90.2005.56
Ricorso contro variante PUC respinto perché la norma appare adeguata. Il ricorso contro l'ubicazione di una zona che viene solo leggermente ritoccata nella propria estensione ma non nel principio dell
20 luglio 2006Italiano13 min
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AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
90.2005.56
Data decisione, Autorità:
20.07.2006, TRAM
Titolo:
Ricorso contro variante PUC respinto perché la norma appare adeguata. Il ricorso contro l'ubicazione di una zona che viene solo leggermente ritoccata nella propria estensione ma non nel principio della sua ubicazione è irricevibile.
NORME DI ATTUAZIONE
PIANO DI UTILIZZAZIONE CANTONALE
RIFIUTI
art. 49 cpv. 1 LALPT
art. 49 cpv. 2 LALPT
art. 49 cpv. 3 LALPT
art. 26 cpv. 2 LPT
Incarto n.
90.2005.56
Lugano
20 luglio
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna,
Matteo Cassina
segretario:
Fulvio Campello, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 18 luglio 2005 di
RI 1
contro
il decreto legislativo 18 aprile 20 con cui il Gran
Consiglio ha approvato alcune varianti del piano di utilizzazione cantonale d__________
__________
viste le risposte:
- 03 agosto 2005 del RA 2;
- 28 settembre 2005 del
Consiglio di Stato;
- 21 febbraio 2006 del RA
3;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. RI 1 è proprietario del mapp. 6 PI 1, ubicato nella frazione di C
(località C secondo le risultanze del registro fondiario). Il fondo, di
complessivi mq 4264, è censito come segue: c) prato di mq 4'088, A) Fab. ab. di
mq 154 e B) Fabbricato di mq 22. La particella, sul quale insiste l’abitazione
del ricorrente, è inserita nella zona edificabile del piano regolatore del
comune di __________ e si affaccia, verso est, sulla discarica, che è oggetto
di un piano di utilizzazione cantonale, denominato PUC.
B.
Con messaggio 21 dicembre 20__________ il
Consiglio di Stato ha sottoposto per approvazione al Gran consiglio alcune
varianti del PUC. Il loro scopo principale consisteva nel rendere operative le
indicazioni contenute nella scheda di piano direttore n., relative alla
localizzazione di una stazione di trasbordo per rifiuti solidi urbani e assimilabili
in corrispondenza della discarica nel PI 2. Ritenuto inoltre che il PUC__________
era ormai in vigore, in quella data, da quasi 15 anni, il Governo ha colto
l’occasione per adottare e proporre l’approvazione di ulteriori varianti. Le
stesse, di natura per lo più formale, erano motivate dall’avvenuta introduzione
di nuove disposizioni legali in materia di rifiuti e dall’opportunità di adeguare
il PUC al progetto di discarica nel frattempo realizzato. Le modifiche proposte
dal Governo interessavano quindi tanto il piano delle utilizzazioni quanto le
norme di attuazione. Con decreto legislativo, il Gran Consiglio ha approvato le
varianti. Queste sono state pubblicate presso le cancellerie dei comuni PI 1 e PI
2.
C. Con ricorso 18 luglio 2005, RI 1 insorge davanti a questo tribunale contro
il menzionato decreto ponendo due domande: che qualsiasi impianto, sia fisso che
mobile, per il trattamento delle scorie provenienti dall’inceneritore non sia
ubicato nella zona discarica, vicino alla frazione di C del PI 1 e che la zona
di deposito materiali sia ricavata all’interno della zona della discarica, il
più lontano possibile dalla zona abitata.
D. Con osservazioni 3 agosto 2005 il RA 2 postula l’accoglimento del
ricorso, mentre con risposta 28 settembre 2005, il Consiglio di Stato chiede
che, per quanto ricevibile, il ricorso sia respinto. Con scritto 21 febbraio
2006, il RA 3 ha comunicato di non avere particolari osservazioni da formulare.
E.
Il 14 marzo 2006 hanno avuto luogo l’udienza ed
il sopralluogo in contraddittorio, ai quali iRA 3 ha rinunciato a partecipare.
In tale occasione sono state scattate alcune fotografie che sono state
acquisite agli atti. Il ricorrente si è confermato nelle proprie domande.
Considerato, in
diritto
1.La competenza del Tribunale cantonale amministrativo, in cui è stato
integrato il Tribunale della pianificazione del territorio con effetto al 14
luglio 2006 (BU 2006, pag. 215 segg.) è data ed il ricorso tempestivo (art. 49
cpv. 1 LALPT). La legittimazione del ricorrente è certa (art. 49 cpv. 3 lett. b
LALPT). Il ricorso è dunque ricevibile in ordine.
Considerandi
2.
In ambito di piani di utilizzazione cantonale,
l’art. 49 cpv. 2 LALPT prevede che è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo
contro la violazione del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di
apprezzamento, l’accertamento inesatto dei fatti rilevanti e l’inadeguatezza
del provvedimento pianificatorio. Diversamente che per i piani regolatori e per
quelli di dettaglio, in questo campo il potere del tribunale è assoluto e contempla
anche il sindacato di opportunità. Questo pieno potere di cognizione, che
esorbita dal campo solitamente riservato all’azione giudiziaria, va tuttavia esercitato
con la dovuta riserva e senso della misura. Lo stesso Tribunale Federale quando
ha libera cognizione di fatto e di diritto fa uso di questa libertà con
prudente ritegno, specie dovendo dirimere questioni con forte valenza tecnica o
connotazioni locali, dove le conoscenze degli specialisti, rispettivamente
delle autorità del posto costituiscono spesso un insostituibile elemento per la
presa di decisione. Il Tribunale cantonale amministrativo dovrà pertanto
esaminare con attento spirito critico gli aspetti controversi del piano di
utilizzazione impugnato, ma è solo se vi scoprirà vizi di una certa rilevanza,
inconciliabili col precetto dell’adeguatezza, che l'annullerà e lo rinvierà al-l’autorità
di adozione o che procederà ad una sua modifica. Non basta dunque che risulti
possibile una soluzione migliore, magari solo sotto certi aspetti, di quella
contestata, per sostituirla a quest’ultima; la soluzione alternativa deve
manifestare dei pregi realmente superiori, nel suo complesso, da convincere il
tribunale a preferirla a quella approvata dall’autorità incaricata della pianificazione.
3.
Giusta l'art. 75 Cost. i Cantoni devono allestire dei piani d'azzonamento
per assicurare un'appropriata e parsimoniosa utilizzazione del suolo e un
ordinato insediamento del territorio. A livello legislativo l'obbligo di
pianificare è codificato all'art. 2 LPT. Secondo quest'ultima legge la
pianificazione deve avere luogo in diverse tappe: pianificazione direttrice,
pianificazione dell'utilizzazione e procedura del permesso di costruzione. Esse
stanno in reciproco rapporto e formano un tutto coerente, di cui ogni parte
adempie una specifica funzione. Il piano di utilizzazione cantonale (PUC) viene
adottato, secondo le indicazioni del piano direttore (art. 6 e segg., 26 cpv. 2
LPT), sulla scorta di un'ampia coordinazione e valutazione (art. 1 cpv. 1 2.a
frase, 2 cpv. 1 LPT) e nell'ambito di una procedura ove è garantita protezione
giuridica (art. 33 e segg. LPT) e partecipazione democratica (art. 4 LPT). Il
piano di utilizzazione cantonale disciplina e organizza l’uso ammissibile del
suolo per zone di interesse cantonale o sovracomunale. Esso è inteso a
promuovere l’attuazione degli obiettivi pianificatori cantonali del piano
direttore e di compiti cantonali come pure la realizzazione di edifici o
impianti di interesse cantonale o sovracomunale fissati da leggi speciali (art.
44.
LALPT).
4.
4.1
La è inserita nella regione collinare e
valliva cui fanno corona le pendici sudorientali del monte e quelle occidentali
e meridionali del, e che culmina a sud sull’allineamento di rilievi collegati fra
loro dal. La spazia sul territorio dei comuni di PI 1 PI 2. In seguito alla
necessità di individuare l’ubicazione di una nuova discarica per lo smaltimento
dei rifiuti del sottoceneri, visto l’esaurimento di quelle del Consorzio del
Mendrisiotto, a Casate, e del Consorzio del Luganese, a Croglio, verso la metà
degli anni ottanta, la fu scelta quale luogo ideale per questa realizzazione,
in ragione del suo sottosuolo impermeabile, la lontananza da abitati e i buoni
allacciamenti viari (Messaggio n. del 24 marzo 19 concernente l’approvazione
del piano di utilizzazione cantonale per la discarica della V__________ e
l’evasione di ricorsi di seconda istanza, RVGC, sessione ordinaria primaverile
19__________, vol. 2,). A questo scopo è stato predisposto un piano di
utilizzazione cantonale, denominato piano di utilizzazione cantonale per lo
smaltimento dei rifiuti del S__________, allestito dal Consiglio di Stato, che è
stato approvato dal Gran Consiglio. Il settore in prossimità del fondo del
ricorrente, separato da questo unicamente da un terreno utilizzato a fini agricoli
ed una diga di protezione ricavata con il deposito di materiale terroso, è
stato pianificata dal PUC, come zona di deposito materiale, più a nord di
quest’ultima è stata invece prevista la zona discarica.
4.2
I nuovi
intendimenti della politica cantonale relativa allo smistamento dei rifiuti,
frattanto adottati dalle competenti istanze, prevedono ora l’istituzione di
un’unica entità pubblica (Azienda cantonale dei rifiuti – ACR), preposta alle
gestione del settore dello smaltimento dei rifiuti nel Cantone, la
realizzazione di un unico impianto a Giubiasco e di due stazioni di trasbordo a
Bioggio e Coldrerio, e di una tappa scorie (tappa 3) nella V__________ per lo
smaltimento, ai sensi dell’Ordinanza tecnica sui rifiuti del 10 settembre 1990
(OTR), delle scorie e delle ceneri pretrattate provenienti dalla
termovalorizzazione dei rifiuti (cfr. PUC Rapporto di pianificazione relativo
alla varianti 2004, pag. 2 segg.; messaggio n. 5616 del __________4 proponente
l'approvazione del PUC- pag. 1 seg.).
5.
L’insorgente è al corrente che è
in via di progettazione un impianto di vagliatura per la separazione ed il
recupero dei materiali metallici dai residui solidi della termovalorizzazione
dei rifiuti, che sarà ubicato nella zona di discarica e, di conseguenza, in
prossimità della sua abitazione. Egli teme che questo impianto, malgrado
l’adozione dei necessari accorgimenti tecnici, causerà rumore, polvere ed altri
inconvenienti, che incideranno negativamente sulla qualità di vita degli abitanti
della frazione di C__________, ma in particolare della sua, giacché la sua abitazione
è la più prossima alla zona discarica. Egli chiede, di conseguenza, in primo
luogo che sia vietata l’installazione di impianti, siano essi fissi o mobili,
per il trattamento delle scorie provenienti dall’inceneritore in prossimità
della frazione di Canova.
5.1
La zona di discarica è, da sempre, stata prevista
per accogliere rifiuti, segnatamente quelli a suo tempo definiti di classe III,
tra i quali figuravano anche le scorie di incenerimento. L’entrata in vigore,
il 1. febbraio 1991, dell’Ordinanza tecnica sui rifiuti del 10 dicembre 1990
(OTR), ha creato la necessità di modificare l’art. 2 NAPUC__________, divenuto
art. 3, regolamentante la zona di discarica. Attraverso le varianti - così
spiega il Governo nella risposta 28 settembre 2005 (pag. 2) - si è pertanto
provveduto ad adeguare le terminologia impiegata a quella del diritto federale.
Il nuovo art. 3 NAPUC stabilisce ora che la zona di discarica è la superficie destinata
allo smaltimento, segnatamente al trattamento, al deposito definitivo e/o al
deposito intermedio di rifiuti e di materiali ai sensi dell’OTR. In precedenza
la norma stabiliva semplicemente che la zona di discarica fosse destinata al
deposito di rifiuti di classe III.
Come spiega il Governo nella risposta 28 settembre
2005.
(pag. 2), la realizzazione di un impianto di vagliatura per la separazione
ed il recupero dei materiali metallici dai residui solidi della
termovalorizzazione è dettato da esigenze di ordine ambientale e di
ottimizzazione dell’uso del volume della discarica. Questo impianto deve tuttavia
ancora essere progettato ed approvato.
5.2
Ferme queste premesse, la domanda ricorsuale
dev’essere respinta, in quanto ricevibile in questa sede.
Intanto, in generale, non sussistono motivi per
vietare a titolo preventivo e assoluto la realizzazione di impianti per il
trattamento dei residui solidi provenienti dalla termovalorizzazione dei rifiuti
all’interno della zona di discarica. Nemmeno il ricorrente indica peraltro
quali sarebbero questi motivi, che - per conseguire lo scopo voluto - dovrebbero
rivestire un’importanza capitale; il semplice riferimento, alla qualità della
vita di chi risiede nella frazione di C__________, quantunque degno della
miglior considerazione, ed anzi quantomai comprensibile, non costituisce tuttavia,
di tutta evidenza, un motivo pertinente, ma comunque sia sufficiente per
legittimare in astratto una simile, totale restrizione preventiva. Ferme queste
premesse, poco importa, quindi, di determinare se la realizzazione di simili
impianti sia resa possibile tramite la modifica dell’art. 2 NAPUC (ora art. 3),
oppure se fosse già ammissibile con il testo previgente, come parrebbe di poter
dedurre dalla posizione del Governo.
Quanto invece alle conseguenze negative sulle
adiacenti zone abitative paventate dal ricorrente in merito all’impianto di
vagliatura allo studio, queste dovranno essere verificate e giudicate
nell’ambito della procedura di rilascio della licenza edilizia. A quello
stadio, sulla base di un progetto concreto, potrà essere compiutamente analizzata
la compatibilità di quest’impianto con le pertinenti disposizioni legali, ma soprattutto
con quelle ecologiche, volte a contenere gli eventuali effetti dannosi o molesti
dello stesso sulle abitazioni vicine. Cosciente delle preoccupazioni
significate, sotto forma di ricorso, dai comuni di RA 3 e RA 2, con scritto 6
ottobre 2005 indirizzato a questi ultimi, acquisito agli atti e consegnato in
copia al ricorrente, il dipartimento del territorio ha assicurato che
l’impianto, la cui ubicazione non è ancora stata definita, sarà oggetto di una
procedura di permesso di costruzione, accompagnata da un esame di impatto
ambientale, che i municipi saranno coinvolti nello sviluppo del progetto e che
l’impianto dovrà rispettare tutti i disposti legali, con particolare riguardo
al contenimento delle polveri e delle immissioni foniche ed essere altresì posizionato
in maniera tale da ridurre al minimio l’impatto visivo. Stante l’irricevibilità
della contestazione, in questa sede, di questo specifico progetto, non è
nemmeno necessario stabilire in quale zona di utilizzazione esso debba essere
finalmente ubicato: se nella controversa zona di discarica, come anticipa il
Governo nella risposta (pag. 3), oppure in altra zona di utilizzazione, come ad
esempio in quella per edifici ed impianti, più lontana dall’abitato della
frazione di C__________, come chiede implicitamente il ricorrente.
6.
L’insorgente contesta anche
l’ubicazione della zona di deposito di materiale, retta dall’art. 4 NAPUC (già
art. 3), e posta sul lato sud del comprensorio del piano. La miscela di
materiale terroso necessario alla ricoltivazione sarà effettuata con l’ausilio
di macchinari, che provocheranno rumori e polveri; quindi un’ulte-riore fonte
di disturbo per gli abitanti della frazione di C__________. RI 1 chiede quindi
che la zona di deposito di materiali sia ricavata all’interno della zona di
discarica il più lontano possibile dalla zona abitata. Anche questa censura
dev’esser tuttavia disattesa. In effetti, come spiega il Consiglio di Stato
nella risposta (pag. 3), l’ubicazione della zona di deposito non è stata
interessata dalle varianti in contestazione. Questa è difatti rimasta assegnata
allo stesso settore (sud) che già le era stato riservato nell’ambito
dell’approvazione originaria del PUC. In difetto di una variante, il ricorso
risulta dunque improponibile su questo oggetto. Per completezza si rileva che
la zona in oggetto è stata comunque sia ridotta, nella sua estensione, a favore
di una zona di protezione della natura: modifica questa che, ovviamente,
l’insorgente non mette in discussione. Va infine rilevato che, come
ulteriormente puntualizza il Consiglio di Stato nella risposta, il testo
dell’art. 4 NAPUC, regolamentante la zona di deposito di materiale, è stato
semplicemente adattato alla terminologia introdotta dall’OTR; non sono invece
state introdotte nuove possibilità di utilizzazione per questa zona.
7.
Per i motivi che
precedono, il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, deve essere respinto.
La tassa di giustizia segue la soccombenza (art. 28 LPAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli articoli di legge in concreto applicabili;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso,
nella misura in cui è ricevibile, è respinto.
2. La tassa di
giustizia di fr. 750.- è posta a carico del ricorrente.
3. Intimazione
a:
terzi implicati
1. PI 1
1 rappr. da: RA 2
2. PI 2
rappr. da: RA 3
CO 1
rappr. da: RA 1
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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