90.2005.75
Ricorso direttamente al tribunale della pianificazione del territorio
8 marzo 2006Italiano4 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
90.2005.75
Data decisione, Autorità:
08.03.2006, TPT
Titolo:
Ricorso direttamente al tribunale della pianificazione del territorio
IRRECEVIBILITÀ
art. 38 cpv. 4 LALPT
Incarto n.
90.2005.75
Lugano
8 marzo 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente
del Tribunale della pianificazione del
territorio
Raffaello Balerna
assistito
dal segretario:
Fulvio Campello, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 4 ottobre 2005 di
RI 1
contro
la risoluzione 14 giugno 2005 (n. 2920) con cui il
Consiglio di Stato ha approvato la revisione del piano regolatore delPI 1;
viste le risposte:
- 25 ottobre 2005 della divisione
dello sviluppo territoriale e della mobilità;
- 16 novembre 2005 del RA
2;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. RI 1 sono
comproprietari, in ragione di ½ ciascuno, dei mapp. n. PI 1, tra di essi
contigui.
B. Nella
seduta dell'11 giugno 2003, il consiglio comunale PI 1 ha adottato la revisione
generale del piano regolatore. In quella sede non è più stato confermato il
percorso pedonale indicativo previsto dal precedente piano regolatore,
approvato dal Consiglio di Stato con risoluzione governativa n. 6557 del 9 novembre
1982, che attraversava rispettivamente costeggiava i mapp. 377, 378, 379, 180 e
394.
C. Con
risoluzione14 giugno 2005 (n. 2920) il Consiglio di Stato ha approvato la
revisione del piano regolatore.
D. Avverso la
menzionata risoluzione governativa, RI 1 insorgono dinanzi al tribunale con
ricorso 4 ottobre 2005. Gli insorgenti chiedono al tribunale di
"richiamare le autorità di ad assumersi davvero il ruolo di garanti
dei diritti dei loro concittadini e che, nel caso in questione, indichino chiaramente,
usando lo spirito di giustizia ed il buon senso, come dev'essere usato questo
passo". Delle loro argomentazioni si dirà nei seguenti considerandi in
diritto, se necessario.
E. Il RA 2 e
la divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità domandano che il
gravame venga dichiarato irricevibile con motivazioni di cui si dirà, se del
caso, più sotto.
Considerato, in
diritto
1.La competenza del tribunale, e per esso del suo presidente, è data
ed il ricorso è tempestivo (art. 38 cpv. 1 LALPT; art. 26c cpv.
Considerandi
2.
LOG). Quanto alla legittimazione dei ricorrenti, si considera quanto segue.
2.
A norma
dell'art. 37 cpv. 1 LALPT il Consiglio di Stato esamina gli atti e decide i
ricorsi, approva in tutto od in parte il piano regolatore, oppure nega l'approvazione.
Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale della
pianificazione del territorio (art. 38 cpv. 1 LALPT). L'art. 38 cpv. 4 LALPT
legittima a ricorrere il comune (lett. a), i già ricorrenti, per gli stessi
motivi (lett. b), ed ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno
di protezione a dipendenza delle modifiche decise dal Consiglio di Stato (lett.
c). Il privato cittadino è pertanto legittimato a ricorrere dinanzi a questo
tribunale solo se ha precedentemente inoltrato ricorso davanti al Consiglio di
Stato; fa eccezione l'ipotesi in cui quest'ultima autorità abbia disposto una
modifica rispetto alle decisioni del legislativo comunale.
3.
In
concreto, il Consiglio di Stato ha approvato la revisione del piano regolatore
- per quanto qui interessa - così come proposto dal comune. Pertanto, poiché RI
1.
non hanno a suo tempo inoltrato ricorso al Consiglio di Stato contro il
contenuto della pianificazione disposta dal consiglio comunale, essi non sono
ora legittimati a contestarla in questa sede.
4.
Il ricorso
dev'essere dunque dichiarato irricevibile. La tassa di giustizia è posta a
carico dei ricorrenti in solido (art. 28 PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli articoli di legge in concreto applicabili,
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è irricevibile.
2. La tassa di
giustizia, di fr. 300.-, è posta a carico dei ricorrenti in solido.
3. Intimazione
a:
terzi implicati
PI 1
rappr. da: RA 2
CO 1
rappr. da: RA 1
Il presidente
del Tribunale della pianificazione del
territorio
Il segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster