Lexipedia

Decisione

90.2005.54

Conferma della proroga della validità di una zona di pianificazione istituita a tutela della progettazione di un importante collegamento viario

25 maggio 2007Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

I. Con

risoluzione __________ __________ 2006 il Consiglio di Stato ha modificato la

zona di pianificazione del comparto di progettazione del collegamento viario __________

adottata il __________ __________ 2000 e prorogata fino al __________ __________

2007. Di principio, l’estensione dell’area colpita dalla misura pianificatoria

è stata ridotta, salvo alcune eccezioni, che interessano, in parte, i mapp. __________3

e __________1, di proprietà del ricorrente, dove la zona di pianificazione è

stata estesa. Le disposizioni regolanti gli effetti della misura sono restate

immutate. Gli atti sono stati pubblicati dal __________ __________ al __________

__________ 2006.

L. Il __________

__________ 2006 si è tenuta l'udienza in contraddittorio, durante la quale il

ricorrente ha confermato le proprie allegazioni e domande, rinunciando al sopralluogo.

Egli si è riservato un termine scadente il __________ __________ 2006 per

comunicare se manteneva la propria impugnativa.

M. Il __________

__________ 2006 RI 1 ha informato il tribunale di mantenere il gravame ed ha

sollecitato l’emanazione della sentenza.

Considerato, in

diritto

1.La competenza del Tribunale cantonale amministrativo, nel quale è

stato integrato il Tribunale della pianificazione del territorio con effetto al

14 luglio 2006 (cfr. BU 2006, 215 segg.) è data, il ricorso è tempestivo (art. 64

cpv. 1 LALPT) e la legittimazione del ricorrente è certa (art. 64 cpv. 2 LALPT).

Il ricorso è dunque ricevibile.

Considerandi

2.

Secondo

l’art. 27 cpv. 1 LPT se i piani d'utilizzazione mancano o devono essere

modificati, l’autorità competente può stabilire zone di pianificazione per

comprensori esattamente delimitati al cui interno nulla è lecito intraprendere

che possa rendere più ardua la pianificazione dell’utilizzazione. Sempre per

comprensori esattamente delimitati, l’art. 58 LALPT consente di istituire zone

di pianificazione se conflitti con i principi pianificatori o problemi

particolari relativi all’uso del territorio lo giustificano. In particolare, se

i piani mancano o devono essere modificati. La zona di pianificazione è

istituita, nell’ambito delle relative competenze pianificatorie, dal municipio,

rispettivamente dal Consiglio di Stato: quest’ultimo può stabilire zone di

pianificazione a salvaguardia degli obiettivi generali della pianificazione del

territorio e della protezione dell’ambiente, così come per garantire l'adeguamento

delle pianificazioni locali (art. 60 LALPT). Il diritto cantonale riprende

all’art. 63 cpv. 2 LALPT il principio secondo cui all’interno della zona è

vietato ogni intervento che possa rendere più ardua la pianificazione, con la

precisazione, al cpv. 3 della stessa disposizione, che le domande di

costruzione in contrasto con gli obiettivi del piano in formazione sono decise

negativamente oppure sono sospese, al massimo fino alla scadenza della zona di pianificazione.

La zona di pianificazione entra in vigore con la sua pubblicazione e lo resta

fino a che sia pubblicato il piano sostitutivo, ma comunque non oltre cinque

anni, con facoltà del Consiglio di Stato di prorogare di altri due il termine

di scadenza (art. 62 LALPT).

In

sintesi, la zona di pianificazione è un provvedimento conservativo (RDAT 1990

n. 79 consid. 2b), volto a evitare che la pianificazione in atto o in procinto

di essere intrapresa venga ostacolata da un uso del territorio contrastante col

suo indirizzo. La giurisprudenza del Tribunale federale ha ravvisato tra gli

scopi fondamentali dell’istituto quello di impedire che modifiche del territorio

durante la pianificazione restringano eccessivamente la libertà di scelta dei

pianificatori (DTF 113 Ia 357 consid. 2a, bb). A questo stadio l’assetto

definitivo dell’ordinamento allo studio non può essere dato per certo. Non si

può in particolare affermare che ne deriverà effettivamente la restrizione

della proprietà che l’indirizzo pianificatorio potrebbe far temere. La zona di

pianificazione non si confonde con la pianificazione soggiacente: è un

provvedimento a sé stante che, pur condizionato nei suoi effetti dall’indirizzo

pianificatorio di cui si pone a tutela, provoca direttamente, per la sua

durata, una restrizione della proprietà. La legittimità della zona di

pianificazione va dunque esaminata distintamente da quella delle intenzioni

pianificatorie che pur nei limiti della loro indeterminatezza ne informano

l’azione.

3.

La

limitazione della proprietà posta in essere da una zona di pianificazione è compatibile

con la garanzia sancita dall’art. 26 Cost. solo se si fonda su una base legale,

è giustificata da un interesse pubblico preponderante, rispetta il principio

della proporzionalità, non viola la garanzia della proprietà quale istituto e

dà luogo a piena indennità ove equivalga ad una espropriazione (art. 36 Cost.).

Per i motivi che sono appena stati spiegati, l'esame giurisdizionale che l’art.

33.

cpv. 3 lett. b) LPT garantisce nella materia specifica non può estendersi,

salvo il caso di un’impostazione manifestamente erronea, all’ordina-mento pianificatorio

nel quale dovrebbero sfociare gli studi avviati, bensì e soltanto alla

fondatezza e all’idoneità del vincolo istituito per non compromettere la loro

efficacia (RDAT 1990 n. 79 consid 2b). Solo importa dunque, in questo contesto,

determinare se il provvedimento si giustifichi in quanto tale.

4.4.1

Come rilevato in narrativa (cfr. consid. D), questo tribunale

ha già avuto modo di esprimersi in merito alla zona di pianificazione all’esame

(cfr. giudizi 5 gennaio 2004 e 5 aprile 2005), che è stata ritenuta sorretta da

una sufficiente base legale, giustificata sotto il profilo dell’interesse

pubblico e rispettosa del principio di proporzionalità. Premesso che il P__________

riveste a livello cantonale un’importante valenza strategica, sia da un punto

di vista territoriale sia da quello della mobilità, in questi giudizi è stato

posto in evidenza che il nuovo collegamento viario __________ è parte di un

progetto destinato a rimodellare radicalmente l’assetto del traffico di tutto

il comprensorio e finalizzato al miglioramento qualitativo delle potenzialità

di sviluppo regionale del Sopraceneri nonché all’accrescimento della qualità di

vita negli abitati toccati dagli effetti negativi della mobilità stradale

d’attraversamento lungo le sponde del P__________. La misura pianificatoria è

stata ritenuta idonea al raggiungimento degli scopi prefissati e proporzionata

al sacrificio imposto ai privati.

4.2

Contrariamente a quanto sostenuto dal

ricorrente, dal 2000 al 2005, ossia nel periodo di validità temporale della

zona di pianificazione, le autorità non sono restate inattive, bensì hanno

raggiunto importanti obiettivi, avanzando nell’iter volto alla realizzazione

del progetto viario. Il __________ __________ 2003 il Gran Consiglio ha

respinto i 13 ricorsi inoltrati contro l’adozione da parte del Consiglio di

Stato della scheda A di piano direttore relativa al piano comprensoriale del P__________,

la quale è in seguito stata approvata definitivamente dal Dipartimento federale

dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni il __________ __________

2005.

Nel frattempo, anche i lavori di progettazione sono proseguiti, giungendo

ad un affinamento del progetto e ad una più precisa delimitazione del tracciato

dell’opera che ha permesso al Consiglio di Stato (cfr. decisione __________ __________

2006) di ridimensionare, in buona sostanza, la zona di pianificazione

contestata. Mentre la superficie della zona di pianificazione adottata nel giugno

2000.

assommava a 241 ha, quella della zona di pianificazione proposta è di ca.

134,5 ha, pari ad una riduzione di quasi il 45% (cfr. studio di base del luglio

2006.

allegato alla proposta di modifica della zona di pianificazione cantonale

adottata il __________ __________ 2006 dal Consiglio di Stato). Solo in casi

puntuali, che toccano pure i mappali di proprietà del ricorrente, la sua ampiezza

è stata estesa, proprio per meglio adattarsi all’avanzamento della fase

progettuale. Pertanto, un’ulteriore riduzione nel senso proposto

dall’insorgente, non può essere accolta, in quanto comprometterebbe la

progettazione dell’opera viaria in discussione. Va pure ricordato che il __________

__________ 2006, il Consiglio di Stato ha licenziato il messaggio per la richiesta

dello stanziamento di un credito di fr. 4'660'000.- per l’allestimento del

progetto di massima del collegamento stradale __________ e delle relative

misure compensatrici e di un credito di fr. 1'056'000.- per l’allestimento del

progetto e l’elaborazione del piano di utilizzazione cantonale del parco del P__________.

Con decreto legislativo del __________ __________ 2007 il Gran Consiglio ha

stanziato questo credito. A seguito di referendum il decreto sarà prossimamente

sottoposto a votazione popolare. I relativi rapporti di maggioranza e di

minoranza della commissione della gestione e delle finanze datano del __________

__________ e del __________ __________ 2007. Da ultimo, è pure da menzionare che

con l’avvicinarsi della scadenza definitiva della zona di pianificazione e

ritenute l’esigenza di assicurare la tutela del tracciato e l’incertezza nel

prevedere con precisione lo sviluppo temporale delle successive fasi realizzative

dell’opera, l’autorità cantonale ha deciso di assicurare ulteriormente il

tracciato istituendo un piano di utilizzazione cantonale stradale ai sensi degli

art. 11 cpv. 2 LStr in relazione con l’46 cpv. 2 LALPT. I relativi piani sono

stati depositati, nel contesto della procedura di informazione e di

partecipazione, presso le cancellerie dei comuni di G__________, C__________, S__________,

C__________, C__________ e L__________ dal __________ __________ al __________ __________

2007.

L’area riservata per il tracciato della futura arteria stradale – sia

aggiunto per completezza – ancorché assai ridimensionata, rispetto a quello

della zona di pianificazione, si estende ancora una volta sulle proprietà del

ricorrente, con incidenze diverse, ad esclusione del mapp. __________1 (inedificabile).

4.3

I passi fino ad oggi intrapresi dalle

varie autorità, attive a livello cantonale e federale, dimostrano una seria

intenzione pianificatoria. Infondata appare dunque la critica rivolta dal

ricorrente allo Stato di essere restato inattivo nel corso della durata di

validità della zona di pianificazione. La progettazione e la realizzazione di opere

di tale importanza necessitano di lunghi tempi. D’altra parte il collegamento

stradale __________ riveste una valenza fondamentale non solo per il raccordo

del Locarnese al sistema viario nazionale, ma anche per l’organizzazione territoriale

del Ticino, nell’ottica dell’attuazione di quel sistema d’agglomerati urbani

che il Piano direttore del 1990 ha definito come “città-regione”. Va pure

ricordata l’importanza delle misure fiancheggiatrici che accompagnano l’opera,

volte in particolare al potenziamento del trasporto pubblico, e che mirano alla

riduzione del carico veicolare sugli assi stradali di attraversamento delle zone

abitate, con importanti ricadute positive sull’ambiente. Poste queste premesse,

il sacrificio imposto ai proprietari toccati dalla misura pianificatoria appare

proporzionato all’interesse pubblico perseguito. La decisione impugnata non

viola la garanzia della proprietà.

5.

In simili

circostanze, la proroga della zona di pianificazione in discussione deve essere

tutelata ed il ricorso respinto. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza

(art. 28 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli articoli di legge applicabili alla

fattispecie,

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2.La tassa di giustizia e le spese di fr. 1’000.- sono poste a carico

del ricorrente.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale di Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto

pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale (art. 113 segg. LTF).

4. Intimazione

a:

;

.

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster