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Decisione

90.2005.67

azzonamento lungo una strada a forte traffico

16 marzo 2006Italiano39 min

Source ti.ch

Fatti

I valori

limite di pianificazione, inferiori a quelli di immissione, che sono

determinanti per la valutazione degli effetti dannosi o molesti (art. 13 cpv. 1

LPAmb), sono stati appositamente stabiliti dal Consiglio federale, insieme a

questi ed ai valori d'allarme, negli allegati 3 e seguenti dell'OIF (art. 13,

19, 23 LPAmb), che li ha suddivisi in funzione del grado di sensibilità del

territorio interessato. Per poter attuare la normativa federale, i comuni devono

pertanto assegnare preventivamente alle zone di utilizzazione previste dagli

art. 14 segg. LPT i gradi di sensibilità (art. 44 OIF; 28 cpv. 2 lett. q LALPT)

secondo i seguenti criteri, fissati all'art. 43 cpv. 1 OIF: il grado di sensibilità

I va assegnato alle zone che richiedono una protezione fonica elevata, segnatamente

a quelle ricreative; il grado di sensibilità II va attribuito alle zone in cui

non sono ammesse aziende moleste, segnatamente a quelle destinate all'abitazione

e a quelle riservate agli edifici e impianti pubblici; il grado di sensibilità

III va attribuito alle zone in cui sono ammesse aziende mediamente moleste,

segnatamente a quelle destinate all'abitazione e alle aziende artigianali (zone

miste) e a quelle agricole; il grado di sensibilità IV va infine assegnato alle

zone in cui sono ammesse aziende fortemente moleste, segnatamente alle zone

industriali. Secondo l'art. 43 cpv. 2 OIF parti delle zone di utilizzazione con

grado di sensibilità I o II possono essere declassate di un grado, se sono già esposte

al rumore.

4.3. L'autorità

che attribuisce i gradi di sensibilità deve fondarsi, in primo luogo, sulla

funzione della zona di utilizzazione interessata; in altre parole, sulle

possibili destinazioni previste dal piano regolatore per quella porzione di

territorio. Quest'attribuzione costituisce difatti un (ulteriore) atto di pianificazione,

che concretizza, precisa e completa in misura rilevante dal profilo sostanziale

l'ordinamento delle utilizzazioni. Malgrado le indicazioni fissate all'art. 43

cpv. 1 OIF, la giurisprudenza riconosce pertanto all'autorità incaricata di

questo compito un certo potere d'apprezzamento (DTF 120 Ib 456 consid. 4; RDAT

II-2001 n. 29 consid. 3 e 4; II-2001 n. 78 consid. 8). Questo significa, per

quanto qui può interessare, che quando si tratta di attribuire il grado di

sensibilità a zone che ammettono, accanto alla funzione residenziale, delle

attività lavorative (come la destinazione commerciale o quella artigianale), l'autorità

competente, in casu quella di pianificazione, potrà optare tra il grado di sensibilità

II, nel caso in cui intenda promuovere l'abitazione, e il grado di sensibilità III,

nel caso in cui intenda privilegiare la componente lavorativa (RDAT II-2001 n.

29 consid. 4c con rinvii).

L'art. 43

cpv. 2 OIF permette di declassare di un grado parti di zone di utilizzazione

con grado di sensibilità I o II, se sono già esposte al rumore. Il

declassamento va tuttavia utilizzato con cautela, in situazioni in cui né un

mutamento dell'utilizzazione della zona né un risanamento dell'impianto che

provoca rumore possono entrare in linea di conto o appaiono insufficienti per

conseguire il rispetto dei valori limite di immissione determinanti per il

grado di sensibilità che dovrebbe essere normalmente assegnato alla zona in

discussione (DTF 121 II 235 consid. 5b con rinvii; Anne-Christine

Favre, La protection contre le bruit dans la loi sur la protection de l'environnement,

Ginevra 2002, pag. 235 segg.).

4.4. Via __________ è un'arteria di traffico importante. Lungo la stessa

transita in particolare, oltre al traffico strettamente locale, quello diretto

verso __________, le __________ e __________. Per questo motivo, sul tratto

compreso tra la rotonda al fiume __________ e il bivio con via __________, la

circolazione di veicoli a motore è particolarmente intensa. A riprova di questo

dato di fatto il piano viario qualifica questo tratto come strada di

collegamento principale. Lungo lo stesso si affacciano una manciata di fondi

liberi da costruzioni; la maggior parte di questi sono tuttavia edificati. Gli

edifici hanno taglia e funzioni disparate; si va dalla casetta di 2 al palazzo

di 6 piani. Le destinazioni sono altrettanto disparate: accanto a costruzioni

con funzione esclusivamente residenziale, insistono stabili con funzioni mista

e qualcuno ove la residenza è completamente esclusa. Tra le destinazioni non

residenziali rilevate immediatamente dal tribunale in occasione del sopralluogo

figurano, ad esempio, dei negozi a pianterreno (__________), un albergo (Golf

alle __________), un ristorante (__________), un'autofficina con esposizione e

vendita di veicoli (__________), un'ulteriore esposizione di vendita di veicoli

(__________), un elettrauto (V__________ M__________) ed infine un centro

commerciale (____________________). Il tribunale ha comunque motivo per ritenere

che non tutti gli appartamenti ai piani superiori degli edifici servano alla

residenza, ma per lo svolgimento di attività lavorative.

4.5.

Partendo da una situazione ambientale compromessa e da un tessuto edificato

eterogeneo, la proposta comunale intende perseguire un riordino urbanistico di

via __________, trasformandola in una porta d'accesso del comune, tramite la

realizzazione di un viale alberato caratterizzato da un preciso disegno degli

spazi (pubblici e privati) e dalle attività che si svolgono lungo lo stesso. Il

progetto prevede quindi di mantenere, come finora, il campo stradale di 8 m,

oltre ai due marciapiedi di 1,5 m. Il piano istituiva indi, immediatamente

oltre il filo esterno del marciapiede, un vincolo su di una fascia di 2 m di

profondità all'interno delle proprietà private, da adibire ad uso pubblico, con

facoltà per il comune di eseguire opere di arredo urbano come un'alberatura,

dei percorsi pedonali, delle piste ciclabili ecc.. Com'è stato spiegato in

fatto, questa restrizione è tuttavia stata annullata dal Consiglio di Stato,

per il motivo che non venivano chiariti i rapporti di proprietà su detta fascia

né, soprattutto, gli scopi esatti per i quali veniva vincolata; al comune è

stato fissato un anno di tempo per presentare una nuova soluzione. Il piano

istituisce poi una linea di allineamento delle costruzioni a 6 m dal filo

esterno del marciapiede, ovvero a 6 m all'interno delle proprietà private. L'altezza

massima delle costruzioni è di 16,50 m; quella minima di 9 m, in entrambi i

casi dev'essere misurata dalla quota del marciapiede. L'indice dell'1,1. Quanto

alle destinazioni concesse, la zona edificabile mista è volta ad accogliere

attività commerciali, di servizio ed artigianali; la residenza è ammessa nella

misura massima del 40% della superficie utile lorda; eccezioni possono essere

concesse per utilizzazioni residenziali esistenti prima dell'entrata in vigore

del piano regolatore (cfr. i piani delle zone, del traffico e art. 36 NAPR).

4.6. Il

Consiglio di Stato ha condiviso questa impostazione del piano, che ha definito “forte

e importante”, (cfr. ris. impugnata , pag. 42), la quale dimostrava la

volontà del comune di riprendere in mano l'assetto urbanistico del comparto,

assai disordinato, e di riorientare nel contempo la sua funzione, assodato che

non erano più assicurate le condizioni ideali per un insediamento di tipo

residenziale. Avuto riguardo al suo limitato potere cognitivo il tribunale

ritiene di poter tutelare le avversate proposte, anche se non completamente.

4.7. Il traffico su via __________,

com'è già stato spiegato, è intenso. È a seguito di un'eccessiva esposizione al

rumore del territorio direttamente affacciato su questo asse di traffico che la

prima proposta di azzonamento del municipio, consegnata nel messaggio n. 141

del 21 dicembre 1999, nel mentre ne confermava il mantenimento nella zona residenziale

intensiva R5, volta ad accogliere contenuti residenziali e commerciali, ma

anche attività di servizio e artigianali, purché compatibili con la funzione

principale, suggeriva però il suo declassamento (dal grado II) al grado III, giusta

l'art. 43 cpv. 2 OIF, per quanto concerneva la sensibilità ai rumori. E questo per

una profondità, di principio, di 30 m; facevano eccezioni alcuni fondi,

interamente declassati, come il mapp. 103 (centro commerciale __________). Invero

gli atti del piano regolatore sono piuttosto avari di dati e di spiegazioni. Il

tribunale ha tuttavia potuto apprendere dallo studio allestito il 10 giugno

2003 dall'ing. __________ su incarico del municipio di __________ in merito ai

flussi di traffico nel settore del __________, volto a meglio giustificare la

necessità di prevedere una rotonda all'incrocio che conduce a quest'ultimo, che

il traffico giornaliero medio lungo via __________, in quell'anno e per quel

tratto, si attestava a poco meno di 21'000 veicoli. Questo significa, secondo i

dati dedotti dall'esperienza, che gli edifici ubicati sulla stessa sono esposti

ad un rumore che supera ampiamente i valori limite di immissione previsti per

il grado di sensibilità II [60 dB (A)], per tendere piuttosto verso quelli di

allarme [70 dB (A)]. Preso atto, secondo quanto comunicatogli dal dipartimento

del territorio in sede di (ritardato) esame preliminare del piano dei gradi di

sensibilità (cfr. scritto 30 ottobre 2000), che un simile declassamento non

avrebbe in pratica avuto delle possibilità di essere approvato dal Governo,

perché il problema doveva essere affrontato e risolto in primo luogo attraverso

un azzonamento più consono, attraverso il messaggio n. 43 del 17 aprile 2001 il

municipio ha quindi risolto di proporre l'attribuzione del territorio in

oggetto alla zona edificabile mista (ZM), appositamente istituita a questo

scopo, destinata alle attività commerciali, di servizio ed

artigianali; la residenza era ammessa nella misura massima del 40% della

superficie utile lorda. Questa funzione si estendeva inoltre all'intera

superficie di alcuni fondi compresi tra il mapp. 103 (centro commerciale __________)

e il mapp. 97 (__________); oltre alle predette particelle figuravano i mapp.

98, 99 (Condominio alle __________, ove trova posto l'albergo Golf __________),

100 e 2149. Il grado di sensibilità III assegnato a queste superfici nella

proposta originaria veniva confermato ed inoltre esteso a tutto il territorio

attribuito alla zona edificabile mista. Questa proposta, che è successivamente stata

adottata dal legislativo ed approvata del Governo, merita tutela. Essa consiste

difatti nell'attribuire al territorio in discussione una funzione meno vulnerabile

al rumore provocato dal traffico lungo via __________. Questa desensibilizzazione

permette a sua volta di ripristinare, per quanto possibile, le premesse legali

poste dalla legislazione ambientale affinché il territorio interessato, seppur esposto

a rumore, possa essere edificato. Coerentemente con questa scelta, la residenza

è stata relegata a funzione minoritaria. Poiché nelle fasce immediatamente

Considerandi

adiacenti via __________ la possibilità di creare degli insediamenti abitativi accoglienti

è pregiudicata dal rumore del traffico, appare corretto limitare questa

funzione, per indirizzarla verso ubicazioni più tranquille, perché più lontane

dal rumore del traffico, che meglio rispondono ai requisiti della stessa.

Certo, questa nuova impostazione pianificatoria, che permette l'insediamento,

nelle aree a contatto con via __________, di contenuti che possono generare un

maggior rumore, espone le abitazioni esistenti lungo la stessa al rischio di un

peggioramento della situazione ambientale. Trattasi tuttavia di una inevitabile

conseguenza della scelta operata dalle autorità di pianificazione. Scelta che,

sulla scorta delle premesse fattuali e legali suddette, appare legittima e non

può essere rimessa in forse da questo indesiderato effetto che oltretutto,

nella realtà, è assai più attenuato di quanto possa apparire. Difatti, le immissioni

foniche prodotte verso le adiacenze da un nuovo insediamento devono rispettare

i valori di pianificazione (art. 25 cpv. 1 LPAmb), che, per un grado di

sensibilità III, si situa a 60 dB (A), ossia ad una soglia nettamente inferiore

rispetto a quella dell'inquinamento fonico cui sono già esposti i fondi in

oggetto che, com'è già stato detto si avvicina piuttosto a quello di allarme,

di 70 dB (A), a valere sia per le zone con grado di sensibilità III che II. La

richiesta degli insorgenti di restituire il settore alla zona residenziale

intensiva R5 e di assegnarle il grado di sensibilità al rumore II non può

dunque essere seguita perché, facendo completamente astrazione dell'inquinamento

fonico provocato dall'arteria cantonale e della obiettiva difficoltà di poterlo

ridurre efficacemente, promuove la residenza in un luogo dove va invece limitata.

Va infine soggiunto che, nel caso in esame, l'assegnazione al territorio attribuito

alla zona edificabile mista del grado di sensibilità al rumore III dipende direttamente

dalla funzione assegnata a questa zona di utilizzazione. Contrariamente a

quanto asseriscono gli insorgenti non si è dunque in presenza di un declassamento

ai sensi dell'art. 43 cpv. 2 OIF; poco importa se, come spesso accade, la

necessità di dover assegnare i gradi di sensibilità al rumore ha condizionato

in misura rilevante l'impostazione pianificatoria del comparto.

4.8

L'estensione

della zona edificabile mista al di là della profondità di 30 m rispetto al

ciglio di via __________, interessante una manciata di particelle (mapp. 97,

98, 99, 100, 2149, e 103), merita una verifica a parte. In effetti, quest'estensione,

che raggiunge una profondità massima di 120 m, non trova origine e giustificazione

nell'inquinamento fonico provocato da quest'arteria sulle immediate adiacenze.

Nel messaggio 17 aprile 2001 (n. 43) il municipio spiega di averla proposta “in

considerazione delle destinazioni esistenti, in particolare quelle presenti

negli edifici a contatto con via __________ (centro commerciale __________ e

spazi di servizio, autorimesse, vari negozi, ristoranti, alberghi ecc.)” (doc.

cit., pag. 2). Ora, tuttavia, in concreto la presenza di queste attività, di

carattere essenzialmente commerciale, non costituisce un valido motivo per giustificare

l'elargizione a questo intero settore della zona edificabile mista, poiché già

la zona residenziale intensiva R5, al quale avrebbe altrimenti dovuto essere

assegnato, costituisce una zona mista, dove residenza e commercio hanno pari

dignità, e dove sono altresì ammesse - se conciliabili con queste ultime - attività

di servizio e artigianali (art. 35 cpv. 1 NAPR). Nemmeno il rumore indotto dall'esercizio

delle attività presenti in loco, essenzialmente riconducibile al centro commerciale

__________ ed ai relativi servizi annessi (parcheggi, stazione di distribuzione

di carburanti, impianto di lavaggio), potrebbe legittimare questa decisione, che

avrebbe come principale effetto quello di consolidare un tale inquinamento,

anziché contenerlo, in un settore che si spinge all'interno della zona abitativa

del comune e dove la residenza è effettivamente presente in misura importante: già

solo nello stesso si contano un appartamento al piano superiore del mapp. 2146

e, soprattutto, due palazzi al mapp. 97, oltre all'immobile al mapp. 99, dov'è

insediato anche l'Albergo alle __________. Per quest'ultimo edificio e per

quello al sub. A del mapp. 97, già esposti, verso nord, al rumore del traffico lungo

via __________ e separati tra di loro da un terreno ancora libero da costruzioni

(mapp. 98), l'assegnazione alla zona edificabile mista del territorio posto oltre

il fronte di 30 m rispetto a quest'arteria si rivelerebbe alquanto penalizzante,

perché non solo precluderebbe per chi vi risiede la possibilità di conseguire

delle migliori condizioni abitative quantomeno sul lato opposto (sud) rispetto

alla strada cantonale, ma addirittura provocherebbe un peggioramento della

situazione attuale, non già ottimale, anche su questo fronte. A fortiori non si

giustifica l'inserimento nella menzionata zona del palazzo interamente destinato

a residenza al sub. D del mapp. 97, in posizione più arretrata rispetto alla

strada cantonale, dal quale è schermato dall'edificio al sub. A.

4.9

In

conclusione, la decisione di incentivare l'attività lavorativa e di limitare nel

contempo la presenza di abitazioni lungo le fasce di territorio di 30 m di

profondità che si affacciano su via __________, caratterizzata un traffico

intenso e quindi da un rilevante inquinamento, accertato e difficilmente

contenibile, appare legittima, perché costituisce una risposta dell'autorità di

pianificazione agli imperativi legali di creare e conservare degli insediamenti

accoglienti e preservare, per quanto possibile, i luoghi destinati all'abitazione

da immissioni nocive o moleste (art. 1 cpv. 2 lett. b, 3 cpv. 3 lett. b LPT). E

questo malgrado la rilevante presenza di residenze lungo la menzionata arteria,

legittimamente realizzate in vigenza del precedente piano regolatore. L'autorità

di pianificazione non può invece essere seguita laddove, avuto riguardo a

questa importante presenza, è essa stessa, attraverso le scelte di azzonamento,

a porre le condizioni quadro atte a favorire l'estensione, oltre a questo limite

(in casu fissato a 30 m), della situazione di peggioramento ambientale. Soprattutto

in un settore particolarmente delicato come quello in discussione, perché segnato

dalla presenza di un centro commerciale.

4.10

Il

ricorso di RI 1 e llcc può dunque essere accolto parzialmente su questo oggetto,

annullando l'assegnazione alla zona edificabile mista del territorio che eccede

la profondità di 30 m rispetto a via __________ e che interessa il settore

composto dai mapp. 97, 98, 99, 100, 2146 e 103. Il tribunale, che non è autorità

di pianificazione, ma solo di ricorso, retrocede pertanto gli atti al Consiglio

di Stato affinché abbia a decidere direttamente, come pare possibile, l'assegnazione

dell'area eccedente alla contigua zona residenziale intensiva R5, mediante

decisione impugnabile al tribunale. In caso contrario il Consiglio di Stato

dovrà restituire a sua volta gli atti al comune per lo svolgimento di questo

compito.

4.11

Tutti gli insorgenti censurano in seguito la linea di allineamento delle

costruzioni a 6 m dal ciglio esterno del marciapiede, corrispondente con il

confine delle proprietà.

Sull'interesse

pubblico in genere delle distanze dalle strade (arretramenti o allineamenti),

volte a ridefinire e ristrutturare le adiacenze delle stesse, è inutile

dilungarsi: tali vincoli, noti ed applicati da lungo tempo, possono avere

svariate giustificazioni. In particolare tutelano la sicurezza della

circolazione stradale, assicurano la possibilità di attuare future correzioni

stradali, permettono uno sviluppo armonioso degli agglomerati, danno il necessario

respiro ai quartieri (aria, luce, tutela dalle immissioni), migliorano l'estetica

dei centri urbani, facilitano la creazione di aree verdi e spazi riservati ai

pedoni, contribuiscono in definitiva ad elevare la qualità di vita della popolazione

(RDAT II-2003 n. 21 consid. 5.3; DTF 109 Ib 116 e relativi rinvii; A. Scolari,

Commentario, ad art. 25 LE, n. 1026 segg.). Il piano regolatore può limitarsi a

prescrivere delle distanze minime dalle strade, imponendo delle linee di arretramento,

oppure stabilire un obbligo di costruire lungo le stesse, fissando le

cosiddette linee di costruzione o di allineamento (cfr. art. 13 cpv. 2 RLALPT).

Nel caso

in esame, la controversa linea si qualifica, soprattutto, in quanto elemento

che concorre all'attuazione del ridisegno urbanistico lungo via __________

voluto dalla nuova pianificazione comunale, permettendo segnatamente la

realizzazione verso l'asse stradale di un fronte continuo di costruzioni, tra

di esse allineate. Il suo interesse pubblico è quindi, di principio, dato. Anche

la profondità, di 6 m, appare consona allo scopo. Tale profondità non tiene

solo conto dell'importanza dell'arteria in discussione, ma anche del tipo di

attività che può essere esercitato lungo la stessa giusta il nuovo azzonamento

e che, in parte, è già presente. Si tratterà difatti, in primo luogo, di

attività commerciali, artigianali e di servizio, per il cui svolgimento lo

spazio esterno - special modo quello rivolto vero la clientela, ossia verso la

pubblica via - svolge un ruolo vitale. A maggior ragione, poi, in concreto, la scelta

di una profondità della linea di allineamento a 6 m dal ciglio esterno del marciapiede

appare corroborata dal fatto che i primi 2 m all'interno della proprietà

privata sono stati gravati da un vincolo di uso pubblico e risultano quindi

sottratti alla libera disposizione dei proprietari. Certo, questa specifica

restrizione è stata annullata dal Consiglio di Stato, per il motivo che non

venivano chiariti i rapporti di proprietà su detta fascia né, soprattutto, gli

scopi esatti per i quali veniva vincolata; il comune dovrà pertanto presentare

una nuova soluzione. Ma dalle motivazioni addotte dal Governo risulta chiaro

che questo annullamento non scalfisce il principio del vincolo per uso pubblico

e la sua ampiezza; prova ne sia che lo stesso Consiglio di Stato ha comunque

sia ritenuto di dover confermare la bontà della linea di allineamento a 6 m dal

confine, malgrado questa distanza includa anche quella di 2 m dell'annullata

fascia riservata per scopi pubblici. Ad ogni buon conto, sia comecchessia la

profondità di 6 m si giustificherebbe anche in quanto tale; anche quindi

qualora, per avventura, la fascia di 2 m di cui si è appena detto dovesse

essere ridotta o abbandonata; una decisione in merito spetta comunque, in primo

luogo, alle autorità di pianificazione: in primis, quindi, all'autorità comunale.

