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Decisione

90.2005.79

Non attribuzione alla zona edificabile di un fondo per ragioni legate alla contenibilità del piano regolatore e per non appartenenza a comprensorio largamente edificato.

23 maggio 2006Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

i gravami.

C.

Contro la predetta risoluzione, i proprietari

insorgono davanti a questo tribunale con ricorsi separati, datati 7 ottobre

2005, riproponendo le richieste e gli argomenti formulati in precedenza dinanzi

al Consiglio di Stato. Il RA 2 e la divisione dello sviluppo territoriale hanno

chiesto la reiezione delle impugnative, adducendo motivi che, nella misura del

necessario, verranno ripresi nei considerandi in diritto.

D.

Il 16 marzo 2006 si sono tenuti l’udienza ed il

sopralluogo in contraddittorio congiunti per i due incarti. Durante il

sopralluogo sono state scattate alcune fotografie, acquisite, in seguito, agli

atti.

Il 18 aprile

2006 i ricorrenti hanno presentato un allegato conclusivo, sottolineando che il

sopralluogo avrebbe corroborato le loro tesi e domande, confermando queste ultime.

Considerato, in

diritto

1.La competenza del tribunale è data, i ricorsi sono tempestivi (art.

38 cpv. 1 LALPT) e la legittimazione dei ricorrenti certa (art. 38 cpv. 4 lett.

b LALPT). I ricorsi sono dunque ricevibili in ordine.

I gravami,

che presentano lo stesso fondamento fattuale, sono stati istruiti congiuntamente

e vengono altresì decisi con un unico giudizio (art. 51 PAmm).

Considerandi

2.

In campo pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia.

Questa non è, però, assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto

cantonale deve garantire il riesame completo del piano regolatore da parte di

almeno un'istanza di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio

di Stato (art. 37 cpv. 1 LALPT), che decide i ricorsi - e approva il piano -

con pieno potere cognitivo: questo significa controllo non solo della

legittimità ma anche dell'opportunità delle scelte pianificatorie comunali. Le

autorità incaricate di compiti pianificatori badano tuttavia di lasciare alle

autorità loro subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i

loro compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque

semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve

rispettare il diritto di questo di scegliere, tra più soluzioni adeguate,

quella ritenuta più appropriata, ragionevole od opportuna. Esso non può però

limitarsi ad intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi

su alcun criterio oggettivo e sia manifestamente insostenibile. Deve al

contrario rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono i

principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno

loro sufficiente attuazione, rispettivamente che non tengono adeguatamente conto

della pianificazione di livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano direttore

(cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà

segnatamente che sia stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale

degli interessi richiesta dall'art. 3 OPT (RDAT II-2001 n. 78 consid. 6 b;

II-1999 n. 27 consid. 3).

Il potere

cognitivo del Tribunale della pianificazione del territorio è, invece,

circoscritto alla violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT II-2001 n.

78.

consid. 6 c; II-1999 n. 27 consid. 3; II-1997 n. 23); fanno eccezione -

per poter ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui è impugnata

una modifica del piano regolatore disposta d'ufficio dal Consiglio di Stato.

3.

I piani di utilizzazione - nel nostro Cantone chiamati, a livello comunale,

piani regolatori (art. 24 segg. LALPT) - disciplinano l'uso ammissibile del

suolo (art. 14 cpv. 1 LPT). Essi devono delimitare, in primo luogo, le zone

edificabili, agricole e protette (art. 14 cpv. 2 LPT).

Le zone

edificabili comprendono, secondo l'art. 15 LPT, i terreni idonei all'edificazione

che sono già stati edificati in larga misura (lett. a) e quelli prevedibilmente

necessari ed urbanizzati entro 15 anni (lett. b). Di massima un terreno che

adempie queste esigenze va attributo alla zona edificabile a meno che, dopo una

ponderazione globale degli interessi che la legislazione sulla pianificazione

del territorio tende a salvaguardare (cfr. in particolare art. 1 e 3 LPT),

debba venir incluso, parzialmente o totalmente, nel territorio fuori della zona

edificabile (RDAT I-2001 n. 49 consid. 3a). I criteri posti dall'art. 15 LPT

per l'assegnazione di un terreno alla zona edificabile non hanno pertanto un

valore assoluto, ma una portata relativa. Essi rappresentano piuttosto dei

principi generali della pianificazione del territorio, dei punti di

riferimento, che - ancorché soddisfatti - non conducono necessariamente all'attribuzione

del terreno interessato alla zona fabbricabile (cfr. la giurisprudenza appena citata;

inoltre Flückiger, Commentario

LPT, ad art. 15 n. da 25 a 29; Zen-Ruffinen/

Guy-Ecabert, Aménagement du

territoire, construction, expropriation, Berna 2001, n. 314).

Giusta l'art.

16.

cpv. 1 LPT (testo modificato il 20 marzo 1998, in vigore dal 1. settembre

2000), le zone agricole servono a garantire a lungo termine la base dell'approvvigionamento

alimentare, a salvaguardare il paesaggio e lo spazio per lo svago o ad assicurare

la compensazione ecologica; esse devono essere tenute, per quanto possibile,

libere da costruzioni, in sintonia con le loro differenti funzioni, e comprendere:

a) i terreni idonei alla coltivazione agricola o all'orticoltura produttiva necessari

all'adempimento dei vari compiti dell'agricoltura; b) i terreni che, nell'interesse

generale, devono essere coltivati dall'agricoltura (cfr. nello stesso senso l'art.

68.

cpv. 1 LALPT, testo modificato il 25 febbraio 2003, in vigore dal 1. giugno

2003). Per quanto possibile devono essere delimitate ampie superfici contigue

(art. 16 cpv. 2 LPT).

4.

4.1

La porzione del mapp. __________0 che i

ricorrenti vorrebbero inserita nella zona edificabile, pari a ca. 3'800 mq, a

forma regolare (rettangolare), è costituita da un prato, che degrada da ovest

verso la strada cantonale che conduce a S__________; è attualmente adibita a

pascolo. Il contermine mapp. 1 ha forma di “L”, il cui lato lungo corre

parallelo al tracciato della strada citata, mentre quello corto penetra,

salendo, nell’entroterra. Il fondo, parzialmente ricoperto da vegetazione boschiva,

ospita l’abitazione dei ricorrenti e il giardino. Nelle rispettive memorie, i

ricorrenti sollevano gli stessi argomenti a sostegno della domanda d’inclusione

dei due fondi in oggetto nella zona fabbricabile: questi sono idonei

all’edificazione e si trovano in un territorio già largamente edificato,

appartengono ad un comparto già definito edificabile da cui discenderebbe una

violazione del principio della parità di trattamento, l’azzonamento dei fondi

sull’aspetto del sovradimensionamento del piano regolatore è irrilevante e non

sussistono interessi pubblici contrari.

4.2

Con

terreni già edificati in larga misura ai sensi dell’art. 15 lett. a LPT si

intende essenzialmente il territorio costruito in maniera compatta, oltre

eventualmente a singole particelle inedificate al suo interno, direttamente

confinanti con la zona edificabile, in genere già edificate e di superficie

relativamente ridotta; non entrano, di principio, in linea di conto le costruzioni

agricole (RDAT I-2001 n. 49 consid. 3b; Flückiger, op. cit., ad art. 15 n. 60

seg.; Zen-Ruffinen/ Guy-Ecabert,

op. cit., n. 319). In concreto questo requisito non è soddisfatto. In

effetti i fondi dei ricorrenti sono parte integrante dell’ampio comparto verde

che si apre sopra la zona edificabile diPI 1, cinto dalla foresta, e che degrada,

sul lato est, sino alla strada che conduce al comune di S__________ (via L__________).

Il semplice fatto che il mapp. 1 confini, su circa 40 m di un lato (sud) con

uno sparuto gruppetto di case (sette in totale) allineate lungo via L__________,

sorte prima dell’avvento della pianificazione del territorio e già assegnate

alla zona fabbricabile dal previgente piano regolatore, non permette, nemmeno

lontanamente, di mutare questa conclusione. Questo comparto edificabile in

parola risulta oltretutto molto isolato dal residuo comprensorio residenziale

del comune e presenta, nello stesso tempo, delle dimensioni tutto sommato contenute.

È pertanto addirittura dubbio che esso possa adempiere ai requisiti per

costituire una zona edificabile: premessa indispensabile per poter ammettere il

suo ampliamento. Lo conferma il fatto che, qualora dovessero essere accolte le

domande degli insorgenti, le proporzioni verrebbero completamente rovesciate,

l’esistente zona residenziale semi-estensiva Rse venendo relegata a modesta

appendice (1/3 circa) del complesso edificabile conseguito. Neppure giova la

presenza, sul lato opposto di via L__________, di un ampio settore consacrato

ad edifici od attrezzature di interesse pubblico (vivaio cantonale, campo sportivo,

centro scolastico, azienda forestale della regione). Oltre alla cesura

costituita dalla strada cantonale, nessuno tra questi edifici o impianti ha una

funzione paragonabile a quella della zona Rse. Per questo motivo, la loro

presenza non permette di sostenere l’inserimento in questa ultima zona dei

fondi dei ricorrenti. In conclusione, non si può quindi affermare che i mapp0 e

1.

appartengano al territorio ampiamente edificato nel senso restrittivo inteso

dalla giurisprudenza.

4.3

L’attribuzione dei mapp. 0

e 1 alla zona edificabile non risponde, inoltre, ad una prevedibile necessità

di terreni fabbricabili urbanizzati entro 15 anni giusta l’art. 15 lett. b LPT.

Secondo il rapporto di pianificazione (cfr. rapporto cit., pag. 4 e 30) gli abitanti

del comune nel 2000 erano 731. Il nuovo piano regolatore permette di accogliere

1130.

abitanti e d’incrementare, pertanto, la popolazione residente del 55%,

rispettivamente, secondo i dati aggiornati del Consiglio di Stato, del 60%

(cfr. rapporto cit., pag. 30; risoluzione di approvazione 6 settembre 2005,

cifra 3.2.1, lett. a pag. 17 seg.). Il dimensionamento della zona edificabile

destinata alla residenza è pertanto più che sufficiente, ed appare anzi eccessivo,

per far fronte alle aspettative di crescita della popolazione del comune nei

prossimi 15 anni.

4.4

Poiché i fondi in

discussione non possono essere attribuiti alla zona edificabile già per assenza

dei requisiti di cui all’art. 15 LPT, merita tutela la decisione del Consiglio

di Stato di approvare – di conseguenza – la sua assegnazione alla zona

agricola, intesa nel suo senso più ampio, espressamente sancito ora all’art. 16

LPT, nella versione in vigore dal 1. settembre 2000. Alla zona agricola deve

essere riconosciuto un ruolo multifunzionale, poiché persegue scopi non solo di

politica agraria e fondiaria ma anche obiettivi in ordine agli insediamenti,

quale eccellente strumento di prevenzione dell’edificazione sparsa, alla

protezione dell’ambiente ed a quella del paesaggio (cfr. messaggio del

Consiglio federale concernente la revisione parziale della LPT del 22 maggio

1996, pubbl. in FF 1996, III, pag. 457 segg., pag. 471, con rinvii). Non appare

quindi nemmeno necessario approfondire se la porzione dei terreni interessati

si presti o meno, ed eventualmente in quale misura, alla lavorazione agricola.

Il fatto, invece, che i fondi siano urbanizzati, non è decisivo e non conferisce

un diritto alla loro attribuzione alla zona edificabile (DTF 122 II 326 consid.

6; 117 Ia 434 consid. 3g).

5.

I ricorrenti lamentano una disparità di

trattamento rispetto ai proprietari dei fondi posti a sud. A torto.

Il principio

dell’uguaglianza giuridica ancorato all’art. 8 Cost. esige che la legge e le

decisioni d’esecuzione trattino in modo uguale situazioni uguali e in modo

diverso situazioni diverse.

Nell’ambito di provvedimenti pianificatori esso ha una portata necessariamente

limitata. Siccome occorre formare zone, è necessario poterle delimitare, talora

prescindendo da situazioni esistenti. Non è quindi insostenibile trattare

differentemente dal profilo pianificatorio ed edilizio anche terreni analoghi

per conformazione e posizione. L’invocato principio si identifica in sostanza

con il divieto dell’arbitrio: per non essere arbitrario, il provvedimento deve

fondarsi pertanto su criteri pianificatori oggettivi e ragionevoli (RDAT I-2001

n. 49 consid. 5a).

Nella

fattispecie, a mente dei ricorrenti attraverso la revisione in esame del piano

regolatore sarebbero stati inseriti in zona edificabile dei sedimi posti sulla

strada cantonale e confinanti con la preesistente zona edificabile. Si

tratterebbe di “sedimi, di apprezzabili dimensioni, posti più a monte

sull’altro lato della strada cantonale, all’interno della curva” (punto 2.1

di entrambi i ricorsi). In realtà, e come ben evidenzia il dipartimento nella

risposta, non si è trattato dell’inclusione di alcuni fondi in zona edificabile,

quanto della ridefinizione puntuale del comparto, dovuto essenzialmente

all’accertamento del limite forestale (ris. gov. n. del 18 agosto), che ha permesso

di meglio delimitare il comprensorio edificabile in questione. Non si è

trattato dunque di una vera e propria estensione della zona edificabile, come

invece si avvererebbe se i fondi degli insorgenti fossero inclusi in questa zona.

In concreto dunque, la pianificazione del comune, avallata dal Consiglio di

Stato, che non estende la zona fabbricabile in questione sino ad includervi i

fondi dei ricorrenti, oltre ad essere conforme ai principi che reggono la

pianificazione del territorio non è nemmeno discriminatrice.

6.

Nell’ambito di una ponderazione globale degli interessi (cfr. consid.

3), va anzitutto rilevato l’interesse generale ad impedire la formazione di

zone edificabili troppo vaste (RDAT I-2001 n. 49 consid. 3c). In concreto, un

ampliamento della zona residenziale del comune, già generosamente dimensionata,

non appare giustificato, anche se dovesse concernere poche unità insediative.

Secondo la giurisprudenza, anche le particelle di modeste proporzioni

contribuiscono a definire la zona edificabile giusta l’art. 15 LPT e non

possono pertanto essere trascurate a questo scopo (cfr. DTF inedita 26

settembre 2001 in re A. V. e llcc, consid. 4c; DTF 116 Ia 236 seg.), come

invece pretendono i ricorrenti. Del resto, nel caso in esame il complesso delle

superfici di cui i ricorrenti postulano l’assegnazione alla zona edificabile si

attesta attorno a 11’500/12'000 mq. Non si è nemmeno in presenza di aree di

modeste dimensioni. Da ultimo, va sottolineata l’imprescindibile esigenza,

troppo spesso trascurata, di salvaguardare sufficienti spazi liberi per le

future generazioni.

7.

I ricorsi devono essere respinti. La tassa di

giustizia dev’essere posta a carico degli insorgenti (art. 28 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli articoli di legge in concreto applicabili,

dichiara

e pronuncia:

1. I ricorsi sono respinti.

2. La tassa di

giustizia di fr. 4’000.- è posta a carico di F__________ F__________, D__________

F__________ e L__________ D__________ P__________ in solido per fr. 1'500, e di

A__________ e G__________ M__________ in solido per fr. 2'500.-.

3. Intimazione

a:

,

municipio,.

terzi implicati

PI 1

rappr. da: RA 2

CO 1

rappr. da: RA 1

Per il Tribunale della pianificazione del territorio

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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