90.2005.73
Non attribuzione alla zona edificabile di un fondo per non appartenenza a comprensorio ampiamente edificato e per ragioni legate alla contenibilità del piano regolatore.
23 maggio 2006Italiano12 min
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Numero d'incarto:
90.2005.73
Data decisione, Autorità:
23.05.2006, TPT
Titolo:
Non attribuzione alla zona edificabile di un fondo per non appartenenza a comprensorio ampiamente edificato e per ragioni legate alla contenibilità del piano regolatore.
CONTENIBILITÀ
FUNZIONE
IDONEITÀ
RAPPORTO DI PIANIFICAZIONE
art. 15 let. a LPT
art. 15 let. b LPT
art. 16 cpv. 1 LPT
art. 16 cpv. 2 LPT
Incarto n.
90.2005.73
Lugano
23 maggio
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale della pianificazione del
territorio
composto dei giudici:
Raffaello Balerna, presidente,
Lorenzo
Anastasi, Matteo Cassina
segretario:
Fulvio Campello, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 30 settembre 2005 di
RI 1
RI 2
patr. da: PR 1
contro
la risoluzione 6 settembre 2005 (n.
4245), con cui il Consiglio di Stato ha approvato la revisione del piano
regolatore delPI 1;
viste le risposte:
- 29 novembre 2005 del RA
2;
- 15 dicembre 2005, del
dipartimento del territorio, divisione dello sviluppo territoriale e della
mobilità;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. RI 1 e RI 2 sono comproprietari, in ragione di ½ ciascuno, del mapp.
4, ubicato in località CdelPI 1. Il terreno, di complessivi mq 1859, è censito
come segue: A) fabbricato di mq 18; b) prato di mq 1'833. Nella seduta del 23
marzo 2004, il consiglio comunale di PI 1 ha adottato la revisione generale del
piano regolatore. In quella sede, la particella summenzionata è stata assegnata
alla zona agricola, e più precisamente ai “comparti comprendenti altri
terreni idonei all’uso agricolo”. Tale assegnazione ricalcava quella già
prevista dal previgente piano regolatore, approvato dal governo il 25 luglio 1984,
il quale inseriva la particella nella zona idonea ad un’utilizzazione agricola
(prato). Con ricorso 30 settembre 2004 RI 1 e RI 2 si sono aggravati contro l’attribuzione
del loro fondo alla zona agricola dinanzi al Consiglio di Stato, chiedendo che
il mappale in questione fosse inserito in zona edificabile, spostando il limite
dell’adiacente zona residenziale semi-estensiva sino all’inclusione dello
stesso. Essi hanno sostenuto che il fondo apparteneva ad un comparto già largamente
edificato.
B.
Con risoluzione 6 settembre 2005 (n. 4245), il
Consiglio di Stato ha approvato il piano regolatore ed ha respinto nel contempo
il gravame di RI 1 e RI 2. L’esecutivo cantonale ha ritenuto che, considerato
il sovradimensionamento del piano regolatore e salvo precisi presupposti di
natura urbanistica, un’estensione dell’area fabbricabile fosse esclusa; d’altro
canto la delimitazione della zona fabbricabile così come fatto dal comune
risultava corretta.
C.
Contro la predetta risoluzione, RI 1 e RI 2 insorgono
davanti a questo tribunale con ricorso 30 settembre 2005, che ripropone le
richieste e gli argomenti formulati in precedenza davanti al Consiglio di Stato.
Il RA 2 e la divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità hanno
chiesto la reiezione del gravame, adducendo motivi che, nella misura del
necessario, verranno ripresi nei considerandi in diritto.
D.
Il 16 marzo 2006 si sono tenuti l’udienza ed il
sopralluogo in contraddittorio, durante il quale sono tate scattate alcune
fotografie dei luoghi, acquisite in seguito agli atti. Le parti si sono confermate
nelle rispettive allegazioni e conclusioni.
Considerato, in
diritto
1.La competenza del tribunale, data ed il ricorso tempestivo (art. 38
cpv. 1 LALPT); la legittimazione dei ricorrenti certa (art. 38 cpv. 4 lett.
b LALPT). Il ricorso è dunque ricevibile in ordine.
2.In campo pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia.
Questa non è, però, assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto
cantonale deve garantire il riesame completo del piano regolatore da parte di
almeno un'istanza di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio
di Stato (art. 37 cpv. 1 LALPT), che decide i ricorsi - e approva il piano -
con pieno potere cognitivo: questo significa controllo non solo della legittimità
ma anche dell'opportunità delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità
incaricate di compiti pianificatori badano tuttavia di lasciare alle autorità
loro subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro
compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque semplicemente
sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il
diritto di questo di scegliere, tra più soluzioni adeguate, quella ritenuta più
appropriata, ragionevole od opportuna. Esso non può però limitarsi ad intervenire
nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun criterio
oggettivo e sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario rifiutare
l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli scopi
pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro sufficiente
attuazione, rispettivamente che non tengono adeguatamente conto della pianificazione
di livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano direttore (cfr. anche
l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà segnatamente che sia
stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale degli interessi richiesta
dall'art. 3 OPT (RDAT II-2001 n. 78 consid. 6 b; II-1999 n. 27 consid. 3).
Il potere
cognitivo del Tribunale della pianificazione del territorio è, invece,
circoscritto alla violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT II-2001 n.
78 consid. 6 c; II-1999 n. 27 consid. 3; II-1997 n. 23); fanno eccezione -
per poter ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui è impugnata
una modifica del piano regolatore disposta d'ufficio dal Consiglio di Stato.
3.I piani di utilizzazione - nel nostro Cantone chiamati, a livello comunale,
piani regolatori (art. 24 segg. LALPT) - disciplinano l'uso ammissibile del
suolo (art. 14 cpv. 1 LPT). Essi devono delimitare, in primo luogo, le zone
edificabili, agricole e protette (art. 14 cpv. 2 LPT).
Le zone
edificabili comprendono, secondo l'art. 15 LPT, i terreni idonei all'edificazione
che sono già stati edificati in larga misura (lett. a) e quelli prevedibilmente
necessari ed urbanizzati entro 15 anni (lett. b). Di massima un terreno che
adempie queste esigenze va attributo alla zona edificabile a meno che, dopo una
ponderazione globale degli interessi che la legislazione sulla pianificazione
del territorio tende a salvaguardare (cfr. in particolare art. 1 e 3 LPT),
debba venir incluso, parzialmente o totalmente, nel territorio fuori della zona
edificabile (RDAT I-2001 n. 49 consid. 3a). I criteri posti dall'art. 15 LPT
per l'assegnazione di un terreno alla zona edificabile non hanno pertanto un
valore assoluto, ma una portata relativa. Essi rappresentano piuttosto dei
principi generali della pianificazione del territorio, dei punti di
riferimento, che - ancorché soddisfatti - non conducono necessariamente all'attribuzione
del terreno interessato alla zona fabbricabile (cfr. la giurisprudenza appena citata;
inoltre Flückiger, Commentario
LPT, ad art. 15 n. da 25 a 29; Zen-Ruffinen/
Guy-Ecabert, Aménagement du
territoire, construction, expropriation, Berna 2001, n. 314).
Giusta l'art.
16 cpv. 1 LPT (testo modificato il 20 marzo 1998, in vigore dal 1. settembre
2000), le zone agricole servono a garantire a lungo termine la base dell'approvvigionamento
alimentare, a salvaguardare il paesaggio e lo spazio per lo svago o ad assicurare
la compensazione ecologica; esse devono essere tenute, per quanto possibile,
libere da costruzioni, in sintonia con le loro differenti funzioni, e comprendere:
a) i terreni idonei alla coltivazione agricola o all'orticoltura produttiva necessari
all'adempimento dei vari compiti dell'agricoltura; b) i terreni che, nell'interesse
generale, devono essere coltivati dall'agricoltura (cfr. nello stesso senso l'art.
68 cpv. 1 LALPT, testo modificato il 25 febbraio 2003, in vigore dal 1. giugno
2003). Per quanto possibile devono essere delimitate ampie superfici contigue
(art. 16 cpv. 2 LPT).
4.4.1. Il fondo dei ricorrenti si trova in località Croce, a valle del
nucleo delPI 1. Esso confina a monte (nord/nord-ovest) con la zona fabbricabile,
che è addossata alla sovrastante strada cantonale che da __________ conduce al
citato nucleo, dove insistono 9 abitazioni (di cui 7 case a schiera). Ad est il
terreno confina invece con la zona agricola, mentre a valle (sud/sud-ovest) è
delimitato dalla menzionata strada cantonale. L’adiacente territorio posto sotto
questa strada è pure in zona agricola, quale zona di protezione del paesaggio,
e meglio quale paesaggio agricolo tradizionale (vigneti, prati alberati e cespuglieti).
Il terreno dei ricorrenti si presenta come un declivio che da nord s’adagia in
un pianoro di modeste dimensioni, cui fa seguito un nuovo corto pendio,
sostenuto da un muro, censito nel piano del paesaggio quale elemento naturale
protetto (muro a secco). La particella è occupata da alcune piante, da una legnaia
coperta da una tettoia in lamiera ed una piccola baracca di legno. Per il resto
il mappale ha sostanzialmente un carattere prativo.
Fatti
I proprietari
sostengono che il loro terreno si trovi in un comprensorio già largamente
edificato i cui confini naturali, che lo separerebbero dalla zona agricola, sarebbero
il sentiero ad est del mappale e la strada posta a valle dello stesso. I ricorrenti
ritengono quindi che il terreno adempia i requisiti di applicazione dell’art.
15 lett. a LPT, ragione per cui il mappale andrebbe inserito nella zona edificabile.
4.2. Con
terreni già edificati in larga misura ai sensi dell’art. 15 lett. a LPT si
intende essenzialmente il territorio costruito in maniera compatta, oltre
eventualmente a singole particelle inedificate al suo interno, direttamente
confinanti con la zona edificabile, in genere già edificate e di superficie
relativamente ridotta; non entrano, di principio, in linea di conto le
costruzioni agricole (RDAT I-2001 n. 49 consid. 3b; Flückiger, op. cit., ad art. 15 n. 60
seg.; Zen-Ruffinen/ Guy-Ecabert,
op. cit., n. 319). In concreto questo requisito non è soddisfatto. In
effetti il fondo dei ricorrenti è parte integrante dell’ampio comparto verde
che si apre sotto la zona edificabile diPI 1 (zona nucleo NV e adiacente zona
residenziale semi-estensiva Rse) e che degrada in direzione e fino al confine
con il sottostante comune di M__________. Il semplice fatto di confinare, a
monte, con la zona edificabile Rse, ritagliata in questo settore contro la
volontà del comune e del Governo per decisione 2 giugno 1986 del Gran Consiglio,
nell’ambito dell’evasione dei ricorsi interposti contro l’approvazione del
previgente piano regolatore (cfr. RVGC, sessione ordinaria primaverile del 1986,
vol. 1, pag. 465 e 485 segg.), non permette, ovviamente, di mutare questa
conclusione. A maggior ragione poiché il comparto edificabile in parola risulta
piuttosto isolato dal residuo comprensorio fabbricabile del comune e presenta,
nello stesso tempo, delle dimensioni tutto sommato contenute. È pertanto
addirittura dubbio che esso possa adempiere ai requisiti per costituire una
zona edificabile: premessa indispensabile per poter ammettere il suo
ampliamento, sollecitato dai ricorrenti. In conclusione, non si può quindi affermare
che il mapp. 4 appartenga al territorio ampiamente edificato nel senso
restrittivo inteso dalla giurisprudenza.
4.3. L’attribuzione del mapp. 4
alla zona edificabile non risponde, inoltre, ad una prevedibile necessità di
terreni fabbricabili urbanizzati entro 15 anni giusta l’art. 15 lett. b LPT.
Secondo il rapporto di pianificazione (cfr. rapporto cit., pag. 4 e 30) gli
Considerandi
abitanti del comune nel 2000 erano 731. Il nuovo piano regolatore permette di
accogliere 1130 abitanti e d’incrementare, pertanto, la popolazione residente
del 55%, rispettivamente, secondo i dati aggiornati del Consiglio di Stato, del
60% (cfr. rapporto cit., pag. 30; risoluzione di approvazione 6 settembre 2005,
cifra 3.2.1, lett. a pag. 17 seg.). Il dimensionamento della zona edificabile
destinata alla residenza è pertanto più che sufficiente, ed appare anzi eccessivo,
per far fronte alle aspettative di crescita della popolazione del comune nei
prossimi 15 anni.
4.4
Poiché il fondo in discussione non può essere attribuito alla zona edificabile
già per assenza dei requisiti di cui all’art. 15 LPT, merita tutela la
decisione del Consiglio di Stato di approvare – di conseguenza – la sua
assegnazione alla zona agricola, intesa nel suo senso più ampio, espressamente
sancito ora all’art. 16 LPT, nella versione in vigore dal 1. settembre 2000. Alla
zona agricola deve essere riconosciuto un ruolo multifunzionale, poiché
persegue scopi non solo di politica agraria e fondiaria ma anche obiettivi in
ordine agli insediamenti, quale eccellente strumento di prevenzione
dell’edificazione sparsa, alla protezione dell’ambiente ed a quella del
paesaggio (cfr. messaggio del Consiglio federale concernente la revisione
parziale della LPT del 22 maggio 1996, pubbl. in FF 1996, III, pag. 457 segg.,
pag. 471, con rinvii). Non appare quindi nemmeno necessario approfondire se la
porzione di terreno interessata si presti o meno, ed eventualmente in quale
misura, alla lavorazione agricola. Va ad ogni buon conto rilevato che il
catasto delle idoneità agricole, allestito dalla sezione dell’agricoltura,
assegna alla particella un’idoneità alla viticoltura ed allo sfalcio.
Quest’area potrebbe quindi essere assegnata alla zona edificabile solo previa
compensazione, a tenore degli art. 8 segg. LTagr: requisito che, in concreto,
fa completamente difetto. Il fatto, invece, che il fondo sia urbanizzato, non è
decisivo e non conferisce un diritto alla sua attribuzione alla zona
edificabile (DTF 122 II 326 consid. 6; 117 Ia 434 consid. 3g).
4.5
Nell’ambito di una ponderazione
globale degli interessi (cfr. consid. 3), va anzitutto rilevato l’interesse
generale ad impedire la formazione di zone edificabili troppo vaste (RDAT
I-2001 n. 49 consid. 3c). In concreto, un ampliamento della zona residenziale
del comune, già generosamente dimensionata, non appare giustificato, anche se
dovesse concernere, come è il caso in esame, poche unità insediative. Secondo
la giurisprudenza, anche le particelle di modeste proporzioni contribuiscono a
definire la zona edificabile giusta l’art. 15 LPT e non possono pertanto essere
trascurate a questo scopo (cfr. DTF inedita 26 settembre 2001 in re A. V. e
llcc, consid. 4c; DTF 116 Ia 236 seg.). Da ultimo, va sottolineata
l’imprescindibile esigenza, troppo spesso trascurata, di salvaguardare
sufficienti spazi liberi per le future generazioni.
5.
Il ricorso dev’essere respinto. La tassa di
giustizia è posta a carico degli insorgenti in solido (art. 28 PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli articoli di legge in concreto applicabili;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa di
giustizia e le spese, di fr. 1'200, sono poste a carico dei ricorrenti in solido.
3. Intimazione
a:
;
.
terzi implicati
PI 1
rappr. da: RA 2
CO 1
rappr. da: RA 1
Per il Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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