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Decisione

90.2005.82

Sospensione della decisione d'approvazione di un vasto comparto industriale: mancato coordinamento con un'opera stradale d'interesse cantonale

2 ottobre 2006Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

i suoi contenuti e per la sua taglia, dal profilo sia comunale che regionale,

va coordinato con un progetto di ampio respiro come la nuova circonvallazione __________

-__________. Questa opera, la cui progettazione è in fase di avvio, per sua

natura, ubicazione e finalità sarà verosimilmente suscettibile, da un lato, di

condizionare e limitare il comparto all’esame, dal profilo sia strutturale, che

dei contenuti, come però, dall’altro lato, di offrire l’opportunità, attraverso

la risoluzione dell’annosa questione della mobilità regionale, che in parte già

lo affligge, di chiarire definitivamente il suo ruolo strategico nella rete

delle aree produttive della regione, rispettivamente di accrescerne

l’attrattività e la funzionalità. Opportunità, che soltanto nell’ambito di un

effettivo coordinamento può e deve essere colta (art. 2 LPT). Allo stesso modo,

sussiste un interesse pubblico affinché la pianificazione della nuova

circonvallazione possa procedere al riparo da iniziative edilizie, che

potrebbero seriamente comprometterla: si pensi in particolare all’elevata

densificazione programmata per la zona industriale. Il grado d'incertezza attualmente

permanente è dunque troppo ampio perché ci si possa determinare compiutamente

sul comparto all'esame, così come adottato dal comune. A maggior ragione, ciò

vale per i fondi dell’insorgente.

7. Fondata

sotto il criterio dell'interesse pubblico, resta da esaminare se per rapporto

alle circostanze concrete la decisione impugnata risulta fondata anche dal

profilo del principio della proporzionalità. Si pone quindi il tema della

necessità e dell’idoneità del provvedimento in parola, segnatamente dal profilo

dell’estensione della zona colpita. A tale quesito si è in pratica già dato

risposta ai considerandi precedenti, a cui si aggiungono le seguenti

riflessioni. Come accennato, la previsione della nuova circonvallazione solleva

una serie di problematiche con conseguenze dirette ed indirette sul

comprensorio all’esame, soprattutto per quanto riguarda l’organizzazione del

traffico. Dirette, per l’area che verrà effettivamente occupata dal tracciato

(sottrazione di area edificabile, sovrapposizione alle attuali strade esterne

d’urbanizzazione, occlusione degli accessi e problemi inerenti al raccordo con

Considerandi

le attuali e programmate strade interne d’urbanizzazione). Proprio perché

legate alla viabilità, esse determinano a loro volta conseguenze sulla parte

restante del comprensorio (tracciati delle strade di servizio interne

strutturate razionalmente in funzione sia dei fondi, sia dei raccordi con la

viabilità esterna e congruenti con un sistema integrato della gestione del

traffico). In sintesi, questi aspetti, avrebbero dovuto essere risolti in un

processo di coordinamento che non v’è stato. A queste incertezze si aggiunge

l’aggravio di un aumento cospicuo delle potenzialità edificatorie di tutta la

zona industriale (cfr. art. 39 vNAPR in relazione all’art. 36 NAPR non

approvato: indice di edificabilità: da 3 a 7 mc/mq; indice di occupazione: da

40% ad un virtuale 70%, in quanto sostituito dall’imposizione di un’area verde

minima del 30%; aumento delle altezze massime: da 10.40 a 12 m per i tetti

piani, da 11.20 a 13 m al colmo per i tetti a falde) e il conseguente aumento

delle unità lavorative, rispettivamente del traffico, senza che le questioni

legate alla viabilità siano risolte, con effetto di vanificare o, quanto meno,

di compromettere sul nascere le finalità della pronosticata opera viaria

cantonale. Stante le incognite citate, il comprensorio delimitato nell’allegato

1.

della risoluzione impugnata appare senz’altro dal profilo funzionale e dei

contenuti come un’unità territoriale, che deve essere apprezzata alla luce

delle previsioni del progetto di ordine superiore, in quanto, come spiegato, complessivamente

sotto la sua sfera d’influenza. D’altra parte, i motivi che hanno portato il Consiglio

di Stato a circoscrivere il comparto oggetto della sospensione della decisione

sono talmente legati a circostanze particolari e dipendono a tal punto da valutazioni

tecniche specialistiche da non consentire al tribunale d'intervenire con

correttivi di cui difficilmente potrebbe valutare le implicazioni. Comunque

sia, dal profilo della proporzionalità in senso stretto, il comprensorio resta

disciplinato, come già spiegato, dall’ordinamento pianificatorio previgente, il

quale prevede identica estensione dell’area edificabile e analoghe

destinazioni. Certo, più contenute sono le capacità edificatorie. A fronte di

quest’ultimo aspetto si pone però l'importanza della pianificazione di ordine

superiore: la decisione governativa deve pertanto essere considerata proporzionata.

8.

In

conclusione, la risoluzione con cui il Consiglio di Stato ha sospeso

l'approvazione del comprensorio all’esame risulta quindi sorretta da una valida

base legale, giustificata da un sufficiente interesse pubblico e rispettosa del

principio di proporzionalità. Il ricorso deve conseguentemente essere respinto.

La tassa di giudizio e le spese devono essere poste a carico dell’insorgente

(art. 28 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli articoli di legge applicabili alla

fattispecie,

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. Il

ricorrente è condannato al pagamento delle tasse di giudizio e delle spese per

complessivi fr. 1'500.- (millecinquecento).

3. Intimazione

a:

,

a.

terzi implicati

PI 1

rappr. da: RA 2

CO 1

rappr. da: RA 1

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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