90.2005.59
non approvazione di un'estensione della zona edificabile
9 giugno 2006Italiano19 min
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Numero d'incarto:
90.2005.59
Data decisione, Autorità:
09.06.2006, TPT
Titolo:
non approvazione di un'estensione della zona edificabile
APPREZZAMENTO ANTICIPATO DELLE PROVE
PONDERAZIONE
ZONA RESIDENZIALE
art. 18 cpv. 1 LPAMM
art. 14 cpv. 1 LPT
art. 15 LPT
Incarto n.
90.2005.59
Lugano
9 giugno 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale della pianificazione del
territorio
composto dei giudici:
Raffaello Balerna, presidente,
Lorenzo
Anastasi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 17 agosto 2005 della
RI 1
patr. da: PR 1
contro
la decisione 28 giugno 2005 (n. 3215), con cui il
Consiglio di Stato ha approvato la revisione del piano regolatore del comune
di __________;
viste le risposte:
- 14 novembre 2005 del
dipartimento del territorio, divisione dello sviluppo territoriale e della
mobilità;
- 24 agosto 2005 del
municipio di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. RI 1 è
proprietaria del mapp. 1773 di __________. Il fondo, di complessivi mq 91'373,
è ubicato sopra la frazione di __________, in __________. Nella seduta del 27
giugno 2001 il consiglio comunale di __________ ha adottato la revisione generale
del piano regolatore. In quella sede, una superficie prativa di circa 4'200 mq,
ubicata nella parte bassa della particella (est) e fino a quel momento
attribuita alla zona residua, è stata assegnata alla zona residenziale
estensiva R2.
B. Con
risoluzione 28 giugno 2005 (n. 3215) il Consiglio di Stato ha approvato il
piano regolatore. Esso ha tuttavia negato l'approvazione di alcune proposte
pianificatorie, modificato il piano regolatore su alcuni oggetti e sospeso
infine su altri la propria decisione. Per quanto qui interessa, il Governo non
ha approvato l'ampliamento rispetto al previgente piano regolatore della zona
residenziale R2 in località __________. Da un lato esso ha rilevato che l'autorità
comunale aveva ignorato la procedura per compensare la diminuzione di suolo
agricolo. Dall'altro esso ha considerato che l'estensione della zona
edificabile esistente fosse ampiamente sufficiente per soddisfare le prevedibili
necessità di sviluppo; un suo ampliamento non poteva dunque entrare in linea di
conto. Il Consiglio di Stato ha quindi retrocesso gli atti al comune affinché
attribuisse una nuova funzione a questo territorio (cfr. ris. cit., cifra
4.1.2, pagg. 13 segg., in particolare pag. 15).
C. Con ricorso
17 agosto 2005, la RI 1 insorge innanzi a questo tribunale avverso la
menzionata risoluzione governativa. L'insorgente sostiene, in primo luogo, che
la porzione in discussione del mapp. 1773 non è stata classificata nei
territori idonei all'agricoltura in sede di piano direttore. Inoltre, una decisione
circa l'entità della compensazione agricola spetta al solo Consiglio di Stato.
Da ultimo, afferma che la zona fabbricabile di __________, assai richiesta, è
già completamente edificata; donde la necessità di poter disporre di ulteriore
terreno edilizio. Per questo motivo appare giustificato assegnare alla zona residenziale
anche questa esigua porzione di territorio.
L'insorgente
domanda pertanto, in via principale, l'annullamento della risoluzione governativa
impugnata e l'approvazione dell'inserimento di parte del suo fondo nella zona
residenziale estensiva R2, così come adottato dal consiglio comunale di __________.
In via subordinata essa chiede la retrocessione degli atti al Governo affinché
approvi tale inserimento e fissi nel contempo il contributo pecuniario sostitutivo
in ossequio alla LTAgr rispettivamente, in via ulteriormente subordinata, che
venga fissato al comune un termine per formulare una proposta di contributo pecuniario
sostitutivo.
D. Il
municipio si rimette al giudizio del tribunale, mentre la divisione della
pianificazione territoriale chiede la reiezione del gravame.
E. In data 13
dicembre 2005 si sono tenuti l'udienza e il sopralluogo in contraddittorio,
durante il quale sono state scattate alcune fotografie dei luoghi, acquisite in
seguito agli atti. In quell'occasione la ricorrente ha prodotto due lettere di
operatori del settore immobiliare interessati ad acquistare terreni edificabili
ad __________ ed ha inoltre chiesto l'assunzione di alcuni mezzi di prova (esperimento
di una perizia sulla contenibilità del piano regolatore ed escussione di
quattro testi), che è stata rifiutata sedutastante dal giudice delegato. Quest'ultimo
ha consegnato ai rappresentanti dell'insorgente un estratto della carta delle
idoneità agricole concernente il fondo in discussione ed ha fissato un termine
scadente il 28 febbraio 2006, successivamente prorogato al 16 marzo 2006, per
la presentazione di conclusioni scritte. Con memoria 14 marzo 2006 l'insorgente
ha ribadito le proprie allegazioni e domande, contestando la portata e le
risultanze della carta delle idoneità agricole e lamentando altresì una violazione
del suo diritto di essere sentita a seguito del rifiuto immotivato di
assunzione delle prove notificate all'udienza.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del tribunale è data, il ricorso è tempestivo (art. 38 cpv. 1 LALPT)
e la legittimazione della ricorrente certa (art. 38 cpv. 4 lett. c LALPT). Il
ricorso è dunque ricevibile in ordine.
2. 2.1. In
occasione dell'udienza del 13 dicembre 2005 la ricorrente ha chiesto l'assunzione
di svariati mezzi di prova e più precisamente l'esperimento di una perizia
sulla contenibilità del piano regolatore e l'audizione di quattro operatori del
settore immobiliare del Locarnese.
2.2. La
procedura amministrativa è retta dal principio inquisitorio (art. 18 cpv. 1
PAmm). In virtù di questo principio l'autorità deve accertare d'ufficio gli
elementi suscettibili di determinare la decisione ed assumere di sua iniziativa
le prove necessarie, raffrontando accuratamente i contrapposti interessi e rispettando
il divieto d'arbitrio, i principi della parità di trattamento, della buona fede
e della proporzionalità. In analogia all'art. 8 CC, applicabile per la sua
portata generale anche al diritto pubblico, la parte può altresì chiedere l'assunzione
delle prove offerte. In tal caso l'autorità procede al loro apprezzamento
anticipato, in esito al quale essa può rinunciare ad assumere dei mezzi di
prova il cui presumibile risultato non porterebbe ad alcun nuovo chiarimento ai
fini del giudizio (RtiD II-2004 n. 13 consid. 3a; RDAT I-1995 n. 51 consid.
2a), come mezzi di prova superflui o non pertinenti (Borghi-Corti, Compendio di
procedura amministrativa ticinese, ad art. 18 n. 1b).
2.3. Con decisione consegnata direttamente
nel verbale dell'udienza, il giudice delegato ha rifiutato di assumere i mezzi
di prova richiesti dalla ricorrente. Questo giudizio incidentale viene
confermato e motivato in questa sede dal collegio giudicante. Intanto, gli atti
che compongono il piano regolatore contengono già più che sufficienti
informazioni sulla sua contenibilità. Inoltre, non c'è motivo di ascoltare
quattro operatori del settore immobiliare per farsi confermare che la frazione
di __________ susciti interesse per l'edilizia abitativa e che vi sia
difficoltà a reperire terreni a questo scopo, com'è peraltro già attestato
dalle lettere versate agli atti dall'insorgente e sottoscritte da due di
questi. Il Tribunale non accede pertanto all'assunzione dei mezzi di prova in
oggetto, che esso ritiene superflui, in quanto non porterebbero alcun nuovo
elemento di rilievo per il giudizio.
3. In campo
pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia. Questa non è, però,
assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve
garantire il riesame completo del piano regolatore da parte di almeno un'istanza
di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio di Stato (art. 37
cpv. 1 LALPT), che decide i ricorsi - e approva il piano - con pieno potere
cognitivo: questo significa controllo non solo della legittimità ma anche dell'opportunità
delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità incaricate di compiti
pianificatori badano tuttavia di lasciare alle autorità loro subordinate il
margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti (art. 2 cpv. 3
LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque semplicemente sostituire il proprio
apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il diritto di questo di
scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più appropriata, ragionevole
od opportuna. Esso non può però limitarsi ad intervenire nei soli casi in cui
la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo e sia
manifestamente insostenibile. Deve al contrario rifiutare l'approvazione di
quelle soluzioni che disattendono i principi e gli scopi pianificatori
fondamentali del diritto federale o non danno loro sufficiente attuazione,
rispettivamente che non tengono adeguatamente conto della pianificazione di
livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano direttore (cfr. anche l'art.
26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà segnatamente che sia stata
effettuata in modo corretto la ponderazione globale degli interessi richiesta
dall'art. 3 OPT (RDAT II-2001 n. 78 consid. 6b; II-1999 n. 27 consid. 3).
Il potere
cognitivo del Tribunale della pianificazione del territorio è invece
circoscritto alla violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT cit.,
ibidem; inoltre II-1997 n. 23); fanno eccezione - per poter ossequiare l'art.
33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui è impugnata una modifica del piano
regolatore disposta d'ufficio dal Consiglio di Stato.
4. I piani di
utilizzazione - nel nostro Cantone chiamati, a livello comunale, piani regolatori
(art. 24 segg. LALPT) - disciplinano l'uso ammissibile del suolo (art. 14 cpv.
1 LPT). Essi devono delimitare, in primo luogo, le zone edificabili, agricole e
protette (art. 14 cpv. 2 LPT).
Le zone
edificabili comprendono, secondo l'art. 15 LPT, i terreni idonei all'edificazione
che sono già stati edificati in larga misura (lett. a) e quelli prevedibilmente
necessari ed urbanizzati entro 15 anni (lett. b). Di massima un terreno che
adempie queste esigenze va attributo alla zona edificabile a meno che, dopo una
ponderazione globale degli interessi che la legislazione sulla pianificazione
del territorio tende a salvaguardare (cfr. in particolare art. 1 e 3 LPT),
debba venir incluso, parzialmente o totalmente, nel territorio fuori della zona
edificabile (RDAT I-2001 n. 49 consid. 3a). I criteri posti dall'art. 15 LPT
per l'assegnazione di un terreno alla zona edificabile non hanno pertanto un
valore assoluto, ma una portata relativa. Essi rappresentano piuttosto dei
principi generali della pianificazione del territorio, dei punti di
riferimento, che - ancorché soddisfatti - non conducono necessariamente all'attribuzione
del terreno interessato alla zona fabbricabile (cfr. la giurisprudenza appena citata;
inoltre Flückiger, Commentario LPT, ad art. 15 n. da 25 a 29;
Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction,
expropriation, Berna 2001, n. 314).
Giusta l'art.
16 cpv. 1 LPT (testo modificato il 20 marzo 1998, in vigore dal 1. settembre
2000), le zone agricole servono a garantire a lungo termine la base dell'approvvigionamento
alimentare, a salvaguardare il paesaggio e lo spazio per lo svago o ad assicurare
la compensazione ecologica; esse devono essere tenute, per quanto possibile,
libere da costruzioni, in sintonia con le loro differenti funzioni, e comprendere:
a) i terreni idonei alla coltivazione agricola o all'orticoltura produttiva necessari
all'adempimento dei vari compiti dell'agricoltura; b) i terreni che, nell'interesse
generale, devono essere coltivati dall'agricoltura (cfr. nello stesso senso l'art.
68 cpv. 1 LALPT, testo modificato il 25 febbraio 2003, in vigore dal 1. giugno
2003). Per quanto possibile devono essere delimitate ampie superfici contigue
(art. 16 cpv. 2 LPT). Alla zona agricola, intesa nel suo senso più ampio, espressamente
sancito ora all'art. 16 LPT nella versione in vigore dal 1. settembre 2000, ma
valido anche in precedenza, dev'essere riconosciuto un ruolo multifunzionale,
poiché persegue non solo obiettivi di politica agraria e fondiaria, ma anche
obiettivi in ordine agli insediamenti, quale eccellente strumento di prevenzione
dell'edificazione sparsa, alla protezione dell'ambiente e a quella del
paesaggio (cfr. Messaggio del Consiglio federale concernente la revisione
parziale della LPT del 22 maggio 1996, pubbl. in FF 1996, III, pag. 457 segg.,
pag. 471, con rinvii).
5. 5.1. Con
terreni già edificati in larga misura ai sensi dell'art. 15 lett. a LPT si
intende essenzialmente il territorio costruito in maniera compatta, oltre
eventualmente singole particelle inedificate al suo interno, direttamente
confinanti con la zona edificabile, in genere già edificate e di superficie
relativamente ridotta (RDAT I-2001 n. 49 consid. 3b;
Flückiger, op. cit., ad art. 15 n. 60; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., n.
319). In concreto, questo presupposto non è adempiuto.
Il mapp.
1773 è posto in località __________, immediatamente sopra la zona edificabile
residenziale che attornia il nucleo di __________. Essa sale verso il bosco che
cinge la frazione e, oltre a questo, verso la montagna. La particella ha un'estesa
superficie, di complessivi mq 91'373. Per la maggior parte è costituita da
bosco (mq 58'242) e da terreno prativo (mq 30'549), che ospita, nella sua parte
superiore, una manciata di costruzioni in ordine sparso. Il consiglio comunale
ha voluto assegnare la porzione più bassa della particella, pari a circa 4'200
mq e di forma grossomodo rettangolare, alla zona fabbricabile. Quest'area,
composta da terreno prativo, confina a sud con il bosco appartenente al fondo
stesso, a est con la zona edificabile (mapp. 1764, edificato) ed il bosco
(mapp. 1765), infine a nord con la zona edificabile (mapp. 3055, edificato, e
mapp. 3350). La superficie in oggetto, che condivide pienamente le stesse
caratteristiche dell'area verde sovrastante, non può pertanto essere
considerata come inclusa in un territorio ampiamente edificato nel senso restrittivo
inteso dalla giurisprudenza. Il semplice fatto che tale superficie confini,
quantomeno in parte, con la zona edificabile, non basta, ovviamente, per ritenere
soddisfatto questo requisito. Del pari la circostanza, asserita dall'insorgente,
secondo cui l'area in questione sia urbanizzata non è decisiva e non conferisce
un diritto all'attribuzione del fondo alla zona edificabile (122 II 326 consid.
6a; 117 Ia 434 consid. 3g; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., n. 321). Va, ad ogni buono conto, rilevato che, contrariamente a quanto sostiene
la ricorrente, quest'area non dispone a tutt'oggi di un accesso sufficiente ai
sensi dell'art. 19 cpv. 1 LPT. In effetti il mapp. 1773 non dispone di alcuna
servitù di passo a carico dei fondi confinanti onde accedere alla strada di
servizio sottostante (via __________), ubicata a circa 50 m dalla stessa. L'alternativa
per collegare in altro modo la superficie in oggetto alla pubblica via sarebbe quella
di costruire una strada privata di accesso di circa 60 m di lunghezza sul fondo
stesso, per raggiungere la soprastante via __________: dovendo tuttavia essere
realizzata interamente nella zona agricola, quest'alternativa appare poco praticabile.
5.2. L'attribuzione
della superficie in oggetto alla zona edificabile non risponde poi nemmeno ad
una prevedibile necessità di terreni fabbricabili urbanizzati entro 15 anni
giusta l'art. 15 lett. b LPT. In effetti, le zone edificabili del comune sono
già più che sufficientemente dimensionate a questo scopo e permettono di
accogliere circa 14'300 unità insediative (UI), rispetto ad una situazione di
partenza di 10'449 UI, pari ad un incremento di circa il 37%, superire di tre
volte rispetto a quello registrato negli ultimi 10-15 anni (cfr. rapporto di pianificazione,
datato giugno 2001, pag. 23 seg.).
Va rilevato che il calcolo della
contenibilità presentato dal comune giunge a questi risultati applicando un
grado di attuazione delle singole zone variante tra il 70% (percentuale utilizzata
per la zona residenziale estensiva R2) e l'80%. Questo conteggio tiene pertanto
più che adeguatamente conto del fatto, affermato dalla ricorrente, che i
proprietari non sfruttano mai pienamente le potenzialità edificatorie delle
particelle.
L'insorgente
adduce che la superficie di sua proprietà da aggregare alla zona fabbricabile
sarebbe esigua. Anche questo rilievo non è, però, determinante. In primo luogo è
per lo meno dubbio che l'area in discussione, pari a circa 4'200 mq, possa esse
ritenuta esigua. Inoltre, secondo la giurisprudenza, anche le particelle
di modeste proporzioni contribuiscono a definire la zona edificabile giusta l'art.
15 LPT e non possono pertanto essere trascurate a questo scopo (cfr. DTF
inedita 26 settembre 2001 in re A. V. e llcc, consid. 4c; DTF 116 Ia 236 seg.;
STPT 13 ottobre 2005 in re D. S. e llcc, consid. 5.5).
La ricorrente
afferma in seguito che vi è una importante domanda di terreni edificabili ad __________,
dove non vi sono altresì più terreni disponibili a questo scopo, tra l'altro perché
Fatti
i proprietari non li vogliono vendere. Questi elementi, fossero anche realizzati,
non permetterebbero tuttavia di accogliere le domande della ricorrente. Intanto
non appare corretto limitare la verifica del bisogno di terreni edificabili al
ristretto ambito della frazione di __________. Questo esame dev'essere effettuato
quantomeno a livello comunale, com'è uso nel nostro Cantone e com'è stato fatto
in concreto, se non addirittura (più correttamente) regionale (Flückiger,
op. cit., ad art. 15 n. 84 con rinvii). In secondo luogo, nella delimitazione
delle zone edificabili devono essere inclusi anche i terreni che i proprietari
non intendono vendere o costruire. Se si dovesse tener conto della
tesaurizzazione dei terreni nell'ambito del dimensionamento delle zone
edificabili si finirebbe per accentuare tale fenomeno e far dipendere, in
ultima analisi, dalla volontà dei proprietari dei terreni edificabili l'estensione
della zona fabbricabile (Flückiger, op. cit., ad art. 15 n. 82;
Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., n. 327). In ogni caso, a
prescindere dalla richiesta di terreni fabbricabili e dalla saturazione delle
zone edificabili esistenti, va tenuto conto che queste zone non possono
crescere continuamente, al punto da sopprimere completamente le altre funzioni cui
deve adempiere il territorio (Flückiger, op. cit., ad art. 15 n. 83,
87). Com'è già stato spiegato, anche quando - diversamente da quanto si avvera
nella fattispecie - sono soddisfatti i requisiti di applicazione dell'art. 15
LPT, è sempre necessario procedere ad una ponderazione globale degli interessi
in gioco per tenere conto di quelle esigenze di vario tipo (di sviluppo
programmato ed equilibrato, ambientali, paesaggistiche, agricole, naturalistiche,
ecc.) che potrebbero opporsi o addirittura prevalere sull'esigenza di disporre
di sufficienti riserve di terreno edificabile (cfr. consid. 4; Flückiger, op.
cit., ad art. 15 n. 87).
5.3.
Poiché l'area in rassegna non può essere attribuita alla zona fabbricabile già
per assenza dei requisiti di cui all'art. 15 LPT, la decisione del Consiglio di
Stato di non approvare la proposta in tal senso formulata dal consiglio
comunale di __________ merita di essere tutelata. Il Consiglio di Stato non ha
tuttavia proceduto ad assegnare una precisa funzione alla superficie in
oggetto, procedendo ad una modifica d'ufficio del piano regolatore; soluzione
che, invero, appariva quantomai auspicabile nella fattispecie. Esso si è invece
limitato a retrocedere gli atti al comune a questo scopo. Uno dei motivi avanzati
dal Governo per giungere alla non approvazione della zona residenziale
estensiva R2 proposta dal comune consisteva tuttavia nel fatto che l'autorità comunale
non aveva ossequiato la procedura prevista dalla LTAgr per compensare la
diminuzione del suolo agricolo, individuato nell'area proposta per l'edificazione.
A questo punto la verifica di tale argomento, contestato dalla ricorrente, non
deve più essere effettuato; la superficie in parola non può difatti già essere
assegnata alla zona edificabile per difetto dei requisiti minimi previsti a
questo scopo dalla normativa federale (art. 15 LPT). Nondimeno, a prescindere
dall'applicazione della menzionata legislazione cantonale e a dispetto della
soluzione parziale cui è giunto il Consiglio di Stato in merito al controverso
azzonamento, il tribunale deve comunque sia esaminare, nell'ambito della ponderazione
globale degli interessi (cfr. consid. 4 e 5.2), se il terreno in oggetto
presenti un interesse per l'agricoltura, quantomeno allo scopo di poter
decidere in via completa e definitiva in merito alla non assegnazione dell'area
Considerandi
in questione alla zona fabbricabile.
5.4
Nel
nostro Cantone le superfici per l'avvicendamento colturale (SAC) e gli altri
terreni idonei all'agricoltura sono delimitati dall'autorità cantonale
attraverso le rappresentazioni grafiche in scala 1:25000 del piano direttore
(cfr. art. 2 seg. LTAgr; inoltre le schede di coordinamento 3.1 e 3.2 di piano
direttore, riferite a queste aree). I comuni istituiscono la zona agricola,
precisando nei piani regolatori almeno il territorio agricolo cantonale rappresentato
nel piano direttore (art. 4 cpv. 1 LTAgr). La zona agricola di piano regolatore
deve comprendere le SAC, gli ulteriori terreni idonei alla campicoltura e alla
foraggicoltura di prima e seconda priorità, come pure i terreni agricoli
sussidiari (art. 28 cpv. 2 lett. e LALPT). I comuni possono infine introdurre
nel piano regolatore una zona agricola intensiva, che dev'essere delimitata in
base a criteri vincolanti fissati nel piano direttore (art. 68 cpv. 2 LALPT;
16a cpv. 3 LPT).
In
concreto, le rappresentazioni grafiche del piano direttore non inseriscono il
mapp. 1773 né nelle SAC, né negli altri terreni idonei all'utilizzazione
agricola. La zona agricola cantonale definita a livello di piano direttore
rappresenta tuttavia, da un lato, l'estensione minima di queste aree (art. 4
cpv. 1 LTAgr). Se, pertanto, nell'ambito della procedura di allestimento del
piano regolatore, nella quale viene esperita un'analisi più approfondita del
territorio comunale, vengono individuati altri terreni idonei alla coltivazione
agricola o all'orticoltura produttiva, anche questi dovranno essere assegnati,
se del caso, alla zona agricola in applicazione degli art. 16 cpv. 1 lett. a
LPT e 68 cpv. 1 lett. a LALPT. La zona agricola cantonale ancorata nel piano
direttore rappresenta, d'altro canto, solo una parte di quella, di più ampia
concezione, prescritta dal diritto federale che, com'è stato spiegato, accanto
all'individuazione di terreni che si prestano alla produzione agricola ed
orticola, costituisce in pari tempo uno strumento per tutelare l'ambiente, il
paesaggio e per contenere l'espansione degli insediamenti. Essa include, a questo
scopo, i terreni agricoli sussidiari (art. 16 cpv. 1 lett. b LPT, 68 cpv. 1
lett. b LALPT), cioè quelli che devono essere utilizzati dall'agricoltura per
motivi di interesse generale, come il mantenimento di aree produttive
supplementari, la cura del suolo e della vegetazione, la conservazione dell'equilibrio
ecologico e del paesaggio.
Nel caso in esame, il catasto delle idoneità
agricole, allestito dalla sezione dell'agricoltura, assegna alla superficie in
oggetto un'idoneità allo sfalcio. È pertanto assodata anche un'utilità agricola
di questa porzione della particella. Invano la ricorrente contesta il
fondamento di questo documento, sulla cui pertinenza il tribunale non ha tuttavia
motivo di dubitare.
5.5
Continuando
nell'ambito della ponderazione globale degli interessi, oltre all'obiettivo di
interesse generale di impedire la formazione di zone edificabili troppo vaste
(cfr. RDAT I-2001 n. 49 consid. 3c), va poi evidenziata la necessità di
preservare la funzione paesaggistica svolta dalla località di __________, che rappresenta
una fascia di separazione tra le zone edificabili, che hanno oramai esaurito quasi
completamente il territorio disponibile di __________, e il bosco che sale
verso la montagna. Va, da ultimo, sottolineata l'imprescindibile esigenza,
troppo spesso trascurata, di salvaguardare sufficienti spazi liberi per le
future generazioni.
6.
La
risoluzione impugnata non viola dunque il diritto, ma pone piuttosto in
consonanza con l'ordinamento pianificatorio sancito a livello federale le
proposte delle autorità comunali. Essa non è per finire nemmeno lesiva dell'autonomia
che pertocca in questo settore del diritto agli enti locali. Il ricorso dev'essere
dunque respinto.
7.
La tassa
di giudizio e le spese devono essere poste carico dell'insorgente (art. 28
PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli articoli di legge applicabili alla
fattispecie,
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La ricorrente
è condannata al pagamento delle tasse di giudizio e delle spese, per
complessivi fr. 2'000.-- (duemila).
3. Intimazione
a:
terzi implicati
PI 1
rappr. da: RA 2
CO 1
rappr. da: RA 1
Per il Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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