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Decisione

90.2005.73

Non attribuzione alla zona edificabile di un fondo per non appartenenza a comprensorio ampiamente edificato e per ragioni legate alla contenibilità del piano regolatore.

23 maggio 2006Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

I proprietari

sostengono che il loro terreno si trovi in un comprensorio già largamente

edificato i cui confini naturali, che lo separerebbero dalla zona agricola, sarebbero

il sentiero ad est del mappale e la strada posta a valle dello stesso. I ricorrenti

ritengono quindi che il terreno adempia i requisiti di applicazione dell’art.

15 lett. a LPT, ragione per cui il mappale andrebbe inserito nella zona edificabile.

4.2. Con

terreni già edificati in larga misura ai sensi dell’art. 15 lett. a LPT si

intende essenzialmente il territorio costruito in maniera compatta, oltre

eventualmente a singole particelle inedificate al suo interno, direttamente

confinanti con la zona edificabile, in genere già edificate e di superficie

relativamente ridotta; non entrano, di principio, in linea di conto le

costruzioni agricole (RDAT I-2001 n. 49 consid. 3b; Flückiger, op. cit., ad art. 15 n. 60

seg.; Zen-Ruffinen/ Guy-Ecabert,

op. cit., n. 319). In concreto questo requisito non è soddisfatto. In

effetti il fondo dei ricorrenti è parte integrante dell’ampio comparto verde

che si apre sotto la zona edificabile diPI 1 (zona nucleo NV e adiacente zona

residenziale semi-estensiva Rse) e che degrada in direzione e fino al confine

con il sottostante comune di M__________. Il semplice fatto di confinare, a

monte, con la zona edificabile Rse, ritagliata in questo settore contro la

volontà del comune e del Governo per decisione 2 giugno 1986 del Gran Consiglio,

nell’ambito dell’evasione dei ricorsi interposti contro l’approvazione del

previgente piano regolatore (cfr. RVGC, sessione ordinaria primaverile del 1986,

vol. 1, pag. 465 e 485 segg.), non permette, ovviamente, di mutare questa

conclusione. A maggior ragione poiché il comparto edificabile in parola risulta

piuttosto isolato dal residuo comprensorio fabbricabile del comune e presenta,

nello stesso tempo, delle dimensioni tutto sommato contenute. È pertanto

addirittura dubbio che esso possa adempiere ai requisiti per costituire una

zona edificabile: premessa indispensabile per poter ammettere il suo

ampliamento, sollecitato dai ricorrenti. In conclusione, non si può quindi affermare

che il mapp. 4 appartenga al territorio ampiamente edificato nel senso

restrittivo inteso dalla giurisprudenza.

4.3. L’attribuzione del mapp. 4

alla zona edificabile non risponde, inoltre, ad una prevedibile necessità di

terreni fabbricabili urbanizzati entro 15 anni giusta l’art. 15 lett. b LPT.

Secondo il rapporto di pianificazione (cfr. rapporto cit., pag. 4 e 30) gli

Considerandi

abitanti del comune nel 2000 erano 731. Il nuovo piano regolatore permette di

accogliere 1130 abitanti e d’incrementare, pertanto, la popolazione residente

del 55%, rispettivamente, secondo i dati aggiornati del Consiglio di Stato, del

60% (cfr. rapporto cit., pag. 30; risoluzione di approvazione 6 settembre 2005,

cifra 3.2.1, lett. a pag. 17 seg.). Il dimensionamento della zona edificabile

destinata alla residenza è pertanto più che sufficiente, ed appare anzi eccessivo,

per far fronte alle aspettative di crescita della popolazione del comune nei

prossimi 15 anni.

4.4

Poiché il fondo in discussione non può essere attribuito alla zona edificabile

già per assenza dei requisiti di cui all’art. 15 LPT, merita tutela la

decisione del Consiglio di Stato di approvare – di conseguenza – la sua

assegnazione alla zona agricola, intesa nel suo senso più ampio, espressamente

sancito ora all’art. 16 LPT, nella versione in vigore dal 1. settembre 2000. Alla

zona agricola deve essere riconosciuto un ruolo multifunzionale, poiché

persegue scopi non solo di politica agraria e fondiaria ma anche obiettivi in

ordine agli insediamenti, quale eccellente strumento di prevenzione

dell’edificazione sparsa, alla protezione dell’ambiente ed a quella del

paesaggio (cfr. messaggio del Consiglio federale concernente la revisione

parziale della LPT del 22 maggio 1996, pubbl. in FF 1996, III, pag. 457 segg.,

pag. 471, con rinvii). Non appare quindi nemmeno necessario approfondire se la

porzione di terreno interessata si presti o meno, ed eventualmente in quale

misura, alla lavorazione agricola. Va ad ogni buon conto rilevato che il

catasto delle idoneità agricole, allestito dalla sezione dell’agricoltura,

assegna alla particella un’idoneità alla viticoltura ed allo sfalcio.

Quest’area potrebbe quindi essere assegnata alla zona edificabile solo previa

compensazione, a tenore degli art. 8 segg. LTagr: requisito che, in concreto,

fa completamente difetto. Il fatto, invece, che il fondo sia urbanizzato, non è

decisivo e non conferisce un diritto alla sua attribuzione alla zona

edificabile (DTF 122 II 326 consid. 6; 117 Ia 434 consid. 3g).

4.5

Nell’ambito di una ponderazione

globale degli interessi (cfr. consid. 3), va anzitutto rilevato l’interesse

generale ad impedire la formazione di zone edificabili troppo vaste (RDAT

I-2001 n. 49 consid. 3c). In concreto, un ampliamento della zona residenziale

del comune, già generosamente dimensionata, non appare giustificato, anche se

dovesse concernere, come è il caso in esame, poche unità insediative. Secondo

la giurisprudenza, anche le particelle di modeste proporzioni contribuiscono a

definire la zona edificabile giusta l’art. 15 LPT e non possono pertanto essere

trascurate a questo scopo (cfr. DTF inedita 26 settembre 2001 in re A. V. e

llcc, consid. 4c; DTF 116 Ia 236 seg.). Da ultimo, va sottolineata

l’imprescindibile esigenza, troppo spesso trascurata, di salvaguardare

sufficienti spazi liberi per le future generazioni.

5.

Il ricorso dev’essere respinto. La tassa di

giustizia è posta a carico degli insorgenti in solido (art. 28 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli articoli di legge in concreto applicabili;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia e le spese, di fr. 1'200, sono poste a carico dei ricorrenti in solido.

3. Intimazione

a:

;

.

terzi implicati

PI 1

rappr. da: RA 2

CO 1

rappr. da: RA 1

Per il Tribunale della pianificazione del territorio

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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