90.2005.67
azzonamento lungo una strada a forte traffico
16 marzo 2006Italiano39 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
90.2005.67
Data decisione, Autorità:
16.03.2006, TPT
Titolo:
azzonamento lungo una strada a forte traffico
ARRETRAMENTO
INQUINAMENTO FONICO
ZONA MISTA
art. 28 cpv. 2 let. a-d LALPT
art. 32 LALPT
art. 33 LALPT
art. 22 LPAMB
art. 24 LPAMB
art. 25 LPAMB
art. 1 cpv. 2 let. b LPT
art. 3 cpv. 3 LPT
art. 4 LPT
art. 15 LPT
art. 43 OIF
art. 44 OIF
Incarto n.
90.2005.58
90.2005.67
Lugano
16 marzo 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale della pianificazione del
territorio
composto dei giudici:
Raffaello Balerna, presidente,
Lorenzo
Anastasi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sui ricorsi
a)
RI 1
RI 2
RI 3
RI 4
RI 5
RI 6
RI 7
RI 8
tutti patr. da: PR 1 ,
b)
e
V__________ M__________,
patr. da: avv. M__________ G__________, ,
contro
la decisione 28 giugno 2005 (n. 3215), con cui il
Consiglio di Stato ha approvato la revisione del piano regolatore del comune
di __________;
viste le risposte:
al ricorso sub a)
- 13 settembre 2005
(limitatamente alla domanda di effetto sospensivo) e 14 novembre 2005 del
dipartimento del territorio, divisione dello sviluppo territoriale e della
mobilità;
- 14 settembre 2005 del
municipio di __________;
- 13 gennaio 2006 del
comproprietari al mapp. 99 di __________ (Condominio alle __________);
al ricorso sub b):
- 26 agosto 2005 del municipio
di __________;
- 14 novembre 2005 del
dipartimento del territorio, divisione dello sviluppo territoriale e della
mobilità;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. I
ricorrenti sono proprietari di alcune particelle ubicate lungo via __________ a
__________. RI 2 sono proprietari dei mapp. 77. Immediatamente alle spalle del
mapp. 77 questi ricorrenti possiedono anche il mapp. 493, sul quale RI 1 vantano
un diritto di usufrutto. RI 3 detiene alcune quote di comproprietà al mapp. 99
(Condominio alle __________). Lungo via __________ sono pure ubicate la
comproprietà al mapp. 2146 (RI 4) e la comproprietà al mapp. 473; a quest'ultima
partecipano RI 6 e RI 5 e RI 7. Questi, insieme a RI 8, è proprietario del
mapp. 106. V__________ M__________ è, infine, proprietario del mapp. 80.
B. a) Nella
seduta del 27 giugno 2001 il consiglio comunale di __________ ha adottato la
revisione generale del piano regolatore. In quella sede, il territorio prospiciente
via __________, per il tratto compreso tra la rotonda presso il ponte sul fiume
__________ e via __________, è stato assegnato, per una profondità di 30 m rispetto
al ciglio della menzionata arteria, alla zona edificabile mista (ZM). A questa
zona, cui è stato attribuito un grado di sensibilità al rumore III, sono inoltre
stati assegnati integralmente i mapp. 97, 98, 99, 100, 103 e 2149. Il piano
prevedeva poi una linea di allineamento delle costruzioni a 6 m dal ciglio
esterno del marciapiede, ritenuto inoltre che i primi 2 metri dovevano rimanere
aperti all'uso pubblico, con facoltà per il comune di eseguire opere di arredo
urbano.
b) Con
ricorso 26 ottobre 2001 i ricorrenti indicati in ingresso, insieme ad altri proprietari,
si sono aggravati contro tale deliberazione dinanzi al Consiglio di Stato,
contestando l'azzonamento in rassegna, la linea di allineamento delle
costruzioni, e l'onere di uso pubblico gravante i primi 2 m delle proprietà. I
ricorrenti hanno in primo luogo eccepito un'insufficiente informazione e partecipazione
della popolazione al processo pianificatorio, quantomeno in merito a queste
precise scelte. Essi hanno inoltre sostenuto che la creazione di una zona mista,
assistita da un declassamento del grado di sensibilità, avrebbe permesso l'insediamento
di attività moleste in un settore precedentemente assegnato alla funzione
residenziale ed effettivamente utilizzato per la residenza. Questa scelta,
oltre a non essere sorretta da un interesse pubblico, ledeva l'obbligo, per l'autorità,
di creare degli insediamenti accoglienti. Gli insorgenti hanno inoltre
contestato la linea di allineamento delle costruzioni, tracciata a 6 m dal ciglio
del marciapiede, in quanto sprovvista interesse pubblico e sproporzionata. Del
pari hanno censurato, per lo stesso motivo, il vincolo ad uso pubblico dei
primi 2 metri all'interno delle proprietà.
c) Con
ricorso separato, di data 15 ottobre 2001, V__________ M__________ ha
ulteriormente censurato l'assetto viario previsto sul tratto interessato di via
__________, insistendo sulle nefaste conseguenze per la sua proprietà al mapp.
80.
C. Con deliberazione
19 gennaio 2004 il consiglio comunale ha adottato, sotto forma di variante, un
aggiornamento del piano viario. Con gravame 25 marzo 2004 V__________ M__________
ha ribadito il contenuto della precedente impugnativa.
D. Con
risoluzione 28 giugno 2005 (n. 3215) il Consiglio di Stato ha approvato il
piano regolatore ed ha respinto i testé menzionati gravami (cfr. ris. cit.,
cifra 5.3, pag. 40 segg.). Li ha tuttavia accolti nella misura in cui
contestavano l'impiego della striscia di 2 m a partire dal ciglio esterno del
marciapiede, riservata per uso pubblico. Il Governo ha considerato che il piano
proposto non chiarisse né i rapporti di proprietà né, soprattutto, a quale
preciso scopo fosse stata vincolata quest'area.
E. Contro la
predetta risoluzione sono insorti davanti a questo Tribunale i ricorrenti citati
in ingresso con separati ricorsi di data 5 settembre rispettivamente 29 luglio 2005,
che ripropongono le richieste e gli argomenti sottoposti al giudizio dell'istanza
inferiore. RI 1 e llcc hanno altresì postulato il conferimento dell'effetto
sospensivo al ricorso, che è stato concesso in via supercautelare dal
presidente del tribunale il 7 settembre successivo.
F. La
divisione della pianificazione territoriale si è opposta alla concessione dell'effetto
sospensivo ed ha chiesto il rigetto delle impugnative. Il municipio si è
rimesso al giudizio del tribunale.
G. Il 13
dicembre 2005 si sono tenuti l'udienza ed il sopralluogo in contraddittorio, durante
il quale sono state scattate alcune fotografie dei luoghi, acquisite in seguito
agli atti. Gli insorgenti hanno confermato le loro allegazioni e domande. L'istruttoria
è stata dichiarata chiusa; il tribunale ha tuttavia riservato una possibile
chiamata in causa di proprietari toccati dai ricorsi.
H. In
applicazione degli art. 25 cpv. 1 e 49 cpv. 2 PAmm il 19 dicembre 2005 il
tribunale ha notificato il gravame di RI 1 e llcc ai proprietari dei mapp. 97,
98, 99, 100, 103, 2149 e del foglio 3404 (diritto di superficie per sé stante e
permanente sul mapp. 98), assegnando loro un termine di 15 giorni per presentare
una risposta. Questi proprietari sono inoltre stati avvertiti che il tribunale
aveva già effettuato il sopralluogo e che pertanto, salvo esplicita richiesta,
non avrebbe ripetuto quell'atto istruttorio. Entro il termine fissato al
tribunale è pervenuta solo la risposta dell'amministrazione del condominio al
mapp. 99 (Condominio alle __________), che ha in buona sostanza condiviso le
preoccupazioni dei ricorrenti.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del tribunale è data, i ricorsi sono tempestivi (art. 38 cpv. 1
LALPT) e la legittimazione dei ricorrenti, sia in quanto proprietari sia in
quanto cittadini attivi di __________, certa (art. 38 cpv. 4 lett. b LALPT). I
ricorsi sono dunque ricevibili in ordine.
2. In campo
pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia. Questa non è, però,
assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve garantire
il riesame completo del piano regolatore da parte di almeno un'istanza di
ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio di Stato (art. 37 cpv.
1 LALPT), che decide i ricorsi - e approva il piano - con pieno potere cognitivo:
questo significa controllo non solo della legittimità ma anche dell'opportunità
delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità incaricate di compiti
pianificatori badano tuttavia di lasciare alle autorità loro subordinate il
margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti (art. 2 cpv. 3
LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque semplicemente sostituire il proprio
apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il diritto di questo di
scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più appropriata, ragionevole
od opportuna. Esso non può però limitarsi ad intervenire nei soli casi in cui
la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo e sia
manifestamente insostenibile. Deve al contrario rifiutare l'approvazione di
quelle soluzioni che disattendono i principi e gli scopi pianificatori
fondamentali del diritto federale o non danno loro sufficiente attuazione,
rispettivamente che non tengono adeguatamente conto della pianificazione di
livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano direttore (cfr. anche l'art.
26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà, in particolare, che sia
stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale degli interessi richiesta
dall'art. 3 OPT (RDAT II-2001 n. 78 consid. 6b; II-1999 n. 27 consid. 3).
Il potere
cognitivo del Tribunale della pianificazione del territorio è invece
circoscritto alla violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT cit.,
ibidem; inoltre II-1997 n. 23); fanno eccezione - per poter ossequiare l'art.
33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui è impugnata una modifica del piano
regolatore disposta d'ufficio dal Consiglio di Stato.
3. I
ricorrenti RI 1 e llcc eccepiscono, in limine, una violazione degli art. 4 LPT
e 32 LALPT, che prevedono l'obbligo, per le autorità preposte alla
pianificazione, di informare la popolazione e di provvedere ad un'adeguata
partecipazione della stessa al processo pianificatorio. Essi rilevano che la
proposta di assegnare le aree adiacenti a via __________ alla zona edificabile
mista e di imporre un allineamento delle costruzioni a 6 m dal ciglio esterno
del marciapiede è stata concepita dopo lo svolgimento di questa procedura. Gli
atti di questa modifica, rilevante, dell'impostazione del piano regolatore sono
stati semplicemente messi a disposizione del pubblico per due giorni, 21 e 22
maggio 2001. Inoltre il municipio non ha voluto dar seguito alla petizione, inoltratagli
il 1. giugno successivo, sostenuta da 179 firmatari, i quali chiedevano di
mantenere il settore interessato nella zona residenziale intensiva (R5), di confermare
la linea di arretramento delle costruzioni di 4 m e di allestire uno studio di
moderazione del traffico su via __________.
3.1. Giusta
l'art. 4 LPT, le autorità incaricate di compiti pianificatori informano la popolazione
sugli scopi e sullo sviluppo delle pianificazioni previste dalla legge stessa
(cpv. 1). Esse devono inoltre provvedere per un'adeguata partecipazione della popolazione
al processo pianificatorio (cpv. 2). Questi obblighi sono sottolineati dalla
giurisprudenza del Tribunale federale, avuto riguardo sia al peso politico
delle decisioni adottate, sia alla loro forzata imprecisione, finalizzata a
permettere la regolamentazione di una molteplicità di situazioni complesse
(RDAF 1999, I, pag. 56 segg., 60, con numerosi rinvii). In adempimento di questo
mandato legislativo ai Cantoni (cfr. DFGP/UPT, Commento alla legge federale
sulla pianificazione del territorio, Berna 1981, n. 5 all'art. 4 LPT), l'art. 5
cpv. 1 LALPT stabilisce che il Cantone ed i comuni devono garantire un'adeguata
informazione e partecipazione della popolazione nell'ambito della procedura di
formazione dei piani previsti dalla legge stessa. Per quanto concerne il piano
regolatore, l'art. 32 cpv. 2 LALPT stabilisce che il municipio informa la
popolazione sugli studi intrapresi e sugli obiettivi che intende perseguire.
Ogni cittadino residente nel comune e ogni persona o ente che dimostra un
interesse degno di protezione possono presentare osservazioni o proposte pianificatorie
entro un termine di almeno trenta giorni; il municipio esamina le osservazioni
e le proposte pianificatorie nell'ambito dell'elaborazione del piano (art. 32
cpv. 3 LALPT). Questa procedura è esatta per qualsiasi procedura concernente il
piano regolatore, tranne che per le varianti di poco conto (RDAT II-1995 n. 4
consid 3.1).
3.2. Nel
caso in esame, dopo lo svolgimento, incontestato, delle procedure preliminari
esatte dalla legge, il 21 dicembre 1999 il municipio ha licenziato il messaggio
n. 141, proponente la revisione generale del piano regolatore. Questo documento
prevedeva di assegnare il territorio compreso tra via dei __________ (a nord),
via __________ (ovest) il riale __________ (sud/ovest) ed il confine con il
comune di __________ (sud/est) alla zona residenziale intensiva (R5), destinata
in principio alla residenza ed al commercio; attività di servizio ed
artigianali potevano essere ammesse solo se compatibili con quelle funzioni. In
linea di principio, per quell'ampia porzione del territorio comunale, veniva quindi
confermato l'azzonamento sancito dal piano regolatore approvato dal Governo il 16
aprile 1975 ed integrato da successive varianti; facevano eccezione i sedimi
sui quali svolgeva l'attività la __________ SA, ubicati lungo via dei __________,
che il piano (a quel momento) in vigore assegnava alla zona
artigianale-commerciale. A tutto questo territorio veniva attribuito il grado
di sensibilità al rumore II. Facevano eccezione le superfici affacciate su via __________,
per il tratto compreso tra la rotonda sul fiume __________ e via __________; per
queste superfici, per una profondità di 30 m a partire dal confine con la
menzionata arteria, veniva proposto il grado di sensibilità al rumore III.
Questo grado veniva talora esteso ad interi fondi; era il caso, segnatamente, del
mapp. 103, sul quale insiste il centro commerciale __________.
3.3. In
realtà, tuttavia, il piano dei gradi di sensibilità al rumore non era stato trasmesso
al dipartimento del territorio per una verifica preventiva, malgrado l'esplicito
richiamo in tal senso contenuto nell'esame preliminare del piano effettuato dal
dipartimento stesso il 14 luglio 1998 (cfr. doc. cit., cifra 4.5, pag. 11 seg.).
Richiesto da più parti, il municipio ha indi sottoposto il documento a verifica
del dipartimento, che ha rassegnato il suo parere il 30 ottobre 2000. Nello
stesso l'autorità cantonale ha annunciato che il declassamento del grado di
sensibilità al rumore per la zona residenziale intensiva immediatamente a
contatto con via __________ non fosse conforme all'OIF (ordinanza contro l'inquinamento
fonico del 15 dicembre 1986), poiché i problemi di rumore provocati dal quell'arteria
dovevano e potevano essere affrontati e risolti, in primo luogo, attraverso dei
provvedimenti pianificatori, come l'assegnazione di una nuova funzione al
territorio interessato; veniva suggerita la possibilità di un suo inserimento
in una zona mista residenziale-commerciale o residenziale-artigianale, purché
non più a vocazione (prevalentemente) residenziale. Nello stesso tempo,
prendendo lo spunto dalla volontà del comune di riorganizzare dal profilo urbanistico
via __________ e le sue adiacenze, per farne una porta d'entrata del comune, il
dipartimento ha invitato il municipio a verificare i parametri edificatori applicabili
a quell'area lungo lo stesso, avuto riguardo alle destinazioni concesse, per poter
effettivamente conseguire lo scopo perseguito. Da ultimo, per quanto poteva ancora
interessare il territorio in oggetto, il dipartimento ha consigliato di mantenere
l'area occupata dalla ditta __________ SA nella zona artigianale-com-merciale,
anziché attribuirla alla zona residenziale intensiva.
3.4. A
seguito di questo esame e dei relativi approfondimenti che ne sono seguiti in
contraddittorio con i competenti funzionari cantonali, il municipio ha
sottoposto al legislativo una nuova proposta di azzonamento, consegnata a
titolo definitivo nel messaggio n. 43 del 17 aprile 2001, che sostituiva un
precedente messaggio sullo stesso oggetto, n. 30 del 30 gennaio 2001, ritirato.
La nuova proposta, che è successivamente stata adottata dal consiglio comunale
ed approvata dal Governo, contemplava l'assegnazione del territorio immediatamente
fronteggiante via __________, per una profondità di 30 m a partire dal ciglio esterno
del marciapiede, lungo il tratto compreso tra la rotonda presso il ponte sul
fiume __________ e via __________, alla zona edificabile mista, destinata alle
attività commerciali, di servizio ed artigianali; la residenza era ammessa
nella misura massima del 40% della superficie utile lorda. Questa funzione si
estendeva inoltre all'intera superficie di alcuni fondi compresi tra il mapp.
103 (____________________) e il mapp. 97 (__________); oltre alle predette
particelle figuravano i mapp. 98, 99 (Condominio alle __________, ove trova
posto l'albergo Golf __________), 100 e 2149. Il grado di sensibilità III assegnato
a queste superfici nella proposta originaria veniva confermato ed inoltre esteso
a tutto il territorio attribuito alla zona edificabile mista. Il progetto di
piano istituiva inoltre una linea di allineamento delle costruzioni a 6 m dal
ciglio esterno del marciapiede, corrispondente con il confine delle proprietà.
La fascia composta dai primi 2 m a partire dal ciglio esterno del marciapiede
doveva inoltre rimanere aperta all'uso pubblico; sulla stessa il comune avrebbe
potuto eseguire opere di arredo urbano come alberature, percorsi pedonali,
piste ciclabili e simili. L'area interessata dalle attività della __________ SA
veniva restituita alla zona artigianale-commerciale.
Richiamandosi
all'art. 33 cpv. 3 LALPT, l'8 maggio 2001 il municipio di __________ ha
annunciato la possibilità di consultare gli atti relativi a questa modifica
presso l'ufficio tecnico comunale i giorni 21 e 22 maggio successivi. Il 1.
giugno 2001 179 cittadini di __________ hanno dichiarato la loro opposizione
alla nuova proposta, chiedendo il ripristino della zona residenziale intensiva
R5 e l'abolizione della linea di allineamento delle costruzioni, oltre che uno
studio sulla moderazione del traffico lungo via __________. Il documento si
intitolava “ricorso“, anche se i firmatari dichiaravano di riservarsi di
inoltrare ricorso, a titolo individuale, al momento opportuno. Con scritto del
7 giugno successivo il municipio di __________ ha comunicato alla prima
firmataria - e qui ricorrente - RI 1 che l'adozione del piano regolatore da
parte del legislativo era imminente e che solo al momento della pubblicazione della
relativa decisione sarebbe stato possibile inoltrare ricorso.
3.5. Il
municipio ha dunque svolto la procedura di informazione e partecipazione della
popolazione in merito ai nuovi propositi di sistemazione del territorio affacciato
su via __________ e della strada stessa. Certo, l'iter adottato è stato
piuttosto sbrigativo. Gli atti sono stati esposti per soli 2 giorni. La
pubblicazione, limitata all'albo comunale, nemmeno informava della possibilità
di presentare osservazioni. Ma, soprattutto, dal profilo sostanziale, la sottoposizione
alla popolazione di questo nuovo progetto, che costituiva un tassello
importante della sistemazione del territorio comunale, appariva, in linea di
principio, tardiva, perché il municipio aveva ormai fatto suo questo progetto,
licenziando alcune settimane prima, il 17 aprile 2001, il messaggio n. 43 che
ne proponeva l'adozione al consiglio comunale. Nondimeno, in concreto, la
pubblicazione dei documenti ha spiegato un efficace effetto di informazione e
partecipazione della popolazione i suoi effetti, scatenando la ferma opposizione
di un numero significativo di cittadini all'indirizzo del municipio prima che
lo strumento pianificatorio fosse adottato dal consiglio comunale. Confrontato
con questa presa di posizione negativa, il municipio è stato posto davanti ad
una scelta: bloccare la proposta, ritirando il messaggio o attivandosi in altro
modo affinché questo non venisse affrontato dal legislativo comunale nei
termini previsti, oppure lasciarla proseguire. L'esecutivo ha optato per la
seconda possibilità. Il municipio era dunque a conoscenza dell'avversione alla
nuova proposta di sistemazione del territorio adiacente via __________ e della
strada stessa manifestata da una parte della popolazione prima che la proposta
in rassegna fosse adottata dal legislativo; ciò malgrado esso ha intenzionalmente
deciso di mantenerla. Non si può pertanto negare che, in concreto, la
popolazione abbia potuto esprimere la sua opinione sulla controversa proposta e
che questa sia stata esaminata (e scartata) dal municipio prima della decisione
del consiglio comunale. È quanto basta per poter ritenere soddisfatti nella
fattispecie i requisiti posti dall'art. 4 LPT e dagli art. 32 seg. LALPT.
4. I
ricorrenti RI 1 e llcc contestano anche nel merito la scelta di istituire di
una zona edificabile mista, combinata con un declassamento del grado di
sensibilità al rumore. Questa soluzione, che permette l'insediamento di
attività moleste in un settore precedentemente assegnato alla funzione
residenziale ed effettivamente utilizzato per la residenza, non è sorretta da
un interesse pubblico e disattende l'obbligo, per l'autorità, di creare degli
insediamenti accoglienti. Tutti gli insorgenti censurano altresì la linea di allineamento
delle costruzioni, tracciata a 6 m dal ciglio del marciapiede, in quanto
sprovvista interesse pubblico e sproporzionata.
4.1. I
piani di utilizzazione - nel nostro Cantone chiamati, a livello comunale, piani
regolatori (art. 24 segg. LALPT) - disciplinano l'uso ammissibile del suolo
(art. 14 cpv. 1 LPT). Essi devono delimitare, in primo luogo, le zone
edificabili, agricole e protette (art. 14 cpv. 2 LPT). Le zone edificabili
comprendono, secondo l'art. 15 LPT, i terreni idonei all'edificazione che sono
già stati edificati in larga misura (lett. a) e quelli prevedibilmente
necessari ed urbanizzati entro 15 anni (lett. b). Il compito di operare una
separazione all'interno delle zone edificabili spetta al diritto cantonale ed
alle autorità incaricate della pianificazione (cfr. Flückiger, Commentario LPT,
ad art. 15 n. 11 con rinvii; art. 28 cpv. 2 LALPT lett. a-d LALPT). Il
territorio fabbricabile dev'essere, ad ogni buon conto, suddiviso secondo le
rispettive necessità, private o pubbliche: quelle dell'abitazione, dell'artigianato,
dell'industria, del commercio, dei servizi, dell'amministrazione, dello sport,
della cultura, del tempo libero ecc.. Questo conduce a delimitare delle zone
edificabili con funzioni differenti. Oltre a soddisfare i requisiti dell'art.
15 LPT, tali zone devono ossequiare gli scopi e i principi di quest'ultima
legge federale in vista - soprattutto - di promuovere la qualità della vita
(art. 1 cpv. 2 lett. b, 3 cpv. 3 LPT; Flückiger, ibidem; inoltre
Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction,
expropriation, Berna 2001, n. 510, Hänni, Planungs-, Bau- und besonderes Umweltschutzrecht,
Berna 2002, pag. 159). In quest'ottica occorre, in particolare, ripartire
razionalmente i luoghi destinati all'abitazione e al lavoro (art. 3 cpv. 3
lett. a LPT). La legislazione federale persegue dunque il principio di una
ponderata compenetrazione tra le differenti utilizzazioni, non invece quello di
una loro rigida separazione. Il perseguimento di questo principio viene tuttavia
limitato dalla necessità di preservare, per quanto possibile, i luoghi
destinati all'abitazione da immissioni nocive o moleste come l'inquinamento
dell'aria, il rumore e gli scotimenti (art. 3 cpv. 3 lett. b LPT). Utilizzazioni
che generano una polluzione rilevante, poco importa se riconducibili ad
attività di natura privata (industria ecc.) o pubblica (come strade, stand di tiro
ecc.), dovrebbero dunque essere tenute lontane dalle zone destinate alla residenza
o comunque adeguatamente schermate verso le stesse. Inversamente, la presenza
di immissioni inquinanti rilevanti potrebbe pregiudicare la possibilità di
assegnare un determinato territorio, in quanto inidoneo, alla zona residenziale
(Tschannen, op. cit., ad art. 3 n. 55 seg. con rinvii; Flückiger, op. cit. ad
art .15 n. 50 seg.; DFGP/UPT, Commento alla LPT, Berna 1981, ad art. 3, n.
43-45).
4.2. Per
quanto concerne particolarmente la lotta al rumore, la legislazione federale
sulla protezione dell'ambiente pone specifici requisiti per quanto concerne sia
la definizione delle zone edificabili sia la possibilità di poter costruire nelle
stesse.
Intanto, le
nuove zone per la costruzione di abitazioni o edifici destinati al soggiorno
prolungato di persone possono essere previste soltanto nelle regioni in cui le
immissioni foniche non superano i valori di pianificazione o nelle quali questi
valori possono essere rispettati mediante misure di pianificazione, sistemazione
o costruzione. Il cambiamento di destinazione delle zone edificabili non
implica una delimitazione delle zone edificabili (art. 24 cpv. 1 LPAmb). Le
zone esistenti ma non ancora urbanizzate per la costruzione di abitazioni o di
altri edifici destinati al soggiorno prolungato di persone, nelle quali i
valori di pianificazione sono superati, devono essere riservate per usi meno sensibili
al rumore, eccetto che, nella parte preponderante di tali zone, i valori di
pianificazione possano venir rispettati mediante misure di pianificazione,
sistemazione o costruzione (art. 24 cpv. 2 LPAmb).
In
secondo luogo, i permessi di costruzione per edifici nuovi, destinati al soggiorno
prolungato di persone, sono concessi soltanto se i valori limite delle
immissioni non sono superati (art. 22 cpv. 1 LPAmb). Se i valori limite delle immissioni
sono superati, i permessi di costruzione per edifici nuovi destinati al
soggiorno di persone sono concessi soltanto qualora i locali siano disposti
opportunamente e siano state prese le eventuali misure complementari di
protezione acustica ancora necessarie (art. 22 cpv. 2 LPAmb).
Fatti
I valori
limite di pianificazione, inferiori a quelli di immissione, che sono
determinanti per la valutazione degli effetti dannosi o molesti (art. 13 cpv. 1
LPAmb), sono stati appositamente stabiliti dal Consiglio federale, insieme a
questi ed ai valori d'allarme, negli allegati 3 e seguenti dell'OIF (art. 13,
19, 23 LPAmb), che li ha suddivisi in funzione del grado di sensibilità del
territorio interessato. Per poter attuare la normativa federale, i comuni devono
pertanto assegnare preventivamente alle zone di utilizzazione previste dagli
art. 14 segg. LPT i gradi di sensibilità (art. 44 OIF; 28 cpv. 2 lett. q LALPT)
secondo i seguenti criteri, fissati all'art. 43 cpv. 1 OIF: il grado di sensibilità
I va assegnato alle zone che richiedono una protezione fonica elevata, segnatamente
a quelle ricreative; il grado di sensibilità II va attribuito alle zone in cui
non sono ammesse aziende moleste, segnatamente a quelle destinate all'abitazione
e a quelle riservate agli edifici e impianti pubblici; il grado di sensibilità
III va attribuito alle zone in cui sono ammesse aziende mediamente moleste,
segnatamente a quelle destinate all'abitazione e alle aziende artigianali (zone
miste) e a quelle agricole; il grado di sensibilità IV va infine assegnato alle
zone in cui sono ammesse aziende fortemente moleste, segnatamente alle zone
industriali. Secondo l'art. 43 cpv. 2 OIF parti delle zone di utilizzazione con
grado di sensibilità I o II possono essere declassate di un grado, se sono già esposte
al rumore.
4.3. L'autorità
che attribuisce i gradi di sensibilità deve fondarsi, in primo luogo, sulla
funzione della zona di utilizzazione interessata; in altre parole, sulle
possibili destinazioni previste dal piano regolatore per quella porzione di
territorio. Quest'attribuzione costituisce difatti un (ulteriore) atto di pianificazione,
che concretizza, precisa e completa in misura rilevante dal profilo sostanziale
l'ordinamento delle utilizzazioni. Malgrado le indicazioni fissate all'art. 43
cpv. 1 OIF, la giurisprudenza riconosce pertanto all'autorità incaricata di
questo compito un certo potere d'apprezzamento (DTF 120 Ib 456 consid. 4; RDAT
II-2001 n. 29 consid. 3 e 4; II-2001 n. 78 consid. 8). Questo significa, per
quanto qui può interessare, che quando si tratta di attribuire il grado di
sensibilità a zone che ammettono, accanto alla funzione residenziale, delle
attività lavorative (come la destinazione commerciale o quella artigianale), l'autorità
competente, in casu quella di pianificazione, potrà optare tra il grado di sensibilità
II, nel caso in cui intenda promuovere l'abitazione, e il grado di sensibilità III,
nel caso in cui intenda privilegiare la componente lavorativa (RDAT II-2001 n.
29 consid. 4c con rinvii).
L'art. 43
cpv. 2 OIF permette di declassare di un grado parti di zone di utilizzazione
con grado di sensibilità I o II, se sono già esposte al rumore. Il
declassamento va tuttavia utilizzato con cautela, in situazioni in cui né un
mutamento dell'utilizzazione della zona né un risanamento dell'impianto che
provoca rumore possono entrare in linea di conto o appaiono insufficienti per
conseguire il rispetto dei valori limite di immissione determinanti per il
grado di sensibilità che dovrebbe essere normalmente assegnato alla zona in
discussione (DTF 121 II 235 consid. 5b con rinvii; Anne-Christine
Favre, La protection contre le bruit dans la loi sur la protection de l'environnement,
Ginevra 2002, pag. 235 segg.).
4.4. Via __________ è un'arteria di traffico importante. Lungo la stessa
transita in particolare, oltre al traffico strettamente locale, quello diretto
verso __________, le __________ e __________. Per questo motivo, sul tratto
compreso tra la rotonda al fiume __________ e il bivio con via __________, la
circolazione di veicoli a motore è particolarmente intensa. A riprova di questo
dato di fatto il piano viario qualifica questo tratto come strada di
collegamento principale. Lungo lo stesso si affacciano una manciata di fondi
liberi da costruzioni; la maggior parte di questi sono tuttavia edificati. Gli
edifici hanno taglia e funzioni disparate; si va dalla casetta di 2 al palazzo
di 6 piani. Le destinazioni sono altrettanto disparate: accanto a costruzioni
con funzione esclusivamente residenziale, insistono stabili con funzioni mista
e qualcuno ove la residenza è completamente esclusa. Tra le destinazioni non
residenziali rilevate immediatamente dal tribunale in occasione del sopralluogo
figurano, ad esempio, dei negozi a pianterreno (__________), un albergo (Golf
alle __________), un ristorante (__________), un'autofficina con esposizione e
vendita di veicoli (__________), un'ulteriore esposizione di vendita di veicoli
(__________), un elettrauto (V__________ M__________) ed infine un centro
commerciale (____________________). Il tribunale ha comunque motivo per ritenere
che non tutti gli appartamenti ai piani superiori degli edifici servano alla
residenza, ma per lo svolgimento di attività lavorative.
4.5.
Partendo da una situazione ambientale compromessa e da un tessuto edificato
eterogeneo, la proposta comunale intende perseguire un riordino urbanistico di
via __________, trasformandola in una porta d'accesso del comune, tramite la
realizzazione di un viale alberato caratterizzato da un preciso disegno degli
spazi (pubblici e privati) e dalle attività che si svolgono lungo lo stesso. Il
progetto prevede quindi di mantenere, come finora, il campo stradale di 8 m,
oltre ai due marciapiedi di 1,5 m. Il piano istituiva indi, immediatamente
oltre il filo esterno del marciapiede, un vincolo su di una fascia di 2 m di
profondità all'interno delle proprietà private, da adibire ad uso pubblico, con
facoltà per il comune di eseguire opere di arredo urbano come un'alberatura,
dei percorsi pedonali, delle piste ciclabili ecc.. Com'è stato spiegato in
fatto, questa restrizione è tuttavia stata annullata dal Consiglio di Stato,
per il motivo che non venivano chiariti i rapporti di proprietà su detta fascia
né, soprattutto, gli scopi esatti per i quali veniva vincolata; al comune è
stato fissato un anno di tempo per presentare una nuova soluzione. Il piano
istituisce poi una linea di allineamento delle costruzioni a 6 m dal filo
esterno del marciapiede, ovvero a 6 m all'interno delle proprietà private. L'altezza
massima delle costruzioni è di 16,50 m; quella minima di 9 m, in entrambi i
casi dev'essere misurata dalla quota del marciapiede. L'indice dell'1,1. Quanto
alle destinazioni concesse, la zona edificabile mista è volta ad accogliere
attività commerciali, di servizio ed artigianali; la residenza è ammessa nella
misura massima del 40% della superficie utile lorda; eccezioni possono essere
concesse per utilizzazioni residenziali esistenti prima dell'entrata in vigore
del piano regolatore (cfr. i piani delle zone, del traffico e art. 36 NAPR).
4.6. Il
Consiglio di Stato ha condiviso questa impostazione del piano, che ha definito “forte
e importante”, (cfr. ris. impugnata , pag. 42), la quale dimostrava la
volontà del comune di riprendere in mano l'assetto urbanistico del comparto,
assai disordinato, e di riorientare nel contempo la sua funzione, assodato che
non erano più assicurate le condizioni ideali per un insediamento di tipo
residenziale. Avuto riguardo al suo limitato potere cognitivo il tribunale
ritiene di poter tutelare le avversate proposte, anche se non completamente.
4.7. Il traffico su via __________,
com'è già stato spiegato, è intenso. È a seguito di un'eccessiva esposizione al
rumore del territorio direttamente affacciato su questo asse di traffico che la
prima proposta di azzonamento del municipio, consegnata nel messaggio n. 141
del 21 dicembre 1999, nel mentre ne confermava il mantenimento nella zona residenziale
intensiva R5, volta ad accogliere contenuti residenziali e commerciali, ma
anche attività di servizio e artigianali, purché compatibili con la funzione
principale, suggeriva però il suo declassamento (dal grado II) al grado III, giusta
l'art. 43 cpv. 2 OIF, per quanto concerneva la sensibilità ai rumori. E questo per
una profondità, di principio, di 30 m; facevano eccezioni alcuni fondi,
interamente declassati, come il mapp. 103 (centro commerciale __________). Invero
gli atti del piano regolatore sono piuttosto avari di dati e di spiegazioni. Il
tribunale ha tuttavia potuto apprendere dallo studio allestito il 10 giugno
2003 dall'ing. __________ su incarico del municipio di __________ in merito ai
flussi di traffico nel settore del __________, volto a meglio giustificare la
necessità di prevedere una rotonda all'incrocio che conduce a quest'ultimo, che
il traffico giornaliero medio lungo via __________, in quell'anno e per quel
tratto, si attestava a poco meno di 21'000 veicoli. Questo significa, secondo i
dati dedotti dall'esperienza, che gli edifici ubicati sulla stessa sono esposti
ad un rumore che supera ampiamente i valori limite di immissione previsti per
il grado di sensibilità II [60 dB (A)], per tendere piuttosto verso quelli di
allarme [70 dB (A)]. Preso atto, secondo quanto comunicatogli dal dipartimento
del territorio in sede di (ritardato) esame preliminare del piano dei gradi di
sensibilità (cfr. scritto 30 ottobre 2000), che un simile declassamento non
avrebbe in pratica avuto delle possibilità di essere approvato dal Governo,
perché il problema doveva essere affrontato e risolto in primo luogo attraverso
un azzonamento più consono, attraverso il messaggio n. 43 del 17 aprile 2001 il
municipio ha quindi risolto di proporre l'attribuzione del territorio in
oggetto alla zona edificabile mista (ZM), appositamente istituita a questo
scopo, destinata alle attività commerciali, di servizio ed
artigianali; la residenza era ammessa nella misura massima del 40% della
superficie utile lorda. Questa funzione si estendeva inoltre all'intera
superficie di alcuni fondi compresi tra il mapp. 103 (centro commerciale __________)
e il mapp. 97 (__________); oltre alle predette particelle figuravano i mapp.
98, 99 (Condominio alle __________, ove trova posto l'albergo Golf __________),
100 e 2149. Il grado di sensibilità III assegnato a queste superfici nella
proposta originaria veniva confermato ed inoltre esteso a tutto il territorio
attribuito alla zona edificabile mista. Questa proposta, che è successivamente stata
adottata dal legislativo ed approvata del Governo, merita tutela. Essa consiste
difatti nell'attribuire al territorio in discussione una funzione meno vulnerabile
al rumore provocato dal traffico lungo via __________. Questa desensibilizzazione
permette a sua volta di ripristinare, per quanto possibile, le premesse legali
poste dalla legislazione ambientale affinché il territorio interessato, seppur esposto
a rumore, possa essere edificato. Coerentemente con questa scelta, la residenza
è stata relegata a funzione minoritaria. Poiché nelle fasce immediatamente
Considerandi
adiacenti via __________ la possibilità di creare degli insediamenti abitativi accoglienti
è pregiudicata dal rumore del traffico, appare corretto limitare questa
funzione, per indirizzarla verso ubicazioni più tranquille, perché più lontane
dal rumore del traffico, che meglio rispondono ai requisiti della stessa.
Certo, questa nuova impostazione pianificatoria, che permette l'insediamento,
nelle aree a contatto con via __________, di contenuti che possono generare un
maggior rumore, espone le abitazioni esistenti lungo la stessa al rischio di un
peggioramento della situazione ambientale. Trattasi tuttavia di una inevitabile
conseguenza della scelta operata dalle autorità di pianificazione. Scelta che,
sulla scorta delle premesse fattuali e legali suddette, appare legittima e non
può essere rimessa in forse da questo indesiderato effetto che oltretutto,
nella realtà, è assai più attenuato di quanto possa apparire. Difatti, le immissioni
foniche prodotte verso le adiacenze da un nuovo insediamento devono rispettare
i valori di pianificazione (art. 25 cpv. 1 LPAmb), che, per un grado di
sensibilità III, si situa a 60 dB (A), ossia ad una soglia nettamente inferiore
rispetto a quella dell'inquinamento fonico cui sono già esposti i fondi in
oggetto che, com'è già stato detto si avvicina piuttosto a quello di allarme,
di 70 dB (A), a valere sia per le zone con grado di sensibilità III che II. La
richiesta degli insorgenti di restituire il settore alla zona residenziale
intensiva R5 e di assegnarle il grado di sensibilità al rumore II non può
dunque essere seguita perché, facendo completamente astrazione dell'inquinamento
fonico provocato dall'arteria cantonale e della obiettiva difficoltà di poterlo
ridurre efficacemente, promuove la residenza in un luogo dove va invece limitata.
Va infine soggiunto che, nel caso in esame, l'assegnazione al territorio attribuito
alla zona edificabile mista del grado di sensibilità al rumore III dipende direttamente
dalla funzione assegnata a questa zona di utilizzazione. Contrariamente a
quanto asseriscono gli insorgenti non si è dunque in presenza di un declassamento
ai sensi dell'art. 43 cpv. 2 OIF; poco importa se, come spesso accade, la
necessità di dover assegnare i gradi di sensibilità al rumore ha condizionato
in misura rilevante l'impostazione pianificatoria del comparto.
4.8
L'estensione
della zona edificabile mista al di là della profondità di 30 m rispetto al
ciglio di via __________, interessante una manciata di particelle (mapp. 97,
98, 99, 100, 2149, e 103), merita una verifica a parte. In effetti, quest'estensione,
che raggiunge una profondità massima di 120 m, non trova origine e giustificazione
nell'inquinamento fonico provocato da quest'arteria sulle immediate adiacenze.
Nel messaggio 17 aprile 2001 (n. 43) il municipio spiega di averla proposta “in
considerazione delle destinazioni esistenti, in particolare quelle presenti
negli edifici a contatto con via __________ (centro commerciale __________ e
spazi di servizio, autorimesse, vari negozi, ristoranti, alberghi ecc.)” (doc.
cit., pag. 2). Ora, tuttavia, in concreto la presenza di queste attività, di
carattere essenzialmente commerciale, non costituisce un valido motivo per giustificare
l'elargizione a questo intero settore della zona edificabile mista, poiché già
la zona residenziale intensiva R5, al quale avrebbe altrimenti dovuto essere
assegnato, costituisce una zona mista, dove residenza e commercio hanno pari
dignità, e dove sono altresì ammesse - se conciliabili con queste ultime - attività
di servizio e artigianali (art. 35 cpv. 1 NAPR). Nemmeno il rumore indotto dall'esercizio
delle attività presenti in loco, essenzialmente riconducibile al centro commerciale
__________ ed ai relativi servizi annessi (parcheggi, stazione di distribuzione
di carburanti, impianto di lavaggio), potrebbe legittimare questa decisione, che
avrebbe come principale effetto quello di consolidare un tale inquinamento,
anziché contenerlo, in un settore che si spinge all'interno della zona abitativa
del comune e dove la residenza è effettivamente presente in misura importante: già
solo nello stesso si contano un appartamento al piano superiore del mapp. 2146
e, soprattutto, due palazzi al mapp. 97, oltre all'immobile al mapp. 99, dov'è
insediato anche l'Albergo alle __________. Per quest'ultimo edificio e per
quello al sub. A del mapp. 97, già esposti, verso nord, al rumore del traffico lungo
via __________ e separati tra di loro da un terreno ancora libero da costruzioni
(mapp. 98), l'assegnazione alla zona edificabile mista del territorio posto oltre
il fronte di 30 m rispetto a quest'arteria si rivelerebbe alquanto penalizzante,
perché non solo precluderebbe per chi vi risiede la possibilità di conseguire
delle migliori condizioni abitative quantomeno sul lato opposto (sud) rispetto
alla strada cantonale, ma addirittura provocherebbe un peggioramento della
situazione attuale, non già ottimale, anche su questo fronte. A fortiori non si
giustifica l'inserimento nella menzionata zona del palazzo interamente destinato
a residenza al sub. D del mapp. 97, in posizione più arretrata rispetto alla
strada cantonale, dal quale è schermato dall'edificio al sub. A.
4.9
In
conclusione, la decisione di incentivare l'attività lavorativa e di limitare nel
contempo la presenza di abitazioni lungo le fasce di territorio di 30 m di
profondità che si affacciano su via __________, caratterizzata un traffico
intenso e quindi da un rilevante inquinamento, accertato e difficilmente
contenibile, appare legittima, perché costituisce una risposta dell'autorità di
pianificazione agli imperativi legali di creare e conservare degli insediamenti
accoglienti e preservare, per quanto possibile, i luoghi destinati all'abitazione
da immissioni nocive o moleste (art. 1 cpv. 2 lett. b, 3 cpv. 3 lett. b LPT). E
questo malgrado la rilevante presenza di residenze lungo la menzionata arteria,
legittimamente realizzate in vigenza del precedente piano regolatore. L'autorità
di pianificazione non può invece essere seguita laddove, avuto riguardo a
questa importante presenza, è essa stessa, attraverso le scelte di azzonamento,
a porre le condizioni quadro atte a favorire l'estensione, oltre a questo limite
(in casu fissato a 30 m), della situazione di peggioramento ambientale. Soprattutto
in un settore particolarmente delicato come quello in discussione, perché segnato
dalla presenza di un centro commerciale.
4.10
Il
ricorso di RI 1 e llcc può dunque essere accolto parzialmente su questo oggetto,
annullando l'assegnazione alla zona edificabile mista del territorio che eccede
la profondità di 30 m rispetto a via __________ e che interessa il settore
composto dai mapp. 97, 98, 99, 100, 2146 e 103. Il tribunale, che non è autorità
di pianificazione, ma solo di ricorso, retrocede pertanto gli atti al Consiglio
di Stato affinché abbia a decidere direttamente, come pare possibile, l'assegnazione
dell'area eccedente alla contigua zona residenziale intensiva R5, mediante
decisione impugnabile al tribunale. In caso contrario il Consiglio di Stato
dovrà restituire a sua volta gli atti al comune per lo svolgimento di questo
compito.
4.11
Tutti gli insorgenti censurano in seguito la linea di allineamento delle
costruzioni a 6 m dal ciglio esterno del marciapiede, corrispondente con il
confine delle proprietà.
Sull'interesse
pubblico in genere delle distanze dalle strade (arretramenti o allineamenti),
volte a ridefinire e ristrutturare le adiacenze delle stesse, è inutile
dilungarsi: tali vincoli, noti ed applicati da lungo tempo, possono avere
svariate giustificazioni. In particolare tutelano la sicurezza della
circolazione stradale, assicurano la possibilità di attuare future correzioni
stradali, permettono uno sviluppo armonioso degli agglomerati, danno il necessario
respiro ai quartieri (aria, luce, tutela dalle immissioni), migliorano l'estetica
dei centri urbani, facilitano la creazione di aree verdi e spazi riservati ai
pedoni, contribuiscono in definitiva ad elevare la qualità di vita della popolazione
(RDAT II-2003 n. 21 consid. 5.3; DTF 109 Ib 116 e relativi rinvii; A. Scolari,
Commentario, ad art. 25 LE, n. 1026 segg.). Il piano regolatore può limitarsi a
prescrivere delle distanze minime dalle strade, imponendo delle linee di arretramento,
oppure stabilire un obbligo di costruire lungo le stesse, fissando le
cosiddette linee di costruzione o di allineamento (cfr. art. 13 cpv. 2 RLALPT).
Nel caso
in esame, la controversa linea si qualifica, soprattutto, in quanto elemento
che concorre all'attuazione del ridisegno urbanistico lungo via __________
voluto dalla nuova pianificazione comunale, permettendo segnatamente la
realizzazione verso l'asse stradale di un fronte continuo di costruzioni, tra
di esse allineate. Il suo interesse pubblico è quindi, di principio, dato. Anche
la profondità, di 6 m, appare consona allo scopo. Tale profondità non tiene
solo conto dell'importanza dell'arteria in discussione, ma anche del tipo di
attività che può essere esercitato lungo la stessa giusta il nuovo azzonamento
e che, in parte, è già presente. Si tratterà difatti, in primo luogo, di
attività commerciali, artigianali e di servizio, per il cui svolgimento lo
spazio esterno - special modo quello rivolto vero la clientela, ossia verso la
pubblica via - svolge un ruolo vitale. A maggior ragione, poi, in concreto, la scelta
di una profondità della linea di allineamento a 6 m dal ciglio esterno del marciapiede
appare corroborata dal fatto che i primi 2 m all'interno della proprietà
privata sono stati gravati da un vincolo di uso pubblico e risultano quindi
sottratti alla libera disposizione dei proprietari. Certo, questa specifica
restrizione è stata annullata dal Consiglio di Stato, per il motivo che non
venivano chiariti i rapporti di proprietà su detta fascia né, soprattutto, gli
scopi esatti per i quali veniva vincolata; il comune dovrà pertanto presentare
una nuova soluzione. Ma dalle motivazioni addotte dal Governo risulta chiaro
che questo annullamento non scalfisce il principio del vincolo per uso pubblico
e la sua ampiezza; prova ne sia che lo stesso Consiglio di Stato ha comunque
sia ritenuto di dover confermare la bontà della linea di allineamento a 6 m dal
confine, malgrado questa distanza includa anche quella di 2 m dell'annullata
fascia riservata per scopi pubblici. Ad ogni buon conto, sia comecchessia la
profondità di 6 m si giustificherebbe anche in quanto tale; anche quindi
qualora, per avventura, la fascia di 2 m di cui si è appena detto dovesse
essere ridotta o abbandonata; una decisione in merito spetta comunque, in primo
luogo, alle autorità di pianificazione: in primis, quindi, all'autorità comunale.
I
ricorrenti rilevano che la controversa linea taglia alcuni edifici esistenti
sui fondi a contatto con via __________, penalizzando le possibilità di
effettuare nuovi interventi edilizi sugli stessi. Ora, la controversa linea incide
effettivamente alcuni stabili, come quello al mapp. 77, di proprietà dei
ricorrenti RI 2, al mapp. 80, di proprietà V__________ M__________, oltre agli
edifici ai mapp. 82 (una comproprietà dov'è insediata l'esposizione di veicoli
della __________) e 116 (Ristorante del __________). Tuttavia gli stabili ai
sub. A dei mapp. 116 e 80 insistono a poco più di 1 m mentre che quello al
mapp. 77 a poco più di 3 m dal ciglio esterno del marciapiede. Questo significa
che, anche nell'ipotesi in cui la controversa linea dovesse essere annullata,
questi edifici sarebbero comunque sia colpiti dalla linea (sussidiaria) di arretramento
delle costruzioni, di 4 m, prevista all'art. 8 cpv. 1 lett. a NAPR. La
restrizione impugnata non colpisce dunque le costruzioni esistenti in misura molto
maggiore di quanto lo sarebbero senza la stessa, rendendo il sacrificio che ne
deriva ai proprietari interessati ancora sopportabile. Diverso è il caso dello
stabile al sub. A del mapp. 82, che sorge esattamente a 4 m dal ciglio del
marciapiede: il percorso della nuova linea di allineamento, che taglia l'edificio
per una profondità di 2 m, potrebbe spiegare effetti inibitori in caso di nuovi
interventi edili sullo stabile. Tuttavia, questo edificio che si compone di 4
piani fuori terra oltre ad un mansardato, è stato eretto in tempi molto recenti:
esso non risente dunque, di fatto, delle conseguenze del tracciato della controversa
linea lungo lo stesso, che si potranno se del caso avvertire, nella migliore
delle ipotesi, solo tra parecchi decenni.
L'osteggiata
linea di allineamento appare dunque ossequiosa del principio della
proporzionalità e dev'essere confermata. Rimane riservato il diritto dei
proprietari di pretendere nella sede competente il pieno risarcimento qualora
questa restrizione dovesse equivalere ad espropriazione (art. 26 cpv. 2 Cost.).
5.
Il ricorso
di V__________ M__________ dev'essere dunque integralmente respinto, mentre che
quello degli altri insorgenti parzialmente accolto.
6.
La tassa
di giustizia segue la soccombenza (art. 28 PAmm). Il comune di __________ è inoltre
tenuto a versare a RI 1 e llcc, assistiti da un legale, delle adeguate
ripetibili, proporzionate al grado di successo dell'impugnativa (art. 31 PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli articoli di legge applicabili alla
fattispecie;
dichiara
e pronuncia:
1. 1.1. Il
ricorso 29 luglio 2005 di V__________ M__________ è respinto.
1.2. Il ricorso 5 settembre 2005 di RI 1 è parzial-
mente
accolto.
§. La risoluzione 28 giugno 2005 (n. 3215) con cui
il Consiglio di Stato ha approvato la revisione del piano regolatore del comune
di __________ è annullata nella misura in cui approva l'estensione della zona
edificabile mista oltre la fascia di 30 m di profondità rispetto a via __________
sui fondi part. 97, 98, 99, 100, 2149, 103. Gli atti sono retrocessi al
Consiglio di Stato per una nuova decisione sull'azzonamento di questa area
conformemente a quanto disposto al consid. 4.10.
2. La tassa di
giustizia, di complessivi fr. 3'600.-, è posta a carico di V__________ M__________
in ragione di fr. 600.-, di RI 1 e llcc, con vincolo di solidarietà, in ragione
di fr. 3'000.-; il comune è tenuto a rifondere a RI 1 e llcc fr. 1'000.- per
ripetibili.
3. Intimazione
a:
terzi implicati
1. PI 1
1 rappr. da: RA 1
2. PI 2
3. PI 3
4. PI 4
5. PI 5
6. PI 6
CO 1
rappr. da: RA 2
Per il Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster