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Decisione

90.2005.70

Stralcio di un fondo dalla zona edificabile e attribuzione alla zona agricola: inidoneità per inquinamento fonico e sovraddimensionamento del piano regolatore

2 ottobre 2006Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

A. Nella

seduta del 3 novembre 2003 il consiglio comunale di __________ ha adottato la

revisione generale del piano regolatore. In quella sede il mapp. 134, di

proprietà di RI 1, è stato attributo, per quanto non assegnato all’area

forestale, alla zona edificabile. In particolare, la porzione a monte di questo

fondo è stata assegnata alla zona estensiva R2a e quella a valle alla zona

speciale Zs4. Questo terreno, ubicato in località __________, presenta una

superficie essenzialmente prativa di 1’115 mq, su cui alla sommità insiste una

casa d’abitazione.

B. Con risoluzione 23 agosto 2005 (n. 3997) il Consiglio di Stato ha

approvato il piano regolatore di __________. Esso ha tuttavia sospeso la sua

decisione su alcune proposte pianificatorie, negato l’approvazione di altre e

modificato il piano regolatore su alcuni oggetti. Per quanto concerneva i

comparti residenziali collinari ubicati in località __________, il Governo non

ha approvato l’ampliamento della zona estensiva R2a e la zona speciale isolata

Zs4, così come indicate nell’allegato 2 della risoluzione, attribuendo di

conseguenza queste superfici alla zona agricola. Esso ha considerato che

l’estensione della zona edificabile non poteva essere condivisa per motivi

principalmente legati all’inquinamento fonico, causato segnatamente dalla

sottostante autostrada A2. Il comune non avrebbe fornito alcuna indicazione in

grado di comprovare come fosse possibile rispettare i valori di pianificazione

soprattutto per quei casi in cui, anche con le future opere di protezione

fonica concernenti l’asse stradale, i valori d’immissione e di allarme

sarebbero stati superati (cfr. risoluzione impugnata, pagg. 26, 30, 89 e 92,

allegato 2).

C. Con ricorso

28 settembre 2005, RI 1 insorge innanzi a questo tribunale avverso la

menzionata risoluzione governativa, postulandone l’annullamento e chiedendo,

per quanto concerne il suo fondo, l’approvazione dell’estensione della zona estensiva R2a, limitatamente però ad una superficie di circa 200

mq, così come indicato nella rappresentazione cartografica allegata, in modo tale

da poter beneficiare effettivamente di una congrua potenzialità edificatoria,

in vista di un possibile futuro ampliamento della propria abitazione. Difatti,

il Consiglio di Stato, stralciando in generale l’estensione della zona residenziale

in parola, ne ha soltanto approvato una porzione attorno e comprendente l’edificio

al mapp. 134. A mente del ricorrente, tale azzonamento, in quella misura,

risulterebbe però superfluo, giacché le potenzialità edificatorie sarebbero già

esaurite dalla costruzione esistente, costretta così a rimanere allo stato

attuale. A sostegno della sua impugnativa, esso lamenta pertanto la violazione

del principio della proporzionalità, implicitamente, e della parità di trattamento

con il mapp. 558 che, a parità di condizioni, avrebbe beneficiato di

un’estensione della zona estensiva R2a più consistente rispetto al mapp. 134.

D. La divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità postula il

rigetto dell'impugnativa, con motivazioni che verranno riprese, se del caso,

nei considerandi di diritto, mentre il municipio ne postula l’accoglimento.

E. In data 30

marzo 2006 si sono tenuti l’udienza e il sopralluogo in contraddittorio, durante

il quale sono state scattate alcune fotografie, poi acquisite agli atti. Il

rappresentante del Consiglio di Stato ha preliminarmente formulato delle

precisazioni concernenti alcune specifiche della risoluzione impugnata riferite

in particolare alla zona residenziale R2a e alla zona speciale Zs4, situate in

località __________, sia per quanto riguardava la loro designazione nel testo e

negli allegati grafici, sia in merito alle motivazioni di non approvazione che

le interessavano (cfr. verbale 30 marzo 2006). Il ricorrente ha dal canto suo

precisato che l’edificio al mapp. 134 è stato costruito nell’immediato dopoguerra

ed è sempre stato adibito ad abitazione. Esso l’ha acquistato nel 1999 ed ha

conseguito permessi di costruzione negli anni 2000/2002 per ampliarlo ex art.

24 c LPT. Durante la discussione, la rappresentante della sezione protezione

aria, acqua e suolo (SPAAS) ha illustrato il piano delle opere di risanamento

fonico per l’autostrada A2, datato novembre 2001, che è stato acquisito agli

atti unitamente alla copia della presa di posizione dell’UFAFP del 10 giugno

2002. L’insorgente, prendendone atto, ha indi rinunciato a formularvi osservazioni.

Le parti hanno quindi riconfermato le rispettive motivazioni e domande e il

tribunale ha dichiarato chiusa l’istruttoria.

Considerato, in

diritto

1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo, in cui è stato integrato il

Tribunale della pianificazione del territorio con effetto al 14 luglio 2006 (BU

2006, pag. 215 segg.), è data (art. 38 cpv. 1 LALPT), il ricorso è tempestivo

(art. 38 cpv. 1 LALPT) e la legittimazione del ricorrente certa (art. 38 cpv. 4

lett. c LALPT).

Considerandi

2.

In campo

pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia. Questa non è, però,

assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve

garantire il riesame completo del piano regolatore da parte di almeno un'istanza

di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio di Stato (art. 37

cpv. 1 LALPT), che decide i ricorsi - e approva il piano - con pieno potere

cognitivo: questo significa controllo non solo della legittimità ma anche dell'opportunità

delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità incaricate di compiti

pianificatori badano tuttavia di lasciare alle autorità loro subordinate il

margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti (art. 2 cpv. 3

LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque semplicemente sostituire il proprio

apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il diritto di questo di

scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più appropriata, ragionevole

od opportuna. Esso non può però limitarsi ad intervenire nei soli casi in cui

la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo e sia

manifestamente insostenibile. Deve al contrario rifiutare l'approvazione di

quelle soluzioni che disattendono i principi e gli scopi pianificatori

fondamentali del diritto federale o non danno loro sufficiente attuazione,

rispettivamente che non tengono adeguatamente conto della pianificazione di

livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano direttore (cfr. anche l'art.

26.

cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà segnatamente che sia stata

effettuata in modo corretto la ponderazione globale degli interessi richiesta

dall'art. 3 OPT (RDAT II-2001 n. 78 consid. 6b; II-1999 n. 27 consid. 3).

Il potere

cognitivo del Tribunale cantonale amministrativo è invece circoscritto alla

violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT cit., ibidem; inoltre

II-1997 n. 23); fanno eccezione - per poter ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b

LPT - i casi in cui è impugnata una modifica del piano regolatore disposta d'ufficio

dal Consiglio di Stato.

3.

I piani

regolatori hanno lo scopo di garantire un'appropriata e parsimoniosa utilizzazione

del suolo e un ordinato insediamento del territorio (cfr. art. 75 cpv. 1

Cost.). Essi devono delimitare, in primo luogo, le zone edificabili, agricole e

protette (art. 14 cpv. 2 LPT). Le zone edificabili comprendono, secondo l'art.

15.

LPT, i terreni idonei all'edificazione che sono già stati edificati in larga

misura (lett. a) e quelli prevedibilmente necessari ed urbanizzati entro 15

anni (lett. b). Di massima un terreno che adempie queste esigenze va attributo

alla zona edificabile a meno che, dopo una ponderazione e globale degli

interessi che la legislazione sulla pianificazione del territorio tende a

salvaguardare (cfr. in particolare art. 1 e 3 LPT), debba venir incluso,

parzialmente o totalmente, nel territorio fuori della zona edificabile (RDAT

I-2001 n. 49 consid. 3a). I criteri posti dall'art. 15 LPT per l'assegnazione

di un terreno alla zona edificabile non hanno pertanto un valore assoluto, ma

una portata relativa. Essi rappresentano piuttosto dei principi generali della

pianificazione del territorio, dei punti di riferimento, che - ancorché

soddisfatti - non conducono necessariamente all'attribuzione del terreno interessato

alla zona fabbricabile (cfr. la giurisprudenza appena citata; inoltre Flückiger,

Commentario LPT, ad art. 15 n. da 25 a 29; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement

du territoire, construction, expropriation, Berna 2001, n. 314).

4.

4.1. In

merito alle zone edificabili residenziali situate nei comprensori collinari, il

Governo non ha approvato in località __________ parte dell’ampliamento della

zona estensiva R2a e l’intera zona speciale isolata Zs4, attribuendo d’ufficio i

relativi terreni alla zona agricola. Il Consiglio di Stato non ha escluso a

priori che queste aree potessero essere attribuite, dal profilo della

delimitazione delle zone, a quella edificabile. Tuttavia, trattandosi di nuove

zone, notoriamente interessate da immissioni foniche provenienti

dall’autostrada A2 situata a valle, il comune non avrebbe fornito, come suo

compito, le indicazioni e le prescrizioni necessarie affinché fosse dimostrato

il rispetto dei valori di pianificazione nei termini imposti dall’ordinanza

sull’inquinamento fonico (OIF). Difatti, rispetto alle motivazioni addotte per

negare l’approvazione delle altre estensioni della zona residenziale, in

particolare in località __________ (cfr. risoluzione impugnata, pag. 25 e

allegato 2), situata a più a nord, il Governo ha posto in questo caso l’accento

sul problema del rispetto dei requisiti, ritenuti non adempiuti, in materia di

inquinamento fonico, collocando in secondo piano la questione dell’eccessiva

contenibilità del piano regolatore. Esso ha difatti considerato che nella

fattispecie la discriminante del principio della non estensione della zona

edificabile risultava alquanto attenuata (cfr. risoluzione impugnata, pag. 26).

4.2

Esaminando il perimetro delle succitate zone residenziali collinari, il

Consiglio di Stato ha ritenuto che gli ampliamenti all’esame erano volti ad

integrare nel comparto edificabile quei fondi già edificati ad uso abitativo o

che si trovavano intercalati fra questi e la zona costruibile già delimitata

dal previgente piano regolatore. Sennonché, negandone l’approvazione, principalmente

per i motivi di cui si è detto, il Governo non ha ricondotto i limiti di zona

in corrispondenza di quelli del previgente piano regolatore, bensì ha concesso

una parte di quelle estensioni, che includevano appunto le edificazioni

esistenti e i fondi liberi ad esse intercalati (cfr. piano delle zone,

approvato con risoluzione governativa n. 4711 del 5 settembre 1984 e piano

delle zone, approvato con la risoluzione impugnata e all. 2). In sostanza, esso

ha delimitato un perimetro applicando, rettamente, i criteri per la

determinazione del comprensorio ampiamente edificato (art. 15 lett. a LPT),

negando quindi l’approvazione per quei comparti, fondi o parte di essi,

inedificati o insufficientemente edificati, che costituivano una vera e propria

estensione della zona edificabile ai sensi della LPT (cfr. mapp. 130, 131, 132,

133.

e 134 parz. in località __________), in cui il ricorrente ne chiede ora in

parte l’inclusione. Difatti, con terreni già edificati

in larga misura si intende essenzialmente il territorio costruito in maniera

compatta, oltre eventualmente singole particelle inedificate al suo interno,

direttamente confinanti con la zona edificabile, in genere già edificate e di

superficie relativamente ridotta (RDAT I-2001 n. 49 consid. 3b; Flückiger, op. cit., ad art. 15 n. 60; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert,

op. cit., n. 319). Il comparto in parola fa invece

parte dal profilo territoriale di quella fascia inedificata che si estende in

pronunciato declivio a valle fino al tracciato ferroviario, pianificatoriamente

separata dalla sovrastante area edificabile dalla cintura delle costruzioni che

costeggiano via ai __________, tra cui figura l’abitazione del ricorrente,

formante dal profilo urbanistico un fronte chiaro, omogeneo e ordinato. Questo

territorio, caratterizzato dalla presenza di vigneti e aree prative, in cui la

presenza di un paio di edifici, di cui uno agricolo, sono dispersi tuttavia casualmente

in quelle superfici, non può pertanto essere considerato come edificato in

larga misura nel senso restrittivo inteso dalla giurisprudenza.

4.3

Posta questa premessa, il tribunale ha accertato, attraverso l’evasione di analoghi

ricorsi contro la risoluzione governativa qui impugnata, che il piano

regolatore di __________ risulta a tal punto sovradimensionato che l’art. 15

lett. b LPT deve essere applicato anche nella fattispecie con il dovuto rigore.

Difatti, nell'ambito dell'esame del dimensionamento del piano regolatore, il

Consiglio di Stato ha desunto dal rapporto di pianificazione (pag. 64) che la

contenibilità teorica del nuovo piano regolatore in merito alle zone abitative corrispondeva

a 1’884 unità insediative. Questo risultato veniva conseguito applicando per

certe zone destinate alla residenza un alto rapporto superficie utile lorda/unità

insediativa (di 60 o 70 mq, a seconda del genere di zona residenziale) in luogo

degli usuali 35-45 mq per abitante. Il valore relativo alla contenibilità delle

zone residenziali risultava dunque sottostimato e avrebbe dovuto essere

aumentato, applicando per lo meno un valore di 50 mq. Nondimeno, la contenibilità

teorica ritenuta dal comune consentiva comunque un potenziale di sviluppo -

rispetto alla situazione di effettivi 789 abitanti (2003) - pari ad un

incremento di più del doppio dei residenti. Il Governo ha pertanto ritenuto che

il dimensionamento del piano regolatore eccedeva ampiamente ogni presumibile ed

ottimistico fabbisogno per lo sviluppo del comune per il prossimo quindicennio (cfr.

risoluzione impugnata, pag. 18). Questa valutazione merita di essere condivisa,

soprattutto se si considera l'evoluzione del numero di abitanti. In effetti,

malgrado le (generiche) ipotesi di sviluppo formulate dal comune e i (quantomai

parziali) parametri dallo stesso adottati, il nuovo piano regolatore permetterebbe

comunque sia di insediare, nei prossimi 15 anni, almeno ulteriori 1’095

abitanti sul territorio comunale. Questo incremento notevole, tuttavia, non

rispecchia l'evoluzione demografica del comune evidenziato in questi ultimi

quarant’anni, che marca certamente una tendenza generale all’aumento, tuttavia

in modo discontinuo e per certi versi trascurabile. Difatti, dai dati ripresi

dall’Annuario statistico ticinese (cfr. USTAT, Annuario statistico ticinese,

2005, pag. 24 e 25), si evince un aumento della popolazione residente, ma con tassi

di crescita decennali comunque ben più modesti rispetto a quello pronosticato

dal comune: da un aumento del 13% registrato negli anni ’60, si passa ad uno

dell’11% negli anni '70 e soltanto negli anni ’80 si assiste ad un

significativo aumento, corrispondente però al 33%, che poi ripiega altrettanto

eloquentemente tra il 1990 e 2003 ad un incremento del 5%. Orbene, il

preconizzato incremento di oltre il 100%, sebbene riferito ad un arco temporale

più ampio (un quindicennio), non è nemmeno congruente con l’aumento della

popolazione registrato nel decennio di massima espansione (anni ‘80), essendo,

in proporzione, di 2 volte maggiore. Il dato relativo agli anni ‘80, tuttavia,

non può costituire da solo una base assumibile ad una tendenza su cui fondare

un pronostico attendibile, ritenuto oltretutto il successivo periodo di stasi,

giacché non è dimostrato in base a quali circostanze un tasso di crescita già

di per sé elevato possa effettivamente raddoppiare a medio termine. Né una

semplice estensione della zona edificabile può essere assunta come fattore di

sviluppo demografico, che trarrebbe la sua unica, ma insufficiente,

giustificazione in un ipotetico movimento migratorio, in un contesto regionale

che vede però la presenza di comuni con piani regolatori, se non sovradimensionati,

quanto meno con riserve edificabili di una certa consistenza (cfr. ad esempio,

comuni di __________ e di __________). A tale proposito va inoltre rilevato

che, in merito alla riserva di terreni atta ad accogliere nuovi insediamenti,

il comune dispone di un congruo margine di manovra nella parte collinare del

comprensorio comunale, laddove è ubicato il vasto comparto inedificato,

previsto di principio edificabile, su cui attualmente grava una zona di

pianificazione (cfr. ZP1, TPT inc. 90.2004.20 e 90.2004.16-17). A fronte di un

piano sovradimensionato è pertanto più che giustificato un esame particolarmente

severo del perimetro della zona edificabile. Nel caso concreto, è dunque irrilevante

se, come sostiene il Consiglio di Stato, dal profilo della delimitazione delle

zone, gli ampliamenti proposti dal comune potevano essere considerati

congruenti con la situazione morfologica e territoriale. Questo requisito deve

peraltro essere sempre adempiuto. Ciò che importa è la giustificazione del

fabbisogno di aree edificabili che, nella fattispecie, risulta ben lungi

dall’essere dimostrato. Pertanto, basta questo motivo, indipendentemente dunque

dalla problematica relativa all’inquinamento fonico, per tutelare la risoluzione

che non ha approvato l’inserimento in zona edificabile delle aree situate in

località __________. Sussiste difatti un interesse generale ad impedire la

formazione di zone edificabili troppo vaste (RDAT I-2001 n. 49 consid. 3c).

Queste considerazioni devono essere, di conseguenza, applicate anche al comparto

all’esame. L'art. 15 lett. b LPT non può, di conseguenza, essere di giovamento

al ricorrente.

5.

Poiché il

comparto in parola non può essere attribuito alla zona

fabbricabile già per assenza dei requisiti di cui all'art. 15 LPT merita tutela

la decisione del Consiglio di Stato di attribuirlo - di conseguenza – d’ufficio

alla zona agricola, intesa anche nel suo senso più ampio, espressamente sancito

ora all'art. 16 LPT, nella versione in vigore dal 1. settembre 2000. Alla zona

agricola dev'essere difatti riconosciuto un ruolo multifunzionale, poiché

persegue non solo obiettivi di politica agraria e fondiaria, ma anche obiettivi

in ordine agli insediamenti, quale eccellente strumento di prevenzione dell'edificazione

sparsa, alla protezione dell'ambiente e a quella del paesaggio (cfr. Messaggio

del Consiglio federale concernente la revisione parziale della LPT del 22

maggio 1996, pubbl. in FF 1996, III, pag. 457 segg., pag. 471, con rinvii).

Tutti aspetti, questi, che nella fattispecie rivestono una particolare

rilevanza, come verrà esaminato specificatamente in seguito, in riferimento

alla questione ambientale. Non appare quindi nemmeno necessario approfondire se

il comparto interessato si presti o meno, ed eventualmente in che misura, alla

lavorazione agricola, ritenuto però che la massiccia presenza di vigneti ne fa

presumere la sostanziale idoneità.

6.

Ciò detto,

va ritenuto che ad aggravare la situazione delle aree in parola vi è pure il

carico ambientale, suscettibile di comprometterne l’idoneità per

un’edificazione a scopi residenziali. A tale riguardo si considera quanto

segue.

6.1

Secondo l'art. 23 della legge sulla protezione

dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb) per la pianificazione delle nuove zone

edificabili e la protezione contro il rumore prodotto da nuovi impianti fissi,

il Consiglio federale stabilisce valori limite di pianificazione inferiori ai

valori limite delle immissioni. Per le nuove zone edificabili occorre tenere

conto, oltre ai criteri enunciati all'art. 15 LPT e agli scopi e ai principi di

quest’ultima legge federale (art. 1 e 3 LPT), anche

delle esigenze poste dalla legislazione sulla protezione dell'ambiente. L'art.

24.

cpv. 1 LPAmb, stabilisce infatti, che le nuove zone per

la costruzione di abitazioni o di altri edifici, destinati al soggiorno

prolungato di persone, possono essere previste soltanto nelle regioni in cui le

immissioni foniche non superano i valori di pianificazione o nelle quali questi

valori possono essere rispettati mediante misure di pianificazione, sistemazione

o costruzione (cfr. anche l'art. 29 dell'ordinanza sull'inquinamento fonico del

15.

dicembre 1986, OIF, di medesimo tenore). Queste disposizioni tornano in

concreto applicabili al comparto in questione, dal momento che, vista la

precedente assegnazione nel piano regolatore ad una zona non edificabile del

territorio comunale (territorio senza destinazione specifica: art. 28 vNAPR),

per tali fondi si tratta di un nuovo inserimento alla zona edificabile (su

questo aspetto cfr. Wolf, Kommentar zum Umweltschutzgesetz, Zurigo 2000, n. 12

e segg. ad art. 24; Flückiger, in Kommentar zum Bundesgesetz über die Raumplanung,

Zurigo 1999, n. 44 e 51 ad art. 15; Favre, La protection contre le bruit dans

la loi sur la protection de l'environnement, Zurigo 2002, pag. 248 e segg.). Di

conseguenza, il livello delle immissioni di rumore per queste aree non dovrà

superare i valori di pianificazione di 55 dB(A) di giorno e 45 dB(A) di notte

stabiliti al n. 2 dell'allegato 3 dell'OIF per le zone alle quali è assegnato

un grado di sensibilità al rumore II (GS II), come in concreto.

6.2

L'applicazione dell'art. 24 LPAmb presuppone la determinazione delle immissioni

foniche alle quali è sottoposta l'area in discussione. L'art. 36 OIF enuncia i

criteri per questa determinazione: in particolare occorre tenere in

considerazione gli aumenti o le diminuzioni prevedibili delle immissioni

foniche in seguito alla costruzione, alla modifica o al risanamento di impianti

fissi, in particolare se, al momento della determinazione, i relativi progetti

sono già stati approvati o pubblicati (art. 36 cpv. 2 lett. a OIF). Le

immissioni di rumore sono determinate sulla base di calcoli o misurazioni (art.

38.

cpv. 1 OIF). Nella fattispecie, nel catasto del rumore del novembre 2001,

allestito nell’ambito del progetto di risanamento della strada nazionale A2 (Km

23.

-26.100) dal dipartimento del territorio sulla base dei dati riferiti ad

un traffico giornaliero medio (TGM) futuro (doc. in atti), risulta, in ogni

caso, per le zone non approvate un superamento dei valori di pianificazione

determinanti per il grado di sensibilità II. In particolare, nella situazione

ante risanamento si assiste nel comparto in parola addirittura al superamento

abbondante dei valori limite d’immissione (cfr. mapp. 134: zona estensiva R2a).

Il risanamento non migliorerebbe significativamente la situazione, giacché i

tali valori risulterebbero comunque ancora superati.

6.3

Orbene,

benché i risultati di questi calcoli o misurazioni considerano l’evoluzione del

traffico in prospettiva futura e che le proposte di risanamento del traffico

autostradale sono a tutt’oggi relegate - è bene precisarlo - alla funzione di documenti

di lavoro, essi attestano nondimeno senza ombra di dubbio che le aree all’esame

sono interessate da un consistente carico fonico. In presenza di questo

fenomeno e in mancanza di altri dati, trattandosi nella fattispecie

dell’apertura di nuove zone edificabili, incombeva all’ente pianificante di

accertare dapprima l’entità delle immissioni e di dimostrare, se del caso, il

rispetto dei valori di pianificazione per il GS II attraverso misure di

pianificazione, sistemazione o costruzione (art. 24 LPAmb e 29 OIF; cfr. Wolf,

op. cit. n. 23 e segg. ad art. 24; Favre, op, cit., pag. 253 e segg.). Di

principio, tali misure devono essere fissate in modo vincolante già al momento

dell'adozione del piano di utilizzazione, ritenuto che, in caso contrario, solo

il rispetto dei valori limite di immissione, meno severi rispetto a quelli di

pianificazione, potranno essere esatti dal proprietario nell'ambito della

procedura di rilascio del permesso di costruzione (art. 22 LPAmb; cfr. anche Jomini,

Coordination matérielle: l'approche de la jurisprudence du Tribunal fédéral, in

Umweltrecht in der Praxis, n. 5/2005, pag. 444 segg., 460). Riguardo a questo

aspetto, il Consiglio di Stato ha rettamente rilevato che il comune di __________,

non avendo esperito nulla in questa fase, non aveva fatto prova di una corretta

gestione del problema delle immissioni foniche nel comparto in oggetto,

pertanto l’ampliamento non poteva essere approvato. In quest'ottica,

l'esecutivo cantonale non si è quindi espresso ulteriormente sul quesito a

sapere se eventuali misure ai sensi dell'art. 24 cpv. 1 LPAmb avrebbero

permesso il rispetto dei valori di pianificazione. In questo senso, occorre

rilevare che non spettava né al Consiglio di Stato, né tanto meno spetta a

questo tribunale, che non è autorità di pianificazione e nemmeno possiede le

necessarie conoscenze tecniche, ricercare d'ufficio quali accorgimenti adottare

per permettere il rispetto della normativa federale. Di conseguenza, la

decisione dell'autorità cantonale deve essere confermata anche su questo punto.

7.

Certo

l’insorgente chiede un ampliamento moderato, pari ad ulteriori e approssimativi

200.

mq, adducendo che, come anticipato in narrativa, la superficie del mapp.

134.

approvata dal Governo in zona edificabile, consistente in soltanto 280 mq

circa, non sarebbe sufficiente a garantire un eventuale ampliamento congruo

dell’edificio abitativo esistente, ritenuto che con la sua superficie utile

lorda (SUL), pari a circa 130 mq, l’indice di sfruttamento (i.s.) a

disposizione dello 0.5 (cfr. art. 20 cifra 3 NAPR) sarebbe in pratica già tutto

esaurito. Ora, tuttavia, quand’anche fosse possibile, nell’ottica di

applicazione dell’art. 15 lett. a LPT, di prendere in considerazione questa

modesta estensione della zona fabbricabile (cfr. consid. 4.2), la stessa non

potrebbe, in ogni caso, essere conforme agli imperativi della legislazione ambientale

(cfr. consid. 6).

8.

La

risoluzione impugnata nemmeno è costitutiva di una disparità di trattamento, vietata

dall'art. 8 cpv. 1 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.). Innanzitutto, il

principio dell'uguaglianza dinanzi alla legge ha una portata necessariamente

limitata nell'ambito di provvedimenti pianificatori. Siccome occorre formare

zone, è necessario poterle delimitare, talora prescindendo da situazioni

esistenti. Non è quindi insostenibile trattare differentemente dal profilo

pianificatorio ed edilizio anche terreni analoghi per conformità e posizione.

L'invocato principio si identifica in sostanza con il divieto dell'arbitrio:

per non essere arbitrario, il provvedimento deve fondarsi pertanto su criteri

pianificatori oggettivi e ragionevoli (RDAT I-2001 n. 49 consid. 5a). Ora, in

concreto, i motivi per escludere dalla zona edificabile la porzione del fondo

in parola che si estende a valle sono senza dubbio oggettivi e ragionevoli,

come vagliato nei considerandi precedenti. Meritano, pertanto, conferma.

9.

In

conclusione, per tutte le pregresse motivazioni, il ricorso volto

all’approvazione di un ampliamento supplementare del comparto residenziale (zona

estensiva R2a) situato in località __________ va respinto. La tassa di giudizio

e le spese devono essere poste a carico dell’insorgente (art. 28 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli articoli di legge applicabili alla

fattispecie,

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. Il

ricorrente è condannato al pagamento delle tasse di giudizio e delle spese per

complessivi fr. 1’000.- (mille).

3. Intimazione

a:

;

terzi implicati

PI 1

rappr. da: RA 2

CO 1

rappr. da: RA 1

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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