Lexipedia

Decisione

90.2005.6

Non approvazione di un comparto residenziale per problemi legati all'inquinamento fonico ed esclusione dalla zona edificabile per motivi urbanistici, agricoli e paesaggistici.

6 febbraio 2006Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

A. Nella seduta

del 6 luglio 1999 il consiglio comunale di __________ ha adottato la revisione

generale del piano regolatore. In quella sede un'area di circa 30'000 mq di

superficie, forma rettangolare, ricavata - in tutto o in parte - dai mapp. 60,

64, 67, 4806, 5675, 5840, 5866, 5887, 5888, 5889 e 6273, è stata assegnata alla

zona residenziale semi-estensiva (zona D), soggetta ad un vincolo di piano di

quartiere obbligatorio. Questi fondi, completamente inedificati, sono ubicati all'incrocio

tra via __________ e via __________, in località __________, che fa parte di un'ampia

fascia territoriale a ridosso della golena del fiume __________.

B. Con

risoluzione 16 ottobre 2001 (n. 4836) il Consiglio di Stato ha approvato il

piano regolatore. Esso ha tuttavia negato l'approvazione dell'estensione delle

zone residenziali nel comprensorio golenale, nelle quali erano inclusi circa

quattro quinti del mapp. 67 e del mapp. 5840, per motivi inerenti

essenzialmente alla contenibilità del piano, alla salvaguardia di un'area verde

quale importante elemento paesaggistico a cornice della zona urbana e di svago

per la popolazione. Per quanto concerneva invece la superficie residua del

comparto, un rettangolo di circa 22'000 mq, così come definita graficamente nell'allegato

24 della risoluzione, il Governo ha dapprima considerato in principio valida l'attribuzione

alla zona residenziale semi-estensiva (zona D), in quanto giustificata, sotto il

profilo urbanistico, dal quartiere residenziale situato specularmente sull'altro

fronte di via __________, nonché dalla particolarità di questo asse stradale,

quale importante accesso alla città. Ciò rilevato, il Consiglio di Stato ha

tuttavia sospeso la sua decisione d'approvazione in attesa che una perizia fonica

verificasse il rispetto dei disposti dell'ordinanza contro l'inquinamento fonico

(OIF). Tale comparto era difatti sensibilmente esposto alle immissioni provenienti

dall'autostrada, oltre il fiume, e dalla stessa via __________, interessata in

futuro da un semisvincolo autostradale (cfr. risoluzione 16 ottobre 2001, pag.

23, 24 e 31 seg., allegato 24).

C. Il Consiglio di Stato, preso atto della perizia fonica inoltrata dal

municipio di RA 1 il 5 agosto 2003, con risoluzione 21 dicembre 2004 (n. 5492) ha

negato l'approvazione del comparto residenziale semi-estensivo (zona D) in

località __________. Il Governo ha sostenuto che, sulla scorta dei rilevamenti

fatti nel referto peritale, non era consentito delimitare una nuova zona edificabile

in applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente (LPAmb). Difatti,

le immissioni foniche riguardanti il comparto all'esame, previsto a prevalente

destinazione residenziale, superavano in ogni punto i valori di pianificazione,

ritenuto un grado di sensibilità (GS) II. Valori che non erano nemmeno rispettati

nelle simulazioni effettuate nel referto peritale, consistenti nell'inserimento

apposito di due immobili a schermatura delle immissioni provenienti sia da via __________,

sia dall'autostrada. Il Governo ha pertanto rinviato gli atti al comune

affinché adottasse una variante che riproponesse una nuova destinazione

pianificatoria per quel comparto. A tale proposito esso ha invitato il municipio

ad integrare quella superficie nella variante, ancora in fase di elaborazione,

ma già esaminata con esito positivo dal dipartimento del territorio (esame

preliminare del 16 marzo 2004), finalizzata all'istituzione della zona di area

golenale per tutte quelle superfici a ridosso della golena che, al pari del

comparto adiacente a quello all'esame (mapp. 67 parz. e 5840 parz.), erano

state estromesse dalla zona edificabile con risoluzione 16 ottobre 2001 (cfr. risoluzione

impugnata, pagg. 3 e 9, allegato 1).

D. Con ricorso

31 gennaio 2005 il comune di RI 1 insorge innanzi a questo tribunale avverso la

menzionata risoluzione governativa, postulandone l'annullamento e chiedendo, in

via principale, l'approvazione del comparto in località __________, così come adottato

dal consiglio comunale, e, in via subordinata, che il rinvio degli atti per l'allestimento

di una variante non escluda, in buona sostanza, la facoltà per il comune di riproporre

il comparto all'esame in zona edificabile, con destinazione diversa rispetto a

quella residenziale, qualora venga dimostrato il rispetto dei valori di

pianificazione. In relazione alla domanda principale il ricorrente sostiene che

la zona residenziale semi-estensiva in oggetto sarebbe conforme al diritto

della pianificazione del territorio, giacché istituita nell'ambito di una

revisione generale del piano regolatore intesa ad adeguare l'ordinamento

previgente alla LPT, sarebbe urbanizzata e risponderebbe ai requisiti posti

dall'art. 15 LPT. Pertanto essa dove essere senz'altro approvata, quantomeno

parzialmente, ritenuto che i valori di pianificazione potranno essere rispettati

con adeguate scelte progettuali, con provvedimenti costruttivi mirati o per mezzo

di misure di pianificazione; queste ultime, peraltro, già previste con il

vincolo di piano di quartiere obbligatorio. Quanto alla domanda subordinata, l'insorgente

lamenta la violazione dell'autonomia comunale e, implicitamente, dell'art. 37

LALPT, per il fatto che il Consiglio di Stato, negando l'approvazione della

zona all'esame, si sarebbe dovuto limitare a rinviare gli atti al comune per l'elaborazione

di una nuova destinazione pianificatoria, invece che ordinare al municipio di integrare

il comparto nella variante prevedente l'istituzione della zona di area

golenale, di natura non edificabile. Con ciò, il Governo avrebbe anticipato in

modo inammissibile la decisione del comune sul tema dell'edificabilità del

comparto in oggetto, escludendola e sostituendosi allo stesso nell'ambito delle

sue competenze.

E. La

divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità postula la reiezione integrale

del ricorso, confermando che la pianificazione all'esame non poteva essere approvata,

in quanto inadempiente i requisiti previsti dall'OIF. D'altro canto essa

osserva che, relativamente all'appurato, consistente superamento dei valori di

pianificazione, il comune non ha comunque dimostrato in alcun modo che con l'adozione

di provvedimenti d'ordine pianificatorio, di sistemazione o di costruzione,

tali valori potevano essere rispettati per un GS II. Inoltre, per il principio

della prevenzione, tali provvedimenti, unitamente alla dimostrazione del

rispetto dei valori fonici, dovevano però essere ancorati e verificati direttamente

nella pianificazione, nell'ambito della ponderazione degli interessi, e non

delegati alla successiva fase della licenza edilizia, come ad esempio nel caso dell'attuazione

del piano di quartiere vincolante il comparto in questione. Per quanto concerne

invece la natura dell'invito ad integrare il comparto nell'area golenale, oggetto

della citata variante in elaborazione, la divisione precisa che con la risoluzione

impugnata il Governo ha semplicemente retrocesso gli atti al comune affinché

venisse dato comunque avvio alla procedura pianificatoria secondo gli art. 32

segg. LALPT. Con ciò, esso non ha dunque attribuito d'ufficio il comparto in

parola a quella zona, di cui esisteva effettivamente un'alternativa possibile,

la zona agricola, bensì l'ha semplicemente escluso dalla zona residenziale e,

conseguentemente, dalla zona edificabile. Difatti, le peculiari caratterisitche

urbanistiche del comprensorio, date dalla presenza di via __________, quale importante

asse d'accesso alla città, e soprattutto del quartiere abitativo sull'altro

versante della strada, legittimavano, nonostante l'alta contenibilità del piano

regolatore, soltanto contenuti residenziali. A patto, però, che fossero per l'appunto

ottemperati i requisiti posti dall'OIF. Ciò tuttavia, conclude l'autorità

intimata, non sarebbe stato possibile senza adottare misure, come l'erezione di

imponenti ripari fonici, tali da negare proprio quel rapporto urbanistico fra

strada e quartiere che costituiva l'unica giustificazione di base per l'apertura

in quel luogo di una nuova zona residenziale (cfr. osservazioni, 8 marzo 2005).

F. In data 27

settembre 2005 si è tenuta l'udienza in contraddittorio, durante la quale le

parti hanno confermato le rispettive allegazioni e domande. Il tribunale ha

indi fissato un termine al comune e al Consiglio di Stato per presentare delle

conclusioni scritte. L'istruttoria è stata poi dichiarata chiusa, ritenuto che

le parti hanno rinunciato al sopralluogo.

G. Nel termine

assegnato, il municipio ha inoltrato le proprie conclusioni, con cui comunica

al tribunale di rinunciare a contestare la mancata approvazione della zona residenziale

semi-estensiva (zona D) in località __________ e di mantenere pertanto unicamente

la richiesta ricorsuale posta in via subordinata, vale a dire la facoltà per il

comune di riproporre tramite una variante il comparto all'esame in zona

edificabile, con destinazione diversa rispetto a quella residenziale, qualora

venga dimostrato il rispetto dei valori di pianificazione. Il municipio

sostiene che, sebbene le immissioni foniche superino in quell'area i valori di

pianificazione previsti per le destinazioni residenziali (GS II), vietandone dunque

l'azzonamento, è anche vero che tali valori, ritenute le immissioni rilevate dalla

perizia, possano essere rispettati con destinazioni di tipo amministrativo o

artigianale-commerciale (GS III). Scelte alternative a quella non approvata, quindi,

di cui il comune deve poter conservare la facoltà di considerare nell'ambito

della sua autonomia al momento di riproporre una destinazione per il comparto

all'esame. Il Consiglio di Stato, imponendo però con la risoluzione impugnata l'estromissione

di quell'area dalla zona edificabile, si sarebbe perciò sostituito al comune, ledendo

in tal modo l'autonomia comunale (cfr. conclusioni 24 ottobre 2005).

Considerato, in

diritto

1. La

competenza del tribunale è data, il ricorso è tempestivo (art. 38 cpv. 1 LALPT)

e la legittimazione del ricorrente certa (art. 38 cpv. 4 lett. a LALPT). Il

ricorso è dunque ricevibile in ordine.

Considerandi

2.

In campo

pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia. Questa non è, però,

assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve

garantire il riesame completo del piano regolatore da parte di almeno un'istanza

di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio di Stato (art. 37

cpv. 1 LALPT), che decide i ricorsi - e approva il piano - con pieno potere

cognitivo: questo significa controllo non solo della legittimità ma anche dell'opportunità

delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità incaricate di compiti

pianificatori badano tuttavia di lasciare alle autorità loro subordinate il

margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti (art. 2 cpv. 3

LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque semplicemente sostituire il proprio

apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il diritto di questo di

scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più appropriata, ragionevole

od opportuna. Esso non può però limitarsi ad intervenire nei soli casi in cui

la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo e sia

manifestamente insostenibile. Deve al contrario rifiutare l'approvazione di quelle

soluzioni che disattendono i principi e gli scopi pianificatori fondamentali

del diritto federale o non danno loro sufficiente attuazione, rispettivamente

che non tengono adeguatamente conto della pianificazione di livello cantonale,

segnatamente dei dettami del piano direttore (cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT).

L'autorità governativa verificherà segnatamente che sia stata effettuata in

modo corretto la ponderazione globale degli interessi richiesta dall'art. 3 OPT

(RDAT II-2001 n. 78 consid. 6b; II-1999 n. 27 consid. 3).

Il potere

cognitivo del Tribunale della pianificazione del territorio è invece

circoscritto alla violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT cit.,

ibidem; inoltre II-1997 n. 23); fanno eccezione - per poter ossequiare l'art.

33.

cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui è impugnata una modifica del piano

regolatore disposta d'ufficio dal Consiglio di Stato.

3.

Giusta l'art.

75.

Cost. i Cantoni devono allestire dei piani d'azzonamento per assicurare un'appropriata

e parsimoniosa utilizzazione del suolo e un ordinato insediamento del

territorio. A livello legislativo l'obbligo di pianificare è codificato all'art.

2.

LPT. Secondo quest'ultima legge la pianificazione deve avere luogo in diverse

tappe: pianificazione direttrice, pianificazione dell'utilizzazione e procedura

del permesso di costruzione. Esse stanno in reciproco rapporto e formano un

tutto coerente, di cui ogni parte adempie una specifica funzione. Il piano di utilizzazione

- in Ticino detto piano regolatore - viene adottato, secondo le indicazioni del

piano direttore (art. 6 e segg., 26 cpv. 2 LPT), sulla scorta di un'ampia

coordinazione e valutazione (art. 1 cpv. 1 2.a frase, 2 cpv. 1 LPT) e nell'ambito

di una procedura ove sono garantite protezione giuridica (art. 33 e segg. LPT)

e partecipazione democratica (art. 4 LPT). Il piano regolatore disciplina l'uso

ammissibile del suolo (art. 14 e segg. LPT) e attua il contenuto del piano

direttore, rendendolo vincolante verso i privati (art. 21 cpv. 1 LPT).

4.

Con la revisione

generale del piano regolatore, di cui ci si occupa, il comune ha definito in

località __________ una vasta area a destinazione residenziale semi-estensiva

di forma rettangolare, che si estende a nord-ovest di via __________ verso la

fascia a ridosso della golena del fiume __________. Come anticipato in narrativa,

il Consiglio di Stato ha dapprima negato l'approvazione alla porzione

sud-ovest, per una superficie di circa 8'000 mq, escludendola dalla zona

edificabile per ragioni legate alla contenibilità del piano regolatore e a

prevalenti motivi di ordine agricolo e paesaggistico. Mentre, in merito alla

parte rimanente, di circa 22'000 mq, esso ha sospeso la sua decisione nell'attesa

di una perizia fonica, specificando che, malgrado il sovradimensionamento della

zona edificabile, un'attribuzione alla zona residenziale semi-estensiva poteva

entrare in linea di conto per motivi urbanistici inerenti alla presenza dell'adiacente

via __________, quale importante porta d'accesso alla città, e di un comparto

analogo, situato, in simmetria, direttamente oltre questo asse stradale (cfr. risoluzione

16.

ottobre 2001, pag. 23, 24 e 31 seg., allegato 24). Con la risoluzione

impugnata, il Governo ha poi negato l'approvazione anche alla parte residua del

comparto, in quanto non erano rispettate le condizioni poste dalla legislazione

ambientale, estromettendola quindi dalla zona edificabile.

5.

Il

ricorrente non contesta la risoluzione del Consiglio di Stato, laddove esso,

non approvando la zona residenziale semi-estensiva (zona D) in località __________,

ha ordinato una variante che ne riproponga una nuova destinazione. Esso

critica, invece, l'operato del Governo che, unitamente al suddetto rinvio al

comune, l'avrebbe invitato ad inserire il comparto all'esame nella zona di area

golenale, di cui è in fase di allestimento una variante, escludendolo di

conseguenza dalla zona edificabile. Il Consiglio di Stato avrebbe così anticipato

su questo tema una decisione di spettanza comunale, in violazione dell'autonomia

costituzionalmente protetta.

6.

A tale

proposito va preliminarmente ritenuto che in sede di approvazione di un piano

regolatore, quando il Consiglio di Stato ritiene di non poter approvare una

determinata soluzione adottata a livello comunale, esso deve di norma retrocedere

gli atti all'autorità inferiore per nuova decisione: lo esige, oltre all'art.

37.

cpv. 1 2.a frase LALPT, il rispetto dell'autonomia comunale. Il Governo può

tuttavia apportare delle modifiche d'ufficio al piano regolatore - e

sostituirsi pertanto all'esercizio delle competenze che spettano agli organi comunali

- quando la nuova regolamentazione può essere determinata d'acchito

(segnatamente nel caso di un'unica soluzione, senza possibili alternative) e la

modifica tende a colmare una lacuna evidente o ad emendare carenze o errori

pianificatori manifesti (RDAT I-2001 n. 17 consid. 4.1. con rinvii). La via

della modifica d'ufficio presuppone che la soluzione sostitutiva si imponga con

tale evidenza da rendere perfettamente superfluo e inutilmente dilatorio un

rinvio. Occorre quindi in concreto stabilire se la decisione del Consiglio di

Stato si giustifica alla luce dei principi suesposti.

7.

Il comune di __________, individuate le problematiche e i conflitti

sorti negli ultimi 20 anni in seguito a mutamenti intervenuti essenzialmente a

livello socioeconomico ed edilizio, ha adottato il nuovo piano regolatore allo

scopo di rafforzare l'importanza della città a livello cantonale e regionale,

curando la salvaguardia dei contenuti storici e culturali, attraverso precise

scelte urbanistiche e la valorizzazione delle componente ambientale e

paesaggistica del territorio che, unitamente all'obiettivo di migliorare la

qualità di vita, consolidino la preminenza residenziale, preservandola dalle

immissioni moleste, nell'ottica di una città "a misura d'uomo" (cfr. in

particolare art. 4 cifra 1 lett. c e d NAPR). Tra gli indirizzi pianificatori

del nuovo piano regolatore atti a realizzare questi obiettivi figurano la

suddivisione coordinata dei comparti sul territorio giurisdizionale, l'impostazione

di uno schema viario principale di accesso alle attività e servizi a carattere

cantonale e regionale, avuto riguardo alle peculiarità delle zone residenziali,

la riqualificazione e ricomposizione delle fasce territoriali adiacenti all'asse

stradale nord-sud, la completazione della cornice di svago e di riposo della

zona urbana attraverso l'integrazione di una fascia verde qualificata e attrezzata

lungo la golena del fiume __________, l'individuazione delle possibilità per

uno sfruttamento razionale del territorio a correttivo della casuale densità

abitativa dei quartieri periferici (cfr. rapporto di pianificazione, pagg. da

19.

a 23).

Riconosciuta

dunque l'esigenza di un miglioramento della qualità di vita secondo un'immagine

di città che ribadisce concetti tendenti alla valorizzazione ambientale e

spaziale del territorio costruito ed in evoluzione, è stato messo a punto un

concetto urbanistico di recupero (Concetto urbanistico, aprile 1989), che

comporta il riassetto del contesto urbano attraverso l'impianto di spazi

attrattivi, privati e pubblici, sia dal profilo ambientale che sociale,

favorendo, laddove necessario, l'incremento della densificazione abitativa.

Questo concetto individua gli elementi costitutivi dell'ossatura del nuovo

piano regolatore cittadino nella cintura perimetrale del centro storico, nei

quartieri particolari, nei centri di quartiere, nei piani di quartiere, nella

fascia dell'asse attrezzato nord-sud e, infine, nella fascia verde attrezzata

lungo la golena del fiume __________ che, eccezionale punto di riferimento per

lo svago, espleta anche la funzione di contenimento della zona edificabile (cfr.

rapporto di pianificazione, pag. 25 e allegato F5). Pertanto, l'asse di

scorrimento, formato in sequenza da via San __________, via __________, viale __________

e via __________, tagliando longitudinalmente l'intera città, ne costituisce la

spina dorsale. Sia per la sua ubicazione specifica, sia per la necessità di

ossequiare le normative federali sull'inquinamento fonico, esso diviene punto

cardine di riferimento per l'insediamento delle attività commerciali e

amministrative, le quali risultano a diretto contatto con i retrostanti

comparti abitativi (cfr. rapporto di pianificazione, pag. 35). La funzione

residenziale risulta così concentrata e suddivisa in due ampie fasce

territoriali, di cui una si estende ad est, comprendente il centro storico e la

sua cintura perimetrale, fino alla fascia collinare di __________ e __________,

l'altra, che qui interessa, ad ovest fino al limite dato dall'area mantenuta

verde a ridosso della golena del fiume __________. Per questo comprensorio

residenziale, che dal centro volge verso la periferia con un regime

edificatorio che da intensivo passa a uno più estensivo, il piano prevede

dunque "una trama ortogonale di fasce di stacco da arredare a verde tra

comparti edificati (ca. 20 ml di larghezza) e di una rete di collegamenti e

percorsi alternativi a quelli veicolari " (cfr. rapporto di

pianificazione, pag. 25), intesa a facilitare i contatti tra città e l'area

golenale, che, come detto in precedenza, è un'importante zona con funzioni

paesaggistiche e di svago per la popolazione.

8.

Nel caso specifico, il comparto in oggetto è ubicato in località __________

e fa parte di un ampio comprensorio completamente inedificato, situato dunque oltre

la cintura urbana, i cui margini sono definiti da via __________, dall'impianto

dell'Arsenale e dal campo sportivo delle __________. Questo territorio si

spinge senza soluzione di continuità sino all'area golenale, con cui condivide

ancora la natura essenzialmente non antropizzata. Tale situazione, unitamente ad

alcuni aspetti di cui si dirà in seguito, è stata più volte accertata ed

esaminata dal tribunale. Ciò, sia in occasione dell'evasione del ricorso del comune,

insorto contro la risoluzione 16 ottobre 2001 d'approvazione della revisione

generale del piano regolatore, con cui il Consiglio di Stato aveva escluso

dalla zona edificabile alcuni nuovi comparti residenziali situati nella fascia

pianeggiante adiacente la golena del fiume __________, fra cui figurava, in

origine, una parte di quello in discussione (cfr. TPT inc. 90.2001.82 in re comune

di __________, RDAT I-2003 n. 57), sia nell'ambito specifico dell'evasione dell'impugnativa

del proprietario del mapp. 67, che di quel comparto era per quattro quinti

parte integrante (cfr. TPT inc. 90.2001.83 in re __________ __________, DTF non

pubblicato, inc.1P.641/2002).

Con la

decisione impugnata il Governo ha estromesso definitivamente il comparto in

parola dalla zona edificabile. A giusta ragione. Difatti, congruentemente con l'impostazione

che il comune ha programmato attraverso il concetto urbanistico testé illustrato,

unitamente agli obiettivi posti alla base della nuova pianificazione, in concreto

un'estensione della zona edificabile si poteva giustificare, quale eccezione e

riservato ancora il problema dell'eccessiva contenibilità del piano regolatore

(cfr. TPT inc. 90.2001.82 in re comune di __________, RDAT I-2003 n. 57, consid.

4.4.1

), di cui il Consiglio di Stato ha fatto però astrazione, solo se si

fosse proposto, per il comparto in oggetto, una destinazione residenziale, e,

per di più, di tipo estensivo, così come previsto dal piano regolatore adottato

dal consiglio comunale. È del resto con questa precisa premessa che il Governo sarebbe

stato disposto ad approvare l'azzonamento di quest'area, delimitata verso nord

da via __________, importante porta d'accesso della città, ed in relazione

urbanistica con il quartiere residenziale, situato simmetricamente oltre tale

arteria. A queste considerazioni va inoltre aggiunto la vicinanza del comparto con

un'analoga destinazione a monte di via __________, di cui ne poteva eventualmente

costituire la naturale estensione, e la presenza, a valle, dell'area mantenuta

a verde a ridosso della golena che, riservata comunque un'accurata ponderazione

di tutti gli interessi, avrebbe tollerato, più di altre destinazioni, la

contiguità con quella residenziale, specialmente se di tipo estensivo. Per

converso, l'inserimento in sua vece di un comparto destinato in prevalenza alle

attività artigianali e commerciali, com'è intenzione del municipio, e che

permetterebbe di risolvere questioni di inquinamento fonico, appare comunque già

sin d'ora contrario alla stessa impostazione urbanistica voluta dal comune,

ormai perfettamente consolidatasi in una zona edificabile, la cui ripartizione

nelle varie funzioni e il cui perimetro hanno raggiunto un assetto chiaro e definitivo

in seguito all'approvazione del piano regolatore. Difatti, il piano concentra questo

tipo di attività altrove (l'asse di scorrimento, costituito da via Guisan,

viale Portone e via Zorzi, per le attività commerciali- amministrative e, sul

tratto a monte di via San Gottardo, oltre che in località __________, per

quelle artigianali), in fasce territoriali meno pregiate e più discoste da destinazioni

assai sensibili, come i quartieri prettamente residenziali, da un lato e,

soprattutto, il territorio all'esame, caratterizzato da un'alta valenza

agricola, paesaggistica e di svago, dall'altro lato. Attività lavorative che in

quel contesto darebbero luogo, dal profilo edificatorio, ad un inserimento

estraneo, che oltretutto influirebbe negativamente sull'efficacia di tutta

quella rete costituita da fasce di stacco verdi, viali alberati, piantumazioni

e percorsi pedonali, che collegano la città alla golena, a detrimento di una

migliore qualità di vita per gli abitanti, oltre che compromettere la funzione

di collegamento ecologico tra la golena e le fasce collinari (cfr. consid. 7). Appurato,

pertanto, che i valori previsti dall'OIF per un GS II non erano rispettati e

che di conseguenza una zona residenziale non poteva essere delimitata, non restava

al Governo altra soluzione che negare l'approvazione ed escludere il comparto dalla

zona edificabile, senza per questo, viste le chiare premesse poste dallo stesso

comune, incorrere nella violazione dell'autonomia comunale.

9.

La

risoluzione impugnata è inoltre conforme alle indicazioni sugli insediamenti contenute

nel piano direttore. Nella fattispecie, il piano regolatore di __________, approvato

dal Consiglio di Stato il 18 maggio 1977, assegnava i fondi in rassegna a vaste

zone per edifici pubblici e privati d'interesse pubblico, che sono state successivamente

riprese nel piano direttore come zone insediative (cfr. rappresentazione

grafica n. 12; inoltre la legenda, punto 10: "gli insediamenti").

Trattasi tuttavia, per quanto qui interessa, di un semplice rilevamento nel

piano direttore, al momento del suo allestimento, degli insediamenti indicati a

livello di piano regolatore, che è sprovvisto di portata propria e che,

pertanto, entro questi limiti, è sfornito di effetti obbligatori; la

definizione esatta della zona edificabile di ogni singolo comune non dev'essere

peraltro effettuata, in ogni caso, in sede di piano direttore. Quest'ultimo

strumento prevede piuttosto, come obiettivo vincolante, che le zone insediative

dei comuni devono essere definite in base ai bisogni della popolazione

residente, alle prognosi di evoluzione demografica dei prossimi 15 anni e agli

obiettivi di sviluppo economico, ritenuto che le zone edificabili

manifestamente sovradimensionate devono essere ridotte (cfr. gli obiettivi

pianificatori cantonali del piano direttore, adottati con decreto legislativo

12.

dicembre 1990, A.10 lett. d; inoltre il rapporto esplicativo, II.87,

A.10.2.2). Attraverso il piano regolatore in esame, il primo a dover essere conforme

alla LPT (cfr. su questo aspetto la risoluzione del Consiglio di Stato del 16 ottobre

2001, pag. 19 segg.), il comune ha esteso la zona residenziale sostituendola

alla precedente zona per attrezzature ed edifici pubblici, di modo che la

contenibilità teorica del piano relativa alla residenza è risultata eccessiva

(cfr. loc. cit., pag. 22 seg.; TPT inc. 90.2001.82 in re comune di __________,

RDAT I-2003 n. 57, consid. 4.4.1.). Per questo motivo, la non approvazione

della nuova zona residenziale, con la conseguente riduzione della zona

edificabile, è indubbiamente congruente con il piano direttore.

10.

Come

accennato in precedenza, l'esclusione dalla zona edificabile non si giustifica

soltanto per motivi di ordine urbanistico, ma pure per importanti ragioni di

altra natura. Va difatti precisato che il territorio di cui fanno parte i

terreni in rassegna è caratterizzato dalla diffusa presenza di coltivazioni,

constatate anche sui fondi all'esame, che, intercalate da estensioni prative

contornate da strisce di bosco, concorrono altresì a formare un paesaggio di

pregio. Una fascia questa che funge da cornice e da polmone verde della città,

a diretto contatto con la golena del fiume __________, importante area di svago

per la popolazione locale. Si giustifica pertanto appieno di preservare questo

territorio dall'edificazione anche per motivi di ordine agricolo e

paesaggistico; va, da ultimo, sottolineata l'imprescindibile necessità, troppo

spesso negletta, di salvaguardare sufficienti spazi liberi per le future

generazioni, nonché l'obiettivo di impedire la formazione di zone edificabili

troppo vaste.

Ora, il

Consiglio di Stato, negando l'approvazione al comparto, che implicava come

visto l'estromissione dalla zona edificabile, ha rettamente ordinato al comune di

avviare una procedura di variante, al fine di colmare il vuoto pianificatorio

venutosi a creare (art. 2 LPT). Dato che era in fase di allestimento una

variante finalizzata all'istituzione della zona di area golenale, di natura non

edificabile quindi, per quella parte del comparto (mapp. 67 parz. e 5840 parz.)

che non era stata approvata già con la risoluzione 16 ottobre 2001, il Governo

ha semplicemente invitato il municipio ad inserire in quella procedura anche i

terreni in rassegna, proprio sulla scorta di quanto appena illustrato. Ciò, in

maniera non vincolante. Difatti, l'esame preliminare del 16 marzo 2004, con cui

il dipartimento aveva verificato la proposta d'indirizzo, forniva unicamente

alcune indicazioni sul tipo di zona che avrebbe dovuto comprendere la fascia a

verde adiacente la golena, lasciando aperte alcune questioni che il municipio

avrebbe dovuto di conseguenza affinare nel prosieguo della procedura (cfr. loc.

cit. pag. 20 seg.). Nulla vieta pertanto al comune, nell'ambito del suo potere

d'apprezzamento, di inserire, in tutto o in parte, il comparto in oggetto in

una zona di piano regolatore di altro tipo, purché, va ribadito, sia fuori

dalla zona edificabile, compatibile con il contesto circostante e congruente

con gli obiettivi del piano regolatore. Anche su questo punto la risoluzione

del Consiglio di Stato resiste alle censure del ricorrente, sia in ordine alla

violazione dell'autonomia comunale, sia in merito alla violazione dell'art. 37

LALPT.

11.

In

conclusione il ricorso va, dunque, respinto. Poiché il comune non è comparso in

causa per tutelare interessi economici propri, bensì in veste di ente

pianificante, si prescinde dal prelievo di tassa e spese di giudizio (art. 28

PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli articoli di legge applicabili alla

fattispecie,

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

prelevano spese e tasse di giudizio.

3. Intimazione

a:

;

.

terzi implicati

CO 1

rappr. da: RA 2

Per il Tribunale della pianificazione del territorio

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster