Lexipedia

Decisione

90.2005.64

assegnazione di un terreno al territorio senza destinazione specifica

25 aprile 2006Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

i principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno

loro sufficiente attuazione, rispettivamente che non tengono adeguatamente conto

della pianificazione di livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano

direttore (cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa

verificherà, in particolare, che sia stata effettuata in modo corretto la

ponderazione globale degli interessi richiesta dall'art. 3 OPT (RDAT II-2001 n.

78 consid. 6b; II-1999 n. 27 consid. 3).

Il potere

cognitivo del Tribunale della pianificazione del territorio è invece

circoscritto alla violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT cit.,

ibidem; inoltre II-1997 n. 23); fanno eccezione - per poter ossequiare l'art.

33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui è impugnata una modifica del piano

regolatore disposta d'ufficio dal Consiglio di Stato.

3. I

ricorrenti contestano l'assegnazione alla zona senza destinazione specifica

della porzione non boschiva del mapp. 1737. Essi postulano l'attribuzione della

stessa all'adiacente zona residenziale estensiva.

3.1. La

Confederazione, i Cantoni e i Comuni elaborano e coordinano le pianificazioni

necessarie ai loro compiti d'incidenza territoriale (art. 2 cpv. 1 LPT). L'obbligo

di pianificare è ribadito all'art. 3 LALPT. Per i piani d'utilizzazione - nel

nostro Cantone chiamati, a livello comunale, piani regolatori (art. 24 segg.

LALPT) - quest'obbligo si traduce nella disciplina dell'uso ammissibile del

suolo (art. 14 cpv. 1 LPT). Questi strumenti devono difatti delimitare, in

primo luogo, le zone edificabili, agricole e protette (art. 14 cpv. 2 LPT),

conferendo all'intero territorio una funzione chiara e ben definita. Il diritto

cantonale può prevedere altre zone d'utilizzazione (art. 18 cpv. 1 LPT). L'istituzione

di una zona senza destinazione specifica giusta l'art. 28 cpv. 2 lett. n LALPT

- che ha sostituito la zona residua prevista dall'art. 16 cpv. 2 lett. a dell'abrogata

legge edilizia del 19 febbraio 1973 - è pertanto, di principio, ammissibile

solo per quelle aree che non possono ancora ricevere una collocazione

definitiva, ovvero per le quali si giustifica un differimento della pianificazione

(RDAT II-2003 n. 53 consid 7.1; RtiD II-2005 n. 15 consid. 6.8.1; DTF 112 Ia

315 consid. 3b; RDAT I-1996 n. 24; Scolari, Commentario, 2.a edizione, Cadenazzo

1996, n 241a ad art 28 LALPT; Brandt/Moor, Commentaire LAT, n. 58 ad art. 18).

Le zone

edificabili comprendono, secondo l'art. 15 LPT, i terreni idonei all'edificazione

che sono già stati edificati in larga misura (lett. a) e quelli prevedibilmente

necessari ed urbanizzati entro 15 anni (lett. b). Di massima un terreno che adempie

queste esigenze va attributo alla zona edificabile a meno che, dopo una ponderazione

globale degli interessi che la legislazione sulla pianificazione del territorio

tende a salvaguardare (cfr. in particolare art. 1 e 3 LPT), debba venir

incluso, parzialmente o totalmente, nel territorio fuori della zona edificabile

(RDAT I-2001 n. 49 consid. 3a). I criteri posti dall'art. 15 LPT per l'assegnazione

di un terreno alla zona edificabile non hanno pertanto un valore assoluto, ma

una portata relativa. Essi rappresentano piuttosto dei principi generali della

pianificazione del territorio, dei punti di riferimento, che - ancorché

soddisfatti - non conducono necessariamente all'attribuzione del terreno

interessato alla zona fabbricabile (cfr. la giurisprudenza appena citata;

inoltre Flückiger, Commentaire LAT, ad art. 15 n. da 25 a 29; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert,

Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berna 2001, n. 314).

Giusta l'art.

16 cpv. 1 LPT (testo modificato il 20 marzo 1998, in vigore dal 1. settembre

2000), le zone agricole servono a garantire a lungo termine la base dell'approvvigionamento

alimentare, a salvaguardare il paesaggio e lo spazio per lo svago o ad assicurare

la compensazione ecologica; esse devono essere tenute, per quanto possibile,

libere da costruzioni, in sintonia con le loro differenti funzioni, e comprendere:

a) i terreni idonei alla coltivazione agricola o all'orticoltura produttiva necessari

all'adempimento dei vari compiti dell'agricoltura; b) i terreni che, nell'interesse

generale, devono essere coltivati dall'agricoltura (cfr. nello stesso senso l'art.

68 cpv. 1 LALPT, testo modificato il 25 febbraio 2003, in vigore dal 1. giugno

2003). Per quanto possibile devono essere delimitate ampie superfici contigue

(art. 16 cpv. 2 LPT).

3.2. Contrariamente a quanto richiede la

legislazione federale, il consiglio comunale di __________ non ha, anzitutto,

attribuito alla superficie in oggetto una precisa funzione, per assegnarla invece

al territorio senza destinazione specifica. In realtà, tuttavia, l'autorità

comunale avrebbe dovuto decidere se assegnare questa porzione del mapp. 1737

vuoi alla zona edificabile vuoi alla zona agricola oppure ad altra zona di

Considerandi

utilizzazione. Gli atti del piano regolatore non spiegano il perché di questa decisione,

ma soprattutto non indicano la sussistenza di motivi tali da imporre, eccezionalmente,

il differimento della pianificazione di questo fazzoletto di terreno. Nemmeno

in sede di risposta al ricorso dei proprietari dinanzi al Governo il municipio

ha giustificato questa soluzione interlocutoria, limitandosi ad affermare che l'area

in esame non era stata assegnata alla zona fabbricabile a causa della sua

esiguità e della morfologia del terreno. L'autorità comunale si era dunque posta

il problema di assegnare una specifica funzione anche a quell'area, ma non

aveva risolto il quesito malgrado non ne fosse impedita da ragioni inerenti la

pianificazione del territorio: il fatto che un terreno non possa esser

assegnato alla zona edificabile non comporta difatti, di regola, l'impossibilità

di assegnarlo ad altra funzione. La risoluzione impugnata, attraverso la quale il

Governo ha tutelato la deliberazione del consiglio comunale in merito al

controverso azzonamento, appare pertanto viziata già perché, in assenza di un pertinente

motivo, ha permesso di attribuire la porzione non boscata del mapp. 1737 al

territorio senza destinazione specifica.

3.3

Il mapp. 1737 fa parte di un complesso

di 5 particelle ubicate a poche decine di metri oltre il perimetro della zona

edificabile della frazione di __________, lungo la strada di che conduce a __________

(via __________). Tre particelle sono poste a monte della strada (mapp. 1686,

1688, 1689), le altre due (mapp. 1735 e 1373, che qui interessa) sotto. Il

complesso, urbanizzato, è cinto dal bosco, che si spinge anche all'interno di

alcuni fondi (1689, 1735 e 1737). Tutti i fondi sono stati attributi alla zona

residenziale estensiva R2 e sono stati edificati. Fa eccezione la sola parte

non boscata del mapp. 1737, pari a poco più di 800 mq circa.

Il mapp. 1737 confina per un lato con il mapp.

1735, di proprietà esclusiva di __________, su cui insiste l'abitazione dei

ricorrenti. La parte non boscata del mapp. 1737 serve anzitutto quale accesso

veicolare alla proprietà __________. Il viale d'entrata, pavimentato e

delimitato monte da un muro di sostegno, conduce ad un pianoro, leggermente più

basso del sedime stradale pubblico. Su questo terrazzo è stato ricavato un

piazzale e un'autorimessa aperta, sotto la quale possono essere riparati tre

veicoli. Uno spiazzo a lato dell'autorimessa permette il parcheggio di un ulteriore

veicolo. Il residuo spazio che compone il pianoro funge da giardino dell'abitazione

dei ricorrenti e quale accesso pedonale. Oltre il pianoro, il terreno degrada,

con una ripida scarpata, verso il bosco sottostante.

3.4

Con

terreni già edificati in larga misura ai sensi dell'art. 15 lett. a LPT si

intende essenzialmente il territorio costruito in maniera compatta, oltre

eventualmente a singole particelle inedificate al suo interno, direttamente

confinanti con la zona edificabile, in genere già edificate e di superficie

relativamente ridotta; non entrano, di principio, in linea di conto le

costruzioni agricole (RDAT I-2001 n. 49 consid. 3b; Flückiger,

op. cit., ad art. 15 n. 60 seg.; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., n.

319). In concreto questo requisito appare soddisfatto. In effetti, la

visita dei luoghi ha permesso di appurare, com'è appena stato spiegato, che

tutta la superficie non boscata dei fondi in rassegna, dichiarata edificabile, è

stata sfruttata per costruire residenze. Ne rimane esclusa solo quella

appartenente al mapp. 1737. Poco importa, in concreto, se il comparto in

oggetto presenti tutto sommato un'estensione relativamente contenuta in quanto

tale; quest'ultimo dev'essere difatti inteso come continuazione e appendice

dell'adiacente e vasta zona edificabile residenziale di __________, dalla quale

è separato da una modesta lingua di bosco. Per finire, il territorio ove è posto

il mapp. 1737 dev'essere considerato alla stregua di un territorio ampiamente

edificato giusta l'art. 15 lett. a LPT.

3.5

Essendo, in concreto, soddisfatti i presupposti di cui

all'art. 15 lett. a LPT, non appare necessario appurare se, in più, l'attribuzione

della particella in oggetto alla zona edificabile risponda ad una prevedibile

necessità di terreni fabbricabili urbanizzati entro 15 anni, come prescrive l'art.

15.

lett. b LPT. Non si tratta difatti di requisiti cumulativi (Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert,

op. cit., n. 313 con rinvii).

3.6

Ferme queste premesse, rimane ancora da verificare se una

ponderazione globale degli interessi in causa (cfr. consid. 3.1.) potrebbe impedire

l'assegnazione della particella alla zona fabbricabile ed imporre la sua attribuzione

ad un'altra zona di utilizzazione, in particolare alla zona agricola, intesa

nel suo senso più ampio, espressamente sancito ora all'art. 16 LPT, nella versione

in vigore dal 1. settembre 2000. Alla zona agricola dev'essere difatti riconosciuto

un ruolo multifunzionale, poiché persegue non solo scopi di politica agraria e

fondiaria ma anche obiettivi in ordine agli insediamenti, quale eccellente

strumento di prevenzione dell'edificazione sparsa, alla protezione dell'ambiente

ed a quella del paesaggio (cfr. Messaggio del Consiglio federale concernente la

revisione parziale della LPT del 22 maggio 1996, pubbl. in FF 1996, III, pag.

457.

segg., pag. 471, con rinvii). Ora, anzitutto, la particella, non presenta

un'idoneità all'agricoltura. Non sussistono inoltre motivi d'altra indole, segnatamente

degli interessi paesaggistici o naturalistici, che potrebbero mettere in forse

l'assegnazione della porzione del mappale esclusa dal bosco all'area

fabbricabile.

4.

Il ricorso

dev'essere dunque integralmente accolto e l'area interessata assegnata alla

zona fabbricabile contigua (zona residenziale estensiva R2). Il municipio procederà

all'aggiornamento degli atti del piano regolatore.

5.

Il

tribunale non preleva una tassa di giudizio (art. 28 PAmm). Il comune di PI 1,

in quanto ente pianificante, dev'essere invece tenuto a rifondere al ricorrente,

assistito da un avvocato, delle adeguate ripetibili (art. 31 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli articoli di legge applicabili alla fattispecie,

dichiara

e pronuncia:

1.

Il ricorso è accolto.

§. La

risoluzione 28 giugno 2005 (n. 3215) del Consiglio di Stato è annullata nella

misura in cui approva l'assegnazione al territorio senza destinazione specifica

della porzione non boschiva del mapp. 1737 e respinge il ricorso di RI 1; quest'area

viene assegnata all'adiacente zona residenziale estensiva R2.

2. Il tribunale

non preleva una tassa di giudizio. Il comune di PI 1 è tenuto a versare ai

ricorrenti fr. 800.-- di ripetibili.

3. Intimazione

a:

terzi implicati

PI 1

rappr. da: RA 1

CO 1

rappr. da: RA 2

Per il Tribunale della pianificazione del territorio

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster