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Decisione

90.2005.75

Ricorso direttamente al tribunale della pianificazione del territorio

8 marzo 2006Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1 sono

comproprietari, in ragione di ½ ciascuno, dei mapp. n. PI 1, tra di essi

contigui.

B. Nella

seduta dell'11 giugno 2003, il consiglio comunale PI 1 ha adottato la revisione

generale del piano regolatore. In quella sede non è più stato confermato il

percorso pedonale indicativo previsto dal precedente piano regolatore,

approvato dal Consiglio di Stato con risoluzione governativa n. 6557 del 9 novembre

1982, che attraversava rispettivamente costeggiava i mapp. 377, 378, 379, 180 e

394.

C. Con

risoluzione14 giugno 2005 (n. 2920) il Consiglio di Stato ha approvato la

revisione del piano regolatore.

D. Avverso la

menzionata risoluzione governativa, RI 1 insorgono dinanzi al tribunale con

ricorso 4 ottobre 2005. Gli insorgenti chiedono al tribunale di

"richiamare le autorità di ad assumersi davvero il ruolo di garanti

dei diritti dei loro concittadini e che, nel caso in questione, indichino chiaramente,

usando lo spirito di giustizia ed il buon senso, come dev'essere usato questo

passo". Delle loro argomentazioni si dirà nei seguenti considerandi in

diritto, se necessario.

E. Il RA 2 e

la divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità domandano che il

gravame venga dichiarato irricevibile con motivazioni di cui si dirà, se del

caso, più sotto.

Considerato, in

diritto

1.La competenza del tribunale, e per esso del suo presidente, è data

ed il ricorso è tempestivo (art. 38 cpv. 1 LALPT; art. 26c cpv.

Considerandi

2.

LOG). Quanto alla legittimazione dei ricorrenti, si considera quanto segue.

2.

A norma

dell'art. 37 cpv. 1 LALPT il Consiglio di Stato esamina gli atti e decide i

ricorsi, approva in tutto od in parte il piano regolatore, oppure nega l'approvazione.

Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale della

pianificazione del territorio (art. 38 cpv. 1 LALPT). L'art. 38 cpv. 4 LALPT

legittima a ricorrere il comune (lett. a), i già ricorrenti, per gli stessi

motivi (lett. b), ed ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno

di protezione a dipendenza delle modifiche decise dal Consiglio di Stato (lett.

c). Il privato cittadino è pertanto legittimato a ricorrere dinanzi a questo

tribunale solo se ha precedentemente inoltrato ricorso davanti al Consiglio di

Stato; fa eccezione l'ipotesi in cui quest'ultima autorità abbia disposto una

modifica rispetto alle decisioni del legislativo comunale.

3.

In

concreto, il Consiglio di Stato ha approvato la revisione del piano regolatore

- per quanto qui interessa - così come proposto dal comune. Pertanto, poiché RI

1.

non hanno a suo tempo inoltrato ricorso al Consiglio di Stato contro il

contenuto della pianificazione disposta dal consiglio comunale, essi non sono

ora legittimati a contestarla in questa sede.

4.

Il ricorso

dev'essere dunque dichiarato irricevibile. La tassa di giustizia è posta a

carico dei ricorrenti in solido (art. 28 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli articoli di legge in concreto applicabili,

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è irricevibile.

2. La tassa di

giustizia, di fr. 300.-, è posta a carico dei ricorrenti in solido.

3. Intimazione

a:

terzi implicati

PI 1

rappr. da: RA 2

CO 1

rappr. da: RA 1

Il presidente

del Tribunale della pianificazione del

territorio

Il segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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