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Decisione

90.2005.66

decisione del Consiglio di Stato di modifica della propria risoluzione di approvazione di un piano particolareggiato

24 maggio 2006Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con risoluzione 26 ottobre 1993 il Consiglio di Stato ha approvato

il piano regolatore del comune di. L’art. 49 NAPR prevede che il comparto

denominato, posto a valle del nucleo di Bidogno, è soggetto a piano particolareggiato,

finalizzato ad istituire una zona d’interesse comunale riservata alla residenza

primaria e ad organizzare il territorio nel rispetto del paesaggio e delle

caratteristiche del nucleo.

B. Il 20 dicembre 2001 il consiglio comunale ha adottato il piano regolatore

particolareggiato (PRP) di ed alcune altre varianti di piano regolatore che qui

non interessano. A monte del comparto è stata istituita un’area verde di

protezione del paesaggio e di rispetto del complesso monumentale soprastante,

mentre le possibilità edificatorie sono state concentrate a valle, lungo due

linee di costruzione. È pure stata prevista la creazione di un posteggio e di

una strada privati al servizio delle costruzioni.

C. Con risoluzione 11 luglio 2003 (n. 3185) il Consiglio di Stato ha

approvato il PRP di e le varianti di piano regolatore. Il Governo ha tuttavia modificato

d’ufficio il piano del traffico del PRP e le NAPRP, ponendo a carico del comune

la realizzazione della strada e del posteggio, a titolo di impianti pubblici (strada

di servizio risp. posteggio pubblico).

D. Con ricorso 15 settembre 2003 il comune di Bidogno è insorto davanti

al tribunale, chiedendo l’annullamento delle modifiche decretate d’ufficio

dall’Esecutivo cantonale in merito alla natura pubblica della strada e del

posteggio. Nel corso dell’udienza 23 novembre 2004 il procedimento è stato

sospeso, per permettere alle parti di trovare una soluzione.

E. Richiamata l’udienza citata, con risoluzione 31 maggio 2005 (n.

2665) il Consiglio di Stato ha prospettato al comune ed ai proprietari

interessati l’annullamento delle modifiche introdotte attraverso la risoluzione

11 luglio 2003, contestata dal comune, e la conseguente approvazione del PRP,

su questo oggetto, così come proposto dall’autorità comunale. Per garantire la

realizzazione degli accessi alle costruzioni come indicato dal disegno urbanistico

del PRP, l’Esecutivo cantonale ha altresì indicato di voler introdurre all’art.

16 cifra 2 NAPRP un capoverso del seguente tenore: “Non sono ammesse

soluzioni alternative in applicazione dell’art. 20 delle presenti normative

(Deroghe)”. Alle parti è stata data la possibilità di presentare osservazioni.

Nel termine assegnato, RI 1, proprietario del mapp. 180, ha sostenuto che la realizzazione

delle infrastrutture viarie del PRP fosse compito del comune, il quale doveva assumersene

interamente i costi. Per questo motivo ha chiesto al Governo di abbandonare

l’intenzione di ritornare sulla decisione di approvazione del PRP.

F. Con risoluzione

17 agosto 2005 (n. 3701) il Consiglio di Stato ha modificato la risoluzione 11

luglio 2003, approvando la proposta del comune di considerare di carattere

privato la strada ed il posteggio previsti dal PRP, ed annullando, di conseguenza,

tanto la modifica del piano del traffico disposta in quest’ultima decisione,

quanto le modifiche d’ufficio disposte in merito agli art. 6, 15, 16, 18 e 18a

NAPRP e disponendo infine la modifica dell’art. 16 cifra 2 NAPRP come

illustrato sopra.

G. Il 27

agosto/1. settembre 2005 RI 1 è insorto davanti al Tribunale della

pianificazione del territorio, postulando il ripristino della natura pubblica

del vincolo del posteggio e della strada di accesso, affinché i costi di

realizzazione di tali opere siano posti a carico del comune.

H. Il comune

di e la divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità postulano la

reiezione del gravame.

Considerato, in

diritto

1.La competenza del tribunale è data ed il ricorso è tempestivo (art.

38 cpv. 1 LALPT). Quanto alla legittimazione del ricorrente il tribunale

considera quanto segue.

Considerandi

2.

A norma dell’art. 37 cpv. 1 LALPT il Consiglio di Stato esamina gli

atti e decide i ricorsi, approva in tutto od in parte il piano regolatore,

oppure nega l’approvazione. Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso

al Tribunale della pianificazione del territorio (art. 38 cpv. 1 LALPT). L’art.

38.

cpv. 4 LALPT legittima a ricorrere il comune (lett. a), i già ricorrenti,

per gli stessi motivi (lett. b), ed ogni altra persona o ente che dimostri un

interesse degno di protezione a dipendenza delle modifiche decise dal Consiglio

di Stato (lett. c). Il privato cittadino è pertanto legittimato a ricorrere

dinanzi a questo tribunale solo se ha precedentemente inoltrato ricorso davanti

al Consiglio di Stato; fa eccezione l’ipotesi in cui quest’ultima autorità

abbia disposto una modifica d’ufficio rispetto alle decisioni del legislativo

comunale.

3.

In concreto, con la decisione qui impugnata il Consiglio di Stato si

è limitato ad approvare il PRP così come adottato dal legislativo comunale,

ripristinando il carattere privato del posteggio e della strada di accesso. Poiché

il ricorrente non ha inoltrato ricorso al Consiglio di Stato contro la

decisione del consiglio comunale del 20 dicembre 2001 di adozione del PRP di, che

sanciva la natura privata di questi impianti, egli non è legittimato a

contestarlo in questa sede. Gli atti componenti il PRP (art. 6, 15, 16 e 18

NAPRP e rapporto di pianificazione, novembre 2001, cfr. 5.4.3 e 5.4.4, pag. 15)

indicavano chiaramente la natura privata di tali infrastrutture: donde la

necessità, per poter censurare questa scelta dinanzi al tribunale, di doverla

preventivante attaccare davanti al Consiglio di Stato. Il gravame dell’insorgente

va, di conseguenza, dichiarato irricevibile. Egli potrebbe unicamente

contestare in questa sede le modifiche d’ufficio disposte dall’Esecutivo

cantonale, ossia l’introduzione all’art. 16 cifra 2 NAPRP del capoverso di cui

si è detto in precedenza (v. consid. E). Le censure proposte nell’impugnativa

si riferiscono tuttavia alla scelta pianificatoria di fondo, operata dal comune,

di considerare privati la strada ed il posteggio interno al comparto, e non alla

modifica d’ufficio decretata dal Governo.

4.

La tassa

di giustizia è posta a carico del ricorrente (art. 28 PAmm), il quale è pure

tenuto al versamento al comune, assistito dal un legale, di un’equa indennità a

titolo di ripetibili (art. 31 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli articoli di legge applicabili alla

fattispecie,

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è irricevibile.

2. La tassa di

giustizia di fr. 500.- è posta a carico del ricorrente, il quale è inoltre tenuto

a versare al comune di pari importo a titolo di ripetibili.

3. Intimazione

a:

;

, ,

patr. da: avv., 6901 Lugano;

Consiglio di Stato, 6500 Bellinzona;

rappr. da:.

Per il Tribunale della pianificazione del territorio

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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