90.2005.66
decisione del Consiglio di Stato di modifica della propria risoluzione di approvazione di un piano particolareggiato
24 maggio 2006Italiano7 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
90.2005.66
Data decisione, Autorità:
24.05.2006, TPT
Titolo:
decisione del Consiglio di Stato di modifica della propria risoluzione di approvazione di un piano particolareggiato
LEGITTIMAZIONE
art. 38 agg. 4 LALPT
Incarto n.
90.2005.66
Lugano
24 maggio
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale della pianificazione del
territorio
composto dei giudici:
Raffaello Balerna, presidente,
Lorenzo
Anastasi, Matteo Cassina
segretaria:
Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 27 agosto / 1. settembre 2005 di
RI 1
contro
la risoluzione 17 agosto 2005 (n. 3701) con cui il Consiglio
di Stato ha modificato la propria risoluzione 11 luglio 2003 (n. 3185) di approvazione
del piano regolatore particolareggiato e di alcune varianti del piano
regolatore del comune di;
viste le risposte:
- 7 novembre 2005 del
comune di;
- 29 novembre 2005 della
divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. Con risoluzione 26 ottobre 1993 il Consiglio di Stato ha approvato
il piano regolatore del comune di. L’art. 49 NAPR prevede che il comparto
denominato, posto a valle del nucleo di Bidogno, è soggetto a piano particolareggiato,
finalizzato ad istituire una zona d’interesse comunale riservata alla residenza
primaria e ad organizzare il territorio nel rispetto del paesaggio e delle
caratteristiche del nucleo.
B. Il 20 dicembre 2001 il consiglio comunale ha adottato il piano regolatore
particolareggiato (PRP) di ed alcune altre varianti di piano regolatore che qui
non interessano. A monte del comparto è stata istituita un’area verde di
protezione del paesaggio e di rispetto del complesso monumentale soprastante,
mentre le possibilità edificatorie sono state concentrate a valle, lungo due
linee di costruzione. È pure stata prevista la creazione di un posteggio e di
una strada privati al servizio delle costruzioni.
C. Con risoluzione 11 luglio 2003 (n. 3185) il Consiglio di Stato ha
approvato il PRP di e le varianti di piano regolatore. Il Governo ha tuttavia modificato
d’ufficio il piano del traffico del PRP e le NAPRP, ponendo a carico del comune
la realizzazione della strada e del posteggio, a titolo di impianti pubblici (strada
di servizio risp. posteggio pubblico).
D. Con ricorso 15 settembre 2003 il comune di Bidogno è insorto davanti
al tribunale, chiedendo l’annullamento delle modifiche decretate d’ufficio
dall’Esecutivo cantonale in merito alla natura pubblica della strada e del
posteggio. Nel corso dell’udienza 23 novembre 2004 il procedimento è stato
sospeso, per permettere alle parti di trovare una soluzione.
E. Richiamata l’udienza citata, con risoluzione 31 maggio 2005 (n.
2665) il Consiglio di Stato ha prospettato al comune ed ai proprietari
interessati l’annullamento delle modifiche introdotte attraverso la risoluzione
11 luglio 2003, contestata dal comune, e la conseguente approvazione del PRP,
su questo oggetto, così come proposto dall’autorità comunale. Per garantire la
realizzazione degli accessi alle costruzioni come indicato dal disegno urbanistico
del PRP, l’Esecutivo cantonale ha altresì indicato di voler introdurre all’art.
16 cifra 2 NAPRP un capoverso del seguente tenore: “Non sono ammesse
soluzioni alternative in applicazione dell’art. 20 delle presenti normative
(Deroghe)”. Alle parti è stata data la possibilità di presentare osservazioni.
Nel termine assegnato, RI 1, proprietario del mapp. 180, ha sostenuto che la realizzazione
delle infrastrutture viarie del PRP fosse compito del comune, il quale doveva assumersene
interamente i costi. Per questo motivo ha chiesto al Governo di abbandonare
l’intenzione di ritornare sulla decisione di approvazione del PRP.
F. Con risoluzione
17 agosto 2005 (n. 3701) il Consiglio di Stato ha modificato la risoluzione 11
luglio 2003, approvando la proposta del comune di considerare di carattere
privato la strada ed il posteggio previsti dal PRP, ed annullando, di conseguenza,
tanto la modifica del piano del traffico disposta in quest’ultima decisione,
quanto le modifiche d’ufficio disposte in merito agli art. 6, 15, 16, 18 e 18a
NAPRP e disponendo infine la modifica dell’art. 16 cifra 2 NAPRP come
illustrato sopra.
G. Il 27
agosto/1. settembre 2005 RI 1 è insorto davanti al Tribunale della
pianificazione del territorio, postulando il ripristino della natura pubblica
del vincolo del posteggio e della strada di accesso, affinché i costi di
realizzazione di tali opere siano posti a carico del comune.
H. Il comune
di e la divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità postulano la
reiezione del gravame.
Considerato, in
diritto
1.La competenza del tribunale è data ed il ricorso è tempestivo (art.
38 cpv. 1 LALPT). Quanto alla legittimazione del ricorrente il tribunale
considera quanto segue.
Considerandi
2.
A norma dell’art. 37 cpv. 1 LALPT il Consiglio di Stato esamina gli
atti e decide i ricorsi, approva in tutto od in parte il piano regolatore,
oppure nega l’approvazione. Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso
al Tribunale della pianificazione del territorio (art. 38 cpv. 1 LALPT). L’art.
38.
cpv. 4 LALPT legittima a ricorrere il comune (lett. a), i già ricorrenti,
per gli stessi motivi (lett. b), ed ogni altra persona o ente che dimostri un
interesse degno di protezione a dipendenza delle modifiche decise dal Consiglio
di Stato (lett. c). Il privato cittadino è pertanto legittimato a ricorrere
dinanzi a questo tribunale solo se ha precedentemente inoltrato ricorso davanti
al Consiglio di Stato; fa eccezione l’ipotesi in cui quest’ultima autorità
abbia disposto una modifica d’ufficio rispetto alle decisioni del legislativo
comunale.
3.
In concreto, con la decisione qui impugnata il Consiglio di Stato si
è limitato ad approvare il PRP così come adottato dal legislativo comunale,
ripristinando il carattere privato del posteggio e della strada di accesso. Poiché
il ricorrente non ha inoltrato ricorso al Consiglio di Stato contro la
decisione del consiglio comunale del 20 dicembre 2001 di adozione del PRP di, che
sanciva la natura privata di questi impianti, egli non è legittimato a
contestarlo in questa sede. Gli atti componenti il PRP (art. 6, 15, 16 e 18
NAPRP e rapporto di pianificazione, novembre 2001, cfr. 5.4.3 e 5.4.4, pag. 15)
indicavano chiaramente la natura privata di tali infrastrutture: donde la
necessità, per poter censurare questa scelta dinanzi al tribunale, di doverla
preventivante attaccare davanti al Consiglio di Stato. Il gravame dell’insorgente
va, di conseguenza, dichiarato irricevibile. Egli potrebbe unicamente
contestare in questa sede le modifiche d’ufficio disposte dall’Esecutivo
cantonale, ossia l’introduzione all’art. 16 cifra 2 NAPRP del capoverso di cui
si è detto in precedenza (v. consid. E). Le censure proposte nell’impugnativa
si riferiscono tuttavia alla scelta pianificatoria di fondo, operata dal comune,
di considerare privati la strada ed il posteggio interno al comparto, e non alla
modifica d’ufficio decretata dal Governo.
4.
La tassa
di giustizia è posta a carico del ricorrente (art. 28 PAmm), il quale è pure
tenuto al versamento al comune, assistito dal un legale, di un’equa indennità a
titolo di ripetibili (art. 31 PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli articoli di legge applicabili alla
fattispecie,
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è irricevibile.
2. La tassa di
giustizia di fr. 500.- è posta a carico del ricorrente, il quale è inoltre tenuto
a versare al comune di pari importo a titolo di ripetibili.
3. Intimazione
a:
;
, ,
patr. da: avv., 6901 Lugano;
Consiglio di Stato, 6500 Bellinzona;
rappr. da:.
Per il Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster