90.2005.69
Inclusione di una villa e di un parco in zona nucleo al quale appartiene anche al fine di tutela del nucleo
22 gennaio 2007Italiano23 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
90.2005.69
Data decisione, Autorità:
22.01.2007, TRAM
Titolo:
Inclusione di una villa e di un parco in zona nucleo al quale appartiene anche al fine di tutela del nucleo
NUCLEO
RAPPORTO DI PIANIFICAZIONE
art. 26 COST
art. 26 cpv. 2 LALPT
art. 32 LALPT
art. 33 LALPT
art. 34 LALPT
art. 208 LOC
art. 213 cpv. 2 LOC
art. 5 LPN
art. 15 let. b LPT
art. 17 cpv. 1 let. c LPT
Incarto n.
90.2005.69
Lugano
22 gennaio
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna,
Matteo Cassina
segretario:
Fulvio Campello, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 27 settembre 2005 di
RI 1
patr. dall' PR 1
contro
la risoluzione __________ 2005, con la quale il
Consiglio di Stato ha approvato la revisione del piano regolatore di PI 1;
viste le risposte:
- 24 gennaio 2006 del
municipio RA 2;
- 6 febbraio 2006 del
Consiglio di Stato, rappresentato dalla Divisione dello sviluppo territoriale e
della mobilità;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. RI 1 è proprietario del mapp. __________2 di PI 1. Il terreno, di
complessivi mq 3'448, è censito come segue: A) villa abitazione mq 180, B)
terrazzo annesso mq 43, C) fabbricato mq 106, d) strada mq 66 e f) giardino mq
3'053.
Il
fondo era inserito nel piano regolatore approvato dal Consiglio di Stato con
risoluzione __________ 1984 (nel seguito: PR 1984) nella zona residenziale
unifamiliare estensiva (RU2), disciplinata dall'art. 36 delle relative norme di
attuazione.
B. Seguendo una procedura articolata su più sedute, da ultimo del 3
novembre 2003, il consiglio comunale ha adottato la revisione generale del
piano regolatore. In quella sede, il legislativo comunale, scostandosi dalla
proposta municipale di inserire il mapp. 2 nella zona ZS2 (zona speciale di
rispetto del ____________________, disciplinata da un piano di dettaglio), l'ha
attribuito al perimetro del nucleo. Inoltre, il legislativo comunale ha deciso
di imporre il mantenimento della cinta della proprietà del ricorrente. L'intera
particella risulta quindi indicata, nel piano del perimetro del nucleo in scala
1:500 (che disciplina nel dettaglio questa zona, sottratta al piano delle zone
in scala 1:2'000) in verde (spazi privati), ad eccezione della villa
sub. A, che è colorata in rosa, ossia appartenente agli edifici volumetricamente
compiuti; da ultimo, il muro che cinge il fondo sui lati ovest, nord ed est
è indicato a pallini, essendo parte dei muri e cinte significativi per la
definizione degli spazi (v. legenda). Sul piano stesso viene precisato che,
secondo la volontà del consiglio comunale, esso è vincolante per il perimetro
del nucleo e per tutti gli altri contenuti, mentre è indicativo per gli edifici
evolutivi e relative schede. Il piano regolatore adottato è stato oggetto di
pubblicazione.
C. Con ricorso __________, RI 1 s'è aggravato dinanzi al Consiglio di
Stato contro la le scelte pianificatorie concernenti il proprio fondo,
chiedendo che il mappale fosse escluso dalla zona nucleo e inserito nell'adiacente
zona edificabile ZS2. A sostegno di ciò, RI 1 ha sollevato censure di carattere
formale e sostanziale. Innanzitutto, ha messo in dubbio la regolarità della
procedura deliberativa, che avrebbe portato ad una situazione di insicurezza
giuridica, siccome vi sarebbero nel perimetro del nucleo indicazioni
contrastanti quanto ai contenuti pianificatori; in tal senso egli ha auspicato
che il Governo rinviasse gli atti al comune imponendogli "di mettere ordine e far chiarezza". Dal punto di vista sostanziale, egli ha poi concluso all'estraneità
del proprio fondo dal nucleo, per ragioni storiche, tipologiche e spaziali.
Egli ha poi sottolineato come le limitazioni poste alla fabbricabilità dalle
norme di nucleo costituissero un sacrifico inammissibile ed insensato per il
fondo, in gran parte inedificato.
D. Il Consiglio di Stato, con risoluzione __________ 2005, ha approvato
il piano regolatore, ed ha nel contempo respinto il gravame di RI 1. L'Esecutivo
cantonale ha ritenuto che la procedura d'adozione, sebbene lunga e laboriosa,
non presentasse vizi tali da dover essere annullata. Inoltre ha osservato come
nemmeno fossero stati presentati ricorsi ai sensi della legge organica comunale
(LOC) per violazione della procedura di deliberazione del consiglio comunale.
Secondo l'Esecutivo cantonale, le prescrizioni che disciplinano l'uso del mapp.
2 sono sufficientemente chiare; esso ha infine rilevato come col medesimo fondo
esistano "importanti
relazioni spaziali ed urbanistiche con il tessuto e l'impianto insediativo del
nucleo". In definitiva, il Consiglio di Stato
ha avallato sia l'azzonamento del terreno, sia le prescrizioni di dettaglio che
lo disciplinano, ritenute sostenute da sufficiente interesse pubblico.
E. RI 1 insorge, con ricorso __________ 2005, davanti al Tribunale
cantonale amministrativo. Egli ripropone, in via principale, la richiesta di
estromissione del fondo di sua proprietà dal perimetro del nucleo e l'inserimento
in zona ZS2 (a cui sostiene il fondo fosse attribuito dal PR 1984). In via
subordinata, il ricorrente chiede l'annullamento della risoluzione impugnata
con conseguente retrocessione degli atti al Governo affinché emetta una nuova
decisione, previa verifica della regolarità della procedura di approvazione del
piano regolatore. L'insorgente sostiene che vi siano state carenze e violazioni
procedurali nell'iter di adozione del piano regolatore contestato, sia
per quanto riguarda le modalità del processo decisionale del legislativo
avvenuto in contrasto alla LOC, sia relativamente alla procedura prevista dalla
LALPT. Egli opera una minuziosa ricostruzione del percorso che ha portato all'adozione
del piano del nucleo e delle norme che regolamentano il proprio fondo. Il ricorrente
rileva anche carenze materiali, nella misura in cui l'esito della procedura svoltasi
in maniera improvvisata e confusa sarebbe riscontrabile nella situazione di incertezza
giuridica in cui verserebbe ora il suo mappale. Egli ritiene infatti che ad essere
definita è solo l'attribuzione - contestata - del fondo al perimetro del
nucleo, mentre il contenuto normativo sarebbe indefinito. In particolare, vi
sarebbe contraddizione ed incertezza circa l'attribuzione della propria casa
agli edifici volumetricamente compiuti, così come appare dal piano
particolareggiato del nucleo, da un canto, con quanto emerge dal rapporto di
pianificazione (pag. 37), dove invece parrebbe che le autorità comunali fossero
intenzionate a concedere delle possibilità edificatorie per il fondo, dall'altro,
per cui l'inclusione dell'edificio nella categoria succitata sarebbe frutto di
una banale svista. RI 1 conclude sostenendo che l'inserimento del mappale nella
zona nucleo sia lesivo della garanzia costituzionale della proprietà, poiché
privo di interesse pubblico e di base legale, infine sproporzionato.
F. Il municipio si rimette al giudizio del tribunale per quanto
riguarda le censure di tipo procedurale, con osservazioni che se del caso
verranno riprese nel seguito. Quanto agli aspetti materiali, il comune osserva
che il nucleo è inserito nell'inventario degli insediamenti svizzeri da
proteggere (ISOS) e che terrà in debito conto l'opportunità dell'inserimento
dello stabile quale edificio evolutivo, nell'ambito della completazione dello
studio del comparto del nucleo.
La
divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità si oppone all'accoglimento
del gravame, sottolineando innanzitutto come molte censure sollevate davanti al
tribunale non sarebbero state fatte valere dinanzi al Governo e rimettendosi al
giudizio del tribunale circa la ricevibilità delle censure in materia di legge
organica comunale. Delle ulteriori osservazioni si dirà nel seguito, nella
misura del necessario.
G. Il 4 aprile 2006 si sono tenuti l'udienza ed il sopralluogo in contraddittorio,
durante il quale sono state scattate alcune fotografie dei luoghi, acquisite in
seguito agli atti. Le parti si sono confermate nelle rispettive allegazioni e
conclusioni e l'istruttoria è stata dichiarata chiusa.
Considerato, in
diritto
1.
La competenza del Tribunale cantonale
amministrativo, in cui è stato integrato il Tribunale della pianificazione del
territorio con effetto al 14 luglio 2006 (BU 2006, pag. 215 segg.), è data, il
ricorso tempestivo (art. 38 cpv. 1 LALPT) e la legittimazione del ricorrente certa
(art. 38 cpv. 4 lett. b LALPT). Il gravame è dunque ricevibile in ordine.
Considerandi
2.
In campo pianificatorio il comune ticinese
fruisce di autonomia. Questa non è, però, assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3
lett. b LPT il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del piano
regolatore da parte di almeno un'istanza di ricorso. Nel Cantone Ticino tale
autorità è il Consiglio di Stato (art. 37 cpv. 1 LALPT), che decide i ricorsi -
e approva il piano - con pieno potere cognitivo: questo significa controllo non
solo della legittimità ma anche dell'opportunità delle scelte pianificatorie comunali.
Le autorità incaricate di compiti pianificatori badano tuttavia di lasciare
alle autorità loro subordinate il margine d'apprezzamento necessario per
adempiere i loro compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può
dunque semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune,
ma deve rispettare il diritto di questo di scegliere tra più soluzioni adeguate
quella ritenuta più appropriata, ragionevole od opportuna. Esso non può però
limitarsi ad intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su
alcun criterio oggettivo e sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario
rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli
scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro
sufficiente attuazione, rispettivamente che non tengono adeguatamente conto
della pianificazione di livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano direttore
(cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà
segnatamente che sia stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale
degli interessi richiesta dall'art. 3 OPT (RDAT II-2001 n. 78 consid. 6b;
II-1999 n. 27 consid. 3).
Il potere
cognitivo del Tribunale cantonale amministrativo è invece circoscritto alla
violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT cit., ibidem; inoltre
II-1997 n. 23); fanno eccezione - per poter ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b
LPT - i casi in cui è impugnata una modifica del piano regolatore disposta
d'ufficio dal Consiglio di Stato.
3.
Vengono esaminate dapprima le censure di natura
formale relative ad asserite violazioni della procedura decisionale del consiglio
comunale prevista dalla legge organica comunale (LOC) e di quella d'adozione
del piano regolatore prevista dalla LALPT, poiché, se fondate, il loro accoglimento
renderebbe superfluo l'esame del merito.
3.1.1
Giusta
l'art. 75 Cost., i Cantoni devono allestire dei piani d'azzonamento per
assicurare un'appropriata e parsimoniosa utilizzazione del suolo ed un ordinato
insediamento del territorio.
Nel Canton
Ticino, la procedura di adozione del piano regolatore è prevista dagli articoli
32.
segg. LALPT. A norma dell'art. 32 LALPT, il piano regolatore è allestito dal
municipio (cpv. 1), il quale comunica tempestivamente al dipartimento ed ai
comuni confinanti l'inizio dei lavori, informando la popolazione sugli studi
intrapresi e sugli obiettivi che intende perseguire (cpv. 2). Ai cittadini
residenti nel comune - ed ad ogni persona o ente che dimostra un interesse
degno di protezione - è data facoltà di presentare osservazioni e proposte
pianificatorie, entro un termine di almeno trenta giorni; il municipio le
esaminerà nell'ambito dell'elaborazione del piano (art. 32 cpv. 3 LALPT).
Giusta l'art. 33 LALPT, l'esecutivo comunale sottopone quindi una proposta
d'indirizzo del piano regolatore al dipartimento per esame preliminare (cvp. 1);
in seguito informa la popolazione sulla proposta di piano e sull'esito dell'esame
preliminare e della consultazione (cpv. 3). Il piano regolatore è adottato dall'assemblea
o dal consiglio comunale (art. 34 cpv. 1 LALPT), il municipio provvede sollecitamente
alla sua pubblicazione presso la cancelleria comunale per il periodo di trenta
giorni (art. 34 cpv. 2 LALPT); la pubblicazione viene annunciata almeno dieci
giorni prima agli albi comunali, nel foglio ufficiale e nei quotidiani del
cantone (art. 34 cpv. 3 LALPT).
3.1.2
Giusta l'art. 74 cpv. 1 LOC, il presidente, entro cinque giorni, pubblica
all'albo comunale le risoluzioni del consiglio comunale con l'indicazione dei
mezzi e dei termini di ricorso. Per quanto concerne specificatamente il piano
regolatore, il municipio deve inoltre procedere alla sua pubblicazione nei modi
visti sopra (cfr. consid. 3.1.1.). La prima pubblicazione, effettuata immediatamente
dopo la deliberazione dal presidente del legislativo, è volta a permettere, nei
comuni ove è stato istituito il consiglio comunale, l'esercizio del diritto di
referendum e, in tutti i comuni, l'esercizio del diritto di ricorso al
Consiglio di Stato dapprima ed al Tribunale amministrativo successivamente
(art. 208 cpv. 1 LOC) per violazione della LOC, in particolare della procedura
prescritta da quest'ultima per addivenire alla deliberazione dell'organo
legislativo. La seconda pubblicazione, da eseguirsi in seguito da parte del municipio,
preferibilmente dopo la scadenza inutilizzata dei termini di ricorso e di
referendum stabiliti nella prima, è invece volta a permettere l'impugnazione
innanzi al Consiglio di Stato dapprima ed al Tribunale cantonale amministrativo
successivamente del contenuto del piano regolatore (cfr. sopra consid. 2).
3.2
Innanzitutto,
in riferimento alle asserite violazioni della legge organica comunale, invano
si cerca nel ricorso di prima istanza un esplicito riferimento a queste. Ma anche
fosse, il ricorrente avrebbe dovuto insorgere nel termine di 15 giorni dalla pubblicazione
ad opera del presidente del consiglio comunale (art. 213 cpv. 2 LOC). Il
ricorso 1° aprile 2004 al Consiglio di Stato non ha rispettato tale termine: irricevibile
davanti alla prima istanza, il gravame su queste censure dinanzi al Tribunale
cantonale amministrativo dev'essere respinto. Nella misura in cui, invece, le
censure relative alla LOC sono sollevate per la prima volta davanti a questo
tribunale, esse sono irricevibili. Su questo punto, quindi, il ricorso non può
in nessun caso essere accolto.
3.3
Il ricorrente sostiene che la procedura
di adozione del piano regolatore seguita dal comune configuri anche una violazione
di quella della LALPT e che il Consiglio di Stato non l'abbia compiutamente esaminata, limitandosi a rilevare come non fossero
stati introdotti ricorsi LOC in merito. La procedura prevista dalla LALPT sarebbe
stata sovvertita, giacché vi sarebbe stata confusione
tra autorità che allestisce e quella che addotta il piano, con particolare riferimento
alla decisione 17 giugno 2003 del legislativo di affidare ad un consigliere
comunale l'incarico di allestire le norme di attuazione. A torto, tuttavia.
3.3.1
Innanzitutto, quanto all'esame
operato dal Governo della regolarità dell'iter d'adozione del piano
regolatore, l'affermazione del ricorrente secondo il quale l'Esecutivo
cantonale non si sarebbe minimamente curato del problema non può essere condivisa.
