90.2005.81
Sospensione della decisione d'approvazione di un vasto comparto industriale: mancato coordinamento con un'opera stradale d'importanza cantonale
2 ottobre 2006Italiano19 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
90.2005.81
Data decisione, Autorità:
02.10.2006, TRAM
Titolo:
Sospensione della decisione d'approvazione di un vasto comparto industriale: mancato coordinamento con un'opera stradale d'importanza cantonale
COORDINAMENTO DELLE PROCEDURE
DECISIONE INCIDENTALE
INDICE DI EDIFICAZIONE
PIANO DIRETTORE
PIANO REGIONALE DEI TRASPORTI
STRADA CANTONALE
TRAFFICO
URBANIZZAZIONE
ZONA INDUSTRIALE
art. 107 CPC-TI
art. 7 LPAMM
art. 44 LPAMM
art. 2 LPT
Incarto n.
90.2005.81
Lugano
2 ottobre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Matteo
Cassina
segretario:
Stefano Furger, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 11 novembre 2005 di
RI 1
contro
la risoluzione del 23 agosto 2005 (n. 3997), con cui
il Consiglio di Stato ha approvato il piano regolatore del comune di __________;
viste le risposte:
- 24 gennaio 2006 del
municipio di RA 2;
- 6 febbraio 2006 della
divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità del dipartimento del
territorio;
viste le osservazioni 12
aprile 2006 della divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità del dipartimento
del territorio;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. Nella
seduta del 3 novembre 2003, il consiglio comunale di __________ ha adottato la
revisione generale del piano regolatore. In quella sede il mapp. 80, di
proprietà delle RI 1, è stato attribuito alla zona industriale I, retta
dall’art. 36 NAPR. Questo fondo, ubicato in località Al __________, presenta
una superficie di 44’347 mq, su cui insistono alcuni edifici e capannoni industriali
di notevoli dimensioni, adibiti a uffici e deposito.
B. Con risoluzione 23 agosto 2005 (n. 3997), il Consiglio di Stato ha
approvato il piano regolatore di __________. Esso ha tuttavia sospeso la sua
decisione su alcune proposte pianificatorie, negato l’approvazione di altre e
modificato il piano regolatore su alcuni oggetti. In particolare, il Governo ha
sospeso la decisione d’approvazione del comparto industriale/artigianale
situato nella piana del __________, a nord di via __________, comprendente
quindi il mapp. 80, specificandone il perimetro nell’allegato 1 della
risoluzione, giacché direttamente interessato dal futuro tracciato della nuova
strada di circonvallazione di __________ -__________. Benché al momento questa
opera fosse soltanto consolidata a livello di pianificazione direttrice,
segnatamente nelle schede di coordinamento 12.23 relative al piano dei trasporti
del Luganese (PTL: schede 12.23.2.5 e 12.23.5), a breve termine, però, ne sarebbe
stata attivata la fase progettuale, che avrebbe comportato la necessità di un
coordinamento tra le due pianificazioni di diverso grado. Di conseguenza, a
mente del Governo, non erano date in concreto le condizioni per decidere circa
la pertinenza, la sostenibilità e la messa in vigore di nuove prescrizioni, con
particolare riferimento alle accresciute potenzialità edificatorie della zona industriale,
né per valutare l’organizzazione della rete viaria, specialmente gli accessi,
strettamente connessi e dipendenti dal progetto di ordine superiore. In
riferimento al comparto in oggetto, il Consiglio di Stato ha dunque esteso la
sospensione della decisione d’approvazione anche alle strade che lo concernevano,
mantenendo pertanto in vigore le prescrizioni del piano regolatore, approvato
con risoluzione governativa 5 settembre 1984, e successive varianti (cfr. risoluzione
impugnata, pagg. 20 segg., 30, 41, 49 e seg., 90 e 92, allegato 1). Per le
stesse ragioni, il Governo ha sospeso la sua decisione per quanto riguardava parte
del comparto a sud di via __________, comprendente dunque la zona residenziale
artigianale RAr e parte della zona semi intensiva R4 (cfr. risoluzione
impugnata, allegato 1).
C. Con ricorso
11 novembre 2005, la sufferita proprietaria insorge innanzi a questo tribunale
avverso la menzionata risoluzione governativa, postulandone l’annullamento e
chiedendo l’approvazione della zona industriale I, limitatamente al mapp. 80. A
sostegno della sua impugnativa, la ricorrente allega la necessità di far capo
alle nuove disposizioni di zona, che le consentirebbero rispetto alle
previgenti di sopraelevare di un piano l’edificio esistente (sub. C), in modo
da potervi concentrare, nelle sue intenzioni, gran parte dei servizi tecnici ed
amministrativi. Trattandosi di un intervento su una costruzione esistente, il
cui assetto in pianta non verrebbe affatto modificato, essa ritiene che non
sarebbe d’intralcio alla progettazione e alla realizzazione della strada di
circonvallazione.
D. La divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità postula il
rigetto dell'impugnativa, con motivazioni che verranno riprese, se del caso,
nei considerandi di diritto, mentre il municipio ne postula l’accoglimento.
E. In data 3 aprile
2006 si è tenuta l’udienza, durante la quale la ricorrente ha versato agli atti
un memoriale con due allegati, con cui, oltre a ribadire ed ampliare le tesi ricorsuali,
lamentando in aggiunta la violazione del principio della proporzionalità, ha genericamente
sostanziato il danno che essa patirebbe a causa del differimento della
decisione d’approvazione della zona industriale. Il tribunale ha fissato un
termine al comune e al Consiglio di Stato per formulare le osservazioni. Le
parti hanno quindi riconfermato le rispettive posizioni. Il tribunale ha
dichiarato chiusa l’istruttoria, ritenuto che le parti hanno rinunciato al
sopralluogo in contraddittorio, facoltizzando il tribunale ad eseguirlo autonomamente.
F. Con scritto
12 aprile 2006, la divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità ha
preso posizione sul memoriale, ribadendo e precisando sostanzialmente le argomentazioni
già formulate con la risposta al ricorso, mentre non sono giunte le osservazioni
da parte del municipio.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo, in cui è stato integrato il
Tribunale della pianificazione del territorio con effetto al 14 luglio 2006 (BU
2006, pag. 215 segg.), è data (art. 38 cpv. 1 LALPT), il ricorso è tempestivo
(art. 38 cpv. 1 LALPT) e la legittimazione della ricorrente certa (art. 38 cpv.
4 lett. c LALPT).
Considerandi
2.
Come
anticipato in narrativa, il Governo ha sospeso l'approvazione del comprensorio
industriale/artigianale situato nella piana del __________ (cfr. risoluzione
impugnata, pag. 92, cifra 3, allegato 1). Il Consiglio di Stato non ha pertanto
ancora deciso se approvare e in che misura, relativamente al suddetto comparto,
la proposta pianificatoria in rassegna in applicazione dell'art. 37 cpv. 1
LALPT. Ha semplicemente decretato una sospensione dell'esame di questo oggetto,
in attesa che i presupposti dati dall’affinamento degli studi relativi al
tracciato della strada di circonvallazione __________ -__________ si saranno
consolidati in un progetto. In questo lasso di tempo, il comprensorio in parola
sarà dunque disciplinato dal piano regolatore approvato il 5 settembre 1984,
incluse le successive varianti (cfr. risoluzione impugnata, pag. 92 cifra 2).
La risoluzione governativa impugnata non costituisce, su questo punto, una
decisione finale e, pertanto, impugnabile, bensì una decisione incidentale, che
può essere impugnata solo se causa al ricorrente un danno non altrimenti
riparabile (art. 44 PAmm). In concreto, l'insorgente non dimostra che il differimento
della decisione governativa su questo oggetto le causi un danno che non potrebbe
essere completamente eliminato attraverso l'ottenimento di una decisione finale
favorevole (ovvero l'approvazione dell’aggiornamento della zona industriale I
in sostituzione della zona industriale J2). Il suo ricorso dovrebbe pertanto
essere dichiarato irricevibile. Va tuttavia rilevato che la giurisprudenza di
questo tribunale ritiene soddisfatto il requisito del danno irreparabile, anche
in assenza di specifica dimostrazione da parte del ricorrente, quando la
decisione governativa ha l’effetto di rimandare nel tempo l’approvazione
dell’assegnazione di un fondo ad una zona fabbricabile e, pertanto, la sua
edificazione. Questo principio deve trovare applicazione anche quando, come in
concreto, il Consiglio di Stato sospende una proposta che prevede semplicemente
di incrementare le potenzialità edificatorie di fondi già assegnati alla zona
fabbricabile. Ad ogni buon conto, il gravame dev’essere respinto nel merito in
forza dei motivi che seguono.
3.
In campo
pianificatorio, il comune ticinese fruisce di autonomia. Questa non è, però,
assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve
garantire il riesame completo del piano regolatore da parte di almeno un'istanza
di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio di Stato (art. 37
cpv. 1 LALPT), che decide i ricorsi - e approva il piano - con pieno potere
cognitivo: questo significa controllo non solo della legittimità ma anche dell'opportunità
delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità incaricate di compiti
pianificatori badano tuttavia di lasciare alle autorità loro subordinate il
margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti (art. 2 cpv. 3
LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque semplicemente sostituire il proprio
apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il diritto di questo di
scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più appropriata, ragionevole
od opportuna. Esso non può però limitarsi ad intervenire nei soli casi in cui
la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo e sia
manifestamente insostenibile. Deve al contrario rifiutare l'approvazione di
quelle soluzioni che disattendono i principi e gli scopi pianificatori
fondamentali del diritto federale o non danno loro sufficiente attuazione,
rispettivamente che non tengono adeguatamente conto della pianificazione di
livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano direttore (cfr. anche l'art.
26.
cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà segnatamente che sia stata
effettuata in modo corretto la ponderazione globale degli interessi richiesta
dall'art. 3 OPT (RDAT II-2001 n. 78 consid. 6b; II-1999 n. 27 consid. 3).
Il potere
cognitivo del Tribunale cantonale amministrativo è invece circoscritto alla
violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT cit., ibidem; inoltre
II-1997 n. 23); fanno eccezione - per poter ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b
LPT - i casi in cui è impugnata una modifica del piano regolatore disposta d'ufficio
dal Consiglio di Stato.
4.
Oggetto
della vertenza è la decisione del Consiglio di Stato di differire
l’approvazione del vasto comparto destinato alle attività lavorative, in
particolare della zona industriale I, situato nella piana del __________, fintanto
che non sarà sufficientemente consolidato il progetto della circonvallazione __________
-__________, in procinto di essere avviato. La ricorrente ritiene la
sospensione della decisione d’approvazione lesiva del principio della proporzionalità
e, più in generale, arbitraria, in quanto non limiterebbe nel tempo gli effetti
della stessa. Sulla scorta di queste censure essa chiede in sostanza
l’estromissione del suo fondo (mapp. 80) dal perimetro definito nell’allegato
n. 1 della risoluzione impugnata e la sua approvazione in zona industriale I.
5.
5.1. Per
quanto riguarda la base legale, occorre ricordare che il Consiglio di Stato esamina
gli atti e decide i ricorsi, approva in tutto o in parte il piano regolatore, oppure
nega l'approvazione. Quando si imponga una modifica che coinvolga il diritto
comunale, esso rinvia gli atti al comune, affinché vi provveda entro congruo
termine ripetendo la procedura prevista dagli articoli 32 a 35 LALPT (art. 37
cpv. 1 LALPT). Su un piano formale
si osserva che diverse disposizioni della PAmm (art. 19 cpv. 2, 24, 30 cpv. 5,
32.
cpv. 1, 33) richiamano come diritto suppletorio il Codice di procedura civile
del 17 febbraio 1971, il quale all'art. 107 stabilisce che il giudice può sospendere
il processo "quando la decisione di un'altra causa o di un altro procedimento
può influire sulla decisione della lite". A sua volta, l'art. 38 cpv.
6.
LALPT rinvia per la procedura di ricorso al Tribunale cantonale
amministrativo alla legge di procedura per le cause amministrative del 19
aprile 1966 (PAmm). D'altro canto, l'art. 7 PAmm consente all'autorità amministrativa
giudicante di sospendere la propria decisione nel caso di pregiudiziali di
natura civile o penale, con rinvio dell'interessato al competente foro
giudiziario e con assegnazione, ove occorra, di un termine per provvedervi.
Corrisponde pertanto a un principio generalmente riconosciuto di diritto
procedurale, espressione anche dell'altro principio dell'economia processuale,
che un'istanza giudicante abbia facoltà di sospendere la propria decisione
quando essa possa essere condizionata da quella di un'altra istanza giudicante
(RDAT I-2000 n. 26, consid. 3b con rinvii).
5.2
Con la revisione del piano regolatore
il comune ha ripreso l’assetto della previgente zona industriale, in cui era
inserito il fondo della ricorrente, integrando nel suo perimetro parte
dell’allora zona artigianale Ar3, a sud, e di quella residenziale semi
estensiva R2, a nord. Quest’ultima, per il restante, è stata convertita in zona
residenziale-artigianle-commerciale RAC. Ne risulta un comprensorio che ammette
attività lavorative di notevole estensione, situato in un settore piuttosto sensibile,
ritenuto che il piano direttore l’ha inserito nel Parco del __________ (cfr.
piano dei trasporti del Luganese, scheda di coordinamento 10.4, elenco dei
provvedimenti pianificatori 10.4.2.10). La pianificazione comunale all’esame,
tuttavia, fa astrazione del progetto, in senso lato, della nuova strada di
circonvallazione __________ -__________, il cui tracciato l’attraversa
direttamente. Progetto che risulta, quanto meno, già consolidato nel piano
direttore alla scheda di coordinamento 12.23.2.5 relativa al piano dei trasporti del Luganese, aggiornata nell’ambito della
decisione 3 dicembre 2002, con cui il Gran Consiglio ha respinto il ricorso del
comune di __________ ed ha scelto la cosiddetta variante ALFA 1, approvata dall’autorità federale in data 23 agosto 2004.
5.3
La
variante ALFA 1 prevede un tracciato che, a partire dall’incrocio delle Cinque
Vie di __________, continua con un andamento diagonale fino a __________,
sottopassa il fiume __________, si accosta all’A2 ai piedi della scarpata dai
Mulini di __________ alla __________. In questo tratto, che qui rileva particolarmente,
il tracciato va ad interessare il margine orientale della zona RAC, in seguito
della zona industriale, ove è ubicato il mapp. 80, oltre che sovrapporsi a Via
ai __________, che costituisce una delle strade del sistema viario comunale,
programmata per l’urbanizzazione di quel comparto. Alla __________, nell’angolo
meridionale della zona industriale, è quindi prevista una rotonda, quale
svincolo per l’allacciamento alla rete delle strade di collegamento principali
esistenti per __________ -__________ e per __________ e alle strade di servizio
delle zone industriali e miste di __________. Dalla __________, il tracciato
prosegue con un passante rettilineo, che poi si interra, sottopassando il fiume
__________ verso la zona __________ dove emerge in superficie per poi
congiungersi alla cantonale esistente in località __________, con una tratta
nuovamente interrata. Va notato che questo tracciato, così come segnalato nelle
rappresentazioni grafiche del piano direttore, ha carattere indicativo per la
necessità di preservare un certo spazio di manovra alla progettazione, che
dovrà avvenire in due fasi: attraverso la procedura del piano generale, per cui
il Gran Consiglio ha già stanziato un credito (cfr. messaggio, n. 5629, del 1.
marzo 2005 del Consiglio di Stato; decreto legislativo del 30 maggio 2005, BU
24/2005, pag. 178), e in seguito per mezzo di quella del progetto definitivo.
5.4
Da
quanto precede, non v’è dubbio che la zone lavorative di __________, oggetto
della sospensione da parte del Consiglio di Stato, sono palesemente in contrasto
con le succitate previsioni pianificatorie di ordine superiore che, una volta
affinate, determineranno verosimilmente la necessità di una verifica e di un
adattamento della pianificazione comunale, attraverso un’azione di
coordinamento che oggi, però, non risulta nemmeno attuata in embrione. Intanto,
il comprensorio sarà toccato dall’assetto della nuova circonvallazione
direttamente in quegli elementi cardini, da cui non è possibile prescindere per
un’impostazione pianificatoria confacente ad un utilizzo razionale delle zone
interessate. Si pensi soltanto all’importante condizionamento che procurerà
l’area occupata dalla nuova circonvallazione, che avrebbe come effetto di
sottrarre superficie utile alla zona industriale e, in concomitanza, cingendola
sui due lati ove attualmente sono posizionati gli unici assi d’urbanizzazione
esterna, Via ai __________ e Via __________, di imporre un completo ripensamento
di tutti gli accessi che vi si affacciano, compreso il fondo della ricorrente, oltre
che quelli delle strade di servizio interne da cui attualmente si dipartono. In
pratica, l’intero sistema ed organizzazione della viabilità esterna ed interna
del comprensorio risulta strettamente connesso, e per questo dipendente,
all’opera d’interesse cantonale. Problemi, questi, che per una zona industriale
di tale estensione e, più in generale, per un comprensorio a preminenti
contenuti lavorativi, già particolarmente insediato, non possono essere
ritenuti di entità talmente trascurabile da giustificare una soluzione
autonoma, attraverso una semplice revisione del piano regolatore in anticipo su
un’opera, omettendo però di considerarla: quest’ultima costituisce con ogni
evidenza il riferimento deputato per una ricerca ottimale sia delle soluzioni
di pertinenza locale, sia per quelle a livello regionale. Allo stesso modo, le
esigenze della viabilità regionale, in quel luogo, non possono trascurare le summenzionate
necessità delle aree lavorative del comune. Da ciò l’esigenza di un
coordinamento riguardante il sistema degli svincoli, i raccordi, la verifica
delle potenzialità edificatorie in funzione delle capacità di smaltimento dei
flussi di traffico, nonché la verifica di alcune destinazioni, suscettibili, in
quanto atte ad attirare ancor più traffico (cfr. zona RAC), di porre in seria
discussione la finalità e la funzionalità della strada di circonvallazione
stessa e, in ultima analisi, l’attuazione di un tassello significativo del
piano dei trasporti del Luganese. In
concreto, dunque, anche in assenza di un'esplicita norma in questo senso si
deve ritenere, unitamente al principio dell’economia processuale, che era in potere
del Consiglio di Stato, anziché negare l'approvazione della revisione del piano
regolatore per quel che concerne il comparto litigioso, di sospendere la sua
decisione fintanto che sarà accertabile l'effettiva incidenza della menzionata
pianificazione di ordine superiore. Per il momento, tuttavia, a differenza di
quanto sostiene la ricorrente, il comparto non rimane bloccato, giacché resta
retto dall’ordinamento del previgente piano regolatore, che per questo settore
non è stato abrogato (cfr. risoluzione impugnata, pag. 92, dispositivo n. 2),
con possibilità per l’Autorità cantonale di gestire la situazione, durante la
fase d’allestimento del piano generale, rispettivamente del progetto
definitivo, applicando le misure di salvaguardia della pianificazione,
segnatamente la decisione sospensiva (art. 65 LALPT).
6.
L'interesse
pubblico a sostegno della decisione governativa va ricercato in concreto nel
fatto che l'approfondimento pianificatorio di un comprensorio, così rilevante
per i suoi contenuti e per la sua taglia, dal profilo sia comunale che
regionale, va coordinato con un progetto di ampio respiro come la nuova
circonvallazione __________ -__________. Questa opera, la cui progettazione è
in fase di avvio, per sua natura, ubicazione e finalità sarà verosimilmente suscettibile,
da un lato, di condizionare e limitare il comparto all’esame, dal profilo sia strutturale,
che dei contenuti, come però, dall’altro lato, di offrire l’opportunità,
attraverso la risoluzione dell’annosa questione della mobilità regionale, che
in parte già lo affligge, di chiarire definitivamente il suo ruolo strategico
nella rete delle aree produttive della regione, rispettivamente di accrescerne
l’attrattività e la funzionalità. Opportunità, che soltanto nell’ambito di un
effettivo coordinamento può e deve essere colta (art. 2 LPT). Allo stesso modo,
sussiste un interesse pubblico affinché la pianificazione della nuova
circonvallazione possa procedere al riparo da iniziative edilizie, che
potrebbero seriamente comprometterla: si pensi in particolare all’elevata
densificazione programmata per la zona industriale. Il grado d'incertezza attualmente
permanente è dunque troppo ampio perché ci si possa determinare compiutamente
sul comparto all'esame, così come adottato dal comune. A maggior ragione, ciò
vale per il fondo dell’insorgente.
7.
Fondata
sotto il criterio dell'interesse pubblico, resta da esaminare se per rapporto
alle circostanze concrete la decisione impugnata risulta giustificata anche dal
profilo del principio della proporzionalità. Si pone quindi il tema della
necessità e dell’idoneità del provvedimento in parola, segnatamente dal profilo
dell’estensione della zona colpita, ritenuto che a mente dell’insorgente il suo
fondo potrebbe esserne risparmiato. A tale quesito si è in pratica già dato
risposta ai considerandi precedenti, a cui si aggiungono le seguenti riflessioni.
Come accennato, la previsione della nuova circonvallazione solleva una serie di
problematiche con conseguenze dirette ed indirette sul comprensorio all’esame,
soprattutto per quanto riguarda l’organizzazione del traffico. Dirette, per
l’area che verrà effettivamente occupata dal tracciato (sottrazione di area
edificabile, sovrapposizione alle attuali strade esterne d’urbanizzazione, occlusione
degli accessi e problemi inerenti al raccordo con le attuali e programmate
strade interne d’urbanizzazione), oltretutto, in prossimità del mapp. 80.
Proprio perché legate alla viabilità, esse determinano a loro volta conseguenze
sulla parte restante del comprensorio (tracciati delle strade di servizio interne
strutturate razionalmente in funzione sia dei fondi, sia dei raccordi con la
viabilità esterna e congruenti con un sistema integrato della gestione del
traffico). In sintesi, questi aspetti, avrebbero dovuto essere risolti in un
processo di coordinamento che non v’è stato. A queste incertezze si aggiunge
l’aggravio di un aumento cospicuo delle potenzialità edificatorie di tutta la
zona industriale, con un raddoppio di quasi tutti i parametri (cfr. art. 39
vNAPR in relazione all’art. 36 NAPR non approvato: indice di edificabilità: da
3.
a 7 mc/mq; indice di occupazione: da 40% ad un virtuale 70%, in quanto sostituito
dall’imposizione di un’area verde minima del 30%; aumento delle altezze
massime: da 10.40 a 12 m per i tetti piani, da 11.20 a 13 m al colmo per i
tetti a falde) e il conseguente aumento delle unità lavorative, rispettivamente
del traffico, senza che le questioni legate alla viabilità siano risolte, con
effetto di vanificare o, quanto meno, di compromettere sul nascere le finalità
della pronosticata opera viaria cantonale. Stante le incognite citate, il
comprensorio delimitato nell’allegato 1 della risoluzione impugnata appare
senz’altro dal profilo funzionale e dei contenuti come un’unità territoriale,
che deve essere apprezzata alla luce delle previsioni del progetto di ordine
superiore, in quanto, come spiegato, complessivamente sotto la sua sfera
d’influenza. D’altra parte, i motivi che hanno portato il Consiglio di Stato a
circoscrivere il comparto oggetto della sospensione della decisione sono
talmente legati a circostanze particolari e dipendono a tal punto da
valutazioni tecniche specialistiche da non consentire al tribunale
d'intervenire con correttivi di cui difficilmente potrebbe valutare le
implicazioni. Comunque sia, dal profilo della proporzionalità in senso stretto,
il comprensorio resta disciplinato, come già spiegato, dall’ordinamento
pianificatorio previgente, il quale prevede identica estensione dell’area
edificabile e analoghe destinazioni. Certo, più contenute sono le capacità
edificatorie. A fronte di quest’ultimo aspetto si pone però l'importanza della
pianificazione di ordine superiore: la decisione governativa deve pertanto
essere considerata proporzionata.
8.
In
conclusione, la risoluzione con cui il Consiglio di Stato ha sospeso
l'approvazione del comprensorio all’esame risulta quindi sorretta da una valida
base legale, giustificata da un sufficiente interesse pubblico e rispettosa del
principio di proporzionalità. Il ricorso deve conseguentemente essere respinto.
La tassa di giudizio e le spese devono essere poste a carico dell’insorgente
(art. 28 PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli articoli di legge applicabili alla
fattispecie,
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La
ricorrente è condannata al pagamento delle tasse di giudizio e delle spese per
complessivi fr. 1'500.- (millecinquecento).
3. Intimazione
a:
;
rappr. dal municipio;
terzi implicati
PI 1
rappr. da: RA 2
CO 1
rappr. da: RA 1
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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