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Decisione

90.2005.50

Non approvazione di una zona ad impianto particolareggiato per motivi urbanistici, paesaggistici e di fattibilità

19 maggio 2006Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

A. Nelle

sedute del 28, 29 aprile, 5 e 6 maggio 2003 il consiglio comunale di PI 1 ha

adottato la revisione generale del piano regolatore. In quella sede sono state

istituite alcune zone di pericolo esposte a rischio geologico sul versante

collinare di S. __________, particolarmente interessato dalla caduta di massi,

e delimitato un comparto, alle soglie del nucleo storico, attribuito alla zona

particolare via __________ ZPG, retta dall’art. 42 NAPR. Con questa zona il

comune si proponeva di attuare un ridisegno dell’area, attraversata da via __________,

con l’obiettivo di realizzare un accesso riconoscibile come porta d’entrata al

settore centrale dell’insediamento comunale, costituito dal nucleo tradizionale

e dalle aree d’interesse pubblico di contorno. In particolare, al fine di

caratterizzare la strada come viale urbano, il piano prevedeva dei marciapiedi lungo

entrambi i lati, di cui quello ovest ciclabile, ciascuno arredato con una

piantumazione di alberi ad alto fusto. Lungo l’asse viario, a 5.5 m dai

marciapiedi, erano inoltre poste delle linee di allineamento che, oltre a circoscrivere

una fascia da sistemare a verde con aiuole e cespugli, prevedevano un fronte

edificato che lo marca prospetticamente. Per gli edifici, che disponevano di

indici assai intensivi, erano inoltre predisposti una serie di vincoli che ne

determinavano gli ingombri e la volumetria. Limitatamente al pian terreno è

stato concesso l’ordine contiguo.

B. Con risoluzione 10 maggio 2005 (n. 2269) il Consiglio di Stato ha

approvato il piano regolatore di __________. Esso ha tuttavia sospeso la sua

decisione su alcune proposte pianificatorie, negato l’approvazione di altre e

modificato il piano regolatore su alcuni oggetti. Relativamente a queste ultime

decisioni, il Governo ha modificato d’ufficio il limite e la categoria della

zona di pericolo in località __________ __________ e non ha approvato di

conseguenza la porzione della zona residenziale estensiva R2, a cui si

sovrapponeva la zona con un grado di pericolo elevato (cfr. risoluzione 10

maggio 2005, pagg. 21, 32, 43 e 93, allegato 1). Il Consiglio di Stato ha

inoltre negato l’approvazione della zona particolare via __________ ZPG e dell’art.

42 NAPR, che la reggeva, rinviando gli atti al comune affinché adottasse una

variante che riproponesse una pianificazione del comparto secondo le considerazioni

espresse nella risoluzione stessa e le indicazioni a suo tempo formulate dal dipartimento

del territorio nell’esame preliminare 5 ottobre 1999. A tale riguardo, il

Governo ha ritenuto che l’istituzione di un impianto urbanistico, dalle

dimensioni e dall’incidenza non commisurate alla realtà locale, con un ordinamento

rigido e complesso, risultava improprio nell’effettivo contesto urbanistico e

funzionale del comparto di riferimento del comune a vocazione residenziale, né

si integrava convenientemente nel paesaggio. Considerate poi le preesistenze,

in particolare sul lato est della strada, la realizzazione di tale modello urbanistico,

comunque inopportuno, risultava inoltre seriamente compromessa dall’introduzione

di una deroga, che consentiva l’ampliamento degli edifici in posizione

contrastante con le linee di allineamento. Ciò avrebbe condotto in pratica a

risultati contraddittori, pregiudicando il provvedimento pianificatorio e i

suoi scopi nella loro essenza (cfr. risoluzione 10 maggio 2005, pagg. 27, 37,

48, 93 e 94).

C. Il comune

di RI 1 insorge innanzi a questo tribunale avverso la menzionata risoluzione

governativa, postulandone l’annullamento e chiedendo l’approvazione della pianificazione,

così come adottata dal consiglio comunale, sia per quanto concerne la zona

residenziale estensiva R2, interessata dalla zona di pericolo in località __________

__________, sia in merito alla zona particolare via __________ ZPG e all’art.

42 NAPR, che la regge. A sostegno della sua impugnativa il ricorrente lamenta essenzialmente

la violazione dell’autonomia comunale. Innanzitutto, per ciò che interessa

ancora a questo stadio della procedura, l’insorgente sottolinea l’importanza di

via __________, quale asse di collegamento stradale diretto tra due settori

d’attrattività per il comune, quali appunto il nucleo del villaggio e il nodo intermodale

presso la stazione di __________ -__________, quest’ultimo previsto dal piano

dei trasporti del Luganese (PTL). In questo contesto, con il discusso modello

urbanistico il comune intenderebbe procedere ad un ridisegno del territorio che

persegue obiettivi di promozione dell’attrattività degli insediamenti conformemente

agli stessi principi pianificatori sanciti dall’art. 3 cpv. 3 LPT. Impianto

urbanstico che, contrariamente a quanto assunto dal Governo, sarebbe semplice e

lineare, oltre che disciplinato da usuali parametri consoni ad una zona

insediativa. Dal profilo della fattibilità, l’insorgente rileva che l’area di

competenza dell’ente pubblico (strada, filari alberati e

ciclopista/marciapiedi), essendo sgombra da edificazioni, non porrebbe problemi

di realizzazione, né di sostenibilità finanziaria, mentre l’area di competenza

dei privati sarebbe già in parte attuata sul fronte ovest di via __________.

Comunque sia, la deroga alla linee di allineamento concernente l’ampliamento

degli edifici esistenti non comprometterebbe in ogni caso l’impianto

urbanistico prospettato. Di conseguenza, negando l’approvazione di una

pianificazione del tutto corretta, adeguata e sostenibile da tutti i punti di vista,

il Consiglio di Stato sarebbe palesemente incorso nell’arbitrio (cfr. ricorso

15 giugno 2005).

D. La

divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità postula la reiezione del

gravame con motivazioni che verranno, se del caso, riprese nei considerandi di

diritto.

E. In data 29

novembre 2005 si è tenuta l’udienza e il sopralluogo in contraddittorio, durante

il quale sono state scattate alcune fotografie, acquisite in seguito agli atti

unitamente alle note dell’ing. Borella, pianificatore, allestite all’indirizzo

del patrocinatore del comune (doc. 10). Per quanto riguardava la definizione

della zona di pericolo in località __________ __________ e del limite della

zona edificabile interessata, il patrocinatore del comune si è impegnato a

comunicare al tribunale l’eventuale ritiro dell’impugnativa. Le parti hanno

quindi confermato le rispettive allegazioni e domande e il tribunale ha

dichiarato chiusa l’istruttoria.

F. Con scritto

8 febbraio 2006 il patrocinatore del comune ha comunicato al tribunale di

recedere dall’impugnativa per quanto concerneva il comparto in località __________

__________. Su questo oggetto il gravame dev'essere stralciato dai ruoli. Il presente

giudizio viene pertanto limitato alla contestazione della non approvazione

della zona particolare via __________ ZPG.

Considerato, in

diritto

1. La competenza del tribunale è data, il ricorso è tempestivo (art. 38

cpv. 1 LALPT) e la legittimazione del ricorrente certa (art. 38 cpv. 4 lett. a

LALPT). Il ricorso è dunque ricevibile in ordine.

Considerandi

2.

In campo

pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia. Questa non è, però,

assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve

garantire il riesame completo del piano regolatore da parte di almeno un'istanza

di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio di Stato (art. 37

cpv. 1 LALPT), che decide i ricorsi - e approva il piano - con pieno potere

cognitivo: questo significa controllo non solo della legittimità ma anche dell'opportunità

delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità incaricate di compiti

pianificatori badano tuttavia di lasciare alle autorità loro subordinate il

margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti (art. 2 cpv. 3

LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque semplicemente sostituire il proprio

apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il diritto di questo di

scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più appropriata, ragionevole

od opportuna. Esso non può però limitarsi ad intervenire nei soli casi in cui

la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo e sia

manifestamente insostenibile. Deve al contrario rifiutare l'approvazione di

quelle soluzioni che disattendono i principi e gli scopi pianificatori

fondamentali del diritto federale o non danno loro sufficiente attuazione,

rispettivamente che non tengono adeguatamente conto della pianificazione di

livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano direttore (cfr. anche l'art.

26.

cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà segnatamente che sia stata

effettuata in modo corretto la ponderazione globale degli interessi richiesta

dall'art. 3 OPT (RDAT II-2001 n. 78 consid. 6b; II-1999 n. 27 consid. 3).

Il potere

cognitivo del Tribunale della pianificazione del territorio è invece

circoscritto alla violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT cit.,

ibidem; inoltre II-1997 n. 23); fanno eccezione - per poter ossequiare l'art.

33.

cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui è impugnata una modifica del piano

regolatore disposta d'ufficio dal Consiglio di Stato.

3.

Giusta

l'art. 75 Cost. i Cantoni devono allestire dei piani d'azzonamento per assicurare

un'appropriata e parsimoniosa utilizzazione del suolo e un ordinato insediamento

del territorio. A livello legislativo l'obbligo di pianificare è codificato

all'art. 2 LPT. Secondo quest'ultima legge la pianificazione deve avere luogo

in diverse tappe: pianificazione direttrice, pianificazione dell'utilizzazione

e procedura del permesso di costruzione. Esse stanno in reciproco rapporto e

formano un tutto coerente, di cui ogni parte adempie una specifica funzione. Il

piano di utilizzazione - in Ticino chiamato, a livello comunale, piano

regolatore - viene adottato, secondo le indicazioni del piano direttore (art. 6

e segg., 26 cpv. 2 LPT), sulla scorta di un'ampia coordinazione e valutazione

(art. 1 cpv. 1 2.a frase, 2 cpv. 1 LPT) e nell'ambito di una procedura ove sono

garantite protezione giuridica (art. 33 e segg. LPT) e partecipazione

democratica (art. 4 LPT). Il piano regolatore disciplina l'uso ammissibile del

suolo (art. 14 e segg. LPT) e attua il contenuto del piano direttore,

rendendolo vincolante verso i privati (art. 21 cpv. 1 LPT).

4.

Come

anticipato in narrativa, il ricorrente ritiene che la zona particolare via __________

ZPG non manifesti alcuna incoerenza o disattenzione del contesto insediativo

locale, ma al contrario mette in risalto quelle specificità e quelle funzioni

che la via __________ assume nel contesto comunale, attraverso l’istituzione di

un ordinamento semplice, lineare, attuabile, nonché conforme con i principi del

diritto pianificatorio. Esso chiede di conseguenza al tribunale l’approvazione

di questa zona, così come adottata dal legislativo comunale. L’art. 42 NAPR,

anch’esso non approvato, che regolamentava la zona particolare via __________

ZPG e ne sanciva quindi l’azzonamento, prevedeva:

"1. La zona particolare

di Via __________ è indicata sul piano con colore arancio scuro.

2.

La zona è destinata alla

residenza o ad attività commerciali e servizi.

3.

Per l’edificazione

valgono le seguenti disposizioni:

a) indice di sfruttamento 1.2

b) altezza minima del fabbricato 9.0 m

(misurata dal campo stradale)

altezza massima del

fabbricato 10.0 m (misurata dal campo stradale)

c) allineamento fabbricati obbligo

di allineamento a 5.5 m dall’area pubblica (filo esterno del marciapiede)

d) posizionamento dei

fabbricati entro una fascia di 15 m di profondità misurata dalla linea di

allineamento

e) contiguità ammessa

per il piano terreno lungo il fronte stradale

f) distanza da confine 5.0

m

la

distanza dal confine è misurata, parallelamente all’asse stradale, in

corrispondenza della metà della profondità massima del fabbricato prevista (13

m dal ciglio del marciapiede)

g) distanza tra fabbricati 10.0

m

nel

rapporto di pianificazione è illustrato, a titolo indicativo, il modo di misura

delle distanze dal confine e tra fabbricati.

4.

È data la facoltà di

realizzare dei portici a contatto con il fondo stradale.

In tal caso l’altezza

dei portici deve essere di almeno 3.1 m ed una profondità minima di 1.8 m.

5.

L’area tra il fabbricato

ed il filo del marciapiede deve essere sistemato a verde con aiuole e cespugli.

6.

La sistemazione dello

spazio pubblico è prevista nel modo seguente:

- area destinata a marciapiede/ciclopista

di una larghezza di 3.5 m con un arredo per mezzo di lastre di forma quadrata

secondo il tipo e dimensione stabiliti dal Municipio

- l’area tra il pedonale ed

il ciglio della carreggiata è arredato con alberature ad alto fusto

7.

Gli accessi veicolari

alle parti posteriori degli edifici dovranno essere arredati con lastre

analoghe a quelle utilizzate per l’arredo del marciapiede/ciclopista.

8.

Gli edifici esistenti,

in specie quelli sul lato est di Via __________, possono essere ampliati, in

particolare in verticale, al massimo di un piano, anche se il posizionamento è

in contrasto con le linee di allineamento.

9.

Non sono ammesse

costruzioni su grandi superfici secondo le disposizioni dell’art. 19.

10.

Si richiamano

le disposizioni dell’art. 6 “Inserimento nel paesaggio”.

11.

Si richiamano

la sezione-tipo e la planimetria indicate sul piano delle zone."

5.

Con le

osservazioni al ricorso la divisione dello sviluppo territoriale e della

mobilità del dipartimento del territorio nega che la risoluzione governativa,

non approvando la zona in parola, abbia violato l’autonomia comunale. In prima

battuta, essa pone l’accento sulla contraddittorietà sussistente tra le

prescrizioni finalizzate a predisporre sul territorio uno specifico ordinamento

urbanistico, piuttosto rigido nella definizione delle volumetrie e degli

orientamenti, e le prescrizioni derogatorie, che avrebbero come effetto di

negare detto ordinamento, con risultati frammentari contrari ai principi e agli

obiettivi della disciplina pianificatoria. In particolare, per quanto riguarda le

linee di costruzione (allineamenti), l’assetto urbanistico muterebbe in misura

non trascurabile a seconda della volontà del singolo proprietario, che avrebbe

la facoltà di decidere, specialmente sul fronte est di via __________, già

ampiamente edificato, se allinearsi con le prescrizioni della zona,

contribuendo con ciò a realizzare gli obiettivi del piano, o far capo alla

deroga che, consentendogli di ampliare lo stabile esistente malgrado il

contrasto con tale vincolo, consoliderebbe ulteriormente, peggiorandola, una

situazione che il piano, nei suoi obiettivi, si prefigge invece di modificare

secondo un’impostazione ben precisa. Difatti, a mente della divisione, le linee

di costruzione costituiscono uno degli elementi fondamentali che informano l’impianto

urbanistico proposto. In seconda battuta, essa ricorda come il Consiglio di

Stato abbia censurato l’ordinamento urbanistico riferito al suo contesto. Richiamando

anche le considerazioni espresse a suo tempo dal dipartimento del territorio in

occasione dell’esame preliminare, nonché gli avvisi della commissione delle bellezze

naturali e del paesaggio, la divisione precisa che la scelta comunale deve essere

ritenuta impropria per il contesto insediativo locale e per le sue emergenze paesaggistiche,

funzionali e morfologiche. Nel caso specifico, tale soluzione non si integra

convenientemente nel paesaggio. Innanzitutto perché, attraverso il concetto insediativo

all’esame, il comune ha elevato tale zona ad un ruolo che nella sua delimitazione

risulterebbe inopportuna e si contrapporrebbe, svilendone il valore anziché

valorizzandole, a quelle componenti territoriali esistenti di particolar pregio,

quale ad esempio il nucleo ed il suo fronte sud, caratterizzato da importanti

spazi pubblici. In secondo luogo, l’impianto urbanistico simmetrico e di

carattere intensivo lungo entrambi i lati della strada, associato alla

tipologia degli edifici promossa ed ammessa, non tiene conto della diversa situazione

che caratterizza i due fronti stradali, quello ad ovest ancora in gran parte

libero da edifici che va a concludersi lungo la scarpata ferroviaria e quello

ad est che, invece, è ampiamente edificato sino ai primi pendii collinari. L’ordinamento

auspicato delle costruzioni ed il loro orientamento sarebbero pure in contrasto

con le preesistenze e le linee di forza del paesaggio all’esame. Infine, così

come concepita, la soluzione appare incompleta, considerato che il comparto

speciale termina a sud in un luogo senza particolare connotazione urbanistica. Di

modo che, conclude l’autorità intimata, al Consiglio di Stato non restava che

negare l’approvazione e, proprio in ossequio all’autonomia comunale, rinviare

gli atti al comune per nuova pianificazione.

6.

6.1. Dal

profilo insediativo-residenziale il comune di __________ si è territorialmente

sviluppato a nord-est della linea ferroviaria del San Gottardo, oltre cui,

invece, hanno trovato spazio insediamenti destinati principalmente alle

attività lavorative. In posizione dominante, quindi, incorniciato alle spalle

dal versante scosceso del monte San __________ (a nord) e dal pendio collinare

che scende dal terrazzo di __________ (a est), è ubicato il nucleo storico,

d’impianto medioevale, dai cui margini si irradia a raggiera il comprensorio,

in origine agricolo, poi divenuto residenziale di più recente edificazione, che

declina dolcemente in direzione della piana del __________, trovando il proprio

limite naturale, come detto, nel tracciato ferroviario. Questo vasto insediamento

si caratterizza dal profilo edificatorio essenzialmente per la presenza

prevalente di costruzioni mono e bifamiliari, ma pure per alcuni complessi di

palazzine di 3-4 piani, intercalati, inoltre, da apprezzabili aree ancora inedificate.

Via __________ attraversa al centro e in linea retta questo comprensorio,

collegando così il nucleo con la stazione ferroviaria di __________ -__________.

6.2

Nel

contesto di questo comprensorio residenziale, che il piano assegna alla zona

residenziale semi-estensiva R3, il comune ha istituito la zona particolare via __________

ZPG, delimitando due fasce comprendenti i terreni confinati su entrambi i lati

della strada. Come già spiegato, questa zona prevede la formazione di due

fronti edificati omogenei, a ubicazione vincolata, paralleli alla strada, il

cui aspetto di viale urbano viene marcato per la doppia piantumazione di filari

alberati, la previsione di marciapiedi e ciclopista, nonché l'arredo a verde

delle fasce laterali e la facoltà di prevedere dei portici lungo le facciate. I

vincoli principali che vengono messi in atto, tesi ad ottenere uno specifico

ordine e definizione delle volumetrie delle costruzioni, sono la fissazione di

linee di costruzione, a cui allineare gli edifici, e la definizione di

un’altezza minima, di 9 m, in pratica corrispondente a quella massima, di 10 m.

È consentita soltanto una prima profondità di edificazione, ritenuto che i

fabbricati devono essere posizionati entro una fascia di 15 m dalla linea di

allineamento. Il regime edificatorio ha un carattere marcatamente intensivo

(indice di sfruttamento 1.2).

6.3

Non

v’è dubbio che l’impianto urbanistico in discussione sia sorretto da ordinamento

di tipo particolareggiato, rispettivamente configuri una specie d’impianto plano-volumetrico,

per sua natura, poco flessibile, vincolante e complesso. Né potrebbe essere

altrimenti, ritenuti gli obiettivi prefissati di ridisegno dell’area. Lo

dimostra, ce ne fosse bisogno, la densità normativa che informa l’art. 42 NAPR.

Ciò premesso, va considerato che il Consiglio di Stato non ha posto in

discussione il progetto urbanistico in quanto tale, che evidenzia senz’altro

una soluzione improntata alla ricerca di una qualità degli spazi pubblici,

bensì il concetto dell’impianto riferito al suo contesto. Dalla visione dei

piani costituenti il piano regolatore e della documentazione fotografica aerea,

acquisita in fase d’istruttoria, oltre che dalla risultanze del sopralluogo esperito

in contraddittorio, il tribunale non può che far sue le censure addotte dal Governo,

giacché fondate su elementi oggettivi. Se da un lato va pur riconosciuta

l’importanza funzionale di via __________ quale asse di collegamento fra nucleo

e stazione, in quanto settori d’attrattività per il territorio urbano comunale,

dall’altro lato viene predisposto un impianto a marcata connotazione cittadina,

dato da un assetto rigidamente simmetrico accompagnato, per quanto riguarda le

costruzioni, da un’elevata densità edificatoria che, unitamente ai contenuti ammessi,

più che fungere da porta d’entrata del nucleo, ad esso complementare, come sarebbe

negli obiettivi del comune, ne rafforza la centralità conferendogli piuttosto

un ruolo alternativo, come elemento autonomo in rapporto d’antagonismo con lo

stesso, giacché inserito in un contesto che ne pone però in evidenza la natura estranea

ed artificiale. Difatti, come illustrato ai considerandi precedenti, l’impianto

all’esame si situa effettivamente, tagliandolo trasversalmente da un capo

all’altro, nel comprensorio residenziale che dai margini del nucleo si espande

fino alla ferrovia, lì terminando in modo monco. Con i suoi due fronti edificati

orientati su via __________, esso costituisce tuttavia un inserto di facciata

che non trova però analogo e coerente riscontro, anche per l’incidenza delle

volumetrie prefissate, nello sviluppo delle edificazioni del comprensorio

residenziale retrostante, in cui è certamente prevista un’altezza massima analoga

(10.5 m), ma non una minima, oltre ad una densità edificatoria ridotta a quasi

la metà (i.s. 0.7). Ciò vale soprattutto per il comparto che si estende ad est

della strada, già particolarmente insediato con case unifamiliari. Inoltre, come

si può rilevare dal piano catastale soggiacente le rappresentazioni grafiche

del piano regolatore, la struttura fondiaria, che caratterizza il comparto fino

alla cintura pedemontana, predispone un orientamento degli edifici in modo tale

che si sviluppino in senso quasi ortogonale, con le facciate quindi rivolte a

sud per una migliore insolazione, rispetto agli sviluppi rivolti a nord-ovest che

il piano imporrebbe, attraverso la linea di allineamento, su via __________.

Ciò è confermato dalla sostanza edilizia esistente nel comprensorio e, peraltro,

dalle stesse costruzioni che si affacciano direttamente su via __________, ai

mapp. 184, 196, 200, 201, 207, 208 e 210, che risulterebbero tutte, sia per ubicazione,

sia per orientamento, non conformi con tale allineamento. Il contrasto generato

da queste direttrici, l’una trasversale, di rottura, costituita dalla

previsione dei due fronti del comparto particolare via __________ ZPG, l’altra

longitudinale, esistente, consolidata, a più ordini paralleli per il vasto comparto

che degrada dal nucleo alla ferrovia, verrebbe inoltre ulteriormente rafforzato

dal fatto che in entrambi i casi è concessa la contiguità, limitata al pian

terreno per l’uno, senza restrizioni per l’altro (art. 11 NAPR). A tutte queste

premesse non può che seguire la logica conclusione che la zona all’esame,

oggetto di non approvazione, non ponendosi in corretta relazione con la trama e

il tessuto edilizio, esistente e pronosticato, formante il suo contesto, né in

chiaro rapporto dialettico, quantomeno equilibrato, con il nucleo tradizionale,

realizza un elemento estraneo, non sufficientemente integrato nel paesaggio,

che così non viene rispettato (art. 3 cpv. 2 lett. b LPT). Ciò a detrimento di

uno sviluppo armonioso degli insediamenti, come postulato dall’art. 1 cpv. 1

LPT.

6.4

In

aggiunta a quanto precede, per quanto riguarda più da vicino l’impianto urbanistico,

si è accennato che la fascia ad est della strada, salvo il mapp. 777, è ormai

consolidata dal profilo edificatorio, mentre quella ad ovest, unitamente al

comparto retrostante che si estende fino alla scarpata della ferrovia, risulta essere

più libera e per questo motivo suscettibile di essere attuata con successo secondo

le prescrizioni della zona particolare ZPG: ciò è testimoniato dai due edifici

ubicati all'originario mapp. 176 (ora mapp. 176, 817, 818 e 819) e al mapp. 798,

che configurano in embrione la nota impostazione. Ora, a voler prescindere per

un momento dalle censure trattate al considerando precedente, la zona in

parola, come detto assimilabile a un piano particolareggiato per l’elevato

grado di specificazione, con vincoli assai condizionanti la proprietà privata, tra

cui figurano le linee di allineamento, troverebbe semmai la sua giustificazione

proprio nella coerenza con cui verrebbe perseguita la realizzazione dello

specifico progetto urbanistico proposto, rispettivamente nel grado d’effettiva

fattibilità che lo contraddistinguerebbe. Sennonché, come ha rettamente

rilevato il Consiglio di Stato, l’art. 42 cifra 8 NAPR predispone la facoltà

del proprietario di derogare alle linee di allineamento, consentendo l’ampliamento

di tutti gli edifici esistenti che vi si contrappongono. Contrariamente a

quanto sostenuto dal municipio, va specificato per chiarezza che tale disposto,

così come formulato, non si applicherebbe soltanto alle costruzioni esistenti

sul lato est di via __________ (cfr. “in specie”), come nemmeno si limiterebbe

a concedere ampliamenti soltanto in verticale (cfr. “in particolare”). Comunque

sia, per i motivi ben illustrati dalla divisione dello sviluppo territoriale e

della mobilità, che qui non occorre ripetere (cfr. supra, consid. 5), questa prescrizione

travalica con ogni evidenza l’istituto della deroga, in quanto conferisce al proprietario

interessato il diritto, senza quindi porre condizioni di sorta e senza

riservare il debito potere d’apprezzamento di cui in questi casi dispone l’autorità

competente per il rilascio della licenza edilizia, di consolidare e sviluppare in

modo definitivo una situazione che nega con ogni evidenza nei suoi fondamenti

la pronosticata sistemazione urbanistica, mettendone quindi in seria discussione

la compiuta ed effettiva realizzazione. In che misura e con quale alto grado di

verosimiglianza tutto ciò si possa avverare è illustrato dall’ottimo stato di manutenzione

della sostanza edilizia esistente, che per una buona metà del settore all’esame

è in contrasto con gli allineamenti previsti (mapp. 171, 179, 196, 200, 201,

207, 208 e 210), combinato con l’incentivo dato da un indice di sfruttamento molto

elevato.

A ben

vedere, la disamina di questa disposizione non fa nient’altro che far emergere,

come una cartina di tornasole, che l’ordinamento proposto con la zona ZPG, intimamente

contraddittorio, non considera in modo organico e adeguato le preesistenze

soprattutto del comparto ad est della strada, nel quadro di un indirizzo che

conduca ad un risultato univoco, armonioso e realizzabile. Di modo che alcuni

vincoli, e non soltanto gli allineamenti, risultano privi d’interesse pubblico

e fragili anche dal profilo della parità di trattamento, al pari quindi del

concetto urbanistico nel suo complesso. A fronte di queste considerazioni, non

occorre approfondire nel dettaglio ulteriori questioni rilevate dal tribunale, come

ad esempio la formulazione, per lo meno ambigua, relativa alla facoltà di

realizzare dei portici “a contatto con il fondo stradale” (art. 42 cifra

4.

NAPR), quale ennesima facoltà di derogare agli allineamenti. Ciò, a meno di

far capo, però in via interpretativa, alla sezione tipo di via __________,

raffigurata in scala 1:500 a margine del piano delle zone, che ricondurrebbe invece

tale facoltà nel rispetto del citato vincolo. Peggio ancora, la cifra 3 lett. f)

e g) della stessa disposizione, che regola le distanze da confine e tra fabbricati.

Il disposto, proprio perché fissa la modalità di misurazione della distanza da

rispettare da confine in un solo punto dell’edificio, in corrispondenza della

metà della profondità massima del fabbricato prevista, tralasciando però di vincolare

l’intera facciata laterale ad un asse ortogonale rispetto alla strada, rischia di

condizionare pesantemente, per effetto delle distanze dagli edifici, il

proprietario che edifica in secondo tempo, qualora il primo, pur rispettando in

quel punto la distanza da confine, si sia avvicinato troppo con il restante

della facciata all'altrui confine, come gli è concesso dalla formulazione

attuale della norma. Per tacere gli effetti negativi che l'esercizio di simile

facoltà esplicherebbe sul disegno urbanistico del comparto. Queste ultime

carenze, seppur facilmente emendabili, suffragano ulteriormente che la

decisione governativa di non approvazione della zona particolare via __________

ZPG non ha violato l’autonomia comunale, né l’art. 37 LALPT.

7.

In

conclusione, il ricorso va, dunque, respinto, nella misura in cui non

dev'essere stralciato dai ruoli. Poiché il comune non è comparso in causa per

tutelare interessi economici propri, bensì in veste di ente pianificante, si

prescinde dal prelievo di tassa e spese di giudizio (art. 28 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli articoli di legge applicabili alla

fattispecie,

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto, in quanto non dev'essere stralciato dai ruoli.

2. Non si

prelevano spese e tasse di giudizio.

3. Intimazione

a:

.

terzi implicati

CO 1

rappr. da: RA 1

Per il Tribunale della pianificazione del territorio

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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