Il Consiglio di Stato ha al contrario esaminato questa censura, riconoscendo,
peraltro, che la procedura di adozione è stata "alquanto laboriosa e oltremodo lunga" (risoluzione impugnata, pag. 73), ma non riscontrando gli
estremi per un suo annullamento. Inoltre, in ingresso alla contestata decisione,
il Governo ha ricostruito l'iter d'adozione del piano regolatore. La
censura dell'insorgente s'appalesa sotto questo aspetto infondata.
3.3.2
Circa la validità della procedura in
quanto tale, le conclusioni a cui è giunto il Consiglio di Stato devono essere,
inoltre, condivise, e la procedura ritenuta regolare. Infatti, il municipio ha
indetto la serata informativa nel febbraio del 1994, e inviato il piano di
indirizzo al dipartimento il 25 maggio successivo, cui ha fatto seguito l'esame
preliminare 29 novembre 1994. Il 4 maggio 1995, ha avuto luogo la serata
d'informazione sull'esito di quest'esame, cui han fatto seguito i messaggi
municipali 5 giugno 2000 (n. 9/2000) e 19 febbraio 2002 (n. 2/2002). Indi, ha
avuto luogo la procedura di adozione da parte del legislativo comunale, il
quale ha dedicato numerose sedute alla revisione del piano regolatore (10
giugno 2002, 11 giugno 2002, 19 giugno 2002, 22 luglio 2002, 2 settembre 2002,
3.
settembre 2002, 9 settembre 2002, 16 giugno 2003 [preceduta dal messaggio
municipale 9/2003 del 19 maggio 2003], 17 giugno 2003 ed infine il 3 novembre
2002, in cui è stato votato il complesso del piano regolatore. Le varie fasi
della procedura pianificatoria hanno avuto dunque luogo. Il fatto che il
consiglio comunale abbia operato numerose (ed importanti) modifiche al progetto
presentato dall'esecutivo e che la procedura sia in effetti stata lunga e
laboriosa, nulla toglie alla validità della stessa, quantomeno nell'ottica, qui
sola determinante, della LALPT. Infondata, la censura deve essere respinta.
4.
Accertata la validità formale della procedura di adozione del
vincolo, occorre verificarne la validità sostanziale. Il ricorrente s'oppone
infatti all'inclusione del proprio fondo nella zona nucleo, mentre chiede che
lo stesso venga assegnato all'adiacente zona edificabile ZS2, che sostiene
essere l'azzonamento del PR 1984. In particolare, egli intravede nella misura
pianificatoria contestata una lesione del proprio diritto alla proprietà,
poiché il provvedimento sarebbe in contrasto con il principio della legalità, carente
d'interesse pubblico e sproporzionato. Sostiene poi che il proprio fondo versi
in una situazione di incertezza giuridica. Tutte le censure devono essere
respinte.
4.1
Una
restrizione di diritto pubblico è compatibile con la garanzia della proprietà
sancita dall'art. 26 Cost. solo se si fonda su una base legale, è giustificata
da un interesse pubblico preponderante e rispetta il principio della
proporzionalità (art. 36 cpv. 1-3 Cost.; DTF 129 I 337 consid. 4.1; 126 I 219
consid. 2). La legalità, l'interesse pubblico e la proporzionalità
costituiscono d'altra parte dei principi giuridici fondamentali, che lo Stato
deve sempre rispettare nelle proprie attività (art. 5 Cost.).
4.1.1
In merito
alla contestazione della base legale, va precisato che i piani regolatori
devono delimitare, in primo luogo, le zone edificabili, agricole e protette
(art. 14 cpv. 2 LPT). Il compito di operare una separazione all'interno delle
zone edificabili spetta al diritto cantonale ed alle autorità incaricate della
pianificazione (cfr. Flückiger,
Commentario LPT, ad art. 15 n. 11 con rinvii; art. 28 cpv. 2 lett. a-d LALPT),
come peraltro ricorda l'art. 18 LPT. Il territorio fabbricabile dev'essere suddiviso
secondo le rispettive necessità, private o pubbliche: quelle dell'abitazione,
dell'artigianato, dell'industria, del commercio, dell'amministrazione, dello
sport, della cultura, del tempo libero e così via, ma anche - come nella
fattispecie in esame - secondo necessità estetiche o di preservazione dei siti
(Flückiger, op. cit., ad art. 15
n. 12). Questo conduce a delimitare delle zone edificabili con funzioni differenti
che, oltre a soddisfare i requisiti dell'art. 15 LPT, devono ossequiare gli
scopi e i principi di quest'ultima legge federale (art. 1 cpv. 2 lett. b, 3
cpv. 3 LPT; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert,
Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berna 2001, n. 509). La
diversificazione della zona fabbricabile persegue diversi obiettivi: la
suddivisione dei volumi delle costruzioni, ad esempio la ricerca della qualità
estetica in funzione dei vari settori dell'agglomerato (cfr. Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., n.
514; Flückiger, ibidem). Possono essere istituite,
ad esempio, delle zone "nuclei", oppure prevedere zone edificabili
nelle quali l'attività edilizia sia limitata agli edifici esistenti, per i
quali cioè sia ammessa solo la rinnovazione, la trasformazione o la ricostruzione
(DFGP/UPT, Commento LPT, Berna 1981 ad art. 18 n. 6 e n. 10). La tutela dei
nuclei può essere giustificata anche nell'ottica del rispetto del paesaggio,
menzionato tra i principi pianificatori (art. 3 cpv. 2 LPT; cfr. anche art. 17
cpv. 1 lett. c. LPT). In concreto, la misura pianificatoria contestata gode
quindi di ampia, chiara e sufficiente base legale. Nemmeno giova al ricorrente
sostenere che vi sia stata violazione della LBC nella misura in cui
l'inclusione nel nucleo del fondo comporta vincoli di mantenimento della villa.
Il fatto che la tutela sia del nucleo che della villa e del parco potrebbe,
eventualmente, essere fondata anche su questa legge - come suggerisce il
ricorrente - nulla toglie alla validità delle basi legali succitate.
4.1.2
Quanto
all'interesse pubblico, prima di entrare nel merito,
occorre rilevare che esso è un concetto dinamico, che evolve con la società
riflettendone esigenze ed aspirazioni (Imboden/
Rhinow/ Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Nr. 57 B
II). In linea generale si ritiene pubblico l'interesse
che coinvolge la generalità dei cittadini o una sua frazione significativa e
che compete al potere pubblico o promuovere nell'esercizio delle sue funzioni.
L'interesse pubblico a un provvedimento di pianificazione del territorio è
segnatamente dato quando la sua adozione corrisponde ad un bisogno importante,
chiaramente avvertito dalla collettività. Tale interesse deve prevalere sui
contrapposti interessi pubblici e privati in giuoco (RDAT I-2000 n. 24 consid. 4.1.
con rinvii; Zen-Ruffinen/ Guy-Ecabert,
op. cit., n. 98-102; Scolari,
Diritto amministrativo, parte generale, 2.a edizione, Cadenazzo 2002, n. 558
segg.).
Nel caso
concreto, la scelta di includere il fondo del ricorrente nella zona nucleo risponde
ad un interesse pubblico chiaro e prevalente su quello del proprietario ed insorgente
toccato dal provvedimento. Infatti, come è stato possibile rilevare in occasione
della visita dei luoghi, il nucleo di PI 1 è di notevole pregio e, nonostante
alcuni interventi più o meno recenti, ha mantenuto nel tempo le sue
caratteristiche e peculiarità. La tutela dell'agglomerato può essere raggiunta
unicamente studiando una pianificazione che imponga la salvaguardia del tessuto
urbanistico e le caratteristiche locali. In quest'ottica, il fondo del
ricorrente determina e caratterizza la vista che dal sottostante __________ si
ha sul nucleo di PI 1. Ma non solo: il parco costituisce pure l'entrata est nel
nucleo. L'imponente villa e - anzi, soprattutto - il verde che la circonda
tutelano sia la caratteristica foggia del promontorio sormontato dal nucleo, di
compatta edificazione, sia il distacco di questo dalla successiva zona
edificabile estensiva. Infatti, è importante anche la pianificazione di quei
fondi che fungono da cornice - quantomeno, se non addirittura parti integranti
- al nucleo. Certo, la proprietà del ricorrente è già parzialmente edificata ed
è, ad ogni modo, prevalentemente libera da costruzioni e per la maggior parte
pianeggiante e atta all'edificazione. Tuttavia, un'eventuale ulteriore
fabbricazione al suo interno, anche posta a nord dove esiste la cantina
seminterrata, avrebbe quale risultato l'irrimediabile alterazione del nucleo, la
cui bellezza non è, peraltro, data da costruzioni o manufatti in particolare
(sebbene vi sia qualche elemento emergente, non da ultimo la villa del
ricorrente inserita nell'ISOS con n. 0.08 e denominazione "Villa settecentesca con parco caratterizzante
la vista sul nucleo dal sud"), ma dal loro
insieme, soprattutto dalle relazioni spaziali che intercorrono tra le singole
costruzioni e tra queste e l'ambiente circostante, da cui nasce la necessita
della tutela del nucleo. In particolar modo, l'alternarsi di spazi vuoti
(piazze e vie, ma anche, come nel caso del ricorrente, giardini privati e
cintati) e costruzioni caratterizza tutto l'abitato. La decisione pianificatoria
comunale, e la conseguente approvazione governativa, devono già per questi
motivi essere tutelate ed il ricorso respinto.
Si rileva
inoltre che il nucleo di PI 1, quale villaggio, è meritevole di protezione, anche
(ma non solo) perché è inserito nell'inventario degli insediamenti svizzeri da
proteggere (ISOS, nell'acronimo tedesco che ha finito coll'imporsi anche nelle
altre lingue; cfr. art. 5 LPN e l'appendice 1 dell'ordinanza del 9 settembre
1981.
riguardante l'inventario degli insediamenti svizzeri da proteggere;
OISOS). Nel nostro Cantone, ai comuni interessati dall'inventario ISOS - tra
cui figura appunto il comune di PI 1 (come villaggio) - , la scheda 8.4 del
piano direttore impone di promuovere la protezione degli insediamenti di
importanza nazionale, mediante l'affinamento delle misure pianificatorie di protezione.
La menzionata scheda obbliga quindi i comuni interessati dall'inventario ISOS a
verificare se le norme e le misure pianificatorie di cui dispongono sono
adeguate per la tutela e la valorizzazione dei loro insediamenti ed a
modificarle opportunamente. Il piano direttore non stabilisce per il singolo
proprietario in modo definitivo e vincolante la destinazione e l'uso ammissibile
del fondo; esso vincola per contro le autorità (art. 9 cpv. 1 LPT, art. 22 cpv.
1.
LALPT; DTF 119 Ia 285 consid. 3a), e vieta al comune di adottare piani regolatori
che lo contrastano (cfr. art. 26 cpv. 2 LPT, art. 24 cpv. 3 LALPT; cfr, anche
RDAT 2003-II n. 41 e riferimenti). Nell'allestimento del piano regolatore il
comune è quindi tenuto ad osservare ed applicare i principi stabiliti nel piano
direttore. In concreto, il comune non poteva dunque, senza violare la legge,
ignorare il contenuto della scheda 8.4 del piano direttore, che in consonanza
con quanto previsto nell'ISOS, impone una protezione speciale per il nucleo del
villaggio ed auspica che, al fine di salvaguardare la struttura originale, gli
spazi vuoti tra le abitazioni (orti e giardini) devono essere lasciati liberi
da costruzioni e che i muri di cinta e di sostegno in pietra a vista che
delimitano lo spazio stradale sia all'interno del nucleo che lungo la strada di
accesso vengano conservati (cfr. ISOS, sviluppo dell'insediamento pag. 3). La
scheda riporta, nella valutazione dell'insediamento nell'ambito della regione:
"Pittoresco villaggio
già caratterizzato da un'economia agricola e viticola, oggi sfruttato
essenzialmente a fini residenziali, con silhouette chiaramente disegnata sul
versante meridionale della collina che sovrasta il __________ omonimo, marcata
dall'imponente volume di una villa settecentesca [quella del ricorrente, NdR] all'[e]stremità orientale del fronte
principale.". La
misura pianificatoria deve quindi essere confermata anche per questi motivi.
4.1.3
Quanto
alla proporzionalità, tale principio esige che le restrizioni della
proprietà siano idonee a raggiungere lo scopo di interesse pubblico desiderato,
che tra i diversi provvedimenti a disposizione per conseguire tale scopo venga
scelto quello che lede in misura minore gli interesse del proprietario, infine
che sussista un rapporto ragionevole tra lo scopo di interesse pubblico
perseguito ed i mezzi utilizzati (RDAT II-2000 n. 75 consid. 5b con rinvii; Zen-Ruffinen/ Guy-Ecabert, op. cit. n.
103-106; Scolari, op. cit., n.
595-610).
In base alle
pregresse considerazioni, non sarebbe nemmeno possibile una misura meno
incisiva sulla proprietà del ricorrente e quindi la proporzionalità del provvedimento
è senz'altro data. D'altronde, le norme di attuazione agli art. 32 e segg., prevedono
in particolare per gli edifici volumetricamente compiuti, come quello al mapp.
2, la possibilità di riattazione e ristrutturazione, nel rispetto delle volumetrie,
nonché della forma, della pendenza e delle quote esistenti dei tetti (cfr.,
segnatamente, art. 32 cifra 5 lett. b NAPR). Per le parti di fondi non
edificati, l'art. 34 cpv. 3 lett. b NAPR consente inoltre la realizzazione di
manufatti accessori necessari per il godimento dei fondi. Il ricorrente non si
trova, quindi, nemmeno totalmente impossibilitato a sfruttare il proprio fondo
dal punto di vista edificatorio. Un'eventuale indennità, per presunta
diminuzione del valore del fondo a causa della misura pianificatoria
contestata, esula comunque sia dalla presente procedura.
4.2
Il
ricorrente non può, invece, essere seguito laddove pretende che il proprio fondo
versi in una situazione d'incertezza giuridica in quanto, sostiene, la villa
parrebbe essere un edificio volumetricamente compiuto secondo le norme
di attuazione mentre dal rapporto di pianificazione sembra che le autorità avessero
in realtà deciso di classificarlo tra gli edifici evolutivi .
Innanzitutto il rapporto di pianificazione ha valore unicamente indicativo
(art. 26 cpv. 2 LALPT) e non è dunque vincolante. Una simile volontà d'altronde
non traspare nemmeno dal citato documento. In effetti, a pag. 37 dello stesso
si fa riferimento a possibilità di sfruttare il sedime a seconda che la villa
venga demolita o meno. Tuttavia, come ben emerge dalla nota posta immediatamente
sotto del seguente tenore: "Si è già visto sopra che il Consiglio Comunale ha deciso di attribuire
al nucleo il mappale 2, considerando 'volumetricamente compiuto' l'edificio
esistente", tale intenzione si
riferiva al quella originaria (non adottata dal consiglio comunale) del municipio,
ossia di includere il fondo nella zona ZS2. Infondato anche sotto questo
aspetto, il ricorso non può essere accolto.
5.
In esito alle pregresse considerazioni, il ricorso dev'essere respinto
e la tassa di giudizio posta a carico dell'insorgente (art. 28 PAmm).
Dispositivo
per questi motivi,
visti gli articoli di legge in concreto applicabili;
dichiara
e pronuncia:
1.Il ricorso, nella misura in cui ricevibile, è respinto.
2.Il ricorrente è condannato al pagamento della tassa e delle spese di
giudizio, per complessivi fr. 1'500.- (millecinquecento).
3.Contro la presente decisione è dato ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di
30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. LTF). Qualora non sia proponibile
il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art.
113 segg. LTF).
4. Intimazione
a:
;
Bellinzona;
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster