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Decisione

90.2005.40

istituzione di una zona di pianificazione comunale

24 maggio 2006Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

I cambiamenti in atto relativi all'assetto

viario della regione sono noti e non vengono messi in discussione neppure dalle

insorgenti. Gli stessi modificheranno in modo sostanziale il flusso del traffico

nel Piano del Vedeggio, ciò che avrà ripercussioni di sicuro rilievo per tutti

i comuni della regione, compreso quello di Manno che, come rettamente rileva il

municipio, verrà indiscutibilmente avvicinato alla città di Lugano. In questo

contesto s'inserisce la decisione del comune di voler riflettere sul mantenimento

dell'attuale funzione della zona Jb e della destinazione residenziale dei fondi

posti in zona R2, esposti agli effetti dell’inquinamento dell’elettrodo. A ciò si aggiunge il fatto che la strada

di collegamento tra la Strada e via, sebbene prevista dall'ordinamento vigente,

non è mai stata realizzata. I mutamenti, non solo viari, in atto, unitamente

alla cessazione dell'attività al mapp. 456, frattanto intervenuta, rappresentano

una modifica delle circostanze tale da giustificare quantomeno la decisione di

voler riflettere sull'azzonamento del territorio interessato. Lo stanziamento

di un credito di fr. 180'000.- da parte del consiglio comunale per la realizzazione

di tre studi volti a ridefinire la pianificazione del comparto in parola

dimostra poi che gli intendimenti dell'autorità comunale sono seri e concreti. Il

fatto che l'autorità comunale non sappia ancora indicare con precisione come intende

ridefinire la pianificazione del comprensorio in discussione non basta per

destituire di fondamento il provvedimento stesso: valesse il contrario, quest’ultimo

sarebbe perfettamente inutile. A dispetto di quanto assumono le ricorrenti, non

si verifica quindi una violazione del principio di stabilità dei piani, attesto

altresì che i requisiti di applicazione dell’art. 21 cpv. 2 LPT dovranno essere

soddisfatti al momento in cui verrà, se del caso, proposta la variante di piano

regolatore (cfr. Ruch, op. cit., ad art. 27 n. 25).

6.4. Fondata sotto il criterio dell'interesse

pubblico, va ancora esaminato se per rapporto alle circostanze concrete la

misura pianificatoria all'esame risulta ragionevole, idonea e necessaria;

segnatamente se non sacrifica sproporzionatamente l'interesse privato contrapposto

(RDAT I-1995 n. 31 consid. 2b). Se così fosse, questa misura violerebbe il

principio della proporzionalità. In concreto nessun altro provvedimento di

salvaguardia della pianificazione previsto dalla legge (decisione sospensiva,

blocco edilizio) è applicabile. La misura adottata risulta pertanto idonea.

Resta dunque da valutare se la stessa è pure necessaria. A questo scopo vanno

soppesati, in primis, gli effetti della controversa zona di pianificazione, per

determinare se e fino a che punto si giustifichi di mantenere la pianificazione

comunale allo studio al riparo da iniziative edilizie che potrebbero seriamente

comprometterla o comunque renderne più arduo lo svolgimento. In quest'ordine di

idee la scheda descrittiva predisposta dall'autorità comunale precisa che nell'area

Considerandi

interessata è in linea di principio permessa solo la riattazione di edifici

esistenti, con eventuali ampliamenti e modifiche di destinazione di piccole

entità (al massimo il 10% dei volumi esistenti sui rispettivi fondi). Di regola,

non sono ammessi ampliamenti con destinazione manifestamente incompatibile con

la futura pianificazione. Va evidenziato che la regolamentazione degli effetti

della zona prevede, in buona sostanza, un divieto di nuove iniziative

edificatorie, se non di minima entità. D'altra parte va riconosciuto che il territorio

oggetto della zona di pianificazione comprende un'ampia fascia di territorio

inedificato (mapp. 708 e parzialmente 456 in zona Jb, nonché i mapp. 452, 454 e

455.

in zona R2), che risulta dunque di grande interesse per la pianificazione, poiché

garantisce la più ampia libertà decisionale nella ridefinizione dell'utilizzazione

della zona. In quest'ottica, considerati gli importanti obiettivi che l'autorità

comunale si è prefissa, appare ragionevole la limitazione imposta

temporaneamente ai singoli proprietari. Il sacrificio imposto alle ricorrenti appare,

in ogni caso, contenuto, se si tien conto che esse sono proprietarie da anni

del fondo in questione e che mai hanno dimostrato l'intenzione alla sua

edificazione. Di conseguenza, la zona di pianificazione appare anche conforme

al principio di proporzionalità.

7.

Le insorgenti

lamentano infine una discriminazione in relazione al trattamento riservato ai

proprietari dei fondi confinanti, ma in particolare ai mapp. 301, 303 e 312, pure

essi posti in zona R2, ma esclusi dal comparto della zona di pianificazione.

Il principio dell'uguaglianza giuridica

ancorato all'art. 8 Cost. esige che la legge e le decisioni d'esecuzione

trattino in modo uguale situazioni uguali e in modo diverso situazioni diverse.

Nell'ambito di provvedimenti pianificatori esso ha una portata necessariamente

limitata. Non è quindi insostenibile trattare differentemente dal profilo

pianificatorio ed edilizio anche terreni analoghi per conformazione e

posizione. L'invocato principio si identifica in sostanza con il divieto dell'arbitrio:

per non essere arbitrario, il provvedimento deve fondarsi pertanto su criteri

pianificatori oggettivi e ragionevoli (RDAT I-2001 n. 49 consid. 5a).

Nel presente

caso l'estensione della zona di pianificazione anche al mapp. 455, di proprietà

delle ricorrenti, è conforme ai principi che reggono la pianificazione del territorio

e merita, pertanto, tutela. La morfologia del loro fondo e di quella dei

confinanti mapp. 452 e 454 è sostanzialmente diversa da quella degli altri fondi

posti in zona residenziale, esclusi dalla zona di pianificazione. La particella

delle insorgenti, al pari dei mapp. 452 e 454, è, difatti, grossomodo

pianeggiante, come i fondi posti nella confinante zona Jb, mentre che le altre particelle

ubicate in zona residenziale, che non sono invece state incluse nella zona di

pianificazione, mostrano una ragguardevole pendenza, staccandosi così, da un

punto di vista morfologico, dal resto del comparto.

8.

La zona di

pianificazione all'esame risulta quindi sorretta da una valida base legale,

giustificata da un sufficiente interesse pubblico e rispettosa del principio di

proporzionalità. Il ricorso di RI 1 e RI 2 deve essere conseguentemente

respinto. La tassa di giudizio e le spese (art. 28 PAmm) sono poste a carico

delle insorgenti, le quali sono inoltre tenute a versare al comune di, assistito

da un avvocato, delle adeguate ripetibili (art. 31 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli articoli di legge applicabili alla

fattispecie,

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia di fr. 2’000.- è posta a carico delle ricorrenti in solido, che rifonderanno,

identico importo a titolo di ripetibili al comune.

3. Intimazione

a:

;

;

Consiglio di Stato, 6500 Bellinzona,

rappr. da: Dipartimento del territorio, Div. pianificazione

territoriale, 6501 Bellinzona.

Per il Tribunale della pianificazione del territorio

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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