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Decisione

90.2005.56

Ricorso contro variante PUC respinto perché la norma appare adeguata. Il ricorso contro l'ubicazione di una zona che viene solo leggermente ritoccata nella propria estensione ma non nel principio dell

20 luglio 2006Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1 è proprietario del mapp. 6 PI 1, ubicato nella frazione di C

(località C secondo le risultanze del registro fondiario). Il fondo, di

complessivi mq 4264, è censito come segue: c) prato di mq 4'088, A) Fab. ab. di

mq 154 e B) Fabbricato di mq 22. La particella, sul quale insiste l’abitazione

del ricorrente, è inserita nella zona edificabile del piano regolatore del

comune di __________ e si affaccia, verso est, sulla discarica, che è oggetto

di un piano di utilizzazione cantonale, denominato PUC.

B.

Con messaggio 21 dicembre 20__________ il

Consiglio di Stato ha sottoposto per approvazione al Gran consiglio alcune

varianti del PUC. Il loro scopo principale consisteva nel rendere operative le

indicazioni contenute nella scheda di piano direttore n., relative alla

localizzazione di una stazione di trasbordo per rifiuti solidi urbani e assimilabili

in corrispondenza della discarica nel PI 2. Ritenuto inoltre che il PUC__________

era ormai in vigore, in quella data, da quasi 15 anni, il Governo ha colto

l’occasione per adottare e proporre l’approvazione di ulteriori varianti. Le

stesse, di natura per lo più formale, erano motivate dall’avvenuta introduzione

di nuove disposizioni legali in materia di rifiuti e dall’opportunità di adeguare

il PUC al progetto di discarica nel frattempo realizzato. Le modifiche proposte

dal Governo interessavano quindi tanto il piano delle utilizzazioni quanto le

norme di attuazione. Con decreto legislativo, il Gran Consiglio ha approvato le

varianti. Queste sono state pubblicate presso le cancellerie dei comuni PI 1 e PI

2.

C. Con ricorso 18 luglio 2005, RI 1 insorge davanti a questo tribunale contro

il menzionato decreto ponendo due domande: che qualsiasi impianto, sia fisso che

mobile, per il trattamento delle scorie provenienti dall’inceneritore non sia

ubicato nella zona discarica, vicino alla frazione di C del PI 1 e che la zona

di deposito materiali sia ricavata all’interno della zona della discarica, il

più lontano possibile dalla zona abitata.

D. Con osservazioni 3 agosto 2005 il RA 2 postula l’accoglimento del

ricorso, mentre con risposta 28 settembre 2005, il Consiglio di Stato chiede

che, per quanto ricevibile, il ricorso sia respinto. Con scritto 21 febbraio

2006, il RA 3 ha comunicato di non avere particolari osservazioni da formulare.

E.

Il 14 marzo 2006 hanno avuto luogo l’udienza ed

il sopralluogo in contraddittorio, ai quali iRA 3 ha rinunciato a partecipare.

In tale occasione sono state scattate alcune fotografie che sono state

acquisite agli atti. Il ricorrente si è confermato nelle proprie domande.

Considerato, in

diritto

1.La competenza del Tribunale cantonale amministrativo, in cui è stato

integrato il Tribunale della pianificazione del territorio con effetto al 14

luglio 2006 (BU 2006, pag. 215 segg.) è data ed il ricorso tempestivo (art. 49

cpv. 1 LALPT). La legittimazione del ricorrente è certa (art. 49 cpv. 3 lett. b

LALPT). Il ricorso è dunque ricevibile in ordine.

Considerandi

2.

In ambito di piani di utilizzazione cantonale,

l’art. 49 cpv. 2 LALPT prevede che è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo

contro la violazione del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di

apprezzamento, l’accertamento inesatto dei fatti rilevanti e l’inadeguatezza

del provvedimento pianificatorio. Diversamente che per i piani regolatori e per

quelli di dettaglio, in questo campo il potere del tribunale è assoluto e contempla

anche il sindacato di opportunità. Questo pieno potere di cognizione, che

esorbita dal campo solitamente riservato all’azione giudiziaria, va tuttavia esercitato

con la dovuta riserva e senso della misura. Lo stesso Tribunale Federale quando

ha libera cognizione di fatto e di diritto fa uso di questa libertà con

prudente ritegno, specie dovendo dirimere questioni con forte valenza tecnica o

connotazioni locali, dove le conoscenze degli specialisti, rispettivamente

delle autorità del posto costituiscono spesso un insostituibile elemento per la

presa di decisione. Il Tribunale cantonale amministrativo dovrà pertanto

esaminare con attento spirito critico gli aspetti controversi del piano di

utilizzazione impugnato, ma è solo se vi scoprirà vizi di una certa rilevanza,

inconciliabili col precetto dell’adeguatezza, che l'annullerà e lo rinvierà al-l’autorità

di adozione o che procederà ad una sua modifica. Non basta dunque che risulti

possibile una soluzione migliore, magari solo sotto certi aspetti, di quella

contestata, per sostituirla a quest’ultima; la soluzione alternativa deve

manifestare dei pregi realmente superiori, nel suo complesso, da convincere il

tribunale a preferirla a quella approvata dall’autorità incaricata della pianificazione.

3.

Giusta l'art. 75 Cost. i Cantoni devono allestire dei piani d'azzonamento

per assicurare un'appropriata e parsimoniosa utilizzazione del suolo e un

ordinato insediamento del territorio. A livello legislativo l'obbligo di

pianificare è codificato all'art. 2 LPT. Secondo quest'ultima legge la

pianificazione deve avere luogo in diverse tappe: pianificazione direttrice,

pianificazione dell'utilizzazione e procedura del permesso di costruzione. Esse

stanno in reciproco rapporto e formano un tutto coerente, di cui ogni parte

adempie una specifica funzione. Il piano di utilizzazione cantonale (PUC) viene

adottato, secondo le indicazioni del piano direttore (art. 6 e segg., 26 cpv. 2

LPT), sulla scorta di un'ampia coordinazione e valutazione (art. 1 cpv. 1 2.a

frase, 2 cpv. 1 LPT) e nell'ambito di una procedura ove è garantita protezione

giuridica (art. 33 e segg. LPT) e partecipazione democratica (art. 4 LPT). Il

piano di utilizzazione cantonale disciplina e organizza l’uso ammissibile del

suolo per zone di interesse cantonale o sovracomunale. Esso è inteso a

promuovere l’attuazione degli obiettivi pianificatori cantonali del piano

direttore e di compiti cantonali come pure la realizzazione di edifici o

impianti di interesse cantonale o sovracomunale fissati da leggi speciali (art.

44.

LALPT).

4.

4.1

La è inserita nella regione collinare e

valliva cui fanno corona le pendici sudorientali del monte e quelle occidentali

e meridionali del, e che culmina a sud sull’allineamento di rilievi collegati fra

loro dal. La spazia sul territorio dei comuni di PI 1 PI 2. In seguito alla

necessità di individuare l’ubicazione di una nuova discarica per lo smaltimento

dei rifiuti del sottoceneri, visto l’esaurimento di quelle del Consorzio del

Mendrisiotto, a Casate, e del Consorzio del Luganese, a Croglio, verso la metà

degli anni ottanta, la fu scelta quale luogo ideale per questa realizzazione,

in ragione del suo sottosuolo impermeabile, la lontananza da abitati e i buoni

allacciamenti viari (Messaggio n. del 24 marzo 19 concernente l’approvazione

del piano di utilizzazione cantonale per la discarica della V__________ e

l’evasione di ricorsi di seconda istanza, RVGC, sessione ordinaria primaverile

19__________, vol. 2,). A questo scopo è stato predisposto un piano di

utilizzazione cantonale, denominato piano di utilizzazione cantonale per lo

smaltimento dei rifiuti del S__________, allestito dal Consiglio di Stato, che è

stato approvato dal Gran Consiglio. Il settore in prossimità del fondo del

ricorrente, separato da questo unicamente da un terreno utilizzato a fini agricoli

ed una diga di protezione ricavata con il deposito di materiale terroso, è

stato pianificata dal PUC, come zona di deposito materiale, più a nord di

quest’ultima è stata invece prevista la zona discarica.

4.2

I nuovi

intendimenti della politica cantonale relativa allo smistamento dei rifiuti,

frattanto adottati dalle competenti istanze, prevedono ora l’istituzione di

un’unica entità pubblica (Azienda cantonale dei rifiuti – ACR), preposta alle

gestione del settore dello smaltimento dei rifiuti nel Cantone, la

realizzazione di un unico impianto a Giubiasco e di due stazioni di trasbordo a

Bioggio e Coldrerio, e di una tappa scorie (tappa 3) nella V__________ per lo

smaltimento, ai sensi dell’Ordinanza tecnica sui rifiuti del 10 settembre 1990

(OTR), delle scorie e delle ceneri pretrattate provenienti dalla

termovalorizzazione dei rifiuti (cfr. PUC Rapporto di pianificazione relativo

alla varianti 2004, pag. 2 segg.; messaggio n. 5616 del __________4 proponente

l'approvazione del PUC- pag. 1 seg.).

5.

L’insorgente è al corrente che è

in via di progettazione un impianto di vagliatura per la separazione ed il

recupero dei materiali metallici dai residui solidi della termovalorizzazione

dei rifiuti, che sarà ubicato nella zona di discarica e, di conseguenza, in

prossimità della sua abitazione. Egli teme che questo impianto, malgrado

l’adozione dei necessari accorgimenti tecnici, causerà rumore, polvere ed altri

inconvenienti, che incideranno negativamente sulla qualità di vita degli abitanti

della frazione di C__________, ma in particolare della sua, giacché la sua abitazione

è la più prossima alla zona discarica. Egli chiede, di conseguenza, in primo

luogo che sia vietata l’installazione di impianti, siano essi fissi o mobili,

per il trattamento delle scorie provenienti dall’inceneritore in prossimità

della frazione di Canova.

5.1

La zona di discarica è, da sempre, stata prevista

per accogliere rifiuti, segnatamente quelli a suo tempo definiti di classe III,

tra i quali figuravano anche le scorie di incenerimento. L’entrata in vigore,

il 1. febbraio 1991, dell’Ordinanza tecnica sui rifiuti del 10 dicembre 1990

(OTR), ha creato la necessità di modificare l’art. 2 NAPUC__________, divenuto

art. 3, regolamentante la zona di discarica. Attraverso le varianti - così

spiega il Governo nella risposta 28 settembre 2005 (pag. 2) - si è pertanto

provveduto ad adeguare le terminologia impiegata a quella del diritto federale.

Il nuovo art. 3 NAPUC stabilisce ora che la zona di discarica è la superficie destinata

allo smaltimento, segnatamente al trattamento, al deposito definitivo e/o al

deposito intermedio di rifiuti e di materiali ai sensi dell’OTR. In precedenza

la norma stabiliva semplicemente che la zona di discarica fosse destinata al

deposito di rifiuti di classe III.

Come spiega il Governo nella risposta 28 settembre

2005.

(pag. 2), la realizzazione di un impianto di vagliatura per la separazione

ed il recupero dei materiali metallici dai residui solidi della

termovalorizzazione è dettato da esigenze di ordine ambientale e di

ottimizzazione dell’uso del volume della discarica. Questo impianto deve tuttavia

ancora essere progettato ed approvato.

5.2

Ferme queste premesse, la domanda ricorsuale

dev’essere respinta, in quanto ricevibile in questa sede.

Intanto, in generale, non sussistono motivi per

vietare a titolo preventivo e assoluto la realizzazione di impianti per il

trattamento dei residui solidi provenienti dalla termovalorizzazione dei rifiuti

all’interno della zona di discarica. Nemmeno il ricorrente indica peraltro

quali sarebbero questi motivi, che - per conseguire lo scopo voluto - dovrebbero

rivestire un’importanza capitale; il semplice riferimento, alla qualità della

vita di chi risiede nella frazione di C__________, quantunque degno della

miglior considerazione, ed anzi quantomai comprensibile, non costituisce tuttavia,

di tutta evidenza, un motivo pertinente, ma comunque sia sufficiente per

legittimare in astratto una simile, totale restrizione preventiva. Ferme queste

premesse, poco importa, quindi, di determinare se la realizzazione di simili

impianti sia resa possibile tramite la modifica dell’art. 2 NAPUC (ora art. 3),

oppure se fosse già ammissibile con il testo previgente, come parrebbe di poter

dedurre dalla posizione del Governo.

Quanto invece alle conseguenze negative sulle

adiacenti zone abitative paventate dal ricorrente in merito all’impianto di

vagliatura allo studio, queste dovranno essere verificate e giudicate

nell’ambito della procedura di rilascio della licenza edilizia. A quello

stadio, sulla base di un progetto concreto, potrà essere compiutamente analizzata

la compatibilità di quest’impianto con le pertinenti disposizioni legali, ma soprattutto

con quelle ecologiche, volte a contenere gli eventuali effetti dannosi o molesti

dello stesso sulle abitazioni vicine. Cosciente delle preoccupazioni

significate, sotto forma di ricorso, dai comuni di RA 3 e RA 2, con scritto 6

ottobre 2005 indirizzato a questi ultimi, acquisito agli atti e consegnato in

copia al ricorrente, il dipartimento del territorio ha assicurato che

l’impianto, la cui ubicazione non è ancora stata definita, sarà oggetto di una

procedura di permesso di costruzione, accompagnata da un esame di impatto

ambientale, che i municipi saranno coinvolti nello sviluppo del progetto e che

l’impianto dovrà rispettare tutti i disposti legali, con particolare riguardo

al contenimento delle polveri e delle immissioni foniche ed essere altresì posizionato

in maniera tale da ridurre al minimio l’impatto visivo. Stante l’irricevibilità

della contestazione, in questa sede, di questo specifico progetto, non è

nemmeno necessario stabilire in quale zona di utilizzazione esso debba essere

finalmente ubicato: se nella controversa zona di discarica, come anticipa il

Governo nella risposta (pag. 3), oppure in altra zona di utilizzazione, come ad

esempio in quella per edifici ed impianti, più lontana dall’abitato della

frazione di C__________, come chiede implicitamente il ricorrente.

6.

L’insorgente contesta anche

l’ubicazione della zona di deposito di materiale, retta dall’art. 4 NAPUC (già

art. 3), e posta sul lato sud del comprensorio del piano. La miscela di

materiale terroso necessario alla ricoltivazione sarà effettuata con l’ausilio

di macchinari, che provocheranno rumori e polveri; quindi un’ulte-riore fonte

di disturbo per gli abitanti della frazione di C__________. RI 1 chiede quindi

che la zona di deposito di materiali sia ricavata all’interno della zona di

discarica il più lontano possibile dalla zona abitata. Anche questa censura

dev’esser tuttavia disattesa. In effetti, come spiega il Consiglio di Stato

nella risposta (pag. 3), l’ubicazione della zona di deposito non è stata

interessata dalle varianti in contestazione. Questa è difatti rimasta assegnata

allo stesso settore (sud) che già le era stato riservato nell’ambito

dell’approvazione originaria del PUC. In difetto di una variante, il ricorso

risulta dunque improponibile su questo oggetto. Per completezza si rileva che

la zona in oggetto è stata comunque sia ridotta, nella sua estensione, a favore

di una zona di protezione della natura: modifica questa che, ovviamente,

l’insorgente non mette in discussione. Va infine rilevato che, come

ulteriormente puntualizza il Consiglio di Stato nella risposta, il testo

dell’art. 4 NAPUC, regolamentante la zona di deposito di materiale, è stato

semplicemente adattato alla terminologia introdotta dall’OTR; non sono invece

state introdotte nuove possibilità di utilizzazione per questa zona.

7.

Per i motivi che

precedono, il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, deve essere respinto.

La tassa di giustizia segue la soccombenza (art. 28 LPAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli articoli di legge in concreto applicabili;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso,

nella misura in cui è ricevibile, è respinto.

2. La tassa di

giustizia di fr. 750.- è posta a carico del ricorrente.

3. Intimazione

a:

terzi implicati

1. PI 1

1 rappr. da: RA 2

2. PI 2

rappr. da: RA 3

CO 1

rappr. da: RA 1

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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