90.2005.79
Non attribuzione alla zona edificabile di un fondo per ragioni legate alla contenibilità del piano regolatore e per non appartenenza a comprensorio largamente edificato.
23 maggio 2006Italiano14 min
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AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
90.2005.79
Data decisione, Autorità:
23.05.2006, TPT
Titolo:
Non attribuzione alla zona edificabile di un fondo per ragioni legate alla contenibilità del piano regolatore e per non appartenenza a comprensorio largamente edificato.
CONTENIBILITÀ
FUNZIONE
RAPPORTO DI PIANIFICAZIONE
art. 51 LPAMM
art. 15 let. a LPT
art. 15 let. b LPT
art. 16 cpv. 1 LPT
art. 16 cpv. 2 LPT
Incarti n.
90.2005.79
90.2005.80
Lugano
23 maggio
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale della pianificazione del
territorio
composto dei giudici:
Raffaello Balerna, presidente,
Lorenzo
Anastasi, Matteo Cassina
segretario:
Fulvio Campello, vicecancelliere
statuendo sui ricorsi 7 ottobre 2005 di
a)
F__________
F__________,
D__________
F__________,
L__________
D__________ __________,
patr. da: PR 1,
e
b)
A__________ e G__________,
patr. da: PR 1, ,
contro
la risoluzione 6 settembre 2005 (n. 4245) con cui il
Consiglio di Stato ha approvato la revisione del piano regolatore delPI 1;
viste le risposte:
-
29 novembre 2005 ad
entrambi i ricorsi del RA 2;
-
15 dicembre 2005 ad
entrambi i ricorsi del dipartimento del territorio, divisione dello sviluppo
territoriale e della mobilità;
viste le conclusioni 18 aprile 2006 presentate dai
ricorrenti;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. F__________ F__________, D__________ F__________ e L__________ D__________
P__________ sono proprietari, in comunione ereditaria, del mapp. __________0
del PI 1, ubicato in località V. Il fondo, di complessivi mq 11’633 è censito
come segue: a) bosco di mq 303; b) prato di mq 11’330. Al__________ e G__________
M__________ sono comproprietari in ragione di ½ ciascuno del __________ 1,
posto in località P__________. Il fondo, di complessivi mq 11'469, è così censito:
A) Fab. ab. di mq 171; B) Portico di mq 42; C) Portico di mq 27; D) Fabbricato
di mq 31; E) Rustico di mq 33, f) bosco di mq 3'368; g) giardino di mq 7'797. Nella
seduta del 23 marzo 2004, il consiglio comunale del PI 1 ha adottato la
revisione generale del piano regolatore. In quella sede, le particelle dei
ricorrenti sono state assegnate alla zona agricola, e più precisamente ai “comparti
comprendenti altri terreni idonei all’uso agricolo”. Tale assegnazione
ricalcava quella già prevista dal previgente piano regolatore, approvato dal
governo il 25 luglio, il quale inseriva entrambe le particelle nella zona idonea
ad un’utilizzazione agricola (prato). Con ricorsi separati del 23 giugno 2004, i
proprietari si sono aggravati contro l’attribuzione dei loro fondi alla zona agricola
dinanzi al Consiglio di Stato, chiedendo che gli stessi fossero inseriti nella zona
residenziale semi-estensiva Rse: parzialmente, per circa 1/3, il mapp., e
interamente (in quanto non boschivo) il mapp. 1. Nei rispettivi gravami i
ricorrenti hanno sollevato gli stessi motivi: idoneità dei terreni
all’edificazione, appartenenza ad un territorio edificato in larga misura,
violazione della parità di trattamento, mancanza di interessi pubblici preponderanti
contrari, irrilevanza dell’estensione della zona edificabile sul
dimensionamento del piano regolatore.
B.
Con risoluzione 6 settembre 2005 (n. 4245), il
Consiglio di Stato ha approvato il piano regolatore ed ha respinto nel contempo
Fatti
i gravami.
C.
Contro la predetta risoluzione, i proprietari
insorgono davanti a questo tribunale con ricorsi separati, datati 7 ottobre
2005, riproponendo le richieste e gli argomenti formulati in precedenza dinanzi
al Consiglio di Stato. Il RA 2 e la divisione dello sviluppo territoriale hanno
chiesto la reiezione delle impugnative, adducendo motivi che, nella misura del
necessario, verranno ripresi nei considerandi in diritto.
D.
Il 16 marzo 2006 si sono tenuti l’udienza ed il
sopralluogo in contraddittorio congiunti per i due incarti. Durante il
sopralluogo sono state scattate alcune fotografie, acquisite, in seguito, agli
atti.
Il 18 aprile
2006 i ricorrenti hanno presentato un allegato conclusivo, sottolineando che il
sopralluogo avrebbe corroborato le loro tesi e domande, confermando queste ultime.
Considerato, in
diritto
1.La competenza del tribunale è data, i ricorsi sono tempestivi (art.
38 cpv. 1 LALPT) e la legittimazione dei ricorrenti certa (art. 38 cpv. 4 lett.
b LALPT). I ricorsi sono dunque ricevibili in ordine.
I gravami,
che presentano lo stesso fondamento fattuale, sono stati istruiti congiuntamente
e vengono altresì decisi con un unico giudizio (art. 51 PAmm).
Considerandi
2.
In campo pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia.
Questa non è, però, assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto
cantonale deve garantire il riesame completo del piano regolatore da parte di
almeno un'istanza di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio
di Stato (art. 37 cpv. 1 LALPT), che decide i ricorsi - e approva il piano -
con pieno potere cognitivo: questo significa controllo non solo della
legittimità ma anche dell'opportunità delle scelte pianificatorie comunali. Le
autorità incaricate di compiti pianificatori badano tuttavia di lasciare alle
autorità loro subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i
loro compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque
semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve
rispettare il diritto di questo di scegliere, tra più soluzioni adeguate,
quella ritenuta più appropriata, ragionevole od opportuna. Esso non può però
limitarsi ad intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi
su alcun criterio oggettivo e sia manifestamente insostenibile. Deve al
contrario rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono i
principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno
loro sufficiente attuazione, rispettivamente che non tengono adeguatamente conto
della pianificazione di livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano direttore
(cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà
segnatamente che sia stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale
degli interessi richiesta dall'art. 3 OPT (RDAT II-2001 n. 78 consid. 6 b;
II-1999 n. 27 consid. 3).
Il potere
cognitivo del Tribunale della pianificazione del territorio è, invece,
circoscritto alla violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT II-2001 n.
78.
consid. 6 c; II-1999 n. 27 consid. 3; II-1997 n. 23); fanno eccezione -
per poter ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui è impugnata
una modifica del piano regolatore disposta d'ufficio dal Consiglio di Stato.
3.
I piani di utilizzazione - nel nostro Cantone chiamati, a livello comunale,
piani regolatori (art. 24 segg. LALPT) - disciplinano l'uso ammissibile del
suolo (art. 14 cpv. 1 LPT). Essi devono delimitare, in primo luogo, le zone
edificabili, agricole e protette (art. 14 cpv. 2 LPT).
Le zone
edificabili comprendono, secondo l'art. 15 LPT, i terreni idonei all'edificazione
che sono già stati edificati in larga misura (lett. a) e quelli prevedibilmente
necessari ed urbanizzati entro 15 anni (lett. b). Di massima un terreno che
adempie queste esigenze va attributo alla zona edificabile a meno che, dopo una
ponderazione globale degli interessi che la legislazione sulla pianificazione
del territorio tende a salvaguardare (cfr. in particolare art. 1 e 3 LPT),
debba venir incluso, parzialmente o totalmente, nel territorio fuori della zona
edificabile (RDAT I-2001 n. 49 consid. 3a). I criteri posti dall'art. 15 LPT
per l'assegnazione di un terreno alla zona edificabile non hanno pertanto un
valore assoluto, ma una portata relativa. Essi rappresentano piuttosto dei
principi generali della pianificazione del territorio, dei punti di
riferimento, che - ancorché soddisfatti - non conducono necessariamente all'attribuzione
del terreno interessato alla zona fabbricabile (cfr. la giurisprudenza appena citata;
inoltre Flückiger, Commentario
LPT, ad art. 15 n. da 25 a 29; Zen-Ruffinen/
Guy-Ecabert, Aménagement du
territoire, construction, expropriation, Berna 2001, n. 314).
Giusta l'art.
16.
cpv. 1 LPT (testo modificato il 20 marzo 1998, in vigore dal 1. settembre
2000), le zone agricole servono a garantire a lungo termine la base dell'approvvigionamento
alimentare, a salvaguardare il paesaggio e lo spazio per lo svago o ad assicurare
la compensazione ecologica; esse devono essere tenute, per quanto possibile,
libere da costruzioni, in sintonia con le loro differenti funzioni, e comprendere:
a) i terreni idonei alla coltivazione agricola o all'orticoltura produttiva necessari
all'adempimento dei vari compiti dell'agricoltura; b) i terreni che, nell'interesse
generale, devono essere coltivati dall'agricoltura (cfr. nello stesso senso l'art.
68.
cpv. 1 LALPT, testo modificato il 25 febbraio 2003, in vigore dal 1. giugno
2003). Per quanto possibile devono essere delimitate ampie superfici contigue
(art. 16 cpv. 2 LPT).
4.
4.1
La porzione del mapp. __________0 che i
ricorrenti vorrebbero inserita nella zona edificabile, pari a ca. 3'800 mq, a
forma regolare (rettangolare), è costituita da un prato, che degrada da ovest
verso la strada cantonale che conduce a S__________; è attualmente adibita a
pascolo. Il contermine mapp. 1 ha forma di “L”, il cui lato lungo corre
parallelo al tracciato della strada citata, mentre quello corto penetra,
salendo, nell’entroterra. Il fondo, parzialmente ricoperto da vegetazione boschiva,
ospita l’abitazione dei ricorrenti e il giardino. Nelle rispettive memorie, i
ricorrenti sollevano gli stessi argomenti a sostegno della domanda d’inclusione
dei due fondi in oggetto nella zona fabbricabile: questi sono idonei
all’edificazione e si trovano in un territorio già largamente edificato,
appartengono ad un comparto già definito edificabile da cui discenderebbe una
violazione del principio della parità di trattamento, l’azzonamento dei fondi
sull’aspetto del sovradimensionamento del piano regolatore è irrilevante e non
sussistono interessi pubblici contrari.
4.2
Con
terreni già edificati in larga misura ai sensi dell’art. 15 lett. a LPT si
intende essenzialmente il territorio costruito in maniera compatta, oltre
eventualmente a singole particelle inedificate al suo interno, direttamente
confinanti con la zona edificabile, in genere già edificate e di superficie
relativamente ridotta; non entrano, di principio, in linea di conto le costruzioni
agricole (RDAT I-2001 n. 49 consid. 3b; Flückiger, op. cit., ad art. 15 n. 60
seg.; Zen-Ruffinen/ Guy-Ecabert,
op. cit., n. 319). In concreto questo requisito non è soddisfatto. In
effetti i fondi dei ricorrenti sono parte integrante dell’ampio comparto verde
che si apre sopra la zona edificabile diPI 1, cinto dalla foresta, e che degrada,
sul lato est, sino alla strada che conduce al comune di S__________ (via L__________).
Il semplice fatto che il mapp. 1 confini, su circa 40 m di un lato (sud) con
uno sparuto gruppetto di case (sette in totale) allineate lungo via L__________,
sorte prima dell’avvento della pianificazione del territorio e già assegnate
alla zona fabbricabile dal previgente piano regolatore, non permette, nemmeno
lontanamente, di mutare questa conclusione. Questo comparto edificabile in
parola risulta oltretutto molto isolato dal residuo comprensorio residenziale
del comune e presenta, nello stesso tempo, delle dimensioni tutto sommato contenute.
È pertanto addirittura dubbio che esso possa adempiere ai requisiti per
costituire una zona edificabile: premessa indispensabile per poter ammettere il
suo ampliamento. Lo conferma il fatto che, qualora dovessero essere accolte le
domande degli insorgenti, le proporzioni verrebbero completamente rovesciate,
l’esistente zona residenziale semi-estensiva Rse venendo relegata a modesta
appendice (1/3 circa) del complesso edificabile conseguito. Neppure giova la
presenza, sul lato opposto di via L__________, di un ampio settore consacrato
ad edifici od attrezzature di interesse pubblico (vivaio cantonale, campo sportivo,
centro scolastico, azienda forestale della regione). Oltre alla cesura
costituita dalla strada cantonale, nessuno tra questi edifici o impianti ha una
funzione paragonabile a quella della zona Rse. Per questo motivo, la loro
presenza non permette di sostenere l’inserimento in questa ultima zona dei
fondi dei ricorrenti. In conclusione, non si può quindi affermare che i mapp0 e
1.
appartengano al territorio ampiamente edificato nel senso restrittivo inteso
dalla giurisprudenza.
4.3
L’attribuzione dei mapp. 0
e 1 alla zona edificabile non risponde, inoltre, ad una prevedibile necessità
di terreni fabbricabili urbanizzati entro 15 anni giusta l’art. 15 lett. b LPT.
Secondo il rapporto di pianificazione (cfr. rapporto cit., pag. 4 e 30) gli abitanti
del comune nel 2000 erano 731. Il nuovo piano regolatore permette di accogliere
1130.
abitanti e d’incrementare, pertanto, la popolazione residente del 55%,
rispettivamente, secondo i dati aggiornati del Consiglio di Stato, del 60%
(cfr. rapporto cit., pag. 30; risoluzione di approvazione 6 settembre 2005,
cifra 3.2.1, lett. a pag. 17 seg.). Il dimensionamento della zona edificabile
destinata alla residenza è pertanto più che sufficiente, ed appare anzi eccessivo,
per far fronte alle aspettative di crescita della popolazione del comune nei
prossimi 15 anni.
4.4
Poiché i fondi in
discussione non possono essere attribuiti alla zona edificabile già per assenza
dei requisiti di cui all’art. 15 LPT, merita tutela la decisione del Consiglio
di Stato di approvare – di conseguenza – la sua assegnazione alla zona
agricola, intesa nel suo senso più ampio, espressamente sancito ora all’art. 16
LPT, nella versione in vigore dal 1. settembre 2000. Alla zona agricola deve
essere riconosciuto un ruolo multifunzionale, poiché persegue scopi non solo di
politica agraria e fondiaria ma anche obiettivi in ordine agli insediamenti,
quale eccellente strumento di prevenzione dell’edificazione sparsa, alla
protezione dell’ambiente ed a quella del paesaggio (cfr. messaggio del
Consiglio federale concernente la revisione parziale della LPT del 22 maggio
1996, pubbl. in FF 1996, III, pag. 457 segg., pag. 471, con rinvii). Non appare
quindi nemmeno necessario approfondire se la porzione dei terreni interessati
si presti o meno, ed eventualmente in quale misura, alla lavorazione agricola.
Il fatto, invece, che i fondi siano urbanizzati, non è decisivo e non conferisce
un diritto alla loro attribuzione alla zona edificabile (DTF 122 II 326 consid.
6; 117 Ia 434 consid. 3g).
5.
I ricorrenti lamentano una disparità di
trattamento rispetto ai proprietari dei fondi posti a sud. A torto.
Il principio
dell’uguaglianza giuridica ancorato all’art. 8 Cost. esige che la legge e le
decisioni d’esecuzione trattino in modo uguale situazioni uguali e in modo
diverso situazioni diverse.
Nell’ambito di provvedimenti pianificatori esso ha una portata necessariamente
limitata. Siccome occorre formare zone, è necessario poterle delimitare, talora
prescindendo da situazioni esistenti. Non è quindi insostenibile trattare
differentemente dal profilo pianificatorio ed edilizio anche terreni analoghi
per conformazione e posizione. L’invocato principio si identifica in sostanza
con il divieto dell’arbitrio: per non essere arbitrario, il provvedimento deve
fondarsi pertanto su criteri pianificatori oggettivi e ragionevoli (RDAT I-2001
n. 49 consid. 5a).
Nella
fattispecie, a mente dei ricorrenti attraverso la revisione in esame del piano
regolatore sarebbero stati inseriti in zona edificabile dei sedimi posti sulla
strada cantonale e confinanti con la preesistente zona edificabile. Si
tratterebbe di “sedimi, di apprezzabili dimensioni, posti più a monte
sull’altro lato della strada cantonale, all’interno della curva” (punto 2.1
di entrambi i ricorsi). In realtà, e come ben evidenzia il dipartimento nella
risposta, non si è trattato dell’inclusione di alcuni fondi in zona edificabile,
quanto della ridefinizione puntuale del comparto, dovuto essenzialmente
all’accertamento del limite forestale (ris. gov. n. del 18 agosto), che ha permesso
di meglio delimitare il comprensorio edificabile in questione. Non si è
trattato dunque di una vera e propria estensione della zona edificabile, come
invece si avvererebbe se i fondi degli insorgenti fossero inclusi in questa zona.
In concreto dunque, la pianificazione del comune, avallata dal Consiglio di
Stato, che non estende la zona fabbricabile in questione sino ad includervi i
fondi dei ricorrenti, oltre ad essere conforme ai principi che reggono la
pianificazione del territorio non è nemmeno discriminatrice.
6.
Nell’ambito di una ponderazione globale degli interessi (cfr. consid.
3), va anzitutto rilevato l’interesse generale ad impedire la formazione di
zone edificabili troppo vaste (RDAT I-2001 n. 49 consid. 3c). In concreto, un
ampliamento della zona residenziale del comune, già generosamente dimensionata,
non appare giustificato, anche se dovesse concernere poche unità insediative.
Secondo la giurisprudenza, anche le particelle di modeste proporzioni
contribuiscono a definire la zona edificabile giusta l’art. 15 LPT e non
possono pertanto essere trascurate a questo scopo (cfr. DTF inedita 26
settembre 2001 in re A. V. e llcc, consid. 4c; DTF 116 Ia 236 seg.), come
invece pretendono i ricorrenti. Del resto, nel caso in esame il complesso delle
superfici di cui i ricorrenti postulano l’assegnazione alla zona edificabile si
attesta attorno a 11’500/12'000 mq. Non si è nemmeno in presenza di aree di
modeste dimensioni. Da ultimo, va sottolineata l’imprescindibile esigenza,
troppo spesso trascurata, di salvaguardare sufficienti spazi liberi per le
future generazioni.
7.
I ricorsi devono essere respinti. La tassa di
giustizia dev’essere posta a carico degli insorgenti (art. 28 PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli articoli di legge in concreto applicabili,
dichiara
e pronuncia:
1. I ricorsi sono respinti.
2. La tassa di
giustizia di fr. 4’000.- è posta a carico di F__________ F__________, D__________
F__________ e L__________ D__________ P__________ in solido per fr. 1'500, e di
A__________ e G__________ M__________ in solido per fr. 2'500.-.
3. Intimazione
a:
,
municipio,.
terzi implicati
PI 1
rappr. da: RA 2
CO 1
rappr. da: RA 1
Per il Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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