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Decisione

90.2005.72

Revisione generale del piano regolatore: esame di alcuni comparti edificabili industriali e residenziali dal profilo del coordinamento con un'opera stradale d'importanza cantonale e con un piano regol

2 ottobre 2006Italiano66 min

Source ti.ch

Fatti

i valori d’immissione e di allarme sarebbero stati superati (cfr. risoluzione

impugnata, pagg. 26, 30, 89 e 92, allegati 2 e 3). Per quanto riguardava il

comprensorio comunale interessato dal PRCP-LM, il Governo ha confermato quanto già

deciso con la risoluzione 25 giugno 2002 (n. 3099) relativa alla sua adozione.

Di conseguenza, l’estensione della zona edificabile in località Al __________

(mapp. 348, 350 e 351) non è stata approvata, proprio perché ubicata a valle

della strada di servizio che sanciva un limite chiaro tra zona di protezione e

zona residenziale, a monte della stessa. Benché già edificato, esso disponeva

ancora di ampie superfici libere, in cui la presenza di vegetazione e di fasce

boschive comprovavano la prevalenza in quel luogo degli obiettivi di tutela

rispetto a quelli insediativi. Il carico antropico esistente non doveva quindi

essere ulteriormente aggravato. Pure alla zona per attrezzature pubbliche 6b

(vigneto), in cui era ubicato l’ex lavatoio, e alla norma che la reggeva è stata

negata l’approvazione. Il Consiglio di Stato ha ritenuto che per i vigneti

esistenti lungo il pendio sottostante il nucleo del paese non si giustificava

l’istituzione di tale zona, soltanto perché il comune ne era il proprietario.

Queste superfici erano parte integrante delle zone di protezione del PRCP-LM,

che ne disciplinava pertanto il regime e nel cui quadro un’eventuale normativa

comunale, contrariamente a quanto proposto dal comune, si doveva situare. Da

ultimo, medesima sorte è stata riservata alla designata strada privata con

diritto di passo pubblico, in quanto non era espressamente prevista dal piano

di protezione del laghetto e, comunque sia, inutile, giacché un accesso

carrabile in favore del comune era già esistente altrove (cfr. risoluzione

impugnata, pag. 26, 42 e 44).

G. Avverso la

menzionata risoluzione governativa, il comune di RI 1 insorge innanzi a questo

tribunale con ricorso 28 settembre 2005, postulandone l’annullamento e chiedendo:

l’approvazione di buona parte del comparto industriale/artigianale, ubicato

nella piana del __________ (zona industriale e zona RAC), così come illustrato

indicativamente nella rappresentazione grafica allegata (cfr. ricorso 28

settembre 2005, doc. D), l’approvazione delle zona semi intensiva R4 limitatamente

alla parte attribuita d’ufficio dal Governo alla zona agricola e, in subordine,

sempre riferita a questa porzione, la sospensione della decisione della parte situata

in località __________ e __________, l’approvazione della zona estensiva R2a in

località __________, __________ e Al __________, nonché della zona speciale

isolata Zs4 in località __________, oltre che di tutte le norme di attuazione

che le reggevano. Delle motivazioni a sostegno del ricorso, assai circostanziate,

si dirà puntualmente nei considerandi di diritto.

La

divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità postula la reiezione

integrale del ricorso con motivazioni che verranno riprese, se del caso, nel

seguito del presente giudizio.

H. In data 28

marzo 2006 si è tenuta l’udienza in contraddittorio, durante la quale, preliminarmente,

il rappresentante del Consiglio di Stato ha formulato delle precisazioni concernenti

alcune specifiche della risoluzione impugnata riferite in particolare alla zona

residenziale R2a e alla zona speciale Zs4, situate in località __________ e __________,

sia per quanto riguardava la loro designazione nel testo e negli allegati

grafici, sia in merito alle motivazioni di non approvazione che le

interessavano (cfr. verbale 28 marzo 2006, annesso 1). Durante la discussione,

la rappresentante della sezione protezione aria, acqua e suolo (SPAAS) ha

illustrato il piano delle opere di risanamento fonico per l’autostrada A2, datato

novembre 2001, che è stato acquisito agli atti unitamente alla copia della

presa di posizione dell’UFAFP, giugno 2002. I rappresentanti del comune hanno

poi prodotto copia del rapporto sulla definizione delle condizioni quadro relative

alla circonvallazione __________ -__________, datato 22 dicembre 2005, e la

relativa posizione del municipio di RI 1 del 28 febbraio 2006, rubricati quali

doc. G e H. Essi hanno quindi illustrato la strategia comunale a sostegno

dell’estensione delle zone edificabili residenziali, finalizzata ad un riequilibrio

della piramide della età della popolazione, onde assicurare in prospettiva un numero

sufficiente di frequentatori tanto della scuola dell’infanzia che di quella elementare.

D’accordo le parti, il procedimento di ricorso 28 settembre 2005 è stato

congiunto per l’istruttoria e il giudizio con quello relativo al ricorso 23

luglio 2002, inoltrato dal comune contro la risoluzione governativa 25 giugno

2002 d’adozione del PRCP-LM. Il tribunale ha indi fissato un termine al comune

per comunicare un eventuale ritiro dell’impugnativa per quanto riguardava

l’ampliamento della zona edificabile residenziale R2a e Zs4 nei comparti __________

e __________. Per il restante, le parti hanno riconfermato le rispettive

motivazioni e domande, rinunciando al sopralluogo in contraddittorio, fatto salvo

quello già esperito il 24 maggio 2005.

I. Con

scritto 11 aprile 2006 il patrocinatore del comune ha comunicato al tribunale

che l’impugnativa veniva mantenuta anche per quanto concerneva l’estensione

della zona edificabile R2a e Zs4 nei comparti __________ e __________.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo, in cui è stato integrato il

Tribunale della pianificazione del territorio con effetto al 14 luglio 2006 (BU

2006, pag. 215 segg.), è data (art. 8 cpv. 2 DLBN, art.

38 cpv. 1 LALPT), i ricorsi sono tempestivi (art. 38 cpv. 1

LALPT) e la legittimazione del ricorrente certa (art. 10 cpv. 1 RDLBN, 38 cpv.

4 lett. a e b LALPT).

1.2. In

merito al ricorso 23 luglio 2002, proposto nell’ambito della procedura di adozione

del PRCP-LM, il comune è insorto davanti al tribunale riproponendo le medesime

domande formulate davanti al Consiglio di Stato. In particolare, per quanto

concerne il mapp. 323, il ricorrente ne ha chiesto l’attribuzione ad una zona

specifica per attrezzature pubbliche, al fine di garantire il mantenimento e la

fruizione pubblica della struttura dell’ex lavatoio, che vi insiste.

All’udienza del 24 maggio 2004, i rappresentanti del comune hanno invece concluso

per l’inclusione nella zona di protezione del paesaggio

(Pr Pa) della porzione del mapp. 323 che era stata attribuita alla zona di

protezione della natura II (Pr Na II). Quest’ultima domanda, poiché non sottoposta

al preventivo esame e giudizio del Governo, costituisce una domanda nuova ed

pertanto è irricevibile (art. 63 cpv. 2 PAmm, 38 cpv. 4 lett. b LALPT). Con

questa riserva il ricorso è ricevibile in ordine.

1.3. Per

quanto riguarda il ricorso 28 settembre 2005 il tribunale ritiene quanto segue.

Come anticipato in narrativa, il Governo ha sospeso l'approvazione del comprensorio

industriale/artigianale situato nella piana del __________ (cfr. risoluzione

impugnata, pag. 92, cifra 3, allegato 1). Il Consiglio di Stato non ha pertanto

ancora deciso se approvare e in che misura, relativamente al suddetto comparto,

la proposta pianificatoria in rassegna in applicazione dell'art. 37 cpv. 1

LALPT. Ha semplicemente decretato una sospensione dell'esame di questo oggetto,

in attesa che i presupposti dati dall’affinamento degli studi relativi al

tracciato della strada di circonvallazione __________ -__________ si saranno

consolidati in un progetto. In questo lasso di tempo, il comprensorio in parola

sarà dunque disciplinato dal piano regolatore approvato il 5 settembre 1984,

incluse le successive varianti (cfr. risoluzione impugnata, pag. 92 cifra 2).

La risoluzione governativa impugnata non costituisce, su questo punto, una decisione

finale e, pertanto, impugnabile, bensì una decisione incidentale, che può

essere impugnata solo se causa al ricorrente un danno non altrimenti riparabile

(art. 44 PAmm). In concreto, l'insorgente non dimostra che il differimento

della decisione governativa su questo oggetto gli causi un danno che non

potrebbe essere completamente eliminato attraverso l'ottenimento di una decisione

finale favorevole (ovvero l'approvazione dell’aggiornamento della zona industriale

e della zona RAC in sostituzione della zone industriale J2, artigianale Ar3 e

residenziale R2 del PR 84). Né gli è di soccorso, in tal senso, l’allegazione

secondo cui esso sarebbe affittuario di un terreno (mapp. 91), situato in zona

industriale, ritenuto che esso l’adibisce per scopi sportivi (campo da calcio),

che nulla rilevano con la menzionata destinazione. Il suo ricorso dovrebbe

pertanto essere dichiarato irricevibile su questo punto. Ad ogni buon conto, la

questione può essere lasciata aperta, giacché il gravame dev'essere respinto

nel merito in forza dei motivi che seguiranno (cfr. infra, consid. 3).

1.4. Le

impugnative, essendo caratterizzate da analoghe rivendicazioni ed avendo per

oggetto la medesima situazione pianificatoria e territoriale, vengono trattate

congiuntamente in un'unica decisione (art. 51 PAmm; cfr. verbale d’udienza 28

marzo 2006).

2. In campo

pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia. Questa non è, però,

assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve

garantire il riesame completo del piano regolatore da parte di almeno un'istanza

di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio di Stato (art. 37

cpv. 1 LALPT), che decide i ricorsi - e approva il piano - con pieno potere

cognitivo: questo significa controllo non solo della legittimità ma anche dell'opportunità

delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità incaricate di compiti

pianificatori badano tuttavia di lasciare alle autorità loro subordinate il

margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti (art. 2 cpv. 3

LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque semplicemente sostituire il proprio

apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il diritto di questo di

scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più appropriata, ragionevole

od opportuna. Esso non può però limitarsi ad intervenire nei soli casi in cui

la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo e sia

manifestamente insostenibile. Deve al contrario rifiutare l'approvazione di

quelle soluzioni che disattendono i principi e gli scopi pianificatori

fondamentali del diritto federale o non danno loro sufficiente attuazione,

rispettivamente che non tengono adeguatamente conto della pianificazione di

livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano direttore (cfr. anche l'art.

26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà segnatamente che sia stata

effettuata in modo corretto la ponderazione globale degli interessi richiesta

dall'art. 3 OPT (RDAT II-2001 n. 78 consid. 6b; II-1999 n. 27 consid. 3).

Il potere

cognitivo del Tribunale cantonale amministrativo è invece circoscritto alla

violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT cit., ibidem; inoltre

II-1997 n. 23); fanno eccezione - per poter ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b

LPT - i casi in cui è impugnata una modifica del piano regolatore disposta d'ufficio

dal Consiglio di Stato.

3. Zona

industriale I e zona RAC nella piana del __________

3.1. Con

la risoluzione impugnata il Consiglio di Stato ha sospeso la decisione

d’approvazione concernente un vasto comprensorio ubicato nella piana del __________,

comprendente varie zone d’utilizzazione essenzialmente destinate alle attività

lavorative, delimitandolo graficamente nell’allegato 1. Poiché la pianificazione

di questo comprensorio non considerava ancora il tracciato della prevista

strada di circonvallazione __________ -__________, con cui però si sarebbe

dovuta coordinare, il Governo ha ritenuto che non sussistevano le condizioni

per procedere ad un suo esame, ritenuto che alcune problematiche determinanti quali

gli accessi, i raccordi stradali, l’organizzazione del traffico in generale, in

relazione al notevole incremento delle possibilità edificatorie previste specialmente

per la zona industriale, non potevano ancora essere chiarite. Il comune, con il

suo gravame, non contesta il principio della sospensione della decisione

d’approvazione in quanto tale, bensì ritiene che il Governo abbia ecceduto,

delimitando un comprensorio troppo esteso. Difatti, l’area toccata, così come

definita nell’allegato 1 della risoluzione, comprende tutta la zona edificabile

del comune fra l’autostrada e il fiume __________, allorquando, per contro, il

tracciato della circonvallazione, secondo le indicazioni desunte dalla scheda di

coordinamento 12.23.2.5 di piano direttore relativa al

piano dei trasporti del Luganese, dovrebbe interessare unicamente una fascia marginale,

laterale lungo l’autostrada A2. A mente del ricorrente sarebbe pertanto

giustificata soltanto una sospensione della decisione d’approvazione

limitatamente ad una fascia larga circa 50 m dall’asse del futuro tracciato

stradale (100 m in tutto). In ogni caso, la sospensiva sarebbe oggettivamente

illegittima per quanto concerne la zona RAC e il settore della zona industriale

situato tra il corso del fiume __________ e quello della Roggia __________ __________.

A tale proposito, l’insorgente produce una planimetria di carattere indicativo (cfr.

doc. D, in atti), in cui segnala il comprensorio che verrebbe verosimilmente risparmiato

dal futuro asse viario e di cui ne chiede al tribunale l’approvazione. In

merito alla definizione degli accessi, delle opere d’urbanizzazione e

all’incremento delle capacità edificatorie della zona industriale, esso ritiene

che tali questioni sono assolutamente autonome rispetto al futuro tracciato,

giacché l’area indicata nel doc. D sarebbe assai discosta, oltre che già esistente

nel previgente piano regolatore. A sostengo delle proprie argomentazioni il

comune lamenta la violazione dell’autonomia comunale e, in particolare, del

principio della proporzionalità.

3.2. Secondo

quanto determinato dal comune, seppur a titolo indicativo, nella planimetria

doc. D, l’oggetto della vertenza si limiterebbe dunque alla decisione del Consiglio

di Stato, nella misura in cui differisce l’approvazione di parte delle zone industriale

e RAC, situate nella piana del __________, fintanto che non sarà sufficientemente

consolidato il progetto della circonvallazione __________ -__________, in

procinto di essere avviato.

3.3. Per

quanto riguarda la base legale, occorre ricordare che il Consiglio di Stato

esamina gli atti e decide i ricorsi, approva in tutto o in parte il piano regolatore,

oppure nega l'approvazione. Quando si imponga una modifica che coinvolga il

diritto comunale, esso rinvia gli atti al comune, affinché vi provveda entro congruo

termine ripetendo la procedura prevista dagli articoli 32 a 35 LALPT (art. 37

cpv. 1 LALPT). Su un piano formale

si osserva che diverse disposizioni della PAmm (art. 19 cpv. 2, 24, 30 cpv. 5,

32 cpv. 1, 33) richiamano come diritto suppletorio il Codice di procedura

civile del 17 febbraio 1971, il quale all'art. 107 stabilisce che il giudice

può sospendere il processo "quando la decisione di un'altra causa o di

un altro procedimento può influire sulla decisione della lite". A sua

volta l'art. 38 cpv. 6 LALPT rinvia per la procedura di ricorso al Tribunale

cantonale amministrativo alla legge di procedura per le cause amministrative

del 19 aprile 1966 (PAmm). D'altro canto l'art. 7 PAmm consente all'autorità

amministrativa giudicante di sospendere la propria decisione nel caso di

pregiudiziali di natura civile o penale, con rinvio dell'interessato al

competente foro giudiziario e con assegnazione, ove occorra, di un termine per

provvedervi. Corrisponde pertanto a un principio generalmente riconosciuto di

diritto procedurale, espressione anche dell'altro principio dell'economia processuale,

che un'istanza giudicante abbia facoltà di sospendere la propria decisione

quando essa possa essere condizionata da quella di un'altra istanza giudicante

(RDAT I-2000 n. 26, consid. 3b con rinvii).

3.3.1. Come accennato in narrativa, con la

revisione del suo piano regolatore il comune ha ripreso l’assetto della

previgente zona industriale, integrando nel suo perimetro parte dell’allora

zona artigianale Ar3, a sud, e di quella residenziale semi estensiva R2, a

nord. Quest’ultima, per il restante, è stata convertita in zona residenziale-artigianle-commerciale

RAC. Ne risulta un comprensorio a contenuti lavorativi di notevole estensione,

situato in un settore piuttosto sensibile, ritenuto che il piano direttore l’ha

inserito nel Parco del __________ (cfr. piano dei trasporti del Luganese,

scheda di coordinamento 10.4, elenco dei provvedimenti pianificatori

10.4.2.10). La pianificazione comunale all’esame, tuttavia, fa astrazione del

progetto, in senso lato, della nuova strada di circonvallazione __________ -__________,

il cui tracciato l’attraversa direttamente. Progetto che risulta, quanto meno, già

consolidato nel piano direttore alla scheda di coordinamento 12.23.2.5 relativa

al piano dei trasporti del Luganese, aggiornata

nell’ambito della decisione 3 dicembre 2002, con cui il Gran Consiglio ha respinto

il ricorso del comune di __________ ed ha scelto la cosiddetta variante ALFA 1, e approvata dall’autorità federale in data 23 agosto 2004.

3.3.2. La

variante ALFA 1 prevede un tracciato che, a partire dall’incrocio delle Cinque

Vie di __________, continua con un andamento diagonale fino a __________,

sottopassa il fiume __________, si accosta all’A2 ai piedi della scarpata dai

Mulini di __________ alla __________. In questo tratto, che qui rileva particolarmente,

il tracciato va ad interessare il margine orientale della zona RAC, in seguito

della zona industriale, oltre che sovrapporsi a Via ai __________, che

costituisce una delle strade del sistema viario comunale, programmata per

l’urbanizzazione di quel comparto. Alla __________, nell’angolo meridionale della

zona industriale, è quindi prevista una rotonda, quale svincolo per

l’allacciamento alla rete delle strade di collegamento principali esistenti per

__________ -__________ e per __________ e alle strade di servizio delle zone

industriali e miste di __________. Dalla __________, il tracciato prosegue con

un passante rettilineo, sempre attraverso la zona industriale, che poi si interra,

sottopassando il fiume __________ verso la zona __________ dove emerge in

superficie per poi congiungersi alla cantonale esistente in località __________,

con una tratta nuovamente interrata. Va notato che questo tracciato, così come segnalato

nelle rappresentazioni grafiche del piano direttore, ha carattere indicativo

per la necessità di preservare un certo spazio di manovra alla progettazione,

che dovrà avvenire in due fasi: attraverso la procedura del piano generale, per

cui il Gran Consiglio ha già stanziato un credito (cfr. messaggio, n. 5629, del

1. marzo 2005 del Consiglio di Stato; decreto legislativo del 30 maggio 2005, BU

24/2005, pag. 178), e in seguito per mezzo di quella del progetto definitivo.

3.3.3. Da

quanto precede, non v’è dubbio che la zone di __________ che sono riservate

all’insediamento di attività lavorative, oggetto della sospensione da parte del

Consiglio di Stato, sono palesemente in contrasto con le succitate previsioni

pianificatorie di ordine superiore che, una volta affinate, determineranno verosimilmente

la necessità di una verifica e di un adattamento della pianificazione comunale,

attraverso un’azione di coordinamento che oggi, però, non risulta nemmeno

attuata in embrione. Intanto, il comprensorio sarà toccato dall’assetto della

nuova circonvallazione direttamente in quegli elementi cardini, da cui non è

possibile prescindere per un’impostazione pianificatoria confacente ad un utilizzo

razionale delle zone interessate. Si pensi soltanto all’importante

condizionamento che procurerà l’area occupata dalla nuova circonvallazione, che

avrebbe come effetto di sottrarre superficie utile alla zona industriale e, in

concomitanza, cingendola sui due lati ove attualmente sono posizionati gli

unici assi d’urbanizzazione esterna, Via ai __________ e Via __________, di imporre

un completo ripensamento di tutti gli accessi che vi si affacciano, oltre che quelli

delle strade di servizio interne da cui attualmente si dipartono. In pratica,

l’intero sistema ed organizzazione della viabilità esterna ed interna del

comprensorio risulta strettamente connesso, e per questo dipendente, all’opera

d’interesse cantonale. Problemi, questi, che per una zona industriale di tale estensione

e, più in generale, per un comprensorio a preminenti contenuti lavorativi, già

particolarmente insediato, non possono essere ritenuti di entità talmente

trascurabile da giustificare una soluzione autonoma, attraverso una semplice revisione

del piano regolatore in anticipo su un’opera, omettendo però di considerarla:

quest’ultima costituisce con ogni evidenza il riferimento deputato sia per una

ricerca ottimale delle soluzioni di pertinenza locale, sia per quelle a livello

regionale. Allo stesso modo, le esigenze della viabilità regionale, in quel

luogo, non possono trascurare le summenzionate necessità delle aree lavorative

del comune. Da ciò l’esigenza di un coordinamento riguardante il sistema degli

svincoli, i raccordi, la verifica delle potenzialità edificatorie in funzione

delle capacità di smaltimento dei flussi di traffico, nonché la verifica di

alcune destinazioni, suscettibili, in quanto atte ad attirare ancor più traffico

(cfr. zona RAC), di porre in seria discussione la finalità e la funzionalità

della strada di circonvallazione stessa e, in ultima analisi, l’attuazione di

un tassello significativo del piano dei trasporti del Luganese. In concreto, dunque, anche in assenza di un'esplicita

norma in questo senso, si deve ritenere, unitamente al principio dell’economia

processuale, che era in potere del Consiglio di Stato, anziché negare

l'approvazione della revisione del piano regolatore per quel che concerne il

comparto litigioso, di sospendere la sua decisione fintanto che sarà

accertabile l'effettiva incidenza della menzionata pianificazione di ordine superiore.

Per il momento, tuttavia, il comparto non rimane bloccato, giacché resta retto

dall’ordinamento del previgente piano regolatore, che per questo settore non è

stato abrogato (cfr. risoluzione impugnata, pag. 92, dispositivo n. 2), con

possibilità per l’autorità cantonale di gestire la situazione, durante la fase

d’allestimento del piano generale, rispettivamente del progetto definitivo, applicando

le misure di salvaguardia della pianificazione, segnatamente la decisione sospensiva

(art. 65 LALPT).

3.4. L'interesse

pubblico a sostegno della decisione governativa va ricercato in concreto nel

fatto che l'approfondimento pianificatorio di un comprensorio, così rilevante per

i suoi contenuti e per la sua taglia, sia dal profilo comunale che regionale, va

coordinato con un progetto di ampio respiro come la nuova circonvallazione __________

-__________. Questa opera, la cui progettazione è in fase di avvio, per sua

natura, ubicazione e finalità sarà verosimilmente suscettibile, da un lato, di

condizionare e limitare il comparto all’esame, dal profilo sia strutturale, che

dei contenuti, come però, dall’altro lato, di offrire l’opportunità, attraverso

la risoluzione dell’annosa questione della mobilità regionale, che in parte già

lo affligge, di chiarire definitivamente il suo ruolo strategico nella rete

delle aree produttive della regione, rispettivamente di accrescerne

l’attrattività e la funzionalità. Opportunità, che soltanto nell’ambito di un

effettivo coordinamento può e deve essere colta (art. 2 LPT). Allo stesso modo,

sussiste un interesse pubblico affinché la pianificazione della nuova

circonvallazione possa procedere al riparo da iniziative edilizie, che

potrebbero seriamente comprometterla: si pensi in particolare all’elevata

densificazione programmata per la zona industriale. Il grado d'incertezza attualmente

permanente è dunque troppo ampio perché ci si possa determinare compiutamente

sul comparto all'esame, così come adottato dal comune.

3.5. Fondata

sotto il criterio dell'interesse pubblico, resta da esaminare se per rapporto

alle circostanze concrete la decisione impugnata risulta sostenibile anche dal

profilo del principio della proporzionalità. A tale riguardo, il comune ritiene

che il comparto oggetto di sospensione poteva essere limitato unicamente alla

fascia di scorrimento della circonvallazione, comprensiva dei dovuti margini di

manovra progettuali (cfr. doc. D). Si pone quindi il tema della necessità e

dell’idoneità del provvedimento dal profilo dell’estensione della zona colpita.

A tale quesito si è in pratica già dato risposta ai considerandi precedenti, a

cui si aggiungono le seguenti riflessioni. Come accennato, la previsione della

nuova circonvallazione solleva una serie di problematiche con conseguenze dirette

ed indirette sul comprensorio all’esame, soprattutto per quanto riguarda

l’organizzazione del traffico. Dirette, per l’area che verrà effettivamente

occupata dal tracciato (sottrazione di area edificabile, sovrapposizione alle

attuali strade esterne d’urbanizzazione, occlusione degli accessi e problemi inerenti

al raccordo con le attuali e programmate strade interne d’urbanizzazione). Proprio

perché legate alla viabilità, esse determinano a loro volta conseguenze sulla

parte restante del comprensorio (tracciati delle strade di servizio interne

strutturate razionalmente in funzione sia dei fondi, sia dei raccordi con la viabilità

esterna e congruenti con un sistema integrato della gestione del traffico). In

sintesi, questi aspetti, avrebbero dovuto essere risolti in un processo di

coordinamento che non v’è stato. A queste incertezze si aggiunge l’aggravio di

un aumento cospicuo delle potenzialità edificatorie di tutta la zona

industriale (cfr. art. 39 vNAPR in relazione all’art. 36 NAPR non approvato:

indice di edificabilità: da 3 a 7 mc/mq; indice di occupazione: da 40% ad un

virtuale 70%, in quanto sostituito dall’imposizione di un’area verde minima del

30%; aumento delle altezze massime: da 10.40 a 12 m per i tetti piani, da 11.20

a 13 m al colmo per i tetti a falde) e il conseguente aumento delle unità

lavorative, rispettivamente del traffico, senza che le questioni legate alla viabilità

siano risolte, con effetto di vanificare o, quanto meno, di compromettere sul

nascere le finalità della pronosticata opera viaria cantonale. Stante le

incognite citate, il comprensorio delimitato nell’allegato 1 della risoluzione

impugnata appare senz’altro dal profilo funzionale e dei contenuti come un’unità

territoriale, che deve essere apprezzata alla luce delle previsioni del

progetto di ordine superiore, in quanto, come spiegato, complessivamente sotto

la sua sfera d’influenza. D’altra parte, i motivi che hanno portato il

Consiglio di Stato a circoscrivere il comparto oggetto della sospensione della

decisione sono talmente legati a circostanze particolari e dipendono a tal

punto da valutazioni tecniche specialistiche da non consentire al tribunale d'intervenire

con correttivi di cui difficilmente potrebbe valutare le implicazioni. Comunque

sia, dal profilo della proporzionalità in senso stretto, il comprensorio resta

disciplinato, come già spiegato, dall’ordinamento pianificatorio previgente, il

quale prevede identica estensione dell’area edificabile e analoghe destinazioni.

Certo, più contenute sono le capacità edificatorie. A fronte di quest’ultimo

aspetto si pone però l'importanza della pianificazione di ordine superiore: la decisione

governativa deve pertanto essere considerata proporzionata.

3.6. In

conclusione, la risoluzione con cui il Consiglio di Stato ha sospeso l'approvazione

del comprensorio all’esame risulta quindi sorretta da una valida base legale,

giustificata da un sufficiente interesse pubblico e rispettosa del principio di

proporzionalità. Il ricorso deve conseguentemente essere respinto su questo punto.

4. Zona

semi intensiva R4

4.1. Il

Consiglio di Stato non ha approvato, per quanto non tenuta in sospeso, la zona

semi intensiva R4 ubicata nella piana del __________, a sud di via __________ e

via alla __________, attribuendola d’ufficio alla zona agricola, essenzialmente

perché costituiva un’estensione della zona edificabile rispetto al previgente

piano regolatore, non giustificata dai dati sulla contenibilità teorica della

zona fabbricabile, ritenuta dunque sovradimensionata, contraria al principio di

privilegiare la densificazione degli insediamenti esistenti, come pure al

modello di organizzazione territoriale promosso dal piano direttore nel piano

dei trasporti del Luganese e, infine, alla salvaguardia del territorio agricolo

SAC, di cui ne sottraeva un’area di considerevoli dimensioni. Con il ricorso,

il comune ne chiede invece l’approvazione, giacché il comparto in oggetto

sarebbe idoneo all’edificazione, urbanizzato e, fattore ritenuto determinante

per un comune a preminente vocazione residenziale, prevedibilmente necessario

all’edificazione per i prossimi quindici anni. A tale proposito il ricorrente

ritiene che il Governo avrebbe sovrastimato il dimensionamento del piano, giacché

si sarebbe basato su un compendio dello stato dell’urbanizzazione non

aggiornato, quindi poco attendibile, e avrebbe poi applicato un rapporto

superficie utile lorda/abitante di 50 mq. Valore nettamente inferiore a quello più

realistico di 60-70 mq, considerato dal comune per le zone estensive. Difatti,

a mente dell’insorgente, il parametro in discussione non terrebbe conto della

realtà sociale ed insediativa che caratterizza il territorio comunale, con una

popolazione di ceto medio-alto a cui risponde necessariamente una tipologia

delle costruzioni a carattere estensivo, improntata alla qualità degli spazi interni

ed esterni. Comunque sia, la contenibilità del piano sarebbe già stata

sensibilmente diminuita dal Consiglio di Stato stesso che, in sede di

approvazione del piano regolatore, avrebbe dezonato una serie di aree

residenziali di piccole e grandi dimensioni, senza tenere inoltre in

considerazione la riduzione delle superfici a contenuti abitativi, ad opera

della futura circonvallazione __________ -__________. A giustificazione

dell’ampliamento, il ricorrente considera inoltre come la nuova zona semi

intensiva R4, oltre a costituire una diversificazione dell’offerta delle aree

edificabili, faccia parte di una strategia di politica sociale e demografica,

come ha poi precisato in sede d’udienza, volta sia ad un riequilibrio della

piramide dell’età degli abitanti, sia ad assicurare una massa critica minima

della popolazione per il funzionamento di alcune strutture comunali, tra cui gli

istituti scolastici. A fronte di tutte queste considerazioni, giustificata

apparirebbe pertanto la conversione del territorio agricolo in zona edificabile,

ritenuto che il comune avrebbe già stanziato un credito per il compenso pecuniario

ai sensi della LTAgr.

4.2. I piani regolatori hanno lo scopo di garantire un'appropriata e

parsimoniosa utilizzazione del suolo e un ordinato insediamento del territorio

(cfr. art. 75 cpv. 1 Cost.). Essi devono delimitare, in primo luogo, le zone

edificabili, agricole e protette (art. 14 cpv. 2 LPT). Le zone edificabili

comprendono, secondo l'art. 15 LPT, i terreni idonei all'edificazione che sono

già stati edificati in larga misura (lett. a) e quelli prevedibilmente

necessari ed urbanizzati entro 15 anni (lett. b). Di massima un terreno che

adempie queste esigenze va attributo alla zona edificabile a meno che, dopo una

ponderazione e globale degli interessi che la legislazione sulla pianificazione

del territorio tende a salvaguardare (cfr. in particolare art. 1 e 3 LPT),

debba venir incluso, parzialmente o totalmente, nel territorio fuori della zona

edificabile (RDAT I-2001 n. 49 consid. 3a). I criteri posti dall'art. 15 LPT

per l'assegnazione di un terreno alla zona edificabile non hanno pertanto un

valore assoluto, ma una portata relativa. Essi rappresentano piuttosto dei

principi generali della pianificazione del territorio, dei punti di

riferimento, che - ancorché soddisfatti - non conducono necessariamente

all'attribuzione del terreno interessato alla zona fabbricabile (cfr. la

giurisprudenza appena citata; inoltre Flückiger, Commentario LPT, ad art. 15 n.

da 25 a 29; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction,

expropriation, Berna 2001, n. 314).

4.2.1. Prima di entrare nel merito, occorre rilevare che nell'ambito del

secondo aggiornamento del piano direttore relativo al piano dei trasporti del Luganese

(PTL), adottato dal Consiglio di Stato il 14 marzo 2001, il Cantone ha elaborato

un modello di organizzazione territoriale dell'agglomerato del Luganese, oggetto

di una specifica scheda di coordinamento (scheda 10.4), quale componente

pianificatoria e urbanistica per una gestione coordinata dello sviluppo della

regione, che si integra, nel quadro del promovimento di una politica efficace

della mobilità, alla componente trasportistica-ambientale, oggetto della scheda

di coordinamento 12.23. Tramite la scheda 10.4, sono state perciò fissate le

grandi linee dell'organizzazione di questa regione, il cui quadro di

riferimento territoriale è dato dall'agglomerato del luganese, definito Nuova

Città, comprendente il territorio dei comuni elencati nell'allegato 1, fra cui

figura anche il comune di __________, e suddiviso in 18 parti urbane omogenee

denominate quartieri, indipendenti dunque dai confini giurisdizionali comunali,

dotati di proprie individualità e qualità (allegati grafici 3 e 4). Il

quartiere costituisce dunque l'unità territoriale di riferimento per gli

interventi urbanistici e pianificatori finalizzati alla caratterizzazione della

Nuova Città. Gli indirizzi pianificatori definiti dalla scheda 10.4 per ognuno

dei 18 quartieri sono improntati alla difesa delle loro specificità, al

miglioramento della loro unità morfologica, alla promozione spaziale e

ambientale dei loro spazi collettivi, ad incentivare lo sviluppo delle singole

potenzialità, ad accrescerne il ruolo e le qualità funzionali, ecc., e devono

essere concretizzati attraverso le pianificazioni locali. Il coordinamento e la

conformità sono verificati dal Cantone in sede d'esame dei piani regolatori. Il

comprensorio territoriale del comune di __________, di cui ci si occupa, è incluso

completamente nel Parco del __________ (n. 10). Al pari dei quartieri, il

parco, che si estende lungo la fascia centrale della piana del __________, è

una componente urbanistica del modello di organizzazione territoriale

dell’agglomerato (cfr. scheda 10.4, in particolare elenco dei provvedimenti

pianificatori n. 10.4.3 e 10.4.2.10) ed è finalizzato prevalentemente all’uso

pubblico per lo svago, lo sport, la distensione, la salvaguardia agricola e la

protezione naturalistica e paesaggistica. Come risulta da un’attenta visione

dei piani, nonché dalla situazione dei luoghi, noti al tribunale, la discussa

zona semi intensiva R4 fa parte

di un comprensorio omogeneo, costituito da un’ampia distesa prativa pianeggiante,

delimitata sul fronte occidentale dal corso della Roggia dei __________ unitamente

ad una vasta fascia forestale ad alti contenuti naturalistici (biotopo), oltre

cui sono situati l’area del campeggio e il porto. Non fa dubbio che nel

comparto all’esame si localizza dunque quella componente territoriale atta a

realizzare gli indirizzi e gli interventi elencati nel modello di

organizzazione dell'agglomerato del Luganese, poc’anzi citati. Contrariamente a

quanto sostenuto dal ricorrente, si deve quindi concludere che l’istituzione in

questo contesto di una zona residenziale, oltretutto a carattere intensivo, è

in contrasto con gli obiettivi del piano direttore.

4.2.2. Fatta questa premessa, la zona semi

intensiva R4 non approvata non adempie con ogni

evidenza il presupposto dell'art. 15 lett. a LPT: disposizione

peraltro nemmeno invocata dall’insorgente. Con terreni

già edificati in larga misura si intende essenzialmente il territorio costruito

in maniera compatta, oltre eventualmente singole particelle inedificate al suo

interno, direttamente confinanti con la zona edificabile, in genere già

edificate e di superficie relativamente ridotta (RDAT I-2001 n. 49 consid. 3b; Flückiger, op. cit., ad art. 15 n. 60; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert,

op. cit., n. 319). Il comparto in parola fa invece

parte, come illustrato poc'anzi, di un ampio territorio pianeggiante, complessivamente

inedificato e costituito da vaste aree prative circoscritte da distese

boschive, pianificatoriamente separato a nord dall’area edificabile del comune

da via alla __________ e via __________. Malgrado la presenza di alcuni

edifici, dispersi tuttavia casualmente in quelle vaste superfici, esso non può

pertanto essere considerato come edificato in larga misura nel senso restrittivo

inteso dalla giurisprudenza.

4.2.3.

La zona in parola non risponde nemmeno ad una prevedibile necessità di terreni

fabbricabili urbanizzati entro 15 anni giusta l’art. 15 lett. b LPT. Difatti, nell'ambito

dell'esame del dimensionamento del piano regolatore, il Consiglio di Stato ha desunto

dal rapporto di pianificazione (pag. 64) che la contenibilità teorica del nuovo

piano regolatore in merito alle zone abitative corrispondeva a 1’884 unità

insediative. Questo risultato veniva conseguito applicando per certe zone

destinate alla residenza un alto rapporto superficie utile lorda/unità

insediativa (di 60 o 70 mq, a seconda del genere di zona residenziale) in luogo

degli usuali 35-45 mq per abitante. Il valore relativo alla contenibilità delle

zone residenziali risultava dunque sottostimato e avrebbe dovuto essere

aumentato, applicando per lo meno un valore di 50 mq. Nondimeno, la contenibilità

teorica ritenuta dal comune consentiva comunque un potenziale di sviluppo -

rispetto alla situazione di effettivi 789 abitanti (2003) - pari ad un incremento

di più del doppio dei residenti. Il Governo ha pertanto ritenuto che il dimensionamento

del piano regolatore eccedeva ampiamente ogni presumibile ed ottimistico

fabbisogno per lo sviluppo del comune per il prossimo quindicennio (cfr.

risoluzione impugnata, pag. 18). Questa valutazione merita di essere condivisa,

soprattutto se si considera l'evoluzione del numero di abitanti. In effetti, malgrado

le (generiche) ipotesi di sviluppo formulate dal comune e i (quantomai

parziali) parametri dallo stesso adottati, il nuovo piano regolatore permetterebbe

comunque sia di insediare, nei prossimi 15 anni, almeno ulteriori 1’095

abitanti sul territorio comunale. Questo incremento notevole, tuttavia, non

rispecchia l'evoluzione demografica del comune evidenziato in questi ultimi

quarant’anni, che marca certamente una tendenza generale all’aumento, tuttavia

in modo discontinuo e per certi versi trascurabile. Difatti, dai dati ripresi

dall’Annuario statistico ticinese (cfr. USTAT, Annuario statistico ticinese,

2005, pag. 24 e 25), si evince un aumento della popolazione residente, ma con tassi

di crescita decennali comunque ben più modesti rispetto a quello pronosticato

dal comune: da un aumento del 13% registrato negli anni ’60, si passa ad uno

dell’11% negli anni '70 e soltanto negli anni ’80 si assiste ad un

significativo aumento, corrispondente però al 33%, che poi ripiega altrettanto

eloquentemente tra il 1990 e 2003 ad un incremento del 5%. Orbene, il

preconizzato incremento di oltre il 100%, sebbene riferito ad un arco temporale

più ampio (un quindicennio), non è nemmeno congruente con l’aumento della popolazione

registrato nel decennio di massima espansione (anni ‘80), essendo, in

proporzione, di 2 volte maggiore. Il dato relativo agli anni ‘80, tuttavia, non

può costituire da solo una base assumibile ad una tendenza su cui fondare un

pronostico attendibile, ritenuto oltretutto il successivo periodo di stasi, giacché

non è dimostrato in base a quali circostanze un tasso di crescita già di per sé

elevato possa effettivamente raddoppiare a medio termine. Né una semplice ed

indiscriminata estensione della zona edificabile può essere assunta come

fattore di sviluppo demografico, che trarrebbe la sua unica, ma insufficiente,

giustificazione in un ipotetico movimento migratorio, in un contesto regionale che

vede però la presenza di comuni con piani regolatori, se non sovradimensionati,

quanto meno con riserve edificabili di una certa consistenza (cfr. ad esempio,

i comuni di __________ e di __________). Per le stesse ragioni, la ricerca di una

misura idonea ed efficace per il riequilibrio della piramide dell’età della

popolazione, problematica di apprezzabile complessità, non può passare soltanto

attraverso un’apertura di una nuova e vasta zona edificabile, specialmente se

dai connotati così generici ed elementari, inserita in un comprensorio dai

contenuti omogenei che, come vedremo, riserva interessi contrapposti

preponderanti. D’altra parte, nonostante queste legittime preoccupazioni, nulla

ha impedito però al comune di programmare l’esteso comparto edificabile in

località __________ (comprensorio con piano di quartiere obbligatorio: art. 31

NAPR), secondo intendimenti ed obiettivi che si discostano dalla conclamata

politica di migliorare la stratificazione della popolazione, in favore di un incremento

delle famiglie giovani, prolifiche e di ceto medio (cfr. in particolare, la

riserva di quota del 40% per la residenza primaria). Comunque sia, a rimedio del

problema il comune dispone ancora di un certo margine di manovra nella parte

collinare del comprensorio comunale, laddove è ubicato il vasto comparto

inedificato, previsto di principio edificabile, su cui attualmente grava una

zona di pianificazione (cfr. ZP1, TPT inc. 90.2004.20 e 90.2004.16-17). Ciò

detto, a fronte di un piano sovradimensionato si giustificava il particolare

rigore con cui il Consiglio di Stato ha esaminato il perimetro della zona

edificabile, concedendo unicamente puntuali ampliamenti laddove sussistevano

motivazioni di carattere urbanistico e riducendone l’estensione per il restante.

Sussiste difatti un interesse generale ad impedire la formazione di zone

edificabili troppo vaste (RDAT I-2001 n. 49 consid. 3c). Queste considerazioni

devono essere, di conseguenza, applicate anche al comparto all’esame. L'art. 15

lett. b LPT non può, di conseguenza, essere di giovamento al ricorrente.

Ferme

queste premesse, appare dunque strumentale la censura secondo cui, con la

decisione impugnata, le zone residenziali sarebbero semmai divenute sottodimensionate

per effetto delle non approvazioni che hanno colpito questa ed altre zone edificabili.

Ciò, al pari della doglianza circa l’ipotetica sottrazione di area destinata

all’abitazione ad opera del tracciato della futura circonvallazione - di cui il

comune non si è tuttavia curato - in un comparto, in cui però le superfici

toccate sarebbero in prevalenza a contenuti lavorativi.

4.3.

Poiché il comparto in parola non può essere attribuito

alla zona fabbricabile già per assenza dei requisiti di cui all'art. 15 LPT e

per il contrasto con gli indirizzi del piano direttore, merita tutela la

decisione del Consiglio di Stato di confermarne - di conseguenza - l’inclusione

nella zona agricola, intesa anche nel suo senso più ampio, espressamente

sancito ora all'art. 16 LPT, nella versione in vigore dal 1. settembre 2000.

Alla zona agricola dev'essere difatti riconosciuto un ruolo multifunzionale,

poiché persegue non solo obiettivi di politica agraria e fondiaria, ma anche obiettivi

in ordine agli insediamenti, quale eccellente strumento di prevenzione dell'edificazione

sparsa, alla protezione dell'ambiente e a quella del paesaggio (cfr. Messaggio

del Consiglio federale concernente la revisione parziale della LPT del 22

maggio 1996, pubbl. in FF 1996, III, pag. 457 segg., pag. 471, con rinvii), aspetto,

quest’ultimo, che nella fattispecie riveste una particolare rilevanza. Non

appare quindi nemmeno necessario approfondire se il comparto interessato si

presti o meno, ed eventualmente in che misura, alla lavorazione agricola. Va ad

ogni buon conto rilevato che il catasto delle idoneità agricole, allestito

dalla sezione dell'agricoltura, assegna complessivamente al comparto all’esame

un'idoneità elevata alla campicoltura. Tant’è che il piano direttore designa

proprio tali terreni, quali superficie idonea all’avvicendamento delle colture

(SAC). Questo è l'oggetto specifico della scheda

settoriale 3.1, di dato acquisito, che vincola quindi il comune a precisare le

SAC nell'ambito della definizione della zona agricola del proprio piano

regolatore (cfr. piano direttore: rappresentazione grafica n. 14, scheda di coordinamento

3.1). Di conseguenza, al comparto all’esame, proprio perché appartenente al

territorio agricolo cantonale, va riconosciuta una chiara vocazione ad essere

attribuito alla zona agricola, che, va precisato, può essere diminuita solo in

presenza di importanti esigenze della pianificazione del territorio e previa

modifica degli strumenti pianificatori (art. 7 LTagr). Presupposti, questi, che

nella fattispecie fanno difetto. La decisione del Consiglio di Stato si pone

quindi in conformità con le scelte strategiche del piano direttore, e ciò senza

che il comune possa invocare motivi particolari e preponderanti di carattere

pianificatorio per discostarsene.

4.4.

Pertanto, la risoluzione, con cui il Governo non ha approvato la zona semi intensiva

R4, ubicata nella piana del __________, attribuendola alla zona agricola, deve

essere confermata e il ricorso respinto sia in merito alla domanda principale sia,

per le stesse ragioni, in merito alla richiesta subordinata di tenere in

sospeso la decisione d’approvazione per la parte del comparto situato in

località __________ e __________.

5. Zona estensiva

R2a e zona speciale isolata Zs4

5.1. Sempre

in merito alle zone edificabili residenziali, questa volta situate nei comprensori

collinari, l’Autorità governativa non ha approvato nelle località di __________

e di __________ parte degli ampliamenti della zona estensiva R2a e, ancora in

località __________, l’intera zona speciale isolata Zs4, attribuendoli tutti d’ufficio

alla zona agricola. Il Consiglio di Stato non ha escluso a priori che queste

aree potessero essere attribuite, dal profilo della delimitazione delle zone, a

quella edificabile. Tuttavia, trattandosi di nuove zone, notoriamente

interessate da immissioni foniche provenienti dall’autostrada A2 situata a

valle, il comune non avrebbe fornito, come suo compito, le indicazioni e le

prescrizioni necessarie affinché fosse dimostrato il rispetto dei valori di

pianificazione nei termini imposti dall’ordinanza sull’inquinamento fonico

(OIF). Dal canto suo, il ricorrente ritiene che tali ampliamenti dovevano

essere approvati. Intanto, essi costituiscono in realtà correzioni contenute dei

limiti della zona edificabile del previgente piano regolatore, riguardanti

pochi fondi o parte di essi, allo scopo di ottenere una migliore coerenza degli

azzonamenti. Queste superfici, inoltre, non sono mai state incluse nella zona

agricola, né si presterebbero comunque a tale utilizzo, anche perché di modeste

dimensioni. In merito all’inquinamento fonico proveniente dall’autostrada,

l’insorgente rileva che tale impianto è soggetto a risanamento ai sensi

dell’art. 16 LPAmb. Risanamento che, programmato per tutelare le aree

residenziali del previgente piano regolatore, a maggior ragione ne tutelerà gli

ampliamenti in parola. In ogni caso, l’art. 29 OIF accorderebbe la possibilità

di delimitare nuove zone edificabili, se i valori di pianificazione fossero

rispettati grazie a misure di pianificazione, sistemazione o costruzione.

Condizioni, queste, che nella fattispecie sarebbero adempiute, come dimostrerebbe

la documentazione che il municipio si è impegnato ad allestire e a versare agli

atti.

5.2.

Rispetto alle motivazioni addotte per negare l’approvazione della zona semi intensiva

R4 (cfr. supra, consid. 4), il Governo ha posto in questo caso l’accento sul

problema del rispetto dei requisiti, ritenuti non adempiuti, in materia di

inquinamento fonico, collocando in secondo piano la questione dell’eccessiva contenibilità

del piano regolatore. Esso ha difatti considerato che nella fattispecie la

discriminante del principio della non estensione della zona edificabile risultava

alquanto attenuata (cfr. risoluzione impugnata, pag. 26).

5.3.

Esaminando il perimetro delle succitate zone residenziali collinari, il

Consiglio di Stato ha ritenuto che gli ampliamenti all’esame erano volti ad

integrare nel comparto edificabile quei fondi già edificati ad uso abitativo o

che si trovavano intercalati fra questi e la zona costruibile già delimitata

dal previgente piano regolatore. Sennonché, negandone l’approvazione, principalmente

per i motivi di cui si è detto, il Governo non ha ricondotto i limiti di zona

in corrispondenza di quelli del previgente piano regolatore, bensì ha concesso una

parte di quelle estensioni, che includevano appunto le edificazioni esistenti e

i fondi liberi ad esse intercalati (cfr. piano delle zone, approvato con

risoluzione governativa n. 4711 del 5 settembre 1984 e piano delle zone,

approvato con la risoluzione impugnata e all. 2 e 3). In sostanza, esso ha

delimitato un perimetro applicando i criteri per la determinazione del

comprensorio ampiamente edificato (art. 15 lett. a LPT), negando quindi

l’approvazione per quei comparti, fondi o parte di essi, inedificati o

insufficientemente edificati, che costituivano una vera e propria estensione

della zona edificabile ai sensi della LPT (cfr. mapp. 130, 131, 132, 133 e 134

parz. in località __________, mapp. 143, 141 parz., 148 parz. e 163 parz. in

località __________), in cui il comune ne chiede ora l’inclusione. Orbene, come

il tribunale ha accertato durante la trattazione della zona semi intensiva R4

(cfr. supra, consid. 4.2.3), il piano regolatore di __________ risulta a tal

punto sovradimensionato che l’art. 15 lett. b LPT deve essere applicato anche nella

fattispecie con il dovuto rigore. È dunque irrilevante, a tale proposito, se

dal profilo della delimitazione delle zone, gli ampliamenti sono congruenti con

la situazione morfologica e territoriale. Questo requisito deve peraltro essere

sempre adempiuto. Ciò che importa è la giustificazione del fabbisogno di aree edificabili

che, nel caso concreto, risulta ben lungi dall’essere dimostrato. Pertanto,

basta questo motivo, indipendentemente dunque dalla problematica relativa all’inquinamento

fonico, per tutelare la risoluzione che non ha approvato l’inserimento in zona

edificabile delle aree situate in località __________ e __________. Malgrado

questi terreni non denotino una particolare idoneità, la loro attribuzione alla

zona agricola risponde, come già spiegato, al ruolo multifunzionale che essa riveste,

in particolare quale antagonista per eccellenza della zona edificabile, oltre

che, come vedremo, quale mezzo di protezione dell’ambiente (cfr. supra, consid.

4.3).

5.4. Ciò

detto, va ritenuto che ad aggravare la situazione delle aree in parola vi è pure

il carico ambientale, suscettibile di comprometterne l’idoneità per

un’edificazione a scopi residenziali. A tale riguardo si considera quanto

segue.

5.4.1. Secondo l'art. 23 della legge sulla protezione

dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb) per la pianificazione delle nuove zone

edificabili e la protezione contro il rumore prodotto da nuovi impianti fissi,

il Consiglio federale stabilisce valori limite di pianificazione inferiori ai

valori limite delle immissioni. Per le nuove zone edificabili occorre tenere

conto, oltre ai criteri enunciati all'art. 15 LPT e agli scopi e ai principi di

quest’ultima legge federale (art. 1 e 3 LPT), anche

delle esigenze poste dalla legislazione sulla protezione dell'ambiente. L'art.

24 cpv. 1 LPAmb, stabilisce infatti, che le nuove zone per

la costruzione di abitazioni o di altri edifici, destinati al soggiorno

prolungato di persone, possono essere previste soltanto nelle regioni in cui le

immissioni foniche non superano i valori di pianificazione o nelle quali questi

valori possono essere rispettati mediante misure di pianificazione, sistemazione

o costruzione (cfr. anche l'art. 29 dell'ordinanza sull'inquinamento fonico del

15 dicembre 1986, OIF, di medesimo tenore). Queste disposizioni tornano in concreto

applicabili ai comparti in questione, dal momento che, vista la precedente assegnazione

nel piano regolatore ad una zona non edificabile del territorio comunale

(territorio senza destinazione specifica: art. 28 vNAPR), per tali fondi si

tratta di un nuovo inserimento alla zona edificabile (su questo aspetto cfr.

Wolf, Kommentar zum Umweltschutzgesetz, Zurigo 2000, n. 12 e segg. ad art. 24; Flückiger,

in Kommentar zum Bundesgesetz über die Raumplanung, Zurigo 1999, n. 44 e 51 ad

art. 15; Favre, La protection contre le bruit dans la loi sur la protection de

l'environnement, Zurigo 2002, pag. 248 e segg.). Di conseguenza, il livello

delle immissioni di rumore per queste aree non dovrà superare i valori di

pianificazione di 55 dB(A) di giorno e 45 dB(A) di notte stabiliti al n. 2

dell'allegato 3 dell'OIF per le zone alle quali è assegnato un grado di

sensibilità al rumore II (GDS II), come in concreto.

5.4.2.

L'applicazione dell'art. 24 LPAmb presuppone la determinazione delle immissioni

foniche alle quali è sottoposta l'area in discussione. L'art. 36 OIF enuncia i

criteri per questa determinazione: in particolare occorre tenere in

considerazione gli aumenti o le diminuzioni prevedibili delle immissioni

foniche in seguito alla costruzione, alla modifica o al risanamento di impianti

fissi, in particolare se, al momento della determinazione, i relativi progetti

sono già stati approvati o pubblicati (art. 36 cpv. 2 lett. a OIF). Le

immissioni di rumore sono determinate sulla base di calcoli o misurazioni (art.

38 cpv. 1 OIF). Nella fattispecie, nel catasto del rumore del novembre 2001,

allestito nell’ambito del progetto di risanamento della strada nazionale A2 (Km

23.330-26.100) dal dipartimento del territorio sulla base dei dati riferiti ad

un traffico giornaliero medio (TGM) futuro (doc. in atti), risulta, in ogni

caso, per le zone non approvate un superamento dei valori di pianificazione

determinanti per il grado di sensibilità II. In particolare, nella situazione

ante risanamento si assiste in tutti i comparti in parola, quanto meno, al

superamento dei valori limite d’immissione, con punte oltre i valori d’allarme

nella zona estensiva R2a in località __________ e nella zona speciale isolata

Zs4 in località __________. Il risanamento migliorerebbe, relativamente, la

situazione soltanto nella zona estensiva R2a in località __________, in cui

avverrebbe comunque un superamento dei valori di pianificazione, mentre risulterebbero

ancora significativamente superati i valori limite di d’immissione negli altri

settori.

5.4.3. Orbene,

benché i risultati di questi calcoli o misurazioni considerano l’evoluzione del

traffico in prospettiva futura e che le proposte di risanamento del traffico

autostradale sono a tutt’oggi relegate - è bene precisarlo - alla funzione di documenti

di lavoro, essi attestano nondimeno senza ombra di dubbio che le aree all’esame

sono interessate da un consistente carico fonico. In presenza di questo

fenomeno e in mancanza di altri dati, trattandosi nella fattispecie

dell’apertura di nuove zone edificabili, incombeva all’ente pianificante di accertare

dapprima l’entità delle immissioni e di dimostrare, se del caso, il rispetto

dei valori di pianificazione per il GDS II attraverso misure di pianificazione,

sistemazione o costruzione (art. 24 LPAmb e 29 OIF; cfr. Wolf, op. cit. n. 23 e

segg. ad art. 24; Favre, op, cit., pag. 253 e segg.). Di principio, tali misure

devono essere fissate in modo vincolante già al momento dell'adozione del piano

di utilizzazione, ritenuto che, in caso contrario, solo il rispetto dei valori

limite di immissione, meno severi rispetto a quelli di pianificazione, potranno

essere esatti dal proprietario nell'ambito della procedura di rilascio del

permesso di costruzione (art. 22 LPAmb; cfr. anche Jomini, Coordination

matérielle: l'approche de la jurisprudence du Tribunal fédéral, in Umweltrecht

in der Praxis, n. 5/2005, pag. 444 segg., 460). Riguardo a questo aspetto, il

Consiglio di Stato ha rettamente rilevato che il comune di __________, non

avendo esperito nulla in questa fase, non aveva fatto prova di una corretta gestione

del problema delle immissioni foniche nei comparti in oggetto, pertanto gli

ampliamenti non potevano essere approvati. In quest'ottica, l'Esecutivo

cantonale non si è quindi espresso ulteriormente sul quesito a sapere se

eventuali misure ai sensi dell'art. 24 cpv. 1 LPAmb avrebbero permesso il

rispetto dei valori di pianificazione. In questo senso, occorre rilevare che

non spettava né al Consiglio di Stato, né tanto meno spetta a questo tribunale,

che non è autorità di pianificazione e nemmeno possiede le necessarie conoscenze

tecniche, ricercare d'ufficio quali accorgimenti adottare per permettere il rispetto

della normativa federale. Di conseguenza, la decisione dell'autorità cantonale

deve essere confermata anche su questo punto.

5.5. In

conclusione, per tutte le pregresse motivazioni, la domanda volta

all’approvazione degli ampliamenti dei comparti residenziali (zona estensiva

R2a e zona speciale isolata Zs4) situati in località __________ e __________ va

respinta.

6. Piano

regolatore cantonale di protezione del laghetto di __________ PRCP-LM

6.1. Nell’ambito

della procedura di adozione del PRCP-LM, che interessava un’ampia porzione del

comprensorio territoriale di __________, il Consiglio di Stato ha respinto

alcune richieste ricorsuali avanzate dal comune, volte ad istituire in quel

piano le scelte pianificatorie che si stavano delineando per quel comprensorio attraverso

il processo di revisione generale del piano regolatore comunale, ancora in

corso a quell’epoca. In seguito, in sede d’approvazione del piano regolatore di

__________, il Governo ha coerentemente confermato l’impostazione pianificatoria

del PRCP-LM, stralciando dalla pianificazione comunale, che avrebbe dovuto semplicemente

recepire il piano di protezione cantonale, quei vincoli e gli azzonamenti che divergevano

o erano in conflitto con la pianificazione di ordine superiore. Da ciò, il ricorso

del comune di __________ inoltrato al tribunale avverso l’adozione del PRCP-LM,

confermato in alcuni punti da quello contro l’approvazione del piano regolatore

comunale. Come anticipato in narrativa, le impugnative vertono sui seguenti

oggetti: l’ampliamento della zona residenziale in località Al __________,

l’istituzione di una zona per attrezzature pubbliche riguardante il mapp. 323 e

la sostituzione del percorso pedonale, che si sviluppa da via __________ fino a

quasi la riva del laghetto, con una strada che consenta il transito

limitatamente ai mezzi pubblici di servizio.

6.2. La

protezione della natura e del paesaggio è sancita a livello costituzionale dall'art.

78 Cost., che ne affida la competenza ai Cantoni, mentre fa carico alla Confederazione

di rispettare nell'esecuzione dei propri compiti le caratteristiche del paesaggio,

l'aspetto degli abitati, i luoghi storici, come anche le rarità naturali e i

monumenti culturali, con l'obbligo di conservarli intatti quando vi sia un

interesse generale e preponderante. Il disposto costituzionale conferisce alla

Confederazione la facoltà di legiferare sulla protezione della fauna e della

flora. Direttamente protette dalla Costituzione sono le paludi e le zone

palustri di particolare bellezza e di importanza nazionale. La protezione della

natura e del paesaggio è specificamente disciplinata dalla legge federale sulla

protezione della natura e del paesaggio del 1 luglio 1966 (LPN): giusta l'art.

18 cpv. 1 LPN l'estinzione di specie animali e vegetali indigene dev'essere

prevenuta mediante la conservazione di spazi vitali sufficienti (biotopi) e

altri provvedimenti adeguati. Devono essere segnatamente protette le zone

ripuali, le praterie a carice e le paludi, le fitocenosi forestali rare, le

siepi, i boschetti in terreni aperti, i prati secchi e altri siti che

nell'equilibrio naturale hanno una funzione compensatrice o presentano

condizioni favorevoli alle biocenosi (art. 18 cpv. 1bis LPN). Secondo l'art.

18a cpv. 1 LPN, il Consiglio federale, sentiti i Cantoni, determina i biotopi

d'importanza nazionale, ne stabilisce la situazione e indica gli scopi della

protezione. Spetta poi ai Cantoni di disciplinare la protezione e la

manutenzione dei biotopi d'importanza nazionale, di prendere tempestivamente

gli opportuni provvedimenti e di badare alla loro esecuzione (art. 18a cpv. 2

LPN). I Cantoni provvedono alla protezione e manutenzione dei biotopi

d'importanza regionale e locale a norma dell'art. 18b cpv. 1 LPN. Si

tratta, secondo la giurisprudenza, di un mandato imperativo (DTF 118 Ib 485,

consid. 3a). La Confederazione - e, trattandosi di biotopi d'importanza regionale

e locale, i Cantoni - devono anzitutto stabilire quali sono gli spazi vitali da

proteggere. Ciò presuppone la ponderazione di tutti gli interessi, pubblici e

privati, in gioco. Direttamente protetta, ope legis, senza che vi sia spazio

per la ponderazione degli interessi è per contro, a norma dell'art. 21 LPN, la

vegetazione ripuale. Ne fan parte essenzialmente i canneti, i giuncheti, le

vegetazioni golenali e biocenosi forestali che crescono lungo le rive di laghi,

fiumi, stagni.

6.3.

La natura e il paesaggio sono parimenti protetti dalla LPT. L'art. 3 cpv. 2 LPT

stabilisce che il paesaggio dev'essere rispettato e che in particolare (lett.

d) occorre conservare i siti naturali. I piani regolatori (art. 24 segg. LALPT)

disciplinano l'uso ammissibile del suolo (art. 14 cpv. 1 LPT). Essi devono

delimitare, in primo luogo, le zone edificabili, agricole e protette (art. 14

cpv. 2 LPT). Le zone protette comprendono (art. 17 cpv. 1 LPT): i ruscelli, i

fiumi, i laghi e le loro rive (lett. a); i paesaggi particolarmente belli e

quelli con valore naturalistico o storico-culturale (lett. b); i siti

caratteristici, i luoghi storici, i monumenti naturali e culturali (lett. c); i

biotopi per gli animali e vegetali degni di protezione (lett. d).

L'assegnazione alla differenti zone di utilizzazione è il frutto di una

ponderazione globale degli interessi effettuata in primo luogo in funzione

degli scopi della pianificazione del territorio e dei principi pianificatori

posti agli art. 1 e 3 LPT ed inoltre dei principi più specifici ancorati agli

art. da 15 a 17 LPT (cfr. Moor, Commentario LPT, art. 14 n. 73 con rinvii; art.

17 n. 5 segg. pure con rinvii, per quanto concerne più particolarmente la

delimitazione delle zone protette; art. 17 n. 71 seg. e 109 per quanto concerne

infine la protezione dei biotopi). Infine, l'art. 28 cpv. 2 LALPT dispone alla

lett. f che le rappresentazioni grafiche dei piani regolatori abbiano in

particolare a fissare le zone di protezione dei beni naturalistici,

paesaggistici e storico-culturali e, alla lett. h, i vincoli speciali cui è

assoggettata l'utilizzazione di taluni fondi, in particolare per la protezione

delle acque, la tutela del paesaggio, dei contenuti naturalistici del

paesaggio, degli edifici di pregio storico-culturale o della vista panoramica.

Esse stabiliscono, inoltre, la rete delle vie di comunicazione per i mezzi di

trasporto pubblici e privati con la precisazione delle linee di arretramento,

le vie ciclabili e pedonali, i sentieri e i posteggi pubblici (art. 28 cpv. 2

lett. p LALPT).

6.4. È

tuttavia possibile (ed in taluni casi auspicabile) affidare la protezione della

natura ad altri strumenti pianificatori: nella scelta delle misure i cantoni

godono in effetti di un'ampia libertà (DTF 118 Ib 490) e possono far capo alle

procedure di cui già dispongono (DTF 116 Ib 215). Occorre a questo punto

ricordare che nel Canton Ticino sono tuttora in vigore il Decreto legislativo

sulla protezione delle bellezze naturali e del paesaggio (DLBN) del 16 gennaio

1940 e il relativo regolamento di applicazione del 22 gennaio 1974 (RDLBN). Le

relative normative conferiscono al Consiglio di Stato la competenza di

assicurare la tutela dei rispettivi beni. Ciò può avvenire direttamente con gli

strumenti del piano regolatore comunale, oppure per iniziativa del Consiglio di

Stato (art. 5 RDLBN), tramite l'adozione di piani regolatori cantonali

di protezione ai sensi degli art. 8-12 RDLBN. È precisamente su questa base che

il Cantone ha deciso l'adozione del piano regolatore cantonale di protezione del

laghetto di __________ (PRCP-LM), delimitando un comprensorio, suddiviso in zone

edificabili, di protezione della natura Pr Na I e II, di protezione del

paesaggio Pr Pa, nonché adottando misure di protezione, quali i limiti di

sfalcio, le linee di arretramento e i punti panoramici, e prevedendo interventi

di promozione delle attività di svago e della pubblica fruizione, fra cui, ad

esempio, la creazione di nuove tratte pedonali.

6.5. Il

comprensorio del laghetto di __________ costituisce un prezioso elemento del

territorio dalle elevate caratteristiche naturalistiche e paesaggistiche,

situato tuttavia in un contesto fortemente antropizzato. Con l'aggiornamento

del PRCP-LM il Cantone ha inteso rafforzarne e ottimizzarne la tutela,

promuovendo parimenti, compatibilmente con le funzioni ambientali, un incremento

delle infrastrutture atte alla pubblica fruizione, come peraltro auspicato dai

comuni direttamente interessati (cfr. rapporto di pianificazione, febbraio

2002, pag. 5 segg.; art. 1 NAPRCP-LM).

6.6. Zona

residenziale in località Al __________

6.6.1. Con

l’aggiornamento del PRCP-LM il Consiglio di Stato ha ritenuto di mantenere

inalterato l’assetto e la delimitazione delle zone di protezione della natura e

del paesaggio, così come erano state definite nel piano di protezione del 1982,

in quanto rispondevano ancora agli obiettivi di tutela del comprensorio e delle

sue componenti. Di conseguenza, sono rimaste immutate le aree residue, ubicate

ai margini del comprensorio, che il previgente piano di protezione attribuiva

alla zona edificabile e che sono state confermate tali dall’aggiornamento (zona

residenziale del comune di __________ RM e del comune di __________ RS). Per

quanto riguarda il comprensorio del comune di __________, il PRCP-LM prevede

dunque in località Al __________ una fascia residenziale, già edificata, circoscritta

a monte dal tracciato di via __________ e a valle da via __________. A valle di

quest’ultima strada si apre in mezzo all’area forestale una radura su cui

insistono due case d’abitazione, assegnata dal piano cantonale alla zona di

protezione della natura II (Pr Na II). Il ricorrente ne chiede invece

l’attribuzione alla zona residenziale, ritenuta l’entità modesta

dell’estensione, la perfetta urbanizzazione e la presenza di edificazioni, sia

a monte, che a valle di via __________, tali da configurare un comprensorio ampiamente

edificato.

6.6.2.

Come più volte accennato, lo scopo principale del PRPC-LM è la protezione e la

promozione dei valori naturalistici e paesaggistici del territorio considerato,

che sono della massima importanza. Protezione di valori elevati che, per essere

efficace, deve essere improntata al particolare rigore e alla conseguente

subordinazione di attività, quali l’utilizzazione per lo svago, l’agricoltura e,

con ogni evidenza, quella edilizia. Il piano prevede dunque tre zone di

protezione la cui intensità decresce dal lago verso le zone periferiche. Orbene,

in concreto l’area oggetto della domanda d’estensione della zona edificabile, benché

effettivamente comprenda terreni parzialmente edificati, come peraltro erano

già all’epoca del piano di protezione del 1982, è tuttavia a diretto contatto

con la zona di protezione della natura I (Pr Na I), valutata di estrema

importanza dal profilo ecologico-naturalistico (cfr. PRPC-LM, rapporto di

pianificazione, allegato 7, pag. 17 e piano della valutazione

ecologico-naturalistica), in cui la protezione è pertanto integrale. Essa fa

dunque parte integrante della zona di protezione della natura II (Pr Na II)

che, oltre ad evidenziare essa stessa apprezzabili contenuti naturalistici

(loc. cit., pag. 17), svolge essenzialmente una funzione di zona cuscinetto tra

il sottostante ambiente maggiormente sensibile e pregiato e il soprastante

comparto residenziale, da cui è nettamente separata dal tracciato di via __________.

Gli obiettivi di tutela naturalistica, in questo frangente preponderanti, anche

se nella fattispecie in parte ostacolati dalla presenza di alcune costruzioni, esigono

a maggior ragione che il carico antropico esistente non venga ulteriormente

aggravato con un incremento edilizio conseguente ad una sua attribuzione alla

zona fabbricabile. Pertanto, la risoluzione con cui il Consiglio di Stato ha

adottato l’aggiornamento del PRCP-LM e quella successiva con cui ha approvato

il piano regolatore del comune di __________ va confermata e i ricorsi respinti

su questo oggetto.

6.7. Zona

per attrezzature pubbliche (AP) al mapp. 323

6.7.1. Il

comune chiede che al mapp. 323, assegnato in parte alla zona di protezione

della natura II (Pr Na II) e in parte alla zona di protezione del paesaggio (Pr

Pa), venga istituita una zona per attrezzature pubbliche (AP), giustificata

dalla presenza del vecchio lavatoio comunale. Il Governo, adottando il PRCP-LM

e respingendo il ricorso, ha ritenuto generica la domanda comunale, in quanto

non era stata precisata quale fosse la destinazione d’uso pubblico che il fondo

in questione avrebbe dovuto rivestire nell’ambito dell’organizzazione comunale.

Di conseguenza, anche l’interesse pubblico non risultava dimostrato. In sede

d’istruttoria, il tribunale ha appurato che le preoccupazioni del comune

vertevano essenzialmente sulla possibilità di mantenimento del manufatto

esistente, quale punto panoramico sul laghetto, e di consentirne l’accesso alla

popolazione e, più in generale, al pubblico.

6.7.2. Dall’esperimento

del sopralluogo risulta che l’antico lavatoio, una tipica costruzione pubblica

ticinese, ubicata ai margini del nucleo storico e costituita da una grande

vasca, ricavata da un blocco unico di pietra, sormontata da una tettoia in

coppi a due falde, è stato recentemente ristrutturato, unitamente al recupero

della piazzola prativa di contorno, delimitata da muretti di sostegno a secco,

da cui, effettivamente, lo scenario che si spiega alla vista guardando a valle

è innegabilmente suggestivo. Ora, da un attento esame della documentazione

componente il PRCP-LM risulta che le prescrizioni del piano di protezione sono già

sufficienti per garantire l’uso pubblico che il comune intenderebbe riservare

al fondo all’esame con l’istituzione di una zona AP. Per quanto riguarda la

manutenzione della costruzione esistente e dell’assetto della piccola area

prativa di contorno non sussistono particolari impedimenti, in quanto la cifra

3 dell’art. 7 NAPRCP-LM dispone che all’interno della zona di protezione Pr Na

Considerandi

II non sono ammessi “gli interventi su edifici esistenti che eccedono la

normale manutenzione e che sono pertanto suscettibili di apportare aumenti di

volumetria o cambiamenti di destinazione in contrasto con gli obiettivi del

Piano”. Altrettanto vale per quanto riguarda il pubblico accesso, più che

garantito, giacché l’aggiornamento del PRCP-LM riprende il tracciato del

percorso pedonale esistente, che dalla riva del laghetto si sviluppa in declivio,

con andamento tortuoso, fino a raggiungere direttamente, alla sommità del

promontorio, il vecchio lavatoio e che, lambendolo su due lati, prosegue in

direzione di via __________. Va da sé che pure ammissibile risulta la fruizione

pubblica della piazzola prativa antistante il manufatto, di superficie modesta,

da cui si apre la vista panoramica di cui si è detto, in quanto funzionalmente e

materialmente connessa con l’utilizzo dell’edificio esistente. Tale attività è

con ogni evidenza compatibile con gli obiettivi del PRCP-LM, tesi a promuovere

la pubblica fruizione e l’informazione a scopo didattico dei valori presenti

(art. 1 cifra 3 NAPRCP-LM), né arreca danno ai valori naturali tutelati dalla

zona Pr Na II (art. 7 cifra 3 NAPRCP-LM), tanto meno direttamente o indirettamente

pregiudizio agli ambienti naturali protetti della zona Pr Na I (art. 7 cifra 3

NAPRCP-LM), ritenuto che il mapp. 323 è ubicato ai margini del comprensorio di

protezione, in luogo marcatamente antropizzato, caratterizzato da scarsi valori

ecologici (cfr. PRCP-LM, piano della valutazione ecologico-naturalistica).

Stando così le cose, la richiesta ricorsuale va dunque respinta.

6.8

Percorso

veicolare di servizio per mezzi pubblici

6.8.1

Da

ultimo il ricorrente domanda che il percorso pedonale che si sviluppa tra via __________

e il laghetto venga ridefinito quale percorso veicolare di servizio, al fine di

consentire l’accesso soltanto ai mezzi pubblici. Con l’adozione del nuovo piano

regolatore, il comune ha vincolato tale percorso, definendolo “strada

privata con diritto di passo pubblico (veicolare solo per mezzi pubblici di

servizio)”. Vincolo, che il Consiglio di Stato ha poi stralciato in sede

d’approvazione del piano regolatore comunale, in quanto, come già spiegato, non

era contemplato dal PRCP-LM appena adottato.

6.8.2

In sede di sopralluogo il tribunale ha appurato che il tracciato del percorso pedonale

si sviluppa in realtà su una strada sterrata esistente che, penetrando in profondità

nel comparto di protezione sino a quasi raggiungere la riva del lago, lambisce

alcuni fondi sfruttati a vigneto di proprietà dello stesso ricorrente e affittati

a terzi. Come per la strada che si sviluppa sui mapp. 239 e 693, posta più a

sud, anche per il percorso all’esame l’insorgente dispone di un diritto di

passo carrabile iscritto a registro fondiario (cfr. estratti registro fondiario

mapp. 606, 858, 244, 245, 246, 248 RF di __________, doc. in atti).

6.8.3

Analogamente a quanto trattato in precedenza al riguardo dell’ex lavatoio,

l’insorgente non ha sostanziato, né attraverso il ricorso di prima istanza, né

con quello davanti al tribunale e nemmeno in fase d’istruttoria, la necessità e

gli scopi alla base dell’istituzionalizzazione di un vincolo di passo

carrabile, riservato oltretutto esclusivamente ai mezzi comunali di servizio.

Nemmeno chiariti sono i motivi che imporrebbero la scelta di quel tracciato ad

esclusione di soluzioni alternative già esistenti e di fatto già praticabili (mapp.

239.

e 693). Pertanto, l’interesse pubblico a sostegno di un simile vincolo, che

non trova inoltre nessun altro riscontro nell’intero comprensorio di protezione

del laghetto, non appare per nulla dimostrato, né il tribunale è tenuto a supplirvi

d’ufficio. Cosicché, nell’ambito della ponderazione degli interessi, non risulta

possibile assodarne la preponderanza rispetto alla protezione dei contenuti

naturalistici ed ecologici presenti lungo il tracciato del percorso all’esame,

rilevati di medio valore con la presenza di specie vegetali della lista rossa

(cfr. PRCP-LM, piano della valutazione ecologico-naturalistica). Anche su questo

punto il ricorso va di conseguenza respinto.

7.

In

conclusione, nella misura in cui sono ricevibili, i ricorsi vanno, dunque,

respinti. Poiché il comune non è comparso in causa per tutelare interessi

economici propri, bensì in veste di ente pianificante, si prescinde dal

prelievo di tassa e spese di giudizio (art. 28 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli articoli di legge applicabili alla

fattispecie,

dichiara

e pronuncia:

1. I ricorsi,

in quanto non devono essere stralciati dai ruoli e in quanto ricevibili, sono respinti.

2. Non si

prelevano spese e tasse di giudizio.

3. Intimazione

a:

;

.

terzi implicati

CO 1

rappr. da: RA 1

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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