basso medioevo,

successivamente in epoca barocca e consolidato, infine, nella configurazione attuale

con il rifacimento della facciata e l’erezione del campanile (1855), sorge su

un promontorio in posizione dominante rispetto al nucleo del paese, circondato da

filari di vigneto, da gruppi di alberi secolari e da ampie aree prative, fra

cui quella dell’insorgente (cfr. documentazione fotografica, in atti).

Nonostante la presenza di alcuni rustici e di qualche edificazione di epoca più

recente, comunque assai discosti, tale complesso ha mantenuto il proprio

carattere d’insediamento isolato inserito in spazi aperti: caratteristica peculiare

di questi edifici della valle, a cui erano appositamente riservate vaste aree periferiche

rispetto all’abitato, volte a marcarne la sacralità del luogo. Se ne trova,

peraltro, un valido esempio nello stesso comprensorio comunale di __________, la

chiesa di S. __________ __________ __________, ubicata all’entrata sud del

paese e anch’essa tutelata dal piano regolatore quale bene culturale

d’interesse cantonale, che tuttavia, stretta com’è ai lati dalla nuova strada

cantonale, a valle, e da quella vecchia, a monte, è stata purtroppo

irrimediabilmente privata dei suoi nessi formali con il contesto circostante.

Anche per tale motivo, va senz’altro riconosciuto un interesse pubblico alla

conservazione dello spazio circostante la Chiesa di S. __________, rimasto

ancora integro e proprio per questo dall’apprezza-bile valore paesaggistico, attraverso

il provvedimento pianificatorio adottato dal comune.

6.5

Verificata

la presenza di un interesse pubblico, occorre ora esaminare se la misura

contestata risulta ragionevole, attuabile e sopportabile; segnatamente se non

sacrifica sproporzionatamente gli interessi privati contrapposti. Se così

fosse, violerebbe il principio della proporzionalità (DTF 118 Ia 394). Per

quanto concerne la necessità e l’idoneità del provvedimento è presto detto.

Occorreva salvaguardare il più possibile le caratteristiche spaziali e formali degli

spazi circostanti, che concorrevano a costituire l’essenza stessa del bene

culturale oggetto di protezione: idonea quindi l’attribuzione del fondo in

parola alla zona agricola solo se completata, proprio perché soltanto di

principio non edificabile, dalla necessaria sovrapposizione della zona di

rispetto (art. 22 cpv. 2 LBC). Per quanto concerne la proporzionalità in senso

stretto, si è già ricordato che il previgente piano regolatore prevedeva l’inclusione

del fondo all’esame fuori dalla zona edificabile, rispettivamente in zona di

protezione monumenti (cfr. supra, consid. 4.1). La variante impugnata non ha

fatto nient’altro che riprendere, attualizzandolo, l’assetto pianificatorio precedente

con però una modifica sostanziale di non trascurabile rilevanza: l’attribuzione

alla zona residenziale estensiva di una fascia del terreno, senza che in realtà

fossero adempiute, com’è stato appena appurato, le condizioni dell’art. 15 LPT

o vi fossero state a sostegno qualificate giustificazioni di ordine

pianificatorio, da un lato, e malgrado la contrapposizione di valori

preponderanti, quali quelli agricoli (SAC), paesaggistici e culturali,

dall’altro lato. Ferma questa premessa, il sacrificio imposto al proprietario appare

dunque più che sopportabile.

7.

Infine,

l’insorgente si aggrava contro il vincolo AP per la formazione di un’area di

parcheggio pubblico, chiedendone lo stralcio. Anche in questo caso occorre rammentare

che tale vincolo era già previsto nel previgente ordinamento pianificatorio (AP

P, cfr. supra, consid. 4.1). Con la pianificazione all’esame, così come adottata,

il comune ne ha ridotto la superficie da 1'130 mq (cfr. rapporto di

pianificazione, ottobre 1977, pag. 22) a 740 mq, gravando a tale scopo il mapp.

127.

con una fascia profonda 10.50 m rispetto a via “a cà Farée”. Approvando la

variante, il Consiglio di Stato ha ridotto ulteriormente il vincolo a 540 mq,

stralciando l’area a diretto contatto con il perimetro della chiesa (cfr. risoluzione

impugnata, pag. 7). Orbene, considerato che il previsto parcheggio è funzionale

alla chiesa parrocchiale e al cimitero e che nelle vicinanze non esistono aree

di posteggio pubblico alternative, l’interesse pubblico, la necessità e

l’idoneità a sostegno del vincolo in parola appare di tutta evidenza. Inoltre,

come detto, l’area originaria è stata ridotta di oltre la metà, pari ad una

superficie che consentirebbe la formazione di circa una quindicina di stalli.

Di modo che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il vincolo deve

essere considerato correttamente dimensionato, rispettivamente non lesivo del

principio della proporzionalità. In merito poi alla pretesa incompatibilità del

vincolo con la tutela del bene culturale adiacente, va considerato, da un lato,

che esso è stato ridotto dal Governo nella porzione più sensibile, ossia quella

a contatto diretto con la chiesa e il cimitero, proprio allo scopo di limitarne

l’incidenza sugli stessi. Dall’altro lato, in merito alla parte effettivamente

prevista, sostenuta, come detto, da interesse pubblico e comunque limitata alla

fascia che costeggia la stradina d’accesso, più discosta, la sua integrazione

con gli spazi circostanti dovrà essere attentamente presa in considerazione al

momento della sua realizzazione e risolta con gli opportuni accorgimenti

costruttivi (art. 22 cpv. 2 LBC). Pure su questo oggetto la risoluzione impugnata

merita tutela.

8.

In conclusione,

la contestata pianificazione deve essere confermata così come approvata dal

Consiglio di Stato. Il ricorso deve dunque essere integralmente respinto. La

tassa di giudizio e le spese devono essere poste a carico del ricorrente (art.

28.

PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli articoli di legge applicabili alla

fattispecie,

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. Il

ricorrente è condannato al pagamento delle tasse di giudizio e delle spese per

complessivi fr. 2'200.- (duemiladuecento).

3. Intimazione

a:

;

__________,;

terzi implicati

PI 1

rappr. da: RA 3

CO 1

rappr. da: RA 2

Per il Tribunale della pianificazione del territorio

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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