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Decisione

90.2005.83

Non approvazione di un comparto in zona edificabile e attribuzione alla zona agricola: inidoneità per inquinamento fonico e sovraddimensionamento del piano regolatore

2 ottobre 2006Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

i valori determinanti d'esposizione al rumore del traffico stradale sarebbero rispettati

nel comparto all'esame con una semplice schermatura. Misura, questa, che

potrebbe benissimo essere realizzata nell'ambito della procedura edilizia, come

peraltro prevedeva l'art. 28 NAPR, anch'esso non approvato dal Governo. A mente

dell'insorgente, proprio su quest'ultimo aspetto la risoluzione impugnata evidenzierebbe

una manifesta contraddizione, laddove predispone per taluni comprensori l'allestimento

di una perizia comprovante il rispetto dei valori d'immissione fissati dall'ordinanza

contro l'inquinamento fonico (OIF) semplicemente in sede di istanza edilizia,

mentre per il comparto in parola l'esige già in fase pianificatoria.

D. La divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità postula il

rigetto dell'impugnativa, con motivazioni che verranno riprese, se del caso,

nei considerandi di diritto, mentre il municipio ne postula l'accoglimento.

E. In data 30

marzo 2006 si sono tenuti l'udienza e il sopralluogo in contraddittorio, durante

il quale sono state scattate alcune fotografie, poi acquisite agli atti. Il

rappresentante del Consiglio di Stato ha preliminarmente formulato delle

precisazioni concernenti alcune specifiche della risoluzione impugnata riferite

in particolare alla zona residenziale R2a e alla zona speciale Zs4, situate in

località __________ e __________, sia per quanto riguardava la loro

designazione nel testo e negli allegati grafici, sia in merito alle motivazioni

di non approvazione che le interessavano (cfr. verbale 30 marzo 2006). Durante

la discussione, la ricorrente ha precisato che l'edificio al mapp. 143 è stato

costruito all'inizio degli anni 30 del secolo scorso e che essa vi risiede dal

1987. La rappresentante della sezione protezione aria, acqua e suolo (SPAAS) ha

invece illustrato, dapprima, il piano delle opere di risanamento fonico per l'autostrada

A2, datato novembre 2001, che è stato acquisito agli atti unitamente alla copia

della presa di posizione dell'UFAFP, 10 giugno 2002, e, in seguito, la presa di

posizione dell'ufficio della prevenzione dei rumori sulla perizia annessa al

ricorso, anch'essa versata agli atti e rubricata quale annesso 1. Il tribunale

ha indi fissato un termine alla ricorrente per formulare le osservazioni su

entrambi i documenti. Infine, il rappresentante del comune ha dichiarato la disponibilità

del municipio a ristudiare l'area in parola, soggetta a rumori eccessivi, nel

senso di conservarne la destinazione edificabile, sottraendola quindi alla zona

agricola, introducendo una linea di arretramento tale da impedire la concreta

edificazione nelle parti dei fondi soggette ad inquinamento fonico superiore ai

valori di pianificazione anche dopo la realizzazione dei previsti ripari fonici

autostradali. Le parti hanno quindi riconfermato le rispettive motivazioni e

domande e il tribunale ha dichiarato chiusa l'istruttoria.

F. Con scritto

17 maggio 2006 l'insorgente ha preso posizione sulla documentazione e il

memoriale prodotti dalla SPAAS, annettendo un complemento del 4 maggio 2006

alla perizia allestita dall'ing. __________ del 3 novembre 2005, di cui si

dirà, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.

Considerato, in

diritto

1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo, in cui è stato integrato il

Tribunale della pianificazione del territorio con effetto al 14 luglio 2006 (BU

2006, pag. 215 segg.), è data (art. 38 cpv. 1 LALPT), il ricorso è tempestivo

(art. 38 cpv. 1 LALPT) e la legittimazione della ricorrente certa (art. 38 cpv.

4 lett. c LALPT).

Considerandi

2.

L'insorgente

lamenta la motivazione carente della decisione impugnata. A proposito si

osserva che corrisponde ai principi generali del diritto pubblico e in

particolare al diritto di essere sentito che i motivi della decisione debbano

essere noti all'interessato. In linea con questo principio, l'art. 26

cpv. 1 PAmm, applicabile in forza del richiamo dell'art. 38 cpv. 6 LALPT,

prescrive di motivare ogni decisione, esigendo per giunta la forma scritta. Non

occorre che la motivazione si esprima su tutti gli argomenti di fatto o di

diritto toccati dal ricorso. L'autorità può limitarsi ai punti essenziali ai

fini del giudizio (RDAT I-1999 n. 27, consid. 3b). È quanto è avvenuto nel presente

caso. Il Consiglio di Stato ha esposto attraverso una risoluzione corposa ed

articolata i motivi per i quali non ha approvato la zona speciale Zs4,

attribuendola alla zona agricola (cfr. risoluzione impugnata, pag. 7 e segg.,

15, 17 e segg. 25 e 26, 30, 32, 33, 49, 82, 89 e 92, allegato 3). Ciò è d'altronde

bastato per presentare un più che circostanziato ricorso.

3.

In campo

pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia. Questa non è, però,

assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve

garantire il riesame completo del piano regolatore da parte di almeno un'istanza

di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio di Stato (art. 37

cpv. 1 LALPT), che decide i ricorsi - e approva il piano - con pieno potere

cognitivo: questo significa controllo non solo della legittimità ma anche dell'opportunità

delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità incaricate di compiti

pianificatori badano tuttavia di lasciare alle autorità loro subordinate il

margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti (art. 2 cpv. 3

LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque semplicemente sostituire il proprio

apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il diritto di questo di

scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più appropriata, ragionevole

od opportuna. Esso non può però limitarsi ad intervenire nei soli casi in cui

la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo e sia

manifestamente insostenibile. Deve al contrario rifiutare l'approvazione di

quelle soluzioni che disattendono i principi e gli scopi pianificatori

fondamentali del diritto federale o non danno loro sufficiente attuazione,

rispettivamente che non tengono adeguatamente conto della pianificazione di

livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano direttore (cfr. anche l'art.

26.

cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà segnatamente che sia stata

effettuata in modo corretto la ponderazione globale degli interessi richiesta

dall'art. 3 OPT (RDAT II-2001 n. 78 consid. 6b; II-1999 n. 27 consid. 3).

Il potere

cognitivo del Tribunale cantonale amministrativo è invece circoscritto alla

violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT cit., ibidem; inoltre

II-1997 n. 23); fanno eccezione - per poter ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b

LPT - i casi in cui è impugnata una modifica del piano regolatore disposta d'ufficio

dal Consiglio di Stato.

4.

I piani

regolatori hanno lo scopo di garantire un'appropriata e parsimoniosa utilizzazione

del suolo e un ordinato insediamento del territorio (cfr. art. 75 cpv. 1

Cost.). Essi devono delimitare, in primo luogo, le zone edificabili, agricole e

protette (art. 14 cpv. 2 LPT). Le zone edificabili comprendono, secondo l'art.

15.

LPT, i terreni idonei all'edificazione che sono già stati edificati in larga

misura (lett. a) e quelli prevedibilmente necessari ed urbanizzati entro 15

anni (lett. b). Di massima un terreno che adempie queste esigenze va attributo

alla zona edificabile a meno che, dopo una ponderazione e globale degli

interessi che la legislazione sulla pianificazione del territorio tende a

salvaguardare (cfr. in particolare art. 1 e 3 LPT), debba venir incluso,

parzialmente o totalmente, nel territorio fuori della zona edificabile (RDAT

I-2001 n. 49 consid. 3a). I criteri posti dall'art. 15 LPT per l'assegnazione

di un terreno alla zona edificabile non hanno pertanto un valore assoluto, ma

una portata relativa. Essi rappresentano piuttosto dei principi generali della

pianificazione del territorio, dei punti di riferimento, che - ancorché

soddisfatti - non conducono necessariamente all'attribuzione del terreno

interessato alla zona fabbricabile (cfr. la giurisprudenza appena citata;

inoltre Flückiger, Commentario LPT, ad art. 15 n. da 25 a 29;

Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction,

expropriation, Berna 2001, n. 314).

5.

5.1. In

merito alle zone edificabili residenziali situate nei comprensori collinari, il

Consiglio di Stato non ha approvato in località __________ parte dell'ampliamento

della zona estensiva R2a e l'intera zona speciale isolata Zs4, attribuendo d'ufficio

i relativi terreni alla zona agricola. Il Consiglio di Stato non ha escluso a

priori che queste aree potessero essere attribuite, dal profilo della

delimitazione delle zone, a quella edificabile. Tuttavia, trattandosi di nuove

zone, notoriamente interessate da immissioni foniche provenienti dall'autostrada

A2 situata a valle, il comune non avrebbe fornito, come suo compito, le

indicazioni e le prescrizioni necessarie affinché fosse dimostrato il rispetto

dei valori di pianificazione nei termini imposti dall'ordinanza sull'inquinamento

fonico (OIF). Difatti, rispetto alle motivazioni addotte per negare l'approvazione

delle altre estensioni della zona residenziale, in particolare in località __________

(cfr. risoluzione impugnata, pag. 25 e allegato 2), situata a più a nord, il

Governo ha posto in questo caso l'accento sul problema del rispetto dei requisiti,

ritenuti non adempiuti, in materia di inquinamento fonico, collocando in secondo

piano la questione dell'eccessiva contenibilità del piano regolatore. Esso ha

difatti considerato che nella fattispecie la discriminante del principio della

non estensione della zona edificabile risultava alquanto attenuata (cfr.

risoluzione impugnata, pag. 26).

5.2

Esaminando il perimetro delle succitate zone residenziali collinari, il

Consiglio di Stato ha ritenuto che gli ampliamenti all'esame erano volti ad

integrare nel comparto edificabile quei fondi già edificati ad uso abitativo o

che si trovavano intercalati fra questi e la zona costruibile già delimitata

dal previgente piano regolatore. Sennonché, negandone l'approvazione, principalmente

per i motivi di cui si è detto, il Governo non ha ricondotto i limiti di zona

in corrispondenza di quelli del previgente piano regolatore, bensì ha concesso

una parte di quelle estensioni, che includevano appunto le edificazioni

esistenti e i fondi liberi ad esse intercalati (cfr. piano delle zone,

approvato con risoluzione governativa n. 4711 del 5 settembre 1984 e piano

delle zone, approvato con la risoluzione impugnata e all. 2). In sostanza, esso

ha delimitato un perimetro applicando i criteri per la determinazione del

comprensorio ampiamente edificato (art. 15 lett. a LPT), negando quindi l'approvazione

per quei comparti, fondi o parte di essi, inedificati o insufficientemente

edificati, che costituivano una vera e propria estensione della zona

edificabile ai sensi della LPT (cfr. mapp. 130, 131, 132, 133 e 134 parz., in località

__________, e 141, 143, 148 e 163 parz., in località __________), in cui il

ricorrente ne chiede ora l'inclusione. Difatti, con

terreni già edificati in larga misura si intende essenzialmente il territorio costruito

in maniera compatta, oltre eventualmente singole particelle inedificate al suo

interno, direttamente confinanti con la zona edificabile, in genere già

edificate e di superficie relativamente ridotta (RDAT I-2001 n. 49 consid. 3b; Flückiger, op. cit., ad art. 15 n. 60; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert,

op. cit., n. 319). I terreni della ricorrente fanno

invece parte dal profilo territoriale di quella fascia inedificata che,

costituita da aree prative aperte e vigneti, intercalati da fasce boschive,

caratterizza con un paesaggio omogeneo l'intero versante collinare che si

estende a valle fino al tracciato ferroviario e si distacca per queste

peculiarità dell'area edificabile ed edificata del comune, che gravita piuttosto

sul versante opposto verso il bacino del laghetto di __________. La presenza di

alcuni edifici, fra cui quello dell'insorgente, dispersi tuttavia casualmente

in quel territorio, non può pertanto essere considerato come edificato in larga

misura nel senso restrittivo inteso dalla giurisprudenza.

5.3

Posta questa premessa, il tribunale ha accertato, attraverso l'evasione di analoghi

ricorsi contro la risoluzione governativa qui impugnata, che il piano

regolatore di __________ risulta a tal punto sovradimensionato che l'art. 15

lett. b LPT deve essere applicato anche nella fattispecie con il dovuto rigore.

Difatti, nell'ambito dell'esame del dimensionamento del piano regolatore, il

Consiglio di Stato ha desunto dal rapporto di pianificazione (pag. 64) che la

contenibilità teorica del nuovo piano regolatore in merito alle zone abitative corrispondeva

a 1'884 unità insediative. Questo risultato veniva conseguito applicando per

certe zone destinate alla residenza un alto rapporto superficie utile lorda/unità

insediativa (di 60 o 70 mq, a seconda del genere di zona residenziale) in luogo

degli usuali 35-45 mq per abitante. Il valore relativo alla contenibilità delle

zone residenziali risultava dunque sottostimato e avrebbe dovuto essere

aumentato, applicando per lo meno un valore di 50 mq. Nondimeno, la contenibilità

teorica ritenuta dal comune consentiva comunque un potenziale di sviluppo -

rispetto alla situazione di effettivi 789 abitanti (2003) - pari ad un

incremento di più del doppio dei residenti. Il Governo ha pertanto ritenuto che

il dimensionamento del piano regolatore eccedeva ampiamente ogni presumibile ed

ottimistico fabbisogno per lo sviluppo del comune per il prossimo quindicennio (cfr.

risoluzione impugnata, pag. 18). Questa valutazione merita di essere condivisa,

soprattutto se si considera l'evoluzione del numero di abitanti. In effetti,

malgrado le (generiche) ipotesi di sviluppo formulate dal comune e i (quantomai

parziali) parametri dallo stesso adottati, il nuovo piano regolatore permetterebbe

comunque sia di insediare, nei prossimi 15 anni, almeno ulteriori 1'095

abitanti sul territorio comunale. Questo incremento notevole, tuttavia, non

rispecchia l'evoluzione demografica del comune evidenziato in questi ultimi

quarant'anni, che marca certamente una tendenza generale all'aumento, tuttavia

in modo discontinuo e per certi versi trascurabile. Difatti, dai dati ripresi

dall'Annuario statistico ticinese (cfr. USTAT, Annuario statistico ticinese,

2005, pag. 24 e 25), si evince un aumento della popolazione residente, ma con tassi

di crescita decennali comunque ben più modesti rispetto a quello pronosticato

dal comune: da un aumento del 13% registrato negli anni '60, si passa ad uno dell'11%

negli anni '70 e soltanto negli anni '80 si assiste ad un significativo aumento,

corrispondente però al 33%, che poi ripiega altrettanto eloquentemente tra il

1990.

e 2003 ad un incremento del 5%. Orbene, il preconizzato incremento di

oltre il 100%, sebbene riferito ad un arco temporale più ampio (un quindicennio),

non è nemmeno congruente con l'aumento della popolazione registrato nel

decennio di massima espansione (anni '80), essendo, in proporzione, di 2 volte maggiore.

Il dato relativo agli anni '80, tuttavia, non può costituire da solo una base

assumibile ad una tendenza su cui fondare un pronostico attendibile, ritenuto

oltretutto il successivo periodo di stasi, giacché non è dimostrato in base a

quali circostanze un tasso di crescita già di per sé elevato possa effettivamente

raddoppiare a medio termine. Né una semplice estensione della zona edificabile

può essere assunta come fattore di sviluppo demografico, che trarrebbe la sua

unica, ma insufficiente, giustificazione in un ipotetico movimento migratorio,

in un contesto regionale che vede però la presenza di comuni con piani regolatori,

se non sovradimensionati, quanto meno con riserve edificabili di una certa consistenza

(cfr. ad esempio, comuni di __________ e di __________). A tale proposito va

inoltre rilevato che, in merito alla riserva di terreni atta ad accogliere

nuovi insediamenti, il comune dispone di un congruo margine di manovra nella

parte collinare del comprensorio comunale, laddove è ubicato il vasto comparto

inedificato, previsto di principio edificabile, su cui attualmente grava una

zona di pianificazione (cfr. ZP1, TPT inc. 90.2004.20 e 90.2004.16-17). A

fronte di un piano sovradimensionato è pertanto più che giustificato un esame

particolarmente severo del perimetro della zona edificabile. Nel caso concreto,

è dunque irrilevante se, come sostiene il Consiglio di Stato, dal profilo della

delimitazione delle zone, gli ampliamenti proposti dal comune potevano essere

considerati congruenti con la situazione morfologica e territoriale. Questo

requisito deve peraltro essere sempre adempiuto. Ciò che importa è la giustificazione

del fabbisogno di aree edificabili che, nella fattispecie, risulta ben lungi

dall'essere dimostrato. Pertanto, basta questo motivo, indipendentemente dunque

dalla problematica relativa all'inquinamento fonico, per tutelare la risoluzione

che non ha approvato l'inserimento in zona edificabile delle aree situate in

località __________. Sussiste difatti un interesse generale ad impedire la

formazione di zone edificabili troppo vaste (RDAT I-2001 n. 49 consid. 3c).

Queste considerazioni devono essere, di conseguenza, applicate anche al comparto

all'esame, dalle dimensioni non certo modeste (oltre 7'000 mq). L'art. 15 lett.

b LPT non può, di conseguenza, essere di giovamento alla ricorrente.

6.

Poiché il

comparto in parola non può essere attribuito alla zona

fabbricabile già per assenza dei requisiti di cui all'art. 15 LPT merita tutela

la decisione del Consiglio di Stato di attribuirlo - di conseguenza – d'ufficio

alla zona agricola, intesa anche nel suo senso più ampio, espressamente sancito

ora all'art. 16 LPT, nella versione in vigore dal 1. settembre 2000. Alla zona

agricola dev'essere difatti riconosciuto un ruolo multifunzionale, poiché

persegue non solo obiettivi di politica agraria e fondiaria, ma anche obiettivi

in ordine agli insediamenti, quale eccellente strumento di prevenzione dell'edificazione

sparsa, alla protezione dell'ambiente e a quella del paesaggio (cfr. Messaggio

del Consiglio federale concernente la revisione parziale della LPT del 22

maggio 1996, pubbl. in FF 1996, III, pag. 457 segg., pag. 471, con rinvii).

Tutti aspetti, questi, che nella fattispecie rivestono una particolare

rilevanza (cfr. supra, consid. 5 in merito al paesaggio e agli insediamenti),

come verrà esaminato specificatamente in seguito, in riferimento alla questione

ambientale. Non appare quindi nemmeno necessario approfondire se il comparto interessato

si presti o meno, ed eventualmente in che misura, alla lavorazione agricola.

7.

Ciò detto,

va ritenuto che ad aggravare la situazione delle aree in parola vi è pure il

carico ambientale, suscettibile di comprometterne l'idoneità per un'edificazione

a scopi residenziali. A tale riguardo si considera quanto segue.

7.1

Secondo l'art. 23 della legge sulla protezione

dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb) per la pianificazione delle nuove zone

edificabili e la protezione contro il rumore prodotto da nuovi impianti fissi,

il Consiglio federale stabilisce valori limite di pianificazione inferiori ai

valori limite delle immissioni. Per le nuove zone edificabili occorre tenere

conto, oltre ai criteri enunciati all'art. 15 LPT e agli scopi e ai principi di

quest'ultima legge federale (art. 1 e 3 LPT), anche

delle esigenze poste dalla legislazione sulla protezione dell'ambiente. L'art.

24.

cpv. 1 LPAmb, stabilisce infatti, che le nuove zone per

la costruzione di abitazioni o di altri edifici, destinati al soggiorno

prolungato di persone, possono essere previste soltanto nelle regioni in cui le

immissioni foniche non superano i valori di pianificazione o nelle quali questi

valori possono essere rispettati mediante misure di pianificazione, sistemazione

o costruzione (cfr. anche l'art. 29 dell'ordinanza sull'inquinamento fonico del

15.

dicembre 1986, OIF, di medesimo tenore). Queste disposizioni tornano in

concreto applicabili al comparto in questione, dal momento che, vista la

precedente assegnazione nel piano regolatore ad una zona non edificabile del

territorio comunale (territorio senza destinazione specifica: art. 28 vNAPR),

per tali fondi si tratta di un nuovo inserimento alla zona edificabile (su

questo aspetto cfr. Wolf, Kommentar zum Umweltschutzgesetz, Zurigo 2000, n. 12

e segg. ad art. 24; Flückiger, in Kommentar zum Bundesgesetz über die Raumplanung,

Zurigo 1999, n. 44 e 51 ad art. 15; Favre, La protection contre le bruit dans

la loi sur la protection de l'environnement, Zurigo 2002, pag. 248 e segg.). Di

conseguenza, il livello delle immissioni di rumore per queste aree non dovrà

superare i valori di pianificazione di 55 dB(A) di giorno e 45 dB(A) di notte

stabiliti al n. 2 dell'allegato 3 dell'OIF per le zone alle quali è assegnato

un grado di sensibilità al rumore II (GDS II), come in concreto.

7.2

L'applicazione

dell'art. 24 LPAmb presuppone la determinazione delle immissioni foniche alle

quali è sottoposta l'area in discussione. L'art. 36 OIF enuncia i criteri per

questa determinazione: in particolare occorre tenere in considerazione gli aumenti

o le diminuzioni prevedibili delle immissioni foniche in seguito alla costruzione,

alla modifica o al risanamento di impianti fissi, in particolare se, al momento

della determinazione, i relativi progetti sono già stati approvati o pubblicati

(art. 36 cpv. 2 lett. a OIF). Le immissioni di rumore sono determinate sulla

base di calcoli o misurazioni (art. 38 cpv. 1 OIF). Nella fattispecie, nel

catasto del rumore del novembre 2001, allestito nell'ambito del progetto di

risanamento della strada nazionale A2 (Km 23.330-26.100) dal dipartimento del

territorio sulla base dei dati riferiti ad un traffico giornaliero medio (TGM)

futuro (doc. in atti), risulta, in ogni caso, per le zone non approvate un

superamento dei valori di pianificazione determinanti per il grado di

sensibilità II. In particolare, nella situazione ante risanamento si assiste

nel comparto in parola addirittura al superamento dei valori d'allarme (cfr.

mapp. 143: zona speciale isolata Zs4). Il risanamento non migliorerebbe

significativamente la situazione, giacché i valori limite di d'immissione

risulterebbero ancora considerevolmente superati. Ora, a prescindere dal fatto

che la ricorrente contesti in una certa qual misura alcuni presupposti

considerati dal dipartimento del territorio per effettuare le sue misurazioni,

questi dati sono di massima confermati anche nei documenti prodotti dalla medesima

insorgente, consistenti in uno studio fonico allestito il 3 novembre 2005 e nel

complemento d'approfondimento del 4 maggio 2006. Essi attestano difatti un

ripetuto superamento dei valori di pianificazione (determinanti in questa

sede). In particolare, il referto del 3 novembre 2005, che indica il

rilevamento del livello d'immissione sia diurno che notturno in un preciso

punto del mapp. 143, segnala comunque in entrambe le circostanze il superamento

dei valori limite d'immissione. Mentre lo studio del 4 maggio 2006, che limita

invece il rilevamento d'immissione soltanto a quello notturno, però in più

punti del fondo, linearmente e progressivamente distanziati dalla fonte sonora,

con tuttavia l'inserimento simulato di una parete di schermatura fonica posizionata

lungo tutto il comparto in parola, attesta ulteriormente, da un lato, il

superamento del valore limite d'immissione per la maggior parte della

particella e, dall'altro, l'oggettiva difficoltà di poter far rientrare nei

valori limite di pianificazione anche solo una sua piccola porzione.

7.3

Orbene,

benché i risultati dei calcoli o misurazioni eseguiti dal dipartimento considerano

l'evoluzione del traffico in prospettiva futura e che le proposte di risanamento

del traffico autostradale sono a tutt'oggi relegate – è bene precisarlo - alla

funzione di documenti di lavoro, attestano nondimeno senza ombra di dubbio che

le aree all'esame sono interessate da un consistente carico fonico, come peraltro

il tribunale ha agevolmente constatato in semplice sede di sopralluogo. In

presenza di questo fenomeno, trattandosi nella fattispecie dell'apertura di

nuove zone edificabili, incombeva all'ente pianificante di accertare dapprima l'entità

delle immissioni e di dimostrare, se del caso, il rispetto dei valori di

pianificazione per il GDS II attraverso misure di pianificazione, sistemazione

o costruzione (art. 24 LPAmb e 29 OIF; cfr. Wolf, op. cit. n. 23 e segg. ad

art. 24; Favre, op, cit., pag. 253 e segg.). Di principio, tali misure devono

essere fissate in modo vincolante già al momento dell'adozione del piano di

utilizzazione, ritenuto che, in caso contrario, solo il rispetto dei valori limite

di immissione, meno severi rispetto a quelli di pianificazione, potranno essere

esatti dal proprietario nell'ambito della procedura di rilascio del permesso di

costruzione (art. 22 LPAmb; cfr. anche Jomini, Coordination matérielle: l'approche

de la jurisprudence du Tribunal fédéral, in Umweltrecht in der Praxis, n.

5/2005, pag. 444 segg., 460). Riguardo a questo aspetto, il Consiglio di Stato

ha rettamente rilevato che il comune di __________, non avendo esperito nulla

in questa fase, non aveva fatto prova di una corretta gestione del problema

delle immissioni foniche nel comparto in oggetto, pertanto l'ampliamento non

poteva essere approvato. Difatti, l'art. 28 NAPR proposto dal comune, che

reggeva la zona speciale isolata Zs4, si limitava ad evocare la questione

fonica, prescrivendo, genericamente, un'organizzazione delle costruzioni e

delle sistemazioni dei terreni in modo da ridurre al massimo i disagi provocati

dalle immissioni foniche (art. 28 cifra 2 lett. b NAPR): imposizione

assolutamente insufficiente per attuare l'art. 24 cpv. 1 LPAmb. D'altra parte, un

provvedimento incisivo, come la barriera posizionata lungo tutto il fronte del comparto

esposto ad immissioni, così come proposta dallo studio prodotto dalla ricorrente,

che otterrebbe comunque un modesto risultato benché alta addirittura fino a 5

m, travalicando la questione relativa all'inquinamento fonico, perché appunto

situata in un comparto di interesse paesaggistico, come quello all'esame (art.

28.

cifra 1 NAPR), esigeva a maggior ragione una accurata ponderazione già nella

fase pianificatoria. In quest'ottica, l'esecutivo cantonale non si è quindi espresso

ulteriormente sul quesito a sapere se eventuali misure ai sensi dell'art. 24

cpv. 1 LPAmb avrebbero permesso il rispetto dei valori di pianificazione. In

questo senso, occorre rilevare che non spettava né al Consiglio di Stato, né

tanto meno spetta a questo tribunale, che non è autorità di pianificazione e

nemmeno possiede le necessarie conoscenze tecniche, ricercare e quindi

verificare d'ufficio quali accorgimenti adottare per permettere il rispetto della

normativa federale, congruentemente con gli indirizzi del piano regolatore. Di

conseguenza, la decisione dell'autorità cantonale deve essere confermata anche

su questo punto.

8.

La

risoluzione impugnata nemmeno è costitutiva di una disparità di trattamento, vietata

dall'art. 8 cpv. 1 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.). Innanzitutto, il

principio dell'uguaglianza dinanzi alla legge ha una portata necessariamente

limitata nell'ambito di provvedimenti pianificatori. Siccome occorre formare

zone, è necessario poterle delimitare, talora prescindendo da situazioni

esistenti. Non è quindi insostenibile trattare differentemente dal profilo

pianificatorio ed edilizio anche terreni analoghi per conformità e posizione. L'invocato

principio si identifica in sostanza con il divieto dell'arbitrio: per non

essere arbitrario, il provvedimento deve fondarsi pertanto su criteri

pianificatori oggettivi e ragionevoli (RDAT I-2001 n. 49 consid. 5a). Ora, in

concreto, i motivi per escludere dalla zona edificabile il comparto in parola sono

senza dubbio oggettivi e ragionevoli, come vagliato nei considerandi precedenti.

Meritano, pertanto, conferma. Va difatti evidenziato che il settore all'esame,

oltre ad essere fra quelli più pesantemente interessati dal carico fonico, era

attribuito dal previgente piano regolatore al territorio senza destinazione specifica

e non è stato quindi approvato in zona fabbricabile al pari dei comparti in

località __________ e __________. Ciò a differenza di altri comparti,

certamente toccati dal problema fonico, ma in minor misura, che si trovavano

già in zona edificabile e per i quali il risanamento della strada nazionale A2

apporterà notevoli benefici.

9.

In

conclusione, per tutte le pregresse motivazioni, il ricorso volto all'approvazione

del comparto residenziale, zona speciale isolata Zs4, situato in località __________

va respinto. Come respinta deve essere la domanda subordinata. La tassa di

giudizio e le spese devono essere poste a carico dell'insorgente (art. 28

PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli articoli di legge applicabili alla

fattispecie;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è integralmente respinto.

2. La

ricorrente è condannata al pagamento delle tasse di giudizio e delle spese per

complessivi fr. 3'000.- (tremila).

3. Intimazione

a:

;

terzi implicati

PI 1

rappr. da: RA 2

CO 1

rappr. da: RA 1

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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