90.2005.70
Stralcio di un fondo dalla zona edificabile e attribuzione alla zona agricola: inidoneità per inquinamento fonico e sovraddimensionamento del piano regolatore
2 ottobre 2006Italiano22 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
90.2005.70
Data decisione, Autorità:
02.10.2006, TRAM
Titolo:
Stralcio di un fondo dalla zona edificabile e attribuzione alla zona agricola: inidoneità per inquinamento fonico e sovraddimensionamento del piano regolatore
DESTINAZIONE
FUNZIONE
INDICE DI EDIFICAZIONE
INQUINAMENTO FONICO
MODIFICA D'UFFICIO
PARITÀ DI TRATTAMENTO
PONDERAZIONE
PROPORZIONALITÀ
ZONA RESIDENZIALE
art. 8 COST
art. 36 COST
art. 24 LPAMB
art. 15 LPT
art. 16 LPT
art. 29 OIF
art. 36 OIF
art. 38 OIF
Incarto n.
90.2005.70
Lugano
2 ottobre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Matteo Cassina
segretario:
Stefano Furger, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 28 settembre 2005 di
RI 1
contro
la risoluzione del 23 agosto 2005 (n. 3997), con cui
il Consiglio di Stato ha approvato il piano regolatore del comune di PI 1;
viste le risposte:
- 24 gennaio 2006 del
municipio di __________,
- 6 febbraio 2006 della
divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità del dipartimento del
territorio;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. Nella
seduta del 3 novembre 2003 il consiglio comunale di __________ ha adottato la
revisione generale del piano regolatore. In quella sede il mapp. 134, di
proprietà di RI 1, è stato attributo, per quanto non assegnato all’area
forestale, alla zona edificabile. In particolare, la porzione a monte di questo
fondo è stata assegnata alla zona estensiva R2a e quella a valle alla zona
speciale Zs4. Questo terreno, ubicato in località __________, presenta una
superficie essenzialmente prativa di 1’115 mq, su cui alla sommità insiste una
casa d’abitazione.
B. Con risoluzione 23 agosto 2005 (n. 3997) il Consiglio di Stato ha
approvato il piano regolatore di __________. Esso ha tuttavia sospeso la sua
decisione su alcune proposte pianificatorie, negato l’approvazione di altre e
modificato il piano regolatore su alcuni oggetti. Per quanto concerneva i
comparti residenziali collinari ubicati in località __________, il Governo non
ha approvato l’ampliamento della zona estensiva R2a e la zona speciale isolata
Zs4, così come indicate nell’allegato 2 della risoluzione, attribuendo di
conseguenza queste superfici alla zona agricola. Esso ha considerato che
l’estensione della zona edificabile non poteva essere condivisa per motivi
principalmente legati all’inquinamento fonico, causato segnatamente dalla
sottostante autostrada A2. Il comune non avrebbe fornito alcuna indicazione in
grado di comprovare come fosse possibile rispettare i valori di pianificazione
soprattutto per quei casi in cui, anche con le future opere di protezione
fonica concernenti l’asse stradale, i valori d’immissione e di allarme
sarebbero stati superati (cfr. risoluzione impugnata, pagg. 26, 30, 89 e 92,
allegato 2).
C. Con ricorso
28 settembre 2005, RI 1 insorge innanzi a questo tribunale avverso la
menzionata risoluzione governativa, postulandone l’annullamento e chiedendo,
per quanto concerne il suo fondo, l’approvazione dell’estensione della zona estensiva R2a, limitatamente però ad una superficie di circa 200
mq, così come indicato nella rappresentazione cartografica allegata, in modo tale
da poter beneficiare effettivamente di una congrua potenzialità edificatoria,
in vista di un possibile futuro ampliamento della propria abitazione. Difatti,
il Consiglio di Stato, stralciando in generale l’estensione della zona residenziale
in parola, ne ha soltanto approvato una porzione attorno e comprendente l’edificio
al mapp. 134. A mente del ricorrente, tale azzonamento, in quella misura,
risulterebbe però superfluo, giacché le potenzialità edificatorie sarebbero già
esaurite dalla costruzione esistente, costretta così a rimanere allo stato
attuale. A sostegno della sua impugnativa, esso lamenta pertanto la violazione
del principio della proporzionalità, implicitamente, e della parità di trattamento
con il mapp. 558 che, a parità di condizioni, avrebbe beneficiato di
un’estensione della zona estensiva R2a più consistente rispetto al mapp. 134.
D. La divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità postula il
rigetto dell'impugnativa, con motivazioni che verranno riprese, se del caso,
nei considerandi di diritto, mentre il municipio ne postula l’accoglimento.
E. In data 30
marzo 2006 si sono tenuti l’udienza e il sopralluogo in contraddittorio, durante
il quale sono state scattate alcune fotografie, poi acquisite agli atti. Il
rappresentante del Consiglio di Stato ha preliminarmente formulato delle
precisazioni concernenti alcune specifiche della risoluzione impugnata riferite
in particolare alla zona residenziale R2a e alla zona speciale Zs4, situate in
località __________, sia per quanto riguardava la loro designazione nel testo e
negli allegati grafici, sia in merito alle motivazioni di non approvazione che
le interessavano (cfr. verbale 30 marzo 2006). Il ricorrente ha dal canto suo
precisato che l’edificio al mapp. 134 è stato costruito nell’immediato dopoguerra
ed è sempre stato adibito ad abitazione. Esso l’ha acquistato nel 1999 ed ha
conseguito permessi di costruzione negli anni 2000/2002 per ampliarlo ex art.
24 c LPT. Durante la discussione, la rappresentante della sezione protezione
aria, acqua e suolo (SPAAS) ha illustrato il piano delle opere di risanamento
fonico per l’autostrada A2, datato novembre 2001, che è stato acquisito agli
atti unitamente alla copia della presa di posizione dell’UFAFP del 10 giugno
2002. L’insorgente, prendendone atto, ha indi rinunciato a formularvi osservazioni.
Le parti hanno quindi riconfermato le rispettive motivazioni e domande e il
tribunale ha dichiarato chiusa l’istruttoria.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo, in cui è stato integrato il
Tribunale della pianificazione del territorio con effetto al 14 luglio 2006 (BU
2006, pag. 215 segg.), è data (art. 38 cpv. 1 LALPT), il ricorso è tempestivo
(art. 38 cpv. 1 LALPT) e la legittimazione del ricorrente certa (art. 38 cpv. 4
lett. c LALPT).
Considerandi
2.
In campo
pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia. Questa non è, però,
assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve
garantire il riesame completo del piano regolatore da parte di almeno un'istanza
di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio di Stato (art. 37
cpv. 1 LALPT), che decide i ricorsi - e approva il piano - con pieno potere
cognitivo: questo significa controllo non solo della legittimità ma anche dell'opportunità
delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità incaricate di compiti
pianificatori badano tuttavia di lasciare alle autorità loro subordinate il
margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti (art. 2 cpv. 3
LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque semplicemente sostituire il proprio
apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il diritto di questo di
scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più appropriata, ragionevole
od opportuna. Esso non può però limitarsi ad intervenire nei soli casi in cui
la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo e sia
manifestamente insostenibile. Deve al contrario rifiutare l'approvazione di
quelle soluzioni che disattendono i principi e gli scopi pianificatori
fondamentali del diritto federale o non danno loro sufficiente attuazione,
rispettivamente che non tengono adeguatamente conto della pianificazione di
livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano direttore (cfr. anche l'art.
26.
cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà segnatamente che sia stata
effettuata in modo corretto la ponderazione globale degli interessi richiesta
dall'art. 3 OPT (RDAT II-2001 n. 78 consid. 6b; II-1999 n. 27 consid. 3).
Il potere
cognitivo del Tribunale cantonale amministrativo è invece circoscritto alla
violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT cit., ibidem; inoltre
II-1997 n. 23); fanno eccezione - per poter ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b
LPT - i casi in cui è impugnata una modifica del piano regolatore disposta d'ufficio
dal Consiglio di Stato.
3.
I piani
regolatori hanno lo scopo di garantire un'appropriata e parsimoniosa utilizzazione
del suolo e un ordinato insediamento del territorio (cfr. art. 75 cpv. 1
Cost.). Essi devono delimitare, in primo luogo, le zone edificabili, agricole e
protette (art. 14 cpv. 2 LPT). Le zone edificabili comprendono, secondo l'art.
15.
LPT, i terreni idonei all'edificazione che sono già stati edificati in larga
misura (lett. a) e quelli prevedibilmente necessari ed urbanizzati entro 15
anni (lett. b). Di massima un terreno che adempie queste esigenze va attributo
alla zona edificabile a meno che, dopo una ponderazione e globale degli
interessi che la legislazione sulla pianificazione del territorio tende a
salvaguardare (cfr. in particolare art. 1 e 3 LPT), debba venir incluso,
parzialmente o totalmente, nel territorio fuori della zona edificabile (RDAT
I-2001 n. 49 consid. 3a). I criteri posti dall'art. 15 LPT per l'assegnazione
di un terreno alla zona edificabile non hanno pertanto un valore assoluto, ma
una portata relativa. Essi rappresentano piuttosto dei principi generali della
pianificazione del territorio, dei punti di riferimento, che - ancorché
soddisfatti - non conducono necessariamente all'attribuzione del terreno interessato
alla zona fabbricabile (cfr. la giurisprudenza appena citata; inoltre Flückiger,
Commentario LPT, ad art. 15 n. da 25 a 29; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement
du territoire, construction, expropriation, Berna 2001, n. 314).
4.
4.1. In
merito alle zone edificabili residenziali situate nei comprensori collinari, il
Governo non ha approvato in località __________ parte dell’ampliamento della
zona estensiva R2a e l’intera zona speciale isolata Zs4, attribuendo d’ufficio i
relativi terreni alla zona agricola. Il Consiglio di Stato non ha escluso a
priori che queste aree potessero essere attribuite, dal profilo della
delimitazione delle zone, a quella edificabile. Tuttavia, trattandosi di nuove
zone, notoriamente interessate da immissioni foniche provenienti
dall’autostrada A2 situata a valle, il comune non avrebbe fornito, come suo
compito, le indicazioni e le prescrizioni necessarie affinché fosse dimostrato
il rispetto dei valori di pianificazione nei termini imposti dall’ordinanza
sull’inquinamento fonico (OIF). Difatti, rispetto alle motivazioni addotte per
negare l’approvazione delle altre estensioni della zona residenziale, in
particolare in località __________ (cfr. risoluzione impugnata, pag. 25 e
allegato 2), situata a più a nord, il Governo ha posto in questo caso l’accento
sul problema del rispetto dei requisiti, ritenuti non adempiuti, in materia di
inquinamento fonico, collocando in secondo piano la questione dell’eccessiva
contenibilità del piano regolatore. Esso ha difatti considerato che nella
fattispecie la discriminante del principio della non estensione della zona
edificabile risultava alquanto attenuata (cfr. risoluzione impugnata, pag. 26).
4.2
Esaminando il perimetro delle succitate zone residenziali collinari, il
Consiglio di Stato ha ritenuto che gli ampliamenti all’esame erano volti ad
integrare nel comparto edificabile quei fondi già edificati ad uso abitativo o
che si trovavano intercalati fra questi e la zona costruibile già delimitata
dal previgente piano regolatore. Sennonché, negandone l’approvazione, principalmente
per i motivi di cui si è detto, il Governo non ha ricondotto i limiti di zona
in corrispondenza di quelli del previgente piano regolatore, bensì ha concesso
una parte di quelle estensioni, che includevano appunto le edificazioni
esistenti e i fondi liberi ad esse intercalati (cfr. piano delle zone,
approvato con risoluzione governativa n. 4711 del 5 settembre 1984 e piano
delle zone, approvato con la risoluzione impugnata e all. 2). In sostanza, esso
ha delimitato un perimetro applicando, rettamente, i criteri per la
determinazione del comprensorio ampiamente edificato (art. 15 lett. a LPT),
negando quindi l’approvazione per quei comparti, fondi o parte di essi,
inedificati o insufficientemente edificati, che costituivano una vera e propria
estensione della zona edificabile ai sensi della LPT (cfr. mapp. 130, 131, 132,
133.
e 134 parz. in località __________), in cui il ricorrente ne chiede ora in
parte l’inclusione. Difatti, con terreni già edificati
in larga misura si intende essenzialmente il territorio costruito in maniera
compatta, oltre eventualmente singole particelle inedificate al suo interno,
direttamente confinanti con la zona edificabile, in genere già edificate e di
superficie relativamente ridotta (RDAT I-2001 n. 49 consid. 3b; Flückiger, op. cit., ad art. 15 n. 60; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert,
op. cit., n. 319). Il comparto in parola fa invece
parte dal profilo territoriale di quella fascia inedificata che si estende in
pronunciato declivio a valle fino al tracciato ferroviario, pianificatoriamente
separata dalla sovrastante area edificabile dalla cintura delle costruzioni che
costeggiano via ai __________, tra cui figura l’abitazione del ricorrente,
formante dal profilo urbanistico un fronte chiaro, omogeneo e ordinato. Questo
territorio, caratterizzato dalla presenza di vigneti e aree prative, in cui la
presenza di un paio di edifici, di cui uno agricolo, sono dispersi tuttavia casualmente
in quelle superfici, non può pertanto essere considerato come edificato in
larga misura nel senso restrittivo inteso dalla giurisprudenza.
4.3
Posta questa premessa, il tribunale ha accertato, attraverso l’evasione di analoghi
ricorsi contro la risoluzione governativa qui impugnata, che il piano
regolatore di __________ risulta a tal punto sovradimensionato che l’art. 15
lett. b LPT deve essere applicato anche nella fattispecie con il dovuto rigore.
Difatti, nell'ambito dell'esame del dimensionamento del piano regolatore, il
Consiglio di Stato ha desunto dal rapporto di pianificazione (pag. 64) che la
contenibilità teorica del nuovo piano regolatore in merito alle zone abitative corrispondeva
a 1’884 unità insediative. Questo risultato veniva conseguito applicando per
certe zone destinate alla residenza un alto rapporto superficie utile lorda/unità
insediativa (di 60 o 70 mq, a seconda del genere di zona residenziale) in luogo
degli usuali 35-45 mq per abitante. Il valore relativo alla contenibilità delle
zone residenziali risultava dunque sottostimato e avrebbe dovuto essere
aumentato, applicando per lo meno un valore di 50 mq. Nondimeno, la contenibilità
teorica ritenuta dal comune consentiva comunque un potenziale di sviluppo -
rispetto alla situazione di effettivi 789 abitanti (2003) - pari ad un
incremento di più del doppio dei residenti. Il Governo ha pertanto ritenuto che
il dimensionamento del piano regolatore eccedeva ampiamente ogni presumibile ed
ottimistico fabbisogno per lo sviluppo del comune per il prossimo quindicennio (cfr.
risoluzione impugnata, pag. 18). Questa valutazione merita di essere condivisa,
soprattutto se si considera l'evoluzione del numero di abitanti. In effetti,
malgrado le (generiche) ipotesi di sviluppo formulate dal comune e i (quantomai
parziali) parametri dallo stesso adottati, il nuovo piano regolatore permetterebbe
comunque sia di insediare, nei prossimi 15 anni, almeno ulteriori 1’095
abitanti sul territorio comunale. Questo incremento notevole, tuttavia, non
rispecchia l'evoluzione demografica del comune evidenziato in questi ultimi
quarant’anni, che marca certamente una tendenza generale all’aumento, tuttavia
in modo discontinuo e per certi versi trascurabile. Difatti, dai dati ripresi
dall’Annuario statistico ticinese (cfr. USTAT, Annuario statistico ticinese,
2005, pag. 24 e 25), si evince un aumento della popolazione residente, ma con tassi
di crescita decennali comunque ben più modesti rispetto a quello pronosticato
dal comune: da un aumento del 13% registrato negli anni ’60, si passa ad uno
dell’11% negli anni '70 e soltanto negli anni ’80 si assiste ad un
significativo aumento, corrispondente però al 33%, che poi ripiega altrettanto
eloquentemente tra il 1990 e 2003 ad un incremento del 5%. Orbene, il
preconizzato incremento di oltre il 100%, sebbene riferito ad un arco temporale
più ampio (un quindicennio), non è nemmeno congruente con l’aumento della
popolazione registrato nel decennio di massima espansione (anni ‘80), essendo,
in proporzione, di 2 volte maggiore. Il dato relativo agli anni ‘80, tuttavia,
non può costituire da solo una base assumibile ad una tendenza su cui fondare
un pronostico attendibile, ritenuto oltretutto il successivo periodo di stasi,
giacché non è dimostrato in base a quali circostanze un tasso di crescita già
di per sé elevato possa effettivamente raddoppiare a medio termine. Né una
semplice estensione della zona edificabile può essere assunta come fattore di
sviluppo demografico, che trarrebbe la sua unica, ma insufficiente,
giustificazione in un ipotetico movimento migratorio, in un contesto regionale
che vede però la presenza di comuni con piani regolatori, se non sovradimensionati,
quanto meno con riserve edificabili di una certa consistenza (cfr. ad esempio,
comuni di __________ e di __________). A tale proposito va inoltre rilevato
che, in merito alla riserva di terreni atta ad accogliere nuovi insediamenti,
il comune dispone di un congruo margine di manovra nella parte collinare del
comprensorio comunale, laddove è ubicato il vasto comparto inedificato,
previsto di principio edificabile, su cui attualmente grava una zona di
pianificazione (cfr. ZP1, TPT inc. 90.2004.20 e 90.2004.16-17). A fronte di un
piano sovradimensionato è pertanto più che giustificato un esame particolarmente
severo del perimetro della zona edificabile. Nel caso concreto, è dunque irrilevante
se, come sostiene il Consiglio di Stato, dal profilo della delimitazione delle
zone, gli ampliamenti proposti dal comune potevano essere considerati
congruenti con la situazione morfologica e territoriale. Questo requisito deve
peraltro essere sempre adempiuto. Ciò che importa è la giustificazione del
fabbisogno di aree edificabili che, nella fattispecie, risulta ben lungi
dall’essere dimostrato. Pertanto, basta questo motivo, indipendentemente dunque
dalla problematica relativa all’inquinamento fonico, per tutelare la risoluzione
che non ha approvato l’inserimento in zona edificabile delle aree situate in
località __________. Sussiste difatti un interesse generale ad impedire la
formazione di zone edificabili troppo vaste (RDAT I-2001 n. 49 consid. 3c).
Queste considerazioni devono essere, di conseguenza, applicate anche al comparto
all’esame. L'art. 15 lett. b LPT non può, di conseguenza, essere di giovamento
al ricorrente.
5.
Poiché il
comparto in parola non può essere attribuito alla zona
fabbricabile già per assenza dei requisiti di cui all'art. 15 LPT merita tutela
la decisione del Consiglio di Stato di attribuirlo - di conseguenza – d’ufficio
alla zona agricola, intesa anche nel suo senso più ampio, espressamente sancito
ora all'art. 16 LPT, nella versione in vigore dal 1. settembre 2000. Alla zona
agricola dev'essere difatti riconosciuto un ruolo multifunzionale, poiché
persegue non solo obiettivi di politica agraria e fondiaria, ma anche obiettivi
in ordine agli insediamenti, quale eccellente strumento di prevenzione dell'edificazione
sparsa, alla protezione dell'ambiente e a quella del paesaggio (cfr. Messaggio
del Consiglio federale concernente la revisione parziale della LPT del 22
maggio 1996, pubbl. in FF 1996, III, pag. 457 segg., pag. 471, con rinvii).
Tutti aspetti, questi, che nella fattispecie rivestono una particolare
rilevanza, come verrà esaminato specificatamente in seguito, in riferimento
alla questione ambientale. Non appare quindi nemmeno necessario approfondire se
il comparto interessato si presti o meno, ed eventualmente in che misura, alla
lavorazione agricola, ritenuto però che la massiccia presenza di vigneti ne fa
presumere la sostanziale idoneità.
6.
Ciò detto,
va ritenuto che ad aggravare la situazione delle aree in parola vi è pure il
carico ambientale, suscettibile di comprometterne l’idoneità per
un’edificazione a scopi residenziali. A tale riguardo si considera quanto
segue.
6.1
Secondo l'art. 23 della legge sulla protezione
dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb) per la pianificazione delle nuove zone
edificabili e la protezione contro il rumore prodotto da nuovi impianti fissi,
il Consiglio federale stabilisce valori limite di pianificazione inferiori ai
valori limite delle immissioni. Per le nuove zone edificabili occorre tenere
conto, oltre ai criteri enunciati all'art. 15 LPT e agli scopi e ai principi di
quest’ultima legge federale (art. 1 e 3 LPT), anche
delle esigenze poste dalla legislazione sulla protezione dell'ambiente. L'art.
24.
cpv. 1 LPAmb, stabilisce infatti, che le nuove zone per
la costruzione di abitazioni o di altri edifici, destinati al soggiorno
prolungato di persone, possono essere previste soltanto nelle regioni in cui le
immissioni foniche non superano i valori di pianificazione o nelle quali questi
valori possono essere rispettati mediante misure di pianificazione, sistemazione
o costruzione (cfr. anche l'art. 29 dell'ordinanza sull'inquinamento fonico del
15.
dicembre 1986, OIF, di medesimo tenore). Queste disposizioni tornano in
concreto applicabili al comparto in questione, dal momento che, vista la
precedente assegnazione nel piano regolatore ad una zona non edificabile del
territorio comunale (territorio senza destinazione specifica: art. 28 vNAPR),
per tali fondi si tratta di un nuovo inserimento alla zona edificabile (su
questo aspetto cfr. Wolf, Kommentar zum Umweltschutzgesetz, Zurigo 2000, n. 12
e segg. ad art. 24; Flückiger, in Kommentar zum Bundesgesetz über die Raumplanung,
Zurigo 1999, n. 44 e 51 ad art. 15; Favre, La protection contre le bruit dans
la loi sur la protection de l'environnement, Zurigo 2002, pag. 248 e segg.). Di
conseguenza, il livello delle immissioni di rumore per queste aree non dovrà
superare i valori di pianificazione di 55 dB(A) di giorno e 45 dB(A) di notte
stabiliti al n. 2 dell'allegato 3 dell'OIF per le zone alle quali è assegnato
un grado di sensibilità al rumore II (GS II), come in concreto.
6.2
L'applicazione dell'art. 24 LPAmb presuppone la determinazione delle immissioni
foniche alle quali è sottoposta l'area in discussione. L'art. 36 OIF enuncia i
criteri per questa determinazione: in particolare occorre tenere in
considerazione gli aumenti o le diminuzioni prevedibili delle immissioni
foniche in seguito alla costruzione, alla modifica o al risanamento di impianti
fissi, in particolare se, al momento della determinazione, i relativi progetti
sono già stati approvati o pubblicati (art. 36 cpv. 2 lett. a OIF). Le
immissioni di rumore sono determinate sulla base di calcoli o misurazioni (art.
38.
cpv. 1 OIF). Nella fattispecie, nel catasto del rumore del novembre 2001,
allestito nell’ambito del progetto di risanamento della strada nazionale A2 (Km
23.
-26.100) dal dipartimento del territorio sulla base dei dati riferiti ad
un traffico giornaliero medio (TGM) futuro (doc. in atti), risulta, in ogni
caso, per le zone non approvate un superamento dei valori di pianificazione
determinanti per il grado di sensibilità II. In particolare, nella situazione
ante risanamento si assiste nel comparto in parola addirittura al superamento
abbondante dei valori limite d’immissione (cfr. mapp. 134: zona estensiva R2a).
Il risanamento non migliorerebbe significativamente la situazione, giacché i
tali valori risulterebbero comunque ancora superati.
6.3
Orbene,
benché i risultati di questi calcoli o misurazioni considerano l’evoluzione del
traffico in prospettiva futura e che le proposte di risanamento del traffico
autostradale sono a tutt’oggi relegate - è bene precisarlo - alla funzione di documenti
di lavoro, essi attestano nondimeno senza ombra di dubbio che le aree all’esame
sono interessate da un consistente carico fonico. In presenza di questo
fenomeno e in mancanza di altri dati, trattandosi nella fattispecie
dell’apertura di nuove zone edificabili, incombeva all’ente pianificante di
accertare dapprima l’entità delle immissioni e di dimostrare, se del caso, il
rispetto dei valori di pianificazione per il GS II attraverso misure di
pianificazione, sistemazione o costruzione (art. 24 LPAmb e 29 OIF; cfr. Wolf,
op. cit. n. 23 e segg. ad art. 24; Favre, op, cit., pag. 253 e segg.). Di
principio, tali misure devono essere fissate in modo vincolante già al momento
dell'adozione del piano di utilizzazione, ritenuto che, in caso contrario, solo
il rispetto dei valori limite di immissione, meno severi rispetto a quelli di
pianificazione, potranno essere esatti dal proprietario nell'ambito della
procedura di rilascio del permesso di costruzione (art. 22 LPAmb; cfr. anche Jomini,
Coordination matérielle: l'approche de la jurisprudence du Tribunal fédéral, in
Umweltrecht in der Praxis, n. 5/2005, pag. 444 segg., 460). Riguardo a questo
aspetto, il Consiglio di Stato ha rettamente rilevato che il comune di __________,
non avendo esperito nulla in questa fase, non aveva fatto prova di una corretta
gestione del problema delle immissioni foniche nel comparto in oggetto,
pertanto l’ampliamento non poteva essere approvato. In quest'ottica,
l'esecutivo cantonale non si è quindi espresso ulteriormente sul quesito a
sapere se eventuali misure ai sensi dell'art. 24 cpv. 1 LPAmb avrebbero
permesso il rispetto dei valori di pianificazione. In questo senso, occorre
rilevare che non spettava né al Consiglio di Stato, né tanto meno spetta a
questo tribunale, che non è autorità di pianificazione e nemmeno possiede le
necessarie conoscenze tecniche, ricercare d'ufficio quali accorgimenti adottare
per permettere il rispetto della normativa federale. Di conseguenza, la
decisione dell'autorità cantonale deve essere confermata anche su questo punto.
7.
Certo
l’insorgente chiede un ampliamento moderato, pari ad ulteriori e approssimativi
200.
mq, adducendo che, come anticipato in narrativa, la superficie del mapp.
134.
approvata dal Governo in zona edificabile, consistente in soltanto 280 mq
circa, non sarebbe sufficiente a garantire un eventuale ampliamento congruo
dell’edificio abitativo esistente, ritenuto che con la sua superficie utile
lorda (SUL), pari a circa 130 mq, l’indice di sfruttamento (i.s.) a
disposizione dello 0.5 (cfr. art. 20 cifra 3 NAPR) sarebbe in pratica già tutto
esaurito. Ora, tuttavia, quand’anche fosse possibile, nell’ottica di
applicazione dell’art. 15 lett. a LPT, di prendere in considerazione questa
modesta estensione della zona fabbricabile (cfr. consid. 4.2), la stessa non
potrebbe, in ogni caso, essere conforme agli imperativi della legislazione ambientale
(cfr. consid. 6).
8.
La
risoluzione impugnata nemmeno è costitutiva di una disparità di trattamento, vietata
dall'art. 8 cpv. 1 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.). Innanzitutto, il
principio dell'uguaglianza dinanzi alla legge ha una portata necessariamente
limitata nell'ambito di provvedimenti pianificatori. Siccome occorre formare
zone, è necessario poterle delimitare, talora prescindendo da situazioni
esistenti. Non è quindi insostenibile trattare differentemente dal profilo
pianificatorio ed edilizio anche terreni analoghi per conformità e posizione.
L'invocato principio si identifica in sostanza con il divieto dell'arbitrio:
per non essere arbitrario, il provvedimento deve fondarsi pertanto su criteri
pianificatori oggettivi e ragionevoli (RDAT I-2001 n. 49 consid. 5a). Ora, in
concreto, i motivi per escludere dalla zona edificabile la porzione del fondo
in parola che si estende a valle sono senza dubbio oggettivi e ragionevoli,
come vagliato nei considerandi precedenti. Meritano, pertanto, conferma.
9.
In
conclusione, per tutte le pregresse motivazioni, il ricorso volto
all’approvazione di un ampliamento supplementare del comparto residenziale (zona
estensiva R2a) situato in località __________ va respinto. La tassa di giudizio
e le spese devono essere poste a carico dell’insorgente (art. 28 PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli articoli di legge applicabili alla
fattispecie,
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. Il
ricorrente è condannato al pagamento delle tasse di giudizio e delle spese per
complessivi fr. 1’000.- (mille).
3. Intimazione
a:
;
terzi implicati
PI 1
rappr. da: RA 2
CO 1
rappr. da: RA 1
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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