90.2005.55
Ricorso del municipio
9 marzo 2006Italiano4 min
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RICERCA
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Numero d'incarto:
90.2005.55
Data decisione, Autorità:
09.03.2006, TPT
Titolo:
Ricorso del municipio
IRRECEVIBILITÀ
art. 49 cpv. 3 let. a LALPT
art. 9 cpv. 1 let. c LOC
art. 13 cpv. 1 let. l LOC
art. 80 cpv. 1 LOC
art. 106 let. a LOC
art. 110 cpv. 1 let. l LOC
Incarto n.
90.2005.55
Lugano
9 marzo 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente
del Tribunale della pianificazione del
territorio
Raffaello
Balerna
assistito dal
segretario:
Fulvio Campello, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 7 luglio 2005 di
RI 1
contro
il decreto legislativo concernente l'approvazione di
alcune varianti del piano di utilizzazione cantonale della __________;
vista la risposta 28
settembre 2005 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che con
decreto legislativo il Gran Consiglio ha approvato alcune varianti del piano di
utilizzazione cantonale __________;
che lo stesso è stato pubblicato dal 13
giugno al 12 luglio 2005 presso le cancellerie dei comuni di __________ e __________;
che con ricorso 7 luglio 2005 il RI 1 è
insorto contro il menzionato decreto innanzi a questo tribunale chiedendo, da
un canto, lo stralcio della norma che permette il trattamento e la separazione
dei rifiuti all'interno della discarica e, dall'altro, lo spostamento della
zona destinata al deposito del materiale all'interno della discarica medesima.
A titolo sussidiario esso postula pure una riformulazione dell'articolo che disciplina
questa zona;
che il RA 1, dopo aver osservato, quanto
alla legittimazione a ricorrere, che il ricorso è stato presentato dal RI 1 invece
che dal comune, ha in sostanza chiesto di respingerne le richieste;
considerato, in
diritto
che la
competenza del tribunale e per esso del suo Presidente, è data ed il ricorso
tempestivo (art. 49 cpv. 1 LALPT; 26c cpv. 2 LOG);
che al
municipio, qui insorgente, va - per contro - negata la legittimazione a
ricorrere;
che in
effetti il municipio è soltanto l'organo esecutivo del comune (art. 17 cpv. 3
Cost./TI, 9 cpv. 1 lett. c, 80 cpv. 1 LOC); esso non possiede invece né la
capacità giuridica né quella di essere parte: prerogative che spettano solo al
comune, in quanto corporazione di diritto pubblico;
che il
municipio non può quindi proporre in nome proprio un ricorso (cfr. DTF 5 marzo
1999 in re municipio di Iragna pubbl. in RDAT II-1999 n. 48, con rinvii a
giurisprudenza e dottrina), come si avvera nel caso in esame;
che,
peraltro, nello specifico campo dei ricorsi contro i piani di utilizzazione
cantonale, l'art. 49 cpv. 3 lett. a LALPT ribadisce a chiare lettere il
principio suddetto, stabilendo che la legittimazione a ricorrere spetta al
comune;
che il
municipio può dunque esclusivamente introdurre un ricorso in nome del comune,
esercitando una competenza di rappresentanza di quest'ultimo che gli spetta in
vertenze di carattere amministrativo anche senza l'autorizzazione del consiglio
comunale (art. 13 cpv. 1 lett. l, 106 lett. a, 110 cpv. 1 lett. l LOC; inoltre
RDAT cit., ibidem);
che non
si può tuttavia ritenere che i ricorsi inoltrati dal municipio in nome proprio
possano essere considerati come introdotti in nome del comune: recependo la giurisprudenza
del Tribunale federale, anche il Tribunale amministrativo ha abbandonato la prassi
opposta, favorevole all'ente pubblico ma contraria alla legge (cfr. le numerosissime
sentenze prolate da quel tribunale, la prima volta il 15 giugno 2001 in re
municipio di Tenero-Contra, pubbl. in RDAT I-2002 n. 8; inoltre la circolare,
datata aprile 2002, attraverso cui la sezione degli enti locali ha reso attenti
Fatti
i municipi circa il menzionato cambiamento di prassi);
che i
requisiti concernenti la legittimazione devono essere ossequiati in modo preciso,
né costituisce un eccesso di formalismo chiederne l'adempimento rigoroso;
che,
sulla scorta di quanto precede, il ricorso presentato esclusivamente in nome
del municipio va dichiarato irricevibile per carenza di legittimazione attiva
dell'insorgente;
che, dato
l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia (art. 28 PAmm);
visti gli articoli di legge applicabili alla
fattispecie,
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è irricevibile.
Considerandi
2.
Non si
prelevano né tasse né spese.
3.
Intimazione
a:
terzi implicati
CO 1
rappr. da: RA 1
Il presidente Il
segretario
del Tribunale della pianificazione del territorio
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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