Lexipedia

Decisione

90.2005.60

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

28 settembre 2006Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

i contenuti della proposta cantonale.

4.2.2. In

concreto, il mapp. 1, al pari dei terreni circostanti, è incluso nel perimetro

del catasto viticolo concernente il PI 1 allestito nel 1983, versato agli atti

all'udienza. Vi è pertanto motivo di dubitare che questa particella, ancorché

formalmente attribuita alle SAC in sede di piano direttore, possa effettivamente

essere considerata tale al cospetto del diritto federale, determinante in

concreto, così come attuato nel decreto dell'8 aprile 1992 del Consiglio

federale. Questo dubbio è alimentato dal fatto che la particella in questione

è, per di più, prevalentemente vignata. Ora, nell'ambito dell'allestimento del

piano settoriale delle SAC la Confederazione non aveva permesso di conteggiare

tra le stesse i fondi inclusi nel catasto viticolo, sia perché i vigneti

costituiscono delle colture pluriannuali, il cui impianto è costoso, sia perché

i terreni vignati soffrono a causa del trattamento sul lungo periodo con

prodotti fitosanitari, in particolare del rame. Per questo motivo, rispondendo

ad un'interpellanza su questo oggetto presentata dal consigliere nazionale

Fabio Abate l'11 dicembre 2001, il Consiglio federale aveva auspicato che i

Cantoni non autorizzassero l'impianto di nuovi vigneti nelle SAC in

applicazione dell'art. 60 cpv. 1 della legge federale sull'agricoltura (LAgr);

in ogni caso, un'autorizzazione doveva essere subordinata a compensazione (cfr.

risposta 13 febbraio 2002 in BUCN, sessione primaverile 2002, 16.ma seduta, 22

marzo 2002). È questa, del resto, la prassi del dipartimento del territorio e

del Consiglio di Stato, che si oppongono sistematicamente al rilascio di

licenze edilizie per la costituzione di nuovi vigneti nelle SAC: prassi nota a

questo tribunale, che si è occupato a più riprese e si sta occupando di

contestazioni relative a questa tematica. Ora, tuttavia, queste stesse autorità

non possono, da un lato, vietare nuovi vigneti nelle SAC, ma nello stesso

tempo, dall'altro, inserire i vigneti esistenti nelle SAC medesime, come si

avvera in concreto. Questo significa affrontare e risolvere in modo

diametralmente opposto uno stesso problema in funzione dell'ambito in cui si è

chiamati a decidere (edilizio o pianificatorio). Il dipartimento ed il

Consiglio di Stato cadono in contraddizione ed il loro operato in merito dev'essere,

di conseguenza, censurato.

4.2.3. Il

ricorso dev'essere accolto su questo oggetto, estromettendo il mapp. 1 dalle

SAC e ripristinando, per lo stesso, la classificazione proposta dal comune

(altri terreni idonei all'agricoltura). Lo esige tassativamente lo stretto

ossequio del piano settoriale (della Confederazione) delle SAC, approvato dal

Consiglio federale, che esclude i fondi inclusi nel catasto viticolo da queste

superfici. Com'è appena stato spiegato, coerentemente con questa impostazione

il Governo federale ritiene che i Cantoni non possano autorizzare l'impianto di

nuovi vigneti nelle SAC, se non previa compensazione delle relative superfici;

auspicio, che è stato ascoltato e condiviso sino ad oggi dalle autorità del

Cantone Ticino. Sia comunque soggiunto, per completezza, che nemmeno se questa

prassi dovesse cambiare in un prossimo futuro la soluzione adottata nel

presente caso, che rimarrebbe comunque sia vincolata all'applicazione del

menzionato piano settoriale, potrebbe essere diversa.

5. 5.1. Il ricorrente insorge anche contro l'assegnazione al mapp.

5 della qualifica di SAC, questa volta già proposta dal comune ed avallata dal

Consiglio di Stato nella risoluzione impugnata. Anche questa domanda dev'essere

accolta, quantomeno parzialmente.

5.2. In primo

luogo, dev'essere richiamato anche a questo riguardo il dubbio circa l'effettiva

appartenenza della particella, confinante con il mapp. 1, alle SAC. In ogni

caso, il mapp. 5, di complessivi mq 1'152, è occupato per complessivi mq 211 da

svariati fabbricati, ma in particolare dall'abitazione del ricorrente; il

Considerandi

residuo terreno è costituito dal giardino e dal posteggio. La particella,

confinante a monte con via al F__________, è cinta da un muro di sostegno, a

tratti importante, che la separa fisicamente dall'adiacente territorio agricolo

e che, insieme ad un riempimento del terreno retrostante, ha alterato la sua

fisionomia originaria, per renderla completamente pianeggiante. La particella

ha dunque perso le caratteristiche naturali primitive ed appare priva - come

peraltro ben si può immaginare dalla descrizione - di qualsiasi idoneità

agricola, com'è attestato dal catasto delle idoneità agricole elaborato dalla

sezione dell'agricoltura. L'attribuzione del mapp. 5 alle SAC è dunque errata,

siccome la particella non ne adempie i criteri. Analogamente a quanto era avvenuto

nel previgente piano regolatore, il fondo dovrebbe, invece, essere semplicemente

e genericamente assegnato alla zona agricola, intesa nel suo senso più ampio,

espressamente sancito ora all'art. 16 LPT, nella versione in vigore dal 1° settembre

2000.

(cfr. consid. 3.2). La circostanza secondo cui, in definitiva, il fondo

sia sprovvisto di una qualche idoneità all'agricoltura non appare quindi di

rilievo.

5.3

Il gravame

di RI 1 deve quindi essere accolto nella misura in cui chiede che il mapp. 5

venga estromesso dalle SAC. Un ostacolo sostanziale si frappone tuttavia all'accoglimento

integrale dell'impugnativa. In effetti, il mapp. 5 non può essere attribuito a

nessuna delle suddivisioni previste dal piano regolatore di PI 1 per le zone

agricole. Infatti, questo strumento, tanto nelle rappresentazioni grafiche,

quanto nelle norme di attuazione (cfr. art. 31 NAPR), si limita a prevedere,

all'interno delle zone agricole, le SAC e gli altri terreni idonei all'agricoltura.

In pratica, dunque, esso si limita a riprendere la suddivisione operata a

livello di territorio agricolo cantonale definito all'art. 2 LTAgr. Ora, quest'ultimo,

contemplato dal piano direttore, rappresenta solo una parte della zona

agricola, di più ampia concezione, prescritta dal diritto federale che, com'è

stato spiegato, accanto all'individuazione di terreni che si prestano realmente

alla produzione agricola ed orticola, costituisce in pari tempo uno strumento

per tutelare l'ambiente, il paesaggio e per contenere l'espansione degli insediamenti.

Essa include in particolare, a questo scopo, i terreni agricoli sussidiari (art.

16.

cpv. 1 lett. b LPT, 68 cpv. 1 lett. b LALPT), cioè quelli che - a

prescindere dalla loro effettiva idoneità - devono comunque essere riservati

all'agricoltura per motivi di interesse generale, segnatamente per il

mantenimento di aree produttive supplementari, la cura del suolo e della

vegetazione, la conservazione dell'equilibrio ecologico e del paesaggio.

Categoria, questa, che, ad PI 1, fa però difetto. Del pari, nella zona agricola

devono essere inclusi dei fondi, come quello in esame, su cui insiste un'abitazione

ma che risultano isolati rispetto agli insediamenti residenziali e lavorativi e

che, pur privi di interesse per la produzione agricola, si ritrovano invece

immersi in un vasto comprensorio riservato a questo scopo, che condiziona irrimediabilmente

la loro funzione. Poco importa di determinare, in questa sede, se anche fondi

con queste caratteristiche possano essere inclusi - come tuttavia non sembra, prima

facie - nella specifica categoria dei terreni agricoli sussidiari, giacché

questa classificazione non è prevista dal piano regolatore di PI 1.

5.4

In

conclusione, rilevata una carente definizione della zona agricola proposta dal

comune, cui il Governo non ha posto rimedio in sede di approvazione del piano regolatore,

il tribunale deve accogliere parzialmente il gravame e retrocedere gli atti al

Consiglio di Stato in applicazione dell'art. 65 cpv. 2 PAmm, affinché possa

trovare un'adeguata collocazione del mapp. 5, di proprietà del ricorrente,

nella zona agricola comunale, dopo aver fatto completare rispettivamente

completato d'ufficio la normativa del piano regolatore stesso per far spazio a

terreni di questa indole.

Per i motivi

appena esposti, diversamente da quanto chiede l'insorgente il mapp. 5 non può

invece essere trattato allo stesso modo del dirimpettaio mapp. 6: poco importa,

a questo punto, di determinare se, come sostiene la divisione dello sviluppo

territoriale nella risposta 4 novembre 2006, l'estromissione dalle SAC di

questa particella da parte del Governo per inserirla tra gli altri terreni

idonei all'agricoltura (cfr. la risoluzione impugnata, pag. 34 seg.) abbia

avuto luogo per errore.

6.

ll

tribunale non preleva una tassa di giustizia (art. 28 PAmm). Tanto il comune,

in quanto ente pianificante, quanto lo Stato, al cui Governo compete l'approvazione

del piano regolatore, dovranno versare adeguate ripetibili, nella misura in cui

soccombenti, all'insorgente: il comune per l'inserimento del mapp. 5 nelle SAC;

lo Stato per l'assegnazione d'ufficio, sempre nelle SAC, del mapp. 1 (art. 31

PAmm).

Dispositivo

per questi motivi,

visti gli articoli di legge in concreto applicabili,

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è parzialmente accolto. Di conseguenza, la risoluzione 14 giugno __________ (n.

__________) con cui il Consiglio di Stato ha approvato la revisione del piano

regolatore del PI 1 è annullata nella misura in cui:

1.1.

approva l'assegnazione del mapp. 5__________ alle SAC;

§

Gli atti sono retrocessi al Consiglio di Stato per nuova decisione in ossequio

a quanto stabilito al considerando 5.4. di questo giudizio;

1.2. assegna

d'ufficio il mapp. 1 alle SAC; questa particella rimane assegnata, come

proposto dal consiglio comunale di PI 1, agli altri terreni idonei all'agricoltura.

2. Non si

preleva una tassa di giustizia. Il PI 1 e lo Stato del Cantone Ticino sono

tenuti a versare al ricorrente fr. 400.- ciascuno per ripetibili.

3. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster