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Decisione

90.2005.8

non attribuzione alla zona edificabile di un fondo assegnato alla zona agricola

23 maggio 2006Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

I. Con

lettera 19 settembre 2005 i ricorrenti hanno comunicato il ritiro del gravame

in merito al mapp. 1202.

Considerato, in

diritto

1.La competenza del tribunale è data, il ricorso è tempestivo

(art. 38 cpv. 1 LALPT) e la legittimazione dei ricorrenti certa

(art. 38 cpv. 4 lett. b LALPT). L’impugnativa è dunque ricevibile in

ordine e può essere evasa sulla base degli atti, integrati dalle risultanze del

sopralluogo (art. 18 cpv. 1 PAmm).

Considerandi

2.

In campo pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia.

Questa non è, però, assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto

cantonale deve garantire il riesame completo del piano regolatore da parte di

almeno un'istanza di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio

di Stato (art. 37 cpv. 1 LALPT), che decide i ricorsi - e approva il piano -

con pieno potere cognitivo: questo significa controllo non solo della

legittimità ma anche dell'opportunità delle scelte pianificatorie comunali. Le

autorità incaricate di compiti pianificatori badano tuttavia di lasciare alle

autorità loro subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i

loro compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque

semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve

rispettare il diritto di questo di scegliere tra più soluzioni adeguate quella

ritenuta più appropriata, ragionevole od opportuna. Esso non può però limitarsi

ad intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun

criterio oggettivo e sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario

rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli

scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro

sufficiente attuazione, rispettivamente che non tengono adeguatamente conto

della pianificazione di livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano

direttore (cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà,

in particolare, che sia stata effettuata in modo corretto la ponderazione

globale degli interessi richiesta dall'art. 3 OPT (RDAT II-2001 n. 78 consid.

6b; II-1999 n. 27 consid. 3).

Il potere

cognitivo del Tribunale della pianificazione del territorio è invece

circoscritto alla violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT cit.,

ibidem; inoltre II-1997 n. 23); fanno eccezione - per poter ossequiare l'art.

33.

cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui è impugnata una modifica del piano

regolatore disposta d'ufficio dal Consiglio di Stato.

3.

I piani di

utilizzazione - nel nostro Cantone chiamati, a livello comunale, piani regolatori

(art. 24 segg. LALPT) - disciplinano l'uso ammissibile del suolo (art. 14 cpv.

1.

LPT). Essi devono delimitare, in primo luogo, le zone edificabili, agricole e

protette (art. 14 cpv. 2 LPT).

Le zone

edificabili comprendono, secondo l'art. 15 LPT, i terreni idonei all'edificazione

che sono già stati edificati in larga misura (lett. a) e quelli prevedibilmente

necessari ed urbanizzati entro 15 anni (lett. b). Di massima un terreno che

adempie queste esigenze va attributo alla zona edificabile a meno che, dopo una

ponderazione globale degli interessi che la legislazione sulla pianificazione

del territorio tende a salvaguardare (cfr. in particolare art. 1 e 3 LPT),

debba venir incluso, parzialmente o totalmente, nel territorio fuori della zona

edificabile (RDAT I-2001 n. 49 consid. 3a). I criteri posti dall'art. 15 LPT

per l'assegnazione di un terreno alla zona edificabile non hanno pertanto un

valore assoluto, ma una portata relativa. Essi rappresentano piuttosto dei

principi generali della pianificazione del territorio, dei punti di

riferimento, che - ancorché soddisfatti - non conducono necessariamente all'attribuzione

del terreno interessato alla zona fabbricabile (cfr. la giurisprudenza appena citata;

inoltre Flückiger, Commentario LPT, ad art. 15 n. da 25 a 29;

Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction,

expropriation, Berna 2001, n. 314).

Giusta l'art.

16.

cpv. 1 LPT (testo modificato il 20 marzo 1998, in vigore dal 1. settembre

2000), le zone agricole servono a garantire a lungo termine la base dell'approvvigionamento

alimentare, a salvaguardare il paesaggio e lo spazio per lo svago o ad assicurare

la compensazione ecologica; esse devono essere tenute, per quanto possibile,

libere da costruzioni, in sintonia con le loro differenti funzioni, e comprendere:

a) i terreni idonei alla coltivazione agricola o all'orticoltura produttiva necessari

all'adempimento dei vari compiti dell'agricoltura; b) i terreni che, nell'interesse

generale, devono essere coltivati dall'agricoltura (cfr. nello stesso senso l'art.

68.

cpv. 1 LALPT, testo modificato il 25 febbraio 2003, in vigore dal 1. giugno

2003). Per quanto possibile devono essere delimitate ampie superfici contigue

(art. 16 cpv. 2 LPT).

4.

Le

varianti promosse dal comune, alla base della risoluzione impugnata, perseguono

diversi scopi (cfr. rapporto di pianificazione, datato ottobre 2001, pag. 2; messaggio

municipale 2 gennaio 2002, n. 468, pagg. 1 e 2). In primo luogo si è voluto attribuire

ad una precisa zona di utilizzazione le aree fino a quel momento assegnate al

territorio senza destinazione specifica o di mantenimento degli insediamenti,

conformemente a quanto indicato dal Consiglio di Stato nella risoluzione 2

settembre 1998 (n. 4062, consid. 2.1.1, pag. 4 e disp. 3). Ritenuto

inoltre che con decisione 20 maggio 1998 (n. 2299) il Consiglio di Stato aveva

approvato l’accertamento del limite del bosco a confine con l’area edificabile,

s’imponeva la necessità di adeguare il perimetro del comparto edificabile ai

nuovi limiti dell’area forestale nonché ai confini di proprietà derivanti dal

nuovo riparto fondiario definito dalla procedura di raggruppamento terreni.

Nell’ambito dei lavori di modifica del piano regolatore il comune ha altresì

voluto aggiornare il piano della rete viaria, rinunciando a parte degli allargamenti

previsti ed inserendo nuovi tracciati, suddividere la zona residenziale in zona

semi estensiva ed estensiva precisandone i contenuti, nonché rivedere ed

aggiornare le NAPR. Per attuare tali scopi l’autorità comunale ha proposto, tra

l’altro, svariati ampliamenti della zona edificabile: in buona parte si è trattato

di correzioni puntuali del limite dell’area fabbricabile che è stata estesa

fino a contatto con quella forestale. In altri casi il comune ha invece

attribuito alla zona residenziale estensiva o semi estensiva singole particelle

o piccoli comparti che in precedenza erano esclusi dall’area edificabile. Pur

condividendo gli scopi summenzionati, il Consiglio di Stato non ha approvato

alcune scelte del comune, in particolare laddove non si trattava di semplici

correzioni del limite della zona edificabile, bensì di veri e propri ampliamenti,

ritenuto che la zona fabbricabile era già sufficientemente dimensionata e che

le estensioni proposte apparivano contrarie ad una funzionale organizzazione e

strutturazione del territorio comunale.

5.

5.1. Il

mapp. 374, di 4274 mq, si trova in località all’estremità nord del nucleo omonimo

ed a confine con il territorio di. L’accesso al fondo è garantito dal tracciato

della che, all’interno del nucleo appena menzionato, è una stretta strada

carrozzabile asfaltata, definita dal piano viario quale percorso prevalentemente

pedonale; il tracciato della si riduce poi a poco più di un sentiero ricoperto

da vegetazione erbacea laddove inizia la proprietà dei ricorrenti e, come tale,

viene classificato nel piano viario. Va, ad ogni buon conto osservato che il

nucleo in località può essere raggiunto percorrendo una strada di

urbanizzazione posta nel territorio del confinante comune di. Il fondo è posto

su un forte declivio che si attenua soltanto nella parte più bassa. Alla parte superiore

del fondo, ricoperta dal bosco, si accede tramite un sentiero che si stacca

dalla via Valcaldana. La parte centrale è incolta e ricoperta da piante di

medio fusto cresciute spontaneamente, mentre che nella parte più a valle il

fondo ospita un orto ed alcuni alberi da frutta. La particella si trova

inserita in un ampio comparto verde, parzialmente boschivo, composto dai fondi

che si trovano ad ovest del nucleo, dall’area forestale in località e dai fondi

posti in zona agricola ubicati a nord di tale bosco. I fondi posti ad ovest,

oltre il sentiero summenzionato, che appartengono al territorio del comune di,

sono inseriti in zona mista.

5.2

Con terreni già edificati in larga

misura ai sensi dell’art. 15 lett. a LPT si intende essenzialmente il territorio

costruito in maniera compatta, oltre eventualmente a singole particelle

inedificate al suo interno, direttamente confinanti con la zona edificabile, in

genere già edificate e di superficie relativamente ridotta; non entrano, di

principio, in linea di conto le costruzioni agricole (RDAT I-2001 n. 49 consid.

3b; Flückiger, op. cit., ad art. 15 n. 60 seg.;

Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., n. 319). In concreto questo

requisito non è soddisfatto. In effetti il fondo dei ricorrenti, situato ai

margini del nucleo Ronco dei Parini, caratterizzato da una struttura

architettonica compatta tipica degli antichi nuclei, fa parte di in un ampio

comparto verde, parzialmente di natura boschiva. Le poche ville ivi

sparpagliate non permettono in alcun modo di considerare il settore in esame

alla stregua di un territorio ampiamente edificato nel senso restrittivo inteso

dalla giurisprudenza. Tantomeno può giovare alla proprietà dei ricorrenti la

presenza, oltre la ed all’inizio del territorio pianeggiante, delle aree

fabbricabili nel comune di. Va inoltre rilevato che l’inserimento del fondo dei

ricorrenti nella zona edificabile, già molto diffusa, accentuerebbe

l’estensione a macchia d’olio della stessa e si porrebbe quindi in netto

contrasto con gli obiettivi di base della pianificazione del territorio.

5.3

L’attribuzione del mappale dei ricorrenti, anche solo

parziale, alla zona edificabile non risponde, inoltre, ad una prevedibile

necessità di terreni fabbricabili urbanizzati entro 15 anni giusta l’art. 15

lett. b LPT. Secondo il rapporto di pianificazione (cfr. rapporto cit.,

pag. 21), gli abitanti nel comune al 31 dicembre 1999 erano 1062. Il nuovo

piano regolatore permette di accogliere 1630 abitanti e d’incrementare, pertanto,

la popolazione residente del 53.5% (cfr. rapporto cit., pag. 22). Il dimensionamento

della zona edificabile destinata alla residenza è pertanto più che sufficiente

per far fronte alle aspettative di crescita della popolazione del comune nei

prossimi 15 anni (cfr. rapporto cit., pag. 21; risoluzione di approvazione del

Consiglio di Stato, 21 dicembre 2004, cfr. 3.2.1, lett. a, pagg. 11-12). Il calcolo

della contenibilità del piano giunge poi a questi risultati, considerando un

grado di attuazione del 60% (cfr. rapporto cit., pag. 22). Sulla base di un

indice di sfruttamento pari allo 0.4 e considerato che la superficie ancora

libera nel comprensorio edificabile è del 30%, il Governo ha ritenuto più

appropriato applicare un grado di attuazione del 70%. In tal modo la

contenibilità del piano risulta essere di 2853 unità insediative (UI),

suddivise in 1855 abitanti, 856 posti turismo e 142 posti lavoro, rispondendo

ampiamente alle previsioni di sviluppo per i prossimi 15 anni. Va peraltro

rilevato, insieme con il Consiglio di Stato, che nei calcoli effettuati dal

comune è stato considerato, per la zona edificabile, un fabbisogno di superficie

per UI piuttosto alto, di 60 mq (cfr. ris. cit., loc. cit.). Il dimensionamento

delle zone edificabili include pure, nelle zone dove è permessa la residenza,

755.

posti turismo, di cui la maggior parte consiste in posti letto in residenze

secondarie (cfr. rapporto cit., pag. 21): nulla osta alla possibilità di

sfruttare, in futuro, una parte di questo importante contingente anche a favore

della residenza primaria.

5.4

Poiché il fondo in discussione non può essere attribuito

alla zona edificabile, già per assenza dei requisiti di cui all’art. 15 LPT,

merita tutela la decisione del Consiglio di Stato di assegnarlo – di

conseguenza – alla zona agricola, intesa nel suo senso più ampio, espressamente

sancito ora all’art. 16 LPT, nella versione in vigore dal 1. settembre 2000.

Alla zona agricola deve essere riconosciuto un ruolo multifunzionale, poiché

persegue scopi non solo di politica agraria e fondiaria ma anche obiettivi in

ordine agli insediamenti, quale eccellente strumento di prevenzione

dell’edificazione sparsa, alla protezione dell’ambiente ed a quella del

paesaggio (cfr. messaggio del Consiglio federale concernente la revisione

parziale della LPT del 22 maggio 1996, pubbl. in FF 1996, III, pag. 457 segg.,

pag. 471, con rinvii). Non appare quindi nemmeno necessario approfondire se la

porzione di terreno interessata si presti o meno, ed eventualmente in quale

misura, alla lavorazione agricola. Va ad ogni buon conto rilevato che il

catasto delle idoneità agricole, allestito dalla sezione dell’agricoltura,

assegna, alla fascia a valle del mapp. 374 un’idoneità alla viticoltura ed allo

sfalcio. Quest’area potrebbe quindi essere assegnata alla zona edificabile solo

previa compensazione, a tenore degli art. 8 segg. LTagr: requisito che, in

concreto, fa completamente difetto. Va infine rilevato che il fatto che il

fondo sia urbanizzato - presupposto invero per nulla scontato in concreto - non

è decisivo e non conferisce un diritto alla sua attribuzione alla zona

edificabile (DTF 122 II 326 consid. 6; 117 Ia 434 consid. 3g).

5.5

Nell’ambito di una ponderazione globale degli interessi

(cfr. consid. 4), va anzitutto rilevato l’interesse generale ad impedire la

formazione di zone edificabili troppo vaste (RDAT I-2001 n. 49 consid. 3c). In

concreto, un ampliamento della zona residenziale del comune, già generosamente

dimensionata, non appare giustificato, anche se dovesse concernere, come è il

caso in esame, poche unità insediative. Secondo la giurisprudenza, anche le

particelle di modeste proporzioni contribuiscono a definire la zona edificabile

giusta l’art. 15 LPT e non possono pertanto essere trascurate a questo scopo

(cfr. DTF inedita 26 settembre 2001 in re A. V. e llcc, consid. 4c; DTF 116 Ia

236.

seg.). Da un’indagine riportata nel rapporto di pianificazione risulta poi

che le zone residenziali del comune sono assai sottosfruttate (cfr. rapporto

cit., pag. 21). È pertanto imprescindibile aumentare la pressione su tali zone

per favorire un loro razionale impiego, anziché ampliarle, con l’effetto di

favorire uno spreco del territorio fabbricabile. Da ultimo, va sottolineata

l’imprescindibile esigenza di salvaguardare sufficienti spazi liberi per le

future generazioni.

5.6

Sulla scorta di queste considerazioni, un’attribuzione

di parte del fondo dei ricorrenti alla zona fabbricabile deve essere tassativamente

esclusa.

6.

La

risoluzione impugnata non viola dunque il diritto. L’esclusione dalla zona

edificabile appare, per contro, in armonia con l’ordinamento pianificatorio

sancito a livello federale.

7.

Il ricorso deve essere respinto. La tassa di giustizia segue la soccombenza

(art. 28 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli articoli di legge applicabili alla fattispecie,

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia e le spese di fr. 1’500.-- sono poste a carico dei ricorrenti in solido.

3. Intimazione

a:

;

;

.

Per il Tribunale della pianificazione del territorio

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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