I

ricorrenti rilevano che la controversa linea taglia alcuni edifici esistenti

sui fondi a contatto con via __________, penalizzando le possibilità di

effettuare nuovi interventi edilizi sugli stessi. Ora, la controversa linea incide

effettivamente alcuni stabili, come quello al mapp. 77, di proprietà dei

ricorrenti RI 2, al mapp. 80, di proprietà V__________ M__________, oltre agli

edifici ai mapp. 82 (una comproprietà dov'è insediata l'esposizione di veicoli

della __________) e 116 (Ristorante del __________). Tuttavia gli stabili ai

sub. A dei mapp. 116 e 80 insistono a poco più di 1 m mentre che quello al

mapp. 77 a poco più di 3 m dal ciglio esterno del marciapiede. Questo significa

che, anche nell'ipotesi in cui la controversa linea dovesse essere annullata,

questi edifici sarebbero comunque sia colpiti dalla linea (sussidiaria) di arretramento

delle costruzioni, di 4 m, prevista all'art. 8 cpv. 1 lett. a NAPR. La

restrizione impugnata non colpisce dunque le costruzioni esistenti in misura molto

maggiore di quanto lo sarebbero senza la stessa, rendendo il sacrificio che ne

deriva ai proprietari interessati ancora sopportabile. Diverso è il caso dello

stabile al sub. A del mapp. 82, che sorge esattamente a 4 m dal ciglio del

marciapiede: il percorso della nuova linea di allineamento, che taglia l'edificio

per una profondità di 2 m, potrebbe spiegare effetti inibitori in caso di nuovi

interventi edili sullo stabile. Tuttavia, questo edificio che si compone di 4

piani fuori terra oltre ad un mansardato, è stato eretto in tempi molto recenti:

esso non risente dunque, di fatto, delle conseguenze del tracciato della controversa

linea lungo lo stesso, che si potranno se del caso avvertire, nella migliore

delle ipotesi, solo tra parecchi decenni.

L'osteggiata

linea di allineamento appare dunque ossequiosa del principio della

proporzionalità e dev'essere confermata. Rimane riservato il diritto dei

proprietari di pretendere nella sede competente il pieno risarcimento qualora

questa restrizione dovesse equivalere ad espropriazione (art. 26 cpv. 2 Cost.).

5.

Il ricorso

di V__________ M__________ dev'essere dunque integralmente respinto, mentre che

quello degli altri insorgenti parzialmente accolto.

6.

La tassa

di giustizia segue la soccombenza (art. 28 PAmm). Il comune di __________ è inoltre

tenuto a versare a RI 1 e llcc, assistiti da un legale, delle adeguate

ripetibili, proporzionate al grado di successo dell'impugnativa (art. 31 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli articoli di legge applicabili alla

fattispecie;

dichiara

e pronuncia:

1. 1.1. Il

ricorso 29 luglio 2005 di V__________ M__________ è respinto.

1.2. Il ricorso 5 settembre 2005 di RI 1 è parzial-

mente

accolto.

§. La risoluzione 28 giugno 2005 (n. 3215) con cui

il Consiglio di Stato ha approvato la revisione del piano regolatore del comune

di __________ è annullata nella misura in cui approva l'estensione della zona

edificabile mista oltre la fascia di 30 m di profondità rispetto a via __________

sui fondi part. 97, 98, 99, 100, 2149, 103. Gli atti sono retrocessi al

Consiglio di Stato per una nuova decisione sull'azzonamento di questa area

conformemente a quanto disposto al consid. 4.10.

2. La tassa di

giustizia, di complessivi fr. 3'600.-, è posta a carico di V__________ M__________

in ragione di fr. 600.-, di RI 1 e llcc, con vincolo di solidarietà, in ragione

di fr. 3'000.-; il comune è tenuto a rifondere a RI 1 e llcc fr. 1'000.- per

ripetibili.

3. Intimazione

a:

terzi implicati

1. PI 1

1 rappr. da: RA 1

2. PI 2

3. PI 3

4. PI 4

5. PI 5

6. PI 6

CO 1

rappr. da: RA 2

Per il Tribunale della pianificazione del territorio

